Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Corso di

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Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Corso di Economia Aziendale Anno accademico 2017 -2018

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Corso di Economia Aziendale Anno accademico 2017 -2018 Dott. Nicola Patitucci

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Corso di Economia Aziendale Il controllo di gestione

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Corso di Economia Aziendale Il controllo di gestione e il rapporto con gli organi di controllo societari 22 maggio 2018 Dott. Vincenzo Danilo Pesce

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L’Azienda è AFFIDABILE …………. A quali interrogativi bisogna rispondere ü Qual è lo Stato

L’Azienda è AFFIDABILE …………. A quali interrogativi bisogna rispondere ü Qual è lo Stato di Salute Economico – Patrimoniale e Finanziario? ü Qual è il merito creditizio ? ü Quali caratteristiche hanno gli affidamenti bancari? ü Quali risultati emergono dall’analisi degli ultimi 3 bilanci depositati? ü Il Business Plan è stato approvato? ü I risultati gestionali sono in linea con le aspettative ? ü La pianificazione finanziaria è monitorata costantemente? ü Esistono Organi Esterni di controllo legale e contabile? 4

L’Azienda è APPETIBILE …………se…. ü E’ in possesso della Certificazione di Capacità Finanziaria –

L’Azienda è APPETIBILE …………se…. ü E’ in possesso della Certificazione di Capacità Finanziaria – requisito indispensabile per investire oltreconfine. ü E’ pronta ad Investire anche in nuovi mercati. ü E’ un target ü E’ pronta a valutare l’ingresso di nuovi Investitori anche nella propria compagine societaria ü E’ pronta a gestire una ‘Due Diligence’ 5

IL Controllo di gestione

IL Controllo di gestione

Il CONTROLLO DI GESTIONE STRUMENTO A SUPPORTO DEI PROCESSI DECISIONALI

Il CONTROLLO DI GESTIONE STRUMENTO A SUPPORTO DEI PROCESSI DECISIONALI

Il CONTROLLO DI GESTIONE Il Sistema di Controllo di Gestione è un NAVIGATORE SATELLITARE

Il CONTROLLO DI GESTIONE Il Sistema di Controllo di Gestione è un NAVIGATORE SATELLITARE applicato ai Processi decisionali • E’ un insieme di Principi, Regole e Strumenti che permettono al management aziendale di prendere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi da raggiungere e di verificare attraverso una serie di misurazioni economico – finanziarie ed extracontabili gli effetti delle scelte operate.

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER • E’ l’Attore che progetta il sistema di

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER • E’ l’Attore che progetta il sistema di controllo di gestione , ne coordina le attività e fornisce le informazioni al Management come base decisionale • E’ la figura professionale che svolge, organizza , supporta a tutti i livelli il processo di gestione di un’organizzazione. • E’ il Consulente di riferimento dell’Alta Direzione.

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER Azienda • Soft Skills evoluta – • Competenze

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER Azienda • Soft Skills evoluta – • Competenze Tecnico Struttura a specialistiche Matrice – • Meno rilevanti le Multinazionale competenze di IT Azienda poco strutturata • Fondamentali le competenze IT • Soft Skills

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER – Evoluzione e Responsabilità Anni 80 – Tecnico

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER – Evoluzione e Responsabilità Anni 80 – Tecnico della contabilità dei costi Anni 90 – Responsabile del controllo di gestione Anni 2000 Consulente delle Unità organizzative Report consuntivi insufficienti per gestire il futuro Contributo orientato al passato Analisi delle informazioni Primo approccio alla pianificazione e agli aspetti strategici del Business Identifica e analizza i problemi – propone soluzioni – solleva dubbi Partecipa a tutte le fasi del processo decisione ed è corresponsabile delle decisioni prese

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER – Evoluzione e Responsabilità Ultimi Anni In Staff

