Il Repertorio delle qualificazioni regionali di Regione Lombardia
Il Repertorio delle qualificazioni regionali di Regione Lombardia – QRSP e il sistema di apprendimento permanente
Legge Regionale n. 19/2007 Il sistema di certificazione delle competenze in ambito formale non formale e informale è stato introdotto successivamente all’approvazione della legge di Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» che nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale (e quindi non si è fatto più riferimento alla legge 845/78).
Legge Regionale n. 19/2007 – CAPO I – Sistema di certificazione nelle politiche integrate di Istruzione, formazione e lavoro • Art. 10 – Sistema di certificazione In coerenza con la normativa nazionale (Legge 92/2012 e Dlgs 13/2013) e le direttive comunitarie in materia (raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 per la costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) la Legge Regionale definisce finalità e modalità per il rilascio delle certificazioni formali a seguito della frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale, dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione dell’offerta regionale e la certificazione in ambito non formale e informale
Legge Regionale n. 19/2007 – CAPO I – Sistema di certificazione nelle politiche integrate di Istruzione, formazione e lavoro • Art. 10, Comma 2 – finalità a) Garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi; b) Favorire l’inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale; c) Assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali.
Legge Regionale n. 19/2007 – CAPO I – Sistema di certificazione nelle politiche integrate di Istruzione, formazione e lavoro • Art. 10, Comma 3 – certificazioni rilasciate La certificazione avviene attraverso il rilascio di: a) certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di II livello EQF; b) qualifica di istruzione e formazione professionale di III livello EQF; c) diploma professionale di istruzione e formazione professionale di IV livello EQF; d) certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; e) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante, nonché certificazioni in ambito non formale e informale. ”
Legge Regionale n. 19/2007 – Offerta formativa sistema di istruzione e formazione professionale sistema di istruzione diplomi accademici di primo e secondo livello Formazione Continua Permanente Specializzazione e Formazione Abilitante Università 2 anni -> VII Livello EQF Università 3 anni-> VI Livello EQF diploma di istruzione 5 ann. I IV livello EQF Quinto anno integrativo Licei Istituti Professionali • . quarto anno ITS Diploma di tecnico superiore V livello EQF IFTS - certificato di specializzazione tecnico superiore IV Livello EQF diploma professionale di tecnico - IV Livello EQF qualifica professionale 3 anni – III LIVELLO EQF Obbligo di istruzione -> Certificato delle competenze di base 2 anni – II Livello EQF triennale . Istituti Tecnici ITS e IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
Le tipologie di formazione professionalizzante • Formazione permanente: aggiornamento e alfabetizzazione funzionale, finalizzato all’acquisizione e/o sviluppo di competenze, anche di carattere culturale e sociale, relative al profilo personale e professionale dei soggetti in età adulta. • Formazione continua: aggiornamento, qualificazione e perfezionamento delle competenze professionali dei lavoratori. • Formazione specializzazione: acquisizione di competenze caratterizzanti ambiti di specializzazione - anche IFTS. • Offerta regolamentata: specifica regolamentazione regionale. • Offerta abilitante: figure professionali, previste dalla normativa statale, rispondenti a standard nazionali.
Permanente Durata: minimo 8 ore Abilitante e regolamentata Durata: secondo specifiche disposizioni Destinata esclusivamente a • . soggetti >18 anni ovvero <18 anni che hanno assolto il DDIF (L. 53/2003 e dlgs 76/2005) Continua Durata: minimo 8 ore. Specializzazione Durata: minimo 40 ore Max 40% in assetto lavorativo
Standard di erogazione Gli Standard Formativi costituiscono le condizioni e gli elementi minimi dei processi di progettazione, erogazione e qualità dell’offerta formativa regionale Standard professionalizzante avente rilevanza formativi pubblica, i cui esiti di apprendimento • . minimi Standard sono certificabili in termini di di Standard di competenza e riconoscibili in termini di certificazi apprendim crediti formativi in ambito territoriale, one ento nazionale ed europeo. .
