Universit degli Studi di Torino Con il patrocinio

  • Slides: 94
Download presentation
ØUniversità degli Studi di Torino ØCon il patrocinio di: ØFOFI ØFEDERFARMA ØOrdine dei Farmacisti

ØUniversità degli Studi di Torino ØCon il patrocinio di: ØFOFI ØFEDERFARMA ØOrdine dei Farmacisti Ødella Provincia di Torino

ØUniversità degli Studi di Torino Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino Area Manageriale

ØUniversità degli Studi di Torino Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino Area Manageriale 2013 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO Dott. ssa Stefania Tango e Dott. Carlo Tango consulenti del lavoro

La Busta Paga ü Cos’è ü Come è Composta CONTRATTI DI LAVORO E COSTO

La Busta Paga ü Cos’è ü Come è Composta CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

La Busta Paga E’ il prospetto che il datore di lavoro ha l’obbligo di

La Busta Paga E’ il prospetto che il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore e indica la retribuzione percepita per un determinato periodo di lavoro. Esprime in termini monetari l’insieme dei rapporti che il lavoratore ha con: üIl Datore di lavoro (La Retribuzione) üCon lo Stato ( Le Imposte) üCon gli Enti Previdenziali (es. INPS) CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

COME E’ COMPOSTA • Intestazione • Corpo • Parte Previdenziale • Parte Fiscale •

COME E’ COMPOSTA • Intestazione • Corpo • Parte Previdenziale • Parte Fiscale • Parte T. F. R. • Retribuzione Netta

INTESTAZIONE • Dati Ditta • Dati Lavoratori • Elementi della retribuzione • Ferie e

INTESTAZIONE • Dati Ditta • Dati Lavoratori • Elementi della retribuzione • Ferie e permessi

LA RETRIBUZIONE CORPO DELLA BUSTA PAGA

LA RETRIBUZIONE CORPO DELLA BUSTA PAGA

ALTRI DATI • PARTE FISCALE • ASSEGNI FAMILIARI • PARTE PREVIDENZIALE • TFR •

ALTRI DATI • PARTE FISCALE • ASSEGNI FAMILIARI • PARTE PREVIDENZIALE • TFR • RETRIBUZIONE NETTA

LA RETRIBUZIONE Le norme che regolamentano il sistema retributivo sono contenute: • nelle leggi

LA RETRIBUZIONE Le norme che regolamentano il sistema retributivo sono contenute: • nelle leggi dello Stato Art. 36 della Costituzione Art. 2099 del C. C. • nella Contrattazione Collettiva Accordi Interconfederali C. C. N. L. Accordi Aziendali CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Il periodo di paga Di norma la retribuzione deve essere corrisposta entro la fine

Il periodo di paga Di norma la retribuzione deve essere corrisposta entro la fine del mese di paga, salvo diverso accordo. I contratti individuali possono prevedere anche scadenze diverse soprattutto nei confronti del personale retribuito a ore, in considerazione della necessità di conoscere prima le ore lavorate e poter calcolare la retribuzione spettante CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

LA RETRIBUZIONE si distingue in: Ø Retribuzione Diretta Ø Retribuzione Indiretta Ø Retribuzione Differita

LA RETRIBUZIONE si distingue in: Ø Retribuzione Diretta Ø Retribuzione Indiretta Ø Retribuzione Differita Ø Retribuzione Lorda Ø Retribuzione Netta CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

LA RETRIBUZIONE DIRETTA È quella relativa all’effettiva prestazione del lavoratore: • • • Paga

LA RETRIBUZIONE DIRETTA È quella relativa all’effettiva prestazione del lavoratore: • • • Paga Base Contingenza Indennità Territoriale di Settore Elemento Economico Territoriale Elemento Distinto dalla Retribuzione • Scatti di Anzianità • altri elementi

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA È quella che il lavoratore percepisce pur non prestando la sua

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA È quella che il lavoratore percepisce pur non prestando la sua opera • Indennità di Malattia • Ferie/Permessi/Festività • 13° e 14° Mensilità CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

LA RETRIBUZIONE DIFFERITA È la retribuzione percepita dal lavoratore in un momento successivo, rispetto

LA RETRIBUZIONE DIFFERITA È la retribuzione percepita dal lavoratore in un momento successivo, rispetto alla prestazione: Trattamento di Fine Rapporto CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

LA RETRIBUZIONE LORDA È la retribuzione comprensiva di contributi e di imposte a carico

LA RETRIBUZIONE LORDA È la retribuzione comprensiva di contributi e di imposte a carico del lavoratore. • • • Retribuzione ordinaria Maggiorazioni Indennità varie Festività, permessi retribuiti, R. O. L. Anticipazioni malattia e infortunio CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

