LA GESTIONE DELLA CRISI FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

  • Slides: 112
Download presentation
LA GESTIONE DELLA CRISI FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI IL PREDISSESTO 8 ottobre 2019 Dr.

LA GESTIONE DELLA CRISI FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI IL PREDISSESTO 8 ottobre 2019 Dr. ssa Ivana Rasi

LA GESTIONE DELLA CRISI FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI - IL PREDISSESTO Ø Le criticità

LA GESTIONE DELLA CRISI FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI - IL PREDISSESTO Ø Le criticità finanziarie degli enti locali Ø L’accertamento dei risultati della gestione di competenza: il rendiconto di gestione; Ø La rilevazione degli squilibri nella gestione corrente e nei residui; Ø Il riequilibrio finanziario: il predissesto; Ø I presupposti per la predisposizione del piano di riequilibrio; Ø La rilevazione delle criticità; Ø Le azioni richieste ai fini del risanamento della gestione; Ø La presentazione e la rimodulazione del piano; Ø Il ruolo del Ministero dell’Interno; Ø L’approvazione delle sezioni regionali della Corte dei conti; Ø La vigilanza della Corte dei conti; Ø Le verifiche semestrali; Ø Il diniego all’approvazione e l’impugnazione dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione. 2 Ivana Rasi

Le criticità finanziarie degli enti locali 3 Ivana Rasi

Le criticità finanziarie degli enti locali 3 Ivana Rasi

Le criticità finanziarie Gli elementi endogeni che determinato criticità finanziarie a volte di portata

Le criticità finanziarie Gli elementi endogeni che determinato criticità finanziarie a volte di portata tale da generare squilibri finanziari strutturali sono: e disordine contabile: irregolarità contabili e entrate proprie scarse e/o scarsa capacità di riscossione e ricorso stabile all’anticipazione di tesoreria e spese elevate e bilancio rigido e sovrastima delle entrate e sottostima delle spese e scarsa attendibilità residui

Le criticità finanziarie La formazione di debiti fuori bilancio costituisce un fattore di rischio

Le criticità finanziarie La formazione di debiti fuori bilancio costituisce un fattore di rischio per gli equilibri e per la stabilità degli esercizi successivi causa di partite debitorie riferite a quelli precedenti. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni.

Le criticità finanziarie Tra le cause esterne vi sono gli effetti delle sentenze che

Le criticità finanziarie Tra le cause esterne vi sono gli effetti delle sentenze che vedono soccombere gli enti locali: ÄCondanne per espropri; ÄRisarcimenti ed indennizzi; ÄContenziosi per opere pubbliche. Sempre che non siano riconducibili a inefficienze della struttura dell’ente o a vere e proprie negligenze.

Le criticità finanziarie Relativamente alle società partecipate: Ø La presenza di risultati di esercizio

Le criticità finanziarie Relativamente alle società partecipate: Ø La presenza di risultati di esercizio negativi con perdite destinate ad essere riversate a carico dei bilanci degli enti locali; Ø il costo del personale, se non tenuto nei limiti di un’adeguata politica di contenimento; Ø L’indebitamento delle società rischiano di compromettere la stabilità finanziaria degli enti locali partecipanti. Le perdite possono essere ripianate a determinate condizioni

Le criticità finanziarie La delibera della Corte dei conti Campania n. 20/2019 E’ da

Le criticità finanziarie La delibera della Corte dei conti Campania n. 20/2019 E’ da ritenere possibile per gli enti locali soci ricapitalizzare una società partecipata mediante la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio solo qualora sussistano alcuni presupposti: - che il bilancio di previsione dell'esercizio in corso risulti già approvato e pertanto s'imponga il ricorso all'iter di legittimazione della posizione debitoria fuori bilancio, pena la violazione dell'ordinaria procedura di spesa; - la partecipata sia una società di capitali, esercente un servizio pubblico locale; - la ricapitalizzazione avvenga nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali; - la ricostituzione del capitale sociale inerisca al ripianamento perdite di esercizio, pena la violazione del cosiddetto "divieto di soccorso finanziario"; - il ripianamento societario sia corredato da un piano di ristrutturazione aziendale che assicuri prospettive di recupero dell'equilibrio.

L’accertamento dei risultati della gestione di competenza: il rendiconto di gestione 9 Ivana Rasi

L’accertamento dei risultati della gestione di competenza: il rendiconto di gestione 9 Ivana Rasi

Il risultato della gestione prende in considerazione solo i fatti che hanno generato registrazioni

Il risultato della gestione prende in considerazione solo i fatti che hanno generato registrazioni contabili finanziarie sull’esercizio senza tenere conto dei residui attivi e passivi. Nel previgente ordinamento contabile il risultato della gestione di competenza era ottenuto semplicemente dalla differenza tra gli accertamenti e gli impegni registrati nell’esercizio. L’introduzione del fondo pluriennale vincolato nei bilanci, entrando a pieno titolo anche negli equilibri, determina anche un diverso metodo di calcolo del risultato della gestione di competenza.

