Casistiche ed adempimenti a cura del dott Sandro





























































































































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Casistiche ed adempimenti a cura del dott. Sandro Cerato
Pag. 134 dispensa DISPOSIZIONI COMUNITARIE
Pag. 135 dispensa DISPOSIZIONI NAZIONALI
Pag. 135 dispensa DISPOSIZIONI NAZIONALI
Pag. 136 dispensa DISPOSIZIONI NAZIONALI
Pag. 136 dispensa DISPOSIZIONI NAZIONALI
Pag. 137 dispensa DISPOSIZIONI NAZIONALI MICROPROCESSORI E UNITÀ DI ELABORAZIONE
Soggetti passivi Art. 17, co. 1, DPR 633/72: l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi Il versamento avviene cumulativamente per tutte le operazioni effettuate al netto della detrazione eseguita ex art. 19 del DPR 633/72
Soggetti passivi L’imposta è dovuta per le operazioni imponibili con l’aliquota propria in relazione alla tipologia di operazione effettuata La rivalsa dell’imposta avviene addebitando l’Iva nella fattura o nel documento emesso a fronte dell’operazione
Soggetti passivi
Soggetti passivi Il soggetto passivo deve individuare la corretta aliquota da applicare all’operazione effettuata La responsabilità ricade sempre in capo al cedente o prestatore, ferma restando la possibilità di «rivalsa» interna nei confronti dell’acquirente o committente che ha richiesto l’aliquota ridotta (salva l’ipotesi «prima casa» in cui l’unico responsabile è l’acquirente)
Soggetti passivi Ai sensi dell’art. 18 del DPR 633/72 la rivalsa dell’imposta è sempre obbligatoria, ed è nullo ogni patto contrario La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni imponibili (beni oggetto dell’attività propria) e per l’autoconsumo
Soggetti passivi
REVERSE CHARGE SETTORE EDILE
PREMETTIAMO CHE:
NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE
ART. 17, comma 6, lettera a-ter)
ANALISI LETTERA A-TER
LEGAME CON LETTERA A) COMMITTENTE OPERATORE IVA
LE NUOVE IPOTESI DELLA LETT. A-TER)
LE NUOVE IPOTESI DELLA LETT. A-TER)
LE NUOVE IPOTESI DELLA LETT. A-TER)
LE NUOVE IPOTESI DELLA LETT. A-TER)
LE NUOVE IPOTESI DELLA LETT. A-TER)
IL RAPPORTO CON LE OPERAZIONI DI CESSIONE
DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI
DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI
DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI
DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI
DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI
DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI
DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI
DISTINZIONE CON CESSIONE DI BENI
LEGAME CON «EDIFICIO» : REG. UE 282/2011
EDIFICIO – CM 14/E/2015
LEGAME CON «EDIFICIO» : ALTRE DEFINIZIONI
IL CONCETTO DI EDIFICIO
IL CONCETTO DI EDIFICIO
LEGAME CON «EDIFICIO» : PERTINENZE
INDIVIDUAZIONE PRESTAZIONI – C. M. 14/E/2015
ESEMPI ATECO: PULIZIE
ESEMPI ATECO: DEMOLIZIONE
DEMOLIZIONE
ESEMPI ATECO: INSTALLAZIONE IMPIANTI
INSTALLAZIONE IMPIANTI
INSTALLAZIONE IMPIANTI
INSTALLAZIONE IMPIANTI
INSTALLAZIONE IMPIANTI
INSTALLAZIONE IMPIANTI
ESEMPI ATECO: COMPLETAMENTO
IL CONCETTO DI COMPLETAMENTO
COMPLETAMENTO
COMPLETAMENTO
ALCUNI DUBBI RISOLTI
ALCUNI DUBBI RISOLTI
ALCUNI DUBBI RISOLTI
ALCUNI DUBBI RISOLTI
ALCUNI DUBBI RISOLTI
REVERSE CHARGE NEI SUBAPPALTI IN EDILIZIA ART. 17, comma 6, lettera a)
SETTORE EDILIZIA – LETT. A) DELL’ART. 17
ART. 17, COMMA 6, DEL DPR N. 633/72
La prestazione si deve collocare nel contesto di una filiera caratterizzata dalla presenza di una “catena” di 3 o più soggetti; il regime non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forma di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzioni o di ristrutturazione. Il reverse charge si applica solo nei rapporti fra subappaltatori ed appaltatori (o altri subappaltatori) che, ovviamente, devono essere operatori Iva. Non si applica mai nel rapporto fra appaltatore e committente principale, indipendentemente dalla qualifica/settore di quest’ultimo (CM 11/E/07, p. 5. 2; RM 154/E/07).
