Le preclusioni processuali prof Domenico Dalfino Dipartimento di

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Le preclusioni processuali prof. Domenico Dalfino Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari

Le preclusioni processuali prof. Domenico Dalfino Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Italia San Paolo, 26 novembre 2019

INDICE SOMMARIO PRIMA PARTE - Principi generali 1. Le preclusioni processuali come esigenza di

INDICE SOMMARIO PRIMA PARTE - Principi generali 1. Le preclusioni processuali come esigenza di razionalità del processo 2. Preclusioni, decadenze, principio di “eventualità” 3. Preclusioni e accertamento dei fatti 4. Preclusioni e rimessione in termini 5. Preclusioni e poteri istruttori del giudice 6. Preclusioni e mutatio libelli 7. Preclusioni e “sopravvenienze” SECONDA PARTE – Procedimenti a cognizione piena 8. Le preclusioni in primo grado 9. Le preclusioni in grado di appello TERZA PARTE 10. Le preclusioni nei procedimenti sommari

PRIMA PARTE Principi generali

PRIMA PARTE Principi generali

1. Le preclusioni processuali come esigenza di razionalità del processo

1. Le preclusioni processuali come esigenza di razionalità del processo

2. Preclusioni, decadenze, principio di “eventualità”

2. Preclusioni, decadenze, principio di “eventualità”

3. Preclusioni e accertamento dei fatti

3. Preclusioni e accertamento dei fatti

4. Preclusioni e rimessione in termini

4. Preclusioni e rimessione in termini

Art. 153, 2° comma, c. p. c. <<La << parte che dimostra di essere

Art. 153, 2° comma, c. p. c. <<La << parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma>>

Art. 294. (Rimessione in termini) <<1. Il contumace che si costituisce può chiedere al

Art. 294. (Rimessione in termini) <<1. Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile. 2. Il 2. giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. 3. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza>>

5. Preclusioni e poteri istruttori del giudice

5. Preclusioni e poteri istruttori del giudice

6. Preclusioni e mutatio libelli

6. Preclusioni e mutatio libelli

7. Preclusioni e “sopravvenienze”

7. Preclusioni e “sopravvenienze”

SECONDA PARTE Procedimenti a cognizione piena

SECONDA PARTE Procedimenti a cognizione piena

PREMESSA Cognizione piena a. predeterminazione delle regole b. accertamento pieno dei fatti

PREMESSA Cognizione piena a. predeterminazione delle regole b. accertamento pieno dei fatti

8. Le preclusioni in primo grado

8. Le preclusioni in primo grado

RITO ORDINARIO (cognizione piena)

RITO ORDINARIO (cognizione piena)

Atto di citazione art. 163 c. p. c. <<3. L’atto di citazione deve contenere:

Atto di citazione art. 163 c. p. c. <<3. L’atto di citazione deve contenere: ((… (3 la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; >>

Comparsa di risposta art. 167 c. p. c. <<1. Nella comparsa di risposta il

Comparsa di risposta art. 167 c. p. c. <<1. Nella comparsa di risposta il convenuto DEVE proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. 2. A pena di DECADENZA deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le DECADENZE maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, DEVE farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269. >>

Disponibilità delle prove Art. 115 c. p. c. <<Salvi i casi previsti dalla legge,

Disponibilità delle prove Art. 115 c. p. c. <<Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. >>

Prima comparizione delle parti e trattazione della causa Art. 183 c. p. c. <<4.

Prima comparizione delle parti e trattazione della causa Art. 183 c. p. c. <<4. Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. 5. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza é sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. >>

<<6. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un

<<6. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. >>

<<7. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di

<<7. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. 8. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. 9. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma. >>

Cass. , sez. un. , 15 giugno 2015, n. 12310. La modificazione della domanda

Cass. , sez. un. , 15 giugno 2015, n. 12310. La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali; ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria prevista dall'art. 183 c. p. c. , dell'originaria domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.

Cass. , sez. un. , 13 setttembre 2018, n. 22404. Nel processo introdotto mediante

Cass. , sez. un. , 13 setttembre 2018, n. 22404. Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c. p. c. , qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

Udienza di precisazione delle conclusioni comparse conclusionali memorie di replica

Udienza di precisazione delle conclusioni comparse conclusionali memorie di replica

Rito del lavoro (cognizione piena)

Rito del lavoro (cognizione piena)

Ricorso introduttivo art. 414 c. p. c. <<1. La domanda si propone con ricorso,

Ricorso introduttivo art. 414 c. p. c. <<1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: ((… 3) la determinazione dell'oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione. >>

Memoria difensiva art. 416 c. p. c. << (. 2 (…La costituzione del convenuto

Memoria difensiva art. 416 c. p. c. << (. 2 (…La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. 3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i docum enti che deve contestualmente depositare. >>

Udienza di discussione art. 420 c. p. c. <<1. Nell'udienza fissata per la discussione

Udienza di discussione art. 420 c. p. c. <<1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice>>

<<4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per

<<4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo. 5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti 5. e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione. ((…. 7 Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. >>

Poteri istruttori del giudice Art. 421 c. p. c. <<1. Il giudice indica alle

Poteri istruttori del giudice Art. 421 c. p. c. <<1. Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti. 2. Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420. 3. Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso. 4. Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247. >>

Procedimento sommario di cognizione (cognizione piena? )

Procedimento sommario di cognizione (cognizione piena? )

Ricorso introduttivo art. 702 bis c. p. c. <<1. Nelle cause in cui il

Ricorso introduttivo art. 702 bis c. p. c. <<1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, deve contenere le indicazioni di cui ai nn 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al n. 7) del terzo comma dell'art. 163. (…)>>

Comparsa di risposta art. 702 bis c. p. c. <<4. Il convenuto deve costituirsi

Comparsa di risposta art. 702 bis c. p. c. <<4. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. 5. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. (…)>>

Procedimento Art. 702 ter c. p. c. <<5. Se non provvede ai sensi dei

Procedimento Art. 702 ter c. p. c. <<5. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. >>

9. Le preclusioni in grado di appello

9. Le preclusioni in grado di appello

Rito ordinario (secondo grado)

Rito ordinario (secondo grado)

art. 342 c. p. c. Atto di appello art. 343 c. p. c. Appello

art. 342 c. p. c. Atto di appello art. 343 c. p. c. Appello incidentale art. 345 c. p. c. Domande, eccezioni, prove nuove art. 346 c. p. c. Domande ed eccezioni non riproposte

Rito del lavoro (secondo grado)

Rito del lavoro (secondo grado)

art. 434 c. p. c. Ricorso introduttivo art. 436 c. p. c. Memoria difensiva

art. 434 c. p. c. Ricorso introduttivo art. 436 c. p. c. Memoria difensiva art. 437 c. p. c. Domande, eccezioni, prove nuove

Procedimento sommario di cognizione (secondo grado? )

Procedimento sommario di cognizione (secondo grado? )

Art. 702 quater c. p. c. Appello (+ art. 359 c. p. c. )

Art. 702 quater c. p. c. Appello (+ art. 359 c. p. c. )

10. Le preclusioni nei procedimenti sommari

10. Le preclusioni nei procedimenti sommari