Sinteticit e chiarezza negli atti processuali civili Prof

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Sinteticità e chiarezza negli atti processuali civili Prof. Avv. Alberto Tedoldi Università degli Studi

Sinteticità e chiarezza negli atti processuali civili Prof. Avv. Alberto Tedoldi Università degli Studi di Verona

L. 39 § 1 Codex 7, 62, De appellationibus (529 e 530 d. C.

L. 39 § 1 Codex 7, 62, De appellationibus (529 e 530 d. C. ) In refutatoriis autem libellis, qui solent maxime in sacro auditorio prudentissimorum nostrorum procerum recitari, caveant tam litigatores quam libellorum dictatores verbosis uti adsertionibus et ea quae iam perorata sunt iterum resuscitare, sed haec sola eis inscribere, quae compendiosa narratione causas provocationis possunt explanare vel aliquid novi continent vel addere quod derelictum est

Sollemnis ordo iudiciorum (Sec. XII) …visis et auditis rationibus utriusque partis et testibus inspectis,

Sollemnis ordo iudiciorum (Sec. XII) …visis et auditis rationibus utriusque partis et testibus inspectis, habito sapientium consilio… Iudex non tenetur exprimere causam Propter auctoritatem iudiciariam praesumi debet omnia legitime processisse Clementina Saepe (1306) Simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta… …exceptiones, appellationes dilatorias seu frustatorias repellendo, partium, advocatorum et procuratorum contentiones et iurgia, testiumque superflua multitudinem refrenando…Petitiones, positiones, articuli: ad faciliorem expeditionem litium propter partium confessiones et… ad clariorem probationem…

Prassi Rota romana Decisio: progetto di decisione, contenente le conclusioni dei giudici e le

Prassi Rota romana Decisio: progetto di decisione, contenente le conclusioni dei giudici e le relative rationes dubitandi, comunicata alle parti perché potessero conciliare la controversia ovvero interloquire e controdedurre prima della decisione definitiva (che non era motivata, salvo il caso di sentenza di scomunica) Opinamento nel Regolamento gregoriano per gli affari civili negli Stati Pontifici (1834) Senatus mediolanensis iudicat tamquam Deus (Verri, 1763)

Prammatica Regno di Napoli (1774) (Ferdinando di Borbone – Bernardo Tanucci) …assicurare nell’opinione del

Prammatica Regno di Napoli (1774) (Ferdinando di Borbone – Bernardo Tanucci) …assicurare nell’opinione del pubblico l’esattezza e la religiosità dei magistrati… …la ragion di decidere, o sieno i motivi su’ quali la decisione è appoggiata… …per rimuovere quanto più si possa da’ giudizi l’arbitrio, ed allontanare dai giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni si fondino non già sulle nude autorità dei dottori, che hanno purtroppo con le loro opinioni o alterato, o reso incerto ed arbitrario il diritto, ma sulle leggi espresse del regno, o comuni: e quando non vi sia legge espressa pel caso di cui si tratta, e si abbia di ricorrere all’interpretazione o estensione della legge… si faccia dal giudice, in maniera che le due premesse dell’argomento sieno sempre fondate nelle leggi espresse e letterali. …i giudici sono esecutori delle leggi e non legislatori; …il diritto ha da esser certo e definito, non arbitrario; …la verità e la giustizia che i popoli conoscono e vedono nelle decisioni dei giudici, è il decoro dei magistrati, non quello stile di oracolo che non dubita… essendo il genere umano pur troppo portato a sospettare e maledire quello che non intende facilmente…

Gaetano Filangieri (1780) Nei governi dispotici gli uomini comandano; nei governi moderati comandano le

Gaetano Filangieri (1780) Nei governi dispotici gli uomini comandano; nei governi moderati comandano le leggi. Condorcet (1786) Necessità della motivazione in quanto il giudice, secondo il diritto naturale, ha la responsabilità morale del giudizio e deve rendere conto, attraverso la motivazione, del modo in cui esercita il potere che la società gli ha affidato. l. 16 agosto 1790 (Art. 15, tit. V) sull’organizzazione giudiziaria e successive Costituzioni Motivazione obbligatoria e pubblicità del procedimento Controllo di legalità mediante il Tribunal de cassation Art. 141 c. p. c. francese 1806 Punti di fatto e di diritto e i motivi della decisione

Projet de décret de la main de Robespierre approvato dalla Convenzione nazionale il 29

