ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA SCUOLA FORENSE MODULO

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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA SCUOLA FORENSE MODULO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Lezione 11.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA SCUOLA FORENSE MODULO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Lezione 11. 6. 2018 Art. 617 c. p. c. : l’opposizione agli atti esecutivi AVV. ALBERTO STROPPARO 1

1. L’ART. 617 C. P. C. L’opposizione agli atti esecutivi �Le opposizioni relative alla

1. L’ART. 617 C. P. C. L’opposizione agli atti esecutivi �Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. �Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti 2

�Rispetto all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 – volta a contestare il diritto della parte

�Rispetto all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 – volta a contestare il diritto della parte istante di procedere in executivis, involgendo questioni che riguardano l’an dell’esecuzione stessa – l’opposizione agli atti esecutivi è tradizionalmente considerata strumento deputato al controllo interno del quomodo del processo esecutivo, legittimità-regolarità delle modalità attraverso le quali si esplica l’esercizio dell’azione esecutiva in conformità alle prescrizioni normative �Con essa si censurano vizi processuali di singoli atti esecutivi, non invece il fondamento sostanziale e di legittimità dell’azione esecutiva. 3

�NATURA E FUNZIONE �Diversamente da come era stata originariamente concepita dai conditores del c.

�NATURA E FUNZIONE �Diversamente da come era stata originariamente concepita dai conditores del c. p. c. , grazie all’elaborazione giurisprudenziale nonché in ragione delle riforme legislative che hanno inciso sulla disciplina dell’esecuzione forzata (segnatamente nel biennio 2005 -2006) l’opposizione agli atti esecutivi ha conquistato nel tempo spazi operativi sempre più al limite della doglianza sul quomodo dell’esecuzione per avvicinarsi ai motivi sull’an. �Il baricentro dell’istituto si è spostato da rimedio elettivo per promuovere il controllo della legittimità del processo, garantendone il rispetto al paradigma legale, a baluardo della più pregnante necessità di realizzazione di un processo equo e giusto. 4

�Carnelutti, prima dell’entrata in vigore dell’odierno codice di procedura civile e in carenza di

�Carnelutti, prima dell’entrata in vigore dell’odierno codice di procedura civile e in carenza di un’autonoma trattazione sulle opposizioni esecutive da parte del codice del 1865, tracciava già un primo distinguo tra due rimedi, il giudizio esecutivo e il gravame esecutivo; proprio in quest’ultima categoria, tramite la quale veniva contestata la legalità o l’opportunità di un provvedimento esecutivo, l’A. riconduceva, con le dovute particolarità, l’attuale opposizione agli atti esecutivi. �Satta, fuori dell’ambito operativo dell’art. 615 ogni qual volta non si contesta il diritto «ad esercitare l’azione esecutiva in base al titolo in qualunque processo, ma ad esercitarla in quel determinato processo ed in quelle forme» 5

�Prime caratteristiche dell’opposizione agli atti esecutivi: �autonoma parentesi di cognizione della regolarità del giudizio

�Prime caratteristiche dell’opposizione agli atti esecutivi: �autonoma parentesi di cognizione della regolarità del giudizio che pone luogo ad una sentenza che non sostituisce “automaticamente” l’atto viziato. �oggetto l’irregolarità degli atti del processo esecutivo; �competenza all’opposizione, spettante sempre al g. e. , a differenza dell’opposizione all’esecuzione. �Quindi: giudizio autonomo rispetto al processo esecutivo, che mostra tuttavia una più stretta relazione con la procedura esecutiva pendente rispetto a quella che riguarda l’opposizione all’esecuzione: 6

�Cenni sul profilo oggettivo dell’opposizione ex art. 617, in relazione al concetto di “irregolarità

�Cenni sul profilo oggettivo dell’opposizione ex art. 617, in relazione al concetto di “irregolarità formale” del titolo esecutivo e/o del precetto. �Locuzione atecnica e generica; �nozione più ampia rispetto a nullità (480, 2° co. , c. p. c. ) �qualsiasi divergenza dalla fattispecie legale dell’atto �anche se non prevista dalla legge come causa di nullità (non opera 156, co. 1°, c. p. c. (“non può essere pronunciata nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge”; l’elaborazione parrebbe votata a perseguire in via flessibile 156, co. 2°, c. p. c. “può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali per il raggiungimento dello scopo”) �non soltanto della regolarità formale, ma anche inopportunità e incongruenza dei singoli atti esecutivi. 7

