aprilemaggio 2020 Programma Introduzione Normativa Europea e Nazionale

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aprile/maggio 2020 Programma: -Introduzione - Normativa Europea e Nazionale - Evoluzione storica dell’Istituto (

aprile/maggio 2020 Programma: -Introduzione - Normativa Europea e Nazionale - Evoluzione storica dell’Istituto ( cenni) -Testo Unico tutela e prevenzione -Definizioni e soggetti -Luogo di lavoro: ergonomia - Tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali - Forme di tutela e Organo di vigilanza - Tutela nella emergenza COVID-19 slide 2 da slide 33 da slide 34 a slide 41 da slide 42 a slide 62 da slide 63 a slide 114 da slide 115 a slide 122 da slide 123 a slide 132 da slide 133 a slide 143 da slide 144 a slide 158 A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER (Dirigente Procura Generale di Catanzaro ) (N. B. = PER UNA MIGLIORE LETTURA UTILIZZARE MODALITA’ PRESENTAZIONE)

DI QUALI ASPETTI SI OCCUPA LA LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE

DI QUALI ASPETTI SI OCCUPA LA LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO? • Da' disposizioni generali in materia di igiene e sicurezza del lavoro • Istituisce il servizio di prevenzione e di protezione dell'azienda • Fornisce norme per la prevenzione incendi, l'evacuazione dei lavoratori ed il pronto soccorso • Stabilisce la sorveglianza sanitaria dei lavoratori • Rende obbligatoria la consultazione e la partecipazione dei lavoratori • Obbliga l'azienda alla informazione e formazione dei lavoratori • Contiene disposizioni concernenti la pubblica amministrazione e stabilisce le modalità con cui gli istituti centrali devono elaborare le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali • Adegua i requisiti dei luoghi di lavoro • Stabilisce le sanzioni alle inadempienze dei singoli obblighi • Comprende una serie di allegati tecnici (prescrizioni minime per posti di lavoro con videoterminale, elenco degli agenti biologici, elenco dei dispositivi di protezione individuale, aspetti della movimentazione manuale dei carichi ecc. ) In maniera più specifica regolamenta inoltre: l'uso delle attrezzature di lavoro, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la movimentazione manuale dei carichi, l'uso di attrezzature dotate di videoterminale, la protezione da agenti cancerogeni, la protezione da agenti biologici

Normativa Europea e Nazionale

Normativa Europea e Nazionale

NORMATIVA COMUNITARIA La problematica della sicurezza acquista rilievo con l’Atto Unico Europeo (anno 1987

NORMATIVA COMUNITARIA La problematica della sicurezza acquista rilievo con l’Atto Unico Europeo (anno 1987 ) che prescrive agli Stati membri di promuovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e, in tale ottica, venivano emanate le prime otto direttive in materia La prima direttiva in materia, la numero n 89/391, viene considerata la direttiva quadro ispiratrice del D. lgs 626/94 e di tutta la successiva normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e riguarda le misure necessarie in generale per la prevenzione durante il lavoro.

ROMA 29 OTTOBRE 2004 TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA Articolo II-91: ogni

ROMA 29 OTTOBRE 2004 TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA Articolo II-91: ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose

NORMATIVA COMUNITARIA La problematica della sicurezza sul posto di lavoro già contemplata dall’art. 118

NORMATIVA COMUNITARIA La problematica della sicurezza sul posto di lavoro già contemplata dall’art. 118 del Trattato Istitutivo CEE Roma maggio 1957 viene ribadita nella VERSIONE CONSOLIDATA (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 dicembre 2006 C. 312/E) Del Trattato sull’Unione Europea e del trattato che istituisce la Comunità Europea con le modifiche apportate dal Trattato di Atene del 16 aprile 2003 e precisamente dal TITOLO XI - POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ - CAPO 1 - DISPOSIZIONI SOCIALI - Articoli 136, 137 e 140

Articolo 136 La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali,

Articolo 136 La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità. Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Articolo 137 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e

Articolo 137 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori ; b) condizioni di lavoro; c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; e) informazione e consultazione dei lavoratori; f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5; g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità; h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150; i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro; j) lotta contro l'esclusione sociale; k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c). 2. A tal fine il Consiglio: . . . omissis. . b) può adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. . . omissis. . 3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2. . Omissis. . . fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva. 4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo: — non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso, — non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione. Omissis…. .

Articolo 140 Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni

Articolo 140 Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti: — l'occupazione, — il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro, — la formazione e il perfezionamento professionale, — la sicurezza sociale, — la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, — l'igiene del lavoro; — il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali

DIRETTIVE COMUNITARIE Direttiva 89/391/CEE, del 12. 6. 1989, attuazione di misure volte a promuovere

DIRETTIVE COMUNITARIE Direttiva 89/391/CEE, del 12. 6. 1989, attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( c. d. direttiva quadro) ( attuata con D. lvo 626/94, titolo I) Direttiva 89/655/CEE, modificata con Direttiva 95/63/CE, del 30. 11. 1989 prescrizioni minime di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro ( 2° direttiva particolare) (attuata con D. lvo 626/94 titolo III “ uso delle attrezzature”) Direttiva 90/269/CEE , del 29. 5. 1990, relativa a prescrizioni minime di sicurezza e salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori ( 4° direttiva particolare ) ( attuata con D. lvo 626/94 titolo V “ movimentazione manuale dei carichi” ) Direttiva 90/394/CEE , del 28. 6. 1990, modificata con Direttiva 97/63/CE, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (6° direttiva particolare ) ( attuata con D. lvo 626/94 titolo VII“ protezione da agenti cancerogeni” ) Direttiva 92/57/CEE , del 24. 6. 1992, prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (8° direttiva particolare, attuata con D. lvo 494/96 ) Direttiva 92/85/CEE , del 19. 10. 1992, attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere (10° direttiva particolare, attuata con D. lvo 645/96 ) Direttiva 92/104/CEE , del 03. 12. 1992, prescrizioni minime tese al miglioramento della salute e della sicurezza nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (12° direttiva particolare, attuata con D. lvo 645/96 ) Direttiva 89/654/CEE, del 30. 11. 1989, relativa a prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro ( 1° direttiva particolare ) ( attuata con D-lvo 626/94 titolo II “luoghi di lavoro”) Direttiva 89/656/CEE , del 30. 11. 1989, relativa a prescrizioni minime di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro ( 3° direttiva particolare) (attuata con D. lvo 626/94 titolo IV “ uso dei dispositivi di protezione individuale”) Direttiva 90/270/CEE , del 29. 5. 1990, relativa a prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (5° direttiva particolare ) ( attuata con D. lvo 626/94 titolo V I“ uso di attrezzature munite di videoterminali” ) Direttiva 90/679/CEE , del 26. 11. 1990, modificata con Direttiva 93/88/CE, 97/59/CE, 97/65/CE, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti Biologici i durante il lavoro (7° direttiva particolare ) ( attuata con D. lvo 626/94 titolo VIII“ protezione da agenti biologici ” ) Direttiva 92/58/CEE , del 24. 6. 1992, prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (9° direttiva particolare, attuata con D. lvo 493/96 ) Direttiva 92/91/CEE , del 03. 11. 1992, prescrizioni minime tese al miglioramento della salute e sicurezza nelle industrie estrattive per trivellazione (11° direttiva particolare, attuata con D. lvo 624/96 ) Direttiva 93/103/CEE , del 23. 11. 19932, prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (13° direttiva particolare, attuata con legge 128/98 ) Direttiva 98/24/CE , del 07. 04. 1998, protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (14° direttiva particolare, attuata con legge 25/99 )

Quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro il riferimento è, come abbiamo

Quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro il riferimento è, come abbiamo visto, alle direttive della Comunità Europea che di fatto hanno dato impulso alla nuova legislazione in materia ma non possiamo non richiamare la normativa di riferimento presente nel nostro ordinamento giudiziario precedenti alle direttive comunitarie ed in alcuni casi anticipatrici delle stesse

La Carta Costituzionale Deliberazione Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 La nostra Costituzione prevede il

La Carta Costituzionale Deliberazione Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 La nostra Costituzione prevede il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32), l’art. 35 statuisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, prevedendo la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Da ciò deriva l’obbligatorietà della tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’art. 41 sulla libertà di iniziativa privata che non deve, tra l’altro, svolgersi in contrasto con la dignità umana L’ art. 117 ( modificato legge cost. 18. 10. 2001 n 3). . . sono materia di legislazione concorrente quelle relative a. . . tutela e sicurezza del lavoro. . Ai principi Costituzionali è seguita una legislazione in materia (soprattutto negli anni ’ 50 ) quali il DPR 547/55, sugli infortuni del lavoro e il DPR 303/56 su l’igiene nei luoghi di lavoro.

Codice Civile e tutela risarcitoria del lavoratore R. D. 16 marzo 1942 n. 262

Codice Civile e tutela risarcitoria del lavoratore R. D. 16 marzo 1942 n. 262 ART. 2087 codice civile RESPONSABILITA DI NATURA CONTRATTUALE ART. 2043 codice civile RESPONSABILITA c. d. aquilana DI NATURA EXTRACONTRATTUALE ART. 2059 codice civile RESPONSABILITA DI NATURA NON PATRIMONIALE ( risarcimento del danno biologico ( c. d. danno alla salute) , danno morale e danno esistenziale )

Codice Civile L’art. 2087 ( tutela delle condizioni di lavoro) norma atta a tutelare

Codice Civile L’art. 2087 ( tutela delle condizioni di lavoro) norma atta a tutelare le condizioni di lavoro, con la previsione che il datore di lavoro, dovrà adottare tutte le misure che, a seconda della specificità del lavoro, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori. Ai sensi del richiamato articolo “ l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro “

Per l’articolo 2087 c. c . diritto del lavoratore a svolgere la prestazione in

Per l’articolo 2087 c. c . diritto del lavoratore a svolgere la prestazione in un ambiente di lavoro dal quale erano stati eliminati o ridotti al minimo i pericoli per il suo stato psicofisico dovere del datore di lavoro applicare le norme antinfortunistiche carattere pubblicistico, ma anche ogni misura di prevenzione ( pur non imposta normativa specifica ) resa possibile tecnologia ovvero suggeritagli dalla esperienza professionale. ( c. d. DEBITO DI SICUREZZA) di altra dalla sua Sul piano pratico va detto che la norma in oggetto ha funzionato, sino all’entrata in vigore del D. lgvo 626/94, soprattutto in sede giudiziale nelle azioni per il risarcimento dei danni avanzate dal lavoratore, vittima dell’infortunio sul lavoro, contro il datore di lavoro inadempiente dell’obbligo di sicurezza, piuttosto che dai lavoratori per pretendere l’applicazione delle misure di prevenzione

La giurisprudenza ha emanato sentenze di ampio respiro quando ha condannato il datore di

La giurisprudenza ha emanato sentenze di ampio respiro quando ha condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno o quando ne ha sancito la penale responsabilità mentre ha sempre rigettato le istanze di condanna dell’obbligo di adozione di misure prevenzionali (Cassazione sent. 1451/50 e 1812/51 )

L’articolo 2087 nel risentire delle interpretazioni degli art. 32 e 41 Costituzionale risponde, per

L’articolo 2087 nel risentire delle interpretazioni degli art. 32 e 41 Costituzionale risponde, per un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, al principio di “ umanizzazione del posto di lavoro” Particolarità del lavoro = l’insieme dei fattori di rischio di un Determinato luogo di lavoro Il datore di lavoro ex art. 2087 è tenuto ad adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelate la integrità psicofisica e morale dei propri dipendenti Esperienza = conoscenze professionale del datore di lavoro unite alle istanze conoscitive che possono essere formulate dei lavoratori Tecnica = obbligo del datore di lavoro di tenersi aggiornato circa le scoperte tecniche in materia di sicurezza

