Le gestioni indirette nei servizi sociali appalti convenzioni

  • Slides: 122
Download presentation
Le gestioni indirette nei servizi sociali: appalti, convenzioni e altre forme contrattuali, tra il

Le gestioni indirette nei servizi sociali: appalti, convenzioni e altre forme contrattuali, tra il Codice dei Contratti e il Codice del Terzo Settore. Massimo Terenziani 1

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI, SPORTIVI, CULTURALI-(SERVIZI ALLA PERSONA) • SISTEMI ISTITUZIONALIZZATI

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI, SPORTIVI, CULTURALI-(SERVIZI ALLA PERSONA) • SISTEMI ISTITUZIONALIZZATI (correlazione orientamenti applicazione art. 113 T. U. E. L. ) • • • GESTIONE IN ECONOMIA ISTITUZIONE FONDAZIONE AZIENDA SPECIALE IPAB ALTRO • SISTEMI CONTRATTUALI GESTIONI INDIRETTE – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO • CONCESSIONE • APPALTO • CONVENZIONE –(ONLUS, IPAB, ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO, COOP. SOCIALI, ECC. ) 2

Appalti pubblici - Quadro normativo di riferimento attuale • Direttiva CE 2004/24 – Direttiva

Appalti pubblici - Quadro normativo di riferimento attuale • Direttiva CE 2004/24 – Direttiva Europea sugli appalti pubblici i di lavori, forniture e servizi. • Direttiva CE 2004/23 - Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. • D. LGs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Recepimento nazionale della nuova direttiva europea. Normativa extra codice. • D. Lgs. 56 del 19/4/2017 c. d. Correttivo del Codice dei Contratti (modifica il D. Lgs. 50/2016). • Linee guida dell'ANAC (soft law che sostituirà in parte il regolamento). • Decreti del MIT a contenuto regolamentare su alcuni ambiti. • DL 32/19 (“Sblocca-Cantieri”) modifica alcune parti del Codice. • D. P. R. 207/2010 “Vecchio” Regolamento attuativo del Codice dei contratti. Abrogata con entrata in vigore del D. LGs. 50 la parte specifica su forniture e servizi. • Regolamenti interni dei singoli Enti: – regolamento comunale dei contratti, • Lex specialis Capitolato speciale d’appalto, bando di gara, lettera invito della singola procedura. 3

Forme di affidamento: il Contratto d’appalto • CONTRATTO D’APPALTO • (art. 1655 c. c.

Forme di affidamento: il Contratto d’appalto • CONTRATTO D’APPALTO • (art. 1655 c. c. ) “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. –Contratto tipizzato. –Contratto a titolo oneroso. –Presenza rischio d'impresa; rischio pur limitato negli appalti pubblici, per i servizi la rischiosità del contratto dipende molto da come viene configurato il compenso rispetto all’oggetto del contratto, se a corpo o per unità di servizio. –Organizzazione risorse e mezzi –Rapporto bilaterale fra Comune e affidatario contratto (gestore servizio). –Ritorno costituito da corrispettivo per fornitura o prestazione di servizi –Rapporto sinallagmatico fra la prestazione dell’impresa (entità servizio, fornitura) e controprestazione in denaro. –Procedura affidamento strutturata e compiutamente regolamentata – diversa 4 da concessione o convenzione.

Nuove direttive europee: orientamenti principali. • • • Semplificazione Maggiore flessibilità nelle procedure d'appalto

Nuove direttive europee: orientamenti principali. • • • Semplificazione Maggiore flessibilità nelle procedure d'appalto Incentivazione degli acquisti con modalità elettroniche Agevolare l'accesso al mercato per le piccole e medie imprese Specifiche per diverse tipologie di contratti Attenzione agli aspetti sociali e ambientali Previsione di un regime speciale per i servizi sociali Intervento sui criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici Introduzione del “passaporto europeo per gli appalti pubblici” o meglio del “Documento di gara unico europeo” Maggiori specifiche sull'ammissibilità degli affidamenti “in house”. 5

Nuove Direttive Europee - altre rilevanti novità • • • Attribuito un ruolo di

Nuove Direttive Europee - altre rilevanti novità • • • Attribuito un ruolo di preminenza al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (criterio preferito). Gli Stati possono escludere il ricorso al criterio del prezzo più basso o limitarlo a determinate categorie contrattuali. Apertura alla possibilità di utilizzare nei sub-criteri di valutazione aspetti legati ad elementi soggettivi dei partecipanti (es. qualificazione ed esperienza del personale). Inclusione tra i sub-criteri di valutazione delle offerte dei costi del “ciclo di vita utile” della fornitura o del servizio. Confermata la facoltà per la SA di indicare i criteri di selezione in ordine decrescente senza procedere alla “ponderazione” quando sia impossibile. Possibile pagamento diretto ai subcontraenti in caso di subappalto. 6

 • • Nuove Direttive Europee - altre rilevanti novità - segue. Tentativo di

• • Nuove Direttive Europee - altre rilevanti novità - segue. Tentativo di riduzione degli oneri amministrativi connessi alla procedura. Eliminazione della distinzione fra servizi prioritari e non (Allegati II A e II B). Previsione di 2 procedure base (aperta e ristretta). Vi sono anche Dialogo competitivo, Procedura competitiva con negoziazione, procedura negoziata. Riduzione termini per partecipazione e presentazione offerte. Introduzione di flessibilità tra criteri di partecipazione e criteri di aggiudicazione. Semplificazioni per le amministrazioni locali- possibile uso di avviso di preinformazione come mezzo per indire la gara. Differenziazione soglie di valore per applicazione delle normative comunitarie 7

Gli appalti di servizi sociali- Regime speciale. • Appalti di servizi considerati di scarso

Gli appalti di servizi sociali- Regime speciale. • Appalti di servizi considerati di scarso interesse “transfrontaliero”. • Titolo III, capo I, Direttiva 2004/24. • Obbligo di garantire rispetto principi di trasparenza e parità di trattamento. • L'aggiudicazione avviene secondo norme definite dagli Stati membri, tali norme possono consentire alle SA di tener conto della specificità dei servizi in questione. • Stati membri possono stabilire che il criterio di scelta del contraente sia quella del miglior rapporto qualità/prezzo. • Servizi elencati allegato XIV 8

Servizi sociali. Allegato XIV Servizi sanitari, sociali e connessi, Servizi di istruzione e formazione,

Servizi sociali. Allegato XIV Servizi sanitari, sociali e connessi, Servizi di istruzione e formazione, Servizi alberghieri e di ristorazione, Servizi organizzazione eventi culturali (organizzazione eventi, mostre, fiere, ecc. . ) Servizi religiosi Altri servizi pubblici sociali e personali, forniti anche da associazioni sindacali, organizzazioni politiche, organizzazioni associative, associazioni giovanili, ecc. . Previsioni direttiva si applicano a contratti di valore > 750. 000 Euro. 9

Il completamento del nuovo codice appalti. Dopo l'approvazione, il percorso di completamento del Codice

Il completamento del nuovo codice appalti. Dopo l'approvazione, il percorso di completamento del Codice prevede ancora numerosi atti (dovrebbero essere ca. 50). Si tratta di provvedimenti di diversa tipologia ed enti adottanti: Atti regolamentari: Decreti del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Atti di indirizzo: Linee guida ANAC Non ancora completata la produzione dei provvedimenti il legislatore ritorna sul Codice e adotta: Decreto Legislativo n 56 del 19/4/2017 (correttivo del Codice dei Contratti. Pubblicato in G. U. del 5 maggio. Entrata in vigore 20/5/2017. 10

D. Lgs 50/2016. Principali linee di variazione rispetto al vecchio codice. Riduzione articolato normativo

D. Lgs 50/2016. Principali linee di variazione rispetto al vecchio codice. Riduzione articolato normativo (semplificazione); Qualificazione stazioni appaltanti; Spinta alla centralizzazione degli acquisti; Promozione partecipazione delle piccole e medie imprese; Favore per il criterio dell'OEPV nella selezione delle offerte; Ruolo centrale, propulsivo dell'ANAC come ente regolatore e di controllo del sistema; Diversificazione livelli soglie comunitarieaumento rilevanza del valore contratto in relazione a dette soglie; Introduzione nuove procedure di selezione contraente (procedure competitiva con negoziazione); Albo unico commissari di gara; Periodo transitorio per produzione ed entrata in vigore nuovi provvedimenti a corollario del codice; Sistema di qualificazione e premialità delle 11 imprese in base ad elementi “reputazionali” (sistema di rating);

La centralizzazione degli acquisti. Con il DPCM 11 luglio 2018 viene ampliata la rosa

La centralizzazione degli acquisti. Con il DPCM 11 luglio 2018 viene ampliata la rosa delle categorie merceologiche soggette ad obbligo di acquisto mediante CONSIP o altri soggetti aggregatori, previste dal DPCM (24/12/2015). Oltre a prodotti di uso sanitario sono aggiunti: a) Servizio di Trasporto Scolastico , limite acquisto 40. 000 Euro; b) Manutenzione strade (servizi e forniture), limite di acquisto 221. 000 Euro. Obblighi valgono per enti locali. Decorrenza: 1. Dal 16 agosto/2018 per Trasporti Scolastici 2. Posticipato di 1 anno, da agosto 2019 per i servizi di manutenzione delle strade, salvo quanto già programmato.

La centralizzazione degli acquisti e strumenti da utilizzare – segue. Fino alle soglie comunitarie

La centralizzazione degli acquisti e strumenti da utilizzare – segue. Fino alle soglie comunitarie sembrerebbe non sussistere obbligo di ricorrere alle aggregazioni ove i Comuni ricorrano agli strumenti telematici di acquisto. In fase transitoria per ANAC i Comuni possono agire in autonomia per acquisti di forniture e servizi fino alla soglia comunitaria, basta iscrizione all'anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti. Servizi sociali e socio-assistenziali: col vecchio codice esclusi dall'obbligo (Det. n. 3 e 11/2015). Decreto correttivo del Codice (art. 142, comma 5 bis), introduce tra i soggetti aggregatori per servizi sociali i distretti socio-sanitari e altre istituzioni analoghe previste da norme di settore. Comuni non capoluogo. Importi superiori alle soglie comunitarie. (maggiori di 750. 000 per servizi sociali). – Devono essere in possesso della qualificazione. – Possono acquistare in autonomia. 13 – Devono rispettare il benchmark di convenzioni CONSIP

D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti. Recepimento Direttiva CE 2004/24 – elementi salienti

D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti. Recepimento Direttiva CE 2004/24 – elementi salienti sugli appalti di servizi • Definite nuove soglie di valore per applicazione della normativa comunitaria. • Limite delle soglie soggetto a revisione biennale. • Soglie diversificate in funzione dell'oggetto del contratto di appalto. • Gli appalti di servizi socio-educativi e ricreativi(rientranti nel vecchio allegato II B del D. Lgs. 163/06) confluiscono in un regime “alleggerito, simile a quello dei c. d. “Settori speciali”, con diversa regolamentazione. • Nuove procedure di selezione ( Partenariato per l'innovazione, Procedura competitiva con negoziazione) si aggiungono alle forme funzionanti dal 2006. • Il Codice , con le deroghe espresse previste, si applica sugli appalti sia di valore superiore alla soglia comunitaria che per valori inferiori e rappresenta la norma quadro a livello nazionale 14 per I contratti pubblici.

Le nuove soglie comunitarie del D. Lgs. 50/2016 Relativamente a forniture e servizi le

Le nuove soglie comunitarie del D. Lgs. 50/2016 Relativamente a forniture e servizi le nuove soglie valide dall'anno 2018 sono così determinate: 221. 000 Euro per forniture e servizi (prec. 209. 000) 144. 000 Euro per forniture e servizi per le amm. ni centrali (prec. 135. 000). 750. 000 Euro per servizi sociali (invariata) 5. 548. 000 Euro per le concessioni (prec. 5. 225. 000). In caso di contratti misti che prevedono insieme forniture e servizi, l'oggetto principale è determinato in base al valore più elevato tra i 2. Per l'affidamento si applicano le regole relative al tipo di appalto 15 che caratterizza l'oggetto principale.

Principi applicabili agli appalti pubblici (Art. 30 D. Lgs. 50/16) • L’affidamento ed esecuzione

Principi applicabili agli appalti pubblici (Art. 30 D. Lgs. 50/16) • L’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture…. Deve svolgersi nel rispetto dei principi di –Economicità, –Efficacia, –Tempestività, –Correttezza, • L’affidamento deve inoltre avvenire nel rispetto di: –Libera concorrenza, –Non discriminazione, –Trasparenza, –Proporzionalità, –Pubblicità. • Il principio di economicità può essere subordinato …. ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonchè alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. I criteri di tipo sociale e/o ambientale possono essere usati essenzialmente come criteri di valutazione delle offerte, non come criteri di qualificazione. • Così questo consentirebbe ad es. Di assegnare un punteggio aggiuntivo a chi si impegni ad impiegare una quota di lavoratori disabili superiore a quanto stabilito dalla legge, ovvero al possesso di determinate certificazioni ambientali o l’uso di prodotti/attrezzature/automezzi più rispettosi dell’ambiente (es. Autobus alimentati con combustibili meno inquinanti). • I criteri di partecipazione non devono esser 16 tali da escludere le piccole e medie imprese.

