ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI

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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA – ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI EUROPEI Il processo dinanzi ai

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA – ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI EUROPEI Il processo dinanzi ai giudici dell’Unione europea I procedimenti speciali e l’impugnazione Mario Siragusa – G. Cesare Rizza 3 marzo 2021 clearygottlieb. com

Struttura della presentazione 1. Il procedimento accelerato e il procedimento cautelare 2. I procedimenti

Struttura della presentazione 1. Il procedimento accelerato e il procedimento cautelare 2. I procedimenti speciali 3. L’impugnazione alla Corte di giustizia 2

1. I procedimenti d’urgenza A. Il procedimento accelerato i. Presupposti ii. Procedimento sommario B.

1. I procedimenti d’urgenza A. Il procedimento accelerato i. Presupposti ii. Procedimento sommario B. Il procedimento cautelare i. Strumentalità e accessorietà della tutela cautelare ii. I provvedimenti provvisori necessari ex Art. 279 TFUE iii. Le condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare: fumus boni iuris e periculum in mora/urgenza nel provvedere iv. Valutazione degli interessi contrapposti (di elaborazione giurisprudenziale) v. Forma della domanda cautelare: necessità di un atto separato vi. Requisiti e ammissibilità del ricorso cautelare vii. Procedimento viii. Decisione sulla domanda, mutamento delle circostanze e nuova domanda cautelare 3

A. Il procedimento accelerato Presupposti § Istanza di parte e urgenza= una procedura ordinaria

A. Il procedimento accelerato Presupposti § Istanza di parte e urgenza= una procedura ordinaria che si sviluppa più rapidamente Ø Atto separato, contestualmente al deposito del ricorso o del controricorso, deve contenere una motivazione che specifichi la particolare urgenza della causa e le altre circostanze pertinenti (Art. 133. 1 e 133. 2 RP Corte, Art. 152. 1 RP Tribunale e Norme pratiche § 208 ss. ) Ø Si raccomanda alla parte di: (i) allegare all’istanza di P. A. – oltre alla versione integrale del (contro)ricorso – una versione ridotta dell’atto e un elenco ridotto degli allegati, di cui il giudice terrà conto se decide di statuire con il rito accelerato (Art. 152. 2 RP Tribunale e Norme pratiche, § 211 ss. ) (ii) indicare nell’istanza i motivi o argomenti del ricorso o del controricorso che vengono dedotti solo per il caso in cui non si statuisca mediante rito accelerato (indicando i numeri dei paragrafi di cui trattasi), e che pertanto sono stati espunti dalla versione ridotta dell’atto e sostituiti con omissis ü Variante del rito ordinario: corsia preferenziale (cd. fast track) in caso di urgenza da riferirsi alla stessa decisione di merito 4

A. Il procedimento accelerato Presupposti § Istanza di parte e urgenza= una procedura ordinaria

A. Il procedimento accelerato Presupposti § Istanza di parte e urgenza= una procedura ordinaria che si sviluppa più rapidamente La decisione di applicare il rito accelerato § La decisione è presa dal Presidente della Corte, o dal Tribunale, sentiti la controparte (Art. 151. 1 RP Tribunale), il giudice relatore e l’AG (Art. 133. 1 RP Corte) § La decisione del Tribunale risulta dalla valutazione discrezionale alla luce di tutte le circostanze rilevanti: natura della causa, dimensioni del ricorso e degli allegati (ad es. , la decisione impugnata prelude a una contestata acquisizione del ricorrente; o impone ad esso misure restrittive quali il congelamento dei suoi beni) § La decisione di statuire mediante procedimento accelerato può prevedere condizioni relative al volume e alle modalità di presentazione delle memorie, al successivo svolgimento del procedimento o ai motivi e agli argomenti in merito ai quali il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi (Art. 151. 3 RP Tribunale), e può essere revocata se tali condizioni vengono meno (Art. 151. 4 RP Tribunale) Ø In circostanze eccezionali e sentite le parti principali, il Tribunale (su proposta del giudice relatore) o il presidente (nel caso della Corte) può decidere anche d’ufficio (Art. 133. 3 RP Corte e Art. 151. 2 RP Tribunale) Ø Nel 2019, 16 casi (tutti su istanza di parte, 8 ammessi e due senza seguito): istanze di parte generalmente rigettate, al punto che è difficile identificare adeguate giustificazioni potenziali 5

A. Il procedimento accelerato Procedimento sommario, tipicamente davanti al giudice monocratico § Forte compressione

A. Il procedimento accelerato Procedimento sommario, tipicamente davanti al giudice monocratico § Forte compressione della fase scritta, limitata in linea di principio a un solo scambio di difese scritte Ø Il ricorso relativamente al quale si chiede di statuire mediante un procedimento accelerato non deve superare, in via di principio, le 25 pagine (sintesi dei motivi). Di fronte al Tribunale, il termine per il controricorso è di un mese: la parte resistente dovrà rispondere ai motivi e agli argomenti contenuti in tale versione ridotta dell’atto di ricorso, salvo un mese supplementare se la causa segue poi la trattazione ordinaria (Art. 154. 1 e 154. 2 RP Tribunale) Ø Replica, controreplica e memorie degli intervenienti sono ammesse solo se il presidente della Corte lo reputi necessario, sentiti il giudice relatore e l’AG (Art. 134. 1 e 134. 2 RP Corte) ovvero se il Tribunale le autorizzi nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento (Art. 154. 3 Tribunale) § Trattazione rapida: l’accento è posto sulla fase orale, che però è eventuale Ø Trattamento prioritario rispetto alle altre cause (Art. 153 RP Tribunale); i termini fissati dal Presidente sono più brevi di quelli ordinari Ø Il Tribunale apre la fase orale nel più breve tempo possibile dopo la presentazione della relazione preliminare: l’udienza può essere omessa se le parti rinunciano all’udienza e il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo (Art. 155. 1 RP Tribunale e Norme pratiche, § 221) Ø Possibile integrare gli argomenti difensivi e proporre prove o offerte di prova nella fase orale, motivando il ritardo (Art. 135. 2 RP Corte e Art. 155. 2 RP Tribunale). Se il Tribunale non ha autorizzato il deposito di una memoria di intervento a titolo di misura di organizzazione del procedimento, l’interveniente può esporre le sue osservazioni solo oralmente, nel corso dell’eventuale udienza § Decisione con sentenza 6

B. Il procedimento cautelare Strumentalità e accessorietà della tutela cautelare (i) sospensione degli effetti

B. Il procedimento cautelare Strumentalità e accessorietà della tutela cautelare (i) sospensione degli effetti di un provvedimento delle istituzioni oggetto d’impugnazione (Art. 278 TFUE): «I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato» ; = Presunzione di legittimità degli atti adottati dalle istituzioni (ii) provvedimenti provvisori «atipici» (Art. 279 TFUE): «La Corte di giustizia dell'Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari» nelle more della decisione finale sulla causa principale § La finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per conseguire quest’ultimo obiettivo, occorre che i provvedimenti provvisori sollecitati siano urgenti, nel senso che, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, è necessario che essi siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel merito § La prova che non è possibile attendere l’esito del procedimento di merito senza dover subire un danno di tale natura incombe alla parte chiede la concessione di provvedimenti provvisori. Il preteso danno grave e irreparabile può essere preso in considerazione solo in quanto esso possa riguardare gli interessi della parte che richiede la tutela cautelare 7

B. Il procedimento cautelare Strumentalità e provvisorietà delle misure cautelari § Il Giudice UE

B. Il procedimento cautelare Strumentalità e provvisorietà delle misure cautelari § Il Giudice UE può esercitare i poteri cautelari solo se contestualmente gli venga sottoposta una controversia di merito che è competente a conoscere, al fine di preservare i diritti del ricorrente nelle more della definizione del giudizio principale § Le domande volte a ottenere la sospensione dell’esecuzione di un atto delle istituzioni sono ricevibili solo se il richiedente ha impugnato tale atto con un ricorso dinanzi al medesimo organo giudiziario (Art. 160. 1 RP Corte e Art. 156. 1 RP Tribunale) Ø La strumentalità si esprime nella necessaria identità fra atto impugnato e atto di cui si chiede la sospensione. L’identità è una condizione di ricevibilità interpretata restrittivamente § Le domande volte a ottenere provvedimenti provvisori sono ricevibili solo se proposte da chi è parte in una causa per la quale l’organo giudiziario è stato adito e si riferiscono alla causa stessa (Art. 160. 2 RP Corte e Art. 156. 2 RP Tribunale) § L’ordinanza cautelare ha carattere provvisorio e non pregiudica la decisione sul merito (Art. 39, ultimo comma, Statuto; Artt. 162. 4 RP Corte e Art. 158. 4 RP Tribunale) § Pertanto, non possono essere accolte domande di provvedimenti provvisori che, in sostanza, permetterebbero di conseguire direttamente e in maniera irreversibile il risultato domandato con il ricorso principale § Analogia dei requisiti e della procedura in caso di ricorso diretto al Tribunale e di impugnazione alla Corte 8

B. Il procedimento cautelare I provvedimenti provvisori necessari ex Art. 279 TFUE • Misure

B. Il procedimento cautelare I provvedimenti provvisori necessari ex Art. 279 TFUE • Misure di natura conservativa applicabili in particolare nei casi in cui è richiesta un’azione positiva al fine di evitare che il passaggio del tempo o il verificarsi di certi eventi renda la sentenza finale priva di concreta rilevanza, purché il rimedio provvisorio richiesto: (i) non sia contrario al diritto UE, (ii) rientri nella competenza del Giudice UE, (iii) non sia tale da privare il ricorso principale del suo scopo, e (iv) non sussistano altri rimedi più adeguati a preservare la posizione giuridica del richiedente • Casistica: l’ordine di una perizia; l’ordine alla parte resistente di astenersi dal concludere un contratto o dall’attribuire fondi per la sua esecuzione, qualora concluso; l’ordine alla parte resistente di proporre a un certo comitato di includere un dato prodotto nell’elenco di quelli autorizzati e di informarne gli Stati membri; l’ordine di prorogare il termine per effettuare un pagamento • La competenza del giudice dell’urgenza è limitata all’esercizio del controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi già adottati dalla CE, ma non si estende alla valutazione di questioni sulle quali detta istituzione non si è ancora pronunciata. Solo in circostanze eccezionali, pertanto, esso può impedire alla CE di esercitare i suoi poteri amministrativi, ancor prima che essa abbia adottato l’atto definitivo di cui il ricorrente intende evitare l’esecuzione. E’ perciò irricevibile una domanda di provvedimenti provvisori diretta, da un lato, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione di una decisione futura della Commissione che respinge una domanda volta al mantenimento del trattamento riservato di una decisione della Commissione, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE nella misura in cui la medesima autorizzerebbe l’accesso al testo integrale della detta decisione e, dall’altro, a ordinare alla Commissione di astenersi dall’autorizzare siffatto accesso (ord. 16. 11. 2012, T-345/12 R, Akzo Nobel e. a. / CE) 9

B. Il procedimento cautelare I provvedimenti provvisori necessari ex Art. 279 TFUE Il giudice

B. Il procedimento cautelare I provvedimenti provvisori necessari ex Art. 279 TFUE Il giudice del procedimento sommario, per assicurarsi che i provvedimenti che intende imporre siano sufficientemente efficaci per raggiungere il loro obiettivo, gode di un ampio margine discrezionale nell’esercizio del quale può, in particolare, tenuto conto delle circostanze della specie, non soltanto precisare l’oggetto e la portata dei provvedimenti provvisori richiesti ma anche, ove lo ritenga appropriato, adottare, eventualmente d’ufficio, qualsiasi provvedimento accessorio diretto a garantire l’efficacia dei provvedimenti provvisori che esso impone [domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla CE nell’ambito di un ricorso per inadempimento contro la Polonia, Direttive re: Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche e Conservazione degli uccelli selvatici: la condizione dell’urgenza è dimostrata posto che le operazioni di gestione forestale attiva nella foresta di Białowieża, un sito di importanza comunitaria e una zona di protezione speciale degli uccelli, sono idonee ad arrecare un pregiudizio irreparabile e grave all’ambiente. Infatti, una volta verificatosi, il danno risultante dai tagli e dalla rimozione di alberi non potrebbe essere riparato successivamente, nel caso in cui gli inadempimenti contestati fossero accertati. Inoltre, la gravità del danno invocato dalla CE è dimostrata dalla circostanza che tali operazioni, tenuto conto anche della loro portata e della loro intensità, rischiano di provocare, in caso di proseguimento delle medesime, la metamorfosi irreversibile, riguardante una superficie non trascurabile, di una foresta naturale in una foresta sfruttata, circostanza che potrebbe condurre a una perdita di habitat di specie rare di uccelli]: imposizione di una penalità di mora per il caso di inottemperanza a un’ingiunzione di cessare immediatamente la rimozione di abeti ultracentenari moribondi o morti e l’abbattimento di alberi (ord. 20. 11. 2017, Grande sezione, C-441/17 R, CE/Polonia) 10

