NORMATIVA ALIMENTI PER ANIMALI NORMATIVA MANGIMI LEGGE 2811963

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NORMATIVA ALIMENTI PER ANIMALI

NORMATIVA ALIMENTI PER ANIMALI

NORMATIVA MANGIMI • LEGGE 281/1963 e succ. mod. mangimi per animali • D. lvo

NORMATIVA MANGIMI • LEGGE 281/1963 e succ. mod. mangimi per animali • D. lvo 360/1990 modifica la L. 281 e istituisce elenco materie prime, denominazioni e indicazioni obbligatorie • D. lvo 223/2003 Controlli ufficiali in alimentazione animale

 • Reg. (CE) 882/2004 Controlli ufficiali • D. lvo 45/1997 Alimenti dietetici per

• Reg. (CE) 882/2004 Controlli ufficiali • D. lvo 45/1997 Alimenti dietetici per animali • D. lvo 149/2004 Sostanze e prodotti indesiderabili • Reg CE 183/2005 Igiene dei mangimi • DPR 433/2001 additivi per uso veterinario

 • Reg CE 1831/2003 procedure comunitarie per autorizzazione degli additivi per mangimi •

• Reg CE 1831/2003 procedure comunitarie per autorizzazione degli additivi per mangimi • D. lvo 90/1993 mangimi medicati • Reg. UE del Consiglio e del Parlamento 1069/2009 sottoprodotti di origine animale (abroga il precedente Reg. 1774/2002) • Reg (CE) 767/2009 Immissione sul mercato e uso dei mangimi

Abrogazioni dal 1 settembre 2010 • DPR 433/2001 art. 18 (Dir. 70/524/CEE art. 16)

Abrogazioni dal 1 settembre 2010 • DPR 433/2001 art. 18 (Dir. 70/524/CEE art. 16) etichettatura mangimi composti con additivi • Dlvo 360/1999 (Allegati L. 281/1963) Etichettatura materie prime per mangimi e mangimi composti • Dlvo 45/1997 (Dir. 93/74/CE) alimenti a particolari fini nutrizionali (c. d. “dietetici”)

Aggiornamento della normativa • Estesa attività legislativa nazionali e comunitaria • Eventi negativi per

Aggiornamento della normativa • Estesa attività legislativa nazionali e comunitaria • Eventi negativi per la salute animale e umana • Inadeguatezza delle disposizioni normative vigenti nel settore dei mangimi

NUOVA STRATEGIA COMUNITARIA • La Commissione Europea ha dato il via al progetto di

NUOVA STRATEGIA COMUNITARIA • La Commissione Europea ha dato il via al progetto di semplificazione della legislazione nel settore dei mangimi attraverso l’emanazione di diversi Regolamenti che superino le difficoltà nazionali di riferimenti incrociati connessi all’evoluzione della normativa.

Reg. (CE) n. 767/2009 del Parlamento e del Consiglio Immissione sul mercato e uso

Reg. (CE) n. 767/2009 del Parlamento e del Consiglio Immissione sul mercato e uso dei mangimi

OBIETTIVI • • Armonizzare condizioni di mercato e d’uso Sicurezza dei mangimi Protezione della

OBIETTIVI • • Armonizzare condizioni di mercato e d’uso Sicurezza dei mangimi Protezione della salute pubblica Corretta informazione consumatori

CAMPO D’APPLICAZIONE • • • Immissione sul mercato e uso dei mangimi Animali DPA

CAMPO D’APPLICAZIONE • • • Immissione sul mercato e uso dei mangimi Animali DPA e non Etichettatura Imballaggio presentazione

DEFINIZIONI Mangime: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non

DEFINIZIONI Mangime: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali

Materie prime per mangimi: Prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale

Materie prime per mangimi: Prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla trasformazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele.

Mangimi composti: Miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi

Mangimi composti: Miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione animale per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari

Mangimi completi Mangimi composti che per la loro composizione, sono sufficienti per una razione

Mangimi completi Mangimi composti che per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera

Mangimi complementari Mangimi composti contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro

Mangimi complementari Mangimi composti contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi

Mangimi minerali Mangimi complementari contenenti almeno il 40% di ceneri grezze Mangimi d’allattamento Mangimi

Mangimi minerali Mangimi complementari contenenti almeno il 40% di ceneri grezze Mangimi d’allattamento Mangimi composti (secchi t. q. o diluiti) per giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati ad animali giovani come vitelli, agnelli o capretti da macellazione

SICUREZZA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MANGIMI SICUREZZA • Nessun effetto nocivo per la salute umana