Il valore dei contratti d’appalto. • Valutato dalla SA • Importo totale pagabile al

Il valore dei contratti d’appalto. • Valutato dalla SA • Importo totale pagabile al netto dell’IVA • Tiene conto dell’importo massimo stimato, compresa qualsiasi opzione o rinnovo del contratto • Stima da effettuare al momento invio bando di gara o avvio procedura di affidamento • Vanno compresi eventuali premi pagabili all’appaltatore • Importo presunto- valore effettivo sarà diverso –Se a corpo per ribasso offerto –Se a misura anche per incertezza quantità prestazioni –Revisione prezzi per contratti di durata • Divieto di frazionamento per evitare assoggettamento a particolari procedure altrimenti applicabili • Se appalto ripartito in lotti, anche aggiudicabili separatamente, conteggiato il valore complessivo dei lotti. Se contratto valore > soglia comunitaria, le regole si applicano a ciascun lotto. Per forniture e servizi la SA può derogare per i lotti di valore < 80. 000 Euro, purchè il loro valore cumulato sia non superiore al 20% del totale. • Regole particolari di calcolo per appalti di forniture con certi oggetti di forniture e servizi aventi carattere di regolarità. • Regole di calcolo specifiche per categorie di servizi (es. servizi assicurativi) • Per appalti che non fissano un prezzo complessivo: –Contratti di durata determinata , pari o inferiore a 48 mesi : valore complessivo stimato per l’intera durata –Contratti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48 • Occorre conteggiare il valore relativo al periodo di proroga, ripetizione o rinnovo se si intende ricorrere a tali opzioni. • Appalti di lunga durata a misura: opportuno conteggiare 17 per ragioni di trasparenza il valore per intera durata anche se superiore a 48 mesi.

LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI. Servizi di cui all. IX D. Lgs 50/16 (ex. All.

LA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI. Servizi di cui all. IX D. Lgs 50/16 (ex. All. IIB) Allegato IX (Servizi “speciali” ) di cui art. 140, 142, 143 e 144. • Servizi sanitari, sociali e connessi (es. Fornitura personale infermieristico, servizi domestici presso famiglie, gestione strutture residenziali, assistenza domiciliare, ecc. . ), • Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura (es. Servizi prescolastici, Servizi di organizzazione di fiere, eventi culturali, feste, ; • Servizi di sicurezza sociale obbligatoria; • Servizi di prestazioni sociali; • Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative; • Servizi religiosi; • Servizi alberghieri e di ristorazione (es. Ristorazione scolastica); • Servizi legali; • Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività; • Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e soccorso; • Servizi postali; • Servizi sportivi • Altri servizi. 18

Contratti appalto sotto soglia. Applicazione principi generali nell'affidamento ed esecuzione. L'affidamento può avvenire: a)Valori

Contratti appalto sotto soglia. Applicazione principi generali nell'affidamento ed esecuzione. L'affidamento può avvenire: a)Valori < 40. 000 euro direttamente. Cancellata formalmente esigenza di adeguata motivazione. b)Valori > 40. 000 Euro mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici per i lavori, almeno 5 per servizi/forniture individuati in base a: - Indagini di mercato; - Elenchi di operatori economici ANAC: linee guida per contribuire a migliorare le procedure, le indagini di mercato, formazione e gestione elenchi Facoltà l'uso procedure ordinarie. Terminimi di presentazione offerte possono essere ridotti fino alla metà. Per i servizi bandi e avvisi sono pubblicati anche sulla GURI, fino a entrata a regime nuovo sistema pubblicità obbligatoria. 19

Appalti sotto soglia – segue. La verifica dei requisiti se usata procedura negoziata si

Appalti sotto soglia – segue. La verifica dei requisiti se usata procedura negoziata si effettua solo sull'aggiudicatario. La SA può estendere la verifica ad altri partecipanti. La SA verifica il possesso requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali ove richiesti nella lettera d'invito. Secondo il Codice e le linee guida ANAC : Gli OE per avviare la procedura negoziata, sono individuati mediante: 1) indagini di mercato effettuate con avviso pubblicato sul profilo committente per almeno 15 gg. . Specificare requisiti richiesti per essere invitati. 2)Selezione dagli elenchi di operatori economici già usati dalla SA. 20

Appalti sotto -soglia. Segue. Gli appalti di modesto valore. Contratti fino a 40. 000

Appalti sotto -soglia. Segue. Gli appalti di modesto valore. Contratti fino a 40. 000 Euro. Non soggetti a programmazione. Possibile affidamento diretto. Una sorta di “cottimo fiduciario”. Concorrente deve possedere requisiti generali, di capacità economico-finanziaria, tecnicheprofessionali. La SA verifica il loro possesso. Contratto avviene mediante corrispondenza commerciale. Non si applica lo “stand still” sospensivo per la stipula contratto. 21

Appalti sotto -soglia. Segue. La Deregulation operata dal correttivo del Codice: 1) possibile affidamento

Appalti sotto -soglia. Segue. La Deregulation operata dal correttivo del Codice: 1) possibile affidamento diretto. Non necessaria adeguata motivazione. Superate con nuova formulazione art. 36 le linee guida ANAC originarie che prevedevano affidamento previa indagine esplorativa del mercato (La Sa procede al confronto di preventivi di 2 o più OE). Confronto di 2 o più preventivi rimane naturalmente possibile, anzi considerato “Best Practice”. Acquisti sui mercati elettronici: la verifica è condotta a campione dal responsabile dell'ammissione al mercato. Se affidamento diretto: possibile un solo atto. La Determina a contrarre diventa atto di affidamento. Contiene in via sintetica: oggetto affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta (motivazione), possesso requisiti generali, di quelli economico-finanziari e tecnicoprofessionali ove richiesti. 22

Appalti valore inferiore a 40. 000 €. ANAC: linee guida n. 4 revisionate dopo

Appalti valore inferiore a 40. 000 €. ANAC: linee guida n. 4 revisionate dopo il D. LGs. 56/17. Possibile affidamento diretto. Introducono ulteriore suddivisione in base al valore: Fino a 5. 000 €. Possibile stipula mezzo autodichiarazione dell'OE circa possesso requisiti. Verifica su DURC, casellario ANAC, requisiti speciali Da 5. 000 a 20. 000 € Possibile stipula in base a autodichiarazione dell'OE circa possesso requisiti secondo il modello del DGUE. Occorre verifica sui requisiti generali e specifici. SA si dotano di un regolamento sui controlli. Oltre 20. 000 € (fino a 40. 000). SA prima della stipula procede a verifica requisiti generali e speciali di cui art. 80, nonché condizioni soggettive previste da legge per particolari professioni. 23

Appalti sotto -soglia. Segue. Contratti valore > 40. 000 e < soglie comunitarie, 3

Appalti sotto -soglia. Segue. Contratti valore > 40. 000 e < soglie comunitarie, 3 fasi: 1) Indagini di mercato o consultazione elenchi di OE; 2) Confronto competitivo tra gli OE. 3) Stipula del contratto. Indagine di mercato, volta a conoscere gli OE interessati: avviene secondo strumenti idonei ritenuti più convenienti, ma assicurandone pubblicità; Opportuno un regolamento della SA; Possibili modalità distinte in funzione di fasce di valore; Possibile consultazione cataloghi elettronici; Pubblicazione avviso per min. 15 gg. , 5 gg. in caso di urgenza. Avviso indica: elementi essenziali contratto, valore, requisiti richiesti, numero minimo ed eventuale massimo di OE da invitare, criteri loro selezione (es. sorteggio). Affidamento avviene mediante procedura 24 negoziata fra almeno 10 OE per lavori, 5 per servizi e forniture, ove presenti.

Appalti sotto -soglia. Segue Utilizzo di elenchi di operatori economici. Elenchi sono costituiti a

Appalti sotto -soglia. Segue Utilizzo di elenchi di operatori economici. Elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico. Possibile suddivisione per fasce di importo. OE può chiedere iscrizione limitata a 1 o più fasce, o a singole categorie. Iscrizione all'elenco aperta. La Sa prevede modalità e cadenza di revisione (es. semestrale) Valutazione istanze in 30 gg. (fino a max. 90) da ricevimento. Confronto competitivo Affidamento avviene mediante procedura negoziata fra un gruppo di OE. Gli OE selezionati sono in numero proporzionato al valore del contratto, min. 10 per lavori, 5 per servizi e forniture (ove presenti). Possibile selezione soggetti da invitare mediante criteri predefiniti: in assenza sorteggio pubblico. Le SA possono applicare le disposizioni di cui art. 50 (Clausole Sociali). Attese ulteriori indicazioni ANAC. 25 Garanzia rispetto criteri ambientali minimi.

Appalti sotto -soglia. Segue Invito alle ditte contiene tutti elementi utili a presentare offerta

Appalti sotto -soglia. Segue Invito alle ditte contiene tutti elementi utili a presentare offerta seria e informata, minimo: Oggetto prestazione, importo stimato, Requisiti generali e specifici richiesti, Termini presentazione offerta, Termine di esecuzione, Criterio di aggiudicazione scelto, Penali, Termini e modalità pagamento, Nominativo del RUP, Eventuali garanzie richieste, Volontà procedere alla verifica anomalia, Capitolato tecnico e schema di contratto. Sedute di gara sono pubbliche (tranne valutazione offerta tecnica). Non si applica lo “stand still” sospensivo di 35 26 giorni per la stipula contratto.

Appalti sotto -soglia. Principio di rotazione. Ribadita Importanza criterio di rotazione. Negli inviti e

Appalti sotto -soglia. Principio di rotazione. Ribadita Importanza criterio di rotazione. Negli inviti e negli affidamenti. Secondo ANAC: Principio riferito all'affidamento immediatamente precedente per lo stesso settore di servizi. Divieto – di norma- di invito nei confronti di: contraente uscente e OE invitato non affidatario. Non si applica in caso di procedure aperte o procedure sottosoglia senza limitazione al numero di OE tra cui fare selezione. Possibile suddivisione contratti in fasce di valore e applicazione divieto solo per affidamenti rientranti nella stessa fascia. Non superabile per affidamenti degli ultimi 3 anni solari. Affidamento o reinvito a contraente uscente riveste carattere eccezionale. Motivazione stringente. Valutabili: particolare struttura del mercato, grado di soddisfazione precedente, competitività prezzo. Affidamento o reinvito a OE invitato in precedenza ma non aggiudicatario, va valutata affidabilità e idoneità dello stesso, anche 27 in base a qualità e prezzo precedenti esperienze.

Criteri di aggiudicazione dell’appalto (art. 95 D. Lgs. 50/2016). • Le stazioni appaltanti scelgono

Criteri di aggiudicazione dell’appalto (art. 95 D. Lgs. 50/2016). • Le stazioni appaltanti scelgono il criterio più adeguato in relazione all’oggetto del contratto e indicano nel bando di gara quale di esso sarà adottato per scegliere l’offerta migliore. 1) Criterio del prezzo più basso. Aggiudicazione al massimo ribasso (ora considerato criterio residuale). Utilizzabile: Forniture e servizi standardizzati; Forniture e servizi di valore sottosoglia, caratterizzati da elevate ripetitività. Appalti di valore < 40. 000 € Il criterio del prezzo più basso non può essere utilizzato per: Servizi sociali, Servizi di ristorazione scolastica e sanitaria, Altri servizi ad alta intensità di manodopera. Fatti salvi gli affidamenti di valore inferiore 28 a 40. 000 €

Il criterio dell'OEPV 2) Criterio offerta economicamente più vantaggiosa scelta sulla base del miglior

Il criterio dell'OEPV 2) Criterio offerta economicamente più vantaggiosa scelta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Congiuntamente al prezzo vengono valutati altri aspetti qualitativi dell’offerta presentata. Già impiegato di frequente nel settore servizi, specie su servizi di tipo complesso (servizi alla persona) ora è l'unico utilizzabile per I servizi sociali, di ristorazione e altri servizi ad alta intensità di manodopera. L’uso per particolari categorie di servizi può essere inoltre imposto da normative regionali. Il bando di gara/capitolato devono elencare i criteri di valutazione e il loro peso relativo (ove necessario i sub –criteri e relativi sub punteggi o pesi); quando non possibile la ponderazione preliminare dei criteri, la stazione appaltante li indica in ordine decrescente di importanza. La stazione appaltante nel bando deve indicare anche i sottocriteri e le regole di ponderazione. Il principio della trasparenza impone che tutti gli elementi siano noti agli operatori economici per poter adeguatamente presentare la miglior offerta possibile conoscendo le modalità su come sarà valutata. 29

Requisiti di qualificazione e criteri di valutazione • Sembra definitivamente superato il principio della

Requisiti di qualificazione e criteri di valutazione • Sembra definitivamente superato il principio della netta separazione fra requisiti di qualificazione e criteri di valutazione delle offerte. • Vecchia impostazione: i criteri di valutazione delle offerte devono far riferimento ad elementi oggettivi della proposta. • Principio comunitario – divieto di commistione fra requisiti di ammissione alla gara e criteri di scelta dell’offerta, in pratica divieto di commistione fra requisiti soggettivi dell’impresa e caratteristiche oggettive dell’offerta • Secondo il Consiglio di Stato era possibile inserire fra i criteri di valutazione dell’offerta anche elementi che si riferiscono all’esperienza pregressa dell’operatore economico (curriculum, certificazioni di qualità, servizi analoghi già prestati, numero operatori disponibili, ecc. . ) , a condizione che – Tale riferimento ritenuto necessario per valutare l’offerta e tale caratteristica attribuisca maggior qualità alla prestazione offerta – Il punteggio attribuito non abbia un peso preponderante nella valutazione. • Il divieto di commistione negli appalti di servizi sarebbe non assoluto perché parliamo di prestazione di “facere” dove non pare possibile escludere il far riferimento a elementi soggettivi, come l’esperienza pregressa, le caratteristiche professionali degli operatori impiegati (titolo di studio, ecc. . ), solidità ed estensione dell’organizzazione dell’impresa. • Ora il D. Lgs. 50/16 conferma questa linea, rafforzandola visto che elenca (art. 95) esplicitamente elementi relativi alle maestranze