B. Il procedimento cautelare Caratteristiche generali e campo di applicazione della tutela cautelare §

B. Il procedimento cautelare Caratteristiche generali e campo di applicazione della tutela cautelare § Il Tribunale può esercitare i poteri cautelari: Ø nell’ambito di ricorsi di annullamento, in base ad una clausola compromissoria o in materia di funzione pubblica (dal settembre 2016 il Tribunale è tornato ad essere giudice di prima istanza) Ø solo ex Art. 279 TFUE, nell’ambito di ricorsi in carenza (ovviamente il provvedimento richiesto non può essere quello di cui si lamenta la mancata adozione nel procedimento principale) e diretti al risarcimento dei danni ai sensi dell’Art. 340 TFUE (qualora il ricorrente sia in grado di dimostrare un nesso di causalità tra misura sollecitata e oggetto del ricorso principale) 11

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare § Fumus

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare § Fumus boni iuris Ø non manifesta infondatezza nel merito della domanda principale: almeno uno dei motivi addotti dal richiedente a sostegno del ricorso principale deve apparire prima facie pertinente, ed esposto in maniera talmente precisa da permettere alla Commissione di depositare una memoria dettagliata, e non privo di fondamento, cosicché esso non può essere respinto senza un esame approfondito, di competenza del giudice del procedimento principale Ø Ad es. , nel quadro di un ricorso proposto dalla Grecia per l’annullamento di una decisione della CE che dichiarava che certi pagamenti compensativi versati nel 2008 e nel 2009 dall’organismo greco di assicurazioni agricole erano aiuti incompatibili con il mercato interno, disponendone il recupero, sussisteva il fumus quanto alla questione, non ancora decisa dalla giurisprudenza, se, a motivo delle difficoltà del tutto particolari ed eccezionali connesse alle misure di austerità che caratterizzano da vari anni la situazione dell’economia greca, il settore nazionale beneficiario dell’aiuto possa essere considerato non esposto a forte concorrenza né orientato verso il commercio internazionale, il che escluderebbe che detto aiuto fosse idoneo ad incidere sensibilmente sugli scambi commerciali e sulla concorrenza tra gli Stati membri ai sensi dell’art. 107 TFUE. Inoltre, la giurisprudenza lascia irrisolta la questione se lo Stato membro interessato possa validamente invocare circostanze eccezionali tali da rendere eccessivo il recupero dell’aiuto, dato che esso si trovava a fronteggiare un grave turbamento della sua economia nazionale, e se la CE avrebbe perciò dovuto rinunciare ad esigere il recupero dell’aiuto (ord. 19. 9. 2012, T-52/12 R, Grecia/CE) 12

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare § Fumus

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare § Fumus boni iuris Ø Qualora sia dedotta l'irricevibilità manifesta del ricorso principale, l’esame è necessariamente sommario, considerata l’urgenza che caratterizza il procedimento cautelare: è sufficiente la sussistenza di elementi che giustificano a priori la conclusione che la ricevibilità dell’atto non può essere esclusa Ø Il giudice del procedimento sommario è tenuto a dichiarare inammissibile il ricorso principale solo qualora la sua ammissibilità possa essere del tutto esclusa già allo stadio del référé Ø in materia indennitaria, è richiesta al ricorrente la dimostrazione di un fumus rinforzato (si tratta di un tipo di provvedimento che più di altri potrebbe produrre di fatto effetti irreversibili, in caso di successiva insolvenza del ricorrente) 13

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare § Periculum

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare § Periculum in mora e urgenza nel provvedere Ø L’attesa della decisione finale potrebbe vanificare la posizione soggettiva del richiedente, ove non adeguatamente tutelata ü Presenza di un danno grave e irreparabile, la cui dimostrazione è a carico del ricorrente, suscettibile di prodursi nei confronti degli interessi della parte chiede il provvedimento provvisorio ü E’ irreparabile il danno che colpisce diritti assoluti, come quelli inerenti all’immunità parlamentare, o situazioni di lavoratori dipendenti licenziati, in relazione alla richiesta di pagamento di un’indennità provvisoria ü Un pregiudizio esclusivamente monetario non può essere qualificato come irreparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Se la ricorrente è membro di un gruppo di società e intende invocare validamente il rischio di subire un danno finanziario grave e irreparabile, ha l’onere di indicare le dimensioni, il fatturato globale e le caratteristiche del gruppo in questione. La valutazione della precisa situazione finanziaria della ricorrente, infatti, dipende dalla questione se essa disponga oggettivamente di mezzi finanziari supplementari provenienti, segnatamente, dalle risorse finanziarie del gruppo al quale essa appartiene >>> contenzioso in materia di pagamento delle ammende imposte per violazioni delle regole di concorrenza, rinvio a ordinanza Romana Tabacchi 14

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare § Periculum

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare § Periculum in mora e urgenza nel provvedere ü Non basta provare l’imminenza del pericolo, ma occorre dimostrare che in caso di mancato accoglimento della domanda di merito il richiedente subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile ü Non è richiesta, al riguardo, una certezza assoluta che il danno si produca e basta un sufficiente grado di probabilità che esso si verifichi. Ciò nondimeno il ricorrente resta tenuto a provare i fatti che si ritiene giustifichino la prospettiva di un danno del genere. Pertanto, non può giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori un danno di natura puramente ipotetica, in quanto basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti ü Il deposito di una domanda molti mesi dopo dal deposito del ricorso introduttivo, se le circostanze non sono mutate, rivela l’assenza di urgenza ü E’ irricevibile una domanda cautelare se il danno che si lamenta si è già realizzato: la realizzazione del pregiudizio fa venire meno la sussistenza dell’urgenza ü gli Stati membri sono responsabili degli interessi considerati come generali a livello nazionale e possono assicurarne la difesa nell’ambito di un procedimento sommario. In particolare, possono presentare una domanda di provvedimenti provvisori facendo valere che la misura contestata rischia di compromettere seriamente l’adempimento delle loro pubbliche funzioni e l’ordine pubblico 15

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare § Periculum

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare § Periculum in mora e urgenza nel provvedere Ø La sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione richiesta in via cautelare si giustifica soltanto se l’atto in questione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto, il quale deve risultare esclusivamente dagli effetti dell’atto controverso, e non da una mancanza di diligenza della parte che sollecita la misura provvisoria. La parte che sollecita le misure provvisorie, se omette di dar prova di tutta la diligenza che dovrebbe dimostrare un’impresa prudente e avveduta, deve anche subire i danni di cui sostiene che potrebbero mettere a rischio la sua esistenza o modificare in modo irrimediabile la sua posizione sul mercato Ø Per quanto riguarda una domanda di sospensione dell’esecuzione che fa valere il verificarsi di un danno grave e irreparabile, di natura sia finanziaria sia morale, e che si fonda sulla premessa secondo la quale il regolamento di esecuzione impugnato, concernente l’iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, vieta alla ricorrente di far uso di una denominazione geografica ( «piadina o piada romagnola”) per i suoi prodotti fabbricati a Modena, città situata al di fuori dell’area geografica protetta, ponendola così in una situazione di svantaggio rispetto alle sue concorrenti: insussistenza dell’urgenza, non avendo la ricorrente dato prova della diligenza ragionevole attesa in quanto si era astenuta dal cogliere l’opportunità, prevista da un diverso regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, di ottenere l’autorizzazione a continuare ad utilizzare, per un periodo transitorio, la denominazione di cui trattasi (ord. 24. 4. 2015, T-43/15 R, CRM/CE) 16

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare §Valutazione degli

B. Il procedimento cautelare Condizioni (cumulative) per la concessione della tutela cautelare §Valutazione degli interessi contrapposti (di elaborazione giurisprudenziale) Ø Ampio potere discrezionale del giudice del procedimento sommario che è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso, le modalità e l’ordine di esame con cui accertare i presupposti senza dover attenersi a uno schema di analisi predeterminato Ø Il giudice procede al bilanciamento degli interessi in gioco: i rischi inerenti a ciascuna delle possibili soluzioni devono essere ponderati nell’esame della domanda di provvedimenti provvisori. Concretamente, ciò significa che il giudice deve esaminare se l’interesse del richiedente alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata debba prevalere sull’interesse all’esecuzione immediata della stessa ü La protezione della salute pubblica ha un carattere incontestabilmente preponderante rispetto alle considerazioni economiche ü La ponderazione include l’interesse generale al buon funzionamento del sistema dell’UE: ad es. , da un lato, l'interesse del richiedente ad evitare, nell'impossibilità di costituire una garanzia bancaria, che si proceda alla riscossione immediata dell'ammenda e, dall'altro, l'interesse finanziario dell’UE alla riscossione del relativo importo, oltre che, più in generale, l'interesse pubblico alla conservazione dell'efficacia delle norme sulla concorrenza e dell'effetto dissuasivo delle ammende inflitte dalla CE: ord. 13. 7. 2006, T-11/06 R, Romana Tabacchi/CE 17

B. Il procedimento cautelare Forma della domanda cautelare: necessità di un atto separato (contemporaneamente

B. Il procedimento cautelare Forma della domanda cautelare: necessità di un atto separato (contemporaneamente o dopo il deposito del ricorso principale, ma non prima) § La domanda va presentata, a pena di irricevibilità, con atto separato, nei modi previsti, e soddisfacendo i requisiti formali prescritti, per gli atti introduttivi del giudizio ordinario (Art. 160. 4 RP Corte, Art. 156. 5 RP Tribunale, con rinvio agli artt. 76 -78; e Norme pratiche, § 223) § In particolare, la domanda deve includere le prove e le offerte di prova disponibili per giustificare la concessione della misura richiesta (Art. 76 RP Tribunale; Norme pratiche, § 225) § La domanda relativa a uno degli altri provvedimenti provvisori previsti dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da una parte principale – dunque, anche dalla parte resistente -- in una causa per la quale il Tribunale è stato adito e se si riferisce alla causa stessa (Art. 156(2) RP Tribunale) § Vedi anche Artt. 120 -122 RP Corte 18

B. Il procedimento cautelare La domanda cautelare: requisiti e ammissibilità § «in via di

B. Il procedimento cautelare La domanda cautelare: requisiti e ammissibilità § «in via di principio» il ricorso cautelare non può eccedere le 25 pagine, quindi evidentemente non deve riprodurre integralmente il testo dell’atto di ricorso nella causa principale § La parte deve indicare in prima pagina che la domanda è presentata in base all’art. 156 RP Tribunale, per agevolare il suo trattamento immediato da parte della cancelleria § Essa deve essere autosufficiente e comprensibile di per sé a pena di irricevibilità (Norme pratiche, § 223 ss. ). In particolare occorre: Ø precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento richiesto Ø Contenuto specifico e autosufficiente: non è sufficiente un rinvio ai motivi sollevati nel ricorso principale, ancorché allegato all’istanza cautelare, ma è necessaria una loro esplicitazione, anche se in forma sommaria: indicazione sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte resistente di predisporre la propria difesa e al giudice UE di pronunciarsi sulla domanda, eventualmente, senza altri elementi di informazione a disposizione. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia è necessario, affinché una domanda sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali la stessa si fonda risultino, almeno sommariamente, ma comunque in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto introduttivo stesso. Non può contenere richieste di mezzi istruttori 19

B. Il procedimento cautelare La domanda cautelare: requisiti e ammissibilità § Come emerge dalla

B. Il procedimento cautelare La domanda cautelare: requisiti e ammissibilità § Come emerge dalla casistica, si ritiene ammissibile una domanda che: Ø seppur breve e confusa, consente al convenuto di comprenderne il contenuto e presentare le proprie osservazioni Ø è volta a garantire la riservatezza di taluni documenti, per evitarne la divulgazione prima del giudizio di merito § Non è ammessa sanatoria in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’Art. 156 RP Tribunale, neppure tramite il deposito di una successiva memoria Ø E’ stato però chiarito che il rinvio dell’Art. 156. 5 RP Tribunale alle modalità di introduzione del ricorso principale (che consentono la regolarizzazione di una domanda sprovvista di documenti allegati) fa sì che anche in sede cautelare la regolarizzazione sia consentita. Inoltre, i fatti notori possono essere considerati nel corso della procedura § I fatti che giustificano la richiesta devono sussistere ancora nel momento in cui il giudice si pronuncia mettendo fine alla procedura cautelare, altrimenti constaterà che la domanda è priva di oggetto § In caso di ricorso principale introdotto da più ricorrenti, il giudice valuta la legittimazione ad agire di tutti i ricorrenti principali prima di ammetterli a dimostrare l’urgenza 20

B. Il procedimento cautelare Procedimento § La domanda cautelare è notifica alla controparte, cui

B. Il procedimento cautelare Procedimento § La domanda cautelare è notifica alla controparte, cui il presidente fissa un breve termine per presentare le sue osservazioni scritte o orali (Art. 160. 5 RP Corte e Art. 157. 1 RP Tribunale), generalmente compreso tra una e 4 settimane a seconda dei casi § Il presidente può accogliere la domanda anche inaudita altera parte (Art. 160. 7 RP Corte e Art. 157. 2 RP Tribunale). Qualora, a seguito del deposito della domanda, il giudice dell’urgenza ritenga che gli argomenti dedotti dalla ricorrente non appaiano, prima facie infondati, e non si possa escludere che le circostanze invocate dalla stessa provino l'urgenza necessaria per l'accoglimento della domanda, esso può adottare immediatamente un'ordinanza, ancora prima che la controparte possa presentare le proprie osservazioni = forte compressione del diritto al contraddittorio ü Se l’ordinanza è emessa inaudita altera parte, essa può essere successivamente confermata, modificata o revocata anche d’ufficio (Art. 160. 7 RP Corte e Art. 157. 2 RP Tribunale), a differenza delle ordinanze di rigetto o accoglimento delle domande di sospensione o adozione di altri provvedimenti che negli altri casi possono essere modificate o revocate solo su istanza di parte, a seguito di un mutamento delle circostanze (Art. 163 RP Corte e Art. 159 RP Tribunale) 21