�Cenni sul profilo soggettivo �legittimazione attiva non solo del debitore e del terzo assoggettato

�Cenni sul profilo soggettivo �legittimazione attiva non solo del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione, �ma anche del creditore procedente, �dei creditori intervenuti nell’esecuzione e �dei terzi nei cui confronti il processo esecutivo produce effetti. �Stante questa ormai estesa latitudine, deve concludersi che il mezzo configuri un rimedio di chiusura nell’ambito del processo esecutivo e assorba ogni altra possibilità iniziativa processuale, con decisione oggi pacificamente ricorribile per Cassazione ex art. 111, 7° co. , Cost. 8

�GLI ATTI IMPUGNABILI E I RELATIVI VIZI: �A) IRREGOLARITÀ FORMALI DEL TITOLO ESECUTIVO �due

�GLI ATTI IMPUGNABILI E I RELATIVI VIZI: �A) IRREGOLARITÀ FORMALI DEL TITOLO ESECUTIVO �due ampie categorie di vizi: opposizione contro il titolo ovvero contro la sua notificazione �NON esperibile per denunciare vizi che si traducono in nullità/inesistenza del titolo esecutivo (qui 615 c. p. c. ) �ipotesi di irregolarità del titolo esecutivo: mancata, incompleta o irregolare spedizione in forma esecutiva dello stesso (non dubitandosi dell’esistenza del titolo) 9

�Esempi: �il debitore ha notificato un documento diverso dal titolo esecutivo (sempreché un diverso

�Esempi: �il debitore ha notificato un documento diverso dal titolo esecutivo (sempreché un diverso titolo vi sia, altrimenti …. ). �Notifico dispositivo sentenza lavoro nonostante nel frattempo sia stata depositata la motivazione; notifico sentenza di prime cure nonostante sentenza d’appello che abbia statuito nel merito (sostituisce): titolo complesso, nella pratica necessità di notificazione di sent. appello spedita in formula esecutiva + copia autentica sent. �rilascio copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso; �E lodo? E rapporto App. / Cass. ? �E se formula esecutiva su sent. mero accertamento? 10

�DIES A QUO �In giurisprudenza per l’inammissibilità della proposizione antecedentemente alla notifica del precetto

�DIES A QUO �In giurisprudenza per l’inammissibilità della proposizione antecedentemente alla notifica del precetto (Cass. 4. 8. 2016 n. 16281, ove si afferma che, prima della notificazione del precetto, non può sussistere in chi riceva la notifica della sentenza, ancorché erroneamente munita di formula esecutiva, il timore di essere assoggettato ad esecuzione forzata, sicché non è esperibile l’opposizione agli atti esecutivi). �G. competente su opposizione mediante rinvio a 480, 3° che presuppone esistenza del precetto. �Risalente gp e isolata dottrina ammette notifica avverso sentenza munita di formula esecutiva. �Questione non solo teorica: decorso del termine di 20 gg. 11

�B) IRREGOLARITÀ PRECETTO �Art. 480 c. p. c. non richiama il concetto di irregolarità

�B) IRREGOLARITÀ PRECETTO �Art. 480 c. p. c. non richiama il concetto di irregolarità formale. �totale mancanza del precetto (termine opp. primo atto es. ) �mancata indicazione della somma nel precetto (non omessa indicazione procedimento logico-giuridico e calcolo matematico seguiti per determinarla) �NON invece indicazione nel precetto di una somma maggiore rispetto a quella dovuta. Altrimenti? �sottoscrizione del precetto da parte di soggetto privo della necessaria procura alle liti �omessa trascrizione nel precetto del t. e. quando richiesta 12

�difetto di indicazione della data della notifica del titolo esecutivo, quando questa ha preceduto

�difetto di indicazione della data della notifica del titolo esecutivo, quando questa ha preceduto la notifica del precetto; �precetto privo della menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 654, c. 2; �DUBBIA l’ipotesi di precetto privo dell’avvertimento circa la possibilità di attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Trib. Milano, 23. 12. 2015, ) 13

�C) NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO �la relativa omissione integra motivo di opposizione agli atti.

