CORSO SICUREZZA SUL LAVORO Parte generale La sicurezza
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CORSO SICUREZZA SUL LAVORO Parte generale
La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute svolgono un ruolo sempre più importante in ogni luogo di lavoro
OPERARE IN SICUREZZA Chi lavora in sicurezza, vive e opera in uno stato di tranquillità, di serenità, di fruttuoso esercizio delle proprie funzioni e attività e produce di più di chi vive e opera in uno stato di insicurezza
Lo scopo di un corso di formazione è quello di fornire, a chiunque svolga una attività, un livello di conoscenza minimo sulla sicurezza prima (o contestualmente all’…) dell’accesso sul luogo di lavoro.
LA NORMATIVA sulla SICUREZZA
La sicurezza nei luoghi di lavoro è stata oggetto di svariati interventi legislativi, che si sono susseguiti nel corso del tempo con un unico obiettivo: «garantire e migliorare le condizioni dei lavoratori in termini di salute e di sicurezza»
Il problema della sicurezza sul lavoro nasce con l’esplodere della rivoluzione industriale del secolo XIX, con l’esodo e il trasferimento dalle campagne alle città di un gran numero di lavoratori per lavorare nelle nuove fabbriche
Le prime disposizioni di legge sono state emanate a fine ‘ 800 e in seguito sono state sostituite da nuove e più complete norme
La legislazione doveva adattarsi all’evoluzione del progresso tecnologico ed all’instaurarsi di nuove modalità produttive che comportava l’introduzione di nuovi rischi per la salute dei lavoratori
La tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore trova il suo fondamento nella Costituzione
Art. 32 «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»
Art. 35 «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro»
Art. 41 «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana»
…. e nel Codice Civile
Art. 2087 «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»
Statuto dei lavoratori Articolo 9 I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica
Riforma Sanitaria Nazionale Con la Riforma Sanitaria Nazionale del 1978 nascono in ambito regionale le Unità Socio. Sanitarie Locali (le attuali aziende ASL) per la tutela della salute di tutti i cittadini del territorio ed in particolare dei lavoratori dipendenti
A partire dagli anni ‘ 80 la Comunità Europea inizia una propria autonoma attività legislativa, emanando Direttive e Linee guida, allo scopo di uniformare per tutti gli Stati membri della Comunità la regolamentazione in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro
Nel 1994, coerentemente con quanto previsto dalle Direttive europee, viene emanato il D. lgs. 626/94, noto come la « 626» Il D. lgs. propone un nuovo modello di gestione della sicurezza che si fonda sulla partecipazione dei lavoratori Vengono introdotti aspetti quali la formazione, l'informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
La Legge n. 123/2007 costituisce un passo decisivo per promuovere ed attuare un cambiamento culturale capace di migliorare le condizioni di lavoro e di salute
Il testo legislativo: • qualifica il ruolo della formazione e dell’addestramento professionale • valorizza il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza • pone l’accento sul fatto che uno degli strumenti di prevenzione più efficaci per la sicurezza nei luoghi di lavoro è rappresentato dall’attività di informazione e di formazione dei lavoratori
Il testo legislativo pone l’accento sul fatto che le aziende non debbono più limitarsi al solo adempimento formale della norma di legge, ma devono verificare l’efficacia degli interventi attuati
Il 1° aprile 2008 il Consiglio dei Ministri approva il “Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro” È il Decreto Legislativo attuativo della Legge 123/2007 che ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro, composto da 306 articoli compresi in 13 titoli e 51 allegati.