Projet de décret de la main de Robespierre approvato dalla Convenzione nazionale il 29 ottobre 1793 …absurde et contraire à l’institution du tribunal révoluttionaire de soumettre à des procédures éternelles… S’il arrive que le jugement d’une affaire portée au tribunal révolutionnaire ait été prolongé trois jours, le président ouvrirà la séance suivante en demandant aux jurés si leur coscience est suffisamment éclairée. Si les jurés répondent oui, il sera procédé sur-le champ au jugement. Le président ne souffrira aucune espèce d’interpellation ni d’incident contraire aux dispositions de la présente

Cass. , sez. un. , 9 luglio 1947, n. 1093 Sono viziate da eccesso

Cass. , sez. un. , 9 luglio 1947, n. 1093 Sono viziate da eccesso di potere giurisdizionale le sentenze di un giudice speciale (Alta Corte di giustizia), il quale proclamandosi organo di eccezionale natura politico-giurisdizionale, non vincolato all’obbligo della motivazione, applichi sanzioni in casi non previsti dalla legge e si sottragga deliberatamente all’obbligo di motivazione. L’obbligo per il giudice di specificare le ragioni del suo convincimento è un elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale. L’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità. Le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti. Negli stessi Stati governati non su basi democratiche, ma con i poteri assoluti di un sovrano o di una oligarchia, l’inizio dell’era moderna dell’amministrazione della giustizia è stato segnato proprio dall’obbligo imposto ai giudici di motivare le loro decisioni.

Art. 111 Cost. (commi 6 e 7, ex 1 e 2) … 6. Tutti

Art. 111 Cost. (commi 6 e 7, ex 1 e 2) … 6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. 7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Nozione e funzione della motivazione Nozione «cognitivista» di adeguatezza: non «decisionista» né meramente «procedurale»

Nozione e funzione della motivazione Nozione «cognitivista» di adeguatezza: non «decisionista» né meramente «procedurale» La motivazione è «l’essenza della giurisdizione» - Funzione endoprocessuale: - Ponderazione del giudizio Efficacia imperativa ed esecutiva del dictum per le parti Garanzia della difesa e dell’eguaglianza tra le parti Effettività delle impugnazioni e specificità dei motivi Controllo sul corretto esercizio dello ius dicere - Funzione esoprocessuale - Controllo di legalità - Nomofilachia e certezza del diritto (auctoritas rerum similiter iudicatarum) - Pubblicità dei giudizi, trasparenza, indipendenza

Contesto della decisione Contesto della giustificazione - Ragionamento decisorio/Discorso giustificativo (context of discovery/context of

Contesto della decisione Contesto della giustificazione - Ragionamento decisorio/Discorso giustificativo (context of discovery/context of decision) - Metodo esplicativo (mos gallicus: frase unique) Metodo sillogistico Metodo ermeneutico Metodo topico Metodo retorico-dialettico - - Dicebatur quod/ex adverso dicebatur quod Pro-contra-solutio Moti fuimus ad ita iudicandum quia Metodo euristico (falsificazione epistemologica) Opinions anglosassoni

Ragionamento giuridico e motivazione Razionalità sussuntiva secondo il circolo logico dello Stato di diritto:

Ragionamento giuridico e motivazione Razionalità sussuntiva secondo il circolo logico dello Stato di diritto: fattispecie legale – fatto concreto – sussunzione del fatto concreto nella fattispecie legale – applicazione della legge – determinazione degli effetti giuridici Giudicare significa associare un predicato a un soggetto: sussumere il fatto nella fattispecie per trarne la regola del caso concreto, in una impersonale e sobria oggettività, seguendo l’ordo quaestionum et probationum in un contesto dialettico e isonomico: dire le droit De-cidere significa, etimologicamente, troncare la controversia (trancher les litiges). Decidere e motivare secondo l’intuizionismo e il soggettivismo dei valori rischia di spezzare il circolo logico che costituisce il proprium dello Stato di diritto, generando incertezza e «incalcolabilità» . «Torniamo al giudizio» (Carnelutti, 1949; Picardi, 2003)

Art. 132 c. p. c. Contenuto della sentenza (1940) … 4) la concisa esposizione

Art. 132 c. p. c. Contenuto della sentenza (1940) … 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione (2009) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Art. 118 disp. att. c. p. c. (1941) 1. La motivazione della sentenza di