�C) NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO �la relativa omissione integra motivo di opposizione agli atti. �ATTENZIONE: cosa succede se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per omessa opposizione? Cass. 31. 8. 2015 n. 17308 �il debitore deve proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c. p. c. , ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c. p. c. , qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza 14

�D) NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO �la sua mancata notificazione è considerata vizio rilevabile mediante l’opposizione

�D) NOTIFICAZIONE DEL PRECETTO �la sua mancata notificazione è considerata vizio rilevabile mediante l’opposizione ex art. 617 nel rispetto del termine di venti giorni che decorre dal primo atto successivo di esecuzione del quale si sia avuta legale conoscenza. �FOCUS: il vizio di notificazione dell’atto di precetto si sana, ai sensi dell’art. 156, c. 3°, c. p. c. , per raggiungimento dello scopo, quando è provato che tale conoscenza è avvenuta in tempo utile per consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento �Cass. 16. 10. 2017 n. 24291, per cui tale scopo non potrà ritenersi raggiunto se nel frattempo il pignoramento è stato eseguito: la sanatoria è destinata ad operare solo nell’ipotesi di proposizione di opposizione agli atti pre-esecutiva 15

�Con particolare riguardo alla notifica del titolo esecutivo secondo SOLDI la sanatoria per proposizione

�Con particolare riguardo alla notifica del titolo esecutivo secondo SOLDI la sanatoria per proposizione dell’opposizione agli atti opera non solo quando l’opponente abbia svolto difese che presuppongono la conoscenza del titolo esecutivo ma anche quando le contestazioni siano solo di rito e l’opponente non abbia allegato che il vizio sia stato tale da compromettere il diritto alla difesa. �Unica “eccezione” ammessa (da Cass. 13. 5. 2014, n. 10327) per l’ipotesi in cui il vizio contestato non riguardi la mera nullità della notifica del titolo esecutivo, bensì l’omissione della stessa, cui è assimilabile l’ipotesi della notifica giuridicamente inesistente 16

�IL GIUDICE COMPETENTE, LA FORMA DELL’ATTO INTRODUTTIVO E LE REGOLE APPLICABILI AL GIUDIZIO DI

�IL GIUDICE COMPETENTE, LA FORMA DELL’ATTO INTRODUTTIVO E LE REGOLE APPLICABILI AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ex ART. 617 C. P. C. �fase pre-esecutiva: 617 co. 1°: giudice competente per l’esecuzione, salva l’ipotesi di cui all’art. 480, c. 3, ossia che il creditore non abbia inserito nell’atto di precetto la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione: nel qual caso competente a conoscere l’opposizione de qua sarà il giudice del luogo di notifica del precetto. � forma sarà quella dell’atto di citazione, salvo titolo emesso nell’ambito di una controversia di lavoro o previdenziale (se scelta errata…). 17

�Contenuto dell’atto introduttivo: �l’indicazione delle ragioni in fatto e diritto �ogni vizio di irregolarità

�Contenuto dell’atto introduttivo: �l’indicazione delle ragioni in fatto e diritto �ogni vizio di irregolarità di un determinato atto contestato costituisce autonoma e distinta domanda di opposizione agli atti �Normale natura di giudizio di cognizione, gli atti introduttivi devono essere sottoscritti dal difensore �Inammissibilità della sospensione da parte del Giudice dell’opposizione �Solo l’opposizione ex art. 615 co. 1°, c. p. c. consente al Giudice di sospendere gli effetti del precetto; non invece l’opposizione ex art. 617, co. 1°. �Soldi ipotizza l’impiego di un ricorso ex art. 700 c. p. c. 18

�Art. 617, co. 2°, c. p. c. �Opposizione a titolo es. e/o precetto dopo

�Art. 617, co. 2°, c. p. c. �Opposizione a titolo es. e/o precetto dopo l’inizio dell’esecuzione: � nel caso in cui sia stata autorizzata l’esecuzione immediata; � nel caso di nullità/inesistenza della notifica di titolo e precetto. �L’OPPOSIZIONE AVVERSO GLI ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO �Perimetro più ristretto di quelli impugnabili: tutti quelli con cui la parte promuove l’inizio, lo svolgimento o la conclusione del processo esecutivo, nonché quelli con cui gli organi giurisdizionali attuano l’instaurazione, prosecuzione e conclusione del rapporto processuale. �Esclusi quindi gli atti preparatori. 19

