FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO CORSO PER DIRIGENTI ASD

  • Slides: 62
Download presentation
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO CORSO PER DIRIGENTI ASD relatore umberto cungi Fiduciario Regionale Impianti

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO CORSO PER DIRIGENTI ASD relatore umberto cungi Fiduciario Regionale Impianti Sportivi LND CRT Componente Commissione Nazionale LND campi erba naturale e artificiale Componente Commissione Nazionale LND revisione normativa C. O. N. I. e F. I. G. C.

INTRODUZIONE CORSO DIRIGENTI ARGOMENTI » Omologazioni LND CRT » Commissione impianti » Norme e

INTRODUZIONE CORSO DIRIGENTI ARGOMENTI » Omologazioni LND CRT » Commissione impianti » Norme e regolamenti » Sunto sulla sicurezza » Norme CONI (sintesi) » Attività di Base » Campi di calcio a 11 e a 5 » Erba Artificiale OBIETTIVI ØScopo della lezione è la Formazione del Dirigente con un insieme di nozioni finalizzate ad accrescere le sue competenze e le sue abilità, in particolare quelle necessarie per far fronte alle richieste espresse dal contesto professionale.

Umberto Cungi ucungi@gmail. com SEGRETERIA lndlorella@gmail. com Sandro Setti lndsandrosetti@gmail. com Tel 0556521421 Fax

Umberto Cungi ucungi@gmail. com SEGRETERIA lndlorella@gmail. com Sandro Setti lndsandrosetti@gmail. com Tel 0556521421 Fax 0556540782 Compito della Commissione è quello di censire ed omologare tutti i campi sui quali vengono programmate, da parte dei Comitati Regionali e Provinciali della F. I. G. C. , gare di calcio a 11, calcio a 5 e attività di base. VERBALE DELLA COMMISSIONE Il verbale della Commissione Campi è una omologazione sportiva e consiste in una verifica della corrispondenza dell’impianto a quanto stabilito dalle norme federali. Il rilascio del verbale di omologazione da parte della Commissione non sostituisce le certificazioni sull’agibilità e la licenza dell’impianto che devono essere richieste alle autorità competenti e devono essere rilasciate al fine di permettere al CRT la emissione dell’omologazione By Umbertino Lorella Bettini Composizione della Commissione Campi Sportivi Fiduciario: COMPITI DELLA COMMISSIONE

Come si stabiliscono le verifiche per l’omologazione dei campi di calcio (riferimento normativa CONI

Come si stabiliscono le verifiche per l’omologazione dei campi di calcio (riferimento normativa CONI ) 1. Per espressa richiesta degli enti proprietari (privati o Enti) 2. Per cadenza periodica stabilita dal Regolamento Impianti Sportivi (4 anni) 3. Quando si chieda di effettuare attività Federali su nuovi impianti Il rinnovo della omologazione per cadenza periodica avviene attraverso comunicazione inviata, congruo anticipo, alla Società utilizzatrice e all’Ente proprietario dell’impianto verbali e foto vengono archiviati in formato digitale By Umbertino 4. Quando sui campi omologati siano stati effettuati lavori che ne abbiano modificato le caratteristiche tecniche verbalizzate.

By Umbertino 1^ PARTE LA REGOLARE MESSA A PUNTO DELL’IMPIANTO 2^ PARTE LA CORRETTA

By Umbertino 1^ PARTE LA REGOLARE MESSA A PUNTO DELL’IMPIANTO 2^ PARTE LA CORRETTA GESTIONE DELL’IMPIANTO 3^ PARTE REGOLE CONI E FIGC

L’OMOLOGAZIONE DEVE ESSERE ESPOSTA IN COPIA ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO DEL DIRETTORE DI GARA By

L’OMOLOGAZIONE DEVE ESSERE ESPOSTA IN COPIA ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO DEL DIRETTORE DI GARA By Umbertino Proprietà dell’impianto o atto di concessione con l’Ente Proprietario dell’impianto; Certificazioni strutturali di ogni parte dell’impianto comprese le certificazioni delle singole attrezzature tecniche e impiantistiche; Verbale della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli; Ex Licenza DI PS oggi SCIA con la Relazione sulla mitigazione del rischio (circ. Gabrielli) … e naturalmente: Omologazione Federale

La concessione di gestione di un impianto sportivo rientra nella “concessione di pubblico servizio”,