CASS. SEZ. LAVORO Sent. 23/2/1995 n. 2035 “ La responsabilità del datore di lavoro

CASS. SEZ. LAVORO Sent. 23/2/1995 n. 2035 “ La responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell’articolo 2087 c. c, in base al quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”

L’art. 2087 codice civile nel rapporto di pubblico impiego In passato la tutela della

L’art. 2087 codice civile nel rapporto di pubblico impiego In passato la tutela della salute avveniva in una ottica risarcitoria extracontrattuale e la posizione di supremazia della Pubblica Amministrazione rendeva possibile una tutela in via indiretta dell’interesse del lavoratore solo quando venivano posti dei limiti legislativi a tutela di interessi generali A partire dal D. lvo 29/93 il pubblico impiego è stato equiparato al lavoro privato quindi, massima applicazione nel rapporto di lavoro pubblico di tutta la normativa codicistica e speciale

Codice Penale R. D. 19 ottobre 1930 n. 1398 Art. 437 ( Rimozione od

Codice Penale R. D. 19 ottobre 1930 n. 1398 Art. 437 ( Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) ai sensi del quale è punito (sino ad un massimo di 10 anni) chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove. Art. 451 ( Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) ai sensi del quale è punito ( sino ad un massimo di un anno ) chiunque con colpa omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso, contro disastri o infortuni sul lavoro Art 589 ( Omicidio colposo) aggravante se l’evento mortale è derivato da fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Art 590 ( lesioni personali colpose) aggravante se l’evento e è derivato da fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Disposizioni in tema di Processo Penale ( articolo 61 decreto legislativo 81/2008) Esercizio dei

Disposizioni in tema di Processo Penale ( articolo 61 decreto legislativo 81/2008) Esercizio dei diritti della persona offesa 1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso. 2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolta' di esercitare i diritti e le facolta' della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Legge 20 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei Lavoratori) Art. 9 ( tutela

Legge 20 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei Lavoratori) Art. 9 ( tutela della salute e dell’integrità fisica) ai sensi del quale i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica Sentenza Cass. Sez. lav. n. 9808/97 “ il fatto che le norme attribuiscono alle rappresentanze sindacali o al rappresentante per la sicurezza il potere di controllo sull’adozione o sulla idoneità delle misure di prevenzione, non esclude che i lavoratori uti singuli possano agire in giudizio per ottenere l’adozione da parte del datore di lavoro elle misure idonee a tutelare la propria integrità fisica, posto che la salute costituisce oggetto di un autonomo diritto primario assoluto, e non solo un diritto o un interesse della collettività”

Legge 20 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei Lavoratori) Lo Statuto dei lavoratori

Legge 20 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei Lavoratori) Lo Statuto dei lavoratori trova applicazione nell’ambito della Tutela sindacale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nell’esercizio delle attribuzioni cui è investito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può ricevere pregiudizi di qualsiasi tipo. Questi è tutelato dalle norma della legge 300/70 ( quelle contenute nel titolo III dello Statuto dei lavoratori) che riconoscono e garantiscono le rappresentanze sindacali ed il loro operato all’interno dell’azienda. Secondo l’orientamento dottrinale si ritiene che la tutela riconosciuta al rappresentante per la sicurezza è quella prevista per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali nei cui confronti operano forme di tutela particolari. Di conseguenza essi hanno diritto: Alla procedura cautelare e di urgenza per immediata reintegrazione nel caso di licenziamento illegittimo (art. 18 St. Lav. ) Al nullaosta preventivo delle associazioni sindacali di appartenenza in caso di trasferimento ad altra unità lavorativa ( art. 22 St. Lav. ) A permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato ( art 23 St. Lav. ) A permessi non retribuiti per partecipare a convegni o congressi attinenti la carica ricoperta ( art. 24 St. Lav. )

Ai principi Costituzionali e alle norme codicistiche è seguita normativa di carattere generale -

Ai principi Costituzionali e alle norme codicistiche è seguita normativa di carattere generale - D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro - D. M. 12 settembre 1958 - Istituzione del registro degli infortuni - D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - D. M. 18 aprile 1973 - Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - D. P. R. 8 giugno 1982, n. 524 - Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro - D. M. 10 agosto 1984 - Registro infortuni - Coordinamento UU. SS. LL. di Roma circolare 9 maggio 1988, n. 16484 - Lavoro ai videoterminali ed attività istituzionale delle UU. SS. LL. - Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti - D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro - D. P. R. 6 dicembre 1991, n. 417 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti - D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - d. Lgs 19 marzo 1996 n 242 – modifiche ed integrazioni al dlgs 626/94 recante attuazione di direttive comunitarie - D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva n. 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro - Ministero lavoro circolare 30 maggio 1997, n. 73 - Ulteriori chiarimenti interpretativi del D. Lgs. n. 494/1996 e del D. Lgs. n. 626/1994 - Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome: linee guida 8 ottobre 1997 - Linee guida sull'applicazione del D. Lgs. n. 494/96 - D. P. C. M. 14 ottobre 1997, n. 412 - Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro - D. P. R. 12 gennaio 1998, n. 37 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Ministero lavoro circolare 5 marzo 1998, n. 30 - Oggetto: ulteriori chiarimenti interpretativi del D. Lgs. n. 494/96 e del D. Lgs. n. 626/94 - D. M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro - D. M. 4 maggio 1998 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco - Legge 3 agosto 2007 n 123 “ Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia - decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 “ attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

… normativa di carattere speciale - D. P. R. 19 marzo 1956, n. 302

… normativa di carattere speciale - D. P. R. 19 marzo 1956, n. 302 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547 - D. M. 12 settembre 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro - Legge 5 marzo 1963, n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria - D. M. 13 luglio 1965 - Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra - D. P. R. 7 settembre 1965, n. 1301 - Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria - D. M. 22 marzo 1975 - Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori - D. M. 16 febbraio 1982 - Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi - D. P. R. 29 luglio 1982, n. 577 - Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio - D. M. 20 dicembre 1982 - Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti alla approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno - Legge 7 dicembre 1984, n. 818 - Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - D. M. 8 marzo 1985 - Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 - D. M. 30 ottobre 1986 - Modificazione al D. M. 27 marzo 1985 recante modifiche al D. M. 16 febbraio 1982 contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi - Prevenzione e vigilanza antincendio - Legge 5 giugno 1990, n. 135 - Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS - D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77 - Attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti - D. M. 15 ottobre 1993, n. 519 - Regolamento recante autorizzazione all'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche - D. M. (Giustizia) 18 novembre 1996 – individuazione del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D. lgs. vo 626/94 - D. M. ( Giustizia) 29 agosto 1997 n 338 - regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziali ex D-Legs. vo 626/94 -D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 - Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori - D. M. ( Giustizia) 5 agosto 1998 – modifiche al D. M. 18. 11. 1996 concernente l’individuazione del datore di lavoro e la vigilanza in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro D. M. 8 settembre 1999 - Modificazioni al D. M. 10 marzo 1998 recante: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" - D. M. ( Giustizia) 12 febbraio 2002 – individuazione del datore di lavoro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. - D. M ( economia e delle Finanze) 23 gennaio 2008 “ convenzioni quadro stipulate ai sensi della legge 23. 12. 1999 n. 488 e s. m. i. ”

… normativa riguardante limitazioni sul lavoro - Legge 17 novembre 1967, n. 977 -

… normativa riguardante limitazioni sul lavoro - Legge 17 novembre 1967, n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti - Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri - D. M. 5 luglio 1973 - Lavoro notturno delle donne nelle industrie - D. P. R. 25 novembre 1976, n. 1026 - Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri - Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro - D. Lgs. 12 novembre 1996, n. 615 - Attuazione della direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva n. 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 - D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 645 - Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - D. P. R. 14 gennaio 1997 - Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nella contrattazione collettiva -1 Art. 4, punto

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nella contrattazione collettiva -1 Art. 4, punto 3 lett. A, CCNL 1998 -01 In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono essere, altresì regolate le seguenti materie: A livello di singola amministrazione: . . omissis. . - le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro Art. 4, punto 3 lett. B, CCNL 1998 -01 In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono essere, altresì regolate le seguenti materie: Presso ogni sede centrale o sede distaccata individuata come sede di contrattazione a seguito di nomina di RSU: . . omissis. . - i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità delle normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro Art. 6, A punto 2 lett. g, CCNL 1998 -01 INFORMAZIONE ( preventiva ) Ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1 ( OO. SS di categoria firmatarie del CCNL di comparto) : misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 6, A punto 3 lett. e, CCNL 1998 -01 INFORMAZIONE ( successiva ) Ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2 ( OO. SS di categoria territoriali firmatarie del CCNL e le RSU): le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Art. 6, C punto 2 lett. e, CCNL 1998 -01 CONSULTAZIONE È prevista la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all’art. 19 D. Lvo 626/94 ( ora art. 50 d. lvo 81/2008)

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nella contrattazione collettiva -2 DICHIARAZIONE CONGIUNTA n

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nella contrattazione collettiva -2 DICHIARAZIONE CONGIUNTA n 2 dal CCNL 1998 -01 Con riferimento all’art. 4 che disciplina la contrattazione integrativa le parti si atterranno ai principi e alle disposizioni della legislazione italiana e comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori perseguire i seguenti obiettivi: - promuovere iniziative volte al miglioramento della salute e delle condizioni di lavoro dei dipendenti. . . migliorare le condizioni di lavoro attraverso iniziative volte alla formazione continua delle varie figure coinvolte nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro Assicurare la massima efficacia alle azioni dirette a migliorare i livelli di sicurezza e l’ambiente di lavoro, invitando le amministrazioni ad adottare un’apposita programmazione che terrà conto, oltre che della valutazione dei rischi e delle risorse disponibili, anche delle indicazioni richieste ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 1996 ( Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1996 n 177 ) CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO per la RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Art. 28 punto 3 CCNL 2006 -09 Nel quadro delle politiche di sviluppo ed intervento sul benessere e la salute dei lavoratori, la contrattazione integrativa valuterà l’opportunità di individuare possibili soluzioni tecniche e modalità di finanziamento che possano consentire la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, anche per la copertura del rischio di premorienza.

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nella contrattazione collettiva -3 NORME DISCIPLINARI Art.

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nella contrattazione collettiva -3 NORME DISCIPLINARI Art. 60, punto 3 lett. a, CCNL 2016/2018 ( Obblighi del dipendente ) Omissis. . Il dipendente deve in particolare: collaborare con diligenza, osservando le le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’amministrazione anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro Art. 62, punto 3 lett. d, CCNL 2016/2018 ( Codice disciplinare ) La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per: Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi

NORMATIVA REGIONALE : Ai sensi dell’Articolo 117, quinto comma, della Costituzionale tutela e sicurezza

NORMATIVA REGIONALE : Ai sensi dell’Articolo 117, quinto comma, della Costituzionale tutela e sicurezza del lavoro sono materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni -Il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente : - «Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome). - 1. -2. (Omissis). -3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo. » . ai sensi dell’art. . 11. Omississ. . . 8. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai sensi dell’articolo 1 Comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81: . In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.

CIRCOLARI CIRCOLARE n 7 CIRCOLARE 102/95 agosto 1995 - Ministero del lavoro - D.