Q. R. S. P. QUADRO REGIONALE DI STANDARD PROFESSIONALI Per realizzare un compiuto sistema di certificazione delle competenze, Regione Lombardia si è dotato dal 2008 di un Repertorio regionale delle professionalità/qualificazioni per il mercato del lavoro; tale repertorio chiamato QRSP costituisce: ü Riferimento univoco per la progettazione dei percorsi e la certificazione competenze dei percorsi di formazione continua permanente e specializzazione ü Gli accreditati possono rilasciare attestati di competenza regionale a conclusione di percorso formativo progettato su standard del QRSP, ivi compresi percorsi regolamentati e abilitanti. ü Le competenze certificabili sono esclusivamente quelle del QRSP
Struttura del QRSP ü 24 settori economico professionali (in coerenza con i 24 SEP nazionali) ü Profili professionali articolati in competenze conoscenze e abilità referenziati ATECO ISCO – ISTAT - EQF ü Competenze libere e indipendenti referenziate EQF ü Sezione competenze di base ü Sezione competenze trasversali ü Sezione percorsi abilitanti a livello nazionale ü Sezione percorsi regolamentati regionali ü Sezione discipline bionaturali • La struttura del QRSP permette in fase di progettazione dei percorsi, di associare competenze di diversi profili o competenze tecnico professionali a competenze di base o a competenze trasversali
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO REGIONALE STANDARD PROFESSIONALI • Il QRSP non è fisso e immutabile ma in continuo aggiornamento sulla base delle dinamiche del mercato del lavoro in Lombardia • Proposte di modifica o inserimento di profili o competenze o parti di competenza vengono presentate da Soggetti Accreditati o Parti Sociali o dalla Regione stessa • Verifica di coerenza da parte di un Gruppo Tecnico Regionale • Approvazione da parte della Sottocommissione QRSP della Commissione Regionale Politiche Lavoro Formazione Professionale cui partecipano parti sociali e datoriali.
SISTEMA DI REGIONE LOMBARDIA ü Consolidato sistema di certificazione delle competenze in ambito formale e riconoscimento dei crediti formativi dal 2008 ü Nel 2013 messa a regime del sistema di certificazione delle competenze in ambito informale e non formale
AUTOREVOLEZZA DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE • Sia nell’ambito formale che nell’ambito non formale ed informale il processo deve rispondere a criteri di: • OGGETTIVITA’ - RESPONSABILITA’ - TRASPARENZA • Stretta connessione tra la certificazione rilasciata • dall’ente in nome e per conto della Regione • Controllo e monitoraggio dell’attività di certificazione
LA CERTIFICAZIONE NEI PERCORSI FORMALI DI FORMAZIONE PERMANENTE, CONTINUA E SPECIALIZZAZIONE I percorsi di formazione si concludono con una o più prove finalizzate all’accertamento delle competenze definite dalla progettazione. Le prove sono predisposte e realizzate dall’equipe dei formatori e sono finalizzate al rilascio dell’attestato di competenza. Il responsabile della certificazione delle competenze dell’ente accreditato è garante del processo. L’attestato di competenza si rilascia se viene acquisita l’intera competenza comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi (abilità e conoscenze) Si certificano competenze e non percorsi!!
IL RESPONSABILE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Condizioni: incarico determinato o continuativo anche se non esclusivo. area di attività: - controllo della correttezza e completezza della documentazione; - presidio del processo di verifica e valutazione delle competenze; - presidio alla compilazione al verbale del procedimento finalizzato al rilascio dell’Attestato. requisiti minimi alternativi: a) diploma di laurea integrato da una puntuale conoscenza della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, in particolare del sistema e dei processi di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali; b) diploma di istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (Ie. FP) integrato da esperienza triennale in processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali ed una puntuale conoscenza della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento.