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER – Evoluzione e Responsabilità Ultimi Anni In Staff all’Alta Direzione Guida e Governo della Gestione aziendale Presenza esplicita del Controllo di Gestione negli Organigrammi Aziendali v La collocazione organizzativa sta nuovamente modificandosi attraverso un progressivo avvicinamento alle funzioni di Line v Il nuovo ruolo consulenziale del Controller ha intensificato il dialogo con le unità operative v In molte organizzazioni l’ufficio del Controller è collocato presso le Unità Utenti

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER – Evoluzione Struttura Gerarchica CEO Direttore Amministrazio ne

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER – Evoluzione Struttura Gerarchica CEO Direttore Amministrazio ne Finanza e Controllo Capo Contabile Controller Presenza di un Direttore Amministrazione Finanza e Controllo (40% delle aziende)

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER – Evoluzione Struttura Gerarchica CEO CFO Direttore Finanza

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER – Evoluzione Struttura Gerarchica CEO CFO Direttore Finanza Direttore Amministrativo Controller Presenza di un CFO (27% delle aziende)

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER – Evoluzione Struttura Gerarchica CEO Direttore Generale Direttore

Il CONTROLLO DI GESTIONE IL CONTROLLER – Evoluzione Struttura Gerarchica CEO Direttore Generale Direttore Amministrazio ne e Finanza Controller Presenza di un CFO (15% delle aziende)

Il CONTROLLO DI GESTIONE Il Sistema di Controllo di Gestione è un NAVIGATORE SATELLITARE

Il CONTROLLO DI GESTIONE Il Sistema di Controllo di Gestione è un NAVIGATORE SATELLITARE applicato ai Processi decisionali • Comprendere se gli obiettivi sono coerenti con le risorse disponibili • Confrontare modi diversi per raggiungere gli obiettivi • Misurare se le azioni che avvengono all’interno dell’impresa siano o meno funzionali al raggiungimento degli obiettivi

Il CONTROLLO DI GESTIONE FASI LOGICHE DEL PROCESSO DECISIONALE • • Programmazione dei risultati

Il CONTROLLO DI GESTIONE FASI LOGICHE DEL PROCESSO DECISIONALE • • Programmazione dei risultati di una serie di azioni La misura dei risultati di queste azioni La verifica degli scostamenti tra risultati pianificati e risultati effettivi L’introduzione di azioni correttive © Materiale riservato di proprietà Mikaline srl - Vietata la diffusione anche parziale

Programmazione dei risultati deve identificare: v L’insieme degli obiettivi da raggiungere v Il fattori

Programmazione dei risultati deve identificare: v L’insieme degli obiettivi da raggiungere v Il fattori di rischio che possono influenzare il raggiungimento v Il quadro delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi Lancio sul mercato di un nuovo prodotto PROFITTABILITA’ Il Controllo di Gestione adotterà un modello del tipo Margine Operativo Netto = (P – CV)*Q-CF Rischio di lanciare un prodotto ‘in perdita’

Misura dei Risultati v Variabili ESOGENE v Variabili ENDOGENE INCERTEZZE DA PRESIDIARE Il Controllo

Misura dei Risultati v Variabili ESOGENE v Variabili ENDOGENE INCERTEZZE DA PRESIDIARE Il Controllo di Gestione adotterà un modello per MISURARE i RISULTATI • Andamento dei risultati (intermedi) • Evoluzione dei principali fattori di Rischio Interventi Correttivi © Materiale riservato di proprietà Mikaline srl - Vietata la diffusione anche parziale

Analisi degli Scostamenti v Dovuti a Variabili ESOGENE v Dovuti a Variabili ENDOGENE Il

Analisi degli Scostamenti v Dovuti a Variabili ESOGENE v Dovuti a Variabili ENDOGENE Il Controllo di Gestione adotterà un modello per MISURARE gli Scostamenti Piano di Azioni

Introduzione Azioni Correttive v Obiettivi v Piani di Azione. Scostamento esogeno Scostamento controllabile Aumento

Introduzione Azioni Correttive v Obiettivi v Piani di Azione. Scostamento esogeno Scostamento controllabile Aumento del prezzo dell’energia elettrica Subireilil Contesto? ? ? ? ? Minore resa delle materie prime Modificare i prezzi ? ? ? Ø Processi ‘meno energy intensive’ Ø Peggioramento qualità forniture o problemi nei processi produttivi Rischio : Obiettivi iniziali troppo AMBIZIOSI