Criteri di aggiudicazione dell'appalto. La SA può indicandolo nel bando di gara decidere di

Criteri di aggiudicazione dell'appalto. La SA può indicandolo nel bando di gara decidere di non aggiudicare l'appalto x nessuna offerta conveniente o idonea. Se scelto il criterio dell'OEPV possibile prevedere criteri premiali in relazione a: 1) maggior “rating” di legalità dell'offerente, 2)offerta di servizi che presentano minor impatto sull'ambiente, 3)agevolare nella partecipazione le piccole e medie imprese. Tra i criteri di valutazione della qualità dell'offerta possono rientrare: Certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (es. OSHAS 18001), Caratteristiche sociali e ambientali, Possesso marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel UE) in relazione all'oggetto del contratto in misura almeno del 30% del valore, Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell'appalto. 31

Criteri di aggiudicazione dell'appalto. L'OE indica distintamente nell'offerta: A) Costo della manodopera, B) Oneri

Criteri di aggiudicazione dell'appalto. L'OE indica distintamente nell'offerta: A) Costo della manodopera, B) Oneri aziendali per la sicurezza. Esclusi: servizi di natura intellettuale, Affidamenti valore < 40. 000 €. La SA, prima di procedere all'aggiudicazione, verifica il rispetto dei minimi retributivi salariali. Il comma 10 – bis (aggiunto dal D. Lgs. 56/2017). Intento valorizzare elementi qualitativi dell'offerta , riconducendo confronto principalmente sul piano tecnico. Limite al punteggio componente economica al 30% del totale. 32

Il criterio dell'OEPV Linee guida ANAC: aspetti salienti. Il criterio dell'OEPV può essere individuato

Il criterio dell'OEPV Linee guida ANAC: aspetti salienti. Il criterio dell'OEPV può essere individuato in base: 1) Miglior rapporto qualità/prezzo; 2) Elemento prezzo o costo con una comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita (più idoneo per forniture). Ponderazione: somma dei criteri prezzoqualità deve essere = 100 (criterio intuitivo). Punteggio per offerta tecnica suddiviso fra: – Qualità offerta; – Criteri premiali (componente limitata). Art. 95, c. 7 consente di attuare competizione esclusiva sulla qualità (fattore prezzo azzerato). Dovuta la riparametrazione punteggio. Massimo punteggio all'offerta migliore per ciascun criterio. Possibile, a scelta della SA, 2° riparametrazione generale sull'offerta tecnica. 33

Il criterio dell'OEPV-segue. Per valutazioni elementi dell'offerta, ripresi in buona parte contenuti del DPR

Il criterio dell'OEPV-segue. Per valutazioni elementi dell'offerta, ripresi in buona parte contenuti del DPR 207/10. Valutazione elementi quantitativi, prezzo in particolare: Principio: punteggio minimo (pari a 0) a chi non propone sconti rispetto a base di gara, Punteggio massimo ad offerta con maggior ribasso. Punteggio componente economica. Per attribuzione del punteggio economico possibile: Metodo interpolazione lineare, Metodo bilineare Altri sistemi col rispetto principio suddetto. Valutazione elementi qualitativi: 2 sistemi alternativi: 1) attribuzione di punteggio variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario; 2) confronto a coppie fra le offerte. Per formazione la graduatoria possibile: Metodo aggregativo compensatore; 34 Metodo electre, topsis, evamix.

Il criterio dell'OEPV-segue. Criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e

Il criterio dell'OEPV-segue. Criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto. Devono tener conto dei CAM (Criteri ambientali minimi) adottati dal Min. Ambiente. Valutabili profili di carattere soggettivo dell'offerente, qualora utili a valorizzare caratteristiche della proposta. Libertà per la SA di scegliere la formula per attribuzione del punteggio economico ritenuta idonea, purchè non produttiva di esiti illogici, abnormi, irrazionali. Deve garantire equilibrio tra le componenti dell'offerta. Formule, tipologie: – a) interdipendenti (quelle proposte dal vecchio regolamento di esecuzione) – b) indipendenti. Le formule indipendenti consentono a ciascun concorrente di valutare a priori quale sarà il punteggio ottenibile. 35

Criteri di aggiudicazione Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. • Il bando di gara stabilisce

Criteri di aggiudicazione Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. • Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta relativi alla natura, oggetto, caratteristiche del contratto , riconducibili a: – Prezzo, – Qualità- merito tecnico dell’offerta Assegnando i relativi punteggi: max. …. punti per il prezzo e max …. . . punti per offerta tecnica. Superata la soglia max. di 30 punti per parte economica prevista dal D. Lgs. 56/17. • maggior punteggio totale fra punteggio economico e quello qualitativo determina aggiudicatario. • Per assegnazione del punteggio relativo alla qualità possono essere utilizzati diversi sub- criteri, assegnando a ciascuno il relativo punteggio. • Punteggio relativo al prezzo, possono essere usate diverse formule. • Documenti gara devono riportare le indicazioni del criterio utilizzato, specificare I relativi punteggi e modalità di assegnazione per la componente economica e per quella qualitativa. • Per la componente economica riportare la formula scelta per il calcolo del punteggio da assegnare a ciascun offerta, per quella tecnica-qualitativa il punteggio massimo assegnato a ciascun elemento di valutazione prescelto.

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa • Il bando deve stabilire i criteri di valutazione

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa • Il bando deve stabilire i criteri di valutazione dell’offerta. Tra questi a titolo esemplificativo si possono annoverare: a) pregio tecnico, b) caratteristiche estetiche e funzionali, c) accessibilità per le persone con disabilità, d) progettazione adeguata per tutti gli utenti, e) certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ( OSHAS 18001), f) caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, g) caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; h) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore del contratto, i) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, l) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita del bene o servizio,

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa segue. – m) la compensazione delle emissioni di gas

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa segue. – m) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; La stazione appaltante può prevedere altri criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quelli elencati dal Codice paiono adatti principalmente per le forniture, assai meno per i servizi.

Principali novità introdotte dal DL 32/19 (c. d. Sblocca cantieri) e relativa legge di

Principali novità introdotte dal DL 32/19 (c. d. Sblocca cantieri) e relativa legge di conversione. Linea di fondo seguita: semplificazione. Sospese alcune norme del Codice fino al 31/12/2020, in particolare: Innalzamento soglia max. subappalto dal 30 al 40% e cancellazione obbligo indicazione terna di subappaltatori. Ricorso a centrali di acquisto per Comuni non capoluogo diventa facoltativo. Sospeso obbligo di selezionare commissari di gara dall'Albo unico nazionale ANAC. Eliminazione soglia max. 30% del punteggio componente economica. Uso del criterio del prezzo più basso sotto soglia diventa la regola. No per Servizi sociali, Ristorazione, Servizi ad alta intensità di manodopera, o servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico o con carattere innovativo che vanno aggiudicati in base all'OEPV. 39 Ampliamento ricorso al criterio del prezzo

Sblocca-Cantieri, principali novità segue. Prevista la sostituzione delle linee guida ANAC con un regolamento

Sblocca-Cantieri, principali novità segue. Prevista la sostituzione delle linee guida ANAC con un regolamento attuativo unico (stile DPR 207/10), da adottare entro 6 mesi. Possibili affidamenti diretti per servizi e forniture di valore > 40. 000 € e fino alla soglia comunitaria, previa valutazione di preventivi di almeno 5 OE. Gli OE sono individuati mediante indagini di mercato o mediante Elenchi, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. Avvisi su esito procedura contiene anche indicazione soggetti invitati. Da valutare portata norma. Per servizi da affidare mediante criterio OEPV, effetti più limitati. Modifiche nel sistema di esclusione offerte anomale (criterio Prezzo più basso). 40

Avvisi e bandi per Servizi Sociali (art. 142). La SA che intende aggiudicare un

Avvisi e bandi per Servizi Sociali (art. 142). La SA che intende aggiudicare un appalto per questi servizi manifesta tale intento mediante: A) Bando pubblico di gara (sistema tradizionale); B) Avviso di preinformazione. L'avviso e': pubblicato in maniera continua, si riferisce ai tipi di servizio da aggiudicare, indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione, invita gli operatori economici a manifestare per iscritto il loro interesse. Opzione B) somiglia per certi aspetti ad una procedura ristretta. La modalità non è applicabile in caso di aggiudicazione mediante procedura negoziata per presenza presupposti art. 63. 41

Avvisi e bandi per Servizi Sociali. I bandi di gara contengono informazioni di cui

Avvisi e bandi per Servizi Sociali. I bandi di gara contengono informazioni di cui all. XIV, parte I, lett. F. Sono conformi ai formulari di cui all'art. 72. Formulari sono stabiliti dalla Commissione Europea per appalti di valore superiore a 750. 000 Euro. Il risultato di una procedura viene reso noto mediante: a) avviso di aggiudicazione, b) raggruppamento degli avvisi su base trimestrale. Avviso multiplo da inviare entro 30 gg. Da fine trimestre. 42

Appalti riservati per determinati servizi (art. 143). Le SA possono riservare la partecipazione alle

Appalti riservati per determinati servizi (art. 143). Le SA possono riservare la partecipazione alle procedure per affidare alcune tipologie di servizi sanitari, sociale e culturali a organizzazioni (aventi finalità sociali) I servizi per i quali è possibile la riserva sono definiti da appositi CPV, riguardano: Servizi amm. vi nel settore istruzione, nel campo sanitario, nel settore edilizia; Servizi di personale domestico, personale infermieristico; Personale medico; Servizi istruzione prescolastica; Servizi di istruzione superiore; Servizi di formazione, di istruzione universitaria, di E-Learning; Servizi di formazione ai dipendenti, di tutorato; Servizi sanitari (serie 850) e di assistenza sociale e affini (serie 853)con e senza alloggio, per minori e adulti, centri diurni, Servizi sociali Servizi di biblioteche, musei e altri culturali, Servizi sportivi; 43 Servizi forniti da associazioni giovanili,

Appalti riservati per determinati servizi. Requisiti richiesti per procedere con affidamenti riservati a speciali

Appalti riservati per determinati servizi. Requisiti richiesti per procedere con affidamenti riservati a speciali categorie di soggetti. Caratteristiche e finalità soggetti candidati all'affidamento: Obiettivo statutario del perseguimento di missione di servizio pubblico legato al servizio oggetto; Profitti reinvestiti perseguire fine statutario o distribuiti su considerazioni partecipative; Strutture gestionali sono costruite su azionariato dei dipendenti o principi partecipativi, o prevedono partecipazione attiva dipendenti; L'Amm. ne aggiudicatrice non ha affidato allo stesso soggetto un appalto dei servizi in questione mediante procedura riservata negli ultimi 3 anni. Durata massima contratto riservato non 44 supera i 3 anni.

Appalto servizi di ristorazione (art. 144) I servizi di ristorazione (sanitaria, scolastica, assistenziale) sono

Appalto servizi di ristorazione (art. 144) I servizi di ristorazione (sanitaria, scolastica, assistenziale) sono aggiudicati col criterio dell'OEPV. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto soprattutto: Qualità generi alimentari (prodotti biologici, tipici e tradizionali, DOP) Prodotti provenienti da filiera corta, Prodotti da operatori dell'agricoltura sociale; Rispetto disposizioni ambientali in materia di green economy, Rispetto criteri ambientali minimi, Qualità della formazione degli operatori impegnati nell'appalto. Il Ministero della Salute definisce e aggiorna le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e 45 scolastica.

Clausole sociali Obbligo (in origine il D. Lgs. 50 prevedeva una facoltà) per SA

Clausole sociali Obbligo (in origine il D. Lgs. 50 prevedeva una facoltà) per SA di inserire nel contratto di appalto o concessione clausole volte a promuovere la stabilità professionale operatori impiegati nel precedente appalto (art. 50). Le SA< inseriscono clausole. . nel rispetto principi dell'UE. . > Si traducono in previsioni di obbligo di attribuire precedenza nell'assunzione a operatori impegnati nel servizio con precedente appaltatore. Particolare riferimento a servizi ad alta intensità di manodopera. Previsione applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore. Rispetto principi Unione Europea in materia di libera imprenditorialità. Adottata dall'ANAC apposita linea guida Difficoltà di contemperamento con le esigenze di autonoma e libera organizzazione dell'impresa 46 aggiudicataria.

Servizi sociali. Principali novità rispetto al precedente Codice. Da regime di servizi parzialmente esclusi

Servizi sociali. Principali novità rispetto al precedente Codice. Da regime di servizi parzialmente esclusi a regime speciale “alleggerito”. Semplificazione mancata. Prima versione del Codice verso omologazione ai servizi ordinari. Termini di presentazione offerte: parificati agli altri servizi. Pubblicità uguagliata ad altri servizi. Identiche regole ad altri servizi per valutazione anomalia dell'offerta. Uniformato il quadro delle garanzie. Casi di ricorso a procedura negoziata uguali agli altri servizi. No uso tale procedura in ragione oggetto del contratto. Uso criterio dell'OEPV ora obbligatorio, eccetto piccoli affidamenti (< 40. 000€). Definizione soglia diversa per appalti rilevanza comunitaria (aumento sensibile). Differenze centrate su tale punto. Procedura negoziata su valori anche elevati. Possibile uso avviso preinformazione in luogo di bando di gara. Estensione ad alcune categorie di servizi 47 della riserva ad operatori economici con certe caratteristiche.