SICUREZZA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MANGIMI SICUREZZA • Nessun effetto nocivo per la salute umana o animale • Nessun rischio, per il consumo umano, per l’alimento ottenuto dall’animale DPA • Nessun effetto nocivo diretto per l’ambiente o il benessere animale

COMMERCIALIZZAZIONE • Mangimi sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura

COMMERCIALIZZAZIONE • Mangimi sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciale • Corretta etichettatura, imballaggio e presentazione secondo normativa comunitaria

ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE ED IMBALLAGGIO ETICHETTATURA Attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome

ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE ED IMBALLAGGIO ETICHETTATURA Attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie

PRESENTAZIONE La forma, l’aspetto o il confezionamento e i materiali di confezionamento usati, il

PRESENTAZIONE La forma, l’aspetto o il confezionamento e i materiali di confezionamento usati, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti

NORME Non indurre in errore il consumatore • Uso o caratteristiche del mangime •

NORME Non indurre in errore il consumatore • Uso o caratteristiche del mangime • Effetti o proprietà che non possiedono o che non sono peculiari • Tecniche di comunicazione a distanza

ALLEGAZIONI (claims) art. 13 Riferimenti alla presenza o assenza di una data sostanza nei

ALLEGAZIONI (claims) art. 13 Riferimenti alla presenza o assenza di una data sostanza nei mangimi Specifica caratteristica nutrizionale o processo o una funzione specifica

REQUISITI PER LE ALLEGAZIONI • • Deve essere oggettiva Verificabile dalle autorità competenti Comprensibile

REQUISITI PER LE ALLEGAZIONI • • Deve essere oggettiva Verificabile dalle autorità competenti Comprensibile per l’utilizzatore L’allegazione deve essere sufficientemente sostanziata da – Dati scientifici pubblicati – Ricerche documentate

ALLEGAZIONI CONSENTITE • OTTIMIZZAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE • RAFFORZAMENTO O SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI FISIOLOGICHE

ALLEGAZIONI CONSENTITE • OTTIMIZZAZIONE DELL’ALIMENTAZIONE • RAFFORZAMENTO O SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI FISIOLOGICHE

ALLEGAZIONI VIETATE • Prevenzione e cura di una malattia (eccetto coccidiostatici e istomonostatici autorizzati)

ALLEGAZIONI VIETATE • Prevenzione e cura di una malattia (eccetto coccidiostatici e istomonostatici autorizzati) • Particolare fine nutrizionale eccetto quanto stabilito nella Dir Ce 2008/38 (Alimenti dietetici)

PARTICOLARE FINE NUTRIZIONALE Il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo

PARTICOLARE FINE NUTRIZIONALE Il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall’assunzione di mangimi adeguati al loro stato (non si riferisce ai mangimi medicati)

INDICAZIONI DI ETICHETTATURA • Riportate in un punto ben visibile • Chiaramente visibili ed

INDICAZIONI DI ETICHETTATURA • Riportate in un punto ben visibile • Chiaramente visibili ed indelebili • Facilmente identificabili e non oscurate da altre informazioni • Colori, caratteri e dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE GENERALI TIPO DI MANGIME • Materia prima per mangimi o mangime semplice

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE GENERALI TIPO DI MANGIME • Materia prima per mangimi o mangime semplice • Mangime completo o completo da allattamento • Mangime complementare (minerale, complementare d’allattamento) • Nei pets diversi da cani e gatti al posto di mangime completo o complementare si può utilizzare la denominazione “mangime composto”

 • nome o ragione sociale e indirizzo del responsabile • Numero di riconoscimento

• nome o ragione sociale e indirizzo del responsabile • Numero di riconoscimento del responsabile • Numero di riferimento della partita o del lotto • Quantitativo netto • Elenco degli additivi preceduto dalla dicitura “additivi” • Tenore di umidità

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER MATERIE PRIME • Denominazione materia prima (v. catalogo) • Dichiarazioni obbligatorie

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER MATERIE PRIME • Denominazione materia prima (v. catalogo) • Dichiarazioni obbligatorie della categoria Nel caso di incorporazione di additivi: • Specie o categoria di destinazione • Istruzioni per un uso corretto • Durata minima di conservazione (no per additivi tecnologici)

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER MANGIMI COMPOSTI • Specie o categoria di animale • Istruzioni per

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER MANGIMI COMPOSTI • Specie o categoria di animale • Istruzioni per un uso corretto • Se produttore diverso da responsabile indicare nome del produttore e numero di riconoscimento stabilimento • Data di conservazione minima “da consumarsi entro” per mangimi molto deperibili gg/mm/aa “da consumarsi preferibilmente entro” per gli altri mm/aa

 • Elenco delle materie prime • “Composizione” • Elenco in ordine decrescente di

• Elenco delle materie prime • “Composizione” • Elenco in ordine decrescente di importanza ponderale Solo se la sua presenza è evidenziata nell’etichettatura in parole, immagini o grafici si indicano il nome e la percentuale in peso In caso contrario solo su richiesta dell’acquirente (è obbligatorio fornire questi dati!!)