IL controllo di gestione è: IL PILOTAGGIO O LA REGOLAZIONE DELL’IMPRESA LA CAPACITA’ DI

IL controllo di gestione è: IL PILOTAGGIO O LA REGOLAZIONE DELL’IMPRESA LA CAPACITA’ DI INVIDUARE 1. GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 2. DI VERIFICARE LA PRESENZA NEL TEMPO DI EVENTUALI SCOSTAMENTI 3. L’INTRODUZIONE DEI FATTORI CORRETTIVI NECESSARI

I diversi contesti del Controllo di Gestione a confronto Nuovo Modello di Controllo di

I diversi contesti del Controllo di Gestione a confronto Nuovo Modello di Controllo di Gestione Il Controller oggi deve essere sempre più Business Analyst , essere in grado di analizzare i processi di business , comprenderne i fattori critici di successo, gestire le interazioni con il sistema informativo. DEVE svolgere una funzione consulenziale al Management

Il Modello di Controllo di Gestione - Interazioni operative Nuovo Modello di Controllo di

Il Modello di Controllo di Gestione - Interazioni operative Nuovo Modello di Controllo di Gestione Sviluppare e adottare un adeguato Modello di Controllo di gestione significa garantire all’Imprenditore: ü La corretta pianificazione finanziaria (Entrate e Uscite) almeno a 12 mesi ü La corretta gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito (decisione delle corrette forme di ricorso all’indebitamento e garanzie) ü Le politiche di Pricing da adottare ü La tipologia di accordi da proporre ai clienti ü La gestione dei rapporti con i fornitori ( Strategici e non Strategici) in linea con la struttura finanziaria e con le esigenze del mercato ü La redazione di bilanci civilistici in linea con le direttive ‘bancarie’ ü Idonee politiche Fiscali

INTRODUZIONE IN AZIENDA DEL Nuovo Modello di Controllo di Gestione Executive Summary delle fasi

INTRODUZIONE IN AZIENDA DEL Nuovo Modello di Controllo di Gestione Executive Summary delle fasi e delle azioni proposte di sviluppo

Nuovo Modello di Controllo di Gestione Co n Sp troll es o a Integrazione

Nuovo Modello di Controllo di Gestione Co n Sp troll es o a Integrazione sistemi Cultura Controlling nt i me ea a li lin on Al esti g ne o i zaz z i on m Ar Le tappe di avvicinamento. . . Sv ilup po L’approccio metodologico seguito. . .

Nuovo Modello di Controllo di Gestione … limiti e vincoli del contesto di riferimento

Nuovo Modello di Controllo di Gestione … limiti e vincoli del contesto di riferimento nza e l o Turb izzativa n Orga ate l l ) ro e nt grat essi o c C inte proc o S on e n ma ste i s ( PM Manutenzione Progetto in corso so vo s ce ssi o Pr Pa nire i clo def i C a d Processi Industriali da definire Asse Costo nza La a Sis voro tema per cd r e onal i z n o fu oint t r o Rip ocal P F

Nuovo Modello di Controllo di Gestione Fase di Integrazione e Sviluppo: la vision integrata

Nuovo Modello di Controllo di Gestione Fase di Integrazione e Sviluppo: la vision integrata … DESTINATARI SISTEMI (proposta) • Balanced scorecard • Pianificazione Strategica TOP MANAGEMENT • Dashboard • Budget flessibile e Forecast Controllo Direzionale • Analisi scostamenti MIDDLE • Contingency plan MANAGEMENT • Controllo Investimenti piattaforma da individuare Piattafor ma + Reports Standard Gestionali Controllo Operativo • Controllo commesse e dati gestionali • Controllo finanziario di breve periodo OPERATION MANAGEMENT Eventuale creazione data warehouse Business Performance Management Performance Measurement üSoluzione unificata Business Intelligence STRUMENTI üDati strutturati e non üAccesso esteso a tutti gli attori del processo üInterfaccia unica (excel) üAlgoritmo di calcolo condiviso üStandardizzazione e securizzazione del dato üProceduralizzazione flussi informativi e metodologie di elaborazione del dato üAl momento ci sono più soluzioni frammentate üDati strutturati e non üEventuale creazione datawarehouse 28