Il risultato della gestione RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Avanzo applicato alla gestione (+)

Il risultato della gestione RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA Avanzo applicato alla gestione (+) Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata (+) Accertamenti registrati nell’esercizio (+) Disavanzo applicato all’esercizio (-) Impegni registrati nell’esercizio (-) Impegni confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato (-) TOTALE (AVANZO/DISAVANZO)

Il risultato di amministrazione RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31. 12. 20 XX Fondo di

Il risultato di amministrazione RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31. 12. 20 XX Fondo di cassa al 1° gennaio Riscossioni Pagamenti SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE Residui attivi Residui passivi Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31. 12. 20 XX

Il risultato di amministrazione Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche

Il risultato di amministrazione Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all’esercizio in cui sono stati eseguiti. A tal fine, nel corso dell’esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l’ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento.

Il risultato di amministrazione Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio,

Il risultato di amministrazione Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell’anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell’ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l’impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione.

Il risultato di amministrazione Contestualmente all’approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento

Il risultato di amministrazione Contestualmente all’approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l’effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell’esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.

Il risultato di amministrazione Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario

Il risultato di amministrazione Al fine di consentire la procedura contabile descritta, è necessario che, nel sistema informativo contabile dell’ente, sia introdotta un’apposita procedura contabile che consente la registrazione dell’impegno e del pagamento per azioni esecutive, ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio già pagati, da effettuarsi in assenza di stanziamento.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre. . . : Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ Fondo ……. . al 31/12/N-1 Totale parte accantonata (B) 0, 00 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Vincoli derivanti da trasferimenti Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli Totale parte vincolata ( C) Parte destinata agli investimenti 0, 00 Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0, 00 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0, 00 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

La rilevazione degli squilibri nella gestione corrente e nei residui 18 Ivana Rasi

La rilevazione degli squilibri nella gestione corrente e nei residui 18 Ivana Rasi

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Con periodicità stabilita dal

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente Øle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; Øi provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; Øle iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Ivana Rasi

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Attività da porre in

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Attività da porre in essere: ØLa verifica dell’equilibrio di cassa FONDO DI CASSA ALLA DATA DELLA SALVAGUARDIA STIMA AL 31. 12 Fondo di cassa iniziale Riscossioni Pagamenti Fondo di cassa finale Art. 183, VIII comma, “Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi “ Ivana Rasi

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Attività da porre in

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Attività da porre in essere: Ø la verifica del rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di competenza, così come sancito dall'articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, attraverso un confronto con le previsioni assestate di entrata e di spesa, gli accertamenti e gli impegni registrati alla data della salvaguardia e il presumibile importo degli stessi alla data del 31. 12. . Ivana Rasi

ENTRATE SPESE Accertamenti Impegni La salvaguardia degli equilibri di bilancio Previsioni Alla data Previsioni

ENTRATE SPESE Accertamenti Impegni La salvaguardia degli equilibri di bilancio Previsioni Alla data Previsioni art. assestate 193 del TUEL Al Assestate Alla data della Al 31. 12 salvaguardia Fondo Pluriennale Vincolato Avanzo applicato Disavanzo applicato Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5 Titolo 6 Titolo 7 Titolo 9 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE TOTALE GENERALE DELLE SPESE Ivana Rasi

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Attività da porre in

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Attività da porre in essere: Øla verifica degli equilibri parziali della gestione* EQUILIBRI PARZIALI DI BILANCIO ALLA DATA DELLA SALVAGUARDIA PRESUNTO al 31. 12 EQUILIBRIO CORRENTE EQUILIBRIO INVESTIMENTI EQUILIBRIO PARTITE FINANZIARIE EQUILIBRIO SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO TOTALE * Per una esatta definizione dei singoli equilibri parziali di bilancio si rimanda al webinar IFEL del 26 febbraio 2016 “Gli equilibri del bilancio armonizzato e i nuovi schemi “ Ivana Rasi

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Attività da porre in

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Attività da porre in essere: Øl’analisi della gestione dei residui GESTIONE DEI RESIDUI STIMA DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI ATTIVI STIMA DELLE VARIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI (A+B) Ivana Rasi

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL La verifica degli equilibri

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL La verifica degli equilibri finanziari è data dal risultato della verifica della gestione di competenza sommato al risultato della verifica della gestione dei residui. Se si ottiene un valore negativo, la gestione ha bisogno di misure di riequilibrio. A questo va ad aggiungersi la verifica dell’esistenza di debiti fuori bilancio e l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Ivana Rasi

