Accertamenti fiscali difesa tecnica e giurisprudenza MODULO 1

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“Accertamenti fiscali: difesa tecnica e giurisprudenza” MODULO 1 – Verifiche fiscali, Statuto contribuente, Contraddittorio,

“Accertamenti fiscali: difesa tecnica e giurisprudenza” MODULO 1 – Verifiche fiscali, Statuto contribuente, Contraddittorio, Istituti deflattivi e sanzioni tributarie Antonio Sanges Trapani – Settembre 2019 1

FISCO: IL PENSIERO DI LUIGI EINAUDI " Che i contribuenti combattano una diuturna, incessante

FISCO: IL PENSIERO DI LUIGI EINAUDI " Che i contribuenti combattano una diuturna, incessante battaglia contro il fisco è cosa risaputa, ed è nella coscienza di tutti che la "frode fiscale" non potrà essere davvero considerata alla stregua degli altri reati finchè le leggi tributarie rimarranno, quali sono, "vessatorie e pesantissime" e finchè le sottili arti della frode rimarranno l'unica arma di difesa del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (MAGGIO 1948 – MAGGIO 1955) contribuente contro le esorbitanze del GOVERNATORE BANCA D'ITALIA (GENNAIO 1945 – MAGGIO 1948) fisco" 2

CONTRIBUENTI E CAPACITA' CONTRIBUTIVA: Ø Funzione di stima che fornisce ADE per le modalità

CONTRIBUENTI E CAPACITA' CONTRIBUTIVA: Ø Funzione di stima che fornisce ADE per le modalità di calcolo della curva dei ricavi ; Ø Funzione di stima che fornisce ADE per misurare elasticità "valore aggiunto per addetto" e "ricavo per addetto" FONTE "SCHEDA ILLUSTRATIVA SOSE 19/09/2018 EQUAZIONE DI HENDERSON 1984 3

COMMERCIALISTI E CAPACITA' CONTRIBUTIVA: Art. 13 – bis D. Lgs. N. 74/00 "Carcere per

COMMERCIALISTI E CAPACITA' CONTRIBUTIVA: Art. 13 – bis D. Lgs. N. 74/00 "Carcere per il commercialista che elabora modelli di evasione fiscale e li offre ai propri clienti". Corte di Cassazione sent. N. 36212/2019 del 19 agosto 2019 4

COMMERCIALISTA E REATI TRIBUTARI In tema di reati tributari per la "configurabilità del concorso

COMMERCIALISTA E REATI TRIBUTARI In tema di reati tributari per la "configurabilità del concorso del consulente" è necessario un contributo concreto, consapevole, seriale e ripetitivo e che il professionista sia consapevole e cosciente ispiratore della frode. Corte di Cassazione sent. N° 36461 del 15 maggio 2019. 5

IL BUSINESS PLAN => CAPACITA' CONTRIBUTIVA Ø Circolare della GG. FF. n. 01/2018; Ø

IL BUSINESS PLAN => CAPACITA' CONTRIBUTIVA Ø Circolare della GG. FF. n. 01/2018; Ø Circolare Agenzia Entrate N. 19 agosto 2019 6

CIRCOLARE ADE N. 19/2019 Grandi contribuenti Imprese di medie e piccole dimensioni Persone fisiche

CIRCOLARE ADE N. 19/2019 Grandi contribuenti Imprese di medie e piccole dimensioni Persone fisiche e lavoratori autonomi Priorità ai controlli sui periodi di imposta che scadono entro il 2019 e alle segnalazioni che possono far ipotizzare fattispecie di abuso del diritto Riscontri incrociati tenendo conto del sistema di fatturazione elettronica rispetto a quanto evidenziato nelle comunicazioni periodiche e nella dichiarazione Iva. In relazione al sistema forfettario particolare attenzione verrà posta sui soggetti che accedono al regime senza i requisiti previsti dalla legge. Criterio prioritario di controllo sarà quello del riscontro dei dati di natura finanziaria mediante la selezione di un campione di posizioni afferenti il periodo di imposta 2014. Ulteriore aspetto da monitorare sarà quello dell'evidenziazione di un ammontare di costi residuali rilevante. 7

CIRCOLARE ADE N. 19/2019 Attività a livello internazionale Procedure di definizione agevolata Dati di

CIRCOLARE ADE N. 19/2019 Attività a livello internazionale Procedure di definizione agevolata Dati di natura finanziaria Previsto un incremento delle fonti informative derivanti dallo scambio automatico delle informazioni. Monitoraggio degli istituti introdotti dal D. L. n. 119 del 2018 in relazione alla definizione dei PVC nonché delle chiusura delle liti pendenti. In particolare, nonostante la proroga prevista in materia di termini di accertamento, si raccomanda il vaglio entro il 2019, di quei PVC non definiti e che contengono rilievi relativi ai periodi di imposta sino al 31 dicembre 2015. Con un apposito provvedimento, vengono individuati dei criteri di controllo sui dati di natura finanziaria che sono stati comunicati all'anagrafe tributaria e che sono riferiti alle società di persone ed alle società di capitali. 8

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE NEI CONTROLLI TRIBUTARI “IL GIUSTO PRELIEVO” Ø Rapporto tra amministrazione

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE NEI CONTROLLI TRIBUTARI “IL GIUSTO PRELIEVO” Ø Rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente è basato su criteri di legalità, trasparenza e imparzialità; Ø Applicazione corretta dell’art. 24 e 53 della Costituzione; Ø Applicazione della fase del contraddittorio; Ø Difesa tecnica per fronteggiare abuso di diritto e presunzioni fiscali; 9

Quale “BREAK EVEN POINT” tra art. 24 e art. 53 della Costituzione? Il “DIRITTO

Quale “BREAK EVEN POINT” tra art. 24 e art. 53 della Costituzione? Il “DIRITTO DI DIFESA” targato UE costituisce un principio fondamentale e generalizzato, il cui rispetto incombe sulle Amministrazioni degli Stati membri. Ø Art. 41, 2° comma, Carta dei Diritti Fondamentali Ø Corte di Giustizia dell’ UE, 3 luglio 2014, C-129/13 e C-130/13 10

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art.

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art. 51 D. P. R. 633/72 ØATTIVITÀ DI INDAGINE ØFASE ESECUTIVA DELLA VERIFICA 11

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art.

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art. 51 D. P. R. 633/72 ATTIVITÀ D’INDAGINE In genere le attività ispettive sono riepilogate all’art. 32 del D. P. R. 600/73 ai fini delle imposte dirette e all’art. 51 D. P. R. 633 /72 ai fini Iva, i quali prevedono che per l’adempimento dei loro compiti gli Uffici delle imposte possono: • Procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche (ai sensi dell’art. 33 D. P. R. 600/73 • Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persone o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti; • Invitare di contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti; • Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 12

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art.

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art. 51 D. P. R. 633/72 • Richiedere: ü agli Organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazioni ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie; ü alle società ed enti i assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. • Richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici uffici. Le copie e gli astratti, con l’attestazione di conformità all’originale, devono essere rilasciate gratuitamente. 13

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art.

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art. 51 D. P. R. 633/72 • Richiedere, a. previa autorizzazione del Direttore Centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del Direttore Regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezioni o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane S. p. a. . b. Alle banche, alla società Poste italiane S. p. a. . Per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto ed operazione effettuata. 14

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art.

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art. 51 D. P. R. 633/72 FASE ESECUZIONE DELLA VERIFICA “TRE MOMENTI”: ØACCESSO: => seguito a dell’accesso, vengono svolte le attività di ricerca ed acquisizione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti che saranno oggetto della successiva analisi. 15

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art.