Compagnia Olandese delle Indie orientali 1602 Codice del 1865 Regno d’Italia Camera di Assicurazioni

Compagnia Olandese delle Indie orientali 1602 Codice del 1865 Regno d’Italia Camera di Assicurazioni e Cambi marittimi di Trieste 1787 Codice del Commercio 1866

Dlgs 27 1 92 n 88 Art 2397 codice civile Riforma del Diritto Societario

Dlgs 27 1 92 n 88 Art 2397 codice civile Riforma del Diritto Societario Dlgs 17 1 2003 n 6 Il Collegio perde il controllo contabile 3 2 1 Direttiva 84/253 CEE DLgs 27 1 2010 n 39 Il controllo contabile divente ‘Controllo Legale Legge di Stabilità 2012 L 4 4 2012 n 35

Il Revisore Legale Fonti Normative Nazionali e Internazionali Con l’entrata in vigore , in

Il Revisore Legale Fonti Normative Nazionali e Internazionali Con l’entrata in vigore , in data 7 aprile 2010, del D. Lgs 39/2010 , i Principi Internazionali di Revisione Legale diventano parte integrante della legislazione italiana – il richiamo ai Principi adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art 26 paragrafi 1 e 2 della direttiva 2016/43/CE è immutato nella versione aggiornata in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs 135/2016 Fino all’adozione di tali principi da parte della Commissione europea – la revisione è svolta in conformità ai principi elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al MEF sentita la CONSOB.

Il Revisore Legale Fonti Normative Nazionali e Internazionali I Principi di revisione Internazionale (ISA

Il Revisore Legale Fonti Normative Nazionali e Internazionali I Principi di revisione Internazionale (ISA Italia) approvati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato il 23 dicembre 2014 sono entrati in vigore dalla redazione del bilancio 2015 ed hanno sostituito i precedenti. Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 31 luglio 2017 sono state adottate le nuove versioni degli ISA Italia 260/570/705/706 e con Determina del 12 gennaio 2018 gli ISA Italia 200/210/220/230/510/540 e 600.

Testo Unico della Revisione Legale – D. Lgs 39/2010 – modificato con il D.

Testo Unico della Revisione Legale – D. Lgs 39/2010 – modificato con il D. Lgs 135/2016 Il Revisore Legale Si è completamente ridisegnata la figura professionale e i compiti del revisore legale- prevedendo che tale ruolo possa essere assolto da un professionista terzo o da una società di revisione In Italia nella stragrande maggioranza dei casi la funzione di revisore legale è stata affidata al Collegio Sindacale – una vera anomalia nel panorama Europeo

Il Revisore Legale I Principi di Revisione richiedono al revisore di acquisire una ragionevole

Il Revisore Legale I Principi di Revisione richiedono al revisore di acquisire una ragionevole sicurezza che il Bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti e frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali Per Ragionevole Sicurezza si intende un elevato livello di sicurezza. Si ottiene con l’acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia di esprimere un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso

Il Revisore Legale Il Revisore applica il pianificazione che nello anche nella valutazione revisione

Il Revisore Legale Il Revisore applica il pianificazione che nello anche nella valutazione revisione contabile e corretti sul bilancio concetto di significatività sia nella svolgimento della revisione contabile e dell’effetto degli errori identificati sulla dell’effetto degli eventuali errori non In generale gli errori , incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente, o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

Il Revisore Legale – I principi di Comportamento L’ISA Italia 200 evidenzia i principi

Il Revisore Legale – I principi di Comportamento L’ISA Italia 200 evidenzia i principi di comportamento che il revisore deve seguire Ø Ø Principi etici e di indipendenza Scetticismo professionale Giudizio professionale Conformità ai principi internazionali di revisione