PARTE PREVIDENZIALE CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e

PARTE PREVIDENZIALE CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

PARTE FISCALE ØImponibile Fiscale Ø Imposta lorda Ø Detrazioni Ø Imposta Netta

PARTE FISCALE ØImponibile Fiscale Ø Imposta lorda Ø Detrazioni Ø Imposta Netta

Aliquote IRPEF CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e

Aliquote IRPEF CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

DETRAZIONI FISCALI CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e

DETRAZIONI FISCALI CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO CONTRATTI DI LAVORO E COSTO

DETRAZIONI FISCALI PER FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

LA RETRIBUZIONE NETTA … … è ciò che resta dopo aver pagato le imposte

LA RETRIBUZIONE NETTA … … è ciò che resta dopo aver pagato le imposte e gli oneri previdenziali, Normalmente è l’ultima cifra in basso a destra e si calcola così: RETRIBUZIONE LORDA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI = IMPONIBILE FISCALE - TRATTENUTE IRPEF AL NETTO DELLE DETRAZIONI FISCALI = SALARIO NETTO DA TRATTENUTE + ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE __________________ = SALARIO NETTO PERCEPITO IN BUSTA PAGA

CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo

CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Assegno Nucleo Familiare Il DIRITTO a percepire gli assegni familiari spetta al lavoratore in

Assegno Nucleo Familiare Il DIRITTO a percepire gli assegni familiari spetta al lavoratore in funzione della: • SITUAZIONE REDDITUALE Il Reddito è quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Si prende in considerazione la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ciascun anno. Gli assegni familiari hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno. • COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE Il Richiedente Il Coniuge non legalmente ed effettivamente separato I Figli maggiorenni Inabili CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Spettano ai lavoratori: • Durante il Rapporto di Lavoro • In Disoccupazione • In

Spettano ai lavoratori: • Durante il Rapporto di Lavoro • In Disoccupazione • In Cassa Integrazione Guadagni • In Mobilità • In Malattia e in Maternità • In Congedo Matrimoniale • Ai Pensionati CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il T. F. R. è la liquidazione che ogni lavoratore

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il T. F. R. è la liquidazione che ogni lavoratore percepisce al termine del rapporto di lavoro. Il T. F. R. si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13, 5. La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo del T. F. R. e quella corrisposta a titolo non occasionale, in dipendenza del rapporto di lavoro. CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

LE ASSENZE RETRIBUITE Il rapporto di lavoro può essere sospeso per i seguenti eventi:

LE ASSENZE RETRIBUITE Il rapporto di lavoro può essere sospeso per i seguenti eventi: MALATTIA INFORTUNIO GRAVIDANZA PERMESSI PER HANDICAP 28 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

MALATTIA Gli effetti principali sono: • L’assenza giustificata del lavoratore ed il divieto di

MALATTIA Gli effetti principali sono: • L’assenza giustificata del lavoratore ed il divieto di licenziamento durante l’evento morboso, nei limiti di un periodo di conservazione del posto, la cui durata è stabilita dal CCNL • Il diritto del lavoratore di percepire un trattamento economico o una prestazione assistenziale sostitutiva nella misura e per il tempo determinati dalla legge, con l’eventuale integrazione stabilita dal CCNL • La decorrenza dell’anzianità di servizio. 29 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Adempimenti del lavoratore Il lavoratore deve: • comunicare tempestivamente lo stato di malattia •

Adempimenti del lavoratore Il lavoratore deve: • comunicare tempestivamente lo stato di malattia • deve comunicare al datore di lavoro, entro il termine previsto dal CCNL, il n. di protocollo del certificato che - dal 1° gennaio 2011 - viene inoltrato telematicamente all’INPS dal medico curante che l’ha redatto • essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19. 30 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

INFORTUNIO Definizione: ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa

INFORTUNIO Definizione: ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro permanente (assoluta o parziale) o temporanea. Infortunio “in itinere” quello occorso ai lavoratori durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ovvero dal luogo di consumazione dei pasti in mancanza di un servizio di mensa aziendale. 31 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Adempimenti Il lavoratore deve: • dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di

Adempimenti Il lavoratore deve: • dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità e consegnare certificato medico Il datore di lavoro deve: • comunicare all’INAIL l’infortunio con prognosi superiore a tre giorni entro: • 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia • 24 ore dall’evento nel caso in cui sia derivata la morte o vi sia pericolo di morte La denuncia deve essere corredata da certificato medico e va presentata su apposito modulo all’ INAIL. 32

MATERNITA’ T. U. D. Lgs. 151/2000 Congedo di maternità (art. 16 T. U. )

MATERNITA’ T. U. D. Lgs. 151/2000 Congedo di maternità (art. 16 T. U. ) Astensione obbligatoria 33 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi al parto oppure 1 mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi al parto + ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto si verifichi in anticipo rispetto alla data presunta. L’astensione obbligatoria può essere anticipata, previo accertamento medico, nelle ipotesi di “gravidanza a rischio” ovvero di condizioni di lavoro pregiudizievoli

Trascorso il periodo di congedo di maternità, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal

Trascorso il periodo di congedo di maternità, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino, con un limite complessivo massimo di 10 mesi. In particolare il diritto compete: Congedo parentale (art. 32 T. U. ) astensione facoltativa - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi ovvero di 7 mesi qualora usufruisca dell'astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. In tal caso, il periodo massimo per entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi; - qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. 34

PERMESSI per: 1) VISITE MEDICHE (art. 14 D. Lgs. 151/2001) Le lavoratrici gestanti hanno

PERMESSI per: 1) VISITE MEDICHE (art. 14 D. Lgs. 151/2001) Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Obbligo di presentazione di relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami 35 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