La concessione di gestione di un impianto sportivo rientra nella “concessione di pubblico servizio”, laddove per pubblico servizio deve intendersi un'attività economica finalizzata all'erogazione di prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale La concessione di gestione di un impianto sportivo è inquadrabile nella "concessione di pubblico servizio", posto che per pubblico servizio deve intendersi un'attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale. Gli impianti sportivi comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile del comune, precisamente tra quelli destinati a un pubblico servizio, essendo finalizzati a soddisfare l'interesse proprio dell'intera collettività alle discipline sportive, e possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati, perché ne facciano un uso ben determinato, solo mediante concessioni amministrative. Una convenzione (nella pratica denominata anche patto o accordo), in DIRITTO, indica un accordo tra due o più soggetti (ad esempio persone fisiche, enti, stati) con il quale gli stessi regolano le questioni di comune interesse By Umbertino

La messa a norma dell’impianto Spesso troviamo inserite in convenzione affermazioni del seguente tenore:

La messa a norma dell’impianto Spesso troviamo inserite in convenzione affermazioni del seguente tenore: “l’impianto viene concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova”; oppure: “l’impianto è stato verificato dal concessionario e giudicato dal medesimo idoneo all’utilizzo preposto”. Tali affermazioni spesso nascondono potenziali assenze di messe a norma dell’impianto sotto il profilo idraulico o elettrico o di parte di esso e si appalesano quale un tentativo di trasferire tale onere dal concedente al concessionario. E’ opportuno, pertanto, che ove e se ci si trovasse in una situazione di questo genere, il concessionario possa svolgere le opportune verifiche al fine di verificare quale possa essere il costo del ripristino a regola d’arte di queste eventuali carenze presenti nell’impianto. Di conseguenza…. . Può considerarsi convenzione amministrativa ogni testo concordato tra una Pubblica Amministrazione ed una controparte, pubblica o privata, contenente la determinazione consensuale dei reciproci impegni, assunti mediante la comune sottoscrizione di patti e/o accordi By Umbertino

L’amministrazione può procedere mediante un affidamento diretto in convenzione alle organizzazioni di volontariato valutando

L’amministrazione può procedere mediante un affidamento diretto in convenzione alle organizzazioni di volontariato valutando che il raggiungimento delle finalità sociali sia diretto al soddisfacimento di finalità solidaristiche e costituisca una scelta a tutela dell’economicità dell’azione amministrativa, senza alcun obbligo di affidare il servizio con gara ai sensi del Codice dei contratti pubblici. By Umbertino

L’affidamento diretto come ipotesi residuale Sul come garantire questa “preferenzialità” vanno fatte due considerazioni.

L’affidamento diretto come ipotesi residuale Sul come garantire questa “preferenzialità” vanno fatte due considerazioni. La prima è che, sicuramente, questa non appare una sorta di salvacondotto per l’affidamento diretto a un soggetto arbitrariamente scelto dalla Pubblica Amministrazione proprietaria. Lo stabilisce la stessa legge sopra ricordata laddove fa comunque riferimento alla necessità di stabilire «criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. » La seconda considerazione è che, in genere, le ancor poche regioni (circa un terzo) che hanno provveduto a disciplinare con proprie leggi la materia non hanno brillato per la ricerca di soluzioni adeguate. È certo che risulta confermato l’obbligo di affidarsi a metodiche pubblicistiche per la scelta del contraente, lasciando l’affidamento diretto come ipotesi residuale nel solo e unico caso in cui si tratti di impianti privi di rilevanza economica (ad esempio, campi di calcio di quartiere) e/o di carattere specialistico per i quali sul territorio opera solo una associazione che svolge la disciplina sportiva di riferimento. Da sottolineare solo la scelta della Regione Toscana – l’unica che brilla per originalità – la quale prevede prima una selezione dei requisiti richiesti al concessionario, poi una gara a cui partecipino solo associazioni e società sportive dilettantistiche e, nel caso di mancata aggiudicazione per assenza dei requisiti da parte dei partecipanti, un successivo bando aperto a tutti. By Umbertino

By Umbertino TULPS 773 del 18. 6. 31 Art. 68 Senza licenza del Questore

By Umbertino TULPS 773 del 18. 6. 31 Art. 68 Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Il d. Art. l. 698 agosto 2013, n. 91 all’art. 68 del TULPS, Senza licenza locale ha di pubblica sicurezza è vietato dare, alla fine della 1° autorità comma, aggiunto il seguente anche temporaneamente………. Per eventi fino ad un massimo di 200 periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla attivita’ produttive o ufficio analogo. segnalazione certificata di inizio attività di cui Art. 80 L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l'apertura… di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare successive modificazioni, presentata allo sportello da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio unico per le attività produttive o ufficio analogo»