B. Il procedimento cautelare Procedimento § Il presidente può decidere di fare svolgere attività

B. Il procedimento cautelare Procedimento § Il presidente può decidere di fare svolgere attività istruttoria o di disporre misure di organizzazione del procedimento (Art. 160. 6 RP Corte e Art. 157. 3 RP Tribunale) Ø L’udienza ( «audizione» ) può non essere tenuta qualora essa sia ritenuta non necessaria, ad es. per chiarire al giudice eventuali dubbi che gli scambi scritti non sono riusciti a risolvere Ø L’opportunità di sentire le deduzioni orali delle parti è oggetto di valutazione ampiamente discrezionale Ø La Corte o il Tribunale può limitarsi a rivolgere solo domande scritte alle parti chiedendo loro di chiarire i propri argomenti Ø E’ stato talvolta fatto ricorso alla possibilità offerta dall’Art. 24 dello Statuto di richiedere agli Stati membri che non siano parti in causa le informazioni ritenute necessarie ai fini del processo o di partecipare ad un’audizione, ritenendoli a conoscenza di elementi necessari per l’adozione della decisione finale 22

B. Il procedimento cautelare Procedimento § L’intervento nel procedimento sommario Ø Stati membri e

B. Il procedimento cautelare Procedimento § L’intervento nel procedimento sommario Ø Stati membri e istituzioni possono sempre intervenire nelle controversie dinanzi al Tribunale, mentre tale diritto spetta agli organi e agli organismi UE e ad ogni altra persona solo se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia (Art. 40. 1 e 40. 2 Statuto, applicabili alle procedure dinanzi al Tribunale in forza dell’Art. 53 Statuto) ü L’interesse di chi presenta l’istanza cautelare va valutato con riferimento alle conseguenze della concessione/rigetto del provvedimento sollecitato sulla situazione economica o giuridica ü L’interesse è preso in considerazione, se del caso, nell’ambito della ponderazione degli interessi. Tale valutazione non pregiudica la valutazione che il Tribunale compie quando è investito di un’istanza d’intervento nella causa principale Ø In caso di mancata pubblicazione nella GU del deposito di una domanda cautelare: ü E’ prassi della cancelleria del Tribunale informare chi abbia chiesto di intervenire nel ricorso principale della possibilità di intervenire nella procedura sommaria, a condizione che l’intervento in tale procedura sia ancora possibile al momento del deposito della domanda di intervento nel ricorso principale ü Lo status di interveniente nella procedura sommaria, in ragione del carattere accessorio di tale procedura, è riconosciuto automaticamente all’interveniente nel ricorso principale, qualora richiesto da quest’ultimo 23

B. Il procedimento cautelare Procedimento: decisione sulla domanda § La decisione è monocratica (Art.

B. Il procedimento cautelare Procedimento: decisione sulla domanda § La decisione è monocratica (Art. 158. 1 RP Tribunale. Il presidente della Corte può decidere (ad es. , a fronte di questioni particolarmente complesse) di deferire la decisione al Collegio, che provvede sentito l’AG (cfr. Art. 161. 1 e 161. 3 RP Corte) = ipotesi sempre meno frequente nella prassi negli ultimi anni Ø Ordinanza motivata (Art. 158. 1 RP Tribunale), impugnabile dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro due mesi e 10 giorni dalla notifica (Art. 57. 2 dello Statuto) (le ordinanze della Corte non sono impugnabili, Art. 162. 1 RP Corte) Ø Nel 2019, nei 34 procedimenti sommari definiti, 31 rigetti e 3 casi di cancellazione del ruolo/non luogo a provvedere (zero accoglimenti) Ø L’esecuzione dell’ordinanza può essere subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione (Art. 162. 2 RP Corte e Art. 158. 2 RP Tribunale), specialmente in casi di ricorso per la sospensione dell’efficacia dell’ordine di pagare sanzioni pecuniarie ü L’ordinanza cessa di avere efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva, a meno che il giudice non abbia fissato un diverso e più breve termine (Art. 162. 3 RP Corte e Art. 158. 3 RP Tribunale) ü Il Tribunale si è dichiarato incompetente a disporre provvedimenti provvisori destinati a produrre effetti fino alla pronuncia della Corte nel successivo giudizio di impugnazione Ø Nell’ordinanza cautelare le spese del giudizio sono riservate sino alla decisione del Tribunale che statuisce nel merito, a meno che le circostanze non richiedano una decisione al riguardo (Art. 158. 5 RP Tribunale). Quindi la pronuncia nel merito conterrà la decisione sulle spese dell’intero procedimento 24

B. Il procedimento cautelare Procedimento: nuova domanda cautelare § Il rigetto della domanda non

B. Il procedimento cautelare Procedimento: nuova domanda cautelare § Il rigetto della domanda non impedisce alla parte principale richiedente di presentare una nuova domanda cautelare purché essa sia basata su fatti nuovi (Art. 164 RP Corte e Art. 160 RP Tribunale), a pena di irricevibilità Ø Ci si riferisce alla presenza di fatti nuovi in senso ampio, vale a dire: ü fatti successivi all’ordinanza di rigetto della prima domanda di provvedimenti provvisori o fatti che la parte istante non ha potuto invocare nella domanda o nel corso della procedura che ha portato al rigetto di tale domanda, e che sono pertinenti per il giudice dell’urgenza al fine di adottare la propria decisione, essendo idonei a rimettere in discussione le sue precedenti valutazioni 25

2. I procedimenti speciali A. Gratuito patrocinio (Art. 146 -150 RP Tribunale, Art. 115

2. I procedimenti speciali A. Gratuito patrocinio (Art. 146 -150 RP Tribunale, Art. 115 -118 e 185 -189 RP Corte e Art. 4 -5 Reg. integrativo) B. Contestazione sulle spese ripetibili (Art. 170 RP Tribunale e Art. 145 RP Corte) C. Rettifica (Art. 164 RP Tribunale e Art. 154 RP Corte) D. Omessa pronuncia (Art. 165 RP Tribunale e Art. 155 RP Corte) E. Opposizione alle sentenze contumaciali (Art. 41 Statuto, Art. 166 RP Tribunale e Art. 156 RP Corte) F. Opposizione di terzo (Art. 42 Statuto, Art. 167 RP Tribunale e Art. 157 RP Corte) G. Interpretazione (Art. 43 Statuto, Art. 168 RP Tribunale e Art. 158 RP Corte) H. Revocazione (Art. 44 dello Statuto, Art. 169 RP Tribunale e Art. 159 RP Corte) Circa il 10% del totale dei ricorsi al Tribunale nel periodo 2015 -2019 26

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio Premessa § Il procedimento dinanzi al Tribunale

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio Premessa § Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito, ma il Tribunale non sostiene le spese dell'avvocato -- abilitato ad esercitare dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro -- dal quale la parte deve farsi rappresentare. Per questo, ogni «persona» -- fisica o giuridica -- che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di causa ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio (Art. 146 RP Tribunale) § Il gratuito patrocinio può essere chiesto anteriormente alla presentazione del ricorso o in pendenza dello stesso e serve a coprire, in tutto o in parte, le spese connesse all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio, incluse quelle incorse per la presentazione della domanda (Artt. 147 e 149. 1 RP Tribunale) § Art. 47, ultimo comma, Carta dei diritti fondamentali sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva: «A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia» § Le controversie promosse da soggetti privati (coloro, che, principalmente, possono avere la necessità di un aiuto finanziario) appartengono alla competenza del Tribunale. L’applicazione del gratuito patrocinio dinanzi alla Corte è limitata alle domande pregiudiziali e ai ricorsi per impugnazione, con esclusione quindi delle azioni dirette 27

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio Requisiti di ammissione § Prima condizione: impossibilità

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio Requisiti di ammissione § Prima condizione: impossibilità totale o parziale di sopportare le spese (Art. 146. 1 RP Tribunale, Art. 115. 1 e 185. 1 RP Corte) Ø La situazione economica del richiedente viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi: (i) reddito; (ii) patrimonio; (iii) situazione familiare Ø Nell’ambito del giudizio di impugnazione (Art. 185 -189 RP Corte), presupposto è l’accertamento della persistenza delle condizioni economiche ne avevano giustificato la concessione in prima istanza. D’altra parte, il fatto che non sussistessero in prima istanza non esclude che tali presupposti possano sussistere successivamente Ø Nell’ambito del rinvio pregiudiziale, in caso di ammissione al gratuito patrocinio dinanzi al giudice nazionale del rinvio, il richiedente produce la decisione di detto giudice (Art. 115. 3 RP Corte) 28

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio Requisiti di ammissione Ø La parte è

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio Requisiti di ammissione Ø La parte è tenuta a fornire tutti i documenti giustificativi utili, fra cui un certificato dell’autorità nazionale competente che ne attesti la situazione economica (Art. 147. 3 RP Tribunale e Art. 115. 2 e 185. 2 RP Corte. Cfr. anche Norme pratiche, § 201 -203): ü RP non precisano l’autorità competente: occorre riferirsi alla legge nazionale del ricorrente. Per l’Italia, si applica il D. P. R. 30. 5. 2002, n. 115, art. 79, che prevede una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’interessato, attestante la sua condizione reddituale § Seconda condizione: non manifesta incompetenza del giudice ovvero non manifesta infondatezza o irricevibilità dell’azione proposta (Art. 146. 2 RP Tribunale) Ø Verificata dal giudice sulla base degli elementi forniti dal richiedente Ø Nell’ambito del rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte (Art. 115 -118 RP Corte), è logicamente escluso il requisito della non manifesta infondatezza: per definizione, il giudice nazionale ha ritenuto di disporre il rinvio e, quindi, non si può porre una valutazione di filtro a carico delle parti 29

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio La procedura § L’istanza di ammissione non

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio La procedura § L’istanza di ammissione non richiede necessariamente un avvocato e può essere proposta sia prima del deposito dell’atto introduttivo sia in qualsiasi momento successivo del processo (Art. 147. 1 RP Tribunale e Art. 186. 2 RP Corte) § Se il richiedente non è rappresentato da un avvocato, il deposito dell’originale della domanda di ammissione è effettuato in cancelleria in formato cartaceo. Tale originale deve essere sottoscritto dal richiedente. Le persone che hanno presentato domanda di ammissione senza l’assistenza di un avvocato godono del diritto di consultazione del fascicolo relativo al gratuito patrocinio § Dinanzi al Tribunale è previsto l’utilizzo di un apposito formulario obbligatorio che, unitamente ai documenti giustificativi, deve essere comprensibile di per sé (Art. 147. 2 RP Tribunale e Norme pratiche, § 198 ss. ) Ø il Tribunale può chiedere informazioni o la produzione di documenti complementari. Tuttavia la domanda di gratuito patrocinio non può essere completata con il successivo deposito di addenda che, se depositati senza essere stati richiesti, saranno rifiutati. In casi eccezionali, possono essere accettati in un momento successivo documenti giustificativi diretti a provare l’indigenza del richiedente, qualora ne sia adeguatamente motivata la tardiva produzione (Norme pratiche, § 205) 30

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio La procedura § Se la domanda è

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio La procedura § Se la domanda è anteriore all’inizio del procedimento, essa deve contenere una sommaria esposizione dell’oggetto e degli argomenti del ricorso, con allegazione degli elementi giustificativi (Art. 147. 4 RP Tribunale e Art. 186. 1 RP Corte) Ø Il giudice può escludere il richiedente dal beneficio per l’irricevibilità o la manifesta infondatezza del ricorso che verrebbe presentato § La presentazione della domanda sospende il termine per la presentazione del ricorso (ivi compreso quello in sede di impugnazione: Art. 186. 3 RP Corte) fino alla notifica dell’ordinanza che decide sull’istanza o che designa l’avvocato incaricato di rappresentare il richiedente (Art. 147. 7 RP Tribunale; Norme pratiche, § 206) 31

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio La procedura § La decisione è adottata:

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio La procedura § La decisione è adottata: Ø nel caso del Tribunale, dal Presidente (Art. 148. 1 e 148. 2 RP Tribunale) ü Il Tribunale, prima di pronunciarsi, se non emergono immeditatamente elementi che comportino l’ammissione o il rigetto, invita l’altra parte a presentare osservazioni scritte (Art. 148. 1 RP Tribunale) Ø nel caso della Corte, da un collegio giudicante di cui fa parte il giudice relatore, sentito l’AG (Art. 116. 2, 116. 3 e Art. 187. 1, 187. 2 RP Corte) ü La Corte deve poter statuire rapidamente sulla domanda: pertanto, non appena depositata, la domanda di ammissione è attribuita dal presidente al giudice relatore incaricato della causa nell’ambito della quale detta domanda è stata presentata (Art. 116. 1 e Art. 186. 4 RP Corte). § Il provvedimento assume la forma di un’ordinanza, motivata solo per il caso di rifiuto totale o parziale dell’ammissione (Art. 148. 3 RP Tribunale; Art. 116. 4 e 187. 3 RP Corte), non impugnabile, ma revocabile in qualsiasi momento -- d’ufficio o su domanda e sentito l’interessato -- se nel corso della causa mutano i presupposti sulla base dei quali il beneficio era stato concesso, in misura totale o parziale (Art. 148. 8 e 150. 1 RP Tribunale; Artt. 118 e 189 RP Corte) 32