Servizi sociali. Elementi distintivi salienti. Il Decreto Correttivo (D. Lgs. 56/2017), cambia rotta. A

Servizi sociali. Elementi distintivi salienti. Il Decreto Correttivo (D. Lgs. 56/2017), cambia rotta. A 1 anno dal nuovo impianto normativo, numerosi e sensibili i cambiamenti. Possibile uso criterio prezzo più basso per appalti < 40. 000 € per tutti i servizi. Obblighi di centralizzazione: possibile anche ricorso a distretti socio-sanitari o analoghi istituti previsti da normativa di settore. Per aggiudicazione applicare art. 68 Specifiche tecniche), 69 (Etichettature), 75 (inviti nelle procedure ristrette e competitive con negoziazione), 79 (Termini presentazione offerte), 80 (motivi di esclusione), 83 (Requisiti selezione partecipanti e soccorso istruttorio), 95 (Criteri di aggiudicazione). Si riaprono margini di differenziazione, su: Strumenti di pubblicità; Valutazione anomalia offerta, Garanzie da richiedere, Suddivisione in lotti (ma principio UE), 48 Commissioni giudicatrici.

Servizi sociali. Elementi distintivi salienti. Segue. Specificità valgono per servizi sanitari, servizi sociali e

Servizi sociali. Elementi distintivi salienti. Segue. Specificità valgono per servizi sanitari, servizi sociali e connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici sociali e personali, anche forniti da organizzazione associative. Applicabili anche a servizi di ristorazione. Affidamento deve garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza servizi in funzione delle esigenze diversi gruppi di utenza, compresi quelli disagiati. Introdotta ulteriore differenziazione. Art. 142, comma 5 – bis. Distinguo non vale per tutti i servizi dell'allegato IX. Non compresi servizi culturali, sportivi, di istruzione, ecc. . . 49

Servizi sociali. Art. 142 D. Lgs. 50/2016 dopo il correttivo. Il Decreto correttivo del

Servizi sociali. Art. 142 D. Lgs. 50/2016 dopo il correttivo. Il Decreto correttivo del Codice inserisce i commi da 5 - bis a 5 – nonies. 5 -bis: Disposizioni particolari, dal 5 ter a 5 octies si applicano ad alcuni servizi: Servizi sanitari, Servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi quelli forniti da associazioni sindacali, organizzazioni politiche, associazioni giovanili, e altri servizi di organizzazioni associative. 5 -ter: L'affidamento dei servizi del 5 -bis garantisce: qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, tenendo conto esigenze diverse categorie di utenza, compresi gruppi svantaggiati. Coinvolgimento utenza. 5 - quater : La programmazione tiene conto della legislazione nazionale e regionale di settore. 5 - quinquies: Finalità di cui art. 37 e 38 (Centralizzazione acquisti e qualificazione SA) vengono perseguite anche tramite forme aggregative previste da norme di settore, quali distretti socio-sanitari e istituzioni 50 analoghe.

Servizi sociali. Art. 142 D. Lgs. 50/2016 dopo il correttivo. 5 - sexies: Ai

Servizi sociali. Art. 142 D. Lgs. 50/2016 dopo il correttivo. 5 - sexies: Ai servizi sociali si applicano le procedure di aggiudicazione (aperte, ristrette, negoziate, ecc. ), le tecniche e strumenti per appalti elettronici (accordi quadro, aste elettroniche, ecc, , ) dei settori ordinari. 5 - septies: Per l'aggiudicazione devono essere applicate disposizioni di cui agli art. 68 (Specifiche tecniche), 69 (Etichettatura), 75 (Inviti ai candidati nelle procedure ristrette o competitive con negoziazione), 79 (Fissazione di termini , es di offerta), 80 (Motivi di esclusione), 83 (Criteri di selezione offerenti e soccorso istruttorio), 95 (Criteri di aggiudicazione appalto). Individuano la miglior offerta usando il criterio dell'OEPV, in base al miglior rapporto qualità/prezzo. 5 - octies: Appalti sottosoglia sono affidati nel rispetto delle procedure previste all'art. 36 (appalti sottosoglia). 5 - nonies: Le disposizioni dal comma 5 -ter a 5 octies si applicano anche ai servizi di ristorazione, ove compatibili contenuto 51 art. 144.

PUBBLICITA’ DELLE GARE Valori > soglie comunitarie: • Bandi e avvisi vanno trasmessi all'Ufficio

PUBBLICITA’ DELLE GARE Valori > soglie comunitarie: • Bandi e avvisi vanno trasmessi all'Ufficio Pubblicazioni dell'UE. • Vengono pubblicati entro 5 gg. sulla GUCE. • Bandi di gara e avvisi di aggiudicazione e avviso indicativo sugli appalti che si intendono aggiudicare, vanno redatti secondo schemi definiti e inviati in formato elettronico. • La SA può pubblicare bandi anche per appalti non soggetti all'obbligo (valori inferiori). • Per servizi sociali: l'avviso di preinformazione continua ad essere pubblicato fino alla scadenza del periodo indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti del periodo coperto dall'indizione di gara. • A livello nazionale pubblicazione secondo il Codice su: • Profilo del committente; • Piattaforma digitale bandi c/o ANAC; • Piattaforme regionali di E-Procurement; • Stampa quotidiana, anche quella maggiormente diffusa nell'area interessata (indirizzi da definire con Decreto Min. ); • GURI. Fino a data indicata dal suddetto 52 decreto. • Possibili ulteriori pubblicità solo telematiche e senza

Pubblicità delle gare - Segue Periodo transitorio. Rinvio a Decreto MIT di definizione indirizzi

Pubblicità delle gare - Segue Periodo transitorio. Rinvio a Decreto MIT di definizione indirizzi di pubblicazione. Da aprile 2016 a fine anno. Si è applicato l'art. 66, c. 7 del D. Lgs. 163/06 come modificato da L. 89/14. Il DL 66/14 (convertito con L. 89) prevedeva sospensione obbligo di pubblicazione su quotidiani (ne nazionali, ne locali). Contenuto rinviato prima al 1 gennaio 2016, successivamente al 1/1/2017. Il DL 244/16 (c. d. “Milleproroghe 2017) l'ha rinviato fino all'entrata in vigore del decreto del MIT di riordino materia. Ma appalti dei servizi sociali, servizi parzialmente esclusi fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 50/16, non strettamente soggetti all'art. 66 del vecchio Codice dei Contratti. Pubblicità per appalti servizi sociali, sia maggiori che minori soglia comunitaria rimaneva più libera, purchè adeguata ed efficace. Art. 36 del Codice prevede per forniture e servizi la 53 pubblicazione su GURI.

Pubblicità delle gare - Segue Decreto del MIT 2/12/16 (indirizzi generali di pubblicazione) mette

Pubblicità delle gare - Segue Decreto del MIT 2/12/16 (indirizzi generali di pubblicazione) mette fine al periodo transitorio per gli appalti > soglia comunitaria. Distinzione in base a valore del contratto. X Appalti servizi > 221. 000 Euro (750. 000 per servizi sociali) e concessioni > 5. 548. 00 euro Decorrenza 1/1/2017. Obbligatorio per bandi e avvisi: GUCE; Piattaforma ANAC (da istituire e regolare con atto dell'Autorità); Profilo del committente; Piattaforma del Ministero Infrastrutture (tramite sistemi regionali); GURI fino al funzionamento piattaforma ANAC. Pubblicità x estratto sui quotidiani (dopo 12 gg. da invio a GUCE: 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale, 2 a maggiore diffusione locale nell'area di esecuzione. 54 Per area si intende il territorio della provincia.

Pubblicità delle gare - Segue Concessioni di valore compreso fra 500. 000 e 5.

Pubblicità delle gare - Segue Concessioni di valore compreso fra 500. 000 e 5. 548. 000 Euro: Pubblicità x estratto anche su: 1 quotidiano a diffusione nazionale; 1 quotidiano a diffusione locale. Servizi valori < 221. 000 Euro (750. 000 per Servizi sociali). Rimando a successivo Decreto MIT, di definizione modalità pubblicazione bandi e avvisi. Periodo transitorio (vige art. 36 comma 9, Dlgs. 50/16). Se utilizzate procedure ordinarie (aperte, ristrette), Pubblicità su: Profilo committente, Piattaforma digitale c/o ANAC, GURI. Non obbligatoria pubblicità sui quotidiani. Spese per pubblicità obbligatoria da rimborsare dall'aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione. Possibili altre pubblicità a scelta della SA. Essenziale 55 : No oneri finanziari per SA.

Proroga Trattativa privata con il prestatore dei servizi per allungare la durata del contratto

Proroga Trattativa privata con il prestatore dei servizi per allungare la durata del contratto Possiamo distinguere fra: Proroga contrattuale: posticipo anche di media durata del termine finale del rapporto. Nel passato usata a fini di risparmio: (L. “Comunitaria” 2005). Forma non contemplata nel nuovo codice, sconsigliata. Proroga tecnica : tempo necessario per espletare una nuova procedura di gara. SI resta nella stessa sfera del contratto iniziale, si ha un prolungamento del termine finale di esecuzione. Secondo specifiche del Codice (art. 106, comma 11) l'opzione deve essere prevista nel bando/capitolato iniziale Consigliabile per contratti di durata a prestazioni continuative prevedere una clausola di proroga/rinnovo eventuale per il tempo strettamente necessario per l’effettuazione della nuova gara. Diritto potestativo dell’Ente Pubblico - soggettività della controparte. Connotazioni salienti: contingenza, necessità. Da non 56 reiterare.

Rinnovo dei contratti pubblici • Vietato Rinnovo tacito dei contratti pubblici- Rinnovo deve essere

Rinnovo dei contratti pubblici • Vietato Rinnovo tacito dei contratti pubblici- Rinnovo deve essere esplicito. • Rinnovo espresso, previsto inizialmente e definito è certamente consentito, pur rappresentando una deroga al principio generale. • Superata visione che in base alla L. 62/’ 05 ( aveva abrogato quell'opzione di rinnovo previsto dall'art. 6 L. 537/93) per motivi di convenienza e pubblico interesse. • Ora infatti il D. Lgs. 50/16 –Art. 35, comma 4 “. . il calcolo del valore del contratto tiene conto dell'importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”. Ancora al comma 12 sempre sul valore del contratto: . . appalti di servizi destinati ad essere rinnovati entro un determinato tempo –Allegato formulario per bandi comunitari c'è casistica –Conoscibilità da parte del mercato –Sopra soglia se previsto nel capitolato speciale d’appalto e computato nel valore del contratto. Consigliabile per 1 sola volta e durata non superiore al periodo originario. Estendibile anche sotto soglia. – trattativa privata con la riedizione del contratto a condizioni (termini, prezzi) invariate (o migliorative) Possibili rinegoziazioni. No stravolgimento oggetto iniziale. –Facoltà per la stazione appaltante, opzione per l’appaltatore. –Contratto nuovo consistente nella riedizione di quello originario con rischi e limiti del caso. –Ripetizione servizi analoghi entro 3 anni dalla stipula del contratto, purchè inseriti in un progetto di base e valore computato nel valore globale 57 dell’affidamento (art. 63, comma 5).

Rinnovo dei contratti – segue. –Nessuna norma vieta espressamente il rinnovo contrattuale, istituto previsto

Rinnovo dei contratti – segue. –Nessuna norma vieta espressamente il rinnovo contrattuale, istituto previsto anche all’art. 5 della Direttiva CE 2004/24. La giurisprudenza amm. va, tendenzialmente contraria, di recente aveva cambiato orientamento ( es. Consiglio di Stato sentenze n. 3580/2013, n. 942/14) lo ritiene invece ammissibile a condizione che fosse conoscibile a tutti I partecipanti. Elemento base per la trasparenza. –Istituto richiamato nella comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 5 febbraio 2008. –Rinnovo e ripetizione di servizi analoghi sono 2 istituti distinti: il rinnovo è una riedizione del rapporto pregresso, la ripetizione implica una vera e propria nuova aggiudicazione (anche se con procedura negoziata) alla stregua di un progetto di base. Nella ripetizione si ha un nuovo e diverso vincolo contrattuale, con un diverso oggetto. 58

Affidamento servizi a soggetti del c. d. 3° settore • Organizzazioni di volontariato, associazioni,

Affidamento servizi a soggetti del c. d. 3° settore • Organizzazioni di volontariato, associazioni, enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, IPAB, altri soggetti privati non aventi finalità di lucro (enti morali, parrocchie, ecc. . ) • Rilevante ruolo sociale svolto da tali soggetti. • Azione soprattutto nel campo dei servizi alla persona di tipo sociale, educativo, sanitario, ecc. • Procedure di “selezione semplificate”. D. P. C. M. 30/03/01 di applicazione della L. 328/2000. • Le Regioni favoriscono forme di aggiudicazione di tali servizi improntate a premiare le capacità organizzative e progettuali di tali soggetti. Disciplinano con proprie norme i sistemi di affidamento a tali soggetti e ne promuovono l’azione e il miglioramento qualitativo dei servizi resi ( accreditamento) • Affidamento della gestione dei servizi da effettuarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. • Enti pubblici possono avvalersi di convenzioni per attivare forme di collaborazione con organizzazioni di volontariato. 59

D. P. C. M. 30/03/01 • Atto di indirizzo sui sistemi di affidamento dei

D. P. C. M. 30/03/01 • Atto di indirizzo sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona. Applicazione art. 5 L. 328/2000. • Indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e soggetti del terzo settore. • Le Regioni adottano indirizzi per favorire piena espressione capacità progettuale ed organizzativa di tali soggetti attraverso idonee forme di aggiudicazione o negoziali. • Favorire forme di coprogettazione per individuazione progetti sperimentali ed innovativi. • Utilizzo della convenzione quale strumento per regolare collaborazioni con organizzazioni volontariato. • Individua elementi da valutare per selezione soggetti. • Possibile acquisto servizi ed interventi da soggetti terzo settore. Regioni disciplinano modalità, nel rispetto norme generali (forme di pubblicità, istituzione elenco fornitori servizi autorizzati, criteri selezione dei fornitori, oggetto acquisto ). • Convenzioni con i soggetti inseriti in elenco fornitori. • Regioni adottano indirizzi per regolazione rapporti fra comuni e enti TS. 60

D. P. C. M. 30/03/01 – Atto di indirizzo sui sistemi di affidamento dei

D. P. C. M. 30/03/01 – Atto di indirizzo sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona. • Affidamento della gestione dei servizi da effettuarsi: – col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , – privilegiando procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. • No affidamento dei servizi da parte dei Comuni al massimo ribasso, • Oggetto acquisto: organizzazione complessiva del servizio, NO mera prestazione di manodopera. • I Comuni ai fini della preselezione valutano in particolare: – Formazione, qualificazione, esperienza professionale degli operatori, – Esperienza maturata nel settore e nei servizi di riferimento • Tengono conto ai fini dell’aggiudicazione dei seguenti elementi qualitativi dell’offerta in particolare: – Modalità contenimento turn-over operatori, – Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, – Conoscenza specifici problemi sociali territorio, – Rispetto trattamenti economici contrattazione collettiva e norme 61 previdenziali.

