Schema fonti UE Diritto primario Trattati Regolamento UE

  • Slides: 6
Download presentation
Schema fonti UE Diritto primario Trattati Regolamento UE Fonti dell’ordinamento europeo Diritto derivato «atti

Schema fonti UE Diritto primario Trattati Regolamento UE Fonti dell’ordinamento europeo Diritto derivato «atti legislativi» : art. 289 «atti delegati» : art. 290 Direttiva UE

TRATTATI Trattato CECA (1951) Trattato CEE (1957) Trattato Euratom (1957) Trattato «Fusione» 1965 (unifica

TRATTATI Trattato CECA (1951) Trattato CEE (1957) Trattato Euratom (1957) Trattato «Fusione» 1965 (unifica gli organi) «Atto Unico» (1986): CEE CE Trattati Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2001) «scaduta» nel 2001 Trattato di Lisbona (2009) Trattato sull’UE (TUE) Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)

Schema fonti UE Diritto primario Trattati Regolamento UE Fonti dell’ordinamento europeo Diritto derivato «atti

Schema fonti UE Diritto primario Trattati Regolamento UE Fonti dell’ordinamento europeo Diritto derivato «atti legislativi» : art. 289 «atti delegati» : art. 290 Direttiva UE

Le fonti UE Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) Per esercitare le competenze

Le fonti UE Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Schema fonti UE Diritto primario Trattati Regolamento UE Fonti dell’ordinamento europeo Diritto derivato «atti

Schema fonti UE Diritto primario Trattati Regolamento UE Fonti dell’ordinamento europeo Diritto derivato «atti legislativi» : art. 289 «atti delegati» : art. 290 Direttiva UE

Atti legislativi e atti delegati Articolo 289 La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta

Atti legislativi e atti delegati Articolo 289 La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294…. 3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi. Articolo 290 1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. 2. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere…. 3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.