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio Le modalità di attuazione § Le casse

A. Domanda di ammissione al gratuito patrocinio Le modalità di attuazione § Le casse dell’ufficio giudiziario anticipano le spese, e provvedono poi ad effettuarne il recupero nei confronti della parte condannata a pagarle (Art. 149. 1 e 149. 4 RP Tribunale e Art. 117 e 188 RP Corte) § Il Presidente dispone in dettaglio su scelta e pagamento dell’avvocato con ordinanze non impugnabili: Ø se ammette il beneficio, il giudice designa un avvocato per assistere l’interessato. L’interessato può proporne uno di sua scelta, che abbia espresso il suo consenso. Se non compie alcuna scelta, o se tale scelta non è approvata dal giudice, il cancelliere trasmette l’ordinanza e copia della domanda di gratuito patrocinio all’autorità competente dello Stato di appartenenza del beneficiato (per l’Italia, il Ministero della giustizia), che effettua una proposta in relazione alla quale il giudice provvede alla nomina d’ufficio (Art. 148. 4 e 148. 5 RP Tribunale; Art. 4 Reg. integrativo) Ø Il Giudice UE provvede vuoi alla liquidazione finale delle spese e degli onorari dell’avvocato, vuoi a disporre che sia versato un anticipo al legale, su richiesta di quest’ultimo (Art. 149. 1 RP Tribunale, Art. 117 RP Corte; Art. 4 e 5 Reg. integrativo), o a fissare un limite massimo che le spese e l’onorario non potranno, in principio, superare. Può anche fissare l’entità di un importo che resta a carico del beneficiario, in caso di concessione parziale (Art. 149. 2 e 149. 3 RP Tribunale) § Se il beneficiario risulta soccombente, la misura delle spese e degli onorari è fissata dal presidente e il relativo importo liquidato dalla cassa del Tribunale Ø L’organo giudicante ha il potere equitativo di lasciare le spese a carico del vincitore, per ragioni di equità, o di porle a carico delle casse del Tribunale (Art. 149. 5 RP Tribunale) 33

B. Contestazione sulle spese ripetibili L’iniziativa § La sentenza o l’ordinanza che definisce il

B. Contestazione sulle spese ripetibili L’iniziativa § La sentenza o l’ordinanza che definisce il giudizio non fissa l’ammontare delle spese recuperabili, ma si limita a ripartirle. Tale ammontare rimesso all’accordo delle parti (richiesta di pagamento della parte creditrice, cui può seguire una fase di negoziato tra le parti) Ø Sono spese ripetibili: a) le somme dovute ai testimoni e ai periti; b) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno, e il compenso dell’agente, consulente o avvocato (Articolo 144 RP Corte e Articolo 140 RP Tribunale) § In mancanza di accordo, la parte condannata a liquidare, in tutto o in parte, le spese di controparte può contestarne l’ammontare tramite ricorso (Art. 76, 78 e 170. 1 RP Tribunale e Art. 145. 1 RP Corte). Il ricorso può anche essere presentato dalla parte vincitrice, se la parte soccombente si oppone al pagamento delle spese Ø L’assenza di contestazione non è di ostacolo all’introduzione del procedimento: la parte vincitrice può agire anche se la parte soccombente rimane inerte L’oggetto del procedimento § L’oggetto è strettamente limitato alla liquidazione delle spese § La parte condannata non può rimettere in discussione la condanna § è irricevibile una richiesta di risarcimento danni 34

B. Contestazione sulle spese ripetibili I termini del ricorso § Non è previsto un

B. Contestazione sulle spese ripetibili I termini del ricorso § Non è previsto un termine espresso, ma per giurisprudenza consolidata l’istanza dev’essere presentata entro un termine ragionevole, valutato alla luce (i) della rilevanza della controversia per l’interessato, (ii) della complessità della causa e (iii) del comportamento delle parti Ø Termini di 3 mesi, di 8 mesi e di 2 anni e 8 mesi tra sentenza e domanda di rimborso ritenuti ragionevoli Ø Un periodo di 5 anni non congruo al di fuori dalla materia della funzione pubblica 35

B. Contestazione sulle spese ripetibili L’ordinanza § Il giudice si pronuncia sentite le parti

B. Contestazione sulle spese ripetibili L’ordinanza § Il giudice si pronuncia sentite le parti e, nel caso della Corte, sentito l’AG (Art. 145. 1 RP Corte e Art. 170. 2 e 170. 3 RP Tribunale) Ø Le controversie sulle spese ripetibili sono sempre trattate dallo stesso collegio che ha deciso la causa principale (Art. 162 RP Tribunale) § Nel fissare le spese rimborsabili il giudice tiene solitamente conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese, comprese, quindi, le spese indispensabili relative alla procedura di liquidazione § Sulle spese liquidate nel corso del procedimento sono dovuti gli interessi legali, a partire dalla data della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione § L’ordinanza che definisce il procedimento di liquidazione non è impugnabile (Art. 170. 3 RP Tribunale) e costituisce titolo esecutivo 36

C. Rettifica L’oggetto della domanda § Controllo di sentenze e ordinanze, anche rese all’esito

C. Rettifica L’oggetto della domanda § Controllo di sentenze e ordinanze, anche rese all’esito di un processo di impugnazione (Corte 16. 12. 2010, C-317/09, Archimedes), mediante il quale possono essere corretti errori ovvi e non controversi (Art. 154. 1 RP Corte e Art. 164. 1 RP Tribunale), vale a dire: Ø Errori materiali o lapsus: di carattere ortografico, grammaticale o di trascrizione Ø Errori di calcolo: utilizzazione non corretta di regole matematiche Ø Evidenti inesattezze: errori dovuti a disattenzione, in palese contrasto con le intenzioni del giudicante (ad es. , sentenza di accoglimento di un ricorso che, in assenza di indicazioni contrarie, condanna alle spese il ricorrente anziché la parte resistente) § Non mira in alcun modo ad influire sulla volontà del giudice (no correzioni di errori di diritto o di constatazioni di fatto rilevanti), ma solo ad eliminare imprecisioni involontarie, ricostruendo anzi, nella sua esattezza sostanziale, il pensiero dell’organo giudicante. La rettifica può: Ø comportare la soppressione di un punto del dispositivo Ø consentire la correzione di errori inerenti alla determinazione delle spese (trattandosi di una parte del dispositivo, il cancelliere dovrà sollecitare il contraddittorio) ü Nella prassi, la rettifica è stata chiesta, e concessa, per chiarire che una parte era stata condannata a sostenere non solo le proprie spese, ma anche quelle della controparte vittoriosa, ove nella sentenza su tale punto appariva lacunosa 37

C. Rettifica Il procedimento § Errori e inesattezze sono rettificate vuoi d’ufficio (in qualunque

C. Rettifica Il procedimento § Errori e inesattezze sono rettificate vuoi d’ufficio (in qualunque momento), vuoi su richiesta di una delle parti, a condizione che tale richiesta venga proposta nel termine di 2 settimane (+ 10 giorni) a decorrere dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell’ordinanza (Art. 154. 1 RP Corte e Art. 164. 1 e 164. 2 RP Tribunale) § L’eventuale domanda è presentata con ricorso, ed è attribuita al giudice relatore responsabile della causa alla quale esso fa riferimento e rinviata al collegio giudicante che si è pronunciato su detta causa (Art. 153. 1 e 153. 2 RP Corte e Art. 162 RP Tribunale) § Solo qualora la domanda di rettifica concerna il dispositivo o un passo della motivazione che costituisce un supporto indispensabile del dispositivo, le parti, avvertite dal cancelliere, possono presentare osservazioni scritte, entro il termine stabilito dal Presidente (Art. 154. 2 RP Corte e Art. 164. 3 RP Tribunale). § Non si ha discussione orale e il giudice provvede con ordinanza, nel caso della Corte sentito l’AG (Art. 154. 3 RP Corte e Art. 164. 4 RP Tribunale) § L’ordinanza di rettifica è allegata all’originale della decisione rettificata, a margine del cui originale è fatta annotazione dell’ordinanza (Art. 154. 4 RP Corte e Art. 164. 5 RP Tribunale) § La rettifica non osta al passaggio in giudicato della decisione rettificata 38

D. Omessa pronuncia Il procedimento § Se il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su

D. Omessa pronuncia Il procedimento § Se il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su un capo specifico delle conclusioni o sulle spese, la parte che intende dolersene adisce il Tribunale mediante domanda (forma e requisiti generali del ricorso), nel termine di un mese dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell’ordinanza § La domanda al Giudice UE di completare la sua decisione è notificata alle altre parti, che possono presentare osservazioni scritte nel termine fissato dal presidente § Dopo aver posto le parti in condizione di presentare le loro osservazioni, il Tribunale o la Corte (eventualmente dopo avere sentito l’AG) statuisce contestualmente, con ordinanza, sulla ricevibilità e sul merito della domanda § L’udienza, anche se non espressamente contemplata nelle RP, può essere discrezionalmente fissata § Procedimento inapplicabile alle pronunce pregiudiziali interpretative 39

E. Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia Presupposto del giudizio di opposizione §

E. Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia Presupposto del giudizio di opposizione § Il procedimento di opposizione presuppone che un giudizio si sia svolto e sia stato definito in contumacia della parte resistente (Artt. 41 Statuto, 156. 1 RP Corte e 166. 1 RP Tribunale) Ø Il procedimento in contumacia si svolge nei confronti di quei soggetti che non entrano a far parte regolarmente nel processo Ø La sentenza contumaciale non è definitiva: contro di essa, infatti, è ammessa opposizione, da proporsi dinanzi al medesimo organo giurisdizionale che ha reso la pronuncia (Art. 156. 1 RP Corte e Art. 162 e 166. 1 RP Tribunale). ü La sentenza contumaciale è esecutiva: salvo decisione contraria della Corte, l’opposizione non ne sospende l’esecuzione (Art. 41 dello Statuto) Ø L’esecuzione della sentenza contumaciale può essere sospesa fino alla pronuncia nel giudizio di opposizione, ovvero essere subordinata alla prestazione di una cauzione (Art. 123. 4 RP Tribunale) 40

E. Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia Il procedimento § Entro un mese

E. Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia Il procedimento § Entro un mese dalla notifica della sentenza, il contumace può proporre opposizione, tramite ricorso secondo i requisiti del rito ordinario (Art. 156. 2 RP Corte e Art. 166. 2 RP Tribunale), nelle forme prescritte dagli Art. 120 -122 RP Corte e Art. 76 e 78 RP Tribunale § Il ricorso è notificato alla controparte, alla quale il presidente fissa un termine per la presentazione di osservazioni scritte (Art. 156. 3 RP Corte e Art. 166. 3 RP Tribunale). § Il procedimento prosegue nelle forme del rito ordinario (Art. 156. 4 RP Corte e Art. 166. 4 RP Tribunale), con la presentazione della relazione preliminare, l’eventuale istruttoria e la fase orale. Dinanzi alla Corte manca però lo scambio di repliche e controrepliche § Avverso la nuova sentenza non è ammessa una nuova opposizione; la sentenza del Tribunale è impugnabile dinanzi alla Corte (Art. 156. 5 RP Corte e Art. 166. 5 RP Tribunale) § L’originale della sentenza è allegato a quello della sentenza contumaciale, e a margine della sentenza contumaciale viene fatta annotazione della sentenza pronunciata sull’opposizione (Art. 156. 6 RP Corte e Art. 166. 6 RP Tribunale) 41

F. Opposizione di terzo I soggetti legittimati § Ogni persona fisica o giuridica –

F. Opposizione di terzo I soggetti legittimati § Ogni persona fisica o giuridica – nonché Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell’UE -- possono, nei casi e alle condizioni stabiliti dai RP, proporre opposizione di terzo contro le sentenze o ordinanze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, «qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti» (Art. 42 dello Statuto) § Possono proporre opposizione quei soggetti, terzi rispetto alla causa da cui è scaturita la sentenza impugnata, che avrebbero potuto correttamente intervenirvi, ma che non sono intervenuti per ragioni oggettive (Art. 157. 1 RP Corte e Art. 167. 1 RP Tribunale): ad es. , quando l’interesse a intervenire non risulta manifestamente dall’avviso in GU e dalle altre circostanze note al terzo; quando un’istanza di intervento a favore del resistente è stata rigettata per l’inammissibilità del controricorso Ø Può essere riesaminata qualsiasi questione di fatto o di diritto: deve sussistere una constatazione di fatto o affermazione di diritto pregiudizievole per il terzo incorporata nel dispositivo o che forma parte della motivazione su cui il dispositivo si sorregge Ø In caso di annullamento di un regolamento – atto a portata generale, il cui annullamento può avere in principio effetti nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento – la legittimazione all’opposizione è limitata a quei terzi (ad es. gli Stati membri o soggetti istituzionali) che avrebbero potuto (se tale fosse stato il loro interesse) proporre ricorso, ovvero intervenire a difesa della validità dell’atto Ø Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell’UE sono i soli legittimati a presentare ricorsi in opposizione avverso decisioni della Corte che hanno deciso di un ricorso per dichiarazione di inadempimento di uno Stato membro 42