2) RIPOSI GIORNALIERI (art. 39 D. Lgs. 151/2001) Le lavoratrici madri, durante il primo

2) RIPOSI GIORNALIERI (art. 39 D. Lgs. 151/2001) Le lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, hanno diritto a due periodi di riposo, di un'ora ciascuno, ovvero di un'ora, se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo giornalieri sono riconosciuti anche al padre lavoratore nei seguenti casi: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango 36

PERMESSI PER HANDICAP Legge 104/1992 L’art 33 della L. 104/1992 contempla speciali congedi e

PERMESSI PER HANDICAP Legge 104/1992 L’art 33 della L. 104/1992 contempla speciali congedi e permessi di cui sono beneficiari sia i lavoratori portatori di handicap sia coloro che li assistono in particolare: § 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno § 2 anni di congedo straordinario (a carico dell’INPS nel limite di un massimale annuo) 37 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

I LIBRI OBBLIGATORI § § Libro unico del lavoro (LUL) art. 39 DL 112/2008

I LIBRI OBBLIGATORI § § Libro unico del lavoro (LUL) art. 39 DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 D. M. 9 luglio 2008 Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale Registro infortuni DM 12 settembre 1958 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango 38

LUL § § Datori di lavoro Sono obbligati all’istituzione e alla tenuta del LUL

LUL § § Datori di lavoro Sono obbligati all’istituzione e alla tenuta del LUL tutti i datori di lavoro italiani e stranieri di qualsiasi settore che operano in Italia con lavoratori italiani o stranieri (con obbligo contributivo). Sono esclusi i datori di lavoro. Ma. LL’ester domestico. in Farmacia Territoriale Lavoratori Nel LUL devono essere registrati i dati riferiti a tutti i lavoratori subordinati § Conservazione il LUL è conservato alternativamente nella sede legale del datore di lavoro ovvero nello studio del Cd. L o di professionista abilitato 39 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Registrazioni Per ciascun lavoratore devono essere indicati i dati anagrafici e retributivi (nome e

Registrazioni Per ciascun lavoratore devono essere indicati i dati anagrafici e retributivi (nome e cognome, cod. fiscale, qualifica e livello, retribuzione, anzianità di servizio etc) Deve contenere un calendario presenze, da cui risulti per ogni giorno il n. di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, le eventuali ore di straordinario, eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, ferie e permessi. Deve essere compilato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento Esibizione agli organi di vigilanza: Il LUL deve essere tempestivamente esibito nel luogo in cui si esegue il lavoro, dal datore di lavoro nel caso in cui sia conservato nella sede legale. Se il LUL è detenuto dal Cd. L o da altri professionisti abilitati deve essere esibito non oltre 15 giorni dalla richiesta formulata a verbale dagli organi di vigilanza. 40

REGISTRO INFORTUNI Tutti i Datori di Lavoro devono tenere il registro infortuni, nel quale

REGISTRO INFORTUNI Tutti i Datori di Lavoro devono tenere il registro infortuni, nel quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento). § Lavoratori Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale Nel LUL devono essere registrati i dati riferiti a tutti i lavoratori subordinati § Conservazione il LUL è conservato alternativamente nella sede legale del datore di lavoro ovvero nello studio del Cd. L o di professionista abilitato 41 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Registrazioni Sul Registro devono essere annotati entro 1 giorno dall’infortunio: § nome, cognome e

Registrazioni Sul Registro devono essere annotati entro 1 giorno dall’infortunio: § nome, cognome e qualifica dell’infortunato § cause e circostanze dell’infortunio § data di abbandono del lavoro Entro 1 giorno deve essere annotata anche la ripresa del lavoro Esibizione agli organi di vigilanza Il registro deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro. CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO 42 dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

I RAPPORTI DI LAVORO • LAVORO SUBORDINATO Master in Farmacia Territoriale • LAVORO AUTONOMO

I RAPPORTI DI LAVORO • LAVORO SUBORDINATO Master in Farmacia Territoriale • LAVORO AUTONOMO • LAVORO PARASUBORDINATO (c. d. co. pro. – co. co ) 43 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

LAVORO SUBORDINATO art. 2094 c. c. Con il contratto di lavoro subordinato il lavoratore

LAVORO SUBORDINATO art. 2094 c. c. Con il contratto di lavoro subordinato il lavoratore si obbliga, in cambio della retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale Master alle dipendenze sotto la direzione in Farmacia e. Territoriale dell’imprenditore. L’elemento qualificante del rapporto di lavoro subordinato è la SUBORDINAZIONE intesa come assoggettamento del lavoratore al POTERE DIRETTIVO, ORGANIZZATIVO E GERARCHICO del datore di lavoro. 44 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

LAVORO AUTONOMO art. 2222 c. c. Con il contratto di lavoro autonomo il prestatore

LAVORO AUTONOMO art. 2222 c. c. Con il contratto di lavoro autonomo il prestatore d’opera si obbliga a compiere, in cambio. Master di unincorrispettivo, un’opera o un Farmacia Territoriale servizio con lavoro prevalentemente proprio senza un vincolo di subordinazione nei confronti del committente e con l’assunzione del rischio a proprio carico. 45 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Secondo la giurisprudenza …. elementi rilevanti per la qualificazione del rapporto di lavoro come