�Gp primo tempo: l’atto avverso il quale è esperibile 617 è quello reso a

�Gp primo tempo: l’atto avverso il quale è esperibile 617 è quello reso a conclusione della fase; �Più di recente gp e dottrina: tutti quegli atti nei quali si concretizza l’azione esecutiva, esclusi gli atti di mera amministrazione, e di direzione del processo, o addirittura di semplice valutazione. �Vi sono atti opponibili che non chiudono una fase: �l’ordinanza di aggiudicazione; �il provvedimento di fissazione della gara in aumento di sesto (ora quinto); �l’ordinanza di conversione. �Gli atti di intervento dei creditori sine titulo 20

�I PROVVEDIMENTI DEL G. E. �VIZI DEI PROVVEDIMENTI: �Ingresso G. E. : sfuocano difformità

�I PROVVEDIMENTI DEL G. E. �VIZI DEI PROVVEDIMENTI: �Ingresso G. E. : sfuocano difformità dell’atto dal suo paradigma legale ma si fanno più pressanti le censure per ragioni di inopportunità, incongruenza dell’atto, illegittimità caratterizzate da un errore del giudice nella ricostruzione del fatto e della sua valutazione giuridica (Art. 512 c. p. c. : 617 su ord. controversie distributive) �Art. 487 c. p. c. Revocabilità e modificabilità delle ordinanze fino a quando esse non abbia avuto esecuzione � l’opposizione dovrebbe ricondursi all’art. 177, n. 3, da considerare quindi una species del mezzo di reclamo indicato dalla norma; irrevocabilità dell’ordinanza da parte del giudice che l’ha pronunciata. � Tesi classica concorso dei due mezzi, istanza ex art. 487 e opposizione ex art. 617 21

�LA CASISTICA DEGLI ATTI OPPONIBILI NELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO ESECUTIVO �LA FASE PREPARATORIA

�LA CASISTICA DEGLI ATTI OPPONIBILI NELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO ESECUTIVO �LA FASE PREPARATORIA �Prende le mosse dal primo atto esecutivo: che nel processo espropriativo è il pignoramento e si chiude con l’ordinanza che autorizza la vendita. �Opportunità di notificare l’ord. per far decorrere i 20 gg. �(SOLO) ALCUNI ESEMPI �pignoramento nullo a causa della incompetenza dell’ufficiale giudiziario procedente; �pignoramento nullo per inefficacia decorso del termine ex art. 481 (90 gg da notifica precetto). � Non invece perdita di efficacia del pignoramento, per mancato rispetto del termine ex art. 497 (se entro 45 gg non è chiesta assegnazione o vendita; estinzione per inattività parti, 630 c. p. c. ). 22

�Erroneo utilizzo di forme per procedere al pignoramento di un bene �mancata riunione di

�Erroneo utilizzo di forme per procedere al pignoramento di un bene �mancata riunione di un pignoramento ad altro successivo �pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione �pignoramento immobiliare viziato per mancata indicazione dei confini degli immobili staggiti (Cass 26. 7. 2012 n. 13204), nonché per mancata o incompleta identificazione del bene staggito (Cass. 15. 9. 2017, n. 21379). �divergenza beni indicati nell’ordinanza di fissazione della vendita o in quella di aggiudicazione rispetto a quelli indicati nell’atto di pignoramento, �ordinanza di conversione del pignoramento �l’ordinanza di rigetto o di accoglimento dell’istanza di riduzione di pignoramento 23

�LA FASE DELLA VENDITA �E’ il sub procedimento finalizzato alla liquidazione del compendio pignorato,

�LA FASE DELLA VENDITA �E’ il sub procedimento finalizzato alla liquidazione del compendio pignorato, ossia alla sua vendita o assegnazione �I vizi relati a questa fase debbono essere fatti oggetto di censura, ex art. 617 c. p. c. , opponendo il provvedimento di aggiudicazione o di assegnazione. �Il decreto di trasferimento del bene è autonomamente impugnabile, ex art. 617 c. p. c. , solo se affetto da un’invalidità successiva all’aggiudicazione e che lo riguarda direttamente. �Le nullità deducibili in questa fase sono estranee alla previsione di cui all’art. 2929 c. c. che salvaguarda la stabilità della vendita e dell’assegnazione dalle sole nullità antecedenti 24

