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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA ‘’TOR VERGATA’’ Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA ‘’TOR VERGATA’’ Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Scienze Motorie CATTEDRA DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE (MPED/03) Prof. ssa Antonella Mancaniello EXCURSUS NORMATIVO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA -PARTE 1 - Prof. ssa Pamela Pierotti Prof. ssa Antonella Mancaniello

PREMESSA IL MODELLO PEDAGOGICO DELLA SCUOLA ITALIANA NELL’ARCO DEGLI ANNI E’ STATO INVESTITO DA

PREMESSA IL MODELLO PEDAGOGICO DELLA SCUOLA ITALIANA NELL’ARCO DEGLI ANNI E’ STATO INVESTITO DA UNA SERIE DI NORMATIVE, DECRETI, CIRCOLARI E DIRETTIVE MINISTERIALI, FINALIZZATE A DARE PRECISE INDICAZIONI A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO NAZIONALE SU: STRUMENTI OPERATIVI , STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE DA ADOTTARE PER L’INCLUSIONE. . . PER INCLUSIONE SI INTENDE IL PROCESSO MEDIANTE IL QUALE IL CONTESTO SCOLASTICO ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI TUTTE LE RISORSE UMANE , STRUTTURALI E STRUMENTALI , RISPONDE ADEGUATAMENTE A TUTTI GLI STUDENTI IN PARTICOLAR MODO A COLORO CHE PRESENTANO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA: INSERIMENTO-INTEGRAZIONE- INCLUSIONE INTEGRAZIONE INSERIMENTO

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA: INSERIMENTO-INTEGRAZIONE- INCLUSIONE INTEGRAZIONE INSERIMENTO

IL QUADRO NORMATIVO DEL PROCESSO CHE HA PORTATO IL SISTEMA SCOLASTICO DALL’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI

IL QUADRO NORMATIVO DEL PROCESSO CHE HA PORTATO IL SISTEMA SCOLASTICO DALL’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE CLASSI SPECIALI ALLA SCUOLA DELL’INCLUSIONE. • LEGGE 118/1971 L’ARTICOLO 28 DISPONEVA CHE L’ISTRUZIONE DELL’OBBLIGO DOVEVA AVVENIRE NELLE CLASSI NORMALI DELLA SCUOLA PUBBLICA. • L. 517/1977 - SANCISCE IL DIRITTO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DI TUTTI I PORTATORI DI HANDICAP; CHE LA CLASSE IN CUI VIENE INSERITO NON DEVE CONTARE PIÙ DI 20 ALUNNI E CHE DEVE ESSERE ASSICURATA LA NECESSARIA INTEGRAZIONE SPECIALISTICA, IL SERVIZIO SOCIO- PSICO - PEDAGOGICO E FORME PARTICOLARI DI SOSTEGNO. • LEGGE QUADRO 104/1992 – RICONOSCE IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE, ALL’ISTRUZIONE E ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA, PER CUI GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DA ASL, EE. LL. E ISTITUZIONE SCOLASTICA IN MODO COORDINATO NEI GLIS – GRUPPI DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA. • DPR 24. 2. 2004 – STRUMENTI E STRATEGIE PER IL SUCCESSO FORMATIVO – INTRODUCE E PERFEZIONA STRUMENTI QUALI: DIAGNOSI FUNZIONALE, PROFILO DINAMICO FUNZIONALE, PEI. • LINEE GUIDA 4. 8. 2009 – LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. INTRODUCE IL CONCETTO DI DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA • D. LGS 66/2017 – NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ.

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULL’INCLUSIONE Legge 118/1971 L’articolo 28 disponeva che l’istruzione dell’obbligo doveva

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULL’INCLUSIONE Legge 118/1971 L’articolo 28 disponeva che l’istruzione dell’obbligo doveva avvenire nelle classi normali della scuola pubblica. La legge 118/1971 superava il modello scuole speciali, che tuttavia non aboliva, prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità, comunque, su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni.

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULL’INCLUSIONE Legge 517/77 Stabilisce con chiarezza strumenti e finalità per

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULL’INCLUSIONE Legge 517/77 Stabilisce con chiarezza strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell’intero Consiglio di Classe. Viene introdotto l’insegnante specializzato per le attività di sostegno.

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULL’INCLUSIONE Legge Quadro 104/92 Raccoglie ed integra tutti gli interventi

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULL’INCLUSIONE Legge Quadro 104/92 Raccoglie ed integra tutti gli interventi legislativi promulgati dopo la L. 517/77, divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. 1. Ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità. . 2. Impegna lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori, per i quali prevede interventi riabilitativi.