F. Opposizione di terzo Il contenuto del ricorso § Il ricorso, proposto dinanzi all’organo

F. Opposizione di terzo Il contenuto del ricorso § Il ricorso, proposto dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione contestata, è assegnato allo stesso collegio o giudice unico che ha pronunciato la sentenza impugnata. Oltre a soddisfare i requisiti generali ai quali è soggetto qualsiasi ricorso (Art. da 120 -122 RP Corte o Art. 76 e 78 RP Tribunale), esso deve (Art. 157. 1 RP Corte e Art. 167. 1 RP Tribunale): a. specificare la sentenza o l’ordinanza oggetto di opposizione Ø b. indicare (a pena d’inammissibilità) per quali motivi la decisione lede i diritti del terzo opponente Ø c. Non è ammessa opposizione avverso le sentenze rese in sede di rinvio pregiudiziale Il ricorso è inammissibile se la decisione contestata non è pregiudizievole dei diritti del terzo (ad es. , se la situazione giuridica del terzo non viene alterata dalla decisione contestata o al soggetto terzo non è preclusa la possibilità di intraprendere azioni legali verso una delle parti del giudizio originario) indicare (a pena d’inammissibilità) i motivi per cui il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa Ø Occorre dimostrare, sulla base di ragioni sufficientemente convincenti, che il terzo non era al corrente della presentazione del ricorso originario o che, se ne era al corrente, non era evidente che tale ricorso potesse risultare pregiudizievole ai suoi diritti Ø A tale fine, la Corte verifica i contenuti della pubblicazione dell’avviso in GU: se esso non rivela la natura del procedimento e le conclusioni presentate da una delle parti, non può imputarsi al terzo il mancato intervento. Il giudizio non può invece essere instaurato da un soggetto che sarebbe potuto intervenire e non lo ha fatto 43

F. Opposizione di terzo Il procedimento § Il ricorso va proposto nel termine di

F. Opposizione di terzo Il procedimento § Il ricorso va proposto nel termine di 2 mesi dalla pubblicazione dell’avviso in GU (Art. 157. 3 RP Corte e Art. 167. 2 RP Tribunale). L’opposizione di terzo è notificata a le tutte parti della causa principale, le quali possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal presidente § Su richiesta del terzo opponente, può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della sentenza opposta (Art. 157. 4 RP Corte e Art. 167. 3 RP Tribunale). Il Giudice UE provvede con ordinanza motivata non impugnabile (trovano applicazione anche gli art. 278 e 279 TFUE relativi alle misure cautelari). Ø L’ammissibilità di una richiesta di sospensione dell’esecuzione è vincolata all’ammissibilità del ricorso in opposizione. La richiesta è ammessa qualora vi sia una possibilità certa che il ricorso sia dichiarato ammissibile Ø La richiesta deve contenere: i) indicazione del fumus boni juris; e ii) del periculum in mora. Occorre inoltre dimostrare un interesse alla sospensione capace di prevalere sugli altri interessi in gioco. § Dopo aver posto le parti in condizione di presentare le loro osservazioni, il Tribunale statuisce (con sentenza o ordinanza), esaminando la ricevibilità della opposizione e, senza soluzione di continuità, il merito della causa § La sentenza o l’ordinanza opposta è modificata in base all’esito dell’opposizione (Art. 157. 5 RP Corte e Art. 167. 6 RP Tribunale) § L’originale della sentenza è allegato a quello della sentenza opposta, annotata a margine delle sentenza che pronuncia sull’opposizione (Art. 157. 6 RP Corte e Art. 167. 7 RP Tribunale) 44

G. Interpretazione della pronuncia L’oggetto e i presupposti della domanda § In caso di

G. Interpretazione della pronuncia L’oggetto e i presupposti della domanda § In caso di difficoltà sul senso o la portata di una pronuncia del Giudice UE, spetta allo stesso interpretarla (Art. 43 dello Statuto) Ø La domanda è proponibile nei confronti sia di sentenze sia di ordinanze (Art. 158. 1 RP Corte e Art. 168. 1 RP Tribunale), fatta eccezione per le pronunce rese in via pregiudiziale (in quel caso, spetta al giudice nazionale valutare se ha ricevuto sufficienti chiarimenti o se appaia necessario adire nuovamente la Corte: Art. 104 RP Corte) Ø Procedimento accessorio rispetto a quello che ha condotto alla sentenza che si chiede venga interpretata § Presupposto soggettivo: legittimati a chiedere l’interpretazione di una pronuncia sono (a) una parte del giudizio a quo (compreso l’interveniente, se non lo ha richiesto la parte a sostegno della quale è intervenuto) e (b) un’istituzione dell’Unione che dimostri di avervi interesse pur non essendo stata parte: non gli Stati membri o soggetti privati terzi § Presupposto oggettivo: ambiguità o oscurità nel testo della decisione nella parte in cui doveva decidere la fattispecie precisa che le era sottoposta Ø Dispositivo vs. motivazione: oggetto di interpretazione può essere solo il dispositivo, mentre la motivazione può dare luogo ad un chiarimento solo nella misura in cui sia strettamente indispensabile per determinare il senso esatto di ciò che è stato deciso nel dispositivo Ø L’interesse deve essere collegato ai profili applicativi della decisione in concreto. Va escluso che si possa chiedere un intervento volto a dare un parere sulle modalità di applicazione o lumi circa l’incidenza del giudicato su controversie analoghe 45

G. Interpretazione della pronuncia Il procedimento § A fini di certezza e stabilità delle

G. Interpretazione della pronuncia Il procedimento § A fini di certezza e stabilità delle relazioni giuridiche, i RP prevedono per la proposizione della domanda un termine di 2 anni, che decorre dalla data di pronuncia della sentenza o di notifica dell’ordinanza (Art. 158. 2 RP Corte e Art. 168. 2 RP Tribunale) § L’atto introduttivo è un ricorso (nelle forme di cui agli Artt. 120 -122 RP Corte e Artt. 76 e 78 RP Tribunale) e deve precisare a pena di irricevibilità: a. la pronuncia di cui è richiesta l’interpretazione b. le “eventuali oscurità o ambiguità” che l’interpretazione dovrebbe dissipare c. i passi di cui si chiede l’interpretazione (Art. 158. 3 RP Corte e Art. 168. 3 RP Tribunale): ü quelli “che esprimono il giudizio della Corte sulla controversia”, quindi il “dispositivo” e la parte della motivazione (c. d. essenziale) su cui il “dispositivo poggia” ü Non sono invece suscettibili di interpretazione i passi che accessoriamente completano o spiegano i motivi essenziali della decisione Ø Il giudice è tenuto a precisare solo le espressioni ritenute non chiare: sarebbe inammissibile una domanda volta a ottenere una spiegazione globale circa il contenuto della pronuncia Ø E’ inconciliabile con l’autorità della cosa giudicata -- e dunque irricevibile -- una domanda diretta a rimettere in discussione le conseguenze di una lettura rigorosamente letterale del dispositivo della sentenza di cui si chiede l’interpretazione 46

G. Interpretazione della pronuncia Il procedimento § La domanda va proposta contro tutte le

G. Interpretazione della pronuncia Il procedimento § La domanda va proposta contro tutte le parti nei cui confronti la sentenza o l’ordinanza fu pronunciata (Art. 158. 4 RP Corte e Art. 168. 4 RP Tribunale) § Il Giudice UE statuisce sulla domanda dopo aver posto le parti in condizioni di presentare osservazioni scritte e, nel caso della Corte, sentito l’AG (Art. 158. 5 RP Corte e Art. 168. 5 RP Tribunale) Ø Fase scritta ridotta, la fase orale può essere omessa Ø La sentenza interpretativa produce i suoi effetti verso tutte le parti dell’azione originaria che siano toccate dal punto della sentenza oggetto dell’interpretazione o da un punto strettamente analogo (Corte 9. 3. 1977, C-41/43 e C-44/73, Société anonyme Générale Sucrière) Ø L’Art. 163 RP Tribunale prevede che, nell’ipotesi in cui contro la medesima decisione siano proposte contestualmente un’impugnazione di fronte alla Corte e una domanda di interpretazione al Tribunale, il presidente del Tribunale, sentite le parti, può decidere di sospendere la procedura d’interpretazione fino alla pronuncia della Corte. Ciò al fine di evitare interpretazioni divergenti tra il giudice dell’impugnazione e il giudice dell’interpretazione § L’originale della decisione interpretativa è allegato a quello della decisione interpretata. A margine di quest’ultima è fatta annotazione della sentenza interpretativa (Art. 158. 6 RP Corte e Art. 168. 6 RP Tribunale) 47

H. Revocazione della pronuncia I presupposti della revocazione § La revocazione costituisce un mezzo

H. Revocazione della pronuncia I presupposti della revocazione § La revocazione costituisce un mezzo di ricorso straordinario che consente di rimettere in causa l’autorità di cosa giudicata propria di una sentenza o ordinanza definitiva, qualora la soluzione della causa sia stata basata su una premessa fattuale erronea § Può essere richiesta solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un’influenza decisiva e che, prima della pronuncia, era ignoto al Giudice UE e alla parte che domanda la revocazione (Art. 44 dello Statuto, Art. 159. 1 RP Corte e Art. 169. 1 RP Tribunale): Ø escluse le pronunce rese in via pregiudiziale e i pareri consultivi ü Per aversi un «fatto nuovo» non basta che si tratti di elemento aggiuntivo o accessorio rispetto ai motivi già addotti. Deve trattarsi di fatti di oggettiva straordinarietà, venuti ad esistenza prima della pronuncia della sentenza/ordinanza, scoperti successivamente e tali da indurre il giudice «ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia» ü il fatto nuovo può rivelare una nuova questione di fatto o alterare la posizione presa in precedenza su una questione già identificata ü L’ignoranza della parte deve essere incolpevole ü Una pronuncia del Giudice UE non può considerarsi fatto nuovo; lo sono affermazioni fatte dalla CE nell’udienza di una causa distinta e la scoperta di evidenze documentali di un fatto Ø I presupposti sono interpretati restrittivamente, trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, volto a ottenere una nuova pronuncia sul merito della controversia 48

H. Revocazione della pronuncia Il procedimento § Requisiti dell’istanza Ø La domanda è proposta

H. Revocazione della pronuncia Il procedimento § Requisiti dell’istanza Ø La domanda è proposta allo stesso organo che ha emanato la pronuncia impugnata, e la causa è attribuita alla medesima composizione giudicante (Art. 162 RP Tribunale – RP Corte non prevede una corrispondente norma), come nell’opposizione alla sentenza resa in contumacia Ø La domanda va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu pronunciata la sentenza impugnata (Art. 159. 4 RP Corte e Art. 169. 4 RP Tribunale) Ø L’istanza va proposta entro 3 mesi dalla notizia del fatto su cui la domanda si basa (Art. 159. 2 RP Corte e Art. 169. 2 RP Tribunale). Può essere proposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza o ordinanza, ma il diritto a proporla si prescrive in ogni caso nel termine di 10 anni (Art. 44. 3 dello Statuto) Ø Oltre agli elementi previsti in generale dagli Art. 120 -122 RP Corte o Art. 76 e 78 RP Tribunale, il ricorso: (a) specifica la sentenza o l’ordinanza impugnata; (b) indica i punti della decisione oggetto di impugnativa; (c) specifica i fatti su cui la domanda è basata e (d) indica i mezzi di prova tendenti a dimostrare l’esistenza dei fatti che legittimano la revocazione e l’osservanza del termine di 3 mesi dalla notizia del fatto nuovo (Art. 159. 3 RP Corte e Art. 169. 3 RP Tribunale) ü Tali elementi sono tassativi e devono essere cumulativamente soddisfatti, a pena di irricevibilità. Sempre a pena di inammissibilità, la domanda va presentata nella lingua di procedura della causa all’esito della quale la sentenza/ordinanza impugnata è stata presentata 49

H. Revocazione della pronuncia Il procedimento ü Il Giudice UE procede all’esame nel merito

H. Revocazione della pronuncia Il procedimento ü Il Giudice UE procede all’esame nel merito solo qualora la domanda sia dichiarata ammissibile e sia stata, pertanto, aperta la procedura di revocazione ü La fase scritta si riduce alla presentazione di osservazioni scritte delle controparti ü Non vi è discussione orale: il giudice statuisce in camera di consiglio e, solo dinanzi alla Corte, sentito l’AG ü Dottrina e giurisprudenza ammettono in linea di principio che la Corte possa anche in tale fase disporre mezzi istruttori, nella misura in cui siano ritenuti necessari ad accertare il fatto nuovo. Se del caso, la fase istruttoria è soggetta alle regole ordinarie ü La decisione sull’ammissibilità dell’istanza è resa con ordinanza, senza pregiudizio del merito ü L’ordinanza che dichiara irricevibile l’istanza di revocazione è impugnabile dinanzi alla Corte Ø La Corte statuisce con sentenza (Art. 159. 6 RP Corte): RP Tribunale non precisa la forma del provvedimento (Art. 169. 6 e 169. 7 RP Tribunale: ordinanza o sentenza a seconda del tipo di pronuncia revocata) Ø L’originale della “decisione” di revocazione è allegato a quello della decisione revocata. A margine di quest’ultima è fatta annotazione della decisione di revocazione (Art. 159. 7 RP Corte e Art. 169. 7 RP Tribunale) 50