Il Revisore Legale – Comprensione dell’Impresa Nelle attività preliminari è indispensabile acquisire una sufficiente

Il Revisore Legale – Comprensione dell’Impresa Nelle attività preliminari è indispensabile acquisire una sufficiente conoscenza delle attività svolte dal cliente o potenziale cliente in modo da poter comprendere e valutare gli eventi, le transazioni, le procedure e gli altri fattori che potrebbero influenzare in modo significativo il bilancio o la revisione Ø Ø Ø Indagini su banche dati pubbliche e private Analisi comparative Incontri con la direzione aziendale Incontri con il precedente revisore Incontro con il Collegio Sindacale

Il Sistema di Controllo Interno ISA Italia 315 L’implementazione e il corretto funzionamento di

Il Sistema di Controllo Interno ISA Italia 315 L’implementazione e il corretto funzionamento di un sistema di controllo interno rappresentano una necessità per qualsiasi realtà aziendale che voglia operare con efficacia e efficienza ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi aziendali. Con la messa in atto di opportuni controlli l’azienda verifica la coerenza delle attività predisposte rispetto alla mission aziendale , verificare la conformità alle leggi e regolamenti, a norme cogenti e ai principi contabili , al fine di predisporre un bilancio che non contenga errori o frodi

Il Sistema di Controllo Interno ISA Italia 315 Il Controllo Interno è il processo

Il Sistema di Controllo Interno ISA Italia 315 Il Controllo Interno è il processo configurato, messo in atto e mantenuto dalla governance aziendale , dalla direzione o da altro personale dell’Impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria , all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle Leggi e ai Regolamenti applicabili.

Le cinque componenti del Controllo Interno Italia 315 Obiettivi dell’informativa finanziaria Ambiente di Controllo

Le cinque componenti del Controllo Interno Italia 315 Obiettivi dell’informativa finanziaria Ambiente di Controllo Monitoraggio Attività di Controllo Valutazione del Rischio Sistemi Informativi

Le cinque componenti del Controllo Interno Italia 315 Ambiente di Controllo Fondamenta di un

Le cinque componenti del Controllo Interno Italia 315 Ambiente di Controllo Fondamenta di un buon sistema di controllo interno, disciplina i controlli e lo stile di direzione poichè permette di guidare i comportamenti, gli atteggiamenti e le azioni dei soggetti che operano in azienda Valutazione del Rischio E’ implementato dalla Direzione aziendale per identificare e valutare la probabilità di manifestazione di errori e frodi e stabilire se e come fronteggiare tali rischi Sistemi Informativi Si occupano di coordinare i flussi informativi aziendali mediante l’utilizzo di hardware e software, procedure e dati. Il sistema informativo include il sistema contabile e assicura l’unione tra tutte le componenti del sistema di controllo interno.

Le cinque componenti del Controllo Interno Italia 315 Attività di Controllo Monitoraggio E’ comprensiva

Le cinque componenti del Controllo Interno Italia 315 Attività di Controllo Monitoraggio E’ comprensiva di politiche definiscono le azioni che il sistema di controllo è tenuto a svolgere e procedure che realizzano quanto pianificato, attuando le direttive del management e i provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio. Le attività di controllo includono autorizzazione , esame delle performance, elaborazioni informatiche, controlli fisici, separazione delle funzioni. Consente alla direzione aziendale di valutare la correttezza e l’efficacia dei controlli al fine di predisporre le eventuali azioni correttive necessarie, opera mediante attività continuative , valutazioni separate e combinazioni delle due modalità.

