ORDINE DEI FARMACISTI DI PESARO URBINO GLI ADEMPIMENTI
ORDINE DEI FARMACISTI DI PESARO & URBINO “GLI ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA, OGGI“ QUANDO FARMACIA FA RIMA CON … BUROCRAZIA Pesaro, 31 maggio 2011 Antonio Astuti
AGENDA Sistema HACCP Salute e Sicurezza sul lavoro Privacy
LEGGE N. 102 DEL 03. 08. 2009 La legge affida al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la gestione della filiera dei rifiuti tossici e SISTRI pericolosi istituendo il , Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, con l’obiettivo di permettere l’informatizzazione della filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania, concepito per dare la maggiore trasparenza possibile
Da un sistema cartaceo basato su tre documenti (Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico e Modello Unico di Dichiarazione ambientale, MUD) si passa ad una soluzione tecnologica avanzata per semplificare le
IL FUNZIONAMENTO DEL SISTRI Il Ministero accredita le “Officine” autorizzate che devono essere iscritte all’Albo della Gestione Aziendale La farmacia, fra le imprese obbligate ad iscriversi al SISTRI, si rivolge all’Officina che crea uno “spazio” virtuale, cioè una posizione telematica propria della farmacia Dall’ 1 giugno, in occasione dell’invio dei rifiuti la farmacia deve collegarsi, deve collegarsi alla sua posizione telematica
MAGGIORI INFORMAZIONI www. sistri. it Oppure Congresso “Sistri, tra semplificazione burocratica e complessità tecnologica” Milano, 23. 06. 2011, organizzazione GSISR (Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche)
SISTEMA HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point (Analisi del pericolo e controllo del punto critico) Adottato nel 1993 dalla FAO e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, (WHO) nell'ambito della XX Sessione della Commissione congiunta FAO-WHO del Codex
SISTEMA HACCP E’ divenuto obbligatorio con il decreto legislativo 155/97 in attuazione delle direttive CEE e UE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari in farmacia Si tratta di un semplice “manuale di autocontrollo” in cui viene annotato qualunque evento si verifichi nella struttura, in grado di influenzare direttamente o indirettamente la salubrità degli alimenti
SISTEMA HACCP E’ uno strumento d’abituale e costante utilizzo per migliorare il servizio ai clienti, e per collaborare attivamente con il NAS o con l’ASL in sede di verifica dell’attività Il Sistema HACCP consiste nell’applicazione pratica di 7 principi base
SISTEMA HACCP: I 7 PUNTI CARDINE Identificare i pericoli potenziali e valutare tutte le misure di prevenzione Determinare l’operatività per ridurne l’incidenza Determinare i limiti critici da rispettare Determinare i metodi di controllo Determinare le eventuali azioni correttive Determinare le prove di verifica Determinare e redigere con attenzione la
LEGGE 81 2008: LA SICUREZZA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Legge 626/1994: si tratta del primo decreto vero e proprio in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro D. L. vo n. 81/2008 “Testo unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi si lavoro”: sostituisce la 626, integrandone i contenuti con alcune direttive UE e delineando così un nuovo assetto nell’ambito della prevenzione dei rischi
PER APPROFONDIRE www. ego-gw. it/public/about/VIR-0558 A-09. pdf Versione integrale del Testo Unico Decreto Legislativo 09. 04. 2008 n. 81 in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” 364 pagine (Sanzioni pag. 130 -131)
IL “FOCUS” DELLA SICUREZZA Per la prima volta è stato stabilito un quadro unitario di norme che pongono l’attenzione sulla PREVENZIONE, mettendo al centro di questo aspetto i lavoratori stessi: in pratica, chi presta la sua opera all’interno della farmacia diventa un soggetto attivo in argomento di Sicurezza, partecipando all’eliminazione dei rischi con il concorso di tutti
Ognuno dei lavoratori della farmacia deve prendere coscienza dei possibili rischi, adottando comportamenti tesi ad evitare incidenti e quindi ogni lavoratore è tenuto a conoscere tutti gli accorgimenti antinfortunistici preventivi La farmacia è tenuta ad elaborare tramite il responsabile ed il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori un documento in grado di valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
IL DOCUMENTO DEVE CONTENERE: Le misure di prevenzione e protezione antincendio Il piano di evacuazione dei locali Le misure per un primo soccorso Le misure di prevenzione e protezione dal rischio elettrico Il monitoraggio del corretto utilizzo e manutenzione delle attrezzature di lavoro, terminali compresi Il corretto svolgimento della movimentazione dei carichi La protezione ed il corretto utilizzo di sostanze e
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Designazione preventiva dei lavoratori incaricati all’osservanza di tutte le norme per la sicurezza Determinazione di tutti gli strumenti di controllo Elaborazione del documento di valutazione dei rischi Adozione di tutte le misure antincendio e per l’evacuazione Aggiornamento di tutte le variabili che concorrono al rispetto della sicurezza Adempiere a tutti gli obblighi di formazione, informazione ed addestramento richiesti dal D. Lgs. 81/2008
FORMAZIONE Se è il datore di lavoro a svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve frequentare corsi accreditati di minimo 16 ore e massimo 48 ore, adeguati al luogo lavoro e alle attività lavorative Se viene designato un lavoratore, la durata minima del corso è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici in azienda, da effettuarsi durante l’orario di lavoro e senza oneri economici
LEGGE 196/2003: LA PRIVACY