 • Per animali non DPA, eccetto a. da pelliccia, il nome specifico della

• Per animali non DPA, eccetto a. da pelliccia, il nome specifico della materia prima può essere sostituito dalla categoria di appartenenza

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER PETFOOD Indicare numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER PETFOOD Indicare numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione idonei per consentire all’acquirente di ottenere informazioni aggiuntive: • Additivi contenuti nell’alimento • Materie prime incorporate e indicate per categoria

ALLEGATO VI (dichiarazioni obbligatorie per mangimi composti per animali DPA)

ALLEGATO VI (dichiarazioni obbligatorie per mangimi composti per animali DPA)

ALLEGATO VII (dichiarazioni obbligatorie per mangimi composti per animali non DPA)

ALLEGATO VII (dichiarazioni obbligatorie per mangimi composti per animali non DPA)

ALLEGATO II 1 2 3 4 5 I tenori indicati si riferiscono al peso

ALLEGATO II 1 2 3 4 5 I tenori indicati si riferiscono al peso dei mangimi Le date vanno indicate nel formato GG/MM/AA La denominazinone “materia prima per mangimi” può essere sostituita da “mangime semplice” Per gli animali da compagnia in italiano si può utilizzare l’espressione “alimento” Istruzioni per l’uso di materie prime o m. complementari con additivi superiori ai tenori massimi per alimenti completi

MARGINI DI TOLLERANZA (ALLEGATO IV) Proteina grezza, zuccheri, amido, inulina • 3 unità per

MARGINI DI TOLLERANZA (ALLEGATO IV) Proteina grezza, zuccheri, amido, inulina • 3 unità per tenori dichiarati => 30% • 10% del tenore dichiarato per tenori >=10% e < 30% • 1 unità per tenori < 10% Cellulosa grezza, oli e grassi grezzi • 2, 2 unità per tenori dichiarati => 15% • 15% del tenore dichiarato per tenori < 15% e >= 5% • 0, 8 unità per tenori dichiarati < 5%

6 Negli alimenti per animali da compagnia si può optare per le seguenti espressioni:

6 Negli alimenti per animali da compagnia si può optare per le seguenti espressioni: proteina grezza oli e grassi grezzi ceneri grezze vs vs vs proteina tenore in materia grassa residuo incenerito oppure materia inorganica

Umidità, ceneri grezze, Na. Cl, fosforo totale, sodio, carbonati di calcio, magnesio, indice di

Umidità, ceneri grezze, Na. Cl, fosforo totale, sodio, carbonati di calcio, magnesio, indice di acido, …. • 1, 5 unità per tenori dichiarati => 15% • 10% del tenore dichiarato per valori <15% e => 2% • 0, 2 unità per tenori dichiarati < 2% Valore energetico Valore proteico 5% 10%

Additivi • • • 10% per tenori => 1000 unità 100 unità per tenori

Additivi • • • 10% per tenori => 1000 unità 100 unità per tenori < 1000 unità e => 500 20% per tenori < 500 unità e => 1 unità 0, 2 unità per tenori <1 ma => 0, 5 40% del tenore per valori < 0, 5 unità

Microrganismi • Ammesso limite superiore pari al tenore massimo fissato dalla normativa

Microrganismi • Ammesso limite superiore pari al tenore massimo fissato dalla normativa

PRECEDENTE ATTUALE

PRECEDENTE ATTUALE

PRESCRIZIONI PER ALIMENTI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI • Qualifica di “dietetici” • Indicazioni

PRESCRIZIONI PER ALIMENTI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI • Qualifica di “dietetici” • Indicazioni riguardanti l’uso specifico corrispondente (v. dir 2008/38/CE e D. lvo 45/97) • Avviso di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso

D. Lvo n. 45/1997 Alimenti dietetici per animali • Recepisce le direttive 93/74/CE, 94/39/CE

D. Lvo n. 45/1997 Alimenti dietetici per animali • Recepisce le direttive 93/74/CE, 94/39/CE e 95/10/CE • La recente direttiva, ancora da recepire in Italia, 2008/38/CE abroga la 93/74/CE • In sostanza cambia poco, è stato ampliato l’elenco degli usi previsti ed autorizzati • Probabilmente, a breve, il D. lvo verrà modificato o sostituito da una nuova norma

AMBITO DI APPLICAZIONE • Disciplina gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

AMBITO DI APPLICAZIONE • Disciplina gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (c. d. “alimenti dietetici”) • Stabilisce un elenco dei relativi usi consentiti • Stabilisce un metodo di calcolo del valore energetico di alimenti dietetici per cani e gatti