Art. 118 disp. att. c. p. c. (1941) 1. La motivazione della sentenza di cui all'art. 132 n. 4) del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. … (2009) 1. La motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. 2. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i princìpi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'art. 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione. 3. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici. 4. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'art. 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

art. 281 -sexies c. p. c. Decisione a seguito di trattazione orale (1998) Se

art. 281 -sexies c. p. c. Decisione a seguito di trattazione orale (1998) Se non dispone a norma dell'art. 281 -quinquies , il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

art. 1 -ter l. 89/2001 (introdotto nel 2015) Rimedi preventivi Ai fini della presente

art. 1 -ter l. 89/2001 (introdotto nel 2015) Rimedi preventivi Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'art. 1 -bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 -bis e seguenti c. p. c. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'art. 183 -bis c. p. c. , entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 -bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281 -sexies c. p. c. , almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2 -bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'art. 281 -sexies c. p. c. , rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.

Art. 429 c. p. c. (1973) Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e

Art. 429 c. p. c. (1973) Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo. … (2008) Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Art. 16, comma 5, d. lgs. 5/2003 (abrogato) … La decisione è emessa a

Art. 16, comma 5, d. lgs. 5/2003 (abrogato) … La decisione è emessa a norma dell'art. 281 -sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità della controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.

Art. 24, d. lgs. 5/2003 (abrogato) Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio

Art. 24, d. lgs. 5/2003 (abrogato) Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato … 4. All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione. 5. Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice designato fissa l'udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio. 6. La sentenza è pronunciata a norma dell'art. 281 -sexies del codice di procedura civile ovvero, se la complessità della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni.

Art. 134 c. p. c. Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza (1940) L'ordinanza è succintamente

Art. 134 c. p. c. Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza (1940) L'ordinanza è succintamente motivata… Art. 186 quater c. p. c. Ordinanza post-istruttoria (1995/2005) Art. 702 ter c. p. c. Ordinanza sommaria (2009) Art. 44 c. p. c. Ordinanza che pronuncia sulla competenza (2009)

art. 348 -ter c. p. c. Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello (2012) 1. All'udienza di cui

art. 348 -ter c. p. c. Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello (2012) 1. All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 -bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'art. 91.

Art. 351, u. c. , c. p. c. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria (2011) … Il

Art. 351, u. c. , c. p. c. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria (2011) … Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'art. 281 -sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma , il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire. art. 352, u. c. , c. p. c. Decisione (2011) Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'art. 281 -sexies.

Art. 380 -bis c. p. c. Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e

Art. 380 -bis c. p. c. Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio (2006/2009) Il relatore della sezione di cui all'art. 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. V. ora però artt. 380 bis, 380 bis. 1 e 380 ter c. p. c. , introdotti dalla l. 197/2016 di conversione del d. l. 168/2016

Cass. civ. , sez. un. , 16 -01 -2015, n. 642. La sentenza la

Cass. civ. , sez. un. , 16 -01 -2015, n. 642. La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, posto che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.

Decreto Primo Presidente della Cassazione (Lupo) 22 marzo 2011, n. 27 Nei ricorsi che

Decreto Primo Presidente della Cassazione (Lupo) 22 marzo 2011, n. 27 Nei ricorsi che non richiedono l’esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principî giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal collegio: 1. La deliberazione di adottare la motivazione semplificata è assunta dal collegio che decide il ricorso e di tale deliberazione deve essere dato atto sia nel dispositivo interno, redatto sull’apposito modulo predisposto dalla cancelleria, che all’interno della sentenza o dell’ordinanza a contenuto decisorio, preferibilmente alla fine della parte relativa alla succinta esposizione dei fatti rilevanti di causa. 2. L’adozione della forma di sentenza (o di ordinanza decisoria) «a motivazione semplificata» deve essere specificamente indicata nel margine destro della prima pagina della sentenza, nello spazio già riservato all’indicazione dell’oggetto della causa

Decreto Primo Presidente della Cassazione (Canzio) 22 settembre 2016, n. 136 I provvedimenti della

Decreto Primo Presidente della Cassazione (Canzio) 22 settembre 2016, n. 136 I provvedimenti della corte debbono essere improntati a: 1. chiarezza ed essenzialità; 2. stretta funzionalità dell’iter argomentativo alla decisione; 3. assenza di motivazioni subordinate, di obiter dicta e di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione; 4. puntualità dei richiami ai precedenti della giurisprudenza di legittimità.