Affidamento servizi alle cooperative sociali di tipo B. • Deroga alle norme procedimentali, •

Affidamento servizi alle cooperative sociali di tipo B. • Deroga alle norme procedimentali, • Convenzioni con coop. sociali L. 381/91 - finalità solidaristiche di tali soggetti giuridici (assenza fini di lucro) - Cooperative di tipo B (c. d. di inserimento di persone svantaggiate) , possibili : – gara riservata – procedura negoziata rivolta a particolare forma sociale – affidamento diretto. • Art. 5 Enti Pubblici possono affidare senza gara alle coop. sociali di tipo B servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi per importi sotto soglia, Base presenza progetto di reinserimento di figure svantaggiate. • Validità principi comunitari • L. Stabilità 2015 prevede che l'ente può stipulare la convenzione previo svolgimento procedura di selezione (possibile procedura riservata). • Il D. Lgs. 50/16, ne fa salva l'applicazione e amplia indirettamente la fascia di operatività della L. 381. • Applicabile per contratti fino a 750. 000 Euro. 62

Affidamento servizi alle cooperative sociali. Oltre soglia comunitaria (221. 000 Euro per servizi –

Affidamento servizi alle cooperative sociali. Oltre soglia comunitaria (221. 000 Euro per servizi – 750. 000 Euro per servizi sociali): Procedure ordinarie: procedure aperta o ristretta ordinaria; Procedura (per servizi sociali) riservata ai soggetti con caratteristiche di cui art. 143. Rientrano coop. Sociali di tipo B e anche di tipo A; Procedura ad evidenza pubblica o ristrette (coop. sociali presentano progetto di inserimento persone… soggetto a valutazione da parte della stazione appaltante). Procedure riservate per appalti e concessioni a favore di enti che operano con quota personale svantaggiato oltre il 30% (art. 112). Non possibile affidamento diretto. 63

Appalti riservati (art. 112 D. Lgs. 50/2016) • Facoltà di riservare la partecipazione ad

Appalti riservati (art. 112 D. Lgs. 50/2016) • Facoltà di riservare la partecipazione ad appalti pubblici e concessioni a operatori economici che tendono all' integrazione sociale e reinserimento di lavoratori svantaggiati. • Operatori economici, Cooperative sociali e loro consorzi, • Quota non inferiore al 30% dei lavoratori costituita da disabili o altri soggetti svantaggiati; • Opzione consentita in relazione a singoli contratti d'appalto, o in considerazione dell'oggetto degli stessi; • Non correlazione con importo del affidamento; • Soggetti svantaggiati includono anche ex degenti psichiatrici, anche giudiziari, detenuti, minori in età lavorativa in difficoltà famigliare, condannati ammessi a misure alternative, , ecc. . . Si veda art. 2, lett f) e g) del Reg. CE 2204/02. • Previsione esplicita nel bando di gara o avviso di preinformazione; • Tutela rispetto alla concorrenzialità ordinaria dei mercati; • Impossibilità di questi lavoratori di esercitare un'attività professionale in condizioni normali; • Fatte salve le normative vigenti sulle cooperative 64 sociali e altre imprese sociali;

La partecipazione alle gare d’appalto da parte degli enti del terzo settore. • Principio

La partecipazione alle gare d’appalto da parte degli enti del terzo settore. • Principio della concorrenzialità delle procedure • Tesi prevalente passata giurisprudenza nazionale: - ONLUS (riferendoci alle cooperative Sociali) possono partecipare. - Organizzazioni di volontariato non possono. Quadro cambia con Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C 119/06 del 29 novembre 2007 le associazioni di volontariato possono partecipare agli appalti pubblici. Anzi sono imprese, x norme sugli appalti pubblici, a nulla rileva l’assenza di fini di lucro e devono essere poste in concorrenza con altri operatori di mercato. Caso: affidamento diretto ad alcune associazioni di volontariato di servizi di trasporto sanitario da parte di una regione italiana attraverso un accordo quadro regionale. I servizi secondo la Corte Europea dovevano essere affidati con procedura ad evidenza pubblica (aperta o ristretta). Anche x il Consiglio di Stato (varie sentenze, tra le quali 116/2016) Se il soggetto offre sul mercato beni e servizi da scambiare con altri ciò basta a qualificarlo come imprenditore e pertanto come possibile concorrente in procedure di appalti pubblici. Superato quindi il concetto di impresa del codice civile: ci si avvicina a quello di “operatore economico. Il nuovo Codice raccoglie appieno tale orientamento, fa 65 riferimento come soggetto partecipante agli appalti ad Opertore Economico”

Normative Europee. Alcuni principi. A) Garanzia di tutela del mercato. In attuazione dei principi

Normative Europee. Alcuni principi. A) Garanzia di tutela del mercato. In attuazione dei principi del diritto europeo gli stati membri devono adoperarsi per attuare un’economia di mercato aperta ed in libera concorrenza (art. 119 TFUE). In sostanza: la concorrenza è strumentale alla realizzazione diritti codificati nel trattato. Deroghe alla concorrenza devono essere limitate e circoscritte. B) Concetto “Europeo” di Appalto. Tutti i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra una SA e uno o più operatori economici, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Concetto più ampio di quello nazionale. 66

Mercato verso Solidarietà Sociale: coniugazione e limiti. Tar Piemonte ordinanza n. 161/2014. Rinvio pregiudiziale

Mercato verso Solidarietà Sociale: coniugazione e limiti. Tar Piemonte ordinanza n. 161/2014. Rinvio pregiudiziale alla CGUE con interpello su un concetto, ossia, cercando di contemperare le regole del mercato con quelle della solidarietà sociale ha ritenuto, che quando il meccanismo di un rapporto giuridico risponda al rigoroso rispetto del rimborso spese, il soggetto che riceve il rimborso sta operando al di fuori dell’ambito commerciale e di conseguenza non trova applicazione la disciplina in tema di contratti pubblici. Conseguente legittimità deroghe all’evidenza pubblica. In pratica il TAR Piemonte ha chiesto se: diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osti ad un affidamento diretto di un servizio a fronte di un genuino rimborso spese. 67

Normative Europee. La tutela del mercato. CGUE pronuncia (C-50/14), al punto 52 ricorda che

Normative Europee. La tutela del mercato. CGUE pronuncia (C-50/14), al punto 52 ricorda che “un contratto non può esulare dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio convenuto, o che tale contratto sia stipulato con un soggetto che non persegue scopi di lucro”. In sintesi prevede: che l’esonero dall’evidenza pubblica transiti dalla presenza di tre elementi: • assenza di onerosità e scopo di lucro con rigoroso ed esclusivo rimborso delle spese realmente sostenute • l’attività svolta deve contribuire effettivamente ad una finalità di interesse generale • va garantita efficienza di bilancio 68

Nuovo Codice del Terzo Settore (D. LGs. 117/2017). Attuazione L. 106/2016 delega per la

Nuovo Codice del Terzo Settore (D. LGs. 117/2017). Attuazione L. 106/2016 delega per la riforma del settore. Riordino e revisione organica della disciplina speciale e delle disposizioni vigenti in materia di Terzo Settore. Tratti salienti provvedimento: 1. Identifica e qualifica enti Terzo Settore. 2. Qualifica attività del volontariato/volontario. 3. Istituisce il registro unico nazionale. 4. Ridefinisce i rapporti con Enti Pubblici. 5. Ridisegna il regime fiscale degli enti - il sistema delle scritture contabili, - il sistema dei controlli. Oggetto di revisione con D. LGs. 105/2018 (non cambia assetto fondamentale). D. LGs. 112/2017: disposizioni in materia di Impresa Sociale (sostituisce il D. LGs 155/2006).

Enti del Terzo Settore. Il Nuovo codice (D. Lgs 117/2017) classifica come enti del

Enti del Terzo Settore. Il Nuovo codice (D. Lgs 117/2017) classifica come enti del terzo settore: 1. Organizzazioni di volontariato; 2. Associazioni di promozione sociale; 3. Enti filantropici; 4. Imprese sociali, comprese le coop. sociali; 5. Reti associative; 6. Società di mutuo soccorso; 7. Associazioni (riconosciute e non); 8. Fondazioni; 9. Altri enti privati (diversi dalle società)senza fini di lucro, che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Enti del Terzo Settore. Le attività svolte dagli enti devono essere: • di interesse

Enti del Terzo Settore. Le attività svolte dagli enti devono essere: • di interesse generale, • condotte in forma di azione volontaria, • di erogazione gratuita di denaro, di beni o di servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Gli enti devono essere iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. • Amministrazione pubbliche non sono enti del terzo settore. • Enti religiosi riconosciuti civilmente. Equiparazione parziale ( norme si applicano limitatamente alle attività di interesse generale, statuto che recepisca contenuto del Codice, scritture contabili separate, ecc. . ).

Enti del Terzo Settore. Attività. Le attività di interesse generale che possono svolgere enti

Enti del Terzo Settore. Attività. Le attività di interesse generale che possono svolgere enti del terzo settore (art. 5): 1. Interventi e servizi sociali; 2. Interventi e prestazioni sanitarie; 3. Prestazioni socio-sanitarie; 4. Educazione, istruzione, formazione professionale; 5. Interventi/servizi per salvaguardi ambiente e uso razionale risorse; 6. Interventi tutela patrimonio culturale; 7. Formazione universitaria e post-u. ; 8. Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche, ricreative si interesse sociale; 9. Organizzazione e gestione attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso; 10. Formazione extra-scolastica; 11. Alloggio sociale; Servizi per inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro; 12. Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; 13. Agricoltura sociale; 14. Servizi strumentali ad enti del terzo settore; 15. Altre (art. 5 D. LGs. 117/2017);

Enti del Terzo Settore. Attività Le attività di interesse generale sono svolte: 1. In

Enti del Terzo Settore. Attività Le attività di interesse generale sono svolte: 1. In via esclusiva o principale - eccezione per imprese/coop. Sociali. a) Senza scopi di lucro; b) Per perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale. Enti possono svolgere anche attività diverse, a condizione che: • Lo statuto lo preveda, • Siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Enti del Terzo Settore. Volontari. Enti possono avvalersi di volontari. Li iscrivono in apposito

Enti del Terzo Settore. Volontari. Enti possono avvalersi di volontari. Li iscrivono in apposito registro (volontari non occasionali); Devono garantire copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse attività. Volontario svolge attività a favore della comunità, anche tramite un ente del terzo settore. Per propria attività , volontario: non può essere retribuito in nessun modo (nemmeno dal beneficiario), possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, Fissati limiti massimi di spese rimborsabili e condizioni stabilite preventivamente dall’ente; Vietati rimborsi spese forfettari; Possibile rimborso spese su autocertificazione del volontario (importo max. 10 €/gg, e 150 €/mese (occorre delibera organo sociale competente per tipologie spese e attività così regolate). Incompatibile qualità di volontario con lavoro subordinato o autonomo retribuito dallo stesse ente di cui è associato o socio.

Organizzazioni di volontariato. Principali caratteristiche: 1. Costituite in forma di associazione, 2. Possono essere

Organizzazioni di volontariato. Principali caratteristiche: 1. Costituite in forma di associazione, 2. Possono essere riconosciute o non riconosciute; 3. Numero minimo 7 persone o 3 organizzazioni di volontariato; 4. Svolgono attività prevalentemente a favore di terzi; 5. Attività di interesse generale di cui art. 5; 6. Si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. 7. Possono impiegare dipendenti, nei limiti strettamente necessari. Dipendenti in numero non superiore al 50% del numero dei volontari. Risorse economiche costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, rendite, raccolta fondi. Per attività di interesse generale possono ricevere esclusivamente rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.