�ESEMPI �l’ordinanza di aggiudicazione emessa in favore dell’offerente e divenuta definitiva a causa della

�ESEMPI �l’ordinanza di aggiudicazione emessa in favore dell’offerente e divenuta definitiva a causa della mancata apertura della gara, a seguito di offerta in aumento di sesto, già fissata dal g. e. , ma non aperta; �l’ordinanza di aggiudicazione emessa in favore dell’offerente che tuttavia abbia depositato una cauzione in misura inferiore a quella indicata dall’art. 571, c. 2; �Vizi riguardanti il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato; �il provvedimento di aggiudicazione e il decreto di trasferimento dell’immobile emessi, nonostante sia stata in precedenza dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva; 25

�declaratoria della decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del prezzo del termine �Cass. 29. 12.

�declaratoria della decadenza dell’aggiudicatario per mancato versamento del prezzo del termine �Cass. 29. 12. 2016 n. 27346, in tema di divisione: è inammissibile il reclamo ex art. 591 -ter avverso gli atti del notaio delegato alle operazioni di scioglimento della comunione, atteso che, ai sensi dell’art. 790, tutte le contestazioni devono essere sottoposte al giudice istruttore mediante trasmissione del relativo verbale per essere decise con ordinanza, censurabile con opposizione agli atti esecutivi (ora reclamo al collegio 669 -terdecies c. p. c. ; 591 ter c. p. c. ). �l’ordinanza che dispone l’incanto, a causa della nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal g. e. ai sensi dell’art. 490, a pena di inammissibilità entro il termine di decadenza decorrente dall’atto di aggiudicazione, se emesso in presenza della parte, ovvero dalla sua comunicazione 26

�LA FASE DELLA DISTRIBUZIONE �Si apre con la predisposizione del progetto di riparto tra

�LA FASE DELLA DISTRIBUZIONE �Si apre con la predisposizione del progetto di riparto tra i creditori concorrenti. �Il Legislatore appresta per le contestazioni insorte tra le parti uno strumento ad hoc sub art. 512 c. p. c. che consente la censura del progetto di distribuzione; la contestazione andrà decisa con ordinanza impugnabile ex art. 617 c. p. c. 27

�OPPONIBILITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI DAL DELEGATO �L’ordinanza con cui il G. E. delega le

�OPPONIBILITÀ DEGLI ATTI COMPIUTI DAL DELEGATO �L’ordinanza con cui il G. E. delega le operazioni di vendita è assimilabile all’ordinanza di vendita, quindi impugnabile ex art. 617 c. p. c. �Atti compiuti dal delegato: avverso i provvedimenti del g. e. che abbiano deciso i ricorsi sugli atti del professionista delegato alla vendita forzata mobiliare e immobiliare – ricorsi sollecitati dal delegato chiamato a risolvere difficoltà materiali – è stata esclusa la proposizione diretta del rimedio oppositivo in esame (v. artt. 534 -ter e 591 -ter), posto che, in tal casi, lo strumento utilizzabile è il reclamo 28

�Cosa succede per gli atti delegato che non abbiano ad oggetto difficoltà pratiche? �Per

�Cosa succede per gli atti delegato che non abbiano ad oggetto difficoltà pratiche? �Per la giurisprudenza solo reclamo, deciso dal G. E. con ordinanza che – dalla novella 2015 – può essere oggetto di reclamo ex art. 669 terdecies c. p. c. �Soldi: fino al 2015 si riteneva che ex 617 si potesse opporre il decreto di trasferimento sottoscritto dal G. E. all’esito dell’attività delegata per censurare un’illegittimità degli atti delegato (benché mai censurati prima). �ORA: In dottrina si è ipotizzato che poiché ord. 669 terdecies non sarebbe idonea al giudicato resterebbe ferma la possibilità di opporre ex art. 617 c. p. c. il decreto di trasferimento del G. E. ex 591 bis, co. 8°, c. p. c. , per gli stessi motivi già azionati in reclamo. 29