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art. 51 D. P. R. 633/72 FASE ESECUZIONE DELLA VERIFICA “TRE MOMENTI”: ØISPEZIONE CONTABILE: => con l’esecuzione dell’ispezione contabile, sono poste in essere tutte le attività di verificazione, rilevazione ed acquisizione, anche esterna, di dati, informazioni e notizie, ritenuti necessari ai fini del perseguimento degli obiettivi della verifica; 16

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art.

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art. 51 D. P. R. 633/72 FASE ESECUZIONE DELLA VERIFICA “TRE MOMENTI”: PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE: la fase conclusiva, che compendia le risultanze dell’attività posta in essere e trova formale espressione nella redazione e sottoscrizione del processo verbale di constatazione. 17

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art.

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art. 51 D. P. R. 633/72 FASE ESECUZIONE DELLA VERIFICA “TRE MOMENTI”: PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE: Risulta essere un atto che si inserisce nell'attività istruttoria espletata dall'amministrazione finanziaria dovendo dare conto delle prove che giustificano l'emissione dell'Avviso di Accertamento che conclude il Procedimento di imposizione. Corte di Cassazione sent. N. 4312/1998 18

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art.

1) ACCESSI – ISPEZIONI – VERIFICHE art. 32 D. P. R. 600/73 e art. 51 D. P. R. 633/72 FASE ESECUZIONE DELLA VERIFICA “TRE MOMENTI”: PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE: Ø La necessaria ed obbligatoria scansione degli atti (prima il PVC e successivo Avviso di Accertamento e/o rettifica) assume maggiore rilevanza con entrata in vigore dello Statuto del contribuente. N. B. : => Art. 7 Legge 212/00 distingue fase di controllo (PVC) e fase impositiva (Avviso di Accertamento) 19

VERIFICA FISCALE E DIRITTO AL CONTRADDITTORIO Reati fiscali, quando il PVC non è prova

VERIFICA FISCALE E DIRITTO AL CONTRADDITTORIO Reati fiscali, quando il PVC non è prova Ø Se nel corso del controllo fiscale emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova che possono servire per applicazione della legge penale, devono essere compiuti con l'osservanza delle norme di rito a garanzia del diritto di difesa, in caso contrario, le risultanze del PVC non possono essere utilizzate a carico del presunto evasore. Corte di Cassazione sent. N. 4919 del 03 febbraio 2015 20

2) VERIFICA FISCALE e STATUTO DEL CONTRIBUENTE NORMA DI RIFERIMENTO Ø Art. 7 Legge

2) VERIFICA FISCALE e STATUTO DEL CONTRIBUENTE NORMA DI RIFERIMENTO Ø Art. 7 Legge 212/00 Ø Art. 12, comma 7, Legge 212/00 21

STATUTO DEL CONTRIBUENTE PRINCIPI DELLO “STATUTO” GENERALE NORMA DI RIFERIMENTO GARANTISTA Art. 12 L.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE PRINCIPI DELLO “STATUTO” GENERALE NORMA DI RIFERIMENTO GARANTISTA Art. 12 L. 212/00 comma 1 Art. 12 L. 212/00 comma 2 Art. 12 L. 212/00 comma 7 no Art. 7 Legge 212/00 22

STATUTO DEL CONTRIBUENTE PRINCIPIO GENERALE DELLO STATUTO: L’Art. 1 della L. 212/2000 prescrive al

STATUTO DEL CONTRIBUENTE PRINCIPIO GENERALE DELLO STATUTO: L’Art. 1 della L. 212/2000 prescrive al comma 1, che “Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario, e gli stessi possono essere derogati o modificati solo espressamente, e mai da leggi speciali”. La stessa Cassazione, si è più volte espressa in merito alla rilevanza delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, tanto che è stato statuito che: la “L. 212/2000 ha inteso attribuire alle proprie disposizioni il valore di principi generali dell’ordinamento tributario”. 23

ART. 7 LEGGE 212/00 Ø Ø § § § Chiarezza e motivazione degli atti

ART. 7 LEGGE 212/00 Ø Ø § § § Chiarezza e motivazione degli atti Gli atti dell'Amministrazione Finanziaria devono essere motivati secondo la normativa di cui all'art. 3 Legge 241/90; Gli stessi devono indicare tassativamente: Ufficio presso il quale si possono richiedere informazioni e nominativo responsabile del procedimento; Organo ove è possibile promuovere atti di autotutele e/o riesame; Modalità ed organo cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili 24

STATUTO DEL CONTRIBUENTE PRINCIPIO GARANTISTA DELLO STATUTO: Se è vero, che l’art. 12, co.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE PRINCIPIO GARANTISTA DELLO STATUTO: Se è vero, che l’art. 12, co. 2, non prevede alcuna sanzione espressa in caso di inosservanza da parte dell’Amministrazione finanziaria, è altrettanto vero che il nostro ordinamento scandisce precisi passaggi del procedimento amministrativo, la cui violazione comporta l’invalidità del provvedimento finale. In ambito tributario, lo Statuto dei diritti del contribuente, forte della sua acclarata valenza assiologicamente superiore (cfr. Cass. N. 21513/2006), ha valorizzato anche l’esplicitazioni delle ragioni del controllo, quale presupposto dell’attività di verifica. La recente giurisprudenza, anche di legittimità, ha sovente censurato gli “atti” emessi in violazione dei principi previsti dalla L. 212/2000, così consolidando un orientamento di rigoroso rispetto dei “diritti” del contribuente. 25

STATUTO DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI VERIFICA FISCALE Art. 12 – L. 212/00 ü

STATUTO DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI VERIFICA FISCALE Art. 12 – L. 212/00 ü diritto ad essere informato in ordine alla “modalità di verifica” ü diritto del contribuente in sede di accesso (art. 12, co. 2, L. 212/2000); ü diritto di comunicazione esito della verifica fiscale; 26

STATUTO DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI VERIFICA FISCALE Art. 12 – L. 212/00 üdiritto

STATUTO DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI VERIFICA FISCALE Art. 12 – L. 212/00 üdiritto ad essere informato in ordine alla “modalità di verifica” Lo Statuto del contribuente (art. 12, L. 212/2000) prevede che il contribuente sottoposto a verifica abbia il diritto di essere informato (ordine di verifica): - delle ragioni della verifica; - dell’oggetto della verifica; - della facoltà di farsi assistere da un professionista; - degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione della verifica. 27

STATUTO DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI VERIFICA FISCALE Art. 12 – L. 212/00 üdiritto

STATUTO DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI VERIFICA FISCALE Art. 12 – L. 212/00 üdiritto del contribuente in sede di accesso (art. 12, co. 2, L. 212/2000) - Esibizione della tessera personale di riconoscimento dei verificatori; - Consegna al contribuente, o a chi in quel momento lo sostituisce, di copia dell’autorizzazione contenente l’ordine di accesso. - Annotazione dei nomi degli altri verificatori; - Dichiarazione al contribuente, o a chi in quel momento lo sostituisce, dello scopo della visita e, in relazione a tale scopo, l’indicazione di quali registri, libri e documenti che egli è tenuto a porre a disposizione degli organi di controllo 28

STATUTO DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI VERIFICA FISCALE Art. 12 – L. 212/00 üdiritto