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL vin col o L’adeguamento

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL vin col o L’adeguamento del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: Avviene vincolando o svincolando quote dell’avanzo di amministrazione Se la cancellazione di residui attivi supera l’importo accantonato nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE sv in co lo Se la riscossione di residui attivi considerati di dubbia e difficile esazione fa venir meno la necessità di creare un fondo crediti Ivana Rasi

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL L’eventuale procedura di riequilibrio

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL L’eventuale procedura di riequilibrio deve finanziare un saldo che è pari a: ØPresenza di Squilibrio della gestione di competenza ØPresenza di Squilibrio della gestione dei residui ØNecessità di adeguare l’accantonamento al FCDE ØDebiti Fuori Bilancio Ivana Rasi

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Ai fini del riequilibrio

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL Ai fini del riequilibrio possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi: 1. Economie di spesa 2. Tutte le entrate ad eccezione di quelle proveniente dall’assunzione prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione 3. Proventi derivanti da alienazione beni patrimoniali disponibili 4. Entrate in conto capitale per squilibri in conto capitale 5. In via residuale, ove non possa provvedersi con le modalità di cui sopra, è possibile utilizzare l’avanzo libero Ivana Rasi

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL La possibilità di modificare

La salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 del TUEL La possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ati tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio non può essere applicata per il 2016 giusto il disposto del comma 26 dell’art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016): “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’effica-cia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o ta-riffe applicabili per l’anno 2015… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000” Ivana Rasi :

Le componenti dello squilibrio finanziario 30 Ivana Rasi

Le componenti dello squilibrio finanziario 30 Ivana Rasi

Lo squilibrio finanziario Le componenti dello squilibrio sono molteplici: üIl disavanzo; üI debiti fuori

Lo squilibrio finanziario Le componenti dello squilibrio sono molteplici: üIl disavanzo; üI debiti fuori bilanci; üLe anticipazioni di tesoreria non restituite a fine anno; üLe fatture passive presenti in bilancio; üLe somme a destinazione vincolata da ricostituire.

Lo squilibrio finanziario Squilibrio strutturale • incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità

Lo squilibrio finanziario Squilibrio strutturale • incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile. • Il deficit, da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio, esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.

Lo squilibrio finanziario La capacità di individuare effettive e gravi condizioni di squilibrio finanziario

Lo squilibrio finanziario La capacità di individuare effettive e gravi condizioni di squilibrio finanziario nei bilanci degli enti locali era rimessa, fino a tutto il 2017 a degli indicatori approvati con un apposito decreto ministeriale avente validità triennale.

Lo squilibrio finanziario L’articolo 242 TUEL dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente

Lo squilibrio finanziario L’articolo 242 TUEL dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

Lo squilibrio finanziario Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia

Lo squilibrio finanziario Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella da allegare al rendiconto. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. L’ultimo decreto è stato emanato il 18. 02. 2013, che ha sostanzialmente confermato sia l’impianto già previsto nel triennio precedente, approvato con DM 24. 09. 2009, sia la metodologia applicativa approvata nella seduta del 30 luglio 2009 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la rigidità della spesa Ripiano disavanzo a carico

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la rigidità della spesa Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1. 1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1. 02. 01. 000 "IRAP“ – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1. 1 + FPV personale in uscita 1. 1 + 1. 7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti Accertamenti primi tre titoli Entrate se il o v i t i pos o r 47; t e a e m r a Par perio tane e u s è valore metropoli ittà c r e ce 44 p n i v o r p

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la capacità di riscossione Totale incassi c/competenza e

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la capacità di riscossione Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E. 1. 00. 000 "Tributi“ – "Compartecipazioni di tributi" E. 1. 04. 000) + E. 3. 00. 000 "Entrate extratributarie" Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate e il s o v i posit a 26; o r t e Param è inferiore ane it valore metropol ttà per ci rovince 21 e p

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la capacità di riscossione Anticipazione di tesoreria all'inizio

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la capacità di riscossione Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo Anticipazione massima prevista dalla norma vo i t i s o tro p e m a r e è Pa r o l a v se il re a 0 io super

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: sostenibilità debiti finanziari Impegni Totale 1. 7 "Interessi

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: sostenibilità debiti finanziari Impegni Totale 1. 7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U. 1. 07. 06. 02. 000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U. 1. 07. 06. 04. 000) + Impegni Titolo 4 della spesa Accertamenti titoli 1, 2 e 3 al netto delle estinzioni anticipate – (Accertamenti Entrate categoria E. 4. 02. 06. 000 "Contributi agli se investimenti direttamente destinati al rimborso di o v prestiti da siti er o p amministrazioni pubbliche") tro a 15; p e e e am iore litan r + a P per po 4 o r u Trasferimenti in conto capitale per t s e 1 e m c à n i assunzione di debiti dell'amministrazione da parte citt prov di amministrazioni pubbliche (E. 4. 03. 01. 000) + max Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per previsto dalla norma cancellazione di debiti dell'amministrazione (E. 4. 03. 04. 000)]