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI Formazione continua, permanente e di specializzazione: Verifica interna delle competenze da certificare: • Il processo si articola nelle fasi di: ü accertamento e valutazione ü verbalizzazione e rilascio dell’attestato di competenza • Il Responsabile della Certificazione è garante dell’intero processo Percorsi IFTS commissione d’esame di nomina regionale; Percorsi regolamentati e abilitanti procedure d’esame specifiche per ogni percorso e commissione d’esame di nomina regionale
SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI Possiedono valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema Ie. FP e dai soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro E’ possibile utilizzare i crediti riconosciuti ai fini della riduzione delle ore di formazione fino ad un massimo del 50% delle ore totali del percorso, ad eccezione della Formazione Abilitante, per la quale vale la specifica regolamentazione di riferimento
AMBITO INFORMALE E NON FORMALE • Processo di certificazione ha alcuni elementi minimi comuni con l’ambito formale - QRSP e l’attestato regionale di competenza finale - Può riguardare una competenza o un intero profilo - il carattere pubblico che ne assicura trasparenza e spendibilità •
LE FASI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE IN AMBITO NON FORMALE E INFORMALE ü Presentazione della domanda ad un accreditato per i servizi al lavoro ü Valutazione della domanda e coerenza con la competenza da certificare ü Costruzione del portfolio delle evidenze (ossia le prove che dimostrano l’effettivo possesso delle competenze) ü Valutazione della documentazione e verifica in presenza di un Assessor esterno all’ente (eventuale integrazione della documentazione) ü Rilascio della certificazione
La messa a regime del processo in Regione Lombardia La prima applicazione guidata del modello, partita nell’ottobre del 2012, ha coinvolto circa 50 operatori accreditati con il coordinamento del Politecnico. Con decreto 9380 del 22 ottobre 2012, Regione Lombardia ha messo a regime il processo. Da allora per gli Enti Accreditati al Lavoro di Regione Lombardia è possibile certificare e validare le competenze acquisite in contesti non formali e informali, attraverso il Processo di Certificazione delle Competenze acquisite in contesti non formali e informali.
Indicatore di competenza: è un elemento o un insieme di elementi, capace di segnalare o fornire informazioni sul possesso di una determinata competenza. L’insieme degli Indicatori attribuiti a una competenza, esplicita i criteri distintivi e accertabili che rendono evidente, in modo adeguato, esaustivo e certo, rispetto al contesto di applicazione, il possesso/la presenza della competenza. UN ESEMPIO Competenza: eseguire la cucitura dei pezzi di un prodotto di pelletteria Indicatore: grado di conformità agli standard di qualità di riferimento delle cuciture prodotte (i. e. resistenza; precisione; adeguatezza rispetto al materiale e al prodotto)
Il Processo di Certificazione: le fasi e i tempi in breve (3 -6 mesi) E’possibile che la certificazione possa essere svolta in tempi inferiori. Se, al contrario, il processo si protraesse oltre il limite massimo indicato, è necessario accertare le cause di tale ritardo per una tempestiva risoluzione dei problemi riscontrati, pena l’invalidamento dell’intera procedura.
Le figure cardine del processo 1. Responsabile della Certificazione delle competenze (professionalità all’interno dell’ente) 2. Assessor: a. Esterno all’ente b. Dal mondo aziendale/imprenditoriale c. Diverso dall’eventuale tutor d. Selezionato dall’Ente e. Competenze specifiche nel campo da valutare 3. Tutor: opzionale e su richiesta del candidato (F 3 – Portfolio Evidenze) 4. Servizio Assistenza
Il processo fase 1 – la presentazione della domanda L’input del processo è rappresentato dalla presentazione di una formale richiesta di certificazione di una o più competenze, presso un ente accreditato al lavoro da parte della persona interessata. La/le competenza/e sono preliminarmente individuate dalla persona interessata, sulla base del Repertorio Regionale QRSP La persona interessata può scegliere di richiedere la certificazione per un intero profilo professionale oppure per singole competenze. Una volta individuato l’oggetto della certificazione, il primo passo consiste nella produzione del CV formato EUROPASS (Modello 1) e di una scheda che descrive le proprie esperienze (Modello 2). Nella scheda descrittiva vengono elencate in modo sintetico le esperienze professionali, e/o personali, ritenute più rilevanti per la/le competenza/e per cui si fa richiesta di certificazione.
Il processo fase 1 – la presentazione della domanda La documentazione viene quindi allegata alla formale richiesta di certificazione. In questa fase, al fine di una corretta compilazione della documentazione e di una coerente individuazione della competenza da certificare, il candidato può richiedere assistenza rivolgendosi al Servizio di Assistenza (di seguito SA) dell’operatore accreditato al lavoro prescelto.
Il processo fase 1 – la presentazione della domanda I primi strumenti a supporto del processo di certificazione sono quelli che il candidato dovrà usare per preparare, in modo scritto, la documentazione da allegare alla Domanda di certificazione: • Curriculum vitae EUROPASS (Modello 1); • Scheda descrittiva sintetica, in cui, per ogni competenza selezionata, devono essere riportate le esperienze ritenute più significative dal candidato (Modello 2). Questa scheda, insieme con il CV EUROPASS sarà esaminata dal Responsabile della certificazione delle competenze (RC) per valutare la coerenza tra la/e competenza/e identificate per la certificazione e le esperienze realmente maturate. Il RC si avvarrà della lista degli indicatori di competenza di riferimento e del livello EQF attribuito alla competenza in esame, così come descritti nel QRSP.