Sindaci /Revisori e il Controllo Interno Norma di comportamento 3. 5 • Il Collegio

Sindaci /Revisori e il Controllo Interno Norma di comportamento 3. 5 • Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’adeguatezza del Controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società • I Sindaci dovranno valutare se le procedure aziendali consentano: 1. Un efficiente • Il Collegio Sindacale vigila sull’attività svolta nelle società controllate acquisendo e scambiando informazioni con gli organi di amministrazione e controllo di queste ultime

Art 2477 comma 1 Società a Responsabilità limitata L’atto costitutivo può prevedere , determinandone

Art 2477 comma 1 Società a Responsabilità limitata L’atto costitutivo può prevedere , determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non prevede diversamente , l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo Legge 1 8 2014 n 116 La nomina dell’organo di Controllo non è più obbligatoria

Art 2477 comma 3 Società a Responsabilità limitata La nomina dell’Organo di Controllo o

Art 2477 comma 3 Società a Responsabilità limitata La nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore è altresì obbligatoria se la società: v È tenuta alla redazione del bilancio consolidato. v Controlla una società tenuta alla redazione del controllo legale dei conti. v Per 2 esercizi ha superato due dei limiti indicati al primo comma dell’art 2435 bis codice civile. La nomina dell’organo di Controllo è cogente , in ogni caso, qualora la società rientri tra gli enti di interesse pubblico. (art 16 comma 1 Dlgs 39/2010.

Società per Azioni Collegio Sindacale Revisore Esterno Il Collegio non ha il controllo contabile

Società per Azioni Collegio Sindacale Revisore Esterno Il Collegio non ha il controllo contabile Collegio Sindacale ha il Controllo Contabile Collegio Sindacale ha il controllo di legalità

Società per Azioni Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di

Società per Azioni Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con quest’ultimi a comune controllo, la revisione non può essere esercitata dal Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale può effettuare solo i controlli gestionali di cui all’art 2403 codice civile

Requisiti Collegio Sindacale con funzione di Revisore legale Tutti i Sindaci devono essere iscritti

Requisiti Collegio Sindacale con funzione di Revisore legale Tutti i Sindaci devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali Collegio Sindacale controllo di legalità Iscritti al Registro dei Revisori Legali dovranno essere scelti tra Docenti universitari o tra soggetti iscritti in Albi professionali

Non solo Società di Capitali Collegio Sindacale con funzione di Revisore legale ü Intermediari

Non solo Società di Capitali Collegio Sindacale con funzione di Revisore legale ü Intermediari finanziari (art 2 DMT 30 12 98 n 516) ü Banche – ivi comprese Banche di Credito Cooperativo (art 3 DMT 18 03 98 n 161 ü Forme pensionistiche complementari (in attuazione dell’art 4 comma 3 del Dlgs 5 12 2005 n 252 – l’art 3 DML 15 5 2007 n 79 ü Società Sportive Dilettantistiche – art 90 comma 18 lett. e) L 27 12 2002 n 289 ü ONLUS – art 25 comma 5 Dlgs 460/97 ü Imprese Sociali - Dlgs 155/2006 ü Enti che richiedono la personalità giuridica (fondazioni e associazioni) ü Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere – art 3 comma 13 Dlgs 30 12 92 n. 502 integrato da Dlgs 7 12 1993 n. 517 ü Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ü Autorità portuali ü Camere di Commercio ü ACI ü ATER ü Enti locali

Mancata Nomina del Collegio Sindacale Nullità dell’Atto Costitutivo Causa di scioglimento della società ex

Mancata Nomina del Collegio Sindacale Nullità dell’Atto Costitutivo Causa di scioglimento della società ex art. 2484 comma 1 n 3 cc Da escludere la nullità non contemplata ex art 2332 cc – plausibile l’annullabilità Impossibilità di funzionamento dell’Assemblea

Cause della mancata Nomina del Collegio Sindacale Gli Amministratori omettono di convocare l’Assemblea pur

Cause della mancata Nomina del Collegio Sindacale Gli Amministratori omettono di convocare l’Assemblea pur se correttamente convocata – Non Provvede Responsabilità civile ex art 2476 per le Srl e 2392 comma 1 e 2394 cc per le Sp. A Art 2477 comma 6 ……se l’assemblea non provvede , alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato Per la Sp. A è causa di scioglimento…

Mancata Nomina del Collegio Sindacale – Conseguenze sugli atti societari Annullabilità degli atti sociali