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la sostenibilità del disavanzo Disavanzo iscritto in spesa

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la sostenibilità del disavanzo Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e s o v i t posi per o r t e Param re a 1, 20; e io e super tropolitan e città m vince 1, 70 pro

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la sostenibilità dei debiti finanziari Importo debiti fuori

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la sostenibilità dei debiti finanziari Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati Totale impegni titolo 1 e titolo 2 o se v i t i s o po ; per r t e m Para 1, 00 a e r io e e super tropolitan e città m ince 2, 20. prov

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la sostenibilità dei debiti finanziari Importo debiti fuori

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la sostenibilità dei debiti finanziari Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 o se v i t i s o po ; per r t e m Para 0, 60 a e r e o i e r n e a p t i l su ropo t e m città vince 3, 10 pro

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la capacità di riscossione % di riscossione complessiva:

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici: la capacità di riscossione % di riscossione complessiva: Riscossioni c/comp. + Riscossioni c/residui Accertamenti + residui definitivi iniziali o se v i t i s o po r città r t e m ; pe Para 5 5 a re e inferio ropolitane met 47 e c n i v pro

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici Le soglie proposte sono state elaborate sulla base

L’utilizzo degli indicatori sintetici e analitici Le soglie proposte sono state elaborate sulla base di un campione di 5. 490 Comuni, pari al 69% dell’universo, e di 82 tra Province e Città Metropolitane (76% del totale), mentre il vigente sistema parametrale era stato testato su un campione di enti pari al 94% del totale.

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie 45 Ivana Rasi

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie 45 Ivana Rasi

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie Gli enti locali strutturalmente deficitari

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie Gli enti locali strutturalmente deficitari

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie il costo complessivo della gestione

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento; b) c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie I contratti di servizio, stipulati

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 2 -bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie Alle province ed ai comuni

Gli effetti prodotti dalla presenza di condizioni strutturalmente deficitarie Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.

ØIl riequilibrio finanziario: il predissesto 51 Ivana Rasi

ØIl riequilibrio finanziario: il predissesto 51 Ivana Rasi

Il predissesto e. Si caratterizza per la peculiarità di essere rimessa all’ente la gestione

Il predissesto e. Si caratterizza per la peculiarità di essere rimessa all’ente la gestione del risanamento; e. Sistema di scadenze e preclusioni a garanzia delle operazioni di riequilibrio che l’ente si è prefissato di attuare; e. La Corte dei Conti valuta ex ante la sostenibilità delle manovre di risanamento e della loro congruità rispetto al fine di ripristinare stabilmente l’equilibrio dell’ente.

Il predissesto Esame della situazione complessiva di squilibrio e valutazione della possibilità di ripristino

Il predissesto Esame della situazione complessiva di squilibrio e valutazione della possibilità di ripristino di condizioni di equilibrio durevole Procedure ordinarie Ripiano negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione e in ogni caso non oltre la durata della consiliatura (art. 188 TUEL) Procedure straordinarie Insufficienza delle misure di cui agli artt. 193 (deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) del TUEL per il superamento dello squilibrio Responsabile del servizio finanziario e Collegio dei Revisori tenuti a esaminare la complessiva situazione di squilibrio e a valutare la possibilità di ripristinare gli equilibri mediante le procedure ordinarie

Il predissesto Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso solo nel

Il predissesto Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso solo nel caso in cui: le accertate condizioni di squilibrio strutturale la complessiva massa passiva da ripianare non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili siano ripianabili ragionevolmente nell’orizzonte temporale determinato in base all’art. 243 bis, c. 6, TUEL.

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento Il Decreto legge 10 ottobre 2012,

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento Il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 individua due soluzioni realmente alternative e potenzialmente preventive al dissesto finanziario: – uno straordinario, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243 -bis e seguenti del TUEL ; – uno di carattere ordinario, la riorganizzazione del sistema dei controlli interni (operato con modifica degli articoli 147 e 148 del TUEL) ed il rafforzamento di quelli esterni (tramite il riconoscimento alle sezioni regionali della Corte dei Conti di un pervasivo ruolo di controllo ex art. 148 -bis). 55

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento La deliberazione di ricorso alla procedura

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. 56

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento Il ricorso alla procedura sospende temporaneamente

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento Il ricorso alla procedura sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive da porre in essere in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti Se è decorso il termine assegnato dal prefetto per la deliberazione del dissesto - dissesto guidato- non può essere iniziata la procedura di riequilibrio 57

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento La sospensione decade nel caso in

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento La sospensione decade nel caso in cui il piano di riquilibrio: ü non venga presentato entro 90 giorni dall’esecutività della delibera di adesione alla procedura di riequilibrio; ü La Corte accerti grave e reiterato inadempimento degli obiettivi intermedi; ü In caso di mancato riequilibrio entro la durata prefissata del piano. 58