Art. 342 c. p. c. Forma dell'appello L'appello si propone con citazione contenente le

Art. 342 c. p. c. Forma dell'appello L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Art. 434 c. p. c. Deposito del ricorso in appello Il ricorso deve contenere

Art. 434 c. p. c. Deposito del ricorso in appello Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Cass. , sez. lav. , 05 -02 -2015, n. 2143 L’art. 434, 1º comma,

Cass. , sez. lav. , 05 -02 -2015, n. 2143 L’art. 434, 1º comma, c. p. c. , nel testo introdotto dall’art. 54, 1º comma, lett. c) bis, d. l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012 n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 c. p. c. , non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (nella specie, la suprema corte ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure - attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto - erano state sviluppate mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con la analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata).

Art. 348 ter c. p. c. Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello … Quando è pronunciata l'inammissibilità,

Art. 348 ter c. p. c. Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello … Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per cassazione [nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello]. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'art. 327, in quanto compatibile. Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 -bis, secondo comma, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.

Art. 436 -bis c. p. c. Inammissibilità dell'appello e pronuncia All'udienza di discussione si

Art. 436 -bis c. p. c. Inammissibilità dell'appello e pronuncia All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348 -bis e 348 ter. All'articolo 447 -bis, primo comma, c. p. c. è apportata la seguente modificazione: le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, » sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436 -bis, 437, 438, 439, 440, 441, » .

Art. 360 c. p. c. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso Le sentenze pronunciate

Art. 360 c. p. c. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; [5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio] 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Cass. , sez. un. , 07 -04 -2014, n. 8053 La riformulazione dell’art. 360,

Cass. , sez. un. , 07 -04 -2014, n. 8053 La riformulazione dell’art. 360, 1º comma, n. 5, c. p. c. , disposta dall’art. 54 d. l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» , nella «motivazione apparente» , nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione.

Cass. , sez. un. , 07 -04 -2014, n. 8053 L’art. 360, 1º comma,

Cass. , sez. un. , 07 -04 -2014, n. 8053 L’art. 360, 1º comma, n. 5, c. p. c. , riformulato dall’art. 54 d. l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1º comma, n. 6, e 369, 2º comma, n. 4, c. p. c. , il ricorrente deve indicare il «fatto storico» , il cui esame sia stato omesso, il «dato» , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» , fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

L’intero art. 54 l. 83/2012 è a rischio d’incostituzionalità per violazione dell’art. 77 Cost.

L’intero art. 54 l. 83/2012 è a rischio d’incostituzionalità per violazione dell’art. 77 Cost. sui requisiti straordinari di necessità e urgenza. Invero (Corte costituzionale): -“lo scrutinio di costituzionalità «deve svolgersi su un piano diverso» rispetto all’esercizio del potere legislativo, in cui «le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti» , avendo «la funzione di preservare l’assetto delle fonti normative e, con esso, il rispetto dei valori a tutela dei quali tale compito è predisposto» ; - «il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione d’urgenza, in sede di scrutinio di costituzionalità» deve «risultare evidente» , e tale difetto di presupposti, «una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge» , dovendosi escludere ogni efficacia sanante di quest’ultima; infatti, - «affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto, significherebbe attribuire in concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del parlamento e del governo quanto alla produzione delle fonti primarie» .

Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito

Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria 17 dicembre 2015

Art. 16 bis d. lg. 179/2012 (Giustizia digitale) … 9 -octies. Gli atti di

Art. 16 bis d. lg. 179/2012 (Giustizia digitale) … 9 -octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

Art. 3 c. p. a. (d. lgs. 104/2010, novella 2016) Dovere di motivazione e

Art. 3 c. p. a. (d. lgs. 104/2010, novella 2016) Dovere di motivazione e sinteticità degli atti 1. Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato. 2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica secondo quanto disposto dalle norme di attuazione. Art. 26 c. p. a. Spese di giudizio 1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2.

Norme di attuazione c. p. a. Titolo IV Processo amministrativo telematico e criteri di

Norme di attuazione c. p. a. Titolo IV Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali (novella 2016) Art. 13 -ter (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte). 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

Art. 13 -ter att. c. p. a. 2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del

Art. 13 -ter att. c. p. a. 2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. 4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1. 5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.