STATUTO DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI VERIFICA FISCALE Art. 12 – L. 212/00 üdiritto del contribuente in sede di accesso (art. 12, co. 2, L. 212/2000) - Possibilità di assistere alla verifica o farsi rappresentare (per esempio, dal proprio consulente di fiducia abilitato alla difesa innanzi agli organi di giustizia tributaria), previo rilascio di delega scritta, anche privata. - Effettuazione dell’esame dei documenti amministrativi contabili presso gli Uffici dei verificatori ovvero presso il professionista delegato. - Inserimento nel verbale di verifica di eventuali rilievi e/o osservazioni; - Richiesta del nome del reparto/articolazione operante, presso cui acquisire ulteriori informazioni sull’attività ispettiva e del direttore della verifica. 29

STATUTO DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI VERIFICA FISCALE Art. 12 – L. 212/00 Ødiritto

STATUTO DEL CONTRIBUENTE IN SEDE DI VERIFICA FISCALE Art. 12 – L. 212/00 Ødiritto di comunicazione esito della verifica fiscale üL’art. 12, L. 212/2000 attribuisce al contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria, il diritto di comunicare osservazioni, considerazioni, eccezioni e richieste agli Uffici finanziari entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica; üa fronte di tale diritto del contribuente, l’ufficio ricevente ha due obblighi: • Attendere il decorso del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento; • valutare le eventuali osservazioni espresse dal contribuente. La finalità di tale disposizione è quella di imporre all’Ufficio accertatore un’attività di lettura critica del processo verbale e, ove necessario, ad intervenire con l’integrazione delle risultanze acquisite. 30

VERIFICA FISCALE Ø Illegittimità ed infondatezza dell’avviso di accertamento fondato su incarico di servizio

VERIFICA FISCALE Ø Illegittimità ed infondatezza dell’avviso di accertamento fondato su incarico di servizio e processo verbale di accesso emessi dall’Agenzia delle Entrate in violazione dell’art. 12, 2° comma, legge 212/00. (Comm. Trib. Treviso sent. N° 83/12) Ø Illegittimità ed infondatezza dell’avviso di accertamento emesso dall’ Agenzia delle Entrate senza notificare allo scrivente processo verbale di constatazione e contestuale violazione art. 24 legge 04/29 e art. 12, 7° comma, legge 212/00. (Corte di Cassazione Ordinanza n. 7493 del 31/03/2014) 31

VERIFICA FISCALE Ø Illegittimità ed infondatezza della notifica dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle

VERIFICA FISCALE Ø Illegittimità ed infondatezza della notifica dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate prima dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione contestuale violazione art. 12 legge 212/00. (Corte di Cassazione sent. N° 18184/2013) Ø Illegittimità ed infondatezza dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate senza che lo stesso abbia valutato le memorie ed osservazioni, versate dallo scrivente in ossequio alla normativa di cui all’art. 12 legge 212/00. (Corte di Cassazione sent. N° 15616 del 27 giugno 2016) 32

Art. 12 comma 7 Legge 212/00 => Ragioni d'urgenza secondo la giurisprudenza di legittimità

Art. 12 comma 7 Legge 212/00 => Ragioni d'urgenza secondo la giurisprudenza di legittimità A. Pericolo di perdita del credito erariale Integra una ragione di urgenza nei casi di: Ø Assenza di garanzie patrimoniali; Cass. 24781/2014; 13296/2016 Ø Procedura fallimentare: Cass. 3294/2019; 8892/2018 Ø Società cartiera; Cass. 27911/2013 e/o frode carosello 21819/2018 Ø Reiterate condotte penali tributarie; Cass. 15527/2016, 14287/2014 33

Art. 12 comma 7 Legge 212/00 => Ragioni d'urgenza secondo la giurisprudenza di legittimità

Art. 12 comma 7 Legge 212/00 => Ragioni d'urgenza secondo la giurisprudenza di legittimità Integra una ragione di urgenza: Cass. 27831/2013, 20769/2013, 11944/2012: B. Imminente decadenza del termine per l'azione accertativa Non integra una ragione d'urgenza: Cass. 7379/2019, 2193/2019, 701/2019, 29487/2019, 8749/2018, 9836/2017, 18110/2016, 7914/2016, 7598/2016, 5137/2016, 5642/2015, 9424/2014, 7315/2014, 6666/2014, 2592/2014, 2279/2014, 1869/2014. 34

Art. 12 comma 7 Legge 212/00 => Ragioni d'urgenza secondo la giurisprudenza di legittimità

Art. 12 comma 7 Legge 212/00 => Ragioni d'urgenza secondo la giurisprudenza di legittimità Integrano una ragione di urgenza: C. Altre valide ragioni Ø Gravità dei rilievi, gravi irregolarità contabili; Cass. 15121/2015 Ø Fatti nuovi emersi da indagini fiscali o procedimenti penali a carico di terzi; Cass. 11993/2015, 9712/2015 Ø Recupero aiuti di Stato in attuazione normativa UE; Cass. 15547/2015 35

3) VERIFICA FISCALE e CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NORMA DI RIFERIMENTO Ø Corte U. E. sentenza

3) VERIFICA FISCALE e CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NORMA DI RIFERIMENTO Ø Corte U. E. sentenza C-129/13 e C 130/13 36

VERIFICA FISCALE E DIRITTO AL CONTRADDITTORIO Diritto al contraddittorio Ø Diritto al contraddittorio espressione

VERIFICA FISCALE E DIRITTO AL CONTRADDITTORIO Diritto al contraddittorio Ø Diritto al contraddittorio espressione dei principi di collaborazione tra Agenzia e contribuente. Senza contraddittorio e relativa violazione dei principi costituzionali, avviso di accertamento nullo. § Corte di Cassazione sent. N. 18184/2013 § Corte U. E. sent. C – 129/2013 e C-130/2013 37

VERIFICA FISCALE E DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO PRINCIPIO FONDAMENTALE Diritto al contraddittorio preventivo Ø

VERIFICA FISCALE E DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO PRINCIPIO FONDAMENTALE Diritto al contraddittorio preventivo Ø Sulla base della giurisprudenza interna e della Corte di Giustizia Europea il contraddittorio è principio fondamentale imminente nell'ordinamento a cui dare attuazione. § Corte di Cassazione sent. N. 2879 del 12 feb 2016 § Corte di Cassazione sent. N. 701/2019 38

IL CONTRADDITTORIO NEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI N. B. : La Corte di Cassazione ha delineato

IL CONTRADDITTORIO NEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI N. B. : La Corte di Cassazione ha delineato i seguenti principi validi per il contraddittorio endoprocedimentale. 1) Il principio di equivalenza, per cui le modalità previste per l'applicazione del tributo armonizzato non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi procedimenti amministrativi per tributi di natura esclusivamente interna; 2) Il principio di effettività, per cui la disciplina nazionale non deve rendere, in concreto, impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, con la conseguenza che il contribuente deve essere messo in condizione di poter esercitare il contraddittorio; 39

IL CONTRADDITTORIO NEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI N. B. : I tre principi di diritto secondo

IL CONTRADDITTORIO NEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI N. B. : I tre principi di diritto secondo la Corte di Cassazione. • “ 1) l’articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la “prova di resistenza” e, volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non; • 2) il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, principio generale desumibile dall’ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullitàcomminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario; • 3) per i tributi armonizzati la necessità della “prova di resistenza”, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità”. 40

SCHEMA DI SINTESI => VERIFICA FISCALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE FATTISPECIE Accessi, ispezioni e