D. lgs. 81/2008 Il D. lgs. 81/2008, corretto ed integrato dal successivo D. lgs. 106/2009 ha armonizzato, razionalizzato e coordinato la massa di disposizioni legislative che negli anni si sono affastellate rendendo incerta l’applicazione puntuale delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro
• «Il principio della prevenzione» rappresenta il punto focale attorno a cui ruota il T. U. sicurezza • La prevenzione è il complesso delle misure necessarie per diminuire i rischi professionali
DISPOSIZIONI GENERALI DEL D. Lg. 81/2008: • La sicurezza nei luoghi di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti, dallo stesso datore di lavoro, ai dipendenti, ai loro rappresentanti; • La sicurezza dipende dalla caratteristica degli impianti e delle macchine, ma anche dall’adozione di corretti procedimenti di lavoro; • La sicurezza è garantita se viene curata la formazione e sensibilizzazione del personale in materia di sicurezza
Le parole della sicurezza
Dalle piccole imprese alle grandi multinazionali, le persone con funzioni dirigenziali sono responsabili della salute e della sicurezza del personale. Oggi, a fronte di ritmi di lavoro sempre più frenetici e della crescente pressione sul personale, la promozione della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute assume maggiore importanza
Ogni organizzazione che riconosce un valore elevato alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute rafforza la propria credibilità non solo nei confronti di clienti, fornitori, collaboratori, autorità, investitori, ma anche della società.
SALUTE Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità
SICUREZZA SUL LAVORO Condizione necessaria per assicurare al lavoratore una situazione lavorativa nella quale non ci sia il rischio di incidenti. Dal punto di vista giuridico per «sicurezza sul lavoro» si intendono le attività volte a garantire misure di prevenzione e protezione, adottate dal datore di lavoro e dai lavoratori stessi.
Tutela della salute e della sicurezza La tutela della salute è la prevenzione delle malattie professionali o tecnopatie; La tutela della sicurezza comprende tutte le misure di prevenzione e protezione contro gli infortuni.
PREVENZIONE Diminuire la probabilità che il pericolo possa attaccare il lavoratore si chiama prevenzione. La prevenzione si attua • eliminando totalmente il pericolo dal luogo di lavoro; • separando il pericolo dal lavoratore con barriere sicure.
PROTEZIONE La protezione consiste nel proteggere il lavoratore con schermi, apposito abbigliamento, attrezzature e facendo in modo che il danno sia accettabile se accade l’infortunio
Pericolo – Danno – Rischio "Attento, è pericoloso! " "Attento, è rischioso!" In queste frasi i termini "pericolo" e "rischio" sono usati nella stessa accezione In ambito professionale rischio e pericolo sono due cose ben distinte
PERICOLO Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni Pericolo: la lama del taglierino taglia
Il pericolo esprime la POTENZIALITA’ di una determinata entità, intesa come un processo lavorativo, un’attrezzatura o uno strumento di lavoro, un agente chimico, fisico, biologico, etc. , di causare un danno al lavoratore
Il pericolo è una fonte di un danno, di una lesione alla salute di un lavoratore o ad un bene materiale
DANNO Il danno è l’effetto negativo prodotto da un evento determinatosi a seguito dell’esposizione a un pericolo che si è tradotto nella lesione psicofisica di uno o più lavoratori Il danno è una qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione
Esempi di danno: • una frattura • la perdita di una mano • un'infezione delle vie urinarie • la silicosi • una gastrite da stress
Infortunio e malattia professionale I danni possibili per i lavoratori sono lesioni fisiche dovute a : - cause violente o - all’esposizione prolungata a sostanze pericolose. Nel primo caso si parla di infortuni sul lavoro mentre nel secondo caso si parla di malattie professionali.
Malattia professionale Infortunio
INFORTUNIO Evento lesivo che si verifica in modo improvviso ed imprevisto per causa violenta in occasione di lavoro • dal quale possono derivare: – la morte – un’inabilità permanente (parziale o assoluta) – un’inabilità temporanea (parziale o assoluta) che comporta l’astensione dal lavoro (definizione assicurativa) • nel quale si caratteristiche: riconoscono tutte le seguenti – rilevanza clinica (criterio di gravità) – nesso causa-effetto (criterio di causalità) – danno a breve distanza di tempo (criterio cronologico)
INCIDENTE Evento che ha prodotto danni solo materiali, ma che ha rischiato di causare danni anche alle persone
MANCATO INFORTUNIO è detto anche «evento sentinella» perché un numero elevato di incidenti caratterizza una situazione a forte rischio d’infortunio Mancato infortunio : «evento che avrebbe potuto causare un danno ma che, solo per puro caso, non ha avuto conseguenze»
Spesso gli infortuni mancati, o i “quasi incidenti” vengono quasi del tutto ignorati o trascurati È necessario invece aumentare il livello di formazione dei soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza su questi argomenti e diffondere la prassi dell’infortunio zero o del noto detto “sbagliando si impara”
Se non è successo niente, perché preoccuparsi? • Un mancato incidente oggi domani può trasformarsi in un incidente vero • I lavoratori hanno l’obbligo di legge di segnalare qualunque anomalia di cui vengano a conoscenza Inoltre: • L’errore può essere trasformato in un’occasione di apprendimento e di crescita • Gli insuccessi devono essere analizzati e trasformati in momenti costruttivi • Sbagliare è umano, perseverare è diabolico • Ogni errore deve essere portato alla luce, compreso e analizzato per determinare una cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti
RISCHIO Si definisce rischio la probabilità di raggiungere il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o esposizione a un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione.