Il processo fase 1 – la presentazione della domanda Il Curriculum vitae EUROPASS (Modello 1) ha come finalità la messa in trasparenza: • • delle esperienze professionali; delle esperienze di vita; Delle esperienze formative; delle competenze linguistiche , relazione etc; delle competenze tecnico professionali; dei titoli di studio; degli attestati /patentini posseduti. NB. Il CV NON È UN documento di attestazione è un primo documento di messa in trasparenza degli elementi essenziali e più significativi della vita di una persona.
Il processo - fase 1 presentazione della domanda La Scheda descrittiva sintetica (Modello 2) ha, per ogni competenza da certificare, le seguenti finalità: • riportate le esperienze ritenute più significative dal candidato • descrivere le esperienze secondo elementi puntuali di: • Complessità di contesto ed ambito di esecuzione • Complessità del problema • Grado di autonomia e di responsabilità esercitata • favorire un’analisi oggettiva delle proprie esperienze lavorative e non. Output della fase 1: • Domanda di certificazione; • Modelli 1 e 2 da allegare alla Domanda di certificazione: CV formato EUROPASS + Scheda descrittiva sintetica.
Il processo fase 2 – la valutazione della domanda Il RC esamina la Scheda descrittiva sintetica e il CV formato Europass per valutare la coerenza tra la/e competenza/e identificate per la certificazione e le esperienze realmente maturate. Il RC si avvale della lista degli indicatori di competenza di riferimento e del livello EQF attribuito alla competenza in esame, così come descritti nel repertorio. • In caso di esito positivo, il candidato viene convocato per un incontro di gruppo, finalizzato alla descrizione dei successivi passi funzionali al raggiungimento della certificazione e dei metodi e degli strumenti da utilizzare per la raccolta delle evidenze. • In caso di esito sfavorevole, invece, e previsto un colloquio orientativo affinche la persona possa individuare la/e competenza/e da certificare in modo piu efficace e coerente con il proprio background.
Il processo fase 2 – la valutazione della domanda Output della fase 2: • Comunicazione dell’esito dell’analisi della domanda e convocazione per il colloquio, che sara di avviamento della fase di accertamento vero e proprio, in caso di esito positivo; oppure di ri- orientamento, in caso di esito negativo. Strumenti: • QRSP; • Format di comunicazione dell’esito dell’analisi della domanda.
Il processo fase 3 – la raccolta delle evidenze Il candidato individua una o piu esperienze nel cui ambito la competenza e stata esercitata e sviluppata, e le descrive in modo dettagliato nella Scheda descrittiva analitica, a cui il candidato allega le principali evidenze raccolte. Le evidenze si dividono in almeno tre categorie: a) Documenti che riconoscono la competenza (es. lettere di supporto/presentazione, “reputation” dai social network, altre certificazioni/diplomi, etc); b) Prodotti o documentazione di prodotto (es. manufatti o report, verbali, etc. ); c) Filmati, foto, in generale registrazioni, che mostrano il candidato durante una o piu azioni che provano il possesso di una competenza. Le evidenze e la scheda di descrizione analitica rappresentano il portfolio delle evidenze del candidato.
Il processo - fase 4 – L’assessment L’operatore nomina un assessor indipendente esterno all’ente per la valutazione vera e propria, di merito, finalizzata ad accertare il possesso, da parte del candidato, della competenza per cui ha richiesto la certificazione. La valutazione di merito è articolata in due passi: 1) Valutazione degli elementi documentati nel portfolio (evidenze + scheda descrittiva analitica) sulla base degli indicatori di competenza; 2) Valutazione in presenza attraverso modalita differenti (ad esempio colloquio con il candidato, prova pratica, prova scritta, test, ecc. ). La scelta del tipo di verifica in presenza dipende dal tipo di competenza/e da certificare e dall’esito della valutazione sul portfolio.
Il processo - fase 5 – rilascio dell’attestato L’atto conclusivo del processo e rappresentato dal rilascio da parte dell’operatore dell’attestato di competenza regionale attraverso GEFO come un qualsiasi altro attestato di competenza regionale Output: • Attestato di competenza regionale. Strumenti • Format di attestato di certificazione.