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento Le procedure esecutive intraprese nei confronti

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale 59

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento Il consiglio dell'ente locale, entro il

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. 60

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento Qualora, in caso di inizio mandato,

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera consiliare di adozione del piano di riequilibrio risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato. 61

Il riequilibrio finanziario: Le principali modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 Il comma

Il riequilibrio finanziario: Le principali modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 Il comma 888 stabilisce la durata massima del piano di riequilibrio (da 4 a 20 anni) in funzione dell’incidenza delle passività complessive sulla spesa corrente dell’ente: Rapporto passività/ impegni di cui al titolo I Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale Fino al 20 per cento 4 anni Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento 15 anni Oltre il 100 per cento 20 anni Inoltre, il comma 849 sancisce che i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del MEF hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1°gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044 62

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento La trasmissione del piano di riequilibrio

Il riequilibrio finanziario: Il quadro normativo di riferimento La trasmissione del piano di riequilibrio va effettuata: Ø Alla competente sezione regionale della Corte dei Conti; Ø Alla Commissione per la Finanza degli organici degli enti locali istituita presso il Ministero dell’Interno entro 10 giorni dalla data della deliberazione di adozione del piano d riequilibrio 63

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: e le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; 64

Il piano di riequilibrio e la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di

Il piano di riequilibrio e la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; 65

Il piano di riequilibrio e l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo

Il piano di riequilibrio e l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; 66

Il piano di riequilibrio e l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio,

Il piano di riequilibrio e l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. 67

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Equilibri finanziari e Equilibrio di

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Equilibri finanziari e Equilibrio di parte corrente ed equilibrio di parte capitale: deve essere dimostrata l’idoneità del piano a garantire gli equilibri finanziari per tutta la durata del piano; e Ripiano del disavanzo di amministrazione: partendo dal disavanzo iniziale va indicata la quota annuale di disavanzo da applicare al bilancio di previsione ai fini del ripiano 68

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Debiti fuori bilancio e Ripiano

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Debiti fuori bilancio e Ripiano dei debiti fuori bilancio: deve essere indicata per ogni fattispecie di debito fuori bilancio prevista dall’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, la quota annua di ripiano e la tipologia di spesa interessata, se corrente o parte capitale; Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateazione della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori 69

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Debiti fuori bilancio e Modalità

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Debiti fuori bilancio e Modalità di copertura dei debiti fuori bilancio: vanno indicati gli eventuali mutui, assunti in deroga all’art. 204 del D. Lgs. 267/2000, per la copertura di debiti fuori bilancio per investimenti e l’utilizzo del fondo di rotazione per il pagamento degli stessi; 70

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Blocco dell’indebitamento e Divieto di

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Blocco dell’indebitamento e Divieto di indebitamento, fatto salvo il ricorso a mutui : e per la copertura di debiti fuori bilancio pregressi per spese di investimento; e Per la copertura di spese di investimento relative a progetti ed interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale , per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsati nell’esercizio precedente. 71

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione straordinaria dei residui e

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione straordinaria dei residui e Obbligo di effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi iscritti in bilancio: e Acquisizione di tutte le attestazione dei responsabili dei servizi competenti al fine di valutare la necessità o meno di conservarli in bilancio. I residui attivi e passivi cancellati, distinti per natura, importi e anni di riferimento, vanno elencati in un apposito prospetto mentre per i residui attivi conservati l’attestazione del responsabile del Servizio Finanziario deve essere corredata da una relazione dell’Organo di Revisione che si esprima sulla correttezza del loro mantenimento. 72

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Quantificazione debiti di funzionamento e

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Quantificazione debiti di funzionamento e L’ente è tenuto a quantificare l’ammontare complessivo dei debiti di funzionamento con particolare attenzione ai tempi medi di pagamento e alla quantificazione del relativo contenzioso in termini di oneri e interessi passivi, nonché il numero di procedure esecutive: e Vanno indicate, altresì, le misure da adottare per ridurre i tempi medi di pagamento e i gli oneri relativi. 73

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Tributi locali e Analisi della

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Tributi locali e Analisi della tassazione con verifica dell’incremento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita anche in deroga ad eventuali limitazione temporali disposte dalla legislazione vigente; L’ente è legittimato a deliberare aliquote e tariffe nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legge 74

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Tributi locali e Verifica delle

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Tributi locali e Verifica delle previsioni di entrata iscritti al fine di valutarne la congruità rispetto al trend di riscossione dell’ultimo triennio concluso. L’ente deve motivare e dimostrare, in caso di previsioni di entrata che subiscono un incremento anomalo, le misure da adottare che consentano di accrescere effettivamente il grado di riscossione. 75

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Copertura di costi dei servizi