SCHEMA DI SINTESI => VERIFICA FISCALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE FATTISPECIE Accessi, ispezioni e verifiche in loco Accessi, ispezioni e verifiche a tavolino OBBLIGO RIFERIMENTO SI Art. 12 comma 7 Legge 212/00 SI Per il comparto IVA in applicazione Diritto Europeo NO Per i comparti diversi in aziende specifiche prescrizioni 41

SCHEMA DI SINTESI => VERIFICA FISCALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE FATTISPECIE Indagini finanziarie Accertamento

SCHEMA DI SINTESI => VERIFICA FISCALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE FATTISPECIE Indagini finanziarie Accertamento sintetico OBBLIGO RIFERIMENTO NO In aziende di specifiche prescrizioni che prevedono il contraddittorio SI Art. 38 comma 6 DPR 600/73 Studi di settore SI ISA NO Art. 10 Legge 146/98 Art. 12 Legge 212/00 42

SCHEMA DI SINTESI => VERIFICA FISCALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE FATTISPECIE OBBLIGO Abuso diritto

SCHEMA DI SINTESI => VERIFICA FISCALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE FATTISPECIE OBBLIGO Abuso diritto SI Art. 10 – bis Legge 212/00 NO Art. 6 Legge 212/00 salvo incertezze di aspetti fiscali Liquidazione art. 36 -bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72 Liquidazione art. 36 -ter Atti Contestazioni e sanzioni SI SI RIFERIMENTO Art. 36 -ter comma 4 DPR 600/73 Art. 16 D. Lgs. N. 472/1997 43

CONTRADDITTORIO DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI => GIURISPRUDENZA Corte di Cassazione Sez. 6 Sent. N. 20799

CONTRADDITTORIO DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI => GIURISPRUDENZA Corte di Cassazione Sez. 6 Sent. N. 20799 del 05/09/2017 CTR Lombardia Sez. 9 Sentenza n. 4504 Dell'08/11/2017 Tributi: Irpef – Irap Tributi: Ires – Irap Negli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati deve escludersi, in assenza di espressa disposizione, che la mancanza di previo contraddittorio finalizzato all'emissione dell'atto impositivo sia sanzionata a pena di nullità dell'atto. Il sistema dell'accertamento a tavolino e della maggiore imposta dovuta non essendo stato preceduto da alcun invito al contribuente a fornire chiarimenti è nullo, in violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale. 44

ESCLUSIONE CONTRADDITTORIO NEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI => GIURISPRUDENZA Il contraddittorio non occorre nei casi di:

ESCLUSIONE CONTRADDITTORIO NEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI => GIURISPRUDENZA Il contraddittorio non occorre nei casi di: ØAccertamento a tavolino per tributi interni (Cassazione sent. 29153/2017, 7725/2018, 5040/2019) ØTributi locali (Cassazione sent. 26579/2018) ØStudi di settore nei casi di: § Antieconomicità => (Cassazione sent. 12020/2018) § Fatture operazioni inesistenti => (Cassazione sent. 10030/2018) 45

ESCLUSIONE CONTRADDITTORIO NEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI => GIURISPRUDENZA Il contraddittorio non occorre nei casi di:

ESCLUSIONE CONTRADDITTORIO NEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI => GIURISPRUDENZA Il contraddittorio non occorre nei casi di: ØAccertamento bancario => Tributi interni (Cassazione sent. 10908/2016) Ø Accertamento bancario => mentre Iva si al contraddittorio (Cassazione sent. 20849/2016) 46

4) Istituti deflattivi del contenzioso tributario Ravvedimento operoso Art. 13 D. Lgs. 472/97 modifica

4) Istituti deflattivi del contenzioso tributario Ravvedimento operoso Art. 13 D. Lgs. 472/97 modifica art. 16 D. Lgs. 158/15 Definizione Avvisi bonari Art. 2 – 3 D. Lgs. 462/97 Invito Contraddittorio Art. 5 – 11 D. Lgs. 218/97 Processo Verbale Constatazione Art. 24 Legge 04/29 Autotutela Art. 2 – quater D. L 564/94 Acquiescenza rafforzata Art. 15 D. Lgs. 218/97 Accertamento adesione Art. 1 – 13 D. Lgs. 218/97 47

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO OPERATIVO ALTERNATIVO ALL’IMPUGNAZIONE QUALE VIOLAZIONE È STATA COMMESSA

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROCEDIMENTO OPERATIVO ALTERNATIVO ALL’IMPUGNAZIONE QUALE VIOLAZIONE È STATA COMMESSA INDIVIDUAZIONE DELLA VIOLAZIONE COMMESSA QUANDO È STATA COMMESSA QUALI SANZIONI SONO IRROGABILI DECISIONE CIRCA LA REGOLARIZZAZIONE DELLA VIOLAZIONE SCELTA DELLO STRUMENTO DI CORREZIONE DI QUANTO POSSO RIDURRE LE SANZIONI A CARICO DEL CONTRIBUENTE QUAL È IL RISCHIO DEL CONTENZIOSO DIPENDE DAL MOMENTO IN CUI DECIDO DI OPERARE STRUMENTO TRASVERSALE A SUPPORTO DELLA DEFINIZIONE DELLA VIOLAZIONE POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE GLI IMPORTI DOVUTI 48

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO AMBITO OPERATIVO DEI SINGOLI STRUMENTI DEFLATTIVI PRIMA RAVVEDIMENTO OPEROSO

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO AMBITO OPERATIVO DEI SINGOLI STRUMENTI DEFLATTIVI PRIMA RAVVEDIMENTO OPEROSO DELL’AVVIO DI UN CONTROLLO O DELLA NOTIFICA DI UN ATTO IMPOSITIVO DOPO L’AVVIO DI UN CONTROLLO O LA NOTIFICA DI UN ATTO IMPOSITIVO MA PRIMA DELL’IMPUGNAZIONE DELL’ATTO IMPOSITIVO DOPO L’IMPUGNAZIONE DELL’ATTO IMPOSITIVO ECCEZIONI Ø Ø Ø Ø DEFINIZIONE AVVISI BONARI E PVC DEFINIZIONE AVVISI BONARI DEFINIZIONE INVITI AL CONTRADDITTORIO DEFINIZIONE PVC AUTOTUTELA ACQUIESCENZA RAFFORZATA ACCERTAMENTO CON ADESIONE RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 49

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 18/12/1997, n. 472 come modificato da Art. 16,

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 18/12/1997, n. 472 come modificato da Art. 16, D. Lgs. 158/2015 50

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 472/1997 Cause ostative: Art. 13, c. 1 e

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 472/1997 Cause ostative: Art. 13, c. 1 e c. 1 -ter, D. Lgs. 472/97 LA VIOLAZIONE È GIÀ STATA CONTESTATA? RIGUARDA TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE? ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE SONO INIZIATI SONO STATI NOTIFICATI O ALTRE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI ACCERTAMENTO DELLE QUALI L’AUTORE O I SOGGETTI SOLIDALMENTE OBBLIGATI, ABBIANO AVUTO FORMALE CONOSCENZA? Ø ATTI DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO Ø AVVISI BONARI EX ARTT. 36 -BIS E TER, D. P. R. 600/73 E 54 -BIS, D. P. R. 633/72 Ø AVVISI DI RECUPERO DI CREDITI DI IMPOSTA Ø AVVISI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 51

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 472/1997 Cause ostative: Art. 13, c. 1 e