Associazioni di promozione sociale. Principali caratteristiche: 1. Costituite in forma di associazione, 2. Possono

Associazioni di promozione sociale. Principali caratteristiche: 1. Costituite in forma di associazione, 2. Possono essere riconosciute o non riconosciute; 3. Numero minimo 7 persone o 3 associazioni di promozione sociale; 4. Svolgono attività a favore dei propri associati, loro famigliari o terzi; 5. Attività di interesse generale di cui art. 5; 6. Si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari propri associati. 7. Possono impiegare dipendenti, nei limiti strettamente necessari. Dipendenti in numero non superiore al 50% del numero dei volontari, o superiore al 5% degli associati. Abrogate le Leggi 266/1991 (Organizzazioni di volontariato) e 383/2000 (Associazioni di promozione sociale)

Rapporti tra enti pubblici ed enti del Terzo settore. Titolo VII del Codice. Enti

Rapporti tra enti pubblici ed enti del Terzo settore. Titolo VII del Codice. Enti pubblici assicurano il coinvolgimento degli enti terzo settore nelle funzioni di programmazione e organizzazione degli interventi nei settori di attività di cui art. 5. Forme di coinvolgimento: 1. Co-programmazione, 2. Co-progettazione, - Accreditamento. Principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità. Co-programmazione: processo teso all’individuazione dei bisogni da soddisfare. Co-progettazione: definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio finalizzati a soddisfare bisogni definiti. Individuazione soggetti partner avviene mediante forme di accreditamento (principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione, par condicio).

Convenzioni con enti del Terzo settore (Art. 56 D. Lgs 117/2017). 1 - Le

Convenzioni con enti del Terzo settore (Art. 56 D. Lgs 117/2017). 1 - Le AP di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 2 - Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Convenzioni con enti del Terzo settore art. 56 D. Lgs 117/17. Tratti essenziali: Vanno

Convenzioni con enti del Terzo settore art. 56 D. Lgs 117/17. Tratti essenziali: Vanno stipulate con enti del terzo settore. Individuate 2 categorie: Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. • Finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. • se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. • rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Non prevedono corrispettivi.

Convenzioni con enti del Terzo settore art. 56 D. Lgs 117/17. L’individuazione delle organizzazioni

Convenzioni con enti del Terzo settore art. 56 D. Lgs 117/17. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Enti devono essere in possesso di requisiti: moralità professionale e adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento • alla struttura, • all’attività concretamente svolta, • alle finalità perseguite, • al numero degli aderenti, • alle risorse a disposizione • alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.

Il contenuto delle convenzioni. Prevedono disposizioni dirette a garantire: • l’esistenza delle condizioni necessarie

Il contenuto delle convenzioni. Prevedono disposizioni dirette a garantire: • l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere continuità le attività oggetto della convenzione, • il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti • la durata • le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate • le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici • le coperture assicurative, • i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso • le modalità di risoluzione del rapporto, • Le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, • la verifica dei reciproci adempimenti • le modalità di rimborso delle spese, 81 nel rispetto del principio dell’effettività delle

Convenzione • CONVENZIONE – termine a-tecnico. Assume diverso significato in relazione al contesto. •

Convenzione • CONVENZIONE – termine a-tecnico. Assume diverso significato in relazione al contesto. • L. 241/90 art. 11 prevedeva accordi pubblicistici, fra Enti pubblici e soggetti privati. Forma contrattuale ex-lege. Es. Concessione di un finanziamento per favorire lo sviluppo di un fine sociale pubblico o lo sviluppo del particolare soggetto. Erogazione di un contributo o sovvenzione a sostegno dell’attività del privato. • Assenza correlazione fra prestazione e controprestazione. • Assenza rischio d’impresa per il percettore ( il contributo non “paga” una prestazione). • Differente trattamento fiscale delle somme liquidate al beneficiario. • Conclusione tramite accordo diretto fra le parti. Non vi è una gara. Dagli anni ’ 90 sviluppo della formula insieme allo sviluppo del c. d. 3° settore. Convenzioni con associazioni di volontariato, cooperative sociali altri soggetti senza fini di lucro, fra enti pubblici, ecc. . Forma speciale sono le Convenzioni con cooperative sociali tipo “B”. Assumono le caratteristiche 82 di veri e propri affidamenti di servizi.

Convenzione • Convenzioni : tipologie principali. 1) Convenzioni tra Enti Pubblici – fine svolgere

Convenzione • Convenzioni : tipologie principali. 1) Convenzioni tra Enti Pubblici – fine svolgere in modo cordinato funzioni e servizi determinati (art. 30 D. Lgs 267/2000). Accordo di diritto pubblico. 2) Convenzioni con le organizzazioni di volontariato (art. 7 – L. 266/1991) per svolgimento attività previste dallo Statuto verso terzi. Non ha natura contrattuale, rientra negozi di cogestione della res pubblica (accordi diritto pubblico, ex art 11 L. 241/90), manca requisito patrimonialità. 3) Convenzioni con le cooperative sociali che svolgono attività di cui art 1, comma 1, lett. b) per fornitura servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, importi < soglie comunitarie. . (Convenzioni con coop. Sociali tipo B). Atto negoziale con rapporti giuridici di tipo patrimoniale (tipico dei contratti di appalto). E' un vero e proprio affidamento di servizi verso un corrispettivo. 83

Casi d'uso Convenzione. Utilizzo strumento 2 macro casi: A) Possibilità di stipulare convenzioni con

Casi d'uso Convenzione. Utilizzo strumento 2 macro casi: A) Possibilità di stipulare convenzioni con soggetti senza scopo di lucro ex artt. 118 Costituzione e 11 legge 241/1990 nel rispetto delle indicazioni della sentenza CGUE C 50/14. Art. 118 Costituzione, ultimo comma: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Attraverso la sussidiarietà orizzontale viene assegnato ai privati un ruolo fondamentale anche nel perseguimento del pubblico interesse B) Possibilità di stipulare convenzioni con enti del terzo settore ex art. 56 Codice iscritti nell'apposito registro nazionale previa selezione comparativa tra enti del terzo settore nel rispetto della disciplina di cui al Codice del terzo settore. 84

Convenzione – Rimborso spese. Principio: prestazioni erogate nelle convenzioni sono gratuite. Il rimborso a

Convenzione – Rimborso spese. Principio: prestazioni erogate nelle convenzioni sono gratuite. Il rimborso a favore dell'Ente 3° settore: Oggetto: esclusivamente costi fatturati e rendicontati. Costi diretti riferiti all'attività: es. Costi carburanti, fornitura pasti, altri prodotti occorrenti per il servizio, assicurazione dei volontari. Escluse attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simile. Possibile rimborso costi indiretti (manutenzioni, spese generali, canoni locazione), solo per quota riferibile ad attività oggetto accordo. Esclusi rimborsi forfettari. Le spese sostenute dai volontari devono essere documentate. Ente Terzo Settore definisce preventivamente il limite massimo di somme rimborsabili, anche in ragione della natura rapporti di lavoro, del rapporto tra volontari e stipendiati. Attenzione: non significa che il rimborso si trasformi o equivalga a retribuzioni. 85

Contributo - Rimborso spese. Il quantum in denaro riconosciuto dalla PA alle associazioni che

Contributo - Rimborso spese. Il quantum in denaro riconosciuto dalla PA alle associazioni che svolgono attività regolate da convenzioni viene spesso detto conributo. Ma. . Contributo: sussidio di natura economica ad un altro soggetto che PA può riconoscere a certe condizioni (come stabilito art. 12 , L 241/90), con criteri e modalità predefinite dall'ente erogatore. Rappresenta un sostentamento economico. Motivazioni possono essere varie, ma connesse a finalità istituzionali ente. Caso tipico: contributo ad associazioni del territorio che svolgono attività rilevanti per la promozione sociale persone. Entità forfetaria. Relazione funzionale tra contributo ed attività tipica dell'associazione. Necessaria rendicontazione contributo ricevuto. Erogazione di norma preventiva. 86

Contributo - Rimborso spese: somma. riconosciuta ad un soggetto per esatta copertura di spese

Contributo - Rimborso spese: somma. riconosciuta ad un soggetto per esatta copertura di spese sostenute. Entità non forfetaria. Importo equivalente spese sostenute come previsto in convenzione. Rappresenta Quantum che la PA riconosce all'associazione per coprire alcune spese con precise finalità operative. Relazione funzionale tra rimborso spese e attività specifica prevista in convenzione. Documentazione probatoria spese per cui chiedere rimborso. Limite: spese effettivamente sostenute. Erogazione di norma a posteriori. Ove “contributo” erogato a fronte di determinate prestazioni è superiore al rimborso spese, rientriamo in un'attività economica che deve rientrare nella disciplina della concorrenza. Se riconosciuto un corrispettivo: attività 87 contrattuale pura, quindi regole concorrenza.

Convenzione. . convenzioni con Aspetti di attenzione nelle enti Terzo settore (art. 56 Codice).

Convenzione. . convenzioni con Aspetti di attenzione nelle enti Terzo settore (art. 56 Codice). No previsione di contributo. Regolazione rapporti, mediante rimborso spese. Si norma puntuale disciplina delle spese ammissibili e modalità di rimborso. Spesso inseriti “contributi” di elevata entità, quasi costitutivi di un vero e proprio corrispettivo per il servizio. Contributo non è compatibile convenzione per attività svolta da un'associazione, se non entro limiti del mero rimborso spese. Attenzione aspetti fiscali. Regime dei corrispettivi è molto diverso da quello dei contributi. I contributi non sono assoggettati ad IVA, i corrispettivi si. 88

Regime fiscale enti terzo settorecenni. Attività di interesse generale non si considerano commerciali, se:

Regime fiscale enti terzo settorecenni. Attività di interesse generale non si considerano commerciali, se: 1. svolte a titolo gratuito, 2. dietro versamento di corrispettivi non superiori ai costi effettivi (valutando anche apporti enti pubblici. Non concorrono a formare reddito: 1. Fondi derivanti da raccolte pubbliche, 2. Contributi e apporti erogati da PA. Ente assume veste di ente commerciale qualora proventi delle attività svolte in forma d’impresa superano quelli da attività non commerciali (sovvenzioni, contribute, liberalità, rimborsi spese, quote associative). Attività commerciali comprendono: cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore degli associati, famigliari o conviventi vs corrispettivo. Entrate formano reddito (redditi d’impresa o diversi) in funzione 89 del carattere di abitualità o occasionalità.

Riforma fiscale terzo settoresegue. Nuovo Codice comprende una profonda riforma aspetti fiscali settore. Occorre

Riforma fiscale terzo settoresegue. Nuovo Codice comprende una profonda riforma aspetti fiscali settore. Occorre tuttavia: - decreto attuativo. - via libera dalla commissione europea (verifica compatibilità con disciplina aiuti di Stato). Decreti non sono ancora stati inviati. Nuovo sistema potrà decorrere da periodo imposta successivo all'OK dell'UE (non prima del 2020). Varierà regime fiscale delle Organizzazione di volontariato e Associazioni Promozione Sociale. Cambierà il confine tra attività commerciale e non commerciale. Regime di favore varrà solo per chi rientra nel secondo gruppo. Fino ad avvio nuovo sistema restano in vigore le misure attuali (D. Lgs. 460/97 per ONLUS, L. 398/91 per le APS, DM 25/5/95 per ODV). 90

Riforma fiscale terzo settorescenario futuro. Enti non commerciale: tassazione forfettaria redditi impresa eventuali; Enti

Riforma fiscale terzo settorescenario futuro. Enti non commerciale: tassazione forfettaria redditi impresa eventuali; Enti commerciali: tassazione come da TUIR. Dcreto dovrà fissare i limiti quantitativi attività commerciali. Attività Enti (3 tipologie): Attività interesse generale, Attività diverse e attività raccolta fondi. Le prime sono caratteristiche, le seconde un'opportunità, ma devono rimanere strumentali e secondarie entro limiti definiti. Strumentale sarebbe ogni attività per reperire risorse idonee a sostenere attività istituzionale Secondarie dovrebbe discendere da parametro quantitativo (ricavi attività diverse < 30% delle entrate complessive, o < 66% dei costi complessivi. Ente può autofinanziarsi organizzando 91 attività anche in modo “imprenditoriale”; avrà più libertà di manovra.