Secondo la giurisprudenza …. elementi rilevanti per la qualificazione del rapporto di lavoro come “subordinato” sono: v l’assoggettamento al potere direttivo , organizzativo e disciplinare del datore di lavoro v l’ inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale altri elementi quali: l’assenza del rischio, l’osservanza di un orario, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango 46

LAVORO PARASUBORDINATO Il rapporto di lavoro “parasubordinato” si differenzia: dal lavoro Dipendente Ma. LL’ester

LAVORO PARASUBORDINATO Il rapporto di lavoro “parasubordinato” si differenzia: dal lavoro Dipendente Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale in quanto non sussiste alcun vincolo di subordinazione dal lavoro Autonomo in quanto non costituisce l’esercizio abituale di un’arte o professione 47 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

CARATTERISTICHE DELLA PARASUBORDINAZIONE Coordinamento intesa come inserimento del collaboratore nella struttura organizzazione del committente;

CARATTERISTICHE DELLA PARASUBORDINAZIONE Coordinamento intesa come inserimento del collaboratore nella struttura organizzazione del committente; possibilità per il committente di fornire direttive al collaboratore nei limiti della sua autonomia Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale professionale Continuità la prestazione perdura nel tempo con un legame funzionale fra collaboratore e committente Prevalenza del lavoro del collaboratore rispetto ai mezzi utilizzati per rendere la prestazione 48 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

CO. PRO. Artt. 61 – 69 D. Lgs 276/2003 DOPO LA RIFORMA “FORNERO” (Legge

CO. PRO. Artt. 61 – 69 D. Lgs 276/2003 DOPO LA RIFORMA “FORNERO” (Legge 28 giugno 2012 n° 92) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. (segue) 49 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

CO. PRO. Artt. 61 – 69 D. Lgs 276/2003 DOPO LA RIFORMA “FORNERO” (Legge

CO. PRO. Artt. 61 – 69 D. Lgs 276/2003 DOPO LA RIFORMA “FORNERO” (Legge 28 giugno 2012 n° 92) Ma. LL’ester Farmacialo. Territoriale Il progetto non può in comportare svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 50 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Gli elementi per la verifica della “genuinità” del contratto dopo la Riforma Circolare Ministero

Gli elementi per la verifica della “genuinità” del contratto dopo la Riforma Circolare Ministero del Lavoro n. 29 dell’ 11 dicembre 2012 Collegamento ad un determinato risultato finale Il contenuto del progettoindeve necessariamente indicare Ma. LL’ester Farmacia Territoriale l'attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile. Il risultato finale che si attende dalla attività prestata dal collaboratore costituisce parte integrante del progetto e allo stesso tempo elemento necessario ai fini della sua validità. (segue) 51 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

RISULTATO FINALE Deve essere un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che

RISULTATO FINALE Deve essere un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale Ad esempio: sviluppo di uno specifico software e non l'attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione; l'ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco. 52 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Non coincidenza con l’oggetto sociale del committente Il requisito della “specificità” del progetto implica

Non coincidenza con l’oggetto sociale del committente Il requisito della “specificità” del progetto implica che il progetto, pur potendo anche rientrare nel ciclo produttivo. Ma. LL’ester dell'impresa essere. Territoriale caratterizzato da in deve Farmacia una autonomia di contenuti e obiettivi. Tale requisito va inteso come indentificabilità di specifici contenuti e obiettivi, anche qualora gli stessi si traducano in attività rientranti nell'oggetto sociale del committente. 53 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Compiti NON meramente esecutivi o ripetitivi Secondo la Circolare n° 29/2012 il contenuto del

Compiti NON meramente esecutivi o ripetitivi Secondo la Circolare n° 29/2012 il contenuto del contratto o le modalità di svolgimento della prestazione, non devono evidenziare i caratteri della routinarietà o della elementarietà. Mera esecutività consiste nella mera attuazione di quanto Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore. Mera ripetitività indica quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente in quanto si tratta di attività elementari, tali da non richiedere, per loro stessa natura nonché per il contenuto delle mansioni nelle quali si articolano, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente. 54 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

A titolo esemplificativo per il Ministero NON sono considerati genuini i CO. PRO. per

A titolo esemplificativo per il Ministero NON sono considerati genuini i CO. PRO. per le seguenti attività lavorative: Øaddetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; Ø- addetti alle agenzie ippiche; Ø- addetti alle pulizie; Ø- autisti e autotrasportatori; Ø- baristi e camerieri; Ø- commessi e addetti alle vendite; Ø- custodi e portieri; Ø- estetiste e parrucchieri; Ø- facchini; Ø- istruttori di autoscuola; Ø- letturisti di contatori; Ø- magazzinieri; Ø- manutentori; Ø- muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; Ø- piloti e assistenti di volo; Ø- prestatori di manodopera nel settore agricolo; Ø- addetti alle attività di segreteria e terminalisti; Ø- addetti alla somministrazione di cibi o bevande; Ø- prestazioni rese nell'ambito di "call center" per servizi cosiddetti "in bound". Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale 55 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

