Lappello rimedio di giustizia prof Domenico Dalfino Dipartimento

  • Slides: 44
Download presentation
L’appello, rimedio di giustizia prof. Domenico Dalfino Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di

L’appello, rimedio di giustizia prof. Domenico Dalfino Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Italia San Paolo, 27 novembre 2019

INDICE SOMMARIO I) Considerazioni preliminari 1. Crisi della giustizia e riforma del giudizio civile

INDICE SOMMARIO I) Considerazioni preliminari 1. Crisi della giustizia e riforma del giudizio civile di appello 2. Eliminare il giudizio di appello? 3. Appello e «doppio grado di giurisdizione» 4. Novum iudicium o revisio prioris instantiae: quale modello? 5. La prospettiva di analisi economica del diritto II) L’appello-revisio nel sistema vigente e nel “diritto vivente” 6. La motivazione dell’atto di appello (e la “non ragionevole probabilità di accoglimento”) 7. L’appello incidentale 8. La riproposizione di domande ed eccezioni non accolte in primo grado 9. Il divieto di ius novorum III) Modelli a confronto 10. L’appello nel rito ordinario 11. L’appello nel rito del lavoro 12. L’appello nel procedimento sommario di cognizione 13. I “reclami”

I) Considerazioni preliminari

I) Considerazioni preliminari

1. Crisi della giustizia e riforma del giudizio civile di appello

1. Crisi della giustizia e riforma del giudizio civile di appello

2. Eliminare il giudizio di appello? (M. Cappelletti, Parere iconoclastico sulla riforma del processo

2. Eliminare il giudizio di appello? (M. Cappelletti, Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile, in Giur. it. A. Pizzorusso, Doppio grado di giurisdizione e principi costituzionali, in Riv. dir. proc. , 1978, 33)

3. Appello e «doppio grado di giurisdizione»

3. Appello e «doppio grado di giurisdizione»

Art. 24 Cost. <<1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri

Art. 24 Cost. <<1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (1). 2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari>>

Art. 111 Cost. <<1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla

Art. 111 Cost. <<1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. (…) 7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. >>

Art. 125 Cost. <<(…). 2. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di

Art. 125 Cost. <<(…). 2. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. >> (T. A. R. e Consiglio di Stato)

4. Novum iudicium o revisio prioris instantiae: quale modello?

4. Novum iudicium o revisio prioris instantiae: quale modello?

5. La prospettiva di analisi economica del diritto a. informazioni b. costi c. “accuratezza”

5. La prospettiva di analisi economica del diritto a. informazioni b. costi c. “accuratezza”

II) L’appello-revisio nel sistema vigente e nel “diritto vivente”

II) L’appello-revisio nel sistema vigente e nel “diritto vivente”

6. La motivazione (e la “non ragionevole probabilità di accoglimento”) dell’atto di appello

6. La motivazione (e la “non ragionevole probabilità di accoglimento”) dell’atto di appello

Art. 342 c. p. c. Forma dell'appello <<L'appello si propone con citazione contenente le

Art. 342 c. p. c. Forma dell'appello <<L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. (…). >> (v. art. 434 c. p. c. : rito del lavoro)

“Progetto” di sentenza? Cass. civ. , sez. un. , 16 -11 -2017, n. 27199

“Progetto” di sentenza? Cass. civ. , sez. un. , 16 -11 -2017, n. 27199 L'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione. Cass. civ. [ord. ], sez. VI, 30 -05 -2018, n. 13535. L'atto di appello non deve contenere un progetto alternativo di sentenza, né vacui formalismi, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata o di parti di essa.

“Autosufficienza” dell’atto di appello Cass. , sez. un. , 8 febbraio 2013, n. 3033:

“Autosufficienza” dell’atto di appello Cass. , sez. un. , 8 febbraio 2013, n. 3033: L’attore in primo grado appellante il quale affermi che la documentazione prodotta dal convenuto in primo grado provi l’esistenza e non il pagamento del suo credito, ha l’onere di provare tale motivo di impugnazione ancorché il convenuto non riproduca in appello la documentazione prodotta in primo grado Cass. , sez. un. , 23 dicembre 2005, n. 28498

Art. 348 bis c. p. c. Inammissibilità all'appello <<Fuori dei casi in cui deve

Art. 348 bis c. p. c. Inammissibilità all'appello <<Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'art. 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'art. 702 quater. >>

7. L’appello incidentale

7. L’appello incidentale

art. 343 c. p. c. Modo e termine dell'appello incidentale <<L'appello incidentale si propone,

art. 343 c. p. c. Modo e termine dell'appello incidentale <<L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa. >> art. 436 c. p. c. (appello incidentale: rito del lavoro)

8. La riproposizione di domande ed eccezioni non accolte in primo grado

8. La riproposizione di domande ed eccezioni non accolte in primo grado

Art. 346 c. p. c. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte <<Le

Art. 346 c. p. c. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte <<Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate>>

Cass. civ. , sez. un. , 12 -05 -2017, n. 11799. Qualora un'eccezione di

Cass. civ. , sez. un. , 12 -05 -2017, n. 11799. Qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, 2° comma, c. p. c. , né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, è da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, 2° comma, c. p. c.

