I FARMACI ANTI DEMENZA Dr Giovanni A Mellino
- Slides: 12
I FARMACI ANTI - DEMENZA Dr. Giovanni A. Mellino Neurologo territoriale ASL 6 Sanluri e ASL 8 Cagliari
1) ANTICOLINESTERASICI 2)ANTAGONISTI RECETTORE NMDA 1) DONEPEZIL, RIVASTIGMINA, GALANTAMINA • 2) MEMANTINA
COMBINAZIONI FARMACOLOGICHE 1) TRATTAMENTO MECCANISMO D'AZIONE INIBISCE IN MODO REVERSIBILE MA NON COMPETITIVO L'Ach. E CENTRALE TEMPO D'AZIONE: 6 SETTIMANE EFFETTI COLLATERALI CARDIOLOGICI: BRADICARDIA GASTROINTESTINALI: NAUSEA, DIARREA, VOMITO, CALO APPETITO E PONDERALE; DISTURBI DEL SONNO
2) TRATTAMENTO COMBINAZIONI FARMACOLOGICHE MECCANISMO D'AZIONE ANTAGONISTA NON COMPETITIVO DEL RECETTORE NMDA (N-metil-D-aspartato) TEMPO D'AZIONE: SETTIMANE - MESI EFFETTI COLLATERALI CAPOGIRI, CEFALEA, STIPSI
Nota 85 La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA), individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata a: · pazienti con malattia di Alzheimer · di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 · donepezil, rivastigmina, galantamina · di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20 · donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina Alle UVA è affidato il compito di effettuare o, eventualmente, confermare una diagnosi precedente e di stabilire il grado di severità in accordo alla scala MMSE. Il piano terapeutico deve essere formulato sulla base della diagnosi iniziale di probabile demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato. La risposta clinica dovrà essere monitorata ad intervalli regolari dall’inizio della terapia: · a 1 mese, per la valutazione degli effetti collaterali e per l’aggiustamento del piano terapeutico · a 3 mesi, per una prima valutazione della risposta e per il monitoraggio della tollerabilità: la rimborsabilità del trattamento oltre i 3 mesi deve basarsi sul non peggioramento dello stato cognitivo del paziente valutato tramite MMSE ed esame clinico · ogni 6 mesi per successive valutazioni della risposta e della tollerabilità
CARTACEO CONSENSO INFORMATO OBBLIGATORIO FARMACI OFF LABEL Che cosa mettere nel modulo di consenso informato? la condizione patologica in atto, ovvero la diagnosi il trattamento diagnostico e/o terapeutico proposto, meglio se allegando una descrizione sintetica e comprensibile della procedura gli eventuali trattamenti alternativi aventi carattere di minore invasività e foriere di minori complicanze prevedibili i risultati e i rischi connessi sia per il peggioramento della salute che per la sopravvivenza stessa di ciascuna scelta possibile gli effetti collaterali e le complicazioni sia immediate che a distanza la possibilità che durante il trattamento, di fronte a situazioni inaspettate, si debba cambiare la procedura. Per esempio, laparoscopia da convertire in laparatomia; asportazione radicale dell’organo in caso di accertato tumore maligno all’esame istologico estemporaneo.
CONSENSO INFORMATO Io sottoscritto……………………………………… dichiaro di aver ricevuto, nel corso di un colloquio personale con il Dr. /Prof………………………………………… Informazioni dettagliate circa la natura della mia malattia e sul tipo di trattamento terapeutico suggerito come utile al mio caso. (spazio per osservazioni specifiche) …………………………………………………………………………………………………. Dichiaro, pertanto, di consentire espressamente che venga eseguito sulla mia persona il seguente trattamento……………………………………………. . consapevole, perché adeguatamente informato, dei rischi e dei benefici che esso può comportare, degli effetti collaterali che ne possono derivare in ordine alla funzionalità degli organi interessati e, quindi, alla qualità della vita, nonché alle alternative possibili al trattamento da intraprendere. Firma del paziente ………………………………………. Firma del medico che ha informato ………………………………. . Data ………………….
