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Il parere dell'organo di revisione economico finanziario alla luce delle linee guida emanate dalla

Il parere dell'organo di revisione economico finanziario alla luce delle linee guida emanate dalla Corte dei conti – deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR Le linee guida sul bilancio consolidato: ambito di indagine e perimetro di osservazione. Le interazioni tra Sezioni regionali di controllo e Collegio dei revisori NORMATIVA E INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI VPG Adelisa Corsetti – Cons. Valeria Franchi Adelisa Corsetti Valeria Franchi 1

 • I riflessi, sui bilanci degli enti soci, dei risultati di esercizio degli

• I riflessi, sui bilanci degli enti soci, dei risultati di esercizio degli organismi partecipati dagli enti sono oggetto delle VERIFICHE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO COMPETENTE CONTROLLO DIRETTO SUGLI OOPP ? ? ? CONTROLLO SUL GRUPPO ENTE TERRITORIALE Adelisa Corsetti Valeria Franchi 2

VERIFICHE DELLA CORTE DEI CONTI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAGLI ENTI LOCALI Le sezioni

VERIFICHE DELLA CORTE DEI CONTI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAGLI ENTI LOCALI Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono tenute ad accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni detenute (art. 148 bis del TUEL) VERIFICHE DELLA CORTE DEI CONTI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLE REGIONI E DAGLI ENTI DEL SSN Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono tenute a verificare che i rendiconti delle Regioni tengano conto anche delle partecipazioni detenute e dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, co. 4, d. l. n. 174/2012) Adelisa Corsetti Valeria Franchi 3

CONTROLLI INTERNI ART. 147 QUATER TUEL Comma 1. L'ente locale definisce, secondo la propria

CONTROLLI INTERNI ART. 147 QUATER TUEL Comma 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. Comma 2. (…) l’amministrazione definisce preventivamente (…) gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Comma 4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica (…). Adelisa Corsetti Valeria Franchi 4

CONTROLLI INTERNI ART. 147 QUINQUES TUEL Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto

CONTROLLI INTERNI ART. 147 QUINQUES TUEL Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell’ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni. Adelisa Corsetti Valeria Franchi 5

OBBLIGHI DEI REVISORI ART. 239, COMMA 1, LETT. B, N. 3, TUEL È obbligatorio

OBBLIGHI DEI REVISORI ART. 239, COMMA 1, LETT. B, N. 3, TUEL È obbligatorio il parere del revisore in materia di “modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”. il principio 10. 1 (Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione CNDCEC) individua una duplice funzione di con trollo dell’organo di revisione di un ente locale in relazione alla gestione degli organismi partecipati: controllo “diret to”, in quanto l’organo deve vigilare sul corretto adempimento da parte dell’ente locale degli obblighi imposti diret tamente in capo a quest’ultimo dalla legge, dallo statuto, ecc. ; controllo “indiretto” in quanto il revisore è chiamato, altresì, a verificare che l’ente locale vigili sul rispetto degli obblighi da parte dei propri organismi partecipati senza, tuttavia, entrare nel merito di tale controllo. Adelisa Corsetti Valeria Franchi 6

OBBLIGHI DEI REVISORI SOCIETÀ IN HOUSE E PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE L’art. 4, comma 18,

OBBLIGHI DEI REVISORI SOCIETÀ IN HOUSE E PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE L’art. 4, comma 18, d. l. n. 138/2011, af fida alla vigilanza dell’organo di revisione, in caso di gestione dei servizi pubblici locali tramite società co siddette“in house” e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall’ente locale affidan te, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché di ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso, se condo modalità definite dallo statuto dell’ente locale. È, inoltre, da ritenere obbligatorio, nel quadro dell’art. 239 Tuel, il parere in sede di adozione della delibera di riordino periodico delle partecipazioni detenute ai sensi dell’art. 20 TUSP, sulle prospettive di realizzazione del piano nonché sulla coerenza delle determinazioni assunte dall’ente con la normativa recata dal TUSP, restando impregiudicata ogni valutazione di merito politico rimessa ai competenti organi comunali. Adelisa Corsetti Valeria Franchi 7