Il rischio si esprime in funzione della probabilità (P) e dell’entità (magnitudo M) di un danno, secondo la formula R = f (P, M) Generalmente si considera: R=Px. M
Quale rischio?
Rischio M medio (allergie, toxoplasmosi) P molto alta M alto P molto bassa
Se: Rischio = Probabilità che si presenti il danno x entità del danno Allora….
ESEMPIO PERICOLO → Pavimento bagnato RISCHIO → Cadere camminando sul pavimento bagnato
Esempio Pericolo → Elettricità Rischio → Usare un computer collegato a una spina usurata o danneggiata è un rischio perché un contatto involontario può causare una «elettrocuzione»
Fattori di rischio Con il termine fattori di rischio si indicano gli elementi materiali e le modalità (organizzazione, metodi e pratiche) secondo cui si realizza l’attività di lavoro, che abbiano la potenzialità di causare danni.
Rischi generici e rischi specifici Rischi generici: rischi presenti sia in ambienti di lavoro che di vita quotidiana Rischi specifici: rischi collegati direttamente o indirettamente all’attività lavorativa svolta.
Classificazione dei rischi I rischi generati dallo svolgimento delle attività lavorative possono essere classificati in tre grandi categorie: • rischi di natura infortunistica • rischi di natura igienico-ambientale • rischi di natura trasversale
LA PERCEZIONE DEL RISCHIO
Charles Clyde Ebbets - Lunch atop a Skyscraper, 29 settembre 1932
La percezione del rischio sul posto di lavoro La foto, che risale al 19 settembre 1932, è stata scattata sul grattacielo RCA del Rockefeller Center in costruzione. Charles Clyde Ebbets fotografa 11 colleghi manovali seduti su una trave sospesa nel vuoto durante la loro pausa pranzo. L’immagine viene pubblicata sul New York Herald Tribune, “Lunchtime atop a skyscraper”, insieme ad un articolo che contestava la mancanza totale di protezioni o misure di sicurezza.
Ciò che colpiva e colpisce della foto è l’assoluta tranquillità con cui i lavoratori consumavano il proprio pranzo a quella vertiginosa altezza Il punto cruciale allora sta nel fatto che quegli uomini non ritenevano pericolosa la situazione in cui si trovavano.
La “PERCEZIONE DEL RISCHIO” dipende da: ü esperienze personali delle conseguenze del rischio ü possibilità di partecipare alla regolazione del rischio ü valutazione soggettiva costi/benefici ü accettazione collettiva del rischio che si modifica nel tempo, nei luoghi e nelle culture ü aspettative riferite agli effetti del rischio ü concentrazione del danno nel tempo ü immediatezza del danno
Conclusione: “Una corretta percezione dei rischi sia in termini qualitativi che quantitativi si può considerare un prerequisito affinché le persone mettano in atto comportamenti di prevenzione e gestione tali da garantire loro di operare con un livello di sicurezza adeguato’’
COME AUMENTARE LA PERCEZIONE DEL RISCHIO E DIMINUIRNE LA PROPENSIONE?
