Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Viterbo
Ordine Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Viterbo PARLIAMONE INSIEME DEL 24/09/2019 CIRCOLARE N. 1 del 24 luglio 2019 Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del D. L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019) A cura della Cd. L Dott. ssa Beatrice Nelli 1
Evoluzione dello stato di disoccupazione L’ art. 19 del D. Lgs 150/2015 e successive modificazioni definisce disoccupati «i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego» . La riforma del Jobs Act non ha riproposto, quindi, la norma che era prevista nell'abrogato articolo 4 del Dlgs 181/2000, secondo la quale lo stato di disoccupazione era compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato sino a 8 mila euro annui (4. 800 gli autonomi). Lo stato di disoccupazione viene meno, quindi, nel momento in cui il soggetto si rioccupa in una qualsiasi attività lavorativa. A questo principio c'è solo un temperamento offerto dall'art. 19, co. 3, Dlgs 150/2015 secondo cui l'eventuale rioccupazione in attività lavorativa subordinata sino a sei mesi determina solo la sospensione (e non la decadenza)dello stato di disoccupazione. 1
Stato di disoccupazione In sede di approvazione della disciplina del reddito di cittadinanza (RDC), il D. L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 (art. 4, comma 15 -quarter) ripristina l’istituto di conservazione dello stato di disoccupazione nel rispetto delle soglie minime reddituali annue, sanando l’incoerenza generata dall’art. 19, comma 1 del D. Lgs 150/2015 e successive modificazioni (nonché dall’art. 3, comma 3 del D. Lgs n. 147/2017) e dal principio di compatibilità della NASPI con i redditi da lavoro dipendente o autonomo se inferiori alle suddette soglie. L’ articolo 4, comma 15 -quater del d. l. n. 4/2019 prevede che: “Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” 3
Chi sono i disoccupati • Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati, coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente. 150/2015 4
Stato di disoccupazione Sono in “stato di disoccupazione”, • i soggetti che rilasciano la DID; • che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: § non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; § percezione di reddito da lavoro dipendente/autonomo corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D. P. R. n. 917/1986. 5
Limiti per lo status di disoccupazione Il lavoratore può quindi entrare in stato di disoccupazione, rilasciando la DID, e mantenere detto stato, anche in presenza di una attività di lavoro, a condizione che, dalla valutazione prospettica della potenziale idoneità del rapporto di lavoro a produrre reddito nel corso dell’anno, derivi un reddito non superiore alle soglie riportate in tabella. (c. d. retribuzione annua prospettica) Tipologia di impiego Reddito annuo massimo Lavoro subordinato 8. 145 euro Lavoro autonomo 4. 800 euro Plurime attività lavorative (subordinate e autonome) 8. 145 euro (per attività dipendente) 4. 800 euro (per lavoro autonomo) 8. 145 euro (per la somma di tutti i redditi) 5
Durata disoccupazione La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca. • Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno. • Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno. 7
Conservazione, sospensione dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D. P. R. n. 917/1986. Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8. 145 annui. 8
Sospensione stato disoccupazione Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D. Lgs n. 150/2015, c. d. “Jobs Act”, nel caso di rapporto di lavoro subordinato lo stato di disoccupazione viene sospeso fino ad un massimo di sei mesi. Si ha dunque la sospensione automatica dello stato di disoccupazione, fino ad un massimo di 180 giorni continuativi, a decorrere dall’attivazione di un rapporto di lavoro subordinato, al termine dei quali si decade dallo stato se la retribuzione potenziale annua supera euro 8. 145. 9
Attività di lavoro subordinato Il termine suddetto è da riferirsi al singolo rapporto di lavoro, pertanto, nel caso di stipulazione di un contratto con un nuovo datore, il periodo di sospensione decorre ex novo. Per quanto riguarda il rapporto tra la sospensione e la conservazione dello stato di disoccupazione per il lavoratore subordinato, la prima opera solo se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione. Conseguentemente, il lavoratore non può vedersi sospendere la disoccupazione e nel contempo conservare il relativo stato. 10
Attività di lavoro autonomo (1/2) • Alla luce del citato articolo 4, comma 15 -quater del d. l. n. 4/2019, anche nel caso in cui l’attività svolta sia una attività di lavoro autonomo, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D. P. R. n. 917/1986 (T. U. I. R), il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione. 11
Attività di lavoro autonomo (2/2) In nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo dà luogo a sospensione del periodo di disoccupazione. • Con riferimento ai limiti reddituali per il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, va ricordato che in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in € 4. 800 annui. 12
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (1/2) • Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del T. U. I. R. sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di € 8. 145 annui. Ai fini della presente circolare rilevano in particolare i seguenti: a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; 13
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (2/2) b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. 14
Perdita stato disoccupazione Il lavoratore che, nello svolgimento dell’attività autonoma, superi tale limite di reddito nell’anno, perde lo stato di disoccupazione. • Al lavoratore che superi tale limite di reddito è fatto obbligo di comunicare tale superamento ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale 15