CIRCOLARI CIRCOLARE n 7 CIRCOLARE 102/95 agosto 1995 - Ministero del lavoro - D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 prime direttive per l'applicazione (pubblicata nella Gazzetta Ufficilae n. 194 del 21 agosto 1995). CIRCOLARE 29 agosto 1995, n. P. 1564/4146 - Ministero dell'interno - D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendi. Chiarimenti (pubblicata nella Gazzetta Ufficila e n. 234 del 6 ottobre 1995) CIRCOLARE 13 giugno 1996 n. 10/96 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica Ufficio legislativo - D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. CIRCOLARE 27 giugno 1996, n. 89 - Ministero del lavoro - D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, contenenti modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. 19 settembre 1994, n, 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1997) CIRCOLARE 19 novembre 1996, n. 154/96 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 recante attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come modificato dal D. Lgs. 10 marzo 1996, n. 242. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 284 del 4 dicembre 1996 ) CIRCOLARE 17 dicembre 1996, n. 3/96 - Ministero dell'interno - Enti locali. Individuazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997) CIRCOLARE 20 dicembre 1996, n. 172 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997) CIRCOLARE 5 marzo 1997, n. 28 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D. Lgs. 19 settembre 1996, n. 624 e successive modifiche. Direttive applicative. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997)

LETTERA CIRCOLARE del 12 marzo 1997 prot. N. 770/6104 - Ministero dell'interno - Direttive

LETTERA CIRCOLARE del 12 marzo 1997 prot. N. 770/6104 - Ministero dell'interno - Direttive sui corsi di formazione e modalità personale di accertamento dell'idoneità tecnica del personale incaricato di svolgere, nei luoghi di lavoro, mansioni di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 626/94 in base al disposto art. 3 del decreto legge 512 del 1 ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609. CIRCOLARE 6 maggio 1997 n 66/97 “ Ministero del Lavoro e della previdenza sociale “ recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento CIRCOLARE 30 maggio 1997, n. 73/97 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1997) CIRCOLARE 25 giugno 1997 n. 162054 Ministero Industria - Disposizioni applicative del D. P. R. 24 luglio 1996, n. 459, art. 11, comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A. S. L. - Ministero lavoro circolare 31 marzo 1998, n. 40 - Vigilanza per la sicurezza del lavoro. D. P. C. M. 14 ottobre 1997, n. 412, D. P. C. M. 5 dicembre 1997 CIRCOLARE n. 40 del 16/06/2000 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale – partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza CIRCOLARE 1° marzo 2002, n. 4 - Ministero dell'interno - Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 131 del 6 giugno 2002) CIRCOLARE 22 agosto 2007 n 25/I/0010797 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - legge 3 agosto 2007 n. 123 “ misure in tema di tutela della salite e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia “ - provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – prime istruzioni operative al personale ispettivo CIRCOLARE 11 settembre 2007, n. DCPST/A 4/RS/3200 - Ministero dell'interno - tutela e sicurezza sul lavoro negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

CIRCOLARI Circolare n 628 -310/96 del 22 marzo 1996 Circolare prot. n. 6/5745/96/9 E

CIRCOLARI Circolare n 628 -310/96 del 22 marzo 1996 Circolare prot. n. 6/5745/96/9 E del 26 novembre 1996. Circolare prot. N. 5976/96/9 E del 9 dicembre 1996 Circolare prot. n. 6/6120/96/ del 21 dicembre 1996. Circolare prot. n. 6/2//97/9 E del 4 gennaio 1997 Circolare prot. n. 570024/1. 1 del 27 gennaio 1997 Circolare prot. n. 6/67/97/9 E del 28 febbraio 1997. Circolare prot. n. 6/120/97/9 E del 25 marzo 1997. Circolare. n. 1173 del 19 luglio 2000 Circolare. n. 568/DG del 26 marzo 2002 Circolare n 39434/U del 31 ottobre 2006 Nota DOG 17/8 -2007. 0016099. 0 aprile 2007 Circolare n_dg. DOG. 14/03/2008. 0012311. U

Evoluzione storica dell’Istituto ( cenni)

Evoluzione storica dell’Istituto ( cenni)

Nei primi anni della c. d. industrializzazione gli infortuni sul lavoro venivano imputati o

Nei primi anni della c. d. industrializzazione gli infortuni sul lavoro venivano imputati o a distrazione, o a imprudenza, o a stanchezza o al compimento di una manovra anomala o scorretta. Che il sinistro fosse esclusivamente imputabile al fattore umano era alla base della c. d. “ideologia della fatalità”che storicamente ha assunto un duplice aspetto: il dogma della ineluttabilità degli infortuni sul lavoro lo spostamento della responsabilità sulle stesse vittime e, cioè, sui lavoratori considerati di volta in volta , sbadati, imprevidenti, fannulloni, inesperti, cocciuti, stupidi, disubbidienti, temerari e cosi via a seconda dell’estro o della fantasia lessicale degli imprenditori e dei loro esperti.

inizio del nostro secolo nei luoghi di lavoro non ci si poneva affatto il

inizio del nostro secolo nei luoghi di lavoro non ci si poneva affatto il problema di dare alla forza lavoro un ambiente sicuro e salubre. L'organizzazione lavorativa era concepita solo in funzione del conseguimento del miglior risultato per l'impresa Si pone attenzione ai fattori connessi con gli infortuni e le malattie in ambito lavorativo Negli anni '30 -'40. Messa a punto di strumenti di assistenza per lavoratori infortunati durante l’attività Istituzione di enti e comitati, governativi e non, preposti alla sorveglianza e al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro

Negli anni ’ 50 – ‘ 60 L'intervento resta prevalentemente incentrato sulla cura fisica

Negli anni ’ 50 – ‘ 60 L'intervento resta prevalentemente incentrato sulla cura fisica dell'individuo ma si presta attenzione anche alle conseguenze psichiche (affaticamento, disturbi psicosomatici ) Gli aspetti della sicurezza e della salute iniziarono a comprendere campi come la formazione/addestramento e la selezione dei dipendenti

spostamento dell'interesse dalla prevenzione degli infortuni e delle malattie alla conservazione attiva della salute

spostamento dell'interesse dalla prevenzione degli infortuni e delle malattie alla conservazione attiva della salute Negli anni ‘ 70 -‘ 80. Si sviluppano gli studi e le tecniche per migliorare la qualità della sicurezza nei contesti lavorativi partecipazione attiva di tutte le componenti del mondo del lavoro (sindacati, gruppi di lavoratori).

tiva a m nor salute e l a attu rezza e ri o sicu

tiva a m nor salute e l a attu rezza e ri o sicu avorat lavoro i l dei oghi d lu sui

IL D. LVO 626/94 CANCELLAVA LA NORMATIVA PRECEDENTE ? Il D. Lgs. 626/94 modificava

IL D. LVO 626/94 CANCELLAVA LA NORMATIVA PRECEDENTE ? Il D. Lgs. 626/94 modificava parte delle leggi precedenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, le quali però rimanevano in vigore per le parti non modificate Così, ad esempio: • per la prevenzione degli infortuni il riferimento era il D. P. R. 547/55; • per la prevenzione degli infortuni delle costruzioni il riferimento era il D. P. R. 164/56; • per l'igiene del lavoro il riferimento era il D. P. R. 303/56; • per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (assicurazione con l'INAIL) il riferimento era il D. P. R. 1124/65; • per la tutela del lavoro dei minori il riferimento era la legge 977/67; • per le assunzioni obbligatorie (es. invalidi e categorie protette) il riferimento era la legge 482/68; • per la tutela delle lavoratrici madri il riferimento era la legge 1204/71; • per la protezione contro i rischi da rumore, amianto e piombo il riferimento era il D. Lgs 277/91

Il decreto legislativo recante il “Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode

Il decreto legislativo recante il “Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994 : • definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, • stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, • inasprisce le sanzioni per l’inosservanza delle regole di prevenzione e protezione. L’elaborato da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza introducendo nuovi soggetti tutelati conferma, definendone meglio le competenze, gli organismi di indirizzo, controllo e vigilanza

Testo Unico tutela e prevenzione

Testo Unico tutela e prevenzione

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n 81 Il Decreto legislativo n. 81 del 9

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n 81 Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 è emanato in “attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007 n 123 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo “ È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, e rappresenta il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da

Il decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici dal 15 maggio 2008 ha abrogato ( ex art. 304 ) le seguenti norme in quanto inserite nel testo unico: - DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro - DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni - DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull’igiene del lavoro, fatta eccezione per l’articolo 64 - D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico - D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro - D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza - D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche - articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 (“pacchetto Bersani”) - articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro Rimangono in vigore le seguenti norme: - DM 10/3/98 sulla prevenzione incendi - D. Lgs. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - Accordi Stato-Regioni sulla formazione per RSPP

Il decreto legislativo recante il “Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode

Il decreto legislativo recante il “Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994 : • definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, • stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, • inasprisce le sanzioni per l’inosservanza delle regole di prevenzione e protezione. L’elaborato da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza introducendo nuovi soggetti tutelati conferma, definendone meglio le competenze, gli organismi di indirizzo, controllo e vigilanza

Tra gli organismi richiamati dalla normativa in oggetto evidenziamo: a) comitato per l’indirizzo e

Tra gli organismi richiamati dalla normativa in oggetto evidenziamo: a) comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( art. 5) b) Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro ( art. 6) c) Comitati regionali di coordinamento ( art. 7) d) Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8) e) Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 9) f) Commissione per gli Interpelli ( art. 12 )

contenuto del Testo Unico : - allargamento dei rischi a quelli legati allo stress

contenuto del Testo Unico : - allargamento dei rischi a quelli legati allo stress da lavoro ; - rafforzamento della formazione dei lavoratori, dei preposti, dei datori di lavoro che svolgono funzioni di RSPP, degli RLS; - normata la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo; - rafforzamento degli istituti di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute; - introduzione per via normativa della delega di funzione evitando il ricorso alla giurisprudenza per definirne l’aspetto; - rafforzato l’istituto dell’interpello; - riconoscimento dei modelli organizzativi quali strumenti al miglioramento delle condizioni di sicurezza; - uniformazione della cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal medico competente; - gestione della documentazione in materia attraverso strumenti informatici; - aggiornamento per i coordinatori della sicurezza ( 40 ore ogni 5 anni); - aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze e prevenzioni incendi; - revisione del sistema delle sanzioni per le figure interessate; - comunicazione annuale dei nominativi degli RLS all’INAIL

Il modello culturale introdotto pone l'organizzazione al centro della gestione della sicurezza L'introduzione delle

Il modello culturale introdotto pone l'organizzazione al centro della gestione della sicurezza L'introduzione delle norme comunitarie recepite in Italia con il decreto legislativo 626/94, per come modificate e integrate dal decreto legislativo 81/2008 ha rappresentato una svolta importante per il modo di fare ed intendere sicurezza e prevenzione. passaggio da un concetto di sicurezza, che ha nell'ambiente fisico di lavoro e nel singolo individuo il campo di intervento, a un concetto che porta il lavoro organizzato al centro dell'interesse per la prevenzione E' in base a come il lavoro è organizzato, alle scelte e alle decisioni organizzative adottate che possono realizzarsi le condizioni di pericolo o di rischio per il benessere fisico, ma anche psichico, dei lavoratori.