Intervenire su… • Conoscenza e abilità attraverso informazione e addestramento • Valori e atteggiamenti attraverso condivisione e comunicazione Per … Modificare il comportamento
La principale caratteristica della nuova normativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori, consiste nell'individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nella valutazione della loro entità effettuata, ove necessario, mediante metodi analitici o strumentali
VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro è la prima delle misure generali di tutela previste dal D. Lgs. 81/2008 La valutazione, globale e documentata, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, è finalizzata a: • individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione da adottare • elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
Documento di valutazione dei rischi DVR
Documento di valutazione dei rischi DVR Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Il DVR deve avere una data certa e contenere: • relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute con indicazione dei criteri applicati • misure di prevenzione e protezione adottate • programma delle misure per garantire il miglioramento della sicurezza nel tempo e procedure per la loro realizzazione • nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente • individuazione delle mansioni che espongono eventualmente a rischi specifici
L'effettuazione della valutazione dei rischi non può essere delegata a terzi e deve essere necessariamente svolta dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il Medico Competente e consultando il Rappresentante dei Lavoratori (RLS)
DVR e DUVRI
DVR Il DVR, come definito nell’art 28 del D. Lgs 81/08 è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti
DUVRI Il DUVRI, come definito nell’art 26 comma 3 del D. Lgs 81/08, è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. Non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. Il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.
Misure di prevenzione Per misure di prevenzione si intende l’insieme di misure, provvedimenti e accorgimenti operativi messi in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un danno Misure di prevenzione: • Eliminazione rischio • Riduzione rischio
Misure di protezione Per misure di protezione si intende l’insieme di misure, provvedimenti e accorgimenti operativi messi in atto per diminuire l’entità di un danno Misure di protezione: • Collettive (sistemi di abbattimento, aspirazione, insonorizzazione, etc. ) • Individuali (dispositivi di protezione individuali, informazione, sorveglianza sanitaria, etc. )
Le figure professionali coinvolte nello studio della prevenzione dei rischi aziendali e nella stesura del documento sulla prevenzione dei rischi in azienda: • Il datore di lavoro • Il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza • Il medico competente
SICUREZZA Le molteplici definizioni di sicurezza concordano nell’affermare che per sicurezza deve intendersi la condizione di assenza di rischio, cioè di assenza di possibili eventi negativi. Ma la sicurezza assoluta non è raggiungibile in nessuna attività umana LA SICUREZZA E’ UN VALORE, UN QUALCOSA DI DESIDERABILE, MA CHE NON SI REALIZZA MAI COMPLETAMENTE, NE’ DEFINITIVAMENTE
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
Organizzazione aziendale della sicurezza La normativa in materia di sicurezza sul lavoro prevede un sistema organizzativo aziendale incentrato su obblighi, compiti e attribuzioni al quale il nostro Istituto si è adeguato individuando i vari soggetti della sicurezza, inquadrabili nell’ambito della classica distinzione tra linea operativa e linea consultiva
L’articolo 2 del Dlgs 81 è una sorta di “glossario” della sicurezza sul lavoro; le “definizioni” inerenti le varie figure (datori di lavoro, Responsabile della prevenzione, medico competente, ecc. ) sono importanti perché mettono subito in luce il ruolo e gli obblighi di ognuna
Linea consultiva • • SPP: RSPP, ASPP MC RLS Responsabili squadre emergenza e primo soccorso e relativi addetti (come supporto alla pianificazione della gestione delle emergenze)
Datore di lavoro Il Datore di Lavoro è il primo responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori della sua azienda
Secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale
Il Datore di lavoro è il responsabile principale per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Egli deve prendersi cura di organizzare un sistema adeguato di gestione della sicurezza sul lavoro e mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi necessari
Obblighi del Datore di Lavoro (Dd. L) 1. 1. Valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nella propria azienda 2. Elaborare e custodire in azienda il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il documento contiene una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza, la salute e il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare 3. Adottare le misure contenute nel documento di valutazione dei rischi 4. Consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
Preposto Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
Lavoratore Si definisce LAVORATORE chiunque svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di lavoro , con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle persone presenti sul posto di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
