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Dott. Giovanni Fanticini Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione Custodia e ordine

Dott. Giovanni Fanticini Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione Custodia e ordine di liberazione nelle vendite fallimentari MANTOVA – 18 OTTOBRE 2014

1. Custodia ü ü ü cos’è la custodia? chi custodisce gli immobili del fallito?

1. Custodia ü ü ü cos’è la custodia? chi custodisce gli immobili del fallito? si può affidare la custodia a soggetti terzi? quale compenso per gli ausiliari? «convivenza» di custode e curatore: problemi 2. Liberazione Ø Ø perché liberare gli immobili? quali strumenti giuridici per liberare i cespiti? quali tutele per gli occupanti? si libera anche l’abitazione del fallito (art. 47 L. F. )?

Custodia dell’immobile Cosa si intende per «custodia» ? Disciplina normativa: v Legge Fallimentare –

Custodia dell’immobile Cosa si intende per «custodia» ? Disciplina normativa: v Legge Fallimentare – Titolo II – Capo IV (artt. 84 ss. L. F. ): al Curatore competono «custodia e amministrazione delle attività fallimentari» v artt. 559 -560 -65 c. p. c. : «custodia degli immobili pignorati» : conservazione, amministrazione, liquidazione ü attività di conservazione materiale (vigilanza, manutenzione, chiusura, ecc. ) ü attività di gestione (riscossione canoni/frutti, locazione/affitto, sfratti, ecc. ) ü attività tese alla liquidazione (pubblicità, visite all’immobile, informazioni, ecc. ) ü alla «custodia» si accompagnano le relative responsabilità

Custodia dell’immobile Può il curatore avvalersi di un «custode» ? Curatore fallimentare: ü custode

Custodia dell’immobile Può il curatore avvalersi di un «custode» ? Curatore fallimentare: ü custode ex lege ü art. 32 L. F. : «Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio» ü «la custodia dei beni pignorati si trasferisce immediatamente in capo al curatore» anche in caso di fallimento del debitore esecutato (Cass. 10599/2009) ü può affidare a terzi la custodia dei beni acquisiti all’attivo (Cass. 201/1975) Delega delle funzioni (art. 32 co. 1° L. F. ): ü riguarda specifici atti (Cass. 2899/1994: «mandato speciale» ) ü autorizzazione del comitato dei creditori Coadiutori (art. 32 co. 2° L. F. ): ü tecnici o «altre persone retribuite» ü autorizzazione del comitato dei creditori ü responsabilità del curatore: «Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico» (art. 38 L. F. )

Custodia dell’immobile Quale «custodia» si può affidare a terzi? ü vigilanza (rilievo di situazioni

Custodia dell’immobile Quale «custodia» si può affidare a terzi? ü vigilanza (rilievo di situazioni critiche) SÌ ü manutenzione NO (comporta spese, ma forse per le urgenze …) ü chiusura, allarmi NO (fase decisionale) SÌ (attività materiale) ü assicurazione fabbricato NO ü riscossione canoni NO ü raccolta frutti FORSE (attività materiale) ü cessione frutti NO ü concessione in godimento (locazione/affitto) NO ü azioni contrattuali (sfratti, decr. ing. , ecc. ) NO ü assemblee condominiali NO ü pubblicità DIPENDE (da tipo cespiti, accordi, p. d. l. ) ü visite all’immobile SÌ ü informazioni SÌ (ma è anche attività del Curatore )

Custodia dell’immobile Il compenso del custode? DELEGA (art. 32 comma 1° L. F. )

Custodia dell’immobile Il compenso del custode? DELEGA (art. 32 comma 1° L. F. ) Il compenso del custode delegato è detratto da quello del curatore COADIUTORE (art. 32 comma 2° L. F. ) Se il curatore si avvale di un coadiutore incaricato di accudire ad un particolare settore, del compenso dell’ausiliario «si tiene conto» PREDEDUZIONE (art. 111 L. F. ) Riguarda spese sostenute dal curatore per le sue attività. … e se la sorveglianza fosse affidata a un istituto di vigilanza? … e se si nominasse un «portiere» con l’incarico di far accedere gli interessati alla visita e all’acquisto? D. M. 15/5/2009 N. 80 (Compensi dei custodi dei beni pignorati) § art. 2 comma 2° elenca le attività del custode § Il compenso è unitario ma può essere ridotto fino al 50% in caso di ridotta complessità dell’incarico (quindi, in caso di attività numericamente «ridotte» )