Per l’attuale normativa il fattore determinante al verificarsi o meno degli infortuni va ricondotto

Per l’attuale normativa il fattore determinante al verificarsi o meno degli infortuni va ricondotto all'organizzazione del lavoro e alla cultura della sicurezza e non a carenze strutturali di macchine e impianti. Nella sicurezza e salubrità la prevenzione incide e condiziona la progettazione, l’ organizzazione e la gestione del lavoro Coloro che si occupano di prevenzione e tutela Della sicurezza in ambienti lavorativi pongono sempre più attenzione al benessere psichico e sociale oltre che fisico dei lavoratori. Il tema della prevenzione del rischio si estende così dai rischi fisici a quelli psicosociali

La Corte di Cassazione III sezione Penale con sentenza del 18/2/2005 n. 6360 ha

La Corte di Cassazione III sezione Penale con sentenza del 18/2/2005 n. 6360 ha affermato che : “ in caso di infortunio sul lavoro determinato non dalla inosservanza di specifiche norme relative alla sicurezza sul lavoro ma da carenze nelle modalità di organizzazione del lavoro, il datore risponde delitto di lesioni personali colpose per violazione dell’art. 2087 codice civile”

Il fondamento giuridico dell’obbligo di sicurezza è dato dai principi di : • tassatività

Il fondamento giuridico dell’obbligo di sicurezza è dato dai principi di : • tassatività • massima sicurezza tecnologica Il principio di tassatività esclude ogni discrezionalità del datore di lavoro nella scelta dei mezzi protettivi

non sono ammissibili esimenti di natura economica come l’eccessivo costo dei dispositivi Il disposto

non sono ammissibili esimenti di natura economica come l’eccessivo costo dei dispositivi Il disposto costituzionale dell’art. 41 comma 2 pretende che le esigenze di protezione del lavoratore prevalgano sulle esigenze di produzione L’unica eccezione legittima al principio di tassatività è data dall’assoluta impossibilità di adozione di Misure di sicurezza

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 30/11/1995 affermava che “ la recente

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 30/11/1995 affermava che “ la recente normativa ha confermato l’unico limite all’apprestamento delle misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori e della collettività nelle conoscenze scientifiche e nella migliore tecnologia possibile “

La Corte di Cassazione IV sezione Penale con sentenza del 26/4/2000 n. 7402 ha

La Corte di Cassazione IV sezione Penale con sentenza del 26/4/2000 n. 7402 ha affermato che : “ il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza

La Corte di Cassazione. SEZIONE Civile Sent. 23/1/1999 n. 653 “ ai sensi dell’art.

La Corte di Cassazione. SEZIONE Civile Sent. 23/1/1999 n. 653 “ ai sensi dell’art. 2087 c. c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall’ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rilevino necessarie in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza e alla tecnica ”

Con la normativa in vigore il legislatore tende a responsabilizzare il datore di lavoro

Con la normativa in vigore il legislatore tende a responsabilizzare il datore di lavoro il quale deve: determinare le condizioni di sicurezza nella propria attività lavorativa redigere un documento di valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro individuare le misure di prevenzione e di protezione Stabilire i tempi di realizzazione delle misure stesse.

si assiste ad un trasferimento di autonomia, fiducia e responsabilità ai datori di lavoro

si assiste ad un trasferimento di autonomia, fiducia e responsabilità ai datori di lavoro ai quali spetta : - la responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza -programmare e gestire le misure di prevenzione, - coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, informarli e formarli, - assicurare una adeguata sorveglianza medica dove è necessario. All'ente pubblico spetta: - assistere le aziende, - fornire ove possibile la consulenza necessaria, -controllare l'attuazione di quanto è previsto dalla legge, facendosi promotore e garante dei processi di prevenzione all'interno delle aziende

RIEPILOGANDO Il vecchio sistema preventivistico si basava su una serie di precetti penalmente, in

RIEPILOGANDO Il vecchio sistema preventivistico si basava su una serie di precetti penalmente, in caso di danni alla persona, sanzionati (fondamentalmente il DPR 547/55 ed il DPR 303/56 in materia rispettivamente di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro) attraverso i quali era imposto al datore di lavoro l’obbligo di rispettare tutta una serie di regole tecniche. Attualmente si assiste ad un trasferimento di autonomia, fiducia e responsabilità ai datori di lavoro. ( articolo 29 d. lvo 81/2008 “ Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo. . . ”) Il nuovo sistema, derivante dalle norme comunitarie, prevede fondamentalmente la definizione di procedure che coinvolgono i soggetti impegnati nei luoghi di lavoro, attraverso la collaborazione e la consultazione e responsabilizzandoli soprattutto attraverso forme di autocontrollo e autocertificazione. In sostanza viene stabilito che la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro non sono più garantite dalla sola applicazione di un insieme di regole tecniche, ma devono esse stesse far parte della pianificazione aziendale, alla cui realizzazione concorrono azioni programmate, quali la valutazione dei rischi, l’adozione di misure di tutela, la sorveglianza sanitaria e lo sviluppo di programmi di informazione e formazione sui rischi professionali, e l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ( vedi art. 30 d. lvo 81/2008 )

La nuova filosofia che anima la normativa in vigore è orientata alla massima tutela

La nuova filosofia che anima la normativa in vigore è orientata alla massima tutela del lavoratore, attraverso gli istituti della formazione e dell’informazione, che si aggiungono e supportano la piena attuazione della normativa già esistente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il coinvolgimento della componente sindacale, di cui è espressione la figura del rappresentante per la sicurezza, denota la volontà di operare con il consenso più ampio

I cambiamenti più importanti, si possono così riassumere: a) Campo di applicazione generale; b)

I cambiamenti più importanti, si possono così riassumere: a) Campo di applicazione generale; b) Valutazione preventiva globale ed integrata di tutti i rischi attraverso l’elaborazione del“documento sulla sicurezza”; c) Attuazione di opportune misure di sicurezza e prevenzione; d) Nomina dei “rappresentanti per la sicurezza” dei lavoratori e loro consultazione e coinvolgimento; e) Istituzione e compiti di un Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del Responsabile; f) Ruolo della sorveglianza sanitaria e medico competente; g) Esaltazione della informazione e formazione di ciascun lavoratore

Il decreto legislativo n 81/2008 all’articolo 15 ha riassunto l’indirizzo normativo in materia di

Il decreto legislativo n 81/2008 all’articolo 15 ha riassunto l’indirizzo normativo in materia di salute e sicurezza con le MISURE GENERALI DI TUTELA 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono : a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

A CHI SI APPLICA LA LEGGE? La legge in materia di salute e sicurezza

A CHI SI APPLICA LA LEGGE? La legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica a TUTTI i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio ( art. 3, comma 1, d. lvo 81/2008) e ( art. 3 , comma 4, d. lvo 81/2008 ) a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai comma successivi del presente articolo Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 ( norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) si intendono “ tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ”.

Definizioni e soggetti

Definizioni e soggetti

Definizioni ( art. 2 d. lvo 81/2008 ): - 1 «SORVEGLIANZA SANITARIA» : insieme

Definizioni ( art. 2 d. lvo 81/2008 ): - 1 «SORVEGLIANZA SANITARIA» : insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attività lavorativa; «PREVENZIONE» : il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno; «SALUTE» : stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; «SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA» : complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Definizioni ( art. 2 d. lvo 81/2008 ): - 2 «VALUTAZIONE DEI RISCHI» :

Definizioni ( art. 2 d. lvo 81/2008 ): - 2 «VALUTAZIONE DEI RISCHI» : valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad ela- borare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; «PERICOLO» : proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; «RISCHIO» : probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; «UNITA' PRODUTTIVA» : stabilimento o struttura finalizzati alla pro - duzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; «NORMA TECNICA» : specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Definizioni ( art. 2 d. lvo 81/2008 ): -3 «BUONE PRASSI» : soluzioni organizzative

Definizioni ( art. 2 d. lvo 81/2008 ): -3 «BUONE PRASSI» : soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a pro- muovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'arti-colo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione; «LINEE GUIDA» : atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; «FORMAZIONE» : processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgi -mento in sicurezza dei rispettivi com- piti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; «INFORMAZIONE» : complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; «ADDESTRAMENTO» : complesso delle attivita' dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di prote- zione individuale, e le procedure di lavoro;

Definizioni ( art. 2 d. lvo 81/2008 ): - 4 «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E

Definizioni ( art. 2 d. lvo 81/2008 ): - 4 «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» : modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; ORGANISMI PARITETICI» : organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programma- zione di attivita' formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; «RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE» : integrazione volon-taria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

DEFINIZIONE di RISCHIO e PERICOLO ( estratto da Linee Guida CEE in materia di

DEFINIZIONE di RISCHIO e PERICOLO ( estratto da Linee Guida CEE in materia di salute e sicurezza sul lavoro) I termini “pericolo” e “rischio” non hanno sempre lo stesso significato in tutti gli Stati Membri della Comunità Europea e nemmeno all’interno delle singole discipline scientifiche, per cui nella normativa relativa alla salute e sicurezza si sono impiegati i termini suddetti nelle eccezioni che più si conformano alle esigenze del posto di lavoro. Si sono pertanto usati i termini in questione in base alle seguenti definizioni: - PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per esempio: materiali, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni - RISCHIO : probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione e delle dimensioni possibili del danno stesso. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO : procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell’espletamento delle mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

N. B. = per Rischi da Coronavirus slide 150 -151

N. B. = per Rischi da Coronavirus slide 150 -151

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'AMBIENTE DI LAVORO • Lo scopo della valutazione dei rischi

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'AMBIENTE DI LAVORO • Lo scopo della valutazione dei rischi è quello di permettere al datore di lavoro di conoscere quelle situazioni, sostanze, attrezzature ecc. che, in relazione al modo di lavorare o alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, potrebbero provocare danni ai propri dipendenti. • La valutazione sarà ovviamente più o meno complessa a seconda delle dimensioni o delle attività dell'azienda. Ad esempio, nella maggior parte delle ditte del commercio e dei servizi ed in altre attività produttive i pericoli sono pochi e facilmente controllabili e la valutazione dei rischi sarà di conseguenza semplificata. • La normativa in vigore non definisce ufficialmente come deve essere fatta la valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro ma stabilisce comunque che deve essere fatta dal datore di lavoro, da solo o con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro dell'azienda ("medico competente"), consultando preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. • Esistono schemi per aiutare a valutare i rischi, che sono ampiamente usati e descritti nelle pubblicazioni tecniche. • Questi schemi prevedono di procedere alla: 1. individuazione delle fonti potenziali di pericolo 2. identificazione del numero dei lavoratori esposti 3. verifica se le precauzioni già esistenti sono adeguate 4. verifica delle possibili soluzioni (in caso di scarsità di precauzioni) 5. definizione delle priorità degli interventi futuri e programmazione degli stessi

Il documento di valutazione dei rischi ( art. 28 d. lvo 81/2008 ) 1.

Il documento di valutazione dei rischi ( art. 28 d. lvo 81/2008 ) 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. N. B. = per documento valutazione Coronavirus slide 148 -157

. Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi Ai sensi dell’art. 29 d. L.

. Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi Ai sensi dell’art. 29 d. L. vo 81/2008 ( stralcio ) 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g). 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivita' svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

Figure principali per la sicurezza nei luoghi di lavoro sono ( art. 2 d.

Figure principali per la sicurezza nei luoghi di lavoro sono ( art. 2 d. lvo 81/2008 ): • Il datore di lavoro • Il dirigente • Il lavoratore • Il preposto • Il responsabile Servizio Prevenzione e Protezione • Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza • Il medico competente

. La definizione di datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni ( art. 2 D.

. La definizione di datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni ( art. 2 D. lvo 81/2008) Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Il datore di lavoro negli Uffici Giudiziari D. M. (G. G. ) 18 novembre

Il datore di lavoro negli Uffici Giudiziari D. M. (G. G. ) 18 novembre 1996 D. M. (G. G. ) 5 agosto 1998. D. M (Giustizia) 12 febbraio 2002 l'individuazione del datore di lavoro e la vigilanza in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Ai sensi e per gli effetti del D. Leg. vo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal D. Leg. vo 19 marzo 1996, n. 242, sono datori di lavoro: a) per gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero di Grazia e Giustizia, ciascun direttore generale, nonché, il capo dell'ufficio legislativo, il capo dell'ispettorato generale, il direttore dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e il direttore dell'ufficio per i servizi informativi automatizzati; b) per l'istituto superiore di studi penitenziari, per le scuole di formazione ed aggiornamento del personale penitenziario, per il centro amministrativo «G. Altavista» , per i magazzini vestiario dell'amministrazione penitenziaria, per gli istituti di prevenzione e pena e per i centri di servizio sociale per adulti, i rispettivi direttori; e) per i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i rispettivi provveditori regionali; d) per i centri per la giustizia minorile, i rispettivi direttori, che sono datori di lavoro anche per tutti i servizi minorili insistenti nel territorio di competenza previsti dall'art. 8, D. Leg. vo 28 luglio 1989, n. 272, esclusi gli istituti penali per i minorenni; e) per le scuole di formazione del personale minorile e per gli istituti penali per i minorenni, i rispettivi direttori; f) per l'ufficio centrale degli archivi notarili il direttore, e per i singoli archivi notarili, i rispettivi capi; g) per gli uffici giudiziari, i rispettivi capi, e, in particolare, per gli uffici del giudice di pace, il giudice di pace coordinatore, per i commissariati agli usi civici, i commissari, e per la direzione nazionale antimafia, il procuratore nazionale antimafia; h) per l'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli il direttore dell'ufficio. ( il D. M. del 2002 provvede con l’introduzione dell’art. 3 sugli oneri derivanti dal pagamento di ammende ) .