Fac-simile di modulo per il Consenso informato su farmaci in off-label: Il/la sottoscritto/a …………. . ……………………… dichiara di essere stato/a dettagliatamente e comprensibilmente informato/a dal Dottor……………………. . sulla possibilità di impiego, nell’ambito della mia patologia, del farmaco ………. . e sui suoi potenziali effetti collaterali. In particolare dichiaro di essere consapevole che il farmaco in questione mi viene proposto per una indicazione diversa da quella indicata nella scheda tecnica del farmaco medesimo ma che ciò avviene sulla base della convinzione, suffragata dai risultati di lavori apparsi sulla letteratura medica internazionale, che esso possa risultare utile nel trattamento di alcuni dei sintomi connessi alla mia malattia. La necessità di ricorrere alla specialità medicinale sopraindicata è dovuta alla mancanza di valida alternativa terapeutica, avendo il sottoscritto praticato, senza benefici, le alternative disponibili in commercio sul territorio nazionale. Firma…………… Lì, ………………
Sebbene attualmente non vi è alcuna norma che obblighi al consenso informato scritto, al di fuori dei casi appena riportati, nella prassi giurisprudenziale la sua mancanza nella cartella clinica costituisce un elemento assai sfavorevole per il medico. In pratica, il consenso scritto è obbligatorio. Il consenso deve essere rilasciato esclusivamente dal diretto interessato, salvo alcune eccezioni: il minorenne (il consenso è dato da chi esercita la patria potestà) e la persona incapace di intendere e di volere il consenso (è dato dal tutore legalmente nominato). PROPORRE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO!!
L’amministratore di sostegno è chiamato non a sostituire, ma ad assistere e curare la persona, in un contesto di garanzie offerte dalla funzione del Giudice Tutelare che interviene qui in modo semplificato, dinamico, flessibile e con carattere di ordinaria gratuità. Il principio che ispira la legge, di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, è attuato grazie alla previsione contenuta nell'art. 405, 5° co. , n. 4, del Codice Civile laddove, nel decreto di nomina dell'ADS, è prevista: • l'indicazione dei singoli «atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno» ; • come anche, l'indicazione degli atti che l'amministratore di sostegno «ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario» (art. 405, 5° co. , n. 3);
INCOMPATIBILITÀ CON I PIANI PERSONALIZZATI LEGGE 162/98 Le linee di indirizzo nell’evidenziare che il programma Ritornare a casa si inserisce all’interno di un quadro di riferimento orientato a sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona in difficoltà, specificano in particolare chi beneficia di tale programma non accede alla graduatoria per i piani personalizzati in favore delle persone con handicap grave (Legge 162/98), affermando così l’incompatibilità tra i due istituti. I due programmi regionali, infatti, pur rivolgendosi al medesimo target di beneficiari e prevedendo l’erogazione di interventi tra loro simili, sono sostenuti da principi e finalità molto diversi. Mentre la Legge 162/98 ha l’obiettivo dichiarato di alleggerire il carico assistenziale della famiglia eccessivamente pressata dalle attività di cura, prevedendo interventi di sollievo alla famiglia che chiede di essere liberata così di una parte del carico assistenziale, il programma Ritornare a casa si propone di aiutare la famiglia a prendersi cura di un familiare ricoverato in una struttura consentendone così il rientro in famiglia, o di farsi carico più adeguatamente del familiare che rischia di essere ricoverato se privo di adeguati servizi di sostegno. I progetti Ritornare a casa richiedono, rispetto ai piani personalizzati della Legge 162/98, una maggiore integrazione tra i servizi, giustificata dalle condizioni di salute della persona che necessita solitamente di maggiori prestazioni di carattere sanitario. Proporre, pertanto, indifferentemente l’attivazione di uno o dell’altro dei due programmi, in relazione esclusivamente alla maggiore convenienza economica, non contribuisce a fare chiarezza sulle finalità e obiettivi che si intendono raggiungere con i piani personalizzati. Si precisa a tale scopo che, qualora al momento della comunicazione del finanziamento di un progetto Ritornare a casa fosse in atto, per la stessa persona, un piano personalizzato Legge 162/98, il progetto non potrà essere avviato prima della sua naturale conclusione; qualora, viceversa, fosse in corso un progetto Ritornare a casa, non sarà finanziato e comunque non potrà essere avviato, un piano personalizzato Legge 162/98. Al fine di evitare la sovrapposizione dei programmi di intervento è indispensabile un efficace monitoraggio da parte dei Comuni
GRAZIE PER L’ATTENZIONE