ANAC – Delibera 32 20/01/16 Linee guida per affidamento servizi a enti del terzo

ANAC – Delibera 32 20/01/16 Linee guida per affidamento servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. Richiamo normative di settore in materia di servizi sociali, consentono affidamenti in deroga al Codice dei Contratti (L 328/2000, DPCM 30/03/2001, L 266/1991 -volontariato, L 563/1995 accoglienza immigrati irregolari, L 189/2002 – accoglienza stranieri regolari, L 354/1975 e s. m. i. - recupero detenuti, L 381/1991 Coop Sociali) Modalità erogazione servizi sociali: Autorizzazione e accreditamento (art. 11 L 328/2000); Convenzioni con organizzazioni volontariato; Acquisto di servizi e prestazioni Affidamento ai soggetti del terzo settore. 92

ANAC – Delibera 32 20/01/16 Autorizzazione e accreditamento. Autorizzazione: sistema di abilitazione dei privati

ANAC – Delibera 32 20/01/16 Autorizzazione e accreditamento. Autorizzazione: sistema di abilitazione dei privati che intendono svolgere attività di prestazione servizi sociali. Assai diffuso Verifica rispetto requisiti di base, in genere in capo ai Comuni e/o ASL. Accreditamento: una sorta di abilitazione di 2° grado: richiede soddisfacimento standard più elevati dell'autorizzazione. Enti accreditati possono ricevere sovvenzioni o contributi per attività rivolte al pubblico. L'ente pubblico concede assegni o voucher ai cittadini da spendere presso strutture accreditate. Regioni hanno ampliato il campo applicativo dell'istituto, per: a) Migliorare qualità servizi, b) Regolare ingresso nel mercato (requisito per accedere alle procedure selettive) 93

ANAC – Delibera 32 20/01/16 Accreditamento : 3 diversi modelli. 1) Governo pubblico: limitazione

ANAC – Delibera 32 20/01/16 Accreditamento : 3 diversi modelli. 1) Governo pubblico: limitazione numero dei soggetti accreditati in base programmazione regionale e locale del fabbisogno. 2) Accreditamento libero: concessione a tutte le strutture in possesso dei requisiti che lo richiedono. 3) Accordi contrattuali. Accreditamento è sostituito da accordi negoziali con erogatori dei servizi. Regioni hanno potestà legislativa e regolamentare in materia di servizi sociali. Situazione variabile nelle diverse regioni del paese. 94

ANAC – Delibera 32 20/01/16. Convenzioni con Associazioni Volontariato Strumento individuato da L 266/91

ANAC – Delibera 32 20/01/16. Convenzioni con Associazioni Volontariato Strumento individuato da L 266/91 (ora abrogata). Possibile deroga all'evidenza pubblica, per realizzare principi di universalità, solidarietà, efficienza economica, adeguatezza a condizione del rispetto trasparenza e imparzialità. Ora confluite nel Nuovo Codice Terzo Settore. Acquisto servizi da enti no-profit. Art. 5 DPCM 30/3/2001. Selezione fornitori in base al criterio OEPV. Possibile ricorrere al mercato per servizi prodotti da soggetti terzo settore, quando: a) necessaria per garantire livelli essenziali degli stessi, b) ottenere economie di gestione. ( corte Conti Basilicata Del. 57/2015). 95

ANAC – Delibera 32 20/01/16. Affidamento della gestionie dei servizi alla persona. Art. 6

ANAC – Delibera 32 20/01/16. Affidamento della gestionie dei servizi alla persona. Art. 6 DPCM 30/03/01. Privilegiate procedure ristrette o negoziate. Uso criterio OEPV Linea: adozione procedure ristrette previste dal Codice dei contratti. Osservare le norme applicabili ai servizi all. II B (si era in vigenza del D. Lgs. 163/06). Procedure soggette ad obblighi di cui art. 20 del Codice. Quando valore > soglia comunitaria: occorre pubblicazione a livello europeo. Cautele su: svolgimento servizi analoghi sul territorio di riferimento, o già precedenti collaborazioni con stessa PA. Ora riferimento: D. Lgs. 50/16. Appalti di Servizi Sociali di cui all. 9 e relative 96 norme applicabili.

Divieto di preferenze territoriali • Comunicato dell’AVCP del 20 ottobre 2010 affronta la questione

Divieto di preferenze territoriali • Comunicato dell’AVCP del 20 ottobre 2010 affronta la questione in relazione a 2 fasi della procedura: – Ammissione alla gara, – Valutazione delle offerte. • Vietate (quindi illegittimi i relativi bandi) clausole che introducono preferenze territoriali per l’accesso alla gara, o nella valutazione delle offerte. Es. richiesta della sede legale nel territorio come requisito di partecipazione, o l’assegnazione di un punteggio più alto per precedente svolgimento servizi nel territorio. • I requisiti soggettivi dei concorrenti non possono essere legati ad elementi di localizzazione territoriale con effetto escludente della partecipazione. • Non può avere valore discriminante nella valutazione l’esperienza locale. • Salvo questi aspetti attengano alle reali esigenze di esecuzione del contratto. • Indipendente dal valore dei contratti. • No bandi che favoriscono operatori locali rispetto a quelli nazionali o comunitari. Principi di uguaglianza e libera circolazione Massima cautela anche se si opera nei rapporti con enti terzo settore, per: Richiesta svolgimento servizi analoghi sul territorio, o precedenti collaborazioni con SA, sia come requisito di partecipazione, sia come elemento di valutazione qualità offerta.

La coprogettazione. Assenza di definizione nell'ordinamento. Finalità: definire e realizzare programmi e progetti in

La coprogettazione. Assenza di definizione nell'ordinamento. Finalità: definire e realizzare programmi e progetti in varie forme di partnership fra PA e soggetti del Terzo Settore. DPCM 30/3/01, art. 7: <la PA può indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovati e sperimentali. . . > Valutazione partner in base a: Requisiti di carattere generale e tecnicoprofessionale, Proposta progettuale, Costo del progetto. Differenza fra coprogettazione e appalto. L'ente privato copartecipa con proprie risorse a quelle pubbliche, con immobili, automezzi, attrezzature, risorse umane, capacità reperire contributi. Assenza di copartecipazione = servizio sottoposto al regime Codice Contratti. 98

La coprogettazione. Attività di definizione di progetti, servizi e interventi sociali sviluppata insieme tra

La coprogettazione. Attività di definizione di progetti, servizi e interventi sociali sviluppata insieme tra PA e Enti TS. A seconda del contesto: 1)mera elaborazione di progetti, senza implicazioni realizzative; 2) definizione progetti destinati ad essere attuati dal coprogettante senza sostegno PA; 3) definizione progetti destinati ad attuazione dal coprogettante con stipula convenzione e sostegni dalla PA (trasferimenti anche apprezzabili) ad integrazione risorse dell'Ente; 4)definizione progetti, realizzazione affidata mediante appalto/concessione. 99

La coprogettazione. Fondamentale il ruolo ente privato e la separazione fra: 1) fase della

La coprogettazione. Fondamentale il ruolo ente privato e la separazione fra: 1) fase della progettazione, 2) fase della attuazione del progetto Nella collaborazione fra PA e ente TS occorre distinguere tra: a) messa in comune di risorse (anche economiche), per svolgere attività per definire ed attuare progetti, senza erogazione di corrispettivi. Sussidiarietà orizzontale. Sostegno pubblico: informazioni, cordinamento conferimento di beni e servizi (valore secondario rispetto a utilità prodotte) risorse pubbliche non superiori a quelle occorrenti per un intervento diretto. b) svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione, con erogazione di corrispettivi da parte della PA 100 (affidamento in appalto o concessione).

La coprogettazione. In sintesi: 1) in presenza di copartecipazione del privato. Procedure semplificate previste

La coprogettazione. In sintesi: 1) in presenza di copartecipazione del privato. Procedure semplificate previste norme nazionali (DPCM 30/3/01 – leggi regionali). Se valore > soglie comunitarie : rispettare principi generali legge comunitaria: pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni. Operatività sia: solo progettazione, – Sia progettazione e gestione. 2) in assenza di copartecipazione del privato Realizzazione di servizio di progettazione e/o gestione verso corrispettivo, applicazione Codice Contratti. Valori < soglia comunitaria : scelta procedura come da art. 36 D. Lgs 50/16. Valori > soglia comunitaria : procedura aperto o ristretta o altre forme previste art. 59 Codice. 101

ANAC – Delibera 32 20/01/16. Co progettazione secondo ANAC: accordo procedimentale di collaborazione ad

ANAC – Delibera 32 20/01/16. Co progettazione secondo ANAC: accordo procedimentale di collaborazione ad oggetto definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività da realizzare in partenariato tra AP e privato sociale. Percorso- 4 fasi: 1)Pubblicazione avviso di interesse alla coprogettazione; 2) Individuazione partner mediante selezione, valutando: possesso requisiti generali, Caratteristiche proposta, Costi del progetto 3) Avvio attività di co-progettazione (possibili variazioni progetto presentato); 4) Stipula della convenzione. Ente deve mantenere governo. Definire obiettivi generali, durata progetto, aree di intervento, caratteristiche generali. Redige 102 progetto di massima.

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Affidamenti di Servizi Sociali. Quale normativa applicare

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Affidamenti di Servizi Sociali. Quale normativa applicare ? Tema: cordinamento tra D. Lgs. 50/16 e D. LGs 117/17. Su richiesta ANAC. Attesa revisione Delibera 32/2016. Premessa: Inclusione appalti servizi sociali nel nuovo Codice. Diverse disposizioni applicabili (art. 95, 142, 143, 144, ecc. . ). Regime alleggerito. Nel D. LGs 163/06 : dedicate poche norme (art. 20) Servizi all. II B. Trattati Europei: non attribuiscono all'Unione competenze in materia di enti No-profit. la competenza Stati membri deve rispettare la normativa in materia di concorrenza. Ricordare la “primazia” del diritto 103 comunitario.

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Per Unione Europea: Possibile normative nazionali. Necessità

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Per Unione Europea: Possibile normative nazionali. Necessità sottoporre a disciplina proconcorrenziale ogni attività di rilievo economico. Direttive 2004: servizi sociali esclusi. Direttive 2014: inclusione servizi sociali. Affidamento servizi sociali, regolata da norme interne, esclusa da normative europee quando: a) Procedura non ha carattere selettivo, b) Procedura non tende ad affidamento servizio, c) Affida servizio sociale, l'ente affidatario lo svolgerà a titolo gratuito. Appalto è a titolo oneroso. Assenza di corrispettivo non pone problemi di distorsione concorrenza. Gratuità: 2 profili- 1 - creazione ricchezza tramite lavoro non remunerato, 2 - sostegno costi a titolo di solidarietà 104 sociale (senza rimborso e remunerazione)

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Accreditamento Escluso da normative europee: se volto

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Accreditamento Escluso da normative europee: se volto a individuare soggetti da inserire nella rete servizi sociali. Caso dell'Accreditamento “libero”. Percorso privo di carattere selettivo. Quando invece: 1) fissato contingente massimo di soggetti accreditabili, 2) strumento per attivare rapporto con PA, Riconducibile a appalto servizi sociali, applicazione norme Codice Contratti, Salvo gratuità affidamento. Coprogettazione. Considerazioni analoghe quando tende all'affidamento del servizio al coprogettante. Solo se gratuita esclusa dalla normativa europea. 105

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Norme su collaborazioni già esistenti. Possibili norme

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Norme su collaborazioni già esistenti. Possibili norme di indirizzo regionale applicative della L 328/2000. Il DPCM 30/3/01 prevedeva forme di collaborazione da instaurare con procedure semplificate. Coprogettazione solo per interventi innovativi e sperimentali. Previsto accreditamento per attivazione rapporto di partenariato. Il Codice Terzo settore amplia forme collaborative con la PA. In sostanza salvo eccezioni di cui pag. precedente, procedure previste dal D. LGs 117/17 configurano – in ottica comunitaria – appalti di servizi sociali, ergo vanno sottoposte alla disciplina del D. LGs. 50/16. Stati possono regolarle, ma salvaguardando 106 tipica rispetto sostanza pro-concorrenziale dell'Unione.

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Visto primato diritto Comunitario. Codice Contratti prevale

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Visto primato diritto Comunitario. Codice Contratti prevale su diverse previsioni del Codice Terzo Settore, ove queste non interpretabili in conformità al diritto europeo. Trova applicazione meccanismo della disapplicazione normativa – dovere per Giudice e Amministrazioni. Considerare per i Servizi Sociali un regime c. d. “alleggerito”. Operazione spinta maggiormente dopo il D. Lgs 56/17 (modifiche art. 142). Uso forme di collaborazione previste dal Codice Terzo Settore deve essere adeguatamente motivato e giustificato, stante il ricorso a procedure che escludono ex ante i soggetti profit. Valutare maggiore idoneità a soddisfare bisogni sociali e comparazione con esiti verosimili che produrrebbe ricorso al mercato. 107

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Codice contratti prevede 2 ipotesi derogatorie (riserve):

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 Codice contratti prevede 2 ipotesi derogatorie (riserve): a) art. 112 (enti con soggetti svantaggiati), b) art 143 (organizzazioni con particolari requisiti). Gratuità può consentire altra deroga. Servizi economici e non economici di interesse generale. Concetto di onerosità rappresenta la distinzione. Servizi non economici e esclusione Codice contratti solo quando: 1) Escluso ripiano costo fattori produttivi da parte della PA, 2) Assenza incremento patrimoniale. Rimborso sole spese vive documentate, correnti e non investimento, sostenute da Ente senza remunerazione, anche indiretta dei fattori produttivi. 108

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 In sintesi, procedure previste dal Codice Terzo

Parere Consiglio di Stato 1382 del 20/8/2018 In sintesi, procedure previste dal Codice Terzo Settore: 1) escluse codice contratti in questi casi: – Prive di carattere selettivo, – Non tese affidamento del servizio, – Servizio svolto affidatario in forma gratuita. 2) soggette al Codice contratti, quando: – Servizio svolto in forma onerosa, anche per soli rimborsi forfetari e/o estesi a coprire in tutto o parte il costo dei fattori produttivi (capitale, lavoro). Attenzione: al contenuto della convenzione di cui art. 56 D, LGs 117/17. E' ambito proprio di regolazione per servizi sociali non economici di interesse generale. Importanza contenuto dei rimborsi spese. 109

Il lavoro impiegato negli appalti di servizio • L’impresa organizza la risorsa lavoro allo