COMPENSO Art 63 D. Lgs 276/2003 DOPO LA RIFORMA “FORNERO” (Legge 28 giugno 2012

COMPENSO Art 63 D. Lgs 276/2003 DOPO LA RIFORMA “FORNERO” (Legge 28 giugno 2012 n° 92) Deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore, a parità di in Farmacia estensione Ma. LL’ester temporale dell'attività oggetto. Territoriale della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. 56 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Artt. 33 – 36 D. Lgs 276/2003 DOPO LA RIFORMA

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Artt. 33 – 36 D. Lgs 276/2003 DOPO LA RIFORMA “FORNERO” (Legge 28 giugno 2012 n° 92) È un contratto da stipularsi in forma scritta, a tempo indeterminato o anche determinato, mediante il Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa a chiamata anche periodi di durata significativa purchè intervallati da una o più interruzioni (cfr. Circolare Ministero del Lavoro n° 20/2012, di cui infra). 57 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente secondo la Circolare del Ministero del Lavoro

Ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente secondo la Circolare del Ministero del Lavoro n° 20 del 1°/8/2012 Ipotesi OGGETTIVE: § svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente in base a quanto stabilito dai Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale contratti collettivi ovvero periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ( a livello interpretativo, anche l’individuazione di tali ultime ipotesi è demandata alla contrattazione collettiva). In assenza di previsioni contrattuali collettive è possibile il ricorso al lavoro intermittente per alcune attività previste nel Decreto Ministeriale 23/10/2004 (che richiama la tabella del regio Decreto n° 2657/1923) 58

Ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente Circolare del Ministero del Lavoro n° 20

Ipotesi di legittimo ricorso al lavoro intermittente Circolare del Ministero del Lavoro n° 20 del 1°/8/2012 Ipotesi SOGGETTIVE: 2) soggetti con più di 55 anni di età (anche pensionati secondo l’interpretazione ministeriale, anche se non Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale ribadito dalla nuova norma di legge); 3) soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età. 59

Esclusioni E’ vietato ricorrere al lavoro intermittente: a) b) c) d) 60 Per la

Esclusioni E’ vietato ricorrere al lavoro intermittente: a) b) c) d) 60 Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; per assunzioni presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti Ma. LL’ester Farmaciaadibiti Territoriale collettivi riguardantiin lavoratori alle stesse mansioni salva diversa disposizione degli accordi sindacali; per assunzioni presso unità produttive nelle quali sia in corso una sospensione o una riduzione dell'orario rivolta a lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; da parte di imprese che non abbiano provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi

Garanzia di Disponibilità 61 Le parti possono stabilire nel contratto di lavoro l’obbligo del

Garanzia di Disponibilità 61 Le parti possono stabilire nel contratto di lavoro l’obbligo del lavoratore di garantire la propria disponibilità in caso di chiamata da parte del datore di lavoro, con preavviso di almeno 1 Ma. LL’ester giorno lavorativo. in Farmacia Territoriale In tale caso il lavoratore avrà diritto all’indennità di disponibilità per i periodi di inattività. Se, invece, il prestatore non si assume l’obbligo di accettare la chiamata del datore di lavoro, non avrà diritto all’indennità di disponibilità, ma solo alla retribuzione per il lavoro eventualmente prestato.

INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ §La misura dell’indennità di disponibilità è stabilita dai CCNL e comunque

INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ §La misura dell’indennità di disponibilità è stabilita dai CCNL e comunque non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile prevista dal CCNL applicato. Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale §I contributi previdenziali sono versati sull’effettivo ammontare dell’indennità §L’indennità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo §Nei periodi di temporanea indisponibilità (per malattia o altro evento) il lavoratore deve tempestivamente informare il datore di lavoro specificando la durata dell’impedimento §In tali periodi non matura il diritto all’indennità. 62

Obblighi di comunicazione Novità introdotta dalla Legge di Riforma Art. 35, comma 3 -bis,

Obblighi di comunicazione Novità introdotta dalla Legge di Riforma Art. 35, comma 3 -bis, D. Lgs. n° 276/2003 Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro deve comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da €. 400, 00 ad €. 2. 400, 00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. 63

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO D. LGS. 6 settembre 2001 n° 368 Come

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO D. LGS. 6 settembre 2001 n° 368 Come regola generale, è possibile stipulare un contratto a termine per una delle seguenti causali che devono essere specificate nella lettera di assunzione: Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale a) TECNICO (es. necessità di persone con qualifiche e/o specializzazioni diverse da quelle presenti in azienda); b) PRODUTTIVO E ORGANIZZATIVO (esigenza di far fronte a situazioni o richieste di mercato non previste superiori ai normali livelli di produzione); c) SOSTITUTIVO (per sostituire lavoratori assenti ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro) 64

NOVITA’ della Legge di Riforma La modalità “a-causale” art. 1, comma 1 -bis, D.