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Copertura di costi dei servizi a domanda individuale e L’ente deve dimostrare le modalità con le quali intende assicurare la copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale: e Asili nido e Mense scolastiche e Impianti sportivi e Residenze Sanitarie Assistite e Parcheggi a pagamento e Utilizzo di sale istituzionali 76

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Analisi entrate proprie e L’ente

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Analisi entrate proprie e L’ente deve dimostrare l’incremento delle entrate proprie rispetto a quelle correnti per ogni anno di durata del piano di riequilibrio. L’analisi è fatta distintamente per ogni titolo di entrata corrente con indicazione dell’incidenza delle entrate proprie (titolo 1 e 3 dell’entrata) sul totale delle entrate correnti (titolo 1, 2 e 3). 77

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa e L’ente

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa e L’ente deve dimostrare di voler adottare politiche di spesa tese alla sua riduzione. L’analisi è fatta per ogni anno di durata del piano di riequilibrio. A tal fine deve essere indicata: e la variazione assoluta che subisce la spesa corrente rispetto all’anno base relativo all’ultimo rendiconto approvato; e la variazione percentuale che subisce la spesa corrente rispetto all’anno base relativo all’ultimo rendiconto approvato; 78

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa e Relativamente

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa e Relativamente alla spesa del personale l’ente, dopo aver esposto l’andamento con riferimento al triennio precedente dimostra le politiche di riduzione della spesa programmate finalizzate al contenimento della stessa e attua una revisione delle dotazioni organiche indicando il risparmio teorico atteso, sia in valore assoluto che in valore percentuale; e In caso di dipendenti in soprannumero accerta l’eccedenza della dotazione organica e indica le misure da porre in essere per ridurne la consistenza 79

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E In

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E In caso di accesso al fondo di rotazione, l’ente deve dimostrare: E La riduzione della spesa del personale, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5 e 26, comma 3 dei CCNL del comparto (1 aprile 1999) e della dirigenza (23 dicembre 1999) 80

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E In

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E In caso di accesso al fondo di rotazione, l’ente deve dimostrare: E La rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 259 comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per tutta la durata del piano (Tuel, art. 243 bis, comma 8, lett. g); 81

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E In

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E In caso di accesso al fondo di rotazione, l’ente deve dimostrare: E Deve aver previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente (Tuel, art. 243 bis comma 8 lett. g) 82

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa EIn caso

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa EIn caso di accesso al fondo di rotazione, l’ente deve dimostrare: E entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1)alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2)alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3)al servizio di trasporto pubblico locale; 4)al servizio di illuminazione pubblica; 5)al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; 83

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E In

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E In caso di accesso al fondo di rotazione, l’ente deve dimostrare: E entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico -sinfoniche 84

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E In

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E In caso di accesso al fondo di rotazione, l’ente deve dimostrare: E ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni delle spese per prestazioni di servizi e trasferimenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato 85

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E L’ente

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E L’ente indica i programmi di riduzione della spesa per gli organismi partecipati anche in riferimento al contenimento dei costi per gli amministratori. Va dimostrata anche la riduzione delle spese del personale con la verifica dell’inserimento nei nuovi contratti di servizio dell’obbligo della riduzione della spesa del personale in caso di condizioni di deficitarietà strutturale. 86

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E L’ente

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Revisione della spesa E L’ente indica analiticamente la riduzione della spesa per gli organi politici distinguendo tra spese di funzionamento del consiglio e della giunta, indennità e gettoni di presenza per i consiglieri e per gli assessori. 87

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Dismissione patrimonio immobiliare E L’ente

Il piano di riequilibrio Misure di riequilibrio economico finanziario Dismissione patrimonio immobiliare E L’ente indica le procedure di alienazione avviate o da avviare specificando l’esito e gli importi riscossi. 88

La riformulazione e rimodulazione del piano 89 Ivana Rasi

La riformulazione e rimodulazione del piano 89 Ivana Rasi

Riformulazione e rimodulazione del piano La procedura di ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale, che

Riformulazione e rimodulazione del piano La procedura di ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale, che porta alla predisposizione del piano per il rientro dei disavanzi e la copertura dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali, non è statica, non porta ad un piano immutabile per tutta la sua durata: il piano deve infatti poter fronteggiare i successivi interventi normativi che impattano sui bilanci degli enti, recependone gli effetti. 90

Riformulazione e rimodulazione del piano Si parla di rimodulazione o di riformulazione del piano,

Riformulazione e rimodulazione del piano Si parla di rimodulazione o di riformulazione del piano, a seconda che l’ente abbia già ottenuto l’approvazione dello stesso da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti o che il piano sia stato semplicemente adottato dall’ente. 91

Riformulazione e rimodulazione del piano Nella maggior parte dei casi la rimodulazione del piano