Comunicazione Presidente Consiglio di Stato 20 dicembre 2010 - ricorsi e, in genere, scritti

Comunicazione Presidente Consiglio di Stato 20 dicembre 2010 - ricorsi e, in genere, scritti difensivi in un numero contenuto di pagine, che potrebbero essere quantificate, al massimo, in 20 -25. - opportuno formulare all’inizio di ogni atto processuale una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell’atto stesso, di non più di una cinquantina di righe (un paio di pagine). - limitarsi, nelle memorie, ad un mero richiamo di quanto già scritto nell’atto introduttivo del giudizio, evitando un’inutile riproposizione di concetti precedentemente espressi o addirittura la reiterazione, sotto forma di memoria, del testo dello scritto difensivo già depositato. Decreto Presidente Consiglio di Stato n. 40 del 25 maggio 2015 nei giudizi di cui all’art. 120 c. p. a. (appalti pubblici).

Decreto del Presidente Consiglio di Stato 22 dicembre 2016 (in G. U. 3 gennaio

Decreto del Presidente Consiglio di Stato 22 dicembre 2016 (in G. U. 3 gennaio 2017, n. 2 in vigore dal 2. 2. 2017) Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo.

Art. 74 c. p. a. Sentenze in forma semplificata Nel caso in cui ravvisi

Art. 74 c. p. a. Sentenze in forma semplificata Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Art. 60 c. p. a. (d. lgs. 104/2010) Definizione del giudizio in esito all'udienza

Art. 60 c. p. a. (d. lgs. 104/2010) Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare 1. In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Istruzioni pratiche alle parti Tribunale di primo grado e Corte di Giustizia UE •

Istruzioni pratiche alle parti Tribunale di primo grado e Corte di Giustizia UE • “fruibilità elettronica” del testo • carta bianca, senza righe, di formato A 4, con testo che deve figurare solo su una faccia (recto) della pagina; • caratteri di tipo corrente come Times New Roman, Courier o Arial, di dimensioni di almeno 12 punti nel testo e 10 per le note a piè di pagina, con un’interlinea di 1, 5 e margini, orizzontali e verticali, di almeno cm 2, 5; • suddivisione in parti distinte con titoli e numeri dei singoli paragrafi, una breve premessa illustrativa od un sommario; • lunghezza consigliata non dovrebbe essere superiore a 30 pagine per ricorsi e controricorsi. • “In aggiunta a questi requisiti formali, gli atti processuali depositati dinanzi alla Corte devono essere redatti in modo tale che sia possibile comprenderne la struttura e la portata sin dalle prime pagine. ” • “in un linguaggio semplice e preciso, senza fare ricorso a termini tecnici propri di uno specifico ordinamento giuridico nazionale. Le ripetizioni vanno evitate e le frasi brevi devono essere preferite, il più possibile, a

Regolamento CEDU Articolo 47 – Contenuto di un ricorso individuale Formulario

Regolamento CEDU Articolo 47 – Contenuto di un ricorso individuale Formulario

Supreme Court of Pennsylvania Appellate Procedure - Rule 124 Le formatting rules: il formato

Supreme Court of Pennsylvania Appellate Procedure - Rule 124 Le formatting rules: il formato del foglio – la qualità (“buona”) della carta (“bianca”) – i margini – l’interlinea (doppia, singola per le note) – le note a piè di pagina – i fonts (consigliati a priori quelli “chiari e leggibili” come Arial, Verdana e Times New Roman) e le loro dimensioni (14 punti nel testo e 12 nelle note).

§ 138 ZPO Obbligo di dichiarazione in merito ai fatti; obbligo di verità (traduzione

§ 138 ZPO Obbligo di dichiarazione in merito ai fatti; obbligo di verità (traduzione a cura di S. Mechelli, Milano, 2010) (1) Le parti devono formulare le loro dichiarazioni su circostanze di fatto in modo completo e secondo verità. (2) Ciascuna parte si deve esprimere sulle circostanze allegate dalla controparte. (3) I fatti che non sono esplicitamente contestati devono essere considerati come ammessi, a meno che l’intenzione di contestarli non emerga dalle altre dichiarazioni della parte. (4) Una dichiarazione di non conoscere un determinato fatto è possibile solo rispetto ai fatti che non riguardino atti della parte, né siano stati oggetto della sua sfera percettiva.