Il lavoro impiegato negli appalti di servizio • L’impresa organizza la risorsa lavoro allo scopo di rendere il servizio, svolgendo un ruolo di direzione, cordinamento e sostenendone i relativi costi e rischi. • Impiega: dipendenti, soci, lavoratori autonomi, parasubordinati, volontari • Nella valutazione delle offerte la stazione appaltante deve valutare la congruità del costo del lavoro e della sicurezza. • Principio dell’autonomia nell’organizzazione dell’impresa, quindi delle relative risorse , personale incluso (riserva di cui art. 41 Costituzione, interpretata dal Trattato CE – riserva derogabile solo in base ad una legge). • Ai dipendenti debbono essere applicati i contratti collettivi nazionali e integrativi locali di riferimento. Principio della retribuzione sufficiente previsto dalla Costituzione. • Lavoro a progetto nei servizi alla persona, possibile secondo la Giurisprudenza. Cordinare con il c. d. “Job's Act” mette fine a nuovi rapporti di co. co. , co. pro. Difficile sostenere che in sede di capitolato speciale d’appalto si possa, in via generalizzata, imporre all’impresa l’uso di un particolare tipo di contratto di lavoro o richiedere l’uso esclusivo di personale assunto contratto di lavoro subordinato. . Forse ammissibile esigere l’uso di un particolare modalità di rapporto di lavoro se tale opzione sia supportata da elementi motivazionali che consentono di sostenere una maggior qualità nel servizio richiesto. Analoga valutazione si deve effettuare nel porre le c. d. Clausole sociali, le quali devono sempre risultare compatibili con la struttura operativa e organizzazione dell'impresa in cui vanno ad inserirsi. Vietato imporre nei bandi di gara salari minimi. Sentenza CGUE C-549/13. (per stati che prevedono salari orari minimi) perchè distorsivo della concorrenza, in quanto il salario minimo non ha la stessa valenza negli stati membri. Poco rilevante per appalti di servizi alla persona. 110

Lavoratori autonomi negli appalti segue • Il lavoro autonomo o accessorio non è assimilato

Lavoratori autonomi negli appalti segue • Il lavoro autonomo o accessorio non è assimilato al subappalto di manodopera • Il compenso non è soggetto ai minimi dei contratti collettivi – ai lavoratori autonomi non si applicano nemmeno indirettamente tali contratti. Il lavoro autonomo è disciplinato essenzialmente dalle norme del codice civile. • L’impresa può legittimamente presentare offerta più vantaggiosa in ragione dell’uso di lavoro autonomo o accessorio. Il compenso riconosciuto a tali figure deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, tenuto conto dei compensi previsti per il lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto (art. 63 del D. LGs. 276/03). Ad essi non si estendono i contratti collettivi dei lavoratori subordinati del medesimo settore di attività. • L’appalto di servizi pubblici può essere espletato anche tramite personale contratto a progetto (Consiglio di Stato n. 1743 – 3 aprile 2006); con le nuove tipologie verosimilmente con lavoro accessorio. . • In sostanza l’impresa può utilizzare lavoratori, con compensi non parificati e inferiori a quelli dei lavoratori subordinati. Questo non può essere motivo di esclusione dell’offerta. • Forme di lavoro accessorio soggette a continue modifiche, es. recente abolizione dei Voucher, con reintroduzione con diversa 111 formula.

Misure a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. • Intervento sostitutivo dell'ente in caso

Misure a tutela dei lavoratori e regolarità contributiva. • Intervento sostitutivo dell'ente in caso di inadempienza contributiva dell'azienda. Obbligo di rispetto dei CCNL e di zona – Trattenuta sui pagamenti di importi corrispondenti alle quote di contributi non versati (DURC negativo). Il RUP dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali. – Trattenuta dello 0, 50% sull'importo progressivo delle prestazioni. Somma svincolata in sede di liquidazione finale previo verifica di conformità e DURC. Norma di complessa applicazione nei servizi a carattere continuativo. • Intervento sostitutivo dell'ente in caso di inadempienza retributiva dell'azienda. – Ritardi nel pagamento retribuzioni: il RUP invita l'azienda a provvedere entro 15 gg. L'ente paga direttamente le retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendone l'importo dalle somme dovute all'esecutore dei servizi. – I pagamenti sono dimostrati da quietanze predisposte dal RUP e sottoscritte dagli interessati 112

Offerta economica e costo del lavoro. Questione da anni oggetto di indirizzi variabili. Col

Offerta economica e costo del lavoro. Questione da anni oggetto di indirizzi variabili. Col D. LGs 56/17 variando il Codice, il legislatore torna sulla materia. Per OE: Obbligo di indicare nell'offerta economica in maniera distinta: il costo della manodopera, costi aziendali per la sicurezza. Per SA: Obbligo di indicare: In sede di programmazione dell'acquisizione: Costo della manodopera occorrente per la prestazione oggetto dell'appalto (art. 23. c. 16). In sede di procedura di gara: post valutazione offerta tecnica ed economica: Valutazione congruità costi della manodopera dichiarati dall'OE in sede di offerta, prima di procedere all'aggiudicazione appalto. 113

Revisione prezzi negli appalti di servizi • Revisione prezzi. Art. 44, comma 4 L.

Revisione prezzi negli appalti di servizi • Revisione prezzi. Art. 44, comma 4 L. 724/94 prevedeva che i contratti a esecuzione periodica e/o continuativa prevedano obbligatoriamente un meccanismo di revisione dei prezzi. • Il nuovo Codice non riprende quanto contenuto all’art. 115 del D. Lgs. 163/06. • Il D. Lgs. 50/16 fa riferimento a possibili clausole di revisione dei prezzi o di indicizzazione. • Revisione doveva avvenire in relazione ad appositi elenchi, indici dei prezzi di beni e servizi pubblicati dall’ISTAT – tuttora assenti. • L'intevallo di revisione può essere calibrato (es. Annuale per contratti di durata pluriennale). Interpretazioni più restrittive (del tipo ogni 6 mesi) paiono oggi meno condivisibili, specie in fasi di inflazione pressochè assente. • Per servizi a prestazioni continuative di media o lunga durata pare assai opportuno prevedere meccanismi di revisione precisi. • I servizi alla persona ad alto contenuto di manodopera vedono variazioni nel costo di prestazione legate specie ai costi del personale. • Possono essere usati: –Indice generale dei prezzi rilevato dall’ISTAT –Indice di aumento delle retribuzioni del comparto –Mix dei 2 precedenti –Altri indicatori. Essenziale è inserire nel capitolato un indice chiaro e 114 definito, specie se contratto di lunga durata.

Forme di affidamento: la concessione di servizi • CONCESSIONI DI SERVIZI • Delineata nel

Forme di affidamento: la concessione di servizi • CONCESSIONI DI SERVIZI • Delineata nel Codice dei contratti art. 3 (Definizione) – art. 164 e seg. (Principi generali – Procedura – Esecuzioni). • Contratto simile all’appalto dove però la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di sfruttare economicamente il servizio (tariffe a carico dell’utenza). • Fatturato del concessionario costituito dalle tariffe degli utenti. • Possibile aggiunta del riconoscimento di un prezzo (integrazione alle tariffe utenti) da parte del concedente quando venga imposto di praticare all’utenza tariffe inferiori al costo del servizio. • L’ integrazione alle tariffe deve essere di importo predeterminato in sede di gara e non variabile a consuntivo. • La concessione può essere considerata una forma di partenariato pubblico-privato. • Contratto trilaterale fra Concedente (Comune), Concessionario (gestore servizio) Utente. • Contratto avente assai più elevato contenuto di rischio per l'impresa prestatrice servizio. • Affidamento con procedure concorrenziali ma semplificate in ragione della maggior rischiosità del contratto. 115

Le Concessioni -definizioni (art. 3 D. Lgs. 50/16) Lett. uu): “Concessione di lavori” Lett.

Le Concessioni -definizioni (art. 3 D. Lgs. 50/16) Lett. uu): “Concessione di lavori” Lett. vv): “Concessione di servizi”: contratto a titolo oneroso, scritto, col quale si affida la gestione di servizi, riconoscendo unicamente il diritto di gestire il servizio, o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione; Lett. zz): “Rischio operativo”, rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda, dell'offerta o di entrambi trasferito all'OE. L'EO assume il rischio in condizioni operative normali, caso in cui, intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi per la gestione. Il rischio trasferito deve contemplare reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, con potenziali perdite non puramente nominali o trascurabili. Lett. Ccc) “Rischio di domanda”: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio , ovvero il rischio di mancanza di 116 utenti e quindi di flussi di cassa.

La concessione di servizi nel D. Lgs. 50/2016. • Dedicata una parte specifica nel

La concessione di servizi nel D. Lgs. 50/2016. • Dedicata una parte specifica nel Codice. • Procedure di aggiudicazione: si applican in generale le disposizioni realtive agli appalti. • Livello soglia comunitaria assai più elevata 5. 548. 000 Euro. • La quota maggiore dei ricavi di gestione del concessionario proviene dai servizi resi al mercato. • Il concessionario sopporta il c. d. “Rischio Operativo”. Le variazioni relative ai costi e ricavi devono incidere in modo significativo sul valore attuale degli investimenti e sui ricavi del concessionario. • Valutazione preventiva dell'equilibrio economicofinanziario dell'operazione. • Sempre predisposto un piano economico-finanziario. • Accanto ai ricavi dall'utenza può essere previsto un contributo pubblico per mantenere l'equilibrio della concessione. • Eventi non imputabili al concessionario che modificano l'equilibrio economico-finanziario può dar luogo alla revisione, con rideterminazione delle condizioni. 117

Il valore della concessione. Valore della concessione = fatturato totale del concessionario per tutta

Il valore della concessione. Valore della concessione = fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto, al netto di IVA. E' stimato dalla SA. Valore calcolato in sede di avvio procedura. Se in sede di aggiudicazione il valore è > oltre il 20% di quello stimato si fa riferimento al valore in sede di aggiudicazione. Valore tiene conto di: – forme di opzione o di protrazione degli effetti della concessione, – Tariffe utenti diverse da quelle riscosse per conto amm. ne, – Sovvenzioni o altri vantaggi finanziari, – Entrate da vendite di elementi dell'attivo, – premi , ecc. . Se ripartita in lotti il valore è pari alla somma dei lotti. Divieto di frazionamento o applicazione metodo di calcolo aventi il fine di escludere la concessione dall'osservanza norme del codice. 118

Il “Rischio operativo”. Quota maggiore dei ricavi di gestione proviene dalla vendita dei servizi

Il “Rischio operativo”. Quota maggiore dei ricavi di gestione proviene dalla vendita dei servizi al mercato (tariffe utenti). Rischio operativo: possibilità che in condizioni normali, variazioni ai costi e/o ricavi (es. variazioni domanda di servizio) incidano sull'equilibrio del piano economico/finanziario. Significatività delle variazioni: capaci di incidere sul valore attuale degli investimenti e dei costi e ricavi. Il concedente per equilibrio economico/finanziario può prevedere un prezzo, consistente in un contributo pubblico (in diversa forma, es diritto di godimento di beni), o cessione di immobili. I contributi pubblici non possono superare il 49% del valore dell'investimento complessivo (compresi 119 oneri finanziari).

Procedure di aggiudicazione. Si applicano alle procedure di aggiudicazione le norme contenute nelle parti

Procedure di aggiudicazione. Si applicano alle procedure di aggiudicazione le norme contenute nelle parti I e II del Codice, per quanto compatibili, relative a: Principi generali, Esclusioni, Modalità e procedure di affidamento, Modalità di pubblicazione e redazione di bandi e avvisi, Requisiti generali e speciali, Motivi di esclusione, Criteri di aggiudicazione, Modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, Requisiti di qualificazione degli OE, Termini ricezione domande di partecipazione e offerte, Modalità di esecuzione. Servizi non economici di interesse generale 120 non rientrano in questa parte del Codice.

La concessione di servizi nel D. Lgs. 50/16. Segue Esigenza rispetto principio di trasparenza

La concessione di servizi nel D. Lgs. 50/16. Segue Esigenza rispetto principio di trasparenza Preventiva determinazione criteri selezione offerta. Nel bando di gara viene descritto: oggetto della concessione, condizioni di partecipazione, indicazione del vincolo al rispetto del pianoeconomico finanziario, descrizione dei criteri di aggiudicazione. La Sa può limitare il numero di candidati o di offerenti in base a criteri oggettivi. Va mantenuta adeguata concorrenza. Possibile ricorso da parte del candidato interessato: A) avvalimento requisiti, per soddisfare requisiti di partecipazione, B) al subappalto per esecuzione parte dei lavori o servizi (secondo art. 174). – Indicare in sede di offerta, – Terna di nominativi di sub-appaltatori, ove non occorra particolare specializzazione e sia elevato il numero di possibili partner. Obbligo non valido per piccole-medie e micro imprese. 121

Criteri di aggiudicazione delle concessioni. Validi principi di cui art. 30 per affidamento: economicità,

Criteri di aggiudicazione delle concessioni. Validi principi di cui art. 30 per affidamento: economicità, efficacia, tempestività, correttezza. Nonchè altri principi di libera concorrenza, trasparenza, ecc. . L'ente concedente, in deroga all'art. 95, elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. La dicitura usata dall'art. 173 parrebbe rendere meno stringenti per le concessioni i vincoli su: Utilizzo criterio OEPV, Fissazione punteggi relativi a ciascun criterio di valutazione offerta, Suddivisione punteggio fra componente tecnica e componente economica, Indicazione puntuale costi 122 manodopera.