NOVITA’ della Legge di Riforma La modalità “a-causale” art. 1, comma 1 -bis, D. Lgs. n° 368/2001 La specificazione della causale non è richiesta in caso di primo rapporto di durata non superiore a 12 mesi per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione. Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale Come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n° 18 del 18/7/2012: Øla modalità “a-causale” non è applicabile in presenza di precedente rapporto di natura subordinata, anche a tempo indeterminato; Øil periodo non è frazionabile, nè prorogabile, anche se la durata iniziale era inferiore a 12 mesi, salvo la prosecuzione oltre il termine (su cui, infra) 65

Esclusioni E’ vietato ricorrere al contratto a termine: Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale 66

Esclusioni E’ vietato ricorrere al contratto a termine: Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale 66 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Stipulazione del contratto Art. 1, comma 2, D. Lgs. n° 368/2001 FORMA Il contratto

Stipulazione del contratto Art. 1, comma 2, D. Lgs. n° 368/2001 FORMA Il contratto deve essere stipulato in forma scritta prima o contestualmente all’inizio della prestazione Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale lavorativa. La mancanza della forma scritta comporta la nullità della clausola di apposizione del termine ed ha come conseguenza la trasformazione automatica del contratto a tempo indeterminato. 67

Stipulazione del contratto Art. 1, comma 2, D. Lgs. n° 368/2001 CONTENUTO Il contratto

Stipulazione del contratto Art. 1, comma 2, D. Lgs. n° 368/2001 CONTENUTO Il contratto di assunzione a termine deve contenere: Øl’indicazione di un intermine può essere Ma. LL’ester Farmacia che Territoriale determinato (indicazione esplicita di una data) ovvero determinabile (la data finale è connessa ad un evento di cui non si esattamente quando si verificherà es. il rientro di una lavoratrice dalla maternità); Ø la specificazione dettagliata delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per cui è stato apposto il termine. 68

IMPUGNAZIONI E DECADENZE Art. 32 Legge n° 183/2010 (Collegato al Lavoro) modificato dalla Legge

IMPUGNAZIONI E DECADENZE Art. 32 Legge n° 183/2010 (Collegato al Lavoro) modificato dalla Legge n° 92/2012 (Riforma Fornero) Dal 1° gennaio 2013 il lavoratore che intende contestare il termine apposto al contratto l’azione di nullità Ma. LL’ester inpromuovendo Farmacia Territoriale del termine deve: 1. Impugnare a pena di decadenza entro 120 giorni dalla cessazione del contratto; 2. depositare il ricorso giudiziale entro i successivi 180 giorni pena l’inefficacia dell’ impugnazione. 69

CONSEGUENZE DELLA NULLITA’ DEL CONTRATTO A TERMINE In caso di conversione del contratto a

CONSEGUENZE DELLA NULLITA’ DEL CONTRATTO A TERMINE In caso di conversione del contratto a tempo indeterminato il giudice condanna il datore di lavoro ad un risarcimento. Ma. LL’ester del danno stabilendo. Territoriale un’indennità in Farmacia onnicomprensiva tra un minimo di 2, 5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Legge n° 92/2012 ha fornito una interpretazione autentica di tale previsione, stabilendo che tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 70

Principio di non discriminazione Al lavoratore a termine sono riconosciuti i medesimi trattamenti economici

Principio di non discriminazione Al lavoratore a termine sono riconosciuti i medesimi trattamenti economici e normativi dei lavoratori assunti a tempo indeterminato Ma. LL’ester Farmacia Territoriale in particolare gliinspettano: le ferie, la gratifica natalizia, il tfr, la malattia ed ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello. 71 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Scadenza del termine Alla scadenza del termine prefissato, il rapporto di lavoro si conclude

Scadenza del termine Alla scadenza del termine prefissato, il rapporto di lavoro si conclude automaticamente, senza necessità di Ma. LL’ester informale Farmaciacomunicazione. Territoriale preavviso né di una Alla scadenza del termine è tuttavia possibile prorogare il contratto a termine, trasformarlo in contratto a tempo indeterminato, farlo proseguire di fatto o, infine, stipularne un altro. 72 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Proroga del termine Se la durata iniziale del contratto è inferiore ai tre anni

Proroga del termine Se la durata iniziale del contratto è inferiore ai tre anni può essere prorogato una sola volta a condizione che: 1) sussistano ragioni oggettive; Ma. LL’ester Farmacia 2) l’ attività lavorativainsia la stessa Territoriale per la quale il è stato stipulato il contratto iniziale; 3) la durata complessiva (contratto iniziale più proroga non può essere in ogni caso superiore a tre anni (cinque per i dirigenti); 4) vi sia il consenso del lavoratore CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango 73

Prosecuzione di fatto E’ possibile proseguire di fatto il rapporto oltre il termine inizialmente

Prosecuzione di fatto E’ possibile proseguire di fatto il rapporto oltre il termine inizialmente fissato o successivamente prorogato per i seguenti periodi massimi: v 50 gg. per i contratti di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi; v 30 gg. per i contratti durata inferiore a 6 mesi. Ma. LL’ester in di Farmacia Territoriale Oltre tali periodi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l’Impiego tale prosecuzione e la durata della stessa. Il datore di lavoro deve in ogni caso corrispondere una maggiorazione della retribuzione pari a: v 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza iniziale; v 40% per ciascun giorno ulteriore. 74

Successione dei contratti E’ consentita la riassunzione a termine a condizione che tra la