DM 18 marzo 1996 MODIFICATO DAL DM 6. 6. 05 Norme di sicurezza per

DM 18 marzo 1996 MODIFICATO DAL DM 6. 6. 05 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti con più di 100 spettatori devono essere conformi alle disposizioni del presente DM oltre che a quelle CONI e delle altre federazioni sportive nazionali ed internazionali. Per i complessi e gli impianti ove e' prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20. ART. 6 SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL'ATTIVITA' SPORTIVA Spazio riservato agli spettatori La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0, 48…… Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 spettatori ed in quelli all'aperto con capienza fino a 2. 000 spettatori……

DM 18 marzo 1996 MODIFICATO DAL DM 6. 6. 05 Norme di sicurezza per

DM 18 marzo 1996 MODIFICATO DAL DM 6. 6. 05 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi … Segue ART. 6 Lo spazio di attività' sportiva deve essere collegato agli spogliatoi ed all'esterno dell'area di servizio dell'impianto con percorsi separati da quelli degli spettatori. Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività' sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del C. O. N. I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e per i campi di calcio dovrà essere conforme alla norma UNI 10121; queste ultime delimitazioni devono avere almeno due varchi di larghezza minima di 2, 40 m, per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportiva

DM 18 marzo 1996 MODIFICATO DAL DM 6. 6. 05 Norme di sicurezza per

DM 18 marzo 1996 MODIFICATO DAL DM 6. 6. 05 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi ART. 6 -BIS. SISTEMI DI SEPARAZIONE TRA ZONA SPETTATORI E ZONA ATTIVITÀ SPORTIVA La separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell’impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso: a)l’installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1, 10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121 -2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile; b)la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2, 50 metri rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2, 50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1, 10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121– 2 o equivalenti; c)la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1, 10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121 – 2 o equivalenti. Almeno uno dei parapetti di cui al comma 1…. . in grado di elevare la separazione fino ad un’altezza complessiva pari a metri 2, 20, misurata dal piano di imposta.

DM 18 marzo 1996 MODIFICATO DAL DM 6. 6. 05 Norme di sicurezza per

DM 18 marzo 1996 MODIFICATO DAL DM 6. 6. 05 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi Art. 11 Spogliatoi omissis Art. 20 Impianti capienza sotto 100 spettatori L’indicazione della capienza deve essere certificata da apposita dichiarazione sotto la responsabilità del titolare del complesso Deve essere, inoltre, redatta una certificazione di regolare conformità da tecnico abilitato. Art. 22 Deroghe Salvo alcune esclusioni, possono essere autorizzati in deroga dalla CPVLPS, ora CCVLPS, con delegato CONI o FEDERAZIONE tramite l’adozione di misure alternative che assicurino un grado di sicurezza equivalente a quello della norma (campi SENZA BARRIERE)

PER RICAPITOLARE…. . SONO da considerarsi di pubblico spettacolo: • attività aperte al pubblico

PER RICAPITOLARE…. . SONO da considerarsi di pubblico spettacolo: • attività aperte al pubblico che prevedano spazi/strutture appositamente destinati allo stazionamento del pubblico (tribune, platee di seggiole, oppure palchi aventi altezza superiore ad 80 cm, etc. . . ) e/o aree fisicamente delimitate Per facilitare la comprensione del funzionamento della CCVLPS, abbiamo individuato 4 casistiche: • manifestazioni con presenza di pubblico INFERIORE A 100 persone quelle che prevedono un modesto accesso di pubblico (massimo 100 persone) e un allestimento privo di strutture specificatamente destinate allo stazionamento dello stesso (tribune, platea di seggiole, etc. …). Per questi allestimenti non sono richiesti progetti né servono collaudi. Tuttavia ogni impianto installato – se presente - deve avere una sua certificazione di conformità. • manifestazioni con presenza di pubblico FINO A 200 persone Sotto le 200 persone la Commissione ha un ruolo di supervisione, in quanto gli accertamenti sono sostituiti da una relazione di un tecnico abilitato che viene sottoposta alla stessa durante l’esame progetto. • manifestazioni con presenza di pubblico SUPERIORE ALLE 200 persone Al di sopra delle 200 persone la pratica sarà sottoposta integralmente alla Commissione che la valuterà e che effettuerà in loco il sopralluogo tecnico • luoghi all'aperto con presenza di pubblico SUPERIORE a 5. 000 persone e locali al chiuso con capienza SUPERIORE a 1. 300 persone la competenza per queste grandi manifestazioni (o locali) è della Commissione Comunale By Umbertino