§ 139 ZPO Direzione materiale del processo (traduzione a cura di S. Mechelli, Milano,

§ 139 ZPO Direzione materiale del processo (traduzione a cura di S. Mechelli, Milano, 2010) (1) Il tribunale deve discutere con le parti, nella misura ritenuta necessaria, i fatti e il rapporto controversi nei loro profili di fatto e di diritto e formulare domande in proposito. Deve fare sì che le parti si esprimano tempestivamente e in modo completo su ogni fatto rilevante, in particolare integrando indicazioni insufficienti circa i fatti dedotti in giudizio, indicando i mezzi di prova e proponendo istanze pertinenti. (2) Il tribunale può basare la sua decisione su un aspetto che una parte ha tralasciato o per una evidente svista ovvero non ha ritenuto rilevante, nella misura in cui tale aspetto non riguardi una richiesta meramente accessoria, solo se il tribunale abbia richiamato l’attenzione sul punto e concesso la possibilità di esprimersi in merito. Lo stesso vale per un aspetto che il tribunale consideri in modo diverso da quanto facciano

§ 139 ZPO Direzione materiale del processo (traduzione a cura di S. Mechelli, Milano,

§ 139 ZPO Direzione materiale del processo (traduzione a cura di S. Mechelli, Milano, 2010) segue (3) Il tribunale deve far presente alle parti le perplessità relative agli aspetti che devono essere rilevati d’ufficio. (4) Le indicazioni ai sensi del presente paragrafo devono essere date il prima possibile e inserite negli atti. Il fatto che tali indicazioni siano state rese potrà essere provato solo con la documentazione in atti. Contro il contenuto degli atti è ammissibile soltanto la prova (querela) di falso. (5) Se una parte non è in grado di rendere immediatamente una dichiarazione circa una indicazione del tribunale, su sua istanza il tribunale dovrà fissare un termine entro il quale possa depositare un atto scritto contenente tale dichiarazione.

§ 520, comma 3, ZPO Motivazione dell’appello (traduzione a cura di E. Merlin, Milano,

§ 520, comma 3, ZPO Motivazione dell’appello (traduzione a cura di E. Merlin, Milano, 2010) … La motivazione dell’appello deve contenere: 1. l’indicazione delle parti della sentenza che si intendono appellare e l’indicazione delle modifiche vengono richieste (domande di appello); 2. L’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata; 3. L’indicazione di elementi concreti che fondano il dubbio sulla correttezza o completezza degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata e che richiedono quindi un nuovo accertamento; 4. L’indicazione dei nuovi mezzi di attacco o di difesa e dei fatti che rendono ammissibili tali nuovi mezzi di attacco o di

§ 522 ZPO Verifica di ammissibilità; ordinanza di rigetto (traduzione a cura di E.

§ 522 ZPO Verifica di ammissibilità; ordinanza di rigetto (traduzione a cura di E. Merlin, Milano, 2010, aggiornata con le modifiche del 21 ottobre 2011) (1) Il tribunale dell’impugnazione deve verificare d’ufficio se l’appello è di per sé ammissibile e se è stato proposto e motivato secondo le forme e i termini previsti dalla legge. In mancanza di uno di tali requisiti l’appello deve essere respinto per inammissibilità. La decisione può essere emanata con ordinanza. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo per motivi di diritto. (2) Il tribunale dell’impugnazione rigetta senza indugio l’appello con decisione presa all’unanimità se è convinto che: (1) l’appello non ha manifestamente alcuna prospettiva di successo; (2) la causa non ha importanza fondamentale, (3) la decisione del tribunale dell’impugnazione non è necessaria ai fini dell’evoluzione del diritto o della garanzia di uniformità della giurisprudenza e (4) non è necessaria una trattazione orale. Il tribunale dell’impugnazione o il Presidente deve preventivamente comunicare alle parti l’intenzione di rigettare l’appello e i motivi del rigetto, assegnando all’appellante un termine per prendere posizione. La decisione ai sensi del primo periodo deve essere motivata se i motivi del rigetto non siano già contenuti nella comunicazione di cui al secondo periodo. Nella motivazione l’ordinanza deve altresì contenere un rinvio agli accertamenti di fatto di cui all’impugnata sentenza con l’esposizione di eventuali modifiche o integrazioni. (3) [L’ordinanza emanata ai sensi del comma 2, periodo 1, non è impugnabile]. Contro l’ordinanza di cui al comma 2, primo periodo, l’appellante ha la possibilità di proporre lo stesso mezzo d’impugnazione che sarebbe ammissibile in caso di decisione con sentenza.