Il datore di lavoro negli Uffici Giudiziari – . Circolare 31 ottobre 2006 n

Il datore di lavoro negli Uffici Giudiziari – . Circolare 31 ottobre 2006 n 39434/U Min. Giust. Ai sensi della sopra richiamata nota ministeriale “ tenuto conto dei principi informatori e della normativa in vigore, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario resta individuato quale datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n 626/94 e succ. mod. ”

Art. 18 d. lvo 81/2008 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di

Art. 18 d. lvo 81/2008 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

segue ) Obblighi del datore di lavoro g) richiedere al medico competente l'osservanza degli

segue ) Obblighi del datore di lavoro g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

segue ) Obblighi del datore di lavoro r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione

segue ) Obblighi del datore di lavoro r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

segue ) Obblighi del datore di lavoro 2. Il datore di lavoro fornisce al

segue ) Obblighi del datore di lavoro 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico

La figura del Dirigente prevista nel decreto legislativo 81/2008 non corrisponde alla Dirigenza Amministrativa

La figura del Dirigente prevista nel decreto legislativo 81/2008 non corrisponde alla Dirigenza Amministrativa presente negli Uffici giudiziari. Il decreto legislativo in commento ha chiara matrice privatistica e prevede una Dirigenza inquadrata dell’ambito del rapporto gerarchico tra datore di lavoro e dirigente. Rapporto di lavoro che non esiste tra il magistrato capo dell’ufficio, definito datore di lavoro ai fini della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro , e il Dirigente amministrativo. Tra i due soggetti vi è, ex decreto legislativo 240/06 , collaborazione per il funzionamento degli uffici giudiziari in relazione alle rispettive competenze di legge.

Il PREPOSTO art. 2, punto 1 lett (e d. lvo 81/2008 persona che, in

Il PREPOSTO art. 2, punto 1 lett (e d. lvo 81/2008 persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; RI A I DIZ U I G Obblighi del preposto art 19 d. lvo 81/2008 I 1. In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni Ie. C competenze, devono: F F a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro I Uobblighi di legge, nonche' delle L G disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di N uso E dei mezzi di protezione collettivi e dei E dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Ee, Nin. Tcaso di persistenza della inosservanza, informare IST i loro superiori diretti; S E INhanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li b) verificare affinche' soltanto i lavoratori. Ache UR espongono ad un rischio grave e specifico; G I F A misure c) richiedere l'osservanza. Udelle per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare N ’ E istruzioni affinche' Oi lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o T S la zona. Epericolosa; PO R l Pinformare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio Id) stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 d. lvo 81/2008 designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ( vedi artt. 31, 32, 34 d. lvo 81/2008) «SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI» : insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori ( vedi art. 33 d. lvo 81/2008) ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 d. lvo 81/32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

In tema di Formazione il d. lvo 81/2008 ha: A) introdotto l’obbligatorietà della formazione

In tema di Formazione il d. lvo 81/2008 ha: A) introdotto l’obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche. (art. 3 c. 4, 5, 6, 7) B) rafforzata la formazione: dei lavoratori, dei preposti, degli RLS dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP; (per questi ultimi è stabilita la frequentazione di corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, e di corsi di aggiornamento) C) aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni) D) aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi. E) introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di istruzione per favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 11 comma 4), con opportunità di finanziamento

Il LAVORATORE (art. 2 d. lvo 81/2008) «lavoratore» : persona che, indipendentemente dalla tipologia

Il LAVORATORE (art. 2 d. lvo 81/2008) «lavoratore» : persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un‘ attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. è il principale interlocutore dei soggetti responsabili dell’attuazione della sicurezza individuati dalla legge e, fondamentale innovazione, è considerato soggetto non più passivo, da tutelare, ma impegnato in un ruolo attivo per salvaguardare la propria e altrui salute. Nei confronti del lavoratore esiste pertanto, da parte del datore di lavoro, e del responsabile da questo nominato, un obbligo di informazione, formazione sui pericoli e sui rischi connessi con l’attività lavorativa e sulle misure di prevenzione e protezione adottate Il datore di lavoro deve dotare i lavoratori dei mezzi necessari e adeguati per tutelare la propria ed altrui sicurezza. Il lavoratore è obbligato al rispetto di precise regole

OBBLIGHI DEI LAVORATORI – 1 – ( art. 20 d. lvo 81/2008 ) La

OBBLIGHI DEI LAVORATORI – 1 – ( art. 20 d. lvo 81/2008 ) La normativa in vigore introduce più precisi obblighi anche per i lavoratori e stabilisce che “ ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro". L’obbligo di tutelare la salute propria e quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro a carico dei lavoratori deriva dal recepimento del principio comunitario della “ partecipazione equilibrata “ dei lavoratori al sistema aziendale di sicurezza ( direttiva comunitaria 89/391/CEE )

OBBLIGHI DEI LAVORATORI – 2 ( art. 20 d. lvo 81/2008 ) I lavoratori

OBBLIGHI DEI LAVORATORI – 2 ( art. 20 d. lvo 81/2008 ) I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI ( art. 59 d. lvo 81/2008) I lavoratori sono

SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI ( art. 59 d. lvo 81/2008) I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

DIRITTI DEI LAVORATORI in caso di pericolo grave e immediato ( art. 44 d.

DIRITTI DEI LAVORATORI in caso di pericolo grave e immediato ( art. 44 d. lvo 81/2008) 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

IN COSA CONSISTE LA "FORMAZIONE DEI LAVORATORI"? La legge insiste molto sugli aspetti della

IN COSA CONSISTE LA "FORMAZIONE DEI LAVORATORI"? La legge insiste molto sugli aspetti della formazione dei lavoratori quale uno dei momenti necessari a ridurre i rischi. con l'INFORMAZIONE (art. 36 d. lvo 81/2008) si vuole ottenere che il lavoratore conosca il proprio ambiente di lavoro, le macchine, gli impianti, le sostanze utilizzate, le procedure di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute per sapere cosa sta adoperando e cosa può accadere, con la FORMAZIONE ( art. 37 d. lvo 81/2008 ) si vuole portare il lavoratore a sapere cosa fare e come farlo, anche in funzione della salute e della sicurezza, propria e degli altri.

COSA DEVE SAPERE IL LAVORATORE? Informazione ai lavoratori ( art. 36 d. lvo 81/2008)

COSA DEVE SAPERE IL LAVORATORE? Informazione ai lavoratori ( art. 36 d. lvo 81/2008) Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (n. b: primo soccorso e prevenzione incendi); d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all‘ attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI ( Art. 37 d. lvo 81/2008) Il datore di lavoro assicura

FORMAZIONE DEI LAVORATORI ( Art. 37 d. lvo 81/2008) Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi Ferme restando le disposizioni aia in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

Sorveglianza sanitaria ( art. 176 d. lvo 81/2008) 1. I lavoratori sono sottoposti alla

Sorveglianza sanitaria ( art. 176 d. lvo 81/2008) 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. 2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6. 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi. 4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità. 5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a secondo le modalita' previste all'articolo 41, comma 2, lettera c). sua richiesta, 6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell‘ attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

In seguito alla semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, prevista dal

In seguito alla semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 151/2015, è stato soppresso l'obbligo della tenuta del registro infortuni. Resta, comunque, l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti. Gli infortuni avvenuti in data antecedente al 23 dicembre 2015 sono consultabili nel registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione è a carico dei datori di lavoro per i successivi 4 anni. L'Inail, per offrire uno strumento alternativo utile ad orientare l'azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo informatico “Cruscotto Infortuni”, accessibile agli organi preposti all'attività di vigilanza. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) non sono inclusi tra i soggetti ammessi alla consultazione di tale applicativo informatico per cui possono ricevere informazioni e dati sugli infortuni e sulle malattie professionali direttamente dai datori di lavoro.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA persona, ovvero persone, eletta o designata per

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza Anche nell’attività pubblica la figura del RLS oltre che dalla legge è disciplinata dalla contrattazione collettiva. Il Rappresentante dei lavoratori esplica in ambito lavorativo la funzione di tutela dei diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. È tutelato nei confronti del datore di lavoro la cui condotta ostativa allo svolgimento delle sue funzioni è configurata, e punibile, quale comportamento antisindacale “ i lavoratori sono i soli soggetti legittimati a nominare i rappresentanti per la sicurezza senza alcuna interferenza del datore di lavoro “ ( Sentenza Pretore Milano 2 luglio 1997 )

ZA Z E CUR I S LA R E RI P O T RA

ZA Z E CUR I S LA R E RI P O T RA O V A EI L D NTE A T EN S E PR RAP Territoriale o di comparto (art. 47 punto 3) Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48. Territoriale o di comparto ( art. 47 punto 4 ) Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. di Sito Produttivo ( art. 49 ) Porti, cantieri ecc.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 1 Ai sensi dell’art. 47 decreto

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 1 Ai sensi dell’art. 47 decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48 Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 2 Ai sensi dell’art. 47 decreto

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 2 Ai sensi dell’art. 47 decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene dì norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del lavoro, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 3 Ai sensi dell’art. 47 decreto

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 3 Ai sensi dell’art. 47 decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 il numero minimo dei rappresentanti è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 lavoratori; e) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive oltre i 1. 000 lavoratori, in tale aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o della contrattazione collettiva.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – La normativa in vigore indica in

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – La normativa in vigore indica in maniera abbastanza dettagliata le attribuzioni delle RLS, attribuzioni che possono essere ricondotte a quattro aspetti fondamentali in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e che esprimono la finalità partecipativa e prevenzionistica della normativa stessa: a) Informazione b) Formazione c) Consultazione d) Accesso

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 1 Ai sensi dell’articolo 18 punto n)

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 1 Ai sensi dell’articolo 18 punto n) D. lvo 81/2008 Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute Ai sensi dell’articolo 25 punti 1 lett. )i D. lvo 81/2008 riceve comunicazione scritta da parte del medico competente sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 2 Ai sensi dell’articolo 48 punti 4

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 2 Ai sensi dell’articolo 48 punti 4 e 5 D. lvo 81/2008 Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalita' di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 3 – Ai sensi dell’articolo 29 punti

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 3 – Ai sensi dell’articolo 29 punti 1 e 2 D. lvo 81/2008 Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ai sensi dell’articolo 164 punto 1 lett. A) 5 D. lvo 81/2008 Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 4 Ai sensi dell’art. 50 decreto legislativo

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 4 Ai sensi dell’art. 50 decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva il rappresentante per la sicurezza: • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico competente; • è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37, • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 5 ( art. 50 d. lvo 9

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 5 ( art. 50 d. lvo 9 aprile 2008 ) • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; • riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37; • promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito; • partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35; • fa proposte in merito all'attività di prevenzione; • avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; • può chiedere la convocazione di una apposita riunione nel caso si verifichino determinate condizioni che vanno ad incidere su materie di sua competenza