Successione dei contratti E’ consentita la riassunzione a termine a condizione che tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo rapporto siano trascorsi almeno: Ø 60 gg. se il contratto precedente aveva durata fino a 6 mesi; Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale Ø 90 gg. per contratti di durata superiore a 6 mesi. Qualora non venga rispettato questo intervallo minimo, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Se invece tra le due assunzioni non trascorre neanche un giorno, il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del primo contratto. 75 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Durata massima complessiva Art. 5, comma 4 bis, D. Lgs. n° 368/2001 come modificato

Durata massima complessiva Art. 5, comma 4 bis, D. Lgs. n° 368/2001 come modificato dalla Legge n° 92/2012 E’ previsto il limite massimo di 36 mesi (comprensivi di proroghe/rinnovi) per i contratti a termine stipulati gli stessi medesimi soggetti e per lo Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale svolgimento di mansioni equivalenti. Nel computo dei 36 mesi si considerano anche i periodi di missione in somministrazione aventi ad oggetto mansioni equivalenti tra i medesimi soggetti. Eccezionalmente è prevista una sola proroga a condizione che la stipula avvenga presso la DTL e con l’ assistenza di una O. S. ( cd deroga assistita) CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO 76 dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE D. Lgs. 25/2/200 n° 61 (e successive modificazioni)

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE D. Lgs. 25/2/200 n° 61 (e successive modificazioni) Consiste in un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dallo svolgimento dell’attività lavorativa per un orario inferiore a quello previsto dal Legislatore (40 ore settimanali) o dal CCNL applicato nell’impresa. Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale Il Part-time si può articolare nelle seguenti modalità: ØORIZZONTALE: riduzione giornaliera dell’orario ØVERTICALE: attività svolta a tempo pieno SOLO in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno ØMISTA: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. 77

Principio di non discriminazione Il lavoratore a part-time: v beneficia dei medesimi diritti di

Principio di non discriminazione Il lavoratore a part-time: v beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno inquadrato nello Ma. LL’ester stesso livello (importo in Farmacia Territorialedella retribuzione oraria, durata del periodo di prova, delle ferie, malattia , maternità etc. ) v riceve un trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa 78 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Stipulazione del contratto artt. 2 D. Lgs. 61/2000 FORMA Il contratto è stipulato in

Stipulazione del contratto artt. 2 D. Lgs. 61/2000 FORMA Il contratto è stipulato in forma scritta ai soli fini della prova dell’orario ridotto. CONTENUTO Nel contratto è contenuta la puntuale indicazione Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale della durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Tuttavia è possibile concordare: 1. la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) 2. la variazione in aumento della sua durata in caso di part-time verticale o misto (clausole elastiche) 79

Clausole Flessibili ed Elastiche La disponibilità del lavoratore ad accettare tali variazioni deve essere

Clausole Flessibili ed Elastiche La disponibilità del lavoratore ad accettare tali variazioni deve essere formalizzata attraverso uno specifico patto scritto. Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale E’ previsto un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi che le parti possono modificare ma non eliminare. Tale pattuizione comporta il diritto a specifiche compensazioni la cui entità è fissata dai CCNL 80 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Lavoro supplementare e Lavoro straordinario Lavoro Supplementare: L’attività lavorativa svolta oltre l’orario concordato a

Lavoro supplementare e Lavoro straordinario Lavoro Supplementare: L’attività lavorativa svolta oltre l’orario concordato a livello individuale e fino al limite previsto dal CCNL per il tempo Ma. LL’ester in Farmacia Territoriale pieno. E’ previsto solo per il part-time di tipo orizzontale Lavoro Straordinario: Consiste nella prestazione lavorativa oltre il tempo pieno settimanale ed è consentito solo nel part-time verticale o misto. 81 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

Trasformazione dell’orario di lavoro Le parti possono stabilire di trasformare l’orario di lavoro da

Trasformazione dell’orario di lavoro Le parti possono stabilire di trasformare l’orario di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa. L’eventuale rifiuto del lavoratore non può Ma. LL’ester inmotivo Farmacia Territoriale costituire giustificato di licenziamento. In caso di trasformazione da tempo pieno a part-time è necessario un accordo tra le parti risultante da atto scritto (la Legge n° 92/2012 ha eliminato con effetto l’obbligo di convalidare tale accordo alla DTL competente per territorio). 82 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

LAVORO RIPARTITO (Job Sharing) art. 41 D. Lgs. 276/2003 Il contratto di lavoro ripartito,

LAVORO RIPARTITO (Job Sharing) art. 41 D. Lgs. 276/2003 Il contratto di lavoro ripartito, al momento privo di una compiuta e specifica regolamentazione, è uno speciale contratto di lavoro subordinato mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa. In sostanza, ciascun lavoratore è responsabile direttamente e personalmente dell'intera obbligazione e il datore di lavoro può chiedere l'adempimento globale della prestazione ad uno o ad entrambi Finalità di questa nuova tipologia contrattuale, è il contemperamento delle esigenze di flessibilità delle imprese da una parte e di quelle dei lavoratori dall'altra, i quali in questo modo possono meglio gestire i tempi di vita e di lavoro. 83