DPR 28 maggio 2001 n. 311 art 4 regolamento per la semplificazione dei procedimenti

DPR 28 maggio 2001 n. 311 art 4 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS L'art. 12 comma 20 del D. L. 135/2012 (Convertito in Legge 135/2012) prevede “la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni …. . . ” in cui rientrano anche le CPVLPS In particolare la Commissione provvede a: a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti; b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico; d) Accertare, ai sensi dell'Art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

F. I. G. C. Impianti senza barriere By Umbertino

F. I. G. C. Impianti senza barriere By Umbertino

F. I. G. C. Impianti senza barriere By Umbertino

F. I. G. C. Impianti senza barriere By Umbertino

F. I. G. C. Impianti senza barriere ART 22 DEROGHE (DM 18 marzo 1996

F. I. G. C. Impianti senza barriere ART 22 DEROGHE (DM 18 marzo 1996 MODIFICATO DAL DM 6. 6. 05) …. . la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione Comunale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C. O. N. I. , ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni. By umbertino

GESTIONE della sicurezza in un impianto sportivo By Umbertino

GESTIONE della sicurezza in un impianto sportivo By Umbertino

2^ PARTE la gestione di un impianto Il mondo dello sport dilettantistico è uno

2^ PARTE la gestione di un impianto Il mondo dello sport dilettantistico è uno dei settori di attività su cui si è meno dibattuto in termini di sicurezza sul lavoro. Eppure, al suo interno operano diverse figure professionali che, come tutte le altre categorie di lavoratori, sono soggette a rischi ed incidenti. Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, bisogna subito chiarire che le associazioni sportive rientrano nelle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08. Secondo quanto riportato nella normativa di settore, le attività lavorative svolte all’interno di un associazione sportiva, non godono di un particolare tipo di natura giuridica in materia di sicurezza sul lavoro. Lo stesso D. Lgs. 81/08 non cita il comparto sportivo nell’elenco delle attività escluse dal suo campo di applicazione. Ciò significa, ad esempio, che anche le società sportive dilettantistiche, come tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato, hanno l’obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi, così come introdotto dalle recenti modifiche al D. Lgs. 81/08. Tuttavia, per capire quali sono gli adempimenti previsti per le associazioni che svolgono attività sportiva, bisogna comprendere con esattezza, se il rapporto di lavoro che intercorre con i propri collaboratori è di tipo subordinato o non subordinato

2^ PARTE la gestione di un impianto I lavoratori che prestano la loro opera

2^ PARTE la gestione di un impianto I lavoratori che prestano la loro opera all’interno di società sportive dilettantistiche possono essere suddivisi nelle seguenti mansioni: • Personale addetto alla didattica: istruttori, animatori ecc… • Personale amministrativo: addetti alla segreteria, tesorieri ecc… • Personale addetto alla gestione delle infrastrutture e degli impianti sportivi: manutentori, custodi, addetti alle pulizie, giardinieri ecc… • Personale medico: medici, fisioterapisti ecc… • Personale che svolge attività sportiva agonistica: atleti, allenatori, direttori sportivi ecc…

2^ PARTE la gestione di un impianto Questi collaboratori possono operare come volontari (a

2^ PARTE la gestione di un impianto Questi collaboratori possono operare come volontari (a titolo gratuito) oppure come lavoratori subordinati stipendiati dalle associazioni. Nel primo caso, secondo quanto disposto nel Decreto Legge 69/13 (Decreto del Fare) proprio in riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, saranno applicate le stesse disposizioni previste per i lavoratori autonomi, ossia: • Utilizzo di attrezzature conformi ai requisiti di legge • Adozione ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale in conformità con le prescrizioni di legge • Adozione di apposito tesserino di riconoscimento corredato di foto e dati anagrafici da esibire durante lo svolgimento di attività lavorative in regime di appalto o subappalto.