�L’INTERESSE AD AGIRE IN OPPOSIZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEL PREGIUDIZIO RILEVANTE �Soltanto l’atto esecutivo che

�L’INTERESSE AD AGIRE IN OPPOSIZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEL PREGIUDIZIO RILEVANTE �Soltanto l’atto esecutivo che abbia incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei suoi effetti �Condizione dell’azione (come nel giudizio di cognizione ordinario): sussistenza di un pregiudizio alle situazioni soggettive che le parti possono subire in concreto. �Cass. 30. 06. 2014 n. 14774, secondo cui il g. e. , pur avendo constatato un’illegittimità della procedura, non deve accogliere l’opposizione se non è dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell’interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto 30

�LEGITTIMAZIONE ATTIVA �debitore esecutato; �terzo assoggettato all’esecuzione �creditore procedente �creditori intervenuti �qualunque soggetto destinatario

�LEGITTIMAZIONE ATTIVA �debitore esecutato; �terzo assoggettato all’esecuzione �creditore procedente �creditori intervenuti �qualunque soggetto destinatario di un atto esecutivo che abbia interesse a chiederne la rimozione �ESEMPI: �l’offerente non aggiudicatario; �l’offerente in aumento di sesto (oggi quinto); �l’aggiudicatario che ad es intenda far valere il vizio dell’aliud pro alio C ass. 2. 4. 2014 n. 7708; 31

�il coniuge non obbligato in caso di espropriazione di un bene in comunione legale

�il coniuge non obbligato in caso di espropriazione di un bene in comunione legale �Cass. 14. 3. 2013 n. 6575: il coniuge non obbligato può far valere le nullità degli atti che comportino la violazione o la limitazione del suo diritto alla metà del controvalore del bene, come pure quelli che incidano sulla pienezza di quest’ultimo, se relativi alle operazioni di vendita o assegnazione, considerato che, con la citata pronuncia, è stata affermata la natura di “comunione senza quote” della comunione legale tra coniugi, ammettendosi l’espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione nella loro interezza e non per la metà, con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita 32

�I TERMINI DI DECADENZA E LORO DECORRENZA �venti giorni per proporre l’opposizione agli atti

�I TERMINI DI DECADENZA E LORO DECORRENZA �venti giorni per proporre l’opposizione agli atti esecutivi (originariamente 5 giorni). �Meccanismo di rapida sanatoria delle invalidità degli atti, perseguendo l’obiettivo di isolare l’atto di acquisto del terzo rendendolo sostanzialmente insensibile alla regolarità causale delle serie di atti �Il termine è perentorio e dunque insuscettibile di proroga: da ciò consegue che la tardività della proposizione dell’opposizione è rilevabile d’ufficio e condurrà alla declaratoria di inammissibilità del rimedio �il termine non è sospeso durante le ferie giudiziali (art. 92 dell’Ord. Giud. si riferisce ai soli procedimenti di opposizione all’esecuzione) 33

�La previsione di cui all’art. 617 va coordinata con gli artt. 530 e 569,

�La previsione di cui all’art. 617 va coordinata con gli artt. 530 e 569, rispettivamente dettati per l’espropriazione mobiliare e per quella immobiliare, i quali stabiliscono che all’udienza fissata per la vendita e per l’assegnazione si debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non si è già decaduti dal diritto di proporre. �il termine, il dies a quo di decorrenza deve continuarsi ad individuare, non già con riferimento al momento di compimento dell’atto viziato, bensì dalla conoscenza (non solo legale, ma anche di fatto: v. Cass. 2. 4. 2017 n. 9962) che il soggetto interessato abbia dell’atto medesimo, con onere della parte che impugna di allegare e dimostrare quando ha avuto conoscenza dell’atto. 34

�ordinanze pronunciate fuori udienza il dies a quo coincide con la comunicazione del provvedimento

�ordinanze pronunciate fuori udienza il dies a quo coincide con la comunicazione del provvedimento �Invece le ordinanze pronunciate in udienza si presumono conosciute dal giorno in cui sono state emesse, in sintonia con il principio dettato al c. 2 dell’art. 176 c. p. c. : ciò vale limitatamente alle parti che vi abbiano partecipato o che siano state messe in condizione di parteciparvi; �regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, la citazione in opposizione dovrà proporsi entro i venti giorni successivi alla loro notificazione �Mancata notifica del titolo esecutivo, termine di decadenza decorrente dalla notifica dell’atto di precetto, mentre la nullità della notifica del precetto dovrà proporsi con l’impugnazione del pignoramento successivo 35