3. L’impugnazione delle pronunce del Tribunale alla Corte di giustizia 1. 2. 3. 4.

3. L’impugnazione delle pronunce del Tribunale alla Corte di giustizia 1. 2. 3. 4. 5. 6. Profili generali Le decisioni impugnabili I termini per l’impugnazione I soggetti legittimati ad impugnare I motivi di impugnazione Lo svolgimento del processo di impugnazione i. Caratteristiche generali ii. La fase introduttiva: forma e contenuto del ricorso di impugnazione iii. Ammissione preventiva delle impugnazioni ai sensi dell’Art. 58 bis dello Statuto iv. La costituzione delle controparti e le impugnazioni incidentali v. L’oggetto del giudizio di impugnazione vi. La fase scritta e la fase orale vii. Processo di impugnazione a pluralità di parti viii. L’inibitoria 7. La decisione in sede di impugnazione e il giudizio di rinvio 51

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Profili generali § Il Tribunale ( «di primo

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Profili generali § Il Tribunale ( «di primo grado» ) fu istituito con decisione del Consiglio 88/591 per le controversie che esigono un esame approfondito di fatti complessi, quali le cause di concorrenza e i ricorsi proposti dagli agenti delle istituzioni (funzione pubblica) § L'istituzione di un doppio grado di giurisdizione è atta a migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti, e a consentire alla Corte – afflitta da un sovraccarico di lavoro e da ritardi crescenti nel rispondere ai quesiti pregiudiziali posti dai giudici nazionali -- di concentrare la sua attività sul suo compito principale di assicurare l'interpretazione uniforme del diritto comunitario (di natura costituzionale), al fine di preservare la qualità e l'efficacia della tutela giurisdizionale nell'ordinamento delle Comunità europee § Contestuale creazione del pourvoi ispirato ad analoghi istituti del diritto francese e tedesco: mezzo di tutela giurisdizionale per mezzo del quale una parte soccombente in primo grado domanda alla Corte l’annullamento di una decisione del Tribunale a causa della violazione di una regola di diritto: ü diretto contro una decisione del Tribunale (contro l’ordine contenuto nel suo dispositivo) ü avente ad oggetto l’annullamento di tale decisione ü il ricorrente deve presentare una critica della decisione impugnata ü motivi nuovi relativi alla controversia di merito sono irricevibili ü la Corte è incompetente a sindacare gli accertamenti e le valutazioni fattuali del Tribunale 52

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Profili generali § Il processo di impugnazione dinanzi

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Profili generali § Il processo di impugnazione dinanzi alla Corte non costituisce un secondo grado di merito. Ø La Corte può conoscere soltanto impugnazioni fondate su vizi di incompetenza del Tribunale, vizi di procedura recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o violazioni del diritto UE (Art. 58 Statuto) Ø Si tratta di un giudizio di legittimità, che non tocca valutazioni di merito fatte proprie dal Tribunale nelle sue decisioni § Quando accoglie l’impugnazione, la Corte può rinviare la causa al Tribunale perché questo decida nel merito, ovvero trattenere la causa e statuire sulla controversia, quando lo stato degli atti lo consenta. Ø In questo caso, una volta enunciato il principio di diritto violato, la Corte passa all’esame dei fatti e decide nel merito Ø Non si tratta comunque di un pieno doppio grado di giurisdizione di merito § Principio devolutivo: la Corte conosce della decisione del Tribunale nella misura in cui le parti abbiano inteso censurarla, anche parzialmente (Art. 169, 170 e 178 RP Corte) 53

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Profili generali § Un’impugnazione non può essere proposta

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Profili generali § Un’impugnazione non può essere proposta avverso l’atto di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, ma deve essere formulata avverso la decisione del Tribunale che statuisce sul ricorso proposto avverso un siffatto § Di conseguenza, le conclusioni dell’impugnazione devono necessariamente tendere all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa, e non a quella dell’atto impugnato dinanzi al Tribunale § Peraltro, i motivi e gli argomenti di diritto invocati nell’impugnazione – la cui lunghezza, salvo circostanze particolari, «non dovrebbe superare» le 25 pagine – devono individuare con precisione le parti della motivazione di detta decisione oggetto di contestazione ed esporre in modo circostanziato le ragioni per le quali quest’ultima sarebbe viziata da un errore di diritto: dagli artt. 256(1) TFUE, 58, primo comma, Statuto e 168(1) e 169(2) RP Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso, a pena di irricevibilità, gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda 54

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Profili generali -- dati statistici: incidenza delle impugnazioni

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Profili generali -- dati statistici: incidenza delle impugnazioni sul totale delle attività giudiziarie 55

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Profili generali -- dati statistici: decisioni del Tribunale

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Profili generali -- dati statistici: decisioni del Tribunale impugnate ed esito 56

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Le decisioni impugnabili § Decisioni che concludono il

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Le decisioni impugnabili § Decisioni che concludono il procedimento (pronunciando in rito – carenza di giurisdizione o incompetenza, irricevibilità di un ricorso – o in merito) (Art. 56 Statuto) § Pronunce che decidono parzialmente la controversia nel merito (Art. 56 Statuto) § Pronunce che pongono termine a un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o irricevibilità (Art. 56 Statuto) Ø In tal caso, il provvedimento permette la continuazione del processo davanti al Tribunale, pur in pendenza di un giudizio di impugnazione, che potrebbe travolgere la decisione censurata e, di conseguenza, anche il processo nel merito. Ø Il Tribunale può ricorrere alla sospensione del processo, in pendenza dell’impugnazione § Decisioni che respingono un’istanza di intervento: le parti che si siano opposte sostenendo l’inammissibilità dell’intervento possono, ove ne abbiano interesse, impugnare la sentenza definitiva del Tribunale per vizio di procedura (Art. 57 Statuto) § Decisioni del Tribunale in materia di tutela d’urgenza e di sospensione dell’esecuzione (che accordino o meno la tutela) (Art. 57 Statuto) 57

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Le decisioni impugnabili § Non sono impugnabili le

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Le decisioni impugnabili § Non sono impugnabili le decisioni di proroga dei termini, le ordinanze che ammettono o rigettano misure istruttorie, i provvedimenti in materia di accesso al gratuito patrocinio Ø Potrà però essere impugnata la sentenza finale per vizi di procedura, quando l’atto abbia causato a una delle parti un pregiudizio tale da comportarne la soccombenza § Non sono impugnabili autonomamente – in caso di rigetto di tutti gli altri motivi -- i capi di pronuncia relativi alle spese, in particolare l’onere e il relativo importo (Art. 58 Statuto) 58

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I termini per l’impugnazione § Le decisioni del

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I termini per l’impugnazione § Le decisioni del Tribunale (definitive o parziali sul merito, e quelle di natura processuale) vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale (Art. 55 Statuto) § Termine di 2 mesi dalla ricezione della notifica, anche per le decisioni in materia di provvedimenti d’urgenza e di sospensione dell’esecuzione (Art. 56 e 57 dello Statuto). Tale termine è prolungato «in relazione alla distanza della residenza abituale della parte impugnante» nella misura forfetaria di 10 giorni (Art. 45 dello Statuto e Art. 51 RP Corte). § Termine «di ordine pubblico» : la Corte è competente a verificarne il rispetto anche d’ufficio § Termine di 2 settimane contro le decisioni che escludono l’intervento del terzo (Art. 57 dello Statuto) 59

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I soggetti legittimati ad impugnare § Contro le

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I soggetti legittimati ad impugnare § Contro le decisioni di cui all’Art. 56 dello Statuto, l’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni Ø Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente (Art. 56. 2 dello Statuto. Cfr. Corte 24. 9. 2002, cause riunite C-74/00 e C-75/00, Falck, per un caso di legittimazione ad impugnare da parte di interveniente) Ø L’impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado (Art. 56 dello Statuto) (cfr. Corte 27. 10. 2011, C-47/10, Austria c. Scheucher-Fleisch) Ø La legittimazione a impugnare della Corte di giustizia – quale rappresentante dell’UE – nelle azioni per danni proposte dall’impresa sanzionata per violazione delle regole di concorrenza, in caso di durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale (e. g. , UE/Kendrion, C-150/17 P) § Contro le decisioni di cui all’Art. 57 dello Statuto, può essere proposta impugnazione da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta ovvero, contro le decisioni adottate ai sensi degli Art. 278 o 279 TFUE, dalle parti del procedimento 60

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I motivi di impugnazione (Artt. 256(1) TFUE e

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I motivi di impugnazione (Artt. 256(1) TFUE e 58 Statuto) § «Le decisioni emesse dal Tribunale … possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto» § L’impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. In particolare: Ø incompetenza del Tribunale Ø vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente ü lesione del diritto di difesa; errori nella fase istruttoria (e. g. , irregolarità dell’audizione di un testimone, se l’eccezione era stata sollevata anche dinanzi al Tribunale; erronea applicazione delle norme sulle prove); superamento da parte del Tribunale di una durata ragionevole del procedimento che leda gli interessi dell’appellante Ø violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale (e. g. , violazione del diritto sostanziale; insufficienza della motivazione della sentenza (violazione delle forme sostanziali); esame d‘ufficio di un motivo non invocato dal ricorrente e concernente la legittimità nel merito della decisione attaccata 61

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I motivi di impugnazione (Art. 58 Statuto): questioni

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I motivi di impugnazione (Art. 58 Statuto): questioni di diritto o di fatto § Il Tribunale ha competenza esclusiva, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto § La Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Il valore probatorio o meno dei mezzi prodotti dalle parti rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti. Questa valutazione non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, risultante in maniera manifesta dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (e. g. , Austria/Scheucher-Fleisch e a. (C-47/10 P) § Inoltre, non è consentito a una parte produrre per la prima volta dinanzi alla Corte un mezzo di prova (ad es. documenti) non esibito dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di investire la Corte di una controversia più ampia di quella portata a conoscenza del Tribunale 62

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I motivi di impugnazione (Art. 58 Statuto): questioni

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I motivi di impugnazione (Art. 58 Statuto): questioni di diritto o di fatto (casistica) Ø Costituiscono questioni di diritto che possono essere esaminate in sede di impugnazione: § La questione se una lettera inviata da un’istituzione in risposta a un invito ad agire abbia posto fine o no all’asserita inattività di tale istituzione, ai fini di un ricorso in carenza ex Art. 265 TFUE § la portata dell’obbligo di motivazione della decisione di un’istituzione dell’Unione § il carattere contradditorio o insufficiente della motivazione del Tribunale, dato che nel sindacato della Corte rientra la verifica se il giudice di primo grado abbia fornito una risposta adeguata in diritto a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente § la contraddittorietà, nel ragionamento del Tribunale, tra identificazione di una norma giuridica dell’ordinamento UE concernente l’onere della prova nel quadro e applicazione della norma stessa § la qualificazione come reale e certo del pregiudizio invocato dal ricorrente nel quadro di un’azione per danni fondata sulla responsabilità non contrattuale dell’Unione 63

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I motivi di impugnazione (Art. 58 Statuto): questioni

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia I motivi di impugnazione (Art. 58 Statuto): questioni di diritto o di fatto (casistica) Ø Per contro, l’interpretazione del diritto nazionale da parte del Tribunale costituisce una questione di fatto che, in linea di principio, esula dal controllo della Corte, salva la verifica dell’eventuale snaturamento Ø L’interpretazione di una disposizione contrattuale effettuata dal Tribunale costituisce una questione di fatto, che non può essere assoggettata, in quanto tale, al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione Ø ad es. , la nozione di «pubblica dissociazione» rispecchia una situazione fattuale, la cui sussistenza viene riscontrata dal Tribunale, caso per caso, tenendo conto di una serie di coincidenze e di indizi ad esso sottoposti e in esito ad una valutazione globale di tutte le prove e degli indizi pertinenti [in diritto della concorrenza la partecipazione di un’impresa a una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale crea una presunzione di illiceità di tale partecipazione, che tale impresa deve rovesciare mediante la prova di una dissociazione pubblica che deve essere percepita come tale dagli altri partecipanti] 64