2^ PARTE la gestione di un impianto La Suprema Corte ha anche individuato i

2^ PARTE la gestione di un impianto La Suprema Corte ha anche individuato i criteri sussidiari utili ad identificare un rapporto di lavoro subordinato: 1. il nomen juris (dato contrattuale formale) 2. l’oggetto della prestazione lavorativa (obbligazione di mezzi o di risultato) 3. l’esecuzione personale della prestazione lavorativa 4. la proprietà degli strumenti di lavoro 5. l’assunzione del rischio economico 6. la forma e la modalità della retribuzione 7. il vincolo di orario di lavoro 8. la continuità temporale delle prestazioni 9. l’obbligo di giustificare le assenze 10. il diritto alle ferie 11. l’esclusività della dipendenza da un solo datore di lavoro 12. la finalità della prestazione

2^ PARTE la gestione di un impianto Per i collaboratori che svolgono la propria

2^ PARTE la gestione di un impianto Per i collaboratori che svolgono la propria attività come stipendiati dalle associazioni, bisogna fare ulteriore chiarezza, per determinare se si tratta di lavoratori autonomi o subordinati. I requisiti per definire un rapporto di lavoro come subordinato vengono forniti direttamente dalla Corte Costituzionale. La Suprema Corte, infatti, ha più volte ribadito che gli elementi qualificanti per definire la natura di un rapporto di lavoro come subordinato sono i seguenti: • Potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del collaboratore • Integrazione della prestazione fornita dal lavoratore all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro.

Gestire la sicurezza in un impianto sportivo Gestire oggi un impianto sportivo è diventato

Gestire la sicurezza in un impianto sportivo Gestire oggi un impianto sportivo è diventato più impegnativo che in passato. Non è facile far quadrare i conti del bilancio, soddisfare la domanda ogni giorno più attenta e consapevole di chi pratica un’attività sportiva richiede una continua verifica del servizio erogato. Accanto a questo viene richiesta al gestore un’attenzione particolare per quanto concerne la sicurezza di chi frequenta le strutture, in particolare il concetto di sicurezza si rivolge a due tipologie di soggetti che devono essere tutelati: - Il lavoratore (va inteso il custode, l’atleta, l’allenatore); - Il frequentatore dell’impianto ( l’utente, lo spettatore, ecc. ) Il legislatore negli ultimi anni ha cercato di dare precise indicazioni sulle responsabilità e sui comportamenti che devono essere tenuti.

Nella giungla delle Leggi Le norme inserite dettano precise indicazioni di gestione degli impianti

Nella giungla delle Leggi Le norme inserite dettano precise indicazioni di gestione degli impianti che si traducono nell’attuazione di azioni e comportamenti atti a garantire la sicurezza durante l’attività ed in particolare durante le gare e le manifestazioni sportive. Vengono individuate inoltre delle specifiche figure giuridiche debbono farsi carico di adottare ogni precauzione affinché siano rispettate le norme: 1) Il Titolare dell’impianto o complesso sportivo (generalmente nell’associazione sportiva è il presidente), è il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste per la conduzione dell’impianto a lui affidato in gestione. Per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, denominato “Il Responsabile della Sicurezza”. 2) Il Responsabile della Sicurezza Deve garantire la corretta gestione della sicurezza all’interno dell’impianto sportivo. Per svolgere tale compito deve essere in possesso delle necessarie conoscenze (a seguito di apposito corso) ed essere sempre presente durante l’esercizio dell’attività. LA RESPONSABILITA’ DELLA NON CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA RELATIVA OMOLOGAZIONE E’ IN CARICO AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Gli obblighi a carico del titolare di un impianto con presenza di spettatori superiore

Gli obblighi a carico del titolare di un impianto con presenza di spettatori superiore a 100 Dove per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza deve essere predisposto un apposito PIANO atto a far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Il Piano della Sicurezza si può definire come l’elenco delle azioni di prevenzione atte a mantenere in stato di efficienza gli impianti, i dispositivi ed i mezzi antincendio e l’insieme delle misure di sicurezza adottate, delle procedure e dei comportamenti, da attuare nel caso di emergenza. Pertanto il Titolare dell’impianto deve verificare che le attrezzature siano efficienti e gli addetti pronti a intervenire in ogni situazione di pericolo ma al tempo stesso programmare ed effettuare una serie di controlli per prevenire ogni potenziale incendio o situazione di pericolo tramite:

Gli obblighi a carico del titolare di un impianto con presenza di spettatori superiore