Cass. 19 aprile 2016, n. 7700: Nel caso di domanda di garanzia, qualora il

Cass. 19 aprile 2016, n. 7700: Nel caso di domanda di garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle sue implicazioni (rivalsa), in quanto la decisione su di essa era stata condizionata dall’accoglimento della domanda principale e non era stata chiesta né dal convenuto preteso garantito né dal preteso garante indipendentemente dal tenore della decisione sulla domanda principale, ove l’attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da rivolgersi necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al giudice d’appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell’appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale, ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell’art. 346 c. p. c.

9. Il divieto di ius novorum

9. Il divieto di ius novorum

Art. 345 c. p. c. Domande ed eccezioni nuove <<1. Nel giudizio d'appello non

Art. 345 c. p. c. Domande ed eccezioni nuove <<1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. 3. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio>>

Nozione di eccezione rilevabile d’ufficio Nozione di eccezione nuova rilevabile d’ufficio da Cass. ,

Nozione di eccezione rilevabile d’ufficio Nozione di eccezione nuova rilevabile d’ufficio da Cass. , sez. un. , 3 febbraio 1998, n. 1099 a Cass. , sez. un. , 7 maggio 2013, n. 10531

Cass. , sez. un. , 4 maggio 2017, n. 10790 Prova nuova indispensabile di

Cass. , sez. un. , 4 maggio 2017, n. 10790 Prova nuova indispensabile di cui all'art. 345, 3° comma, c. p. c. , nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d. l. n. 83 del 2012, conv. con modif. , dalla l. n. 134 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

III) Modelli a confronto

III) Modelli a confronto

10. L’appello nel rito ordinario (v. supra)

10. L’appello nel rito ordinario (v. supra)

11. L’appello nel rito del lavoro

11. L’appello nel rito del lavoro

Art. 437 c. p. c. Udienza di discussione <<(…) 2. Non sono ammesse nuove

Art. 437 c. p. c. Udienza di discussione <<(…) 2. Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa. (…)>>

Cass. , sez. un. , 20 aprile 2005, n. 8202 Nel rito del lavoro,

Cass. , sez. un. , 20 aprile 2005, n. 8202 Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di domanda riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo).

12. L’appello nel procedimento sommario di cognizione

12. L’appello nel procedimento sommario di cognizione

Art. 702 quater c. p. c. Appello <<L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma

Art. 702 quater c. p. c. Appello <<L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 -ter produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. >>

13. I “reclami”

13. I “reclami”

Il “reclamo” nel giudizio di impugnazione del licenziamento (l. 92/2012) Fase sommaria Opposizione Reclamo

Il “reclamo” nel giudizio di impugnazione del licenziamento (l. 92/2012) Fase sommaria Opposizione Reclamo Ricorso per cassazione

Cass. , sez. lav. , 9 giugno 2017, n. 14456 Il reclamo avverso la

Cass. , sez. lav. , 9 giugno 2017, n. 14456 Il reclamo avverso la sentenza di primo grado pronunciata secondo il procedimento previsto dall'art. 1, 58° comma, l. 28 giugno 2012, n. 92 è a tutti gli effetti un atto di appello, per cui, ai fini della sua ammissibilità, è necessario, in conformità a quanto dispongano gli art. 343 e 434 c. p. c. , che i motivi contengano censure specifiche

Cass. , sez. lav. , 6 marzo 2019, n. 6544 La disciplina speciale prevista

Cass. , sez. lav. , 6 marzo 2019, n. 6544 La disciplina speciale prevista dall'art. 1, 58° comma, l. n. 92 del 2012, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 l. n. 300 del 1970, va integrata con quella dell'appello nel rito del lavoro; ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di cassazione, oltre che del 3° e 4° comma dell'art. 348 ter c. p. c. , anche del 5° comma, il quale prevede che la disposizione di cui al precedente comma 4 – ossia l'esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c. p. c. – si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, 2° comma, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (c. d. «doppia conforme» ).

Il “reclamo” cautelare

Il “reclamo” cautelare

Art. 669 terdecies c. p. c. <<1. Contro l'ordinanza con la quale è stato

Art. 669 terdecies c. p. c. <<1. Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. 2. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina>>.

<<Il procedimento è disciplinato dagli artt. 737 e 738. Le circostanze e i motivi

<<Il procedimento è disciplinato dagli artt. 737 e 738. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione>>

Il “reclamo” avverso la sentenza dichiarativa dell’insolvenza

Il “reclamo” avverso la sentenza dichiarativa dell’insolvenza

Art. 18 l. fall. <<1. Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere

Art. 18 l. fall. <<1. Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni. (…) 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. (…)>> (v. l’art. 51 d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Cass. 19 febbraio 2019, n. 4893 Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa

Cass. 19 febbraio 2019, n. 4893 Nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d. leg. n. 169 del 2007, che ha modificato l'art. 18 l. fall. , ridenominando tale mezzo come «reclamo» in luogo del precedente «appello» , non operano i limiti previsti, in tema di appello, dagli art. 342 e 345 c. p. c. ; ne consegue che il debitore, benché non costituito innanzi al tribunale, può indicare in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, anche per la prima volta, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, 2° comma, l. fall.