Il contratto di lavoro ripartito deve essere tenuto nettamente distinto dal part-time, non potendo

Il contratto di lavoro ripartito deve essere tenuto nettamente distinto dal part-time, non potendo in alcun modo essere considerato come originato da due distinti rapporti di lavoro a tempo parziale. Nella fattispecie in esame ogni lavoratore è obbligato in solido per l'intero della prestazione lavorativa prevista nel contratto. Vincolo di solidarietà In virtù del vincolo di solidarietà, previsto dal 2° co. dell’art. 41 del D. Lgs. 276/2003 e, fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ciascun lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa. In questo modo si offre al datore di lavoro un'importante garanzia per l'adempimento dell'obbligazione, infatti, qualora ricorrano situazioni che rendano impossibile ad uno dei due lavoratori lo svolgimento della propria prestazione (es. : maternità, malattia. . . ), l'altro eseguirà per intero l'obbligazione assunta nei confronti del datore di lavoro. 84

Forma del contratto Il contratto ripartito deve risultare da atto scritto (ad probationem) e

Forma del contratto Il contratto ripartito deve risultare da atto scritto (ad probationem) e deve contenere i seguenti elementi: a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro; b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. 85 CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO dott. ssa Stefania Tango e dott. Carlo Tango

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Artt. 70 – 74 D. Lgs n° 276/2003 DOPO LA RIFORMA

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Artt. 70 – 74 D. Lgs n° 276/2003 DOPO LA RIFORMA “FORNERO” (Legge 28 giugno 2012 n° 92) Definizione e campo di applicazione ØPer prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a €. 5. 000 nel corso di un anno solare. ØFermo il suddetto limite di €. 5. 000, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a €. 2. 000. Ø(la Circolare n° 4/2013 ha chiarito che l’espressione “imprenditore commerciale” vuole intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa. ) 86 (segue)

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Artt. 70 - 74 D. Lgs n° 276/2003 DOPO LA RIFORMA

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Artt. 70 - 74 D. Lgs n° 276/2003 DOPO LA RIFORMA “FORNERO” (Legge 28 giugno 2012 n° 92) Definizione e campo di applicazione ØPer l'anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3. 000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. 87

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Artt. 70 – 74 D. Lgs n° 276/2003 DOPO LA RIFORMA

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Artt. 70 – 74 D. Lgs n° 276/2003 DOPO LA RIFORMA “FORNERO” (Legge 28 giugno 2012 n° 92) Disciplina applicativa ØPer ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio il committente acquista presso l’INPS (o le Agenzie per il Lavoro) uno o più carnet di buoni orari (c. d. voucher), numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con apposito Decreto. ØIl prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso l’INPS all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal committente. ØTale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. ØL’INPS paga le spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale ed effettua il versamento per suo conto dei contributi. 88

T. U. sull’APPRENDISTATO D. Lgs. 14 settembre 2011 n° 167 L’apprendistato è definito come

T. U. sull’APPRENDISTATO D. Lgs. 14 settembre 2011 n° 167 L’apprendistato è definito come un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Si articola in tre tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere c) apprendistato di alta formazione e ricerca Dal 25 ottobre 2011 (entrata in vigore del D. Lgs. n. 167/2011) sono abrogate le precedenti normative in materia, tra cui gli art. da 47 a 53 del D. Lgs 276/2003. (al 25 aprile 2012 è cessato il periodo transitorio che consentiva l’applicazione delle precedenti normative) 89

La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai

La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai CCNL nel rispetto dei seguenti principi: – Forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto – Possibilità di inquadrare il lavoratore di due livelli inferiori – Presenza di un tutore o referente aziendale – Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali – Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia o infortunio superiore a trenta giorni – Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione senza giusta causa o giustificato motivo. In caso di licenziamento trovano applicazione sanzioni previste dalla normativa vigente – Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione 90

LA RIFORMA DEL LAVORO Legge 28 giugno 2012 n° 92 Panorama degli interventi A)

LA RIFORMA DEL LAVORO Legge 28 giugno 2012 n° 92 Panorama degli interventi A) Tipologie contrattuali: Contratti a tempo determinato Contratti di inserimento Apprendistato Lavoro part – time Lavoro intermittente Lavoro a progetto Lavoro autonomo Associazione in partecipazione con apporto di lavoro Lavoro accessorio Tirocini formativi 91

B) Disciplina in tema di flessibilità del lavoro Disposizioni in materia di licenziamenti individuali

B) Disciplina in tema di flessibilità del lavoro Disposizioni in materia di licenziamenti individuali (modifiche alla legge 15 luglio 1966 n. 604) Tutela del lavoro in caso di licenziamento illegittimo (Art. 18 della Legge 29 maggio 1970 n. 300) Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi (modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223) C) Ammortizzatori sociali ASp. I: la nuova «disoccupazione» Estensione dell’ambito di applicazione della CIG. S. D) Tutela della maternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco E) Sostegno alla genitorialità (congedo di paternità) 92

COSTO DIPENDENTI (urbane) 93

COSTO DIPENDENTI (urbane) 93

COSTO DIPENDENTI (rurali sussidiate) 94

COSTO DIPENDENTI (rurali sussidiate) 94