COMPITI DEI REVISORI RELAZIONI/QUESTIONARIO DA PRESENTARE ALLA CORTE DEI CONTI AI SENSI DELL’ART. 1,

COMPITI DEI REVISORI RELAZIONI/QUESTIONARIO DA PRESENTARE ALLA CORTE DEI CONTI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 166 167, L. 266/2005 Sezione regionale di controllo Lombardia, deliberazione 14 maggio 2020, n. 68 Il ruolo essenziale, nel principio di trasparenza e responsabilità, che la relazione del revisore come parte “terza” riveste nella sua funzione di informare, dapprima il consiglio comunale e la cittadinanza, della presenza degli equilibri e della presenza di eventuali criticità, è confermato dal supporto tecnico ai controlli della Corte dei conti sul territorio (relazioni questionario sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali e delle regioni elaborate sulla base delle linee guida pubblicate dalla Sezione delle autonomie), in ottemperanza all’art. 1, commi 166 e ss. , l. n. 266/2005 e all’art. 1, commi 3 e 4, d. l. n. 174/2012. Adelisa Corsetti Valeria Franchi 8

BILANCIO CONSOLIDATO Il coordinamento della finanza pubblica esige che le verifiche sugli enti territoriali

BILANCIO CONSOLIDATO Il coordinamento della finanza pubblica esige che le verifiche sugli enti territoriali tengano conto dei risultati degli organismi gestionali esterni Riveste carattere strategico per l’effettivo esercizio delle funzioni di programmazione, gestione e controllo dell’attività dell’ente quale soggetto capogruppo e non assolve a finalità puramente statistiche (art. 11 bis, d. lgs. n. 118/2011) deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR (Linee Guida integrative di quelle relative ai bilanci di previsione/rendiconto degli enti territoriali) È redatto da tutti gli enti territoriali (art. 11, d. lgs. n. 118/2011). Tuttavia, gli enti locali con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti possono non predisporlo (art. 233 bis, TUEL). Gli stessi enti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale (art. 232, TUEL). Opzionale anche la tenuta della CE/P (art. 232, co. 2, TUEL, emendato dal correttivo fiscale) Adelisa Corsetti Valeria Franchi 9

AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO…. Il GAP include: Organismi strumentali controllati Enti

AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO…. Il GAP include: Organismi strumentali controllati Enti strumentali controllati Società controllate Società partecipate Ai fini della redazione del bilancio consolidato, l’ente individua il Gruppo amministrazione pubblica, comprendente tutti i soggetti controllati/partecipati dall’Ente stesso (art. 11 bis, d. lgs. n. 118/2011 e principio contabile applicato n. 4/4 allegato al d. gs. n. 118/2011) Nell’ambito del Gruppo amministrazione pubblica, l’ente individua i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento, nel quale sono necessariamente incluse le società “in house” unitamente a quelle che superano la c. d. soglia di rilevanza (art. 11 bis, d. lgs. n. 118/2011 e principio contabile applicato n. 4/4 allegato al d. gs. n. 118/2011) Il perimetro del consolidamento è più ristretto del GAP Adelisa Corsetti Valeria Franchi 10

AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO…. La riconciliazione delle reciproche posizioni creditorie e

AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO…. La riconciliazione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie, tra enti e organismi partecipati (c. d. circolarizzazione crediti/debiti) è un obbligo informativo a carico di tutti gli enti territoriali (art. 11, co. 6, lett. J, d. lgs. n. 118/2011) – v. delibera Sezione autonomie n. 2/2016/QMIG (doppia asseverazione dei revisori dell’ente e della società) È adempimento posto a presidio del mantenimento degli equilibri di bilancio, evitando l’insorgenza di passività latenti in capo all’ente socio, che assume particolare rilievo ai fini del consolidamento, segnatamente per le operazioni di elisione delle partite infragruppo. È adempimento che riguarda tutti gli enti, anche coloro che non hanno optato per la presentazione del bilancio consolidato. Adelisa Corsetti Valeria Franchi 11

MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI ART. 9, COMMA 1 QUINQUIES,

MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI ART. 9, COMMA 1 QUINQUIES, D. L. N. 113/2016 SLITTAMENTO DEI TERMINI AL 30 NOVEMBRE 2020 (CONS. 2019) Gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l’approvazione del bilancio consolidato. V. Sez. giur. Reg. Marche, sentenza n. 41/2020 (danno risarcibile commisurato alla spesa di personale indebitamente sostenuta) Adelisa Corsetti Valeria Franchi 12

La deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti

La deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019 Il bilancio consolidato del “gruppo amministrazione pubblica” è lo strumento preordinato a dare piena evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente e della complessiva attività svolta dallo stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative. Esso rappresenta – unitamente all’adozione di un sistema di contabilità economico patrimoniale su cui il predetto documento contabile si fonda – un obiettivo centrale del d. lgs. n. 118/2011, come integrato e corretto dal d. lgs. n. 126/2014. In vista dell’assolvimento degli adempimenti relativi all’adozione del bilancio consolidato per l’esercizio 2019, la Sezione ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione delle indicazioni già rese, avendo riguardo a quanto emerso in sede di prima applicazione ed alle modifiche normative medio tempore intervenute per ciò che attiene alla platea dei soggetti interessati. A tal riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nella deliberazione n. 18/2019 nella quale si è dato conto degli interventi normativi che hanno progressivamente eroso la portata applicativa dell’art. 11 del d. lgs. n. 118/2011 ed hanno, conseguentemente, ridimensionato il novero degli enti tenuti all’adempimento di cui trattasi. Tale tendenza è stata, peraltro, confermata dalla disposizione di cui all’art. 57, co. 2 ter, del d. l. n. 124/2019 (c. d. correttivo fiscale), che ha messo a regime, per gli enti con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti, moratoria già prevista dall’art. 15 quater del d. l. n. 34/2019 (termine finale 31 dicembre 2019), per quanto concerne la tenuta della contabilità economico patrimoniale. Con riguardo alla tempistica dell’adempimento si segnala lo slittamento dei termini, che risultano posticipati al 30 novembre 2020 in forza della previsione di cui all’art. 110 del d. l. n. 34/2020.

La deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR - Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli

La deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR - Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019 Il questionario sostanzialmente riproduce lo schema di quello precedente essendo articolato in sei sezioni, precedute da una scheda anagrafica. La Sezione Prima, intitolata “Individuazione GAP e Area di consolidamento”, è dedicata alla corretta individuazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento, secondo le prescritte modalità. La Sezione Seconda, (“Comunicazioni e direttive per l’elaborazione del consolidato”), è volta a verificare se l’ente territoriale capogruppo ha fornito tutte le indicazioni e le direttive agli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento per l’elaborazione dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato. La Sezione Terza punta l’attenzione su “Rettifiche di pre consolidamento ed elisione delle operazioni infragruppo”: vi rientrano le verifiche sulla corretta attività di omogeneizzazione dei bilanci e di eliminazione delle partite reciproche. La Sezione Quarta concerne le “Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo”. I revisori, nell’ambito della circolarizzazione dei crediti e debiti, sono chiamati a verificare l’avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra ente capogruppo e organismi inclusi nel perimetro. La Sezione Quinta, finalizzata alle “Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto”, tende a rilevare la correttezza nella determinazione del patrimonio del “gruppo amministrazione pubblico”. La Sezione Sesta riguarda le “Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa”, che deve tenere in opportuna evidenza tutti i fatti contabili e gestionali utili a inquadrare correttamente il contributo economico che l’ente capogruppo fornisce assieme ai suoi organismi consolidati in termini di equilibri di finanza pubblica. Adelisa Corsetti Valeria Franchi 14

La deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR - Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza

La deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR - Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid 19 E’ opportuno il potenziamento delle verifiche infrannuali, da accompagnare con analisi approfondite e valutazioni puntuali, rese necessarie dall’evidente impatto della gestione degli organismi partecipati sul bilancio degli enti. Pertanto, in vista della redazione del bilancio consolidato per l’anno 2019, da approvare entro il 30 novembre di quest’anno, si ritiene indispensabile prevedere in tale ambito, oltre alle consuete attività di riconciliazione delle diverse partite debitorie e creditorie, anche un’ulteriore azione di condivisione e scambio di dati (contabili), nonché di informazioni (extra contabili) tra gli uffici responsabili del controllo sulle partecipate degli enti e gli organismi stessi. In tal modo si potranno affrontare tempestivamente le eventuali criticità che la situazione emergenziale ha contribuito ad acuire nel corso dell’anno, osservando in particolare gli effetti sugli equilibri gestionali e finanziari degli organismi e degli Enti territoriali. Adelisa Corsetti Valeria Franchi 15

La deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR - Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza

La deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR - Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid 19 L’adozione del principio conservativo comporta l’adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti “adeguati” richiesti dall’art. 14 del TUSP), al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e di predisporre piani di risanamento che siano idonei a sostenere il sistema socio economico territoriale. Infatti, l’apertura di una fase interlocutoria, che permetta una gestione conservativa delle aziende, nelle società a controllo pubblico è pienamente compatibile con ogni attività preventiva di controllo e di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, del TUSP, né può determinare l’automatica rinuncia, da parte dell’organo amministrativo, all’assunzione delle possibili iniziative in favore della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Adelisa Corsetti Valeria Franchi 16

Termine della presentazione Adelisa Corsetti Valeria Franchi 17

Termine della presentazione Adelisa Corsetti Valeria Franchi 17