Attività di lavoro intermittente • Il lavoratore contratto di lavoro intermittente conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (€ 8. 145 annui). • In caso contrario, in cui la soglia venga superata, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre invece distinguere a seconda che il contratto preveda o meno l’obbligo di risposta da parte del lavoratore, e di conseguenza la corresponsione o meno di una indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro di cui all’articolo 16 del d. lgs. n. 81/2015. 16
Sospensione stato disoccupazione (1/2) Nel caso in cui non sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione sarà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro. • Qualora il lavoratore intermittente svolga più di 180 giorni continuativi di lavoro effettivo presso il medesimo datore di lavoro decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8. 145. 17
Sospensione stato disoccupazione (2/2) Nel caso in cui, invece, sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettiva sia superiore a € 8. 145. Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8. 145. 18
Tirocinio extracurriculare e lavori di pubblica utilità/lavori socialmente utili • Posto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro, pur prevedendo un’indennità di partecipazione, una persona che sta svolgendo un’esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) potrà rilasciare la DID online ed essere considerata in stato di disoccupazione. • Parimenti, una persona in stato di disoccupazione, che cominci un’esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione. • Le medesime considerazioni possono estendersi anche all’attivazione di un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile, giacché in tali ipotesi non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. 19
Stato di disoccupazione e collocamento mirato • Presupposto per l’iscrizione al collocamento mirato è lo stato di disoccupazione, ai sensi del comma 1, articolo 8, della l. n. 68/1999 s. m. i. . Tale articolo, difatti, prevede che: “Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato. . . ”. • Per la definizione di stato di disoccupazione non può che rinviarsi alle previsioni di cui all’articolo 4 del d. l. n. 4/2019, come sopra descritte. 20
Entrata in vigore • Le disposizioni di cui al dell’articolo 4 del d. l. n. 4/2019 conv. con mod. dalla l. n. 26/2019 si applicano a decorrere dal 30 marzo 2019. • Conseguentemente verranno in rilievo, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019. • Il soggetto che a decorre dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a € 8. 145 nell’anno solare conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti. 21
Fine Presentazione GRAZIE PER L’ATTENZIONE A cura della Cd. L Dott. ssa Beatrice Nelli 22
FAQ Attestazione stato di disoccupazione A cosa serve l’attestazione dello stato di disoccupazione? • Il documento attesta che la persona è disoccupata, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema informativo a seguito della Dichiarazione di immediata disponibilità – Did. Una persona in stato di disoccupazione può accedere ai servizi erogati dai Centri per l’impiego ed essere beneficiaria di incentivi all’assunzione. Si ricorda che tutte le norme nazionali e regionali e i regolamenti comunali che condizionano la prestazione di carattere sociale allo stato disoccupazione devono essere riferite alla condizione di “non occupazione” e non dovrebbero pertanto, ai sensi dell’attuale normativa, presupporre l’attestazione di disoccupazione. Posso richiederlo in qualsiasi momento? • Sì, una volta acquisito lo status di “disoccupato” a seguito del rilascio della Did. Ricordiamo che la Did può essere resa autonomamente su My. ANPAL oppure tramite il supporto di un operatore dei Centri per l’impiego o di un istituto di patronato che sia convenzionato con ANPAL 1
FAQ Attestazione stato di disoccupazione A chi mi posso rivolgere per ottenere l’attestazione dello stato di disoccupazione? • Puoi richiederlo online accedendo a My ANPAL, l’area riservata di accesso ai servizi ANPAL, oppure rivolgendoti al Centro per l’impiego o a uno dei soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Chi differenza c’è tra l’attestazione e la Did? • La Did è la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Chi è disoccupato deve quindi rendere la Did per poter usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro. Per coloro che sono percettori di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, la domanda di sostegno al reddito fatta all’Inps (istanza Naspi e Dis-coll) equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. L’attestazione dello stato di disoccupazione, invece, serve per rendere evidente che la persona, a seguito della Dichiarazione di immediata disponibilità, è “in stato di disoccupazione”. Nel documento di attestazione è presente anche il calcolo dell’anzianità di disoccupazione espressa in giorni solari. 2
FAQ Attestazione stato di disoccupazione Nel caso di Svolgimento di prestazioni occasionali? Coloro che svolgono prestazioni occasionali, ai sensi dell’articolo 54 -bis del d. l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla l. n. 96/2017, sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato”, per espressa previsione normativa. Posso acquisire lo stato di disoccupazione se SOCIO DI SOCIETÀ DI CAPITALI? Ai soci di società per azioni e di società in accomandita per azioni, non essendo essi iscrivibili alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti o per l’Agricoltura, non sono applicabili i limiti di compatibilità previsti per i rapporti di lavoro autonomo. § Poiché si è in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attività di lavoro dipendente o ad attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASp. I titolare di redditi da capitale può percepire la prestazione per intero. 3
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