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 472/1997 Cause ostative: Art. 13, c. 1 e c. 1 -ter, D. Lgs. 472/97 NON COSTITUISCE CAUSA OSTATIVA LA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO FORMALE EX ART. 36 -TER, D. P. R. 600/73 (Telefisco 2015) LA RICEZIONE DEGLI AVVISI BONARI COSTITUISCE CAUSA OSTATIVA CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE CONTESTATA (Circ 23/E/2015) 52

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 472/1997 TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTI AMMINISTRATI

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 472/1997 TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE TRIBUTI AMMINISTRATI TRIBUTI ESCLUSI REGOLARIZZAZIONI APPLICABILI Ø IRES IRPEF E ADDIZIONALI Ø IRAP Ø IVA Ø RITENUTE FISCALI Ø IMPOSTE D’ATTO Ø CANONE RAI Ø CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ Ø IMPOSTE DI REGISTRO Ø IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI Ø imu, tasi e tari Ø accise e dazi doganali Ø contributi consortili Ø diritti camerali art. 13, c. 1, lettere: b-bis) sanzioni ridotte a 1/7 del minimo b-ter) sanzioni ridotte a 1/6 del minimo b-quater) sanzioni ridotte a 1/5 del minimo 53

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 472/1997 VIOLAZIONI SANABILI MANCATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO O

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 472/1997 VIOLAZIONI SANABILI MANCATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO O DI UN ACCONTO REGOLARIZZAZIONE DEGLI ERRORI E DELLE OMISSIONI anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 gg OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PERIODICA PRESCRITTA IN MATERIA DI IVA se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 gg ART. 13, c. 1, Lett. a), a-bis), b-bis), bter), b-quater) ART. 13, c. 1, Lett. abis), b-bis), bter), b-quater) ART. 13, c. 1, Lett. c) 54

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 472/1997 NORME SPECIFICHE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO Pagamento o

RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13, D. Lgs. 472/1997 NORME SPECIFICHE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO Pagamento o regolarizzazione effettuata LA SANZIONE RIDOTTA E GLI INTERESSI DEVONO ESSERE VERSATI QUANDO LA LIQUIDAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DALL’UFFICIO NON PRECLUDE L’INIZIO O LA PROSECUZIONE DI ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O ALTRE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO CONTESTUALMENTE ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO O DELLA DIFFERENZA, QUANDO DOVUTI IL RAVVEDIMENTO SI PERFEZIONA CON L’ESECUZIONE DEI PAGAMENTI NEL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELL’AVVISO DI LIQUIDAZIONE 55

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI Art. 2, c. 2, D. Lgs. 462/1997 Art. 3, D.

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI Art. 2, c. 2, D. Lgs. 462/1997 Art. 3, D. Lgs. 462/1997 56

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI Artt. 2 e 3, D. Lgs. 462/1997 AVVISI BONARI SE

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI Artt. 2 e 3, D. Lgs. 462/1997 AVVISI BONARI SE DAI CONTROLLI AUTOMATICI EMERGE UN RISULTATO DIVERSO DA QUELLO ESPOSTO IN DICHIARAZIONE ART. 36 -bis, c. 3, D. P. R. 600/73 L’ESITO DELLA LIQUIDAZIONE È COMUNICATO AL CONTRIBUENTE O AL SOSTITUTO DI IMPOSTA CHE PUÒ FORNIRE I CHIARIMENTI NECESSARI ENTRO 30 GG DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE ART. 36 -ter, c. 4, D. P. R. 600/73 L’ESITO DEL CONTROLLO FORMALE È COMUNICATO AL CONTRIBUENTE O AL SOSTITUTO DI IMPOSTA CON L’INDICAZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO DATO LUOGO ALLE RETTIFICHE, PER CONSENTIRE ANCHE LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI DATI ED ELEMENTI NON CONSIDERATI O VALUTATI ERRONEAMENTE IN SEDE DI CONTROLLO FORMALE ENTRO 30 GG SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE ART. 6, c. 5, L. 212/2000 PRIMA DI PROCEDERE ALLE ISCRIZIONI A RUOLO DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI, QUALORA SUSSISTANO INCERTEZZE […], L’AMMINISTRAZIONE DEVE INVITARE IL CONTRIBUENTE A FORNIRE I NECESSARI CHIARIMENTI O PRODURRE I DOCUMENTI MANCANTI ENTRO UN TERMINE CONGRUO E COMUNQUE NON INFERIORE A 30 GG DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA 57

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI Artt. 2 e 3, D. Lgs. 462/1997 DEFINIZIONE DEGLI AVVISI

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI Artt. 2 e 3, D. Lgs. 462/1997 DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI ART. 2, c. 2, D. Lgs. 462/1997 Riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici L’ISCRIZIONE A RUOLO NON È ESEGUITA IN TUTTO O IN PARTE SE IL CONTRIBUENTE O IL SOSTITUTO DI IMPOSTA PROVVEDE A PAGARE LE SOMME DOVUTE ENTRO 30 GG Ø DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE EX ARTT. 36 -BIS D. P. R. 600/73 E 54 -BIS D. P. R. 633/72 Ø O DALLA COMUNICAZIONE DELLA RIDETERMINAZIONE IN AUTOTUTELA DELLE SOMME DOVUTE IN TAL CASO LE SANZIONI SONO RIDOTTE A 1/3 ART. 3, D. Lgs. 462/1997 POSSONO ESSERE PAGATE ENTRO 30 GG Riscossione delle somme Ø DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE EX dovute a seguito di ART. 36 -TER D. P. R. 600/73 controlli formali IN TAL CASO LE SANZIONI SONO RIDOTTE A 2/3 LE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEI CONTROLLI FORMALI 58

INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 Art. 4 – octies

INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 Art. 4 – octies D. Legge N° 34/2019 Legge N. 58/2019 59

INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 INNESCO DEL PROCEDIMENTO DI

INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 INNESCO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1 – INVIO AL CONTRIBUENTE DI UN INVITO A COMPARIRE CONTENUTO a) periodi di imposta suscettibili di accertamento b) giorno e luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione c) maggiori imposte, ritenute , contributi, sanzioni ed interessi dovuti d) motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lett. c) 60

INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 INNESCO DEL PROCEDIMENTO DI

INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 INNESCO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN CASO DI INVITO EX ART. 11 Elementi identificativi dell’atto della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione 1 – INVIO AL giorno e luogo della comparizione per definire CONTRIBUENTE l’accertamento con adesione DI UN INVITO A b-bis) maggiori imposte, sanzioni ed interessi COMPARIRE dovuti b-ter) motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lett. b-bis) 61

INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 INNESCO DEL PROCEDIMENTO DI

INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 INNESCO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1) scelta del pagamento in un’unica soluzione o a rate 2) versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la 2– comparizione DEFINIZIONE DELL’INVITO A 3) invio all’ufficio competente dell’apposita comunicazione COMPARIRE CAUSA OSTATIVA Ø Redatta sull’apposito modello dedicato Ø Con eventuale scelta pagamento rateale Ø con allegato F 24 pagamento importi dovuti o prima rata AVVENUTA CONSEGNA DI UN PVC EX ART. 5 -BIS, D. Lgs. 218/1997 62

INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 INNESCO DEL PROCEDIMENTO DI

INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 INNESCO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 3 – BENEFICI 1) RIDUZIONE DELLA METÀ DELLE SANZIONI PREVISTE PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE 2) E DUNQUE NORMA TRANSITORIA LA DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO È POSSIBILE SOLO PER QUELLI NOTIFICATI ENTRO Il 31/12/2015 (ART. 1, c. 638, lett. c), n. 1 e 2, L. 190/2014) Ø 1/6 DEL MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE Ø NESSUNA SANZIONE SULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 63