LA PRIVACY IN FARMACIA La Privacy in farmacia è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 196/2003 in vigore dal 30 giugno 2005. Le misure di sicurezza si differenziano in base alla tipologia di dati trattati e agli strumenti utilizzati. Esse devono essere adempiute dal Titolare del Trattamento dei Dati Personali o dal Responsabile da esso nominato
I DATI SOTTOPOSTI A PRIVACY Dati personali = qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione identificati e identificabili mediante un’altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale Dati sensibili = sono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o
UN ARGOMENTO DI GRANDE ATTUALITA’ Proprio oggi, su FARMACISTAONLINE è uscito un articolo che riassume, per voce diretta del Garante della Privacy Francesco Pizzetti, gli adempimenti a carico della farmacia Sono scaricabili sul sito www. garanteprivacy. it Nell’opuscolo “Dalla parte del paziente: le domande più frequenti”
Segnalare la distanza di cortesia (tramite una riga gialla) Rendere nota l’informativa sul trattamento dei dati (può essere data una tantum o per voce oppure può essere affissa in un punto visibile con l’indicazione del Titolare del Trattamento o del Responsabile incaricato e le finalità, oltre alle istruzioni per recedere) Rispettare la riservatezza anche nella consegna del risultato di analisi e referti (distanza di cortesia e consegna a terzi solo
VADEMECUM “LA PRIVACY IN FARMACIA” Inviato da FEDERFARMA a tutte le farmacie associate all’inizio del mese di maggio Diviso in 7 sezioni, completo delle sanzioni e comprensivo di tutti gli allegati utili al compito delegato al Titolare del Trattamento o del Responsabile incaricato
DISPENSAZIONE DEI FARMACI Ricette SSN: il medico su richiesta del paziente deve apporre un tagliando di carta a ricoprire lo spazio ove si trovano le sue generalità (il farmacista se lo ritiene necessario può rimuovere il tagliando e poi riunirlo sottoscrivendo la sua azione) Ricette ripetibili: il medico ha la facoltà di scrivere le generalità del paziente, che se vuole può non farle mettere. Il farmacista non ha l’obbligo di controllarne o meno la presenza
RNR: il medico ha l’obbligo di apporre su queste ricette il codice fiscale del paziente quando il paziente non voglia far comparire nome e cognome. Il farmacista è tenuto a distruggere le ricette non ripetibili “bianche” dopo 6 mesi di conservazione dalla spedizione facendo sì che sia escluso l’accesso a terzi ai dati in esse contenute Ricette stupefacenti: devono essere conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richieda l’utilizzo
DATI FISCALI DEL PAZIENTE Il codice fiscale deve essere rilevato con la lettura del codice a barre o con la lettura silente del codice indicato in ricetta. Attenzione non si può in nessun caso conservare un codice fiscale nella memoria del software Nell’emissione dello scontrino parlante (che non può riportare il nome del farmaco bensì il numero di classificazione autorizzazione all’immissione al commercio, AIC) non è necessario acquisire il consenso scritto del
CUP, PRENOTAZIONI E CONSEGNA REFERTI In questo caso la farmacia è Responsabile e non Titolare del Trattamento in quanto questo ruolo è svolto dall’ASL La ASL deve quindi predisporre: - Un modello di informativa che la farmacia deve rendere all’assistito nel quale è esplicitamente indicata la volontà di ritirare il referto in farmacia - Un sistema che consenta la conservazione del consenso permetterne analoghe finalità anche nelle altre farmacie (prenotazioni) - Un sistema che consenta alle farmacie di acquisire il consenso per il ritiro di uno specifico ritiro
L’operatore incaricato dalla farmacia deve consegnare il referto in busta chiusa all’assistito o ad un terzo soggetto fornito di regolare delega Le farmacie devono utilizzare postazioni dedicate e prevedere distanze di rispetto della Privacy Per l’effettuazione del servizio di autoanalisi le farmacie devono utilizzare spazi dedicati e separati dagli altri ambienti e rispettare tutte le regole imposte dal D. L. vo n. 196 del
VIDEOSORVEGLIANZA E’ obbligatorio apporre uno o più cartelli che informino dell’accesso in una zona videosorvegliata e si deve specificare se c’è o meno registrazione delle immagini e se si è collegati con le forze dell’ordine Le immagini si possono conservare per 7 giorni E’ vietata l’installazione di impianti atti a sorvegliare il lavoro dei prestatori d’opera e per le farmacie con meno di 15 addetti è necessario richiedere l’autorizzazione alla
CARTELLINI IDENTIFICATIVI Anche se il Garante ha affermato che sarebbe necessario portare un cartellino identificativo, di fronte alla sproporzione dell’evidente violazione della Privacy può essere sufficiente indicare un codice identificativo, il solo nome o anche la qualifica o ruolo professionale svolto
FIDELITY CARD Il trattamento dei dati anagrafici non è lecito se le stesse finalità perseguite dalle carte di fidelizzazione “commerciali” potrebbero essere raggiunte con dati anonimi Se si vuole premiare la fedeltà ai possono utilizzare solo i dati anagrafici dell’intestatario della carta e i dati relativi al volume di spesa globale senza il riferimento ai singoli prodotti Non è lecito senza consenso effettuare una profilazione della clientela utilizzando dati
Ogni altra finalità di trattamento, come quella della profilazione della clientela (registrazione dei prodotti acquistati per analisi delle abitudini e dei consumi) richiede un consenso informato specifico e distinto, documentato per iscritto dal Titolare del Trattamento , che evidenzi la possibilità di non voler essere profilato, di recedere o di negare l’invio di materiale pubblicitario
A PROPOSITO DI PRIVACY…
RIMEDI ALLA BUROCRAZIA
GIUSEPPE COMPAGNONI, FARMACISTA
PIETRO GARINEI, FARMACISTA
FEDERICO FERRO, FARMACISTA
FINALMENTE … THE END E … grazie per la vostra pazienza!!!
- Slides: 56