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 6 – Il rappresentante dei lavoratori per

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 6 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli Non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali Le modalita' per l'esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Attribuzioni del RLS e documento per la valutazione dei rischi – 7 – il

Attribuzioni del RLS e documento per la valutazione dei rischi – 7 – il diritto di accesso alla documentazione (come d’altronde ai luoghi di lavoro) appare come logico presupposto non solo a livello di consultazione del RLS ma anche e principalmente per potere permettere allo stesso di verificare l’applicazione o meno delle misure di prevenzione. la problematica attiene quindi al diritto o meno del RLS ad avere copia del documento di valutazione. • ai sensi della circolare ministero del lavoro n 40 del 16 giugno 2000 “ si ritiene che la consegna del documento ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o particolari oneri di riproduzione non la rendano praticabile, costituisce la migliore espressione del principio di collaborazione tra le parti “ • ai sensi della circolare ministero del lavoro n 68 del 3 ottobre 2000 “ il diritto di accesso del RLS al documento non deve trovare irragionevoli filtri o ostacoli, anche se esercitato con modalità concordi fra le parti. L’acceso al documento va in ogni caso assicurato, in via ordinaria, mediante la materiale consegna dello stesso, in via eccezionale, cosa che spetta al datore di lavoro dimostrare, il documento deve essere messo comunque a disposizione del RLS “ • Il tribunale del lavoro di Pisa con sentenza del 7 marzo 2003 aveva “ ritenuto la condotta omissiva del datore di lavoro , di fronte alla richiesta del RLS del documento, un comportamento antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori “ • il problema è superato, da prima ex articolo 3 lett. (e legge 123 del 3 agosto 2007 ed oggi ex art. 18 punto 1 lett. (o ai sensi del quale: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi l’omissione della consegna di copia del documento comporta una sanzione penale ex art. 55 d. lvo 81/2008 punto 4 lett. (n

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 8 – Tra le attribuzioni del RLS

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 8 – Tra le attribuzioni del RLS vi è quella di avvertire il responsabile dell’azienda sui rischi di cui viene a conoscenza nello svolgimento della sua attività. Tale obbligo non è peraltro sanzionato a carico del RLS. Più in generale va precisato che le funzioni del RLS non possono essere confuse, come talora è avvenuto, con quelle del preposto, chiamato a svolgere un ruolo di sorveglianza circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori. Il RLS potrà in sostanza avvertire il datore di lavoro e il lavoratore in merito agli obblighi concernenti la sicurezza e alle eventuali sanzioni cui può andare incontro, ma non sarà certo tenuto a richiedere l’osservanza dei comportamenti dovuti ne tanto meno potrà essere considerato responsabile riguardo ad essi. E’ da rilevare che la normativa vigente opportunamente non pone sanzioni penali a carico del RLS. In primo luogo per non scoraggiare l’assunzione di tale incarico, ma anche sulla base della considerazione che perfino la consultazione, che rappresenta la forma più avanzata di partecipazione prevista dal decreto, implica comunque che la decisione finale, e quindi la relativa responsabilità, spetti al datore di lavoro. Ciò non toglie che il RLS sia responsabile su un piano più generale, politico, e morale, nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti, in merito all’esercizio dei compiti che gli sono attribuiti. Da qui la necessità di una sua adeguata preparazione anche sul piano tecnico (si pensi per tutte al parere che il RLS deve dare in merito alla valutazione dei rischi). Resta comunque, al di fuori della responsabilità prevenzionale, l’eventuale corresponsabilità, come qualsiasi altro soggetto, per colpa o per dolo, in caso di infortunio. Laddove cioè si dimostri un nesso di causalità tra le lesioni subite ed il comportamento colposo o doloso del RLS.

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 9 Al RLS è anche conferita la

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza – 9 Al RLS è anche conferita la facoltà di ricorrere «alle autorità competenti » , qualora ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza. La formula ricomprende, oltre al ricorso alle ASL (Azienda sanitaria locale) all’ispettorato del lavoro, all’organo di Vigilanza specifico come nel caso dell’amministrazione della Giustizia. anche quello in sede giudiziaria al fine di una corretta applicazione delle misure di sicurezza. Nel contesto «partecipativo» già previsto del DLGS 626/94 il ricorso agli organi di vigilanza, e ancor più al giudice, dovrebbe tuttavia configurarsi come ultimo rimedio, qualora il confronto tra le parti non abbia dato esiti positivi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza consultazione la consultazione nei casi previsti è obbligatoria

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza consultazione la consultazione nei casi previsti è obbligatoria ma non vincolante. La mancata consultazione comporta a carico del datore di lavoro la commissione di un reato di natura contravvenzionale ( art. 55 punto 4 lett. n ) La consultazione prevede il diritto alla partecipazione alle riunioni periodiche durante le quali il RLS oltre a ricevere comunicazioni può formulare proposte in merito all’attività di formazione. Il procedimento di consultazione risulta articolato in due fasi La prima relativa all’informazione che il RLS deve avere in merito a tutti gli aspetti oggetto della consultazione la seconda è la vera e propria consultazione che va caratterizzata da un tempo congruo per non farla scadere in semplice informativa

PERMESSI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Permessi abbiamo visto come il rappresentante dei

PERMESSI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Permessi abbiamo visto come il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione. L’ammontare dei «permessi retribuiti» per il RLS, così come il numero, le modalità di designazione/elezione e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono demandati dal legislatore alla «contrattazione collettiva» . Per le Amministrazioni Pubbliche trova applicazione il contratto Collettivo Quadro per la “rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza” in G. U. 30 luglio 1996 n 177 In base all’accordo, PARTE PRIMA punto IV, nelle amministrazioni o unità lavorative con più di 15 dipendenti, il RLS ha diritto ad utilizzare permessi retribuiti «pari a 40 ore annue» , oltre ai permessi già previsti per le RSU» . Si è voluto precisare la netta separazione tra le funzioni delle RSU. e quelle del RLS, anche quando, come è previsto dal decreto, entrambe le funzioni vengano a coincidere in un unica persona (collegando così un’attività di tipo partecipativo come è quella della salute e sicurezza ad una più contrattuale, propria della rappresentanza sindacale aziendale). Pertanto il componente di RSU che sia eletto o designato anche RLS avrà a disposizione un monte-ore aggiuntivo di 40 ore annue, rispetto a quello cui ha diritto come RSU per svolgere le funzioni in materia di salute e sicurezza. In tale monte-ore non deve essere computato il tempo impiegato dal RLS per : a) consultazioni b) partecipazione alla riunione periodica c) formazione Nelle amministrazioni o unità lavorative con meno di quindici dipendenti i permessi sono: a) fino a 6 dipendenti 12 ore annue b) da 7 a 15 dipendenti 30 ore annue

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA La formazione del rappresentante dei lavoratori

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è aggiuntiva e specifica rispetto alla formazione dovutagli come lavoratore e deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza comportare oneri economici a carico dello stesso. la formazione del RLS è, secondo la dottrina, funzionale alla sua attività che va sottolineato non è di mero controllo ed eventuale critica sulle scelte in materia di sicurezza operate dal datore di lavoro ma deve anche e soprattutto essere attività di segnalazione, promozione e di proposizione.

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 1 – i contenuti minimi

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – 1 – i contenuti minimi per la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza erano previsti dal decreto interministeriale 16 gennaio 1997 per la normativa in vigore, art. 37 d. lvo 81/2008, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell‘ attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione.

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( art. 37 d. lvo 81/2008

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( art. 37 d. lvo 81/2008 ) – 2 La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Luogo di lavoro, ergonomia

Luogo di lavoro, ergonomia

SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO La normativa in vigore oltre che alla tutela sulla

SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO La normativa in vigore oltre che alla tutela sulla sicurezza è indirizzata anche alla tutela della salute del lavoratore nel luogo di lavoro. La Corte di Giustizia Europea 12 novembre 1996, C-84/1994, definisce la SALUTE come : “ UNO STATO COMPLETO DI BENESSERE FISICO, MENTALE, E SOCIALE E NON COME UNO STATO CHE CONSISTE NELLA SOLA ASSENZA DI MALATTIA O INFERMITA’ “ direttiva presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 ( pubblicata in G. U. serie generale n 80 del 5. 4. 2004): - Il Dipartimento della Funzione Pubblica intende sostenere la capacità delle amministrazioni pubbliche di attivarsi, oltre che per raggiungere obbiettivi di efficacia e di produttività, anche per realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni. - L'amministrazione tiene sotto controllo i livelli percepiti di fatica fisica e mentale nonché di stress

IL BENESSERE ORGANIZZATIVO GLI INDICATORI DI “ BENESSERE “ E DI “ MALESSERE Con

IL BENESSERE ORGANIZZATIVO GLI INDICATORI DI “ BENESSERE “ E DI “ MALESSERE Con il termine di “Salute organizzativa” o “Benessere Organizzativo, ” ci si riferisce alla capacità di un’organizzazione non solo di essere efficace e produttiva, ma anche di crescere e svilupparsi promuovendo e mantenendo un adeguato grado di benessere fisico e psicologico, alimentando costruttivamente la convivenza sociale di chi vi lavora. ” Con il benessere organizzativo si passa dalla tutela della salute del singolo alla tutela della salute della comunità lavorativa considerata nel suo complesso e come espressione del funzionamento generale dell'organizzazione; La dimensione del benessere organizzativo è dato da : comfort dell’ambiente, riconoscimento, valorizzazione e stimolo delle competenze, ascolto dei dipendenti, prevenzione infortuni e rischi professionali, ambiente relazionale collaborativo, livelli accettabili di stress. . Il benessere organizzativo è determinato attraverso: - indicatori di benessere : soddisfazione per l’organizzazione; voglia di impegnarsi; sensazione di far parte di un team; voglia di andare al lavoro; elevato coinvolgimento; speranza di poter cambiare le condizioni negative attuali; percezione di successo dell’organizzazione; percezione di equilibrio tra vita lavorativa e vita privata; soddisfazione per relazioni interpersonali sul lavoro; apprezzamento per i valori espressi dall’organizzazione; fiducia e stima nel management”. - indicatori di malessere : insofferenza nell’andare al lavoro; assenteismo; disinteresse per il lavoro; desiderio di cambiare il lavoro; alto livello di pettegolezzo; risentimento verso l’organizzazione; aggressività inabituale e nervosismo; disturbi psicosomatici; sentimento di inutilità; sentimento di irrilevanza; senso di disconoscimento (non apprezzamento; lentezza nella performance; confusione organizzativa in termini di ruoli, compiti, ecc. ; venire meno della propositività a livello cognitivo; aderenza formale alle regole e anaffettività lavorativa. ( tratto da = seminario, organizzata dall’ Università di Urbino “ Carlo Bo”: “Benessere organizzativo: concetto, evidenze e indicazioni normative” (Urbino, 20 aprile 2016)

Nell’ambito della normativa in oggetto assume importanza la necessità, se non addirittura l’obbligo giuridico,

Nell’ambito della normativa in oggetto assume importanza la necessità, se non addirittura l’obbligo giuridico, di allestire un ambiente di lavoro salubre, confortevole e accogliente: - per ambiente salubre si intende un ambiente che garantisca le fondamentali regole di igiene; -per ambiente confortevole e accogliente si intende un ambiente con aspetti di funzionalità, in rapporto sia alle esigenze lavorative che a quelle dei lavoratori e/o dei clienti/utenti, di gradevolezza estetica e di cura dell’aspetto dell’ambiente -REQUISITI LUOGHI DI LAVORO Allegato IV pag 106 d. lvo 81/2008

INFORMATIVA SULLA QUALITA’ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO L’articolo 10 del decreto legislativo 29/93 prevedeva

INFORMATIVA SULLA QUALITA’ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO L’articolo 10 del decreto legislativo 29/93 prevedeva originariamente che le amministrazioni pubbliche informassero le rappresentanze sindacali “ sulla qualità dell’ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro “. Su richiesta delle rappresentanze sindacali poteva aversi un esame congiunto ferma restando l’autonoma definizione delle materie da parte dei dirigenti pubblici. Attualmente l’articolo 10 del d. lvo 29/93 per come modificato dal d. lvo 80/98 dispone che “i contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro” Pertanto l’obbligo da parte delle Pubbliche Amministrazioni di informare le rappresentanze sindacali in materia di qualità dell’ambiente di lavoro e della relativa sicurezza è rimandato alla contrattazione collettiva nazionale

LUOGHI DI LAVORO ( articoli 62, 63, 64, 65, 66, d. lvo 81/2008 ).