�NULLITÀ C. D. INSANABILI E/O IPOTESI DI INESISTENZA DELL’ATTO CHE IMPEDISCONO AL PROCESSO DI

�NULLITÀ C. D. INSANABILI E/O IPOTESI DI INESISTENZA DELL’ATTO CHE IMPEDISCONO AL PROCESSO DI RAGGIUNGERE LO SCOPO �Categoria elaborata da dottrina e giurisprudenza, di rilevanza fondamentale. �mancata sottoscrizione del pignoramento da parte del difensore; �pignoramento che sia sprovvisto dell’intimazione al terzo; �atto di intervento ex art. 499 effettuato da un difensore che non sia munito dello ius postulandi Cass. 10. 2003 n. 15184; �mancata identificazione dell’immobile staggito Cass. 15. 9. 2017 n. 21379 36

�Primo orientamento: la gravità dei vizi avrebbe l’effetto della propagazione dell’invalidità/nullità su tutti gli

�Primo orientamento: la gravità dei vizi avrebbe l’effetto della propagazione dell’invalidità/nullità su tutti gli atti successivi come dipendenti da quello viziato, consentendo l’opponibilità di ogni singolo atto compreso l’ultimo (art. 159, co. 1°, c. p. c. ) �Secondo orientamento: non è ammissibile nel processo esecutivo il fenomeno della propagazione del vizio dall’atto presupposto a quelli dipendenti e ciò anche nel caso di nullità insanabili. Anche in questi casi opponibile sarebbe soltanto il singolo atto viziato. l’opposizione agli atti si risolve in una contestazione su singoli atti che la legge considera indipendenti, cui è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall’art. 159, co. 1°, c. p. c. 37

�Cass. s. u. 27. 10. 1995 n. 11178, il processo esecutivo non si presenta

�Cass. s. u. 27. 10. 1995 n. 11178, il processo esecutivo non si presenta strutturato come una sequenza continua di atti concatenati in modo funzionale e tra di loro dipendenti, ordinati ad un unico provvedimento finale secondo lo schema proprio del processo di cognizione, bensì come una successione di subprocedimenti autonomi che danno corpo al processo esecutivo, la cui disciplina è ispirata all’esigenza di garantire stabilità dello stesso. �Ciò emerge dagli artt. 530 e 569, 617 e dell’art. 2929 c. c. �Le situazioni invalidanti che si verificano in una fase in tanto sono suscettibili di rilievo nel prosieguo del processo, in quanto impediscano al processo il conseguimento del risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l’espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori 38

�Rispetto a questa regola generale, eccezionali devono dunque considerarsi i casi di nullità assoluteinsanabili

�Rispetto a questa regola generale, eccezionali devono dunque considerarsi i casi di nullità assoluteinsanabili o di c. d. inesistenza dell’atto esecutivo. �Cass 15. 7. 2016 n. 14449 (dr. Tatangelo) l’opposizione agli atti esecutivi si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali ex art. 159, operando tale principio anche per le c. d. nullità insanabili - quali quelle attinenti al difetto dello ius postulandi ovvero della rappresentanza o della capacità di agire - che debbono essere fatte valere nel termine di decadenza per l’opposizione, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza (in tema difetto ius postulandi). In tema di difetto ius postulandi. 39

�Ord. 15. 11. 2017 (Dr. ssa Barreca) il giudizio di opposizione nel quale si

�Ord. 15. 11. 2017 (Dr. ssa Barreca) il giudizio di opposizione nel quale si dibatte di tale vizio è soggetto alla disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi, fatta eccezione per la preclusione derivante dalla decorrenza del termine dell'art. 617 c. p. c. , da intendersi operante nei limiti fissati dalla sentenza a S. U. n. 11178/95, sicché: «la mancata o incompleta identificazione del bene pignorato, ove ne comporti l’incertezza assoluta, rende del tutto inidoneo allo scopo l’atto di pignoramento: la conseguenza è soltanto che la relativa deduzioni non è soggetta al termine di venti giorni di cui al citato art. 617 c. p. c. decorrente dalla data della notificazione dell’atto potendo il vizio essere rilevato con le modalità e nei limiti di cui appresso [n. d. r. S. U. n. 11178/95] fino a che non risulti che la vendita sia stata comunque possibile» . 40

�LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO �L’opposizione agli atti esecutivi introdotta ad esecuzione avviata si svolge

�LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO �L’opposizione agli atti esecutivi introdotta ad esecuzione avviata si svolge in due fasi: �I° Il ricorso depositato ai sensi dell’art. 618 c. p. c. introduce la prima fase che sostanzia un procedimento incidentale interno al processo esecutivo – rito camerale – destinato a concludersi con un’ordinanza; �II° La seconda fase, eventuale, introdotta dai soggetti interessati e volta ad un giudizio di merito definito con sentenza non impugnabile. 41

�LA FASE DINNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE �Rito camerale; �Il G. E. decide sull’istanza di

�LA FASE DINNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE �Rito camerale; �Il G. E. decide sull’istanza di sospensione o di assunzione dei provvedimenti indilazionabili (ad es. impedire il compimento dell’atto opposto o di quello successivo); �Benché la norma non lo precisi deve ritenersi che provvedimenti (solo) sulla sospensione siano reclamabili ex art. 669 terdecies c. p. c. (arg. 624, co. 3°, c. p. c. ), non invece provvedimenti indilazionabili; �Unitamente all’istanza di sospensione e/o ai provvedimenti indilazionabili il G. E. deve fissare il termine perentorio per l’introduzione della causa 42

�LA CAUSA DI MERITO �Ai sensi dell’art. 618 c. p. c. la decisione nel

�LA CAUSA DI MERITO �Ai sensi dell’art. 618 c. p. c. la decisione nel merito spetta al giudice avanti al quale pende l’esecuzione; �Per alcuni il G. E. – decisa l’istanza di sospensione – dovrebbe fissare con ordinanza la prosecuzione del giudizio dinnanzi a sé per il merito, assegnando termine per l’iscrizione a ruolo: ciò comporterebbe la non necessità di un “secondo” atto introduttivo. La prospettiva non incontra il favore della maggior dottrina: 618 “introduzione della causa” e oggi è interamente disattesa dalla nuova formulazione dell’art. 186 bis c. p. c. che sancisce il divieto tra G. E. che ha adottato il provvedimento e G. della causa di merito all’opposizione; �Fuori da tali puntualizzazioni lo schema del giudizio di merito ricalca 615 �Il giudizio si introduce con atto di citazione; 43

�L’ESITO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE �La sentenza di rigetto dell’opposizione non ha conseguenze sul

�L’ESITO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE �La sentenza di rigetto dell’opposizione non ha conseguenze sul processo esecutivo in corso �La sentenza di accoglimento potrà fondarsi sull’irregolarità, invalidità, illegittimità e finanche inopportunità degli atti esecutivi, dovendo limitarsi alla declaratoria del vizio opposto e non potendo, pertanto, il giudice dell’opposizione sostituire l’atto dichiarato irregolare, invalido ecc. con altro privo del vizio riscontrato. �Distinguere l’ipotesi in cui l’opposizione sia stata rivolta contro atti pre-esecutivi o il pignoramento ovvero contro atti a questo successivi. Nel primo caso, alla decisione di accoglimento dell’opposizione, conseguirà il definitivo arresto del processo esecutivo. 44

�Nel caso di espropriazione, si dovrà distinguere a seconda che l’esecuzione sia giunta o

�Nel caso di espropriazione, si dovrà distinguere a seconda che l’esecuzione sia giunta o meno alla fase distributiva o di assegnazione: nell’ipotesi positiva, caso per caso, il g. e. dovrà valutare, se, ai sensi dell’art. 2929 c. c. , l’assegnazione o l’aggiudicazione siano fatte salve. �Nel caso invece in cui la decisione di accoglimento non comporti la caducazione dell’intero processo esecutivo, a seconda dell’atto invalidato, il processo proseguirà, ovvero il g. e. emetterà un provvedimento in sostituzione di quello invalido 45

Grazie per l’attenzione!!! 46

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