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 NOVITA'

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 NOVITA' -Si introduce nell'ambito dell'accertamento fiscale un nuovo obbligo per l'Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria N. B. vale per gli accertamenti emessi dal 1 luglio 2020 64

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI INVITO A COMPARIRE CONTENUTO (D. Lgs. 218/1997, art. 5 – ter) - NEW L'Ufficio dell'Agenzia, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, - Prima di emettere un avviso di accertamento, - Notifica un invito a comparire per avviare il procedimento di definizione dell'accertamento. N. B. : in sostanza, è introdotto un obbligo generalizzato del contraddittorio anteriormente alla emissione dell'avviso di accertamento. 65

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI CONTENUTO (D. Lgs. 218/1997, art. 5 – ter) - NEW ESCLUSIONI Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio - Gli avvisi di accertamento parziale (DPR 600/1973, art. 41 – bis); - Avvisi di rettifica parziale (DPR 633/1972, art. 54) 66

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI CONTENUTO (D. Lgs. 218/1997, art. 5 – ter) - NEW MANCATA ADESIONE In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è motivato in maniera specifica con riguardo - ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti - dal contribuente durante il contraddittorio 67

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI CONTENUTO (D. Lgs. 218/1997, art. 5 – ter) - NEW DEROGA L'Ufficio procede alla notifica diretta dell'avviso di accertamento in assenza dell'invito al contraddittorio nei casi di: - Particolare e motivata urgenza - Nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. 68

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI CONTENUTO (D. Lgs. 218/1997, art. 5 – ter) - NEW INVALIDITA' Fuori dai casi in cui operi la deroga dell'obbligo al contraddittorio, - Il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento - Qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio 69

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI

OBBLIGO INVITI AL CONTRADDITTORIO Artt. 4 - OCTIES e 11, DECRETO CRESCITA 2019 ASPETTI CONTENUTO (D. Lgs. 218/1997, art. 5 – ter) - NEW NORME APPLICABILI Restano ferme le disposizioni relative alla partecipazione del contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. 70

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE Art. 24, L. 4/1929 Art. 5 -BIS, D. Lgs. 218/1997

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE Art. 24, L. 4/1929 Art. 5 -BIS, D. Lgs. 218/1997 71

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE Art. 4, L. 4/1929 e Art. 5 -bis, D. Lgs.

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE Art. 4, L. 4/1929 e Art. 5 -bis, D. Lgs. 218/1997 PVC IN MATERIA DI IIDD E IVA CHE CONSENTANO L’EMISSIONE DI ACCERTAMENTI PARZIALI EX ART. 41 -BIS, D. P. R. 600/73 E ART. 54, c. 4, D. P. R. 633/72 1) 2) 3) DEFINIZIONE PVC 4) 5) 6) 7) Decisione di adesione al contenuto integrale del PVC scelta del pagamento in un’unica soluzione o a rate invio all’ufficio competente dell’apposita comunicazione sempre entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del PVC Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l’Ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale versamento delle somme dovute entro i 20 giorni successivi alla data notifica dell’atto di definizione Entro 10 giorni dal pagamento della prima o unica rata, esibizione all’Ufficio della quietanza di pagamento L’Ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione 72

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE Art. 4, L. 4/1929 e Art. 5 -bis, D. Lgs.

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE Art. 4, L. 4/1929 e Art. 5 -bis, D. Lgs. 218/1997 PVC IN MATERIA DI IIDD E IVA CHE CONSENTANO L’EMISSIONE DI ACCERTAMENTI PARZIALI EX ART. 41 -BIS, D. P. R. 600/73 E ART. 54, c. 4, D. P. R. 633/72 BENEFICI RIDUZIONE DELLA METÀ DELLE SANZIONI PREVISTE PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE NORMA TRANSITORIA LA DEFINIZIONE DEI PVC È POSSIBILE SOLO PER QUELLI CONSEGNATI ENTRO Il 31/12/2015 (ART. 1, c. 638, lett. c), n. 1 e 2, L. 190/2014) 73

L’AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/94 D. M. 37/97 74

L’AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/94 D. M. 37/97 74

AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/1994 e D. M. 37/97 ORGANI COMPETENTI PER

AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/1994 e D. M. 37/97 ORGANI COMPETENTI PER L’ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D’UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO Ø ALL’UFFICIO CHE HA EMANATO L’ATTO ILLEGITTIMO IL POTERE DI: Ø O CHE È COMPETENTE PER GLI Ø annullamento ACCERTAMENTI D’UFFICIO Ø revoca Ø o rinuncia all’imposizione in Ø O, IN VIA SOSTITUTIVA, IN CASO DI GRAVE INERZIA, ALLA DIREZIONE caso di autoaccertamento REGIONALE O COMPARTIMENTALE SPETTA DALLA QUALE L’UFFICIO STESSO DIPENDE SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO FAVOREVOLE ALL’AMMINISTRAZIONE CAUSA OSTATIVA FINANZIARIA 75

AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/1994 e D. M. 37/97 IPOTESI DI ANNULLAMENTO

AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/1994 e D. M. 37/97 IPOTESI DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO O DI RINUNCIA ALL’IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUÒ PROCEDERE, IN TUTTO O IN PARTE: Ø All’annullamento Ø o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento Ø SENZA NECESSITÀ DI ISTANZA DI PARTE Ø ANCHE IN PENDENZA DI GIUDIZIO O IN CASO DI NON IMPUGNABILITÀ Ø NEI CASI IN CUI SUSSISTA ILLEGITTIMITÀ DELL’ATTO O DELL’IMPOSIZIONE, QUALI, TRA L’ALTRO: a) Errore di persona b) Evidente errore logico o di calcolo c) Errore sul presupposto dell’imposta d) Doppia imposizione e) Mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti f) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza g) Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati h) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione 76

AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/1994 e D. M. 37/97 PRIORITÀ E ADEMPIMENTI

AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/1994 e D. M. 37/97 PRIORITÀ E ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CRITERI PRIORITARI NELL’ESAME DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA È DATA PRIORITÀ Ø ALLE FATTISPECIE DI RILEVANTE INTERESSE GENERALE Ø E, FRA QUESTE ULTIME, A QUELLE PER LE QUALI SI IN ATTO O VI SIA IL RISCHIO DI UN VASTO CONTENZIOSO IMPOSTA, SANZIONI E INTERESSI SUPERIORI A UN MILIARDO DI LIRE (EURO 516, 459, 90) OCCORRE PARERE PREVENTIVO DELLA DIREZIONE REGIONALE O COMPARTIMENTALE DA CUI L’UFFICIO DIPENDE 77

AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/1994 e D. M. 37/97 PRIORITÀ E ADEMPIMENTI

AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/1994 e D. M. 37/97 PRIORITÀ E ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI VA COMUNICATO: Ø AL CONTRIBUENTE Ø ALL’ORGANO GIURISDIZIONALE IN CASO L’EVENTUALE ANNULLAMENTO DI CONTENZIOSO PENDENTE DELL’ATTO Ø ALL’UFFICIO CHE HA EMANATO L’ATTO IN CASO DI ANNULLAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA L’UFFICIO CHE LA RICEVE DEVE ISTANZA INVIATA A UFFICIO Ø TRASMETTERLA A QUELLO COMPETENTE INCOMPETENTE Ø DARNE NOTIZIA AL CONTRIBUENTE CRITERI DI ECONOMICITÀ PER INIZIO O ABBANDONO DEL CONTENZIOSO Ø PROBABILITÀ DI SOCCOMBENZA E CONDANNA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI GIUDIZIO Ø ESIGUITÀ DELLE PRETESE TRIBUTARIE IN RAPPORTO AI COSTI AMMINISTRATIVI PER LA DIFESA DELLE STESSE 78

AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/1994 e D. M. 37/97 NOVITÀ D. LGS.