LUOGHI DI LAVORO ( articoli 62, 63, 64, 65, 66, d. lvo 81/2008 ). Ai sensi della normativa vigente si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o b) dell'unita‘ produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o c) dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro; d) b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. e) Requisiti di salute e di sicurezza f) I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. g) I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. h) L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili. i) La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale. j) Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. Il datore di lavoro provvede affinche': a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto piu' rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento

I requisiti di igiene e sicurezza di locali ed edifici in uso a pubbliche

I requisiti di igiene e sicurezza di locali ed edifici in uso a pubbliche amministrazioni ( art. 18, punto 3, d. lvo 81/2008) Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. ai sensi dell’articolo 1 commi 526, 527, 528, 529 e 530, la gestione degli immobili sedi di Uffici Giudiziari non è più di competenza dei Comuni

L’ergonomia È con l’emanazione del D. Lgs 626/94 e del DPR 494/96 che compare

L’ergonomia È con l’emanazione del D. Lgs 626/94 e del DPR 494/96 che compare il termine “ ergonomia” nella normativa italiana relativa alla prevenzione nei luoghi di lavoro. L’ergonomia è la disciplina che studia le condizioni e l’ambiente di lavoro per adattarle alle esigenze psico-fisiche del lavoratore. Applica ed integra le conoscenze che provengono dalle diverse scienze umane allo scopo di far corrispondere il lavoro, i sistemi, i prodotti e l’ambiente alle capacità ed alle limitazioni fisiche e mentali dei lavoratori e delle lavoratrici La normativa sopra richiamata individua alcuni ambiti di studio e analisi specifici dell’ergonomia quali: - L’organizzazione del lavoro (migliorare i rapporti interpersonali, eliminazione di lavoro ripetitivo e monotono, organizzazione dei turni di lavoro ecc) - La comprensione ed interpretabilità dei comandi - L’assunzione di posizioni del corpo corrette ( progettazione di postazioni di lavoro confortevoli e sicuri ) - La fruibilità del software ( progettazione di software adatti agli operatori per migliorare il rapporto uomo-macchina-processo lavorativo) - Fatica e stress - Metodi di formazione

Tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali

Tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali

La tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali L’uso crescente del videoterminale ha posto problemi

La tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali L’uso crescente del videoterminale ha posto problemi di tutela della salute dei lavoratori addetti a tali strumenti di lavoro. Normativa di riferimento in materia : • DPR 43/90 e 44/90; • Direttiva CEE 29 maggio 1990 n 90/270 • contratti collettivi di lavoro nel pubblico impiego • d. lgs 626/94 • D. lvo 81/2008 (Titolo VI-Capo I, II e III- artt. dal 173 al 179 e allegato XXXIV )

fin e D ni o i iz Ai fini della normativa in esame (

fin e D ni o i iz Ai fini della normativa in esame ( art. 173 d. lvo 81/2008 ) si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Obblighi del datore di lavoro ( art. 174 d. lvo 81/2008) 1. Il datore

Obblighi del datore di lavoro ( art. 174 d. lvo 81/2008) 1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’art. 28 analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’art. 173 in conformità ai requisiti di cui all’allegato XXXIV

Informazione e formazione ( art. 177 d. lvo 81/2008) In ottemperanza a quanto previsto

Informazione e formazione ( art. 177 d. lvo 81/2008) In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: b) - le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; - le modalita' di svolgimento dell'attività ; - la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

Svolgimento quotidiano del lavoro 1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua

Svolgimento quotidiano del lavoro 1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Sorveglianza sanitaria ( art. 176 d. lvo 81/2008) 1. I lavoratori sono sottoposti alla

Sorveglianza sanitaria ( art. 176 d. lvo 81/2008) 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. c) 2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6. 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicita' delle visite di controllo e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi. 4. Per i casi di inidoneita' temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita'. 5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalita' previste all'articolo 41, comma 2, lettera c). 6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivita' svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

forme di autotutela dei lavoratori nei casi inidoneità o mancanza assoluta di sicurezza nel

forme di autotutela dei lavoratori nei casi inidoneità o mancanza assoluta di sicurezza nel luogo di lavoro DENUNCIA ALL’ORGANO DI VIGILANZA SCIOPERO ASTENSIONE

la Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, con sentenza del 9 maggio 2005, n.

la Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, con sentenza del 9 maggio 2005, n. 9576 sull’astensione (in)giustificata dal lavoro per condizioni insalubri dei luoghi ha precisato che un lavoratore può legittimamente astenersi dalla prestazione lavorativa qualora presso il luogo di lavoro in cui esercita la sua attività esistano condizioni pregiudizievoli per la sua salute e/o incolumità, a maggior ragione quando ciò è la conseguenza dell’inosservanza del datore di lavoro di quegli obblighi imposti dall’articolo 2087 Codice Civile. In tale situazione, dunque, i lavoratori sono legittimati ad interrompere la loro prestazione e l’eventuale licenziamento, intimato dal datore per via di tale inadempimento, risulta ingiustificato.

L'ORGANO DI VIGILANZA Ai sensi dell’articolo 13 decreto 9 aprile 2008 n. 81 La

L'ORGANO DI VIGILANZA Ai sensi dell’articolo 13 decreto 9 aprile 2008 n. 81 La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall‘azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell‘azienda sanitaria locale competente per territorio nelle attività di cui al punto 2, lett. a) b), c) art. 13 d. lvo 81/2008 L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. il personale delle pubbliche amministrazioni assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza

L'ORGANO DI VIGILANZA NEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ai sensi dei D. M. ( Giustizia)

L'ORGANO DI VIGILANZA NEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ai sensi dei D. M. ( Giustizia) del 5 agosto 1998 (modifiche al DM 18 novembre 1996) e D. M. (Giustizia) del 12 febbraio 2002 l'Amministrazione della giustizia, per l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevista dall'ari. 13, punto 3, D. Leg. vo 9 aprile 2008 n 81( che ha riprodotto quanto già previsto dall’art. 23 D. lvo 626/94 e succ. mod. ) si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie, integrati con i servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e di polizia. il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha il compito di organizzare i servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie e provvede ad integrare gli stessi con il personale sanitario e tecnico dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia mediante convenzioni con i rispettivi Ministeri.

l’intervento può avvenire per iniziativa dei servizi stessi, per esempio per costruire o aggiornare

l’intervento può avvenire per iniziativa dei servizi stessi, per esempio per costruire o aggiornare le mappe di rischio nell’ambito di piani mirati di prevenzione, o per affrontare problemi specifici emergenti in determinati ambienti di lavoro, o per adempiere ai compiti individuati dalla legislazione speciale L’ ufficio preposto alla vigilanza, inoltre, può intervenire su ordine della magistratura, del sindaco o di altre autorità. Ma è soprattutto su sollecitazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali che l’ufficio preposto alla vigilanza dovrebbe per lo più intervenire. A tale riguardo non sono richieste particolari modalità. La richiesta di intervento, da inoltrare al competente organo di vigilanza, può essere orale o scritta

COSA SUCCEDE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME? ( articoli dal 20 al 24

COSA SUCCEDE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME? ( articoli dal 20 al 24 del D. lvo 758/94) Se l'organo di vigilanza nel corso di un ispezione accerta la violazione di una norma sulla sicurezza o sull'igiene del lavoro, farà delle prescrizioni affinché la violazione sia eliminata, indicando tempi e modi con cui questo dovrà avvenire (verbale di ispezione). Contemporaneamente dovrà comunicare il rilievo della violazione alla Procura della Repubblica. Se al ricontrollo nei tempi fissati (è possibile ottenere proroghe motivate), l’organo di vigilanza verificherà che è avvenuta la regolarizzazione, l'organo di vigilanza ammetterà il contravventore a pagare in via amministrativa una somma pari ad 1/3 del massimo previsto per quella violazione, permettendo così l'estinzione del reato. La mancata regolarizzazione o il mancato pagamento daranno invece avvio ad un procedimento penale. Le contravvenzioni per chi viola le leggi in materia di igiene e sicurezza del lavoro prevedono sanzioni di entità consistente che arrivano, per alcuni articoli, fino all'arresto a 8 mesi o ammende fino ad 15. 000 €.

Apparato sanzionatorio: - Le sanzioni si trovano non solo alla fine del titolo I

Apparato sanzionatorio: - Le sanzioni si trovano non solo alla fine del titolo I (principi comuni) ma si trovano anche alle fine di ciascun titolo specifico, con la conseguente applicazione del criterio di “specialità” nell’applicazione della sanzione. - Inasprimento delle sanzioni in riferimento ai Datori di Lavoro che non provvedano rispettivamente alla effettuazione della valutazione dei rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5. 000 a 15. 000 euro); - Punibile con l’arresto da 6 mesi ad un anno la mancata valutazione dei rischi nelle imprese pericolose come i cantieri edili particolarmente complessi. - Confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di procedere alla sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro - Definite disposizioni in caso di omicidio colposo e lesioni gravi con collegamento alla responsabilità d’impresa

Art. 55 ( datore di lavoro e dirigente). Art. 56 ( Preposto ) SANZIONI

Art. 55 ( datore di lavoro e dirigente). Art. 56 ( Preposto ) SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA GENERALE. Art. 57 ( progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori) Art. 58 (medico competente Art. 59 ( lavoratori ) Art. 60 ( componenti impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, società semplice gricole

SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORMATIVA DI ATTIVITA’ SPECIFICA Art. 68 ( luoghi di lavoro)

SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORMATIVA DI ATTIVITA’ SPECIFICA Art. 68 ( luoghi di lavoro) Art. 87 ( uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale Artt. 157, 158, 159, 160* ( salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ) Artt. 165, 166 ( segnaletica ) Artt. 170. 171 ( movimentazione manuale carichi) Artt. 178, 179 ( videoterminali ) Artt. 219, 220 ( Agenti Fisici) ( rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche ) Artt. 282, 283, 284, 285 * ( Agenti Biologici ) Artt. 262, 263, 264, 265* ( Agenti Chimici E Cancerogeni ) Artt. 297 ( Atmosfere Esplosive )

Art. 301. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste

Art. 301. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonche' da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Art. 303. Circostanza attenuante 1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. 2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302. Art. 302. Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto 1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8. 000 euro e non superiore a 24. 000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità', le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato. 2. La sostituzione di cui al comma 1 non e' in ogni caso consentita: a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro; b) quando il fatto e' stato commesso da soggetto che abbia gia' riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla Prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.