Riformulazione e rimodulazione del piano Nella maggior parte dei casi la rimodulazione del piano non necessita dell’attività istruttoria della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, attività che, al contrario, viene richiesta se il piano viene riformulato, al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto di istruttoria ed il piano oggetto di decisione (deliberazione n. 13/SEZAUT/2016) 92

Riformulazione e rimodulazione del piano Laddove la rimodulazione apporta modifiche sostanziali al piano di

Riformulazione e rimodulazione del piano Laddove la rimodulazione apporta modifiche sostanziali al piano di riequilibrio, la predetta Commissione è chiamata ad esercitare i propri compiti istruttori sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione Autonomie. Qualora la richiesta di riformulazione del piano già presentato intervenga durante l’esame per l’approvazione da parte della Corte dei Conti, il giudizio relativo al piano approvato dall’ente viene sospeso, rimandando ogni determinazione in merito alla verifica dell’effettiva presentazione del piano di riequilibrio finanziario riformulato. 93

Il ruolo del Ministero dell’Interno 94 Ivana Rasi

Il ruolo del Ministero dell’Interno 94 Ivana Rasi

Il ruolo del Ministero dell’Interno L’esame del piano di riequilibrio avviene dapprima in seno

Il ruolo del Ministero dell’Interno L’esame del piano di riequilibrio avviene dapprima in seno alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), operante presso il Ministero dell’interno, che esprime un giudizio di conformità alle linee guida approvate dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 16/ SEZAUT/2012/INPR (integrate mediante deliberazione n. 11/SEZAUT/2013/ INPR e deliberazione 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018 Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243 -quater, TUEL), valutandone la congruenza. 95

Il ruolo del Ministero dell’Interno La COSFEL svolge l’istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento

Il ruolo del Ministero dell’Interno La COSFEL svolge l’istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento del piano di riequilibrio finanziario, ma tale termine non ha natura perentoria. Effettuato il controllo di conformità e valutatane la convenienza e la coerenza, il piano è trasmesso alla Sezione regionale di controllo competente della Corte dei Conti alla quale è affidata la valutazione preventiva del piano, che può dar luogo ad approvazione o diniego, nonché il controllo sulla sua concreta esecuzione. 96

Il ruolo del Ministero dell’Interno In entrambi i casi è possibile che sia richiesta

Il ruolo del Ministero dell’Interno In entrambi i casi è possibile che sia richiesta l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori per valutare la bontà delle azioni di recupero messe in campo dall’ente ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio. Nel corso dell’istruttoria l’ente è comunque tenuto al rispetto del percorso delineato dal piano deliberato. 97

Il ruolo del Ministero dell’Interno Non è infrequente che intercorra un lungo lasso di

Il ruolo del Ministero dell’Interno Non è infrequente che intercorra un lungo lasso di tempo tra la presentazione del piano e l’approvazione dello stesso da parte della Corte dei Conti, tenuto conto, anche, del lavoro della Commissione Ministeriale: in questi casi, oltre alle richieste istruttorie del Ministero, è prevedibile che la stessa Corte reputi necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi anche con riferimento alla fase realizzativa del piano medio tempore intervenuta. 98

Il ruolo del Ministero dell’Interno Gli elementi informativi principalmente oggetto di richiesta riguardano la

Il ruolo del Ministero dell’Interno Gli elementi informativi principalmente oggetto di richiesta riguardano la corretta, totale quantificazione dell’esposizione debitoria e del disavanzo da ripianare, l’attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa, nonché le modalità di raggiungimento dell’equilibrio complessivo del piano. 99

Il monitoraggio del piano di riequilibrio 100 Ivana Rasi

Il monitoraggio del piano di riequilibrio 100 Ivana Rasi

Il piano di riequilibrio monitoraggio Dopo l’approvazione del piano di riequilibrio da parte della

Il piano di riequilibrio monitoraggio Dopo l’approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, è previsto, come espressamente disposto dall’articolo 243 quater, comma 3, del Tuel, che la stessa vigili sull’esecuzione del piano, adottando a tal fine apposita pronuncia. 101

Il piano di riequilibrio monitoraggio Una volta avvenuta l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario,

Il piano di riequilibrio monitoraggio Una volta avvenuta l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario, spetta alla Corte verificare il raggiungimento degli obiettivi intermedi o accertare il “grave e reiterato” mancato rispetto degli stessi, a fronte del quale la Corte stessa può disporre d’imperio lo stato di dissesto, il cd. “dissesto guidato”, previsto dall’art. 6, comma 2, del d. lgs n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. 102

Il piano di riequilibrio monitoraggio Il monitoraggio avviene semestralmente sulla base di una relazione

Il piano di riequilibrio monitoraggio Il monitoraggio avviene semestralmente sulla base di una relazione predisposta dall’organo di revisione economico-finanziario che viene trasmessa al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti. Il controllo investe l’idoneità del piano di riequilibrio finanziario, sia dal lato della competenza che della cassa, all’effettivo risanamento dell’ente. 103