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La fase

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La fase introduttiva: forma e contenuto del ricorso di impugnazione § La fase scritta del procedimento presenta numerose analogie con lo svolgimento di questa fase nell’ambito dei ricorsi diretti: deposito di un ricorso presso la cancelleria della Corte o del Tribunale. Quando è depositato presso la cancelleria del Tribunale, il ricorso di impugnazione è immediatamente trasmesso alla cancelleria della Corte. Non appena è informata dell’esistenza di un’impugnazione, la cancelleria del Tribunale trasmette alla cancelleria della Corte il fascicolo del giudizio di primo grado (Art. 167) § Contenuto del ricorso: a) il nome e il domicilio del ricorrente; b) l’indicazione della decisione del Tribunale impugnata (di cui non occorre più allegare copia); c) l’indicazione delle altre parti nella causa di primo grado; d) i motivi e gli argomenti di diritto dedotti; e) le conclusioni (Articolo 168. 1) § Il ricorso deve contenere l’elezione di domicilio a Lussemburgo (nonché, in aggiunta o alternativa, la dichiarazione del difensore di accettare le notificazioni mediante telecopia o altri mezzi tecnici: Artt. 119, 121 e 122. 1 RP Corte – vd. Art. 168. 2 RP Corte) § È fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata al ricorrente (Art. 168. 3 RP Corte). Al fine di facilitare la redazione dell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, va acclusa all’atto d’impugnazione un’esposizione sommaria di questi motivi, di una lunghezza massima di due pagine § Il ricorso si considera proposto con salvezza dei termini purché inviato alla Corte a mezzo fax o posta elettronica, salvo il deposito dell’originale sottoscritto nei 10 giorni successivi (Art. 57. 7 RP Corte) 65

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La fase

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La fase introduttiva: regolarizzazione del ricorso di impugnazione § Se manca l’elezione di domicilio (ovvero il mancato consenso a ricevere notificazioni), il ricorso non è improcedibile ma, in applicazione dell’art. 121. 3 RP Corte, le notifiche vengono effettuate, fintantoché tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all’agente o all’avvocato della parte non domiciliata e con perfezionamento con il deposito della raccomandata presso l’ufficio postale di Lussemburgo. § Per le altre difformità, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato per regolarizzare il ricorso. In mancanza di tale regolarizzazione, alla scadenza del termine, il presidente, sentiti il giudice relatore e l’AG, decide se l’inosservanza di tali formalità comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma (Art. 168. 4), o mera irregolarità. Ø L’omessa indicazione delle altre parti del procedimento di primo grado, nonché la data di notifica della sentenza, non determina irricevibilità Ø Gli allegati al ricorso hanno una funzione meramente probatoria e strumentale. Il fatto di non allegare al ricorso documenti cui esso fa riferimento, e che sono allegati al ricorso in primo grado, non comporta l’irricevibilità dell’atto di impugnazione 66

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La fase

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La fase introduttiva: ricevibilità del ricorso di impugnazione § Esigenza di sufficiente precisione (Art. 169. 2 RP Corte): casistica Ø L’appellante è tenuto a dedurre errori di diritto commessi dal Tribunale, indicando in modo sufficientemente preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata, e specificando le ragioni per cui ritiene che tali elementi siano viziati da siffatti errori Ø Non è conforme a precisione il ricorso che, senza contenere alcun argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti presentati in primo grado. Infatti, un tale ricorso costituisce una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale Ø Ciò non significa che l’appellante non possa riproporre le proprie tesi di diritto che il Tribunale non abbia accolto. E’ quindi ricevibile un ricorso che, complessivamente, miri a mettere in discussione il giudizio espresso in primo grado, purché contenga la precisa indicazione degli aspetti criticati della sentenza impugnata, nonché dei motivi e argomenti su cui tale critica si fonda Ø Ad es. , qualora il ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato 67

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La fase

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La fase introduttiva: ricevibilità del ricorso di impugnazione § Esigenza di sufficiente precisione (Art. 169. 2 RP Corte): casistica Ø All’assenza di tale indicazione nell’appello non può rimediarsi, in via di regolarizzazione, in sede di eventuale replica Ø Come emerge dalla casistica, devono essere dichiarati irricevibili un’impugnazione troppo oscura per ricevere risposta, o sprovvista di struttura coerente e il cui contenuto non consente di seguire il ragionamento giuridico, o anche un singolo motivo difficilmente comprensibile o confuso Ø Quand’anche un’impugnazione consenta di identificare l’elemento contestato della sentenza impugnata, essa dev’essere respinta se l’argomento sviluppato non è abbastanza chiaro e preciso da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità. Infatti, allorché gli elementi essenziali non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo dell’impugnazione stessa, che è formulata in modo oscuro e ambiguo, la Corte non è in grado di esercitare il suo controllo di legittimità, se non vuole statuire ultra petita 68

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Filtro preliminare sull’ammissibilità e la fondatezza dell’appello da

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Filtro preliminare sull’ammissibilità e la fondatezza dell’appello da parte della Divisione R&D § Allo stesso modo delle pronunce pregiudiziali (in cui effettua esami preliminari per verificare, ad esempio, se la richiesta è avanzata da un organo giurisdizionale ai sensi dell‘Art. 267 TFUE, se ha ad oggetto norme dell’ordinamento UE, o se è necessario considerare ufficio una procedura pregiudiziale accelerata o urgente), la Divisione Ricerca e Documentazione della Corte da qualche anno aiuta nell'individuazione di ricorsi manifestamente inammissibili o infondati in materie questioni in cui, statisticamente, tali ricorsi si incontrano frequentemente [es. proprietà intellettuale] § La causa così individuata (e accettata come tale dal giudice relatore) passerà in tempi brevissimi ad un'assemblea generale e darà luogo ad una presa di posizione scritta dell'AG che viene integralmente riprodotta nelle motivazioni dell'ordinanza che definisce il giudizio. La Sezione può, tuttavia, invocare motivazioni ulteriori rispetto a quelle dell’AG § Tale modus procedendi rispetta le competenza di tutti gli attori (nonostante la triplicazione del lavoro): il GR mantiene il controllo del caso, l’AG è coinvolto in maniera seria, e la formation de jugement conserva il controllo della motivazione dell’ordinanza § La Corte non ha modificato il proprio orientamento e continua a utilizzare gli stessi criteri (con la conseguenza che un bravo avvocato riesce sempre a formulare un motivo concernente il fatto in maniera tale da farlo apparire come un motivo di diritto!) 69

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Ammissione preventiva

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Ammissione preventiva delle impugnazioni ai sensi dell’Art. 58 bis dello Statuto Nell’ambito della riforma dell’architettura giurisdizionale dell’Unione europea, nel 2018 la Corte e il Tribunale hanno proceduto ad una riflessione complessiva sulle competenze che essi esercitano e hanno esaminato l’opportunità di apportare cambiamenti, in particolare, nella gestione delle impugnazioni. Da tale esame è emerso che numerose impugnazioni sono proposte in cause che hanno già beneficiato di un duplice esame, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente e poi da parte del Tribunale, e che molte di esse sono state rigettate dalla Corte per manifesta irricevibilità o infondatezza. Al fine di permettere alla Corte di concentrarsi sulle cause che meritano tutta la sua attenzione, è stato deciso, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, d’introdurre, per le impugnazioni concernenti siffatte cause, un procedimento di «filtro» che consenta alla Corte d’ammettere, in tutto o in parte, l'impugnazione solo quando essa solleva una questione importante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Lo statuto e il RP Corte sono stati perciò modificati con effetto dal 1° maggio 2019. L’annuncio della intenzione della Corte di estendere l’ambito di applicazione del filtro ad altri settori del contenzioso nella Relazione del dicembre 2020 sull’efficienza del Tribunale e la necessità e l’efficacia dell’aumento del numero dei giudici a 56. 70

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Ammissione preventiva

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Ammissione preventiva delle impugnazioni ai sensi dell’Art. 58 bis dello Statuto § L’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti uffici e agenzie dell’Unione è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia: a) Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale […] b) Ufficio comunitario delle varietà vegetali […] c) Agenzia europea per le sostanze chimiche […] d) Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea […]. § L’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel RP Corte, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. § La decisione relativa all’ammissione o meno dell’impugnazione deve essere motivata ed è pubblicata. 71

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Ammissione preventiva

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Ammissione preventiva delle impugnazioni ai sensi dell’Art. 58 bis dello Statuto § Procedura Ø Il ricorrente deve inoltre allegare al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione, di una lunghezza massima di sette pagine, che deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta (Art. 170. 1 bis e. 2 bis RP Corte). Ø La domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in modo chiaro e preciso i motivi sui quali si basa l’impugnazione, individuare con la medesima precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo ed esporre, in maniera specifica, per quali ragioni tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’assenza di una siffatta domanda comporta l’irricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso. Ø Se la domanda di ammissione dell’impugnazione non è conforme a tali requisiti, il cancelliere assegna al ricorrente un breve termine per regolarizzarla. In mancanza di regolarizzazione entro il termine, il vicepresidente, su proposta del giudice relatore, sentito l’AG, decide se l’inosservanza di tale formalità comporti l’irricevibilità dell’impugnazione (Art. 170. 3 bis RP Corte). 72

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Ammissione preventiva

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Ammissione preventiva delle impugnazioni ai sensi dell’Art. 58 bis dello Statuto § Procedura Ø La decisione è adottata, su proposta del giudice relatore, sentito l’AG, da una sezione istituita appositamente a tal fine, presieduta dal vicepresidente della Corte e formata, inoltre, dal giudice relatore e dal presidente della sezione di tre giudici a cui è assegnato il giudice relatore (Art. 170. 2 ter RP Corte). Ø Sulla domanda di ammissione si decide nel più breve termine possibile con ordinanza motivata (Art. 170. 1 e 170. 3 ter RP Corte) e, se l’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, il procedimento prosegue secondo le regole ordinarie (Art. 170. 4 ter RP Corte). Ø L’ordinanza motivata è notificata, assieme all’impugnazione, alle parti della causa dinanzi al Tribunale e precisa, qualora l’impugnazione sia ammessa solo in parte, i motivi o le parti dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta (Art. 170. 4 ter RP Corte). Ø Il Tribunale e, qualora non fossero stati parte nella causa in primo grado, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, sono subito avvisati dal cancelliere della decisione di ammissione dell’impugnazione (Art. 170. 5 ter RP Corte). 73

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La costituzione

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La costituzione delle controparti Comparsa di risposta § Nel termine, non prorogabile, di due mesi dalla notifica, nei loro confronti, dell’atto di impugnazione – cui va aggiunto il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni – anche le altre parti nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale possono presentare una comparsa di risposta. § Gli argomenti in diritto contenuti nella comparsa di risposta devono essere strutturati il più possibile in funzione dei motivi dedotti dal ricorrente, mentre non è necessario ricordare, in detta memoria, il contesto di diritto e di fatto della controversia, a meno che la sua illustrazione nell’atto di impugnazione sia oggetto di contestazione o richieda ulteriori precisazioni. § Viceversa, una contestazione relativa alla ricevibilità, totale o parziale, di detta impugnazione dev’essere inserita nel corpo stesso della comparsa di risposta, dal momento che la facoltà – prevista dall’articolo 151 RP Corte – di sollevare, con atto separato, un’eccezione di irricevibilità del ricorso non è applicabile alle impugnazioni. § Per le stesse ragioni dell’atto d’impugnazione, e salvo circostanze particolari, la comparsa di risposta «non dovrebbe superare» » le 25 pagine. 74

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La costituzione

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La costituzione delle controparti Comparsa di risposta § L’atto di impugnazione – eventualmente dopo la sua regolarizzazione, se necessaria -- è notificato alle altre parti nella causa in primo grado (Art. 171 RP Corte). § Le parti nella causa in primo grado che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione (ivi incluse le parti intervenute) possono presentare una comparsa di risposta nel termine di 2 mesi, non prorogabile, dalla notifica dell’atto di impugnazione (Art. 172 RP Corte). § Ad es. , ha interesse a presentare comparsa di risposta la parte che non abbia impugnato in tempo utile una decisione della Commissione che l’ha condannata, congiuntamente ed in solido con un’altra impresa, per un’infrazione delle regole della concorrenza, di modo che tale decisione è divenuta definitiva nei suoi confronti. Ciò in quanto, qualora la Corte accogliesse l’impugnazione proposta dall’impresa responsabile in solido e annullasse la decisione nella parte che la riguarda, la parte che non ha appellato in tempo dovrebbe pagare da sola l’ammenda fissata § La comparsa contiene: a) nome e domicilio della parte; b) la data in cui è stata notificata l’impugnazione; c) i motivi e gli argomenti di diritto dedotti; d) le conclusioni, che devono tendere all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione (Art. 173. 1 RP Corte), e l’elezione di domicilio a Lussemburgo 75

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Le impugnazioni

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Le impugnazioni incidentali § Se, quando riceve notifica dell’impugnazione, una parte nel procedimento (inclusi gli intervenuti) svoltosi dinanzi al Tribunale intende contestare la decisione di quest’ultimo su un aspetto che non è stato menzionato nell’atto di impugnazione, detta parte deve presentare un’impugnazione incidentale avverso la decisione del Tribunale. Detta impugnazione dev’essere proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta (Art. 176), entro lo stesso termine, non prorogabile, del termine di presentazione della comparsa di risposta e soddisfare i requisiti enunciati dagli Artt. 177 e 178 RP Corte. § I motivi e gli argomenti di diritto in esso contenuti devono necessariamente essere distinti da quelli dedotti nella comparsa di risposta. 76