DEFINIZIONI • ALIMENTI PER ANIMALI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI gli alimenti che, per

DEFINIZIONI • ALIMENTI PER ANIMALI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI gli alimenti che, per la loro particolare composizione o lo speciale procedimento di fabbricazione, si distinguono sia dagli alimenti comuni che dai mangimi medicati e sono presentati come prodotti destinati a sopperire ad esigenze nutrizionali specifiche • FINE NUTRIZIONALE PARTICOLARE il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di talune categorie di animali familiari o da reddito il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere alterati momentaneamente o sono alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che di conseguenza possono trarre giovamento dall’assunzione di alimenti adatti al loro stato

REQUISITI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE 1. La natura e la composizione per il fine nutrizionale

REQUISITI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE 1. La natura e la composizione per il fine nutrizionale specifico devono rispettare quanto previsto dall’apposito elenco allegato 2. Etichettatura conforme 3. Soddisfare le “disposizioni generali” 4. Gli usi previsti devono essere elencati nell’allegato 5. Il metodo di calcolo del valore energetico per cani e gatti deve essere quello specificato nell’Allegato II

NATURA E COMPOSIZIONE

NATURA E COMPOSIZIONE

Prescription Diet™ k/d™ Canine è stato formulato dai veterinari per la gestione dei cani

Prescription Diet™ k/d™ Canine è stato formulato dai veterinari per la gestione dei cani con patologie renali. Benefici Chiave Scientificamente provato per aiutare a mantenere la qualità della vita nei pazienti con patologie renali. Aiuta a neutralizzare i radicali liberi poichè contiene livelli elevati di antiossidanti. Scientificamente provato per aiutare i cani con insufficienza renale cronica a ridurre la sintomatologia della patologia. Si prega di consultare il veterinario per ulteriori informazioni e consigli su cosa è meglio per il vostro cane. Formati

 • Average Nutrient And Caloric Contents • Dry 4020 kcal/kg (396. 1 kcal/per

• Average Nutrient And Caloric Contents • Dry 4020 kcal/kg (396. 1 kcal/per cup²) • • • • Nutrient Dry Matter 1 % Protein 14. 7 Fat 19. 4 Carbohydrate (NFE) Crude Fiber 2. 3 59. 4 Calcium 0. 76 Phosphorus 0. 24 Sodium 0. 23 Potassium 0. 67 Magnesium 0. 107 Vitamin C 336 mg/kg Vitamin E 679 IU/kg Omega-3 Fatty Acids Total 1. 54

ETICHETTATURA • Qualifica di “dietetico” insieme alla descrizione dell’alimento • Destinazione esatta, ovvero il

ETICHETTATURA • Qualifica di “dietetico” insieme alla descrizione dell’alimento • Destinazione esatta, ovvero il fine nutrizionale dell’alimento • Le dichiarazioni previste dall’allegato I • La durata raccomandata di utilizzazione • Indicazioni ulteriori se previste

ETICHETTATURA • È espressamente vietato vantare proprietà terapeutiche, preventive, curative o guaritive di malattie

ETICHETTATURA • È espressamente vietato vantare proprietà terapeutiche, preventive, curative o guaritive di malattie • È obbligatorio l’avviso di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso (Ex Reg. CE 769/2009)

ETICHETTATURA • L’etichettatura può mettere in rilievo la presenza o la scarso tenore di

ETICHETTATURA • L’etichettatura può mettere in rilievo la presenza o la scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per caratterizzare gli alimenti in questione • Può, inoltre, mettere in rilievo la presenza o il basso tenore di uno o più componenti analitici che caratterizzano l’alimento

METODO DI CALCOLO DEL VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI DIETETICI PER CANI E GATTI •

METODO DI CALCOLO DEL VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI DIETETICI PER CANI E GATTI • Il valore energetico è espresso in megajoules (MJ) di energia metabolizzabile (EM), per chilogrammo di alimento composto

FORMULE • ALIMENTI UMIDI PER GATTI CONTENENTI PIU’ DEL 14% DI ACQUA MJ/kg di

FORMULE • ALIMENTI UMIDI PER GATTI CONTENENTI PIU’ DEL 14% DI ACQUA MJ/kg di EM=0, 1632 x % PG + 0, 3222 LG + 0, 1255 EI – 0, 2092 • ALIMENTI PER CANI E ALTRI ALIMENTI PER GATTI MJ/kg di EM= 0, 1464 x % PG + 0, 3556 LG + 0, 1464 EI • TOLLERANZA DEL 15% • IL RISULTATO E’ APPROSSIMATO AL PRIMO DECIMALE