§ 529, comma 1, ZPO Ambito dell’esame del giudice d’appello (traduzione a cura di

§ 529, comma 1, ZPO Ambito dell’esame del giudice d’appello (traduzione a cura di E. Merlin, Milano, 2010) (1) Il giudice d’appello deve porre a fondamento della trattazione e della decisione: 1. I fatti accertati dal giudice di primo grado, salvo che elementi concreti fondino il dubbio sulla correttezza o completezza degli accertamenti rilevanti per la decisione e sia perciò necessario un nuovo accertamento; 2. Eventuali fatti nuovi nella misura in cui sia ammissibile tenerne conto. …

§ 531 ZPO Mezzi di attacco e di difesa rigettati e nuovi (traduzione a

§ 531 ZPO Mezzi di attacco e di difesa rigettati e nuovi (traduzione a cura di E. Merlin, Milano, 2010) (1) I mezzi di attacco e di difesa correttamente rigettati in primo grado non sono riesaminati. (2) Sono ammessi nuovi mezzi di attacco e di difesa solo se: 1. riguardano un aspetto all’evidenza trascurato o ritenuto non rilevante dal tribunale di primo grado; 2. non sono stati fatti valere in primo grado a causa di un vizio di procedura oppure 3. non sono stati fatti valere in primo grado per causa non imputabile alla parte. Il giudice d’appello può pretendere che siano rese credibili le circostanze da cui dipende l’ammissibilità dei nuovi mezzi di attacco e di difesa.

§ 538 ZPO Rimessione in primo grado (traduzione a cura di E. Merlin, Milano,

§ 538 ZPO Rimessione in primo grado (traduzione a cura di E. Merlin, Milano, 2010) (1) Il giudice d’appello deve assumere le prove necessarie e decidere la causa nel merito. …

§ 540 Contenuto della sentenza di appello (traduzione a cura di E. Merlin, Milano,

§ 540 Contenuto della sentenza di appello (traduzione a cura di E. Merlin, Milano, 2010) (1) In luogo del fatto e dei motivi della decisione, la sentenza contiene: 1. il riferimento agli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata con indicazione delle eventuali modifiche o integrazioni; 2. Una succinta motivazione della modifica, dell’annullamento o della conferma della decisione impugnata. Se la sentenza è pronunciata nella stessa udienza in cui è stata dichiarata chiusa la trattazione orale, le indicazioni necessarie secondo il periodo 1 possono essere inserite anche nel verbale di udienza. …

Qualche proposta per la sinteticità degli atti processuali e della motivazione 1) Direttive pratiche

Qualche proposta per la sinteticità degli atti processuali e della motivazione 1) Direttive pratiche sulla redazione degli atti (formatting rules, secondo il modello del Protocollo 17 dicembre 2015 e quello delle Corti europee) 2) Sanzioni (non di nullità o di inammissibilità, bensì) mediante congrui contributi integrativi per le pagine eccedenti il limite e rifusione delle spese processuali ex artt. 92 e 88 c. p. c. ; nei casi più gravi di abuso del processo, applicazione dell’art. 96, comma 3, c. p. c. 3) Onere di specifica contestazione e sentenza contumaciale 4) Accordi procedurali in prima udienza, nella quale valutare la complessità della causa e dell’istruttoria e scegliere il modello procedurale appropriato (artt. 702 bis ss. e 183 bis c. p. c. ), limitando la scrittura allo stretto indispensabile e rendendo più elastiche le preclusioni (Prozessförderungspflicht: cfr. § 282 ZPO) 5) Indicazione da parte del giudice delle questioni, di fatto o di diritto, da trattare per iscritto od oralmente (materielle Prozessleitung: cfr. § 139 ZPO): eventuale opinamento in funzione anche conciliativa ex art. 185 bis c. p. c. ? 6) Ordine logico delle questioni (salvo questione più «liquida» ) 7) Oralità, concentrazione e immediatezza 8) Gestione parallela/gestione in sequenza 9) Recupero del metodo sillogistico nel contesto della giustificazione 10) Motivazione in sede di impugnazione circoscritta ai motivi dedotti