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Le impugnazioni

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Le impugnazioni incidentali; intervento Ø E’ irricevibile l’impugnazione incidentale presentata all’interno della comparsa di risposta Ø L’impugnazione incidentale contiene: a) nome e domicilio della parte che propone l’impugnazione incidentale; b) la data in cui è stato notificato a tale parte l’atto di impugnazione; c) i motivi e gli argomenti di diritto dedotti, devono individuare con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione; d) le conclusioni (Art. 177. 1 RP Corte); e) l’elezione di domicilio a Lussemburgo (Art. 177. 2 RP Corte). Va allegato l’atto di cui è richiesto l’annullamento. § Le impugnazioni incidentali diventano inefficaci (Art. 183 RP Corte) se: Ø se l’appellante principale rinuncia agli atti; l’impugnazione principale è dichiarata manifestamente irricevibile per inosservanza del termine per impugnare, o perché non diretta contro una decisione impugnabile § Intervento di terzi (Art. 129 e 190 RP Corte): ai sensi dell’Art. 190. 2 RP Corte, l’istanza di intervento va depositata entro 1 mese dalla pubblicazione sulla GU dell’avviso riguardante l’atto introduttivo del giudizio. Ø E’ ammesso anche l’intervento tardivo (Art. 129. 4 RP Corte), per cui l’interveniente che abbia depositato l’istanza dopo tale termine, ma prima dell’eventuale decisione affermativa di dare corso alla fase orale, potrà partecipare alla discussione della causa presentando osservazioni. 77

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La comparsa

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La comparsa di risposta all’impugnazione incidentale. La replica e la controreplica Ø Quando viene proposta un’impugnazione incidentale, il ricorrente, così come le altre parti nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto di detta impugnazione, possono presentare una comparsa di risposta il cui oggetto è però limitato ai soli motivi dedotti nell’impugnazione incidentale (Art. 179 RP Corte) Ø Conformemente all’Art. 179 RP Corte, questa memoria dev’essere presentata entro il termine non prorogabile di due mesi e 10 giorni dalla notifica dell’impugnazione incidentale Ø Tanto a titolo principale quanto a titolo incidentale, l’impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrate con una replica e una controreplica, in particolare al fine di esporre la posizione della parte in merito a un’eccezione di irricevibilità o ad elementi nuovi indicati nella comparsa di risposta. Diversamente da quanto disposto per i ricorsi diretti, questa facoltà è tuttavia subordinata all’autorizzazione espressa del presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’AG Ø A tal fine, il ricorrente (o la parte che ha proposto l’impugnazione incidentale) deve presentare entro sette (+ 10) giorni dalla notifica della comparsa di risposta (o della comparsa di risposta all’impugnazione incidentale) una domanda motivata che esponga le ragioni per le quali una replica è necessaria. Tale domanda – di massimo tre pagine – dev’essere comprensibile di per se stessa, senza necessità di fare riferimento all’atto di impugnazione o alla comparsa di risposta. 78

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La replica

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La replica e la controreplica Ø A causa della natura particolare delle impugnazioni, che sono limitate all’esame delle questioni di diritto, il presidente, qualora accolga la domanda di replica, può limitare il contenuto e il numero di pagine di una siffatta memoria, nonché della controreplica che faccia ad essa seguito. L’osservanza di queste indicazioni costituisce una condizione essenziale all’efficace svolgimento del procedimento. Il superamento del numero di pagine autorizzato o l’esposizione di questioni diverse in sede di replica o controreplica comporta la restituzione di tale memoria al suo autore Ø Il presidente fissa la data in cui la replica è presentata e, all’atto della notifica di tale memoria, la data in cui è presentata la controreplica (Art. 175. 2 RP Corte) Ø Omettere di chiedere l’autorizzazione a depositare una replica può risultare controproducente per la parte che intende presentare i propri argomenti in sede di udienza di discussione. La Corte ha respinto la domanda di organizzazione di un’udienza di discussione di un’impresa in quanto riteneva che non fosse strettamente necessaria poiché la ricorrente aveva rinunciato a presentare la replica e pertanto non poteva sostenere che la fase scritta non le avesse fornito pienamente di difendersi (Corte 9. 2. 2000, C-294/98, Sarriò) 79

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Irricevibilità di

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Irricevibilità di eventuali motivi nuovi § L’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. La competenza della Corte, nell’ambito dell’impugnazione, è infatti limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può dunque sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo da essa non dedotto dinanzi al Tribunale, in quanto questo equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale § Il divieto di modificare l’oggetto del giudizio ex Art. 170. 1 RP Corte non esclude la proponibilità di motivi nuovi che si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento Ø … esempi dalla casistica § Il divieto di proporre motivi nuovi, inoltre, non comporta neanche l’esclusione di nuove argomentazioni di diritto che, anzi, spesso costituiranno la sostanza del ricorso in sede di impugnazione: la Corte suole distinguere tra motivi nuovi, inammissibili in quanto diretti ad ampliare l’oggetto del processo, e meri argomenti nuovi, dedotti a sostegno di un motivo già sollevato in primo grado e costituenti un ampliamento dello stesso, come tali ammissibili 80

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Inoperatività dei

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Inoperatività dei motivi diretti a censurare una parte della motivazione della sentenza non necessaria a sostenere il suo dispositivo § Le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale devono essere respinte in quanto inoperanti, poiché non possono comportarne l'annullamento. Qualora esista una motivazione considerata dal Tribunale sufficiente per giustificare il dispositivo della sua pronuncia, sono ininfluenti i vizi da cui potrebbe essere inficiata un’altra parte della motivazione – non necessaria a fondarne il dispositivo -- e il motivo che invoca tali vizi è inoperante e va respinto § In questi casi si deve procedere a una semplice sostituzione della motivazione 81

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Le conclusioni

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione Le conclusioni delle parti § Le conclusioni dell’impugnazione – principale o incidentale -- tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa (Articolo 169. 1 RP Corte) § Le conclusioni dell’impugnazione devono tendere, nell’ipotesi in cui questa sia dichiarata fondata, all’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. L’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale (Art. 170. 1 RP Corte) § Le conclusioni della comparsa di risposta tendono all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione (Art. 174 RP Corte). 82

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La fase

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione La fase orale § La Corte può, sentiti l’AG e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal RP Corte (Art. 59 dello Statuto) Ø Una volta presentati tutti gli scritti difensivi, il presidente fissa la data per la relazione preliminare del giudice relatore che – diversamente dal caso del giudizio di primo o unico grado – non può contenere proposte di provvedimenti istruttori, ma deve orientare la Corte sulla determinazione della tipologia del collegio giudicante e l’eventuale statuizione senza trattazione orale Ø Su proposta del giudice relatore, sentito l’AG, la Corte può decidere di non tenere un’udienza di discussione qualora ritenga, a seguito della lettura delle memorie o delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotta per statuire (Art. 76. 2 RP Corte). E ciò anche qualora non sia stato autorizzato il secondo scambio di difese scritte Ø Tale facoltà «è esclusa» in caso di domande motivate di udienza di discussione presentate entro 3 settimane dalla notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente (Art. 76. 1 RP Corte) Ø Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l’AG, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell’AG (Art. 20 Statuto) 83

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione L’inibitoria §

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia Lo svolgimento del processo di impugnazione L’inibitoria § L’impugnazione alla Corte avverso le decisioni del Tribunale non ha effetto sospensivo (Art. 60 dello Statuto) § Tuttavia, ai sensi degli Artt. 278 e 279 TFUE, la Corte può sospendere l’esecuzione degli atti impugnati e ordinare le misure provvisorie necessarie La decisione con ordinanza motivata § La Corte decide con ordinanza motivata quando: Ø l’impugnazione, principale o incidentale, è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata (la Corte decide, su proposta del giudice relatore, sentito l’AG) (Art. 181 RP Corte). Ø ha già statuito su una o su diverse questioni di diritto identiche a quelle sollevate con i motivi dell’impugnazione (principale o incidentale) ed essa ritiene l’impugnazione manifestamente fondata (la Corte decide, su proposta del giudice relatore, sentite le parti e l’AG, facendo espresso rinvio alla pertinente giurisprudenza) (Art. 182 RP Corte). 84

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia La decisione in sede di impugnazione e il

3. L’impugnazione alla Corte di giustizia La decisione in sede di impugnazione e il giudizio di rinvio § Se accoglie l’impugnazione, la Corte può (Art. 61. 1 dello Statuto): Ø statuire definitivamente sul merito della controversia, se lo stato degli atti lo consente Ø rinviare la causa al Tribunale per la decisione ü In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto (Art. 61. 2 dello Statuto) ü Quando il ricorrente chiede che, in caso di annullamento della decisione impugnata, la causa sia rinviata dinanzi al Tribunale, egli espone le ragioni per le quali lo stato degli atti non consente alla Corte di decidere (Art. 170. 2 RP Corte) Ø quando un’impugnazione proposta da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia (Art. 61. 3 dello Statuto). § Sentenze e ordinanze producono effetti vincolanti, rispettivamente, dalla pronuncia (Art. 91. 1 RP Corte) e dalla notifica (Art. 91. 2 RP Corte). Tuttavia, possono essere oggetto di: Ø Revocazione Ø Opposizione di terzo Ø Domanda di interpretazione Ø Rettifica 85

Tercas (C-425/19 P, CE/Italia, Banca Popolare di Bari SCp. A, Fondo interbancario di tutela

Tercas (C-425/19 P, CE/Italia, Banca Popolare di Bari SCp. A, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d’Italia) Con decisione del 23 dicembre 2015 la Commissione ha ritenuto che l’intervento del FITD a sostegno di Banca Tercas costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. La Commissione Il Tribunale UE Nella decisione la Commissione basa i requisiti di imputabilità e dell’uso di risorse statali su una serie di indizi: — il mandato pubblico a tutelare i depositanti; — la potenziale capacità delle autorità pubbliche a influenzare e controllare l’uso delle risorse statali; — il carattere obbligatorio dei contributi versati al FITD. In data 19 marzo 2019 il Tribunale UE ha annullato la decisione della Commissione in quanto: — la Commissione non ha dimostrato che le misure del FITD (ente privato) fossero imputabili allo Stato; — la Commissione non ha nemmeno dimostrato tali misure fossero basate sull’uso di risorse statali. Latest updates q La Commissione ha impugnato la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte. q In data 29 ottobre 2020 l’AG Tanchev ha suggerito alla Corte di respingere l’impugnazione. 86

L’impugnazione della CE Il primo motivo di appello Violazione art. 107(1) – Il Tribunale

L’impugnazione della CE Il primo motivo di appello Violazione art. 107(1) – Il Tribunale avrebbe commesso un errore nello stabilire l’onere della prova da applicare al fine di dimostrare i requisiti di imputabilità e di risorse statali Prima parte del primo motivo di impugnazione: la CE sostiene che il Tribunale le avrebbe imposto di dimostrare non soltanto che lo Stato aveva la possibilità di esercitare un’influenza dominante sull’ente erogatore dell’aiuto, ma che esso era in grado di esercitare tale controllo nel caso concreto, unicamente in ragione del fatto che tale ente era un’impresa privata Seconda parte del primo motivo di impugnazione: la CE sostiene che il Tribunale avrebbe valutato gli elementi di prova in maniera frammentaria. Le argomentazioni defensive delle parti § L’impugnazione è irricevibile in quanto non si limita a censurare errori di diritto; § il Tribunale non ha stabilito un livello di prova superiore per le risorse statali nel caso di una misura adottata da un ente privato anziché pubblico; § la censura relativa alle risorse statali è in ogni caso inoperante/inconferente § il Tribunale non ha stabilito un livello di prova superiore per l’imputabilità nel caso di una misura adottata da un ente privato anziché pubblico; § non costituisce un errore di diritto l’aver stabilito un livello di prova superiore per l’imputabilità di una misura concessa da un ente privato; § la censura relativa all’imputabilità è in ogni caso inoperante/inconferente; § FITD non è un ente emanazione dello Stato; § il Tribunale non ha svolto un’analisi frammentaria. 87

L’impugnazione della CE Il secondo motivo di appello Il Tribunale avrebbe snaturato il diritto

L’impugnazione della CE Il secondo motivo di appello Il Tribunale avrebbe snaturato il diritto nazionale e i fatti Snaturamento del diritto nazionale Il Tribunale avrebbe snaturato l’articolo 96 -ter(1) TUB statuendo che l’autorizzazione di misure di sostegno è concessa a seguito di un mero controllo di conformità di tali misure con il quadro normativo. Snaturamento dei fatti Il Tribunale avrebbe statuito che le misure di intervento a sostegno di una banca (come quelle in esame) sono finanziate in modo diverso rispetto al rimborso dei depositanti. Le argomentazioni defensive delle parti § L’impugnazione è irricevibile in quanto il richiamo allo “snaturamento” è un mero espediente per aggirare la declaratoria di irricevibilità; § la censura riguardante l’interpretazione dell’art. 96 -ter(1)(d) TUB è inoperante / inconferente perché riguarda solo una delle motivazioni fornite dal Tribunale; § La censura è infondata perché Banca d’Italia non ha esercitato alcuna valutazione di opportunità, ma ha soltanto esercitato le proprie funzioni di vigilanza prudenziale. Inoltre, il Tribunale era consapevole del metodo di finanziamento degli interventi del FITD. 88

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© 2021 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. All rights reserved. Throughout this presentation, “Cleary Gottlieb”, “Cleary” and the “firm” refer to Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP and its affiliated entities in certain jurisdictions, and the term “offices” includes offices of those affiliated entities.