N. B. Vedi anche R. M. 272/E del 28/09/2007 (in materia di lavorazioni intra) In tal senso anche: R. M. 295/E/07; RM 303/E/07; R. M. 246/E del 16/06/2008; R. M. 474/E del 05/12/2008
Difficoltà per il subappaltatore di visionare il contratto a monte.
N. B. nel quesito la società istante (ALFA) ha sia il codice 28. 11. 0 che 45. 25. 0 “altri lavori speciali di costruzioni”
Rimborso Iva per il subappaltatore Compensazione per il subappaltatore
Soggetti che effettuano nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di cui all’art. 17, co. 6, lettera a) del DPR 633/72, fermo restando il rispetto dei requisiti dell’aliquota media e delle seguenti condizioni individuate dall’art. 2 del decreto: (Per rimb. trim. , indicare 1 nella casella del mod. TR) a) esercizio dell’attività per almeno tre anni; b) eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore ad € 3. 000 per i rimborsi trimestrali (€ 10. 000 per i rimborsi annuali); c) eccedenza detraibile chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’Iva assolta sugli acquisti ed importazioni effettuati nel periodo (trimestrale o annuale) cui si riferisce il rimborso richiesto.
ALCUNI CASI PRATICI – RAPPORTO TRA LETT. A) E LETT. A-TER)
ALCUNI CASI PRATICI – RAPPORTO TRA LETT. A) E LETT. A-TER)
REVERSE CHARGE CESSIONE IMMOBILI
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8 -bis) e 8 -ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
RIMBORSI CREDITO IVA
RIMBORSI PRIORITARI
SANZIONI «ERRORI» REVERSE CHARGE
Pag. 137 dispensa SANZIONI E RIMEDI IN CASO DI ERRORE
Pag. 138 dispensa SANZIONI E RIMEDI IN CASO DI ERRORE
Pag. 138 dispensa SANZIONI E RIMEDI IN CASO DI ERRORE
SPLIT PAYMENT 109
SCHEMA LOGICO (ART. 17 TER) 110
EXCURSUS NORMATIVO ART. 17 -TER
MODIFICHE DISCIPLINA
SOCIETÀ CONTROLLATE PA contra D. M. 9/1/18
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI IN CASO DI CONFLITTO PREVALGONO ELENCHI DEFINITIVI RIMEDIO NON SUFFICIENTE
OPERAZIONI ESCLUSE C. M. 15/E/2015 C. M. 27/E/2017
CON MOD. F 24 REGISTRI IVA
NOTE VARIAZIONE IN AUMENTO NOTE VARIAZIONE IN DIMINUZIONE SI APPLICA SEMPRE DISCIPLINA DELLO SPLIT SI APPLICA REGIME IVA APPLICATO A OPERAZIONE ORIGINARIA PER RAGIONI DI SEMPLIFICAZIONE, POSSIBILE APPLICARE LO SPLIT
NOVITÀ DA 1/01/2018 RIMBORSI DA CONTO FISCALE PAGATI DIRETTAMENTE A CONTRIBUENTI (evita l’intervento dell’Agente di Riscossione)