LEGGE 104/92 – DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO ART. 12 ribadisce

LEGGE 104/92 – DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO ART. 12 ribadisce che l‘istruzione è un diritto tutelato a partire dalla scuola materna fino all'università. Ad ogni studente con handicap venga realizzato un profilo dinamico-funzionale preposto alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il profilo, sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, mette in rilievo sia le difficoltà di apprendimento dovute alla situazione di handicap, sia le possibilità di recupero, oltre alle capacità individuali che devono essere sostenute e rafforzate. Realizzato dagli operatori delle unità sanitarie locali assieme al personale insegnante specializzato della scuola, e con la collaborazione dello studente e della famiglia, il profilo viene aggiornato al termine delle scuole materna, elementare e media, come pure periodicamente durante le scuole superiori. ART. 13, ribadendo l'importanza del coordinamento tra scuole, servizi sanitari, socio-assistenziali, ricreativi e culturali, cita poi due casi in particolare: l'integrazione nelle università e negli asili nido. ART. 14 è dedicato proprio al ruolo degli insegnanti di sostegno. Si punta l'attenzione sull'importanza di un aggiornamento costante in materia di handicap, come pure di un confronto tra docenti del ciclo inferiore e superiore per agevolare l'esperienza scolastica dello studente disabile. Gran parte dell'articolo fornisce INDICAZIONI SUI PIANI DI STUDIO CHE GLI ASPIRANTI DOCENTI DEVONO SEGUIRE PER ESSERE ABILITATI ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI SOSTEGNO

LEGGE 104/92 – DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO ART. 15 prevede

LEGGE 104/92 – DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO ART. 15 prevede l'istituzione di appositi gruppi di lavoro in ogni ufficio scolastico provinciale, in ogni circolo didattico e negli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado. I membri di questi gruppi hanno il compito di collaborare nelle attività organizzate per integrare gli alunni con difficoltà di apprendimento. ART. 16 stabilisce che nel piano educativo individualizzato devono essere indicati per quali discipline siano stati usati criteri didattici particolari, e le eventuali attività integrative e di sostegno. Lo stesso articolo si sofferma poi sugli esami del rendimento dello studente. Nella scuola dell'obbligo, si prevedono prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti e in grado di valutare il progresso dell'alunno in rapporto al suo livello iniziale. Nella scuola secondaria di secondo grado, sono consentite prove equipollenti e, nel caso di quelle scritte, tempi più lunghi. L'alunno, poi, può contare sulla presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, e può utilizzare gli ausili necessari.

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULL’INCLUSIONE Legge 170/2010 Nuove Norme in materia di Disturbi Specifici

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULL’INCLUSIONE Legge 170/2010 Nuove Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in ambito scolastico Riconosce quali DSA � Dislessia � Disgrafia � Disortografia � Discalculia DM 12/07/2011 Decreto attuativo della L. 170/2010 Allegato: Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e studenti con DSA VIENE PREVISTO IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

SI APRE UN NUOVO SCENARIO………. LA LEGISLAZIONE HA SEMPRE DISTINTO L’HANDICAP LEGATO ALLE CONDIZIONI

SI APRE UN NUOVO SCENARIO………. LA LEGISLAZIONE HA SEMPRE DISTINTO L’HANDICAP LEGATO ALLE CONDIZIONI DI MINORAZIONE PSICO -FISICA-SENSORIALE DELLA PERSONA DAGLI ALTRI TIPI DI HANDICAP LEGATE A CAUSE DI SVANTAGGIO SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICO, ECC. . NEGLI ULTIMI ANNI I NUOVI FENOMENI SOCIALI QUALI I FLUSSI MIGRATORI, LE NUOVE POVERTÀ, IL DISORIENTAMENTO DEI GENITORI RIGUARDO AL COMPITO EDUCATIVO DELLE FAMIGLIE ASSEGNANO UNA NUOVA ATTUALITÀ AL TEMA DELL’INCLUSIONE IN AMBITO EDUCATIVO. IN QUESTO NUOVO SCENARIO, LA SCUOLA DEVE ESSERE IN GRADO DI RISPONDERE AI BISOGNI DI TUTTI, COMPRESI COLORO CHE NECESSITANO DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES). Direttiva Ministeriale 27/12/2012 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Cir. Min. n. 8 del 6/3/2013 Indicazioni operative per la realizzazione della Direttiva

DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012 Delinea la strategia inclusiva della scuola italiana ed estende il campo

DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012 Delinea la strategia inclusiva della scuola italiana ed estende il campo di intervento e di responsabilità della scuola a tutta l’area dei BES, in particolare: � Svantaggio sociale e culturale � DSA e/o disturbi evolutivi specifici � Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua e cultura italiana perché appartenenti ad altra cultura. Fermo restando l’obbligo della certificazione per disabilità e DSA, il Consiglio di Classe o il Team dei docenti indicano in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) ed eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative , per garantire l’inclusione di tutti gli alunni con BES. Nella stesura di un PDP, ove non sia presente la certificazione clinica o la diagnosi, esempio per uno svantaggio linguistico o sociale, il Consiglio di Classe o il Team dei docenti dovranno motivare, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. IN SINTESI Estende a tutti i BES il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento definito dalla L. 170/2010 (L. 53/2003)

FINE PRIMA PARTE

FINE PRIMA PARTE