AUTOTUTELA Art. 2 -quater, D. L. 564/1994 e D. M. 37/97 NOVITÀ D. LGS. 159/2015 in vigore dal 22/10/2015 IN CASO DI ANNULLAMENTO O REVOCA PARZIALI DELL’ATTO IL CONTRIBUENTE: Ø PUÒ AVVALERSI DEGLI ISTITUTI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI PREVISTI PER L’ATTO OGGETTO DI ANNULLAMENTO O REVOCA Ø ALLE MEDESIME CONDIZIONI ESISTENTI ALLA DATA DI NOTIFICA DELL’ATTO Ø PURCHÉ RINUNCI AL RICORSO Ø MA LE SPESE DI GIUDIZIO RESTANO A CARICO DELLE PARTI CHE LE HANNO SOSTENUTE TALI DISPOSIZIONI NON SONO APPLICABILI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOLE SANZIONI CON PAGAMENTO RIDOTTO A 1/3 DELLE STESSE ENTRO IL TERMINE DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO (ART. 17, C. 2, D. Lgs. 472/1997) L’ANNULLAMENTO O REVOCA PARZIALI DELL’ATTO NON SONO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI 79

ACQUIESCENZA RAFFORZATA ART. 15, D. Lgs. 218/1997 80

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ACQUIESCENZA RAFFORZATA Art. 15, D. Lgs. 218/1997 SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE

ACQUIESCENZA RAFFORZATA Art. 15, D. Lgs. 218/1997 SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE RINUNCIA DEL CONTRIBUENTE Ø AD IMPUGNARE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI LIQUIDAZIONE Ø A FORMULARE ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE EX ART 6, D. Lgs. 218/1997 PAGAMENTO ENTRO IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO Ø IMPOSTE E INTERESSI DOVUTI Ø SANZIONI RIDOTTE che comunque non possono mai scendere sotto 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo 81

ACQUIESCENZA RAFFORZATA Art. 15, D. Lgs. 218/1997 SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE

ACQUIESCENZA RAFFORZATA Art. 15, D. Lgs. 218/1997 SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE SCONTI SULLE SANZIONI RIDUZIONE A 1/3 DELLE SANZIONI Ø PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AI TRIBUTI OGGETTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE Ø PER LE VIOLAZIONI RELATIVE INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE E OCCULTAMENTO DI CORRISPETTIVO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO Ø OMESSA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Ø INFEDELTÀ NELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 82

ACQUIESCENZA RAFFORZATA Art. 15, D. Lgs. 218/1997 SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE

ACQUIESCENZA RAFFORZATA Art. 15, D. Lgs. 218/1997 SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE PER GLI ATTI DEFINIBILI NOTIFICATI FINO AL 31/12/2015 LE SANZIONI PER LA DEFINIZIONE IN ACQUIESCENZA RAFFORZATA SONO RIDOTTE DELLA METÀ (QUINDI 1/6 DEI MINIMI EDITTALI) Ø SE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO NON è STATO PRECEDUTO DA INVITO AL CONTRADDITTORIO EX ARTT. 5 E 11, D. Lgs. 218/1997 Ø È STATO NOTIFICATO PVC DEFINIBILE EX ART. 5 -BIS D. Lgs. 218/1997 DAL 1° GENNAIO 2016 LO SCONTO SANZIONI PER ACQUIESCENZA RAFFORZATA È DEFINITIVAMENTE FISSATO IN 1/3 DEI MINIMI EDITTALI 83

ACQUIESCENZA RAFFORZATA Art. 15, D. Lgs. 218/1997 NOVITÀ D. LGS. 159/2015 in vigore dal

ACQUIESCENZA RAFFORZATA Art. 15, D. Lgs. 218/1997 NOVITÀ D. LGS. 159/2015 in vigore dal 22/10/2015 LO SCONTO SANZIONI PER ACQUIESCENZA RAFFORZATA è RICONOSCIUTO ANCHE IN CASO DI RINUNCIA ALL’IMPUGNAZIONE DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE EMESSI A SEGUITO DELLA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI INDICATE NELLA NOTA II BIS) DELL’ART. 1, PARTE I, TARIFFA IMPOSTA DI REGISTRO NORME TRANSITORIE LA NOVITÀ NON SI APPLICA Ø AGLI ATTI DI ADESIONE Ø AGLI ATTI DEFINITI Ø ALLE CONCILIAZIONI GIUDIZIALI Ø ALLE MEDIAZIONI TRIBUTARIE GIÀ PERFEZIONATI ALLA DATA DEL 22/10/2015 84

ACCERTAMENTO CON ADESIONE ARTT. DA 1 a 13, D. Lgs. 218/1997 85

ACCERTAMENTO CON ADESIONE ARTT. DA 1 a 13, D. Lgs. 218/1997 85

ACCERTAMENTO CON ADESIONE Artt. da 1 a 13, D. Lgs. 218/1997 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ACCERTAMENTO CON ADESIONE Artt. da 1 a 13, D. Lgs. 218/1997 ACCERTAMENTO CON ADESIONE INNESCO EFFETTI NON SONO DEFINIBILI LE SANZIONI Ø INIZIATIVA DELL’UFFICIO : ARTT. 5 e 11, D. Lgs. 218/1997 Ø INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE : ARTT. 6 e 12, D. Lgs. 218/1997 Ø RIDUZIONE SANZIONI A 1/3 DEL MINIMO EDITTALE Ø SOSPENSIONE DI 90 GIORNI DEL TERMINE PER IMPUGNARE Ø APPLICATE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE A SEGUITO DI CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI Ø PER MANCATA, INCOMPLETA O NON VERITIERA RISPOSTA ALLE RICHIESTE FORMULATE DALL’UFFICIO 86

ACCERTAMENTO CON ADESIONE Artt. da 1 a 13, D. Lgs. 218/1997 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ACCERTAMENTO CON ADESIONE Artt. da 1 a 13, D. Lgs. 218/1997 ACCERTAMENTO CON ADESIONE PROCEDIMENTO IN CASO DI ISTANZA DEL CONTRIBUENTE Ø l’ufficio effettua: accessi, ispezioni e verifiche ex artt 33, D. P. R. 600/73 e 52, D. P. R. 633/72 Ø il contribuente presenta istanza in carta libera con cui chiede all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento Ø stessa istanza può essere presentata in caso di notifica di avviso di accertamento o rettifica non preceduto da invito al contraddittorio ex artt. 5 e 11, d. lgs. 218/1997 Ø l’ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, invia invito a comparire al contribuente Ø se c’è accordo si redige l’atto di accertamento con adesione in duplice esemplare sottoscritto dalle parti, con indicazione, per ciascun tributo, DEGLI ELEMENTI E DELLE MOTIVAZIONI SU CUI SI FONDA L’ACCERTAMENTO, DELLE MAGGIORI IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE SOMME EVENTUALMENTE DOVUTE Ø entro 20 giorni dalla redazione dell’atto si versano le somme dovute (unica soluzione o prima rata) Ø entro 10 giorni dal pagamento si esibisce all’ufficio la ricevuta Ø l’ufficio rilascia copia dell’atto di accertamento con adesione 87