Mancata Nomina del Collegio Sindacale – Conseguenze sugli atti societari Annullabilità degli atti sociali non solo propri del Collegio (Corte di cassazione 11554 9 5 2008) Unici soggetti concretamente abilitati all’impugnativa sono i Soci di minoranza Da auspicare un ruolo attivo del Registro delle Imprese a denunciare al competente Tribunale e ad una sanzione economica rilevante

Incompatibilità e Ineleggibilità dei Sindaci - Revisori • • Interdizione e inabilitazione civile Interdizione

Incompatibilità e Ineleggibilità dei Sindaci - Revisori • • Interdizione e inabilitazione civile Interdizione in sede penale Interdizione fiscale Cause di ineleggibilità legate professione • Fallimento Art. 2399 c. c. a ruolo o • Coniuge • Pareti e Affini entro il quarto grado Amministratori • Rapporti di lavoro Dipendente • Consulenze • Altri rapporti di natura patrimoniale quantitativamente rilevante Consulenze continuative o che incidano sull’oggetto dei controlli • Garanzie • Possesso di azioni • Rapporti con la società attraverso Studi associati

Rapporti dei Sindaci /Revisori con le Funzioni aziendali Norma di comportamento 5. 4. -

Rapporti dei Sindaci /Revisori con le Funzioni aziendali Norma di comportamento 5. 4. - 5. 5 – 5. 6 • Il Collegio Sindacale acquisisce informazioni relative al sistema di controllo interno adottato dalla società mediante incontri con il preposto • Il Collegio Sindacale acquisisce informazioni dall’organismo di Vigilanza in merito alla funzione assegnata dalla legge di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento e sull’osservazione del modello adottato ex D. Lgs 231/2001 • Il Collegio Sindacale vigila sull’attività svolta nelle società controllate acquisendo e scambiando informazioni con gli organi di amministrazione e controllo di queste ultime

La Continuità Aziendale (Going Concern) ISA Italia 570 - D. Lgs 39/2010 Art. 14

La Continuità Aziendale (Going Concern) ISA Italia 570 - D. Lgs 39/2010 Art. 14 D. Lgs 39/2010 • La relazione di revisione deve comprendere una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società di mantenere la continuità aziendale ISA Italia 570. 2 • …quando l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale.

La Continuità Aziendale (Going Concern) Individuazione di fattori che possono mettere a rischio la

La Continuità Aziendale (Going Concern) Individuazione di fattori che possono mettere a rischio la continuità mediante Indicatori finanziari /gestionali …. Indicatori Finanziari ü Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo ü Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine ü Incapacità di pagare debiti alla scadenza ü Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti ü Cambiamento delle forme di pagamento concesse ai fornitori, dalla condizione ‘ a credito’ alla condizione ‘pagamento alla consegna’ ü Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari ü Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa

La Continuità Aziendale (Going Concern) Indicatori Gestionali ü Intenzione della direzione d liquidare l’impresa

La Continuità Aziendale (Going Concern) Indicatori Gestionali ü Intenzione della direzione d liquidare l’impresa o di cessare l’attività ü Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione ü Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione , di concessioni o di fornitori importanti ü Difficoltà con il personale ü Scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti ü Competitors di grande successo

La Continuità Aziendale (Going Concern) Altri Indicatori ü Capitale ridotto al di sotto dei

La Continuità Aziendale (Going Concern) Altri Indicatori ü Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali ü Procedimenti legali o regolamentari in corso che , in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte ü Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa ü Eventi catastrofici contro cui non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro cui è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti L’arco temporale minimo di riferimento è dato dai 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio

Relazioni al Bilancio - Giudizio Clean opinion • A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio

Relazioni al Bilancio - Giudizio Clean opinion • A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2…, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione Impossibilità di esprimere un giudizio • Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d’esercizio della società…. . non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio.

Relazioni al Bilancio - Giudizio Negativo • A nostro giudizio, a causa ……. il

Relazioni al Bilancio - Giudizio Negativo • A nostro giudizio, a causa ……. il bilancio d’esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2…, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione Giudizio con Rilievi • A nostro giudizio, ad eccezione di …. . ……. il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2…, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.