Proposte di modifica Commissione Vaccarella 2013 art. 115 c. p. c. Salvi i casi

Proposte di modifica Commissione Vaccarella 2013 art. 115 c. p. c. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. La parte costituita deve, a pena di decadenza, contestare le allegazioni avversarie nella prima difesa successiva all’allegazione stessa. … Art. 163, c. 3, n. 7, c. p. c. … con l'avvertimento che, non costituendosi, potranno essere ritenuti veri i fatti affermati dall’attore e che in tale udienza su tale base la causa potrebbe essere decisa, e con l’ulteriore avvertimento che, costituendosi dopo che sono decorsi i suddetti termini, non potrà proporre né le eccezioni, né le domande, né le istanze di cui agli articoli 38 e 167…

Proposte di modifica Commissione Vaccarella 2013 Art. 121 Libertà di forme 1. Gli atti

Proposte di modifica Commissione Vaccarella 2013 Art. 121 Libertà di forme 1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. 2. Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica. 3. Il giudice deve dare indicazioni relativamente ai punti di fatto e di diritto di cui ritiene opportuna la trattazione. «…i due commi introdotti nell’art. 121 mirano a dare indicazioni, sia al giudice che alle parti, volte a favorire un costume attento non solo alla sobrietà dei rispettivi atti, ma anche alla collaborazione nella individuazione delle questioni meritevoli di trattazione scritta» .

art. 2, punto b, d. d. l. delega 2014 «…anche al fine di favorire

art. 2, punto b, d. d. l. delega 2014 «…anche al fine di favorire lo smaltimento dell’arretrato civile, che il giudice possa definire i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dall’indicazione dei fatti e delle norme che consentano di delimitare l’oggetto dell’accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere a richiesta e previa anticipazione del contributo unificato, la motivazione del provvedimento da impugnare»

Modello di giudizio Banca Mondiale (Rapporti Doing Business) Processi di civil law: «maggiore durata

Modello di giudizio Banca Mondiale (Rapporti Doing Business) Processi di civil law: «maggiore durata dei processi, minore coerenza, minore onestà, minore lealtà nelle decisioni giudiziali e maggiore corruzione» . Il modello di giudizio ideale consiste nella decisione eteronoma di un terzo, “in base a considerazioni di fairness, con poca conoscenza o uso di diritto, niente avvocati, niente atti scritti, niente vincoli procedurali su trattazione e deduzioni probatorie, niente impugnazioni” (DJANKOV, LA PORTA, LOPEZ-DE-SILANES, SCHLEIFER, Courts, in Quarterly Journal of Economics, 2003)

“Io credo siano manco male le sentenze de' Turchi, le quali si espediscono presto

“Io credo siano manco male le sentenze de' Turchi, le quali si espediscono presto e quasi a caso, che el modo de' giudìci che si usano communemente tra' Cristiani: perché la lunghezza di questi importa tanto, e per le spese e per e’ disturbi che si danno a' litiganti, che non nuoce forse manco che facessi la sentenza che s'avessi contro el primo dí; sanza che, se noi presuppognamo le sentenze de' Turchi darsi al buio, ne séguita che, ragguagliato, la metà ne sia giusta; sanza che, non forse minore parte ne sono ingiuste di quelle date tra noi, o per la ignoranza o per la malizia de’ giudici” (GUICCIARDINI, CCIX in Ricordi)

La rigidezza di un procedimento, regolato in modo uniforme per tutte le possibili cause,

La rigidezza di un procedimento, regolato in modo uniforme per tutte le possibili cause, ha il grande inconveniente di non prestarsi a soddisfar contemporaneamente la esigenza di accurate ed esaurienti indagini, che è specialmente sentita in certe cause più complicate e difficili, e la esigenza di pronta risoluzione, che prevale nelle cause più semplici e urgenti. Per conciliare armonicamente queste contrapposte esigenze nel sistema della legalità, il Codice si è ispirato al principio della adattabilità (o, come anche autorevolmente fu detto, della elasticità) del procedimento: ad ogni tappa del loro iter processuale le parti e il giudice trovano dinanzi a sé, proposte dalla legge alla loro scelta, molteplici strade: e sta a loro scegliere, secondo i bisogni del caso, la via più lunga o le scorciatoie” … “Così, caso per caso, il nuovo processo troverà in sé i meccanismi meglio idonei a creare l’equilibrio tra la necessità di far presto e la necessità di far bene: …equilibrio del quale in ogni caso la umana comprensione del giudice costituisce il fulcro… …che fa servire le forme alle necessità sostanziali della giustizia, e non sacrifica la sostanza alle astrattezze di un formalismo meccanico, goffamente consequenziario” (Piero Calamandrei nella Relazione al c. p. c. del 1940, parr. 16 e 34).