Il piano di riequilibrio monitoraggio Pertanto, il pur grave inadempimento dell’obiettivo di riduzione del

Il piano di riequilibrio monitoraggio Pertanto, il pur grave inadempimento dell’obiettivo di riduzione del disavanzo secondo il piano di riequilibrio non basta, da solo, a far scattare il dissesto guidato. Quello che la norma richiede (art. 243 -quater comma 7 del TUEL) e la Corte controlla è anche il reiterato e grave inadempimento. 104

Il piano di riequilibrio monitoraggio Come chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale

Il piano di riequilibrio monitoraggio Come chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo della Puglia - sentenza 47/PRSP/2017 “Può essere definito “grave” il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano laddove la violazione risulti tanto rilevante da far ragionevolmente ritenere, se “reiterata”, insufficiente il piano di riequilibrio precedentemente approvato ai fini del riequilibrio finanziario dell’ente. 105

Il piano di riequilibrio monitoraggio E’ da considerarsi rilevante a tale fine, se “grave”

Il piano di riequilibrio monitoraggio E’ da considerarsi rilevante a tale fine, se “grave” e “reiterato”, anche il mancato rispetto di un solo obiettivo intermedio, se esso ricopre una importanza fondamentale per l’effettivo riequilibrio finanziario dell’ente. Quanto indicato può scaturire da difetti congeniti del piano inizialmente non rilevati o non rilevabili, dall’emergere di criticità inizialmente sconosciute, dall’insorgere di nuove criticità durante l’esecuzione del piano, dall’incapacità dell’ente di attuare quanto previsto, ecc. . 106

Il piano di riequilibrio monitoraggio In altre parole, il mancato rispetto degli obiettivi intermedi

Il piano di riequilibrio monitoraggio In altre parole, il mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano può condurre all’applicazione del citato art. 6 solo se, ripetutamente, è accertata una violazione di uno o più rilevanti obiettivi intermedi e uno stato di attuazione del piano tale da indurre a ritenere, verosimilmente, che il piano di riequilibrio in itinere non risulta più congruo ai fini dell’effettivo risanamento finanziario dell’ente”. 107

Il piano di riequilibrio monitoraggio in occasione del monitoraggio semestrale la Corte incentra i

Il piano di riequilibrio monitoraggio in occasione del monitoraggio semestrale la Corte incentra i controlli nella verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, sia corrente che capitale, della riduzione della spesa corrente, dell’incremento delle entrate correnti e della relativa capacità di riscossione. Nel contempo, la Corte può riservarsi di verificare aspetti particolari in via di definizione, rimandandoli ai monitoraggi successivi. 108

Il predissesto il proliferare della produzione normativa Corte dei Conti Sezioni Autonomie Deliberazione n.

Il predissesto il proliferare della produzione normativa Corte dei Conti Sezioni Autonomie Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR Tali modifiche, concedendo facoltà di rimodulazione e/o riformulazione degli strumenti di risanamento in essere, introducono elementi che potrebbero non risultare coerenti con il sistema volto al risanamento finanziario degli enti locali. In tal modo, infatti, viene scalfito il principio di intangibilità della procedura di riequilibrio pluriennale, in ragione del quale si ritenevano preclusi adattamenti del percorso di risanamento in fase di attuazione.

Il predissesto: il proliferare della produzione normativa Corte dei Conti Sezioni Autonomie Deliberazione n.

Il predissesto: il proliferare della produzione normativa Corte dei Conti Sezioni Autonomie Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR Si è trattato, per lo più, di disposizioni ad efficacia temporale limitata che, da un lato, hanno esaurito i propri effetti regolativi al maturare delle scadenze espressamente in esse indicate e, dall’altro, in quanto norme derogatorie di principi generali, non sono suscettibili d’interpretazione estensiva

Il predissesto: il proliferare della produzione normativa Corte dei Conti Sezioni Autonomie Deliberazione n.

Il predissesto: il proliferare della produzione normativa Corte dei Conti Sezioni Autonomie Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR Il sovrapporsi dei diversi interventi ha, inoltre, reso incerto il quadro normativo, in relazione soprattutto alla corretta perimetrazione delle diverse fattispecie e, sotto altro profilo, la continua rimessione in termini ha rappresentato un fattore di depotenziamento degli ordinari strumenti per la gestione delle situazioni di squilibrio ed ha determinato la dilatazione eccessiva del tempo di definizione della procedura con il rischio di pregiudizio di interessi giuridicamente rilevanti.

Grazie per l’attenzione Ivana Rasi e-mail (ivana. rasi@virgilio. it) I materiali saranno disponibili su:

Grazie per l’attenzione Ivana Rasi e-mail (ivana. rasi@virgilio. it) I materiali saranno disponibili su: www. fondazioneifel. it/formazione @Formazioneifel Facebook Youtube