EQUIPARATI AI LAVORATORI sono tra l'altro stagisti, collaboratori a progetto, allievi d'istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici, comprese le attrezzature munite di videoterminale
SPP= Servizio Prevenzione e Protezione Il Servizio Prevenzione e Protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione professionali per i lavoratori dai rischi
SPP - RSPP Fra gli addetti va menzionata la figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) che ha la funzione di dare coordinamento e razionalità agli interventi del Servizio ING. Attilio ROSSI
Uno degli obblighi non delegabili da parte del Datore di Lavoro è la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione indipendentemente dal numero di addetti • In alcuni casi questa funzione può essere ricoperta direttamente dal Datore di Lavoro • In altre situazioni il Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere obbligatoriamente interno all’azienda • In situazioni industriali particolarmente complesse ed articolate, la figura del Responsabile del Servizio (RSPP) può avvalersi della collaborazione degli Addetti (ASPP)
RSPP Il D. Lgs. 81/2008 prevede all’interno di un’azienda la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
RSPP • Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi
RSPP: cosa fa • Collabora alla realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con Medico Competente e RLS • Si interfaccia con gli organi di vigilanza territoriali, e in sede di ispezione affianca gli organi esterni fornendo loro chiarimenti in merito al documento di valutazione rischi
La figura di RSPP, è responsabile nel casi previsti e stabiliti dalla legge e le sue mansioni sono relative ai processi informativi su: • Valutazione e natura dei rischi presenti in azienda • Organizzazione del lavoro: programmazione e misure preventive per la tutela dei lavoratori • Rapporti descrittivi su impianti, luoghi e processi produttivi
Un RSPP che, “ durante le fasi di valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro» , omette di individuare una carenza di una misura di protezione a seguito della quale poi si verifica un infortunio sul lavoro” va incontro a responsabilità penali.
Se…. Siete stati designati dal datore di lavoro e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) all'espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, il vostro compito è quello di assicurare, in supporto all’RSPP, l’applicazione delle normative vigenti presso i depositi dell’area di vostra competenza sia per quanto concerne la sicurezza sul lavoro che rispetto al monitoraggio degli obblighi legali sulle manutenzioni
Sarà vostro compito: Compiere frequenti visite nei depositi della rispettiva area di competenza Controllare che l’operato delle ditte esterne sia conforme ai requisiti di sicurezza richiesti dalle vigenti normative Controllare la periodicità degli interventi manutentivi previsti per legge nonché la loro corretta esecuzione Controllare la corretta gestione del registro di manutenzioni Controllare e segnalare ogni possibile situazione potenzialmente pericolosa durante lo svolgimento dell’attività lavorativa all’interno dei vari depositi Individuare, in collaborazione con l’RSPP, nuovi ed eventuali fattori di rischio presenti nei depositi Controllare il rispetto delle procedure inerenti il DUVRI e la gestione della relativa documentazione
ASPP L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) aiuta il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a svolgere le attività che riguardano la sicurezza dell’azienda. A seconda delle esigenze e della struttura aziendale, ne possono essere nominati dal Datore di Lavoro uno o più
ASPP Per poter svolgere il ruolo di ASPP "è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative"
ATTENZIONE!! Non si devono confondere gli ASPP con gli Addetti alla Gestione delle Emergenze
ADDETTI alla GESTIONE DELLE EMERGENZE Gli Addetti alla Gestione delle Emergenze (anche detti “figure sensibili”) sono lavoratori incaricati • dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro
ADDETTI alla GESTIONE DELLE EMERGENZE Per ogni struttura devono essere individuati gli addetti locali alla gestione delle emergenze per: • antincendio ed evacuazione • evacuazione disabili • primo soccorso • Gli addetti si dovranno occupare delle primissime operazioni per la gestione dell'emergenza e della richiesta di aiuto ai servizi di soccorso, secondo le procedure loro impartite.
Addetto antiincendio • Dipendente (lavoratore) o titolare dell'azienda (Datore di Lavoro o chi detiene potere di spesa) che fornisce il proprio contributo in caso di emergenze • Il dipendente non può rifiutare la nomina se non per giustificato motivo (impossibilità fisica).
• Fino a 3 occupati: 1 addetto (con la condizione che sia un soggetto sempre presente nelle fasi lavorative) • Da 3 a 10 occupati: almeno 2 addetti • Da 10 a 20 occupati: almeno 3 addetti • Da 20 a 30 occupati: almeno 4 addetti • Da 30 a 40 occupati: almeno 5 addetti • Da 40 a 50 occupati: almeno 6 addetti
L’addetto designato dal responsabile della struttura diventa figura effettiva solo al momento della conclusione di un percorso di formazione
• EMERGENZA: qualsiasi situazione imprevista di grave o imminente pericolo per le persone, l'ambiente ed i beni • PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio • RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.