Le "nuove sanzioni tributarie" § D. Lgs. N° 471/97 § D. Lgs. N° 472/97

Le "nuove sanzioni tributarie" § D. Lgs. N° 471/97 § D. Lgs. N° 472/97 § D. Lgs. N° 158/15 88

Le "nuove sanzioni tributarie" D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 Titolo II -

Le "nuove sanzioni tributarie" D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo Revisione sistematica delle disposizioni già vigenti mantenendo la partizione fra: sanzioni tributarie non penali (D. Lgs. 471/1197); sanzioni amministrative per le violazioni di disposizioni tributarie (D. Lgs. 472/1197). Decorrenza -> 1 ° gennaio 201 6 ( la legge di stabilità 2016 prevede la modifica della decorrenza al 1 ° gennaio 2016, anticipandola rispetto al 1. 1. 2017) 89

Le "nuove sanzioni tributarie" 1) Omessa dichiarazione con imposte dovute (imposte dirette, Irap e

Le "nuove sanzioni tributarie" 1) Omessa dichiarazione con imposte dovute (imposte dirette, Irap e Iva) Dal 1° gennaio 2016 - Con dichiarazione presentata entro il termine per quella dell'anno successivo (prima di controllo fiscale), si applica la sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta con un minimo di € 200. - In caso contrario le sanzioni rimangono dal 120% al 240% con un minimo di € 250. Ravvedimento possibile nei 90 giorni. 90

Le "nuove sanzioni tributarie" 2) Omessa dichiarazione senza imposte dovute (imposte dirette, Irap e

Le "nuove sanzioni tributarie" 2) Omessa dichiarazione senza imposte dovute (imposte dirette, Irap e Iva) Dal 1° gennaio 2016 si applica la sanzione da € 250, 00 ad € 1000, 00 (€ 2. 000, 00 Iva) - Con adempimento dichiarativo presentato entro il termine per quella del periodo d’imposta successivo, la sanzione varia da € 150 a € 500 (€ 1. 000 per Iva) con aumento fino al doppio per contribuenti con partita Iva. 91

Le "nuove sanzioni tributarie" 3) Dichiarazione infedele Dal 1° gennaio 2016 Si applica la

Le "nuove sanzioni tributarie" 3) Dichiarazione infedele Dal 1° gennaio 2016 Si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% dell'imposta, che in caso di: § condotte fraudolente - > aumenta della metà (dal 135% al 270%); § imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e, comunque, non supera € 30. 000 -> si riduce a 1/3 (dal 30 al 60%); § assenza di danno erariale -> errore di competenza sull'imputazione dei costi = sanzione in misura fissa di € 250. 92

Le "nuove sanzioni tributarie" 4) Fatturazione e registrazione -> operazioni soggette ad Iva (art.

Le "nuove sanzioni tributarie" 4) Fatturazione e registrazione -> operazioni soggette ad Iva (art. 6, comma 1, D. Lgs. 471/1997) Dal 1° gennaio 2016 - Si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% dell'imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso del periodo d'imposta. - Riduzione della sanzione da applicarsi al posto di quella base -> in misura fissa da € 250 a € 2. 000) quando la ritardata registrazione/certificazione non incide sulla liquidazione periodica e, quindi, sul pagamento del tributo. 93

Le "nuove sanzioni tributarie" 5) Fatturazione e registrazione -> operazioni non soggette ad Iva

Le "nuove sanzioni tributarie" 5) Fatturazione e registrazione -> operazioni non soggette ad Iva (art. 6, comma 2, D. Lgs. 471/1997) Dal 1° gennaio 2016 - Cedente/prestatore => soggetto autore della violazione. - La sanzione rimane fissata dal 5% al 10%, ma oltre alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette comprende anche le operazioni di reverse charge. - Se la violazione non ha inciso sul tributo (Iva) e non ha riflessi nemmeno ai fini delle dirette -> si applica la sanzione in misura fissa da € 250 a € 2. 000. 94

Le "nuove sanzioni tributarie" 6) Nuove sanzioni per le operazioni di inversione contabile -

Le "nuove sanzioni tributarie" 6) Nuove sanzioni per le operazioni di inversione contabile - La sanzione dal 90 al 180% dell'Iva si applica solo per le ipotesi in cui la corretta applicazione del reverse charge avrebbe generato in capo al cessionario o committente una posizione di debito Iva. - Per errore sull‘applicazione o meno del regime (reverse charge in luogo dell’Iva e viceversa) -> sanzione in misura fissa da € 250 a € 10. 000. - Se l'applicazione dell'imposta in regime ordinario in luogo del reverse charge è determinata da intenti fraudolenti, la sanzione applicabile è quella ordinaria -> dal 90 al 180% dell'imposta. - Se il cedente emette correttamente la fattura e l'acquirente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile -> sanzione in misura fissa, compresa tra € 500 e € 20. 000. - Se il cedente emette correttamente la fattura e l'acquirente non pone in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile e la fattura ricevuta è stata totalmente occultata (non registrata, neanche ai fini delle imposte dirette) -> sanzione proporzionale dal 5 al 10%, con un minimo di € 1. 000. 95

Le "nuove sanzioni tributarie" Costo del ravvedimento. Omesso o tardivo versamento TERMINE DI VERSAMENTO

Le "nuove sanzioni tributarie" Costo del ravvedimento. Omesso o tardivo versamento TERMINE DI VERSAMENTO Entro 14 giorni dalla scadenza SANZIONE PIENA SANZIONE RIDOTTA Da 1% a 14% 1/10 della sanzione dovuta (o 0, 1% per ogni giorno di ritardo) Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 della sanzione dovuta (o 1, 5%) Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 della sanzione dovuta (o 1, 67%) 96

Le "nuove sanzioni tributarie" TERMINE DI VERSAMENTO dal 91° giorno all'anno dalla violazione o

Le "nuove sanzioni tributarie" TERMINE DI VERSAMENTO dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione oltre 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione SANZIONE PIENA 30% SANZIONE RIDOTTA 1/8 della sanzione dovuta (o 3, 75%) 1/7 della sanzione dovuta (o 4, 28%) 1/6 della sanzione dovuta (o 5 %) 30% 97

Le "nuove sanzioni tributarie" 8) Omessa presentazione modello studi di settore Dal 01 gennaio

Le "nuove sanzioni tributarie" 8) Omessa presentazione modello studi di settore Dal 01 gennaio 2016 § Sanzione in misura fissa pari a € 2. 000 se il modello non viene presentato anche a seguito di invito specifico da parte dell'Agenzia delle entrate; § Sanzione amministrativa dal 90% al 180% indipendentemente dall'entità del maggior reddito evaso; § Sanzioni ridotte ad 1/3 se l'imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e, comunque, non supera € 30. 000; § La sanzione base raddoppia nell'ipotesi in cui la violazione è realizzata mediante "l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente" 98

Le "nuove sanzioni tributarie" 9) Infedele compilazione studi di settore (cause di esclusione/inapplicabilità non

Le "nuove sanzioni tributarie" 9) Infedele compilazione studi di settore (cause di esclusione/inapplicabilità non spettanti) Dal 01 gennaio 2016 § Sanzione amministrativa dal 90% al 180% indipendentemente dall'entità del maggior reddito evaso; § Sanzioni ridotte ad 1/3 (dal 30 al 60%) se l'imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e, comunque, non supera € 30. 000; § La sanzione base raddoppia nell'ipotesi in cui la violazione è realizzata mediante "l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente" 99