Custodia dell’immobile Custode dei beni pignorati e fallimento dell’esecutato Esecuzione proseguita (ex art. 41

Custodia dell’immobile Custode dei beni pignorati e fallimento dell’esecutato Esecuzione proseguita (ex art. 41 T. U. L. B. o ex 107 L. F. ) v nomina del custode da parte del G. E. (Cass. 5352/94; contra, Cass. 6254/82): § non necessariamente il curatore § possono coesistere curatore e custode v ripartizione poteri custode/curatore: § tutte le attività di “custodia” spettano al custode ex art. 559 c. p. c. § le relative responsabilità sono in capo al custode ex art. 559 c. p. c. Problemi di “convivenza”: ü incasso canoni (art. 41 co. 3° TULB) ü disdetta contratto di locazione ü sfratto/risoluzione contratti di godimento ü alienazione frutti naturali

Liberazione dell’immobile Perché liberare gli immobili del fallito? v art. 560 c. p. c.

Liberazione dell’immobile Perché liberare gli immobili del fallito? v art. 560 c. p. c. : «Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando autorizza la vendita» ü elimina incertezza sui tempi in cui il bene sarà disponibile ü elimina incertezza sui costi di liberazione ü elimina incertezza sui titoli opponibili ü migliora la vendita forzata (minori tempi/costi di liquidazione) ü equipara le “vendite fallimentari” alle “vendite esecutive”

Liberazione dell’immobile Come liberare gli immobili del fallito? v Vendita ex art. 107 comma

Liberazione dell’immobile Come liberare gli immobili del fallito? v Vendita ex art. 107 comma 2° L. F. e art. 560 c. p. c. : l’ordine di liberazione è disposizione del c. p. c. “compatibile” v Tutela dell’occupante: opposizione ex art. 615 c. p. c. (contestazione del diritto di procedere al rilascio); reclamo ex art. 26 L. F. (legittimità del decreto) Ø Vendita ex art. 107 comma 1° L. F. e applicazione analogia dell’art. 560 c. p. c. : l’ordine di liberazione è applicabile alle procedure di vendita coattive Ø Tutela dell’occupante: opposizione ex art. 615 c. p. c. (contestazione del diritto di procedere al rilascio); reclamo ex art. 26 L. F. (legittimità del decreto) q Vendita “fallimentare” e art. 25 n. 2 L. F. : ü solo se l’immobile è occupato dal fallito o del tutto sine titulo ü modalità attuativa … self-executive q Tutela dell’occupante (titolare di diritto personale sui beni del fallito): reclamo ex art. 26 L. F. oppure domanda ex art. 103 L. F. (Cass. 607/2012) oppure radicale nullità/inesistenza? ? ?

Liberazione dell’immobile E la casa del fallito? v art. 47 comma 2° L. F.

Liberazione dell’immobile E la casa del fallito? v art. 47 comma 2° L. F. : «La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività» → 1° orientamento: norma che tutela il diritto all’abitazione del fallito: il termine per il rilascio è segnato dalla conclusione della vendita e, più precisamente, dalla pronuncia del decreto di trasferimento → 2° orientamento: norma che bilancia gli interessi dei creditori e quelli del fallito il fallito può abitare l’immobile fino alla vendita che gli organi della procedura hanno facoltà di disporre “in qualsiasi momento” della fase di liquidazione Trib. Reggio Emilia – decr. 26 ottobre 2013 aderisce al secondo orientamento ü “liquidazione delle attività”: fase che inizia dopo l’approvazione ex art. 104 -ter ü anticipazione normativa della liberazione nelle esecuzioni individuali ü equiparazione di procedure “fallimentari” e procedure “proseguite”