Strumenti e risorse per singola fase Fase Candidato Ente Servizi per il lavoro F 1 - DOMANDA §Domanda di certificazione §CV Europass (MOD. 1) §Scheda Descrittiva Sintetica (MOD 2) F 2 – VALUTAZIONE DOMANDA § QRSP: Indicatori di Competenza (*) §Guida alla Costruzione del Portfolio § Supporto al cittadino (MOD. 3) attraverso il Servizio Assistenza §Portfolio delle evidenze F 3 – PORTFOLIO DELLE EVIDENZE §Sito Internet per scaricare i documenti e rendere visibile l’offerta certificatoria §Servizio Assistenza F 4 – ASSESSMENT (Portfolio e in presenza) F 5 – RILASCIO CERTIFICAZIONE (*) prevista una procedura alternativa in fase di prima attuazione Assessor Griglia di valutazione delle evidenze (MOD. 4) §Griglia di valutazione della fase di assessment (MOD 5) §Certificato
EVOLUZIONE IN LOMBARDIA DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE IN AMBITO NON FORMALE E INFORMALE A seguito dei lavori dei tavoli interregionali, del Decreto legislativo 13/2013, del decreto interministeriale 30 giugno 2015 e delle Linee Guida di prossima emanazione, Regione Lombardia sarà costretta ad aggiornare una parte della procedura di certificazione in ambito non formale e informale introducendo per esempio il documento di validazione e il documento di trasparenza per rendere il processo di certificazione omogeneo a quanto stabilito a livello nazionale.
NUOVA PROSPETTIVA IN TEMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE • La Legge 92/2012 “Fornero” recepisce la nuova prospettiva dell’apprendimento permanente, come qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. • Nell’arco della propria vita ogni persona si troverà sempre più nella condizione di cambiare professione e nella necessità di apprendere nuove competenze. • Per valorizzare quanto acquisito nelle varie fasi e nei vari contesti (istruzione e formazione, lavoro, esperienze di vita) occorre garantire un sistema di certificazione delle competenze. • Nella prospettiva dell’apprendimento permanente la certificazione delle competenze diviene pertanto la priorità in stretta connessione con il Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni Professionali. • Diviene altresì necessario mettere in rete tutti i servizi dell’istruzione, della formazione, del lavoro e dell’orientamento.
IL SISTEMA LOMBARDO DI APPRENDIMENTO PERMANENTE In Lombardia è stato in questi anni costruito un sistema nel quale istruzione, formazione professione e lavoro non sono compartimenti stagni ma sono interdipendenti; un sistema che pone la persona e i suoi bisogni al centro delle politiche pubbliche e che, attraverso le politiche attive, valorizza la formazione e il capitale umano, che è speculare al modello economico della Regione Lombardia costituito da imprese competitive e innovative e che ha un unico scopo: l’occupazione.
LA VALORIZZAZIONE DEL QRSP NEL SISTEMA LOMBARDO Il Quadro Regionale di Standard Professionali è diventato negli anni una delle colonne del sistema di apprendimento permanente in Regione Lombardia. - Tutti i percorsi formativi, sia quelli finanziati attraverso Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani, sia autofinanziati, fanno esclusivo riferimento alle competenze del QRSP per la progettazione e la certificazione delle competenze. - Dal 2010 i Fondi interprofessionali fanno riferimento per i loro avvisi al sistema di certificazione regionale: i corsi infatti vengono avviati solo da Enti accreditati sulla base del QRSP e delle sue regole. - Recentemente anche i tirocini extracurriculari possono essere attivati da enti accreditati solo con riferimento al QRSP.
LA DOTE NEL MODELLO LOMBARDO DI APPRENDIMENTO PERMENENTE Punto di forza del modello lombardo è l’aver costruito negli anni un impianto attraverso la DOTE che è rimasto uguale nel tempo, salvo alcuni correttivi introdotti per evitare pratiche distorsive e comportamenti opportunistici. Il modello dotale si basa su tre punti fondamentali. a) Centralità della persona b) Libertà di scelta in un sistema nel quale convivono operatori pubblici e privati c) Orientamento al risultato Per tutti i servizi (sia quelli legati alla formazione sia al lavoro) è stato identificato un costo orario: alcuni servizi sono pagati dalla Regione a processo, altri solo a fronte di un risultato (output) raggiunto (esempio inserimento lavorativo).
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