Avendo la sanzione natura contravvenzionale sono possibili quali cause di estinzione L’OBLAZIONE PREVISTA DAGLI

Avendo la sanzione natura contravvenzionale sono possibili quali cause di estinzione L’OBLAZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 162 E 162 -bis Codice Penale La particolare procedura prevista dagli Artt. dal 20 al 24 D. lgs 758/94 Cassazione Penale, Sez. VI, 11 ottobre 2019 n. 41979 “In relazione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l’adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e il pagamento della Sanzione amministrativa effettuato, ai sensi del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, dal legale rappresentante della società fa scattare l’effetto estintivo a favore del contravventore, amministratore o dipendente dell’ente. ”

Tutela nella emergenza COVID-19

Tutela nella emergenza COVID-19

la grave emergenza di sanità pubblica, di rilevanza internazionale , e il continuo evolversi,

la grave emergenza di sanità pubblica, di rilevanza internazionale , e il continuo evolversi, in negativo, della situazione epidemiologica nelle Regioni Italiane stante il carattere fortemente diffusivo del Covid-19 ha portato a misure contenitive che hanno riguardato anche il mondo del lavoro e che si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, sia per il personale addetto all’attività lavorativa per il rischio di contagio.

Le misure adottate nell’intero territorio nazionale per il contenimento della situazione epidemiologica non hanno

Le misure adottate nell’intero territorio nazionale per il contenimento della situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell’erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento. L’evolversi della situazione epidemiologica ha condotto all’adozione di numerosi interventi normativi: • sia di rango primario [ Decreti Legge] • sia di rango secondario nazionali [ decreti Presidente del Consiglio dei Ministri] regionali [decreti Governatori regionali] locali [Ordinanze dei sindaci]. In particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 c. d. decreto-legge “Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto una serie di disposizioni normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute nell’articolo 87 recante “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Co. VID-19 ha portato ad

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Co. VID-19 ha portato ad adottare azioni contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, la sospensione temporanea di molte delle attività produttive e , riguardo il pubblico impiego, una diversa modalità di svolgimento delle attività lavorative. Ai sensi dell’articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020( che ha recepito la normativa in materia di coronavirus emanata per la maggior parte dei casi con decreti Presidente Consiglio dei Ministri) il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro per tutta la fase di emergenza, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

L’emergenza sanitaria ha portato a dover intervenire riguardo il documento di valutazione dei rischi

L’emergenza sanitaria ha portato a dover intervenire riguardo il documento di valutazione dei rischi A tal proposito : Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co. V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione A cura di Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, INAIL Autori: Sergio Iavicoli, Fabio Boccuni, Giuliana Buresti, Diana Gagliardi, Benedetta Persechino, Bruna Maria Rondinone, Antonio Valenti Il documento è composto da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”. La seconda parte si è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020. L’adozione di misure graduali ed adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo di prevenzione partecipato, consentirà, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione.

Gestione degli spazi di lavoro : gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica

Gestione degli spazi di lavoro : gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc. ). la grave emergenza di sanità pubblica, comporta il rivedere, in termini di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro , Misure organizzative che dal possono essere riassunte in : Organizzazione e orario di lavoro : ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro adottando soluzioni organizzative riguardano sia l’articolazione dell’orario di lavoro sia i processi produttivi. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari Misure di prevenzione e protezione : vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-Co. V-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria. Informazione e formazione : devono essere adeguate, contestualizzate e adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere le modalità del rischio, valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali. Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti : tutti sono chiamati ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione dal Ministero della Salute e dall’ISS. In più punti dei luoghi di lavoro devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le misure con a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani. Va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni in caso di lavoratori colpiti da COVID-19. Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie : Vanno mappate tutte le attività, prevedendo , per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, ai sensi del DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). La valutazione dei rischi nelle singole realtà lavorative è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

 • Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, uffici contatto con pubblico ecc. ); Va aggiornato, quindi, nel documento di valutazione anche il capitolo relativo ai rischi nei luoghi di lavoro. Il rischio da contagio da SARS-Co. V-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: • Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; • Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. uffici relazione con il pubblico , negli uffici giudiziari la quasi totalità delle cancellerie e segreterie. ).

-19 D I OV C i d ri o a i d z i

-19 D I OV C i d ri o a i d z i o eri i giud p n i c ela li uffi t u T neg L’emergenza coronavirus è stata affrontata negli Uffici giudiziari limitandone l’attività giurisdizionale alle procedure indifferibili espressamente individuate dal legislatore nei Decreti Legge 11/2020 e 18/2020. Con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, è stato previsto un differimento urgente delle udienze ed una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020, termine prorogato al 11 maggio 2020, conseguente differimento alla medesima data del termine a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno riaprire le misure assumere misure organizzative proprie, ora contemplate dall’articolo 83, commi 6 e 7, del decreto legge n. 18 Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, sono state prorogate sino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate su tutti il territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza Covid-19, in particolare in tema di limitazioni alla mobilità personale e al divieto di assembramenti in luogo aperto al pubblico. Con il decreto-legge 30 aprile 2018, n. 28 è stato spostato al 31 luglio la data di cessazione del periodo di “emergenza sanitaria” durante il quale devono possono prese misure ecceziona-li in tema di organizzazione del lavoro così come in tema di attività giudiziaria dal circuito territoriale di autogoverno dei Capi degli uffici giudiziari, mediante interlocuzioni istituzionali locali. In materia di Giustizia si è provveduto a: • udienze da remoto • deposito obbligatorio di atti introduttivi in PCT; • pagamento telematico obbligatorio del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria dei privati all’Erario per gli atti depositati in PCT

Negli uffici giudiziari viene garantita l’attività giurisdizionali , e relativo supporto, indifferibile [cfr=circolare Ministero

Negli uffici giudiziari viene garantita l’attività giurisdizionali , e relativo supporto, indifferibile [cfr=circolare Ministero della Giustizia DOG. 03/03/2020. 00450090. U ] alla limitazione delle attività si è aggiunto un corposo utilizzo dello smart working, o lavoro agile, teso a garantire le esigenze di contenimento degli spostamenti dalle proprie abitazioni “durante le giornate di smart working la prestazione lavorativa potrà essere svolta dalla propria residenza o da altro domicilio, previo accordo con la direzione dell’ufficio o servizio di appartenenza” [cfr= DOG. 04/03/2020. 0046077. U] e permettere la continuità del servizio in un, oramai acclarato, cambiamento dell’organizzazione del lavoro degli uffici. L’uso, ai fini dello smart working, è stato però ristretto a pochi applicativi [ cfr=circolare Ministero della Giustizia DOG. 09/03/2020. 0008690. U] tra l’altro nelle competenze funzionali di limitate qualifiche professionali presenti in risicate unità negli organici dell’ufficio : • CALLIOPE (protocollo documentale uffici amministrativi), • SCRIPT@ (protocollo documentale uffici giudiziari), • SICOGE (sistema per la documentazione integrata della contabilità economica e finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze), • SIAMM (sistema informativo amministrativo) – Spese di giustizia. Quanto sopra ha evidenziato i limiti di una informatizzazione degli uffici che con grande difficoltà ne permette il lavoro da remoto. I prerequisiti indispensabili per l’accesso remoto ai sistemi informatici di cui sopra e l’assenza di assegnazione di dispositivi informatici al personale amministrativo, costretto, alla bisogna, ad usare computer personali [circolare Ministero della Giustizia DOG. 09/03/2020. 0008690. U e DOG. 09/03/2020. 0048839. U] per lo più non idonei in relazione ai requisiti richiesti dall’Amministrazione circolare Ministero della Giustizia [DOG. 09/03/2020. 0008690. U] hanno accresciuto i limiti dell’utilizzo del lavoro agile. Si è fatto inoltre ricorso al coworking che permette al lavoratore di prestare servizio in sedi più vicine alla propria residenza, sedi della stessa amministrazione di appartenenza.

L’attività di lavoro agile, nel Ministero della Giustizia, è stata affiancata dalla formazione al

L’attività di lavoro agile, nel Ministero della Giustizia, è stata affiancata dalla formazione al personale garantita attraverso il portale ministeriale e-learming. giustizia. it. docx

accesso ai servizi, previa prenotazione, tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica Tutela in

accesso ai servizi, previa prenotazione, tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica Tutela in periodo di coronavirus Misure organizzative di contenimento del flusso di persone Le misure organizzative volte al contenimento dell’afflusso delle persone sono consistite: • nella limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, salvo che per le attività urgenti; • nella limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto all’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 sino anche la chiusura al pubblico per i servizi non urgenti; • nella regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica;

rif = DOG. 02/05/2020. 0070897. U Il Dipartimento sin dalle prime battute della epidemia

rif = DOG. 02/05/2020. 0070897. U Il Dipartimento sin dalle prime battute della epidemia ha assicurato agli uffici giudiziari il supporto necessario. L’intervento ministeriale si è avuto mediante circolari di indirizzo e chiarimento, e con un costante contatto diretto ed efficace con i vertici degli uffici giudiziari, finalizzato alla risoluzione in tempo reale delle problematiche emergenti. Oltre all’attivazione di una apposito unità di crisi dedicata alla comunicazione delle prime esigenze degli uffici anche di carattere sanitario, sono state attivate costanti call conference per riunioni da remoto e si sono aperte delle chat di informazioni. Costante il contatto con le istituzioni nazionali coinvolte nell’emergenza COVID-19. Misure in tema di personale amministrativo � Direttiva sul personale lavoro agile del 4 marzo, circolare con linee guida sul lavoro del personale amministrativo del 9 marzo e del 16 aprile; � Monitoraggio lavoro agile avviato dalla direzione generale dei sistemi informativi; � Monitoraggio di situazioni critiche a seguito di segnalazioni; � Formazione del personale amministrativo mediante apertura della piattaforma e-learnig dai primi di marzo per tutto il personale di tutte le aree da metà marzo (avvio con circo-lare del 19 marzo prot. 53885. U). � Avvio di studio per forme semplificate di assunzione in periodo di emergenza rimesso all’Ufficio legislativo; � Attività di confronto con le organizzazioni sindacali; � Confronto con i responsabili della sicurezza; � Appostamento di risorse finanziarie e umane per tali interventi Misure in tema di acquisti, attività di igienizzazione locali e dispositivi di protezione personale � Circolare del 6 marzo prot. 47725. U, 2 aprile prot. 59001. U e 17 aprile prot. 647762. U. �Acquisti necessari per gli uffici e autorizzazioni per la spesa operati già in fase uno e prosecuzione politica acquisti con gli uffici per le necessità relative alle politiche di sicu-rezza. �Interlocuzioni avute con le autorità commissariali (Capo Protezione civile e Commissa-rio Arcuri), per autorizzazioni ad acquisto prioritario e per sblocco del materiale relativo. �Relative erogazione di risorse finanziarie per oltre 5 milioni di euro ad oggi; � risorse umane dedicate per tali scopi; Misure in tema di informatizzazione � Circolare 9 marzo contenente informazioni, del direttore generale dei sistemi informativi di avvio dei vari strumenti da remoto. � Avvio da remoto dei servizi per il personale amministrativo a partire dai primi di marzo 2020; � Apertura di help desk dedicati per utilizzo e per assistenza anche da remoto; � Prosecuzione delle politiche di digitalizzazione già avviate anche in periodo anteriore all’emergenza COVID-19 � Relativo appostamento di risorse finanziarie, risorse umane dedicate all’avvio di tale fase;

L’emergenza sanitaria ha, come detto, portato a dover integrare il documento di valutazione dei

L’emergenza sanitaria ha, come detto, portato a dover integrare il documento di valutazione dei rischi L’integrazione ha riguardato nello specifico il processo lavorativo, la pulizia e sanificazione degli ambienti, l’informazione , l’accesso dei fornitori esterni, le regole per l’igiene personale, la sorveglianza sanitaria/medico con specifica analisi del rischio relativamente alle seguenti disposizioni di legge: Art. 271, comma 1, D. Lgs. 81/08 Art. 272, comma 2, D. Lgs. 81/08 Art. 271, comma 5, D. Lgs. 81/08 Art. 278, comma 1, D. Lgs. 81/08 Art. 273, comma 1, D. Lgs. 81/08