Responsabili squadre emergenza e primo soccorso Gli addetti al pronto soccorso, la cui designazione è obbligatoria devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso
Responsabili squadre emergenza e primo soccorso I lavoratori incaricati del pronto soccorso e dell’assistenza medica di emergenza «dovranno svolgere un ruolo di “attesa attiva” delle strutture esterne preposte ai Pronto soccorso, limitandosi ad evitare l’aggravarsi di danni già eventualmente instaurati ed evitando atteggiamenti eccessivamente “interventistici”
Responsabili squadre emergenza e primo soccorso La formazione dei soccorritori deve essere calibrata alle dimensioni dell’azienda e alla particolare natura dei rischi ivi presenti, tenendo conto dell’andamento del fenomeno infortunistico (sede, natura e gravità delle lesioni) Ad un livello di base si potrà prevedere l’insegnamento di nozioni elementari del primo soccorso in relazione a: • danni oculari • ferite • emorragie • ustioni gravi • arresto cardio-respiratorio • perdita di conoscenza
Piano di emergenza e di evacuazione
Piano di emergenza ed evacuazione All'interno delle attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc. ) è prevista la presenza di un piano di emergenza ed evacuazione Il Piano è predisposto dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e gli addetti alle emergenze Il Piano di evacuazione deve essere accompagnato da un registro di controllo delle evacuazioni e delle riunioni di informazione ed eventuale coordinamento con altre attività
Il Piano d'Emergenza è l'insieme delle misure da attuare per affrontare la situazione in modo da prevenire ulteriori incidenti, evitare o limitare i danni per l'integrità e la salute dei lavoratori o delle persone eventualmente coinvolte nell'ambiente di lavoro, arrivando ad attuare, se necessario, il relativo piano d'evacuazione totale dei locali
Una puntuale organizzazione per far fronte alle situazioni imprevedibili riduce inoltre il rischio di reazioni non controllate che, specialmente in ambito collettivo, possono essere pericolose Questo comportamento irrazionale è conosciuto con il termine di PANICO
Piano di emergenza ed evacuazione FINALITÀ: • salvaguardare le vite umane • proteggere i beni aziendali • tutelare l’ambiente
Piano di emergenza ed evacuazione Il documento deve essere continuamente aggiornato e modificato ogni volta che vengono a mancare i requisiti per una sua corretta e rapida attuazione Serve a mantenere le condizioni di sicurezza: • Vie di uscita e di circolazione interne sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio • Controllo della funzionalità del sistema di vie di uscita ed del corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature di sicurezza • Controllo dell’efficienza degli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti
Piano di emergenza ed evacuazione In relazione ai rischi presenti, e comunque almeno una volta all'anno, va fatta una simulazione di evacuazione dall'edificio, della simulazione bisogna predisporre a cura degli addetti alle emergenze apposito verbale da conservare annotando il tempo massimo di evacuazione ed eventuali problemi emersi durante l'esodo
MC = Medico competente Per essere in regola con la normativa sulla sicurezza è obbligatoria ( non per tutte le imprese ) la nomina del medico competente quando i lavoratori durante le fasi di lavoro vengono esposti a particolari rischi (videoterminali, movimentazione manuale dei carchi e scarichi, esposizione a sostanze pericolose e lavori per i quali è necessario un piano di sorveglianza sanitaria)
Il medico competente: • Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi • Collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute • Effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria come misura di tutela della salute dei lavoratori
Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica
Il medico competente inoltre: • ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro • ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali • istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale
Riunione periodica La riunione periodica sulla sicurezza è indetta obbligatoriamente dal datore di lavoro, almeno una volta l’anno, e ogni volta che si verificano significative variazioni di esposizione al rischio – compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori in tutte le aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione sulla sicurezza sempre almeno una volta l’anno e per gli stessi motivi indicati
Chi partecipa alla riunione periodica • Datore di lavoro • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione • Medico competente • Rappresentante dei lavoratori
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