Gli obblighi a carico del titolare di un impianto con presenza di spettatori superiore a 100 - L’istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza; - L’informazione agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza; - Il controllo della perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; - Il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impiantincendio; - Il controllo della manutenzione e la verifica della stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori; - La manutenzione e l’efficienza degli impianti luce ed elettrici; - Il puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici ove sarannotati gli interventi manutentori ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione e ai compiti del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

Gli obblighi a carico del titolare di un impianto con presenza di spettatori superiore

Gli obblighi a carico del titolare di un impianto con presenza di spettatori superiore a 100 …e non dimenticare… - una adeguata segnaletica che avvisi sulle procedure da seguire. . . e non dovrà mancare…: - una planimetria generale che dovrà essere esposta bene in vista per le squadre di soccorso e dovrà indicare la posizione: - delle scale e delle vie di esodo - dei mezzi e degli impianti di estinzione - dei dispositivi di arresto (gas ed elettricità) - dei dispositivi d’arresto sistema ventilazione - del quadro generale e del sistema allarme - degli impianti che presentino rischio - degli spazi calmi -in ciascun piano dell’edificio e nella zona uscita spettatori una planimetria di orientamento che indichi schematicamente la posizione in cui ci si trova in quel momento e le istruzioni da seguire rispetto alle vie di esodo.

Gli obblighi a carico del titolare di un impianto con presenza di spettatori inferiore

Gli obblighi a carico del titolare di un impianto con presenza di spettatori inferiore a 100 Il Titolare dell’impianto sportivo non è tenuto a far redigere il Piano della sicurezza ma deve comunque adempiere alle seguenti prescrizioni: - dichiarare sotto la propria responsabilità che nell’impianto è precluso l’accesso del pubblico o il numero di eventuali spettatori non deve superare le 100 unità: in questo caso richiedere a un tecnico abilitato una relazione tecnica attestante l’indicazione della massima capienza dell’impianto (spettatori + atleti + accompagnatori) ( ai sensi art. 4 DPR 311/2001). - vigilare affinché nell’impianto siano mantenute le condizioni di sicurezza e igienico sanitarie. L’impianto deve comunque essere dotato di: - Certificazione degli impianti (elettrici ecc) - Mezzi antincendio (estintori ecc. ) - Idonee uscite di sicurezza - Percorsi separati tra atleti e spettatori e delimitazione zona spettatori ( se prevista) - Servizi igienici per gli spettatori separati per sesso; … anche in questo caso deve : essere garantita la presenza di adeguata segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente, che individui le vie di esodo, i servizi di supporto, i mezzi e gli impiantincendio, i posti di pronto soccorso con appositi cartelli che indicano le prime misure di pronto soccorso. N. B. Non serve richiedere C. P. I. (attività n. 83 del D. M 16/02/82) se non si superano le 100 persone. L’impianto dovrà essere inoltre conforme alle norme CONI.

3^ PARTE Norme C. O. N. I. per l'impiantistica sportiva (approvate dalla G. E.

3^ PARTE Norme C. O. N. I. per l'impiantistica sportiva (approvate dalla G. E. del CONI con deliberazione n° 851 del 15 luglio 1999) 1 - Scopo e campo di validità Le presenti norme hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti. Sono soggetti alle presenti norme tutti gli impianti sportivi destinati alla pratica di discipline regolamentate dalle Federazioni sportive nazionali e dalle loro affiliate, ovvero ad attività propedeutiche, formative e di mantenimento di tali discipline. a) impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA); b) impianti sportivi di esercizio, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive; c) impianti sportivi complementari sono indicati nel seguito gli impianti destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN, EPS e DSA;

Norme CONI per l'impiantistica sportiva (approvate dalla G. E. del CONI con deliberazione n°

Norme CONI per l'impiantistica sportiva (approvate dalla G. E. del CONI con deliberazione n° 851 del 15 luglio 1999) Tutti gli impianti sportivi di cui sopra, oltre che alle presenti norme, dovranno essere conformi alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, quali ad esempio le norme urbanistiche, di sicurezza, di igiene, per il superamento delle barriere architettoniche, ecc. Nel caso di indicazioni contrastanti tra le presenti norme e quelle di Legge, valgono le indicazioni più restrittive. Gli impianti sportivi dovranno essere conformi: a)alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle di sicurezza, igiene, superamento delle barriere architettoniche, ecc. ; b)ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e internazionali, in relazione al livello di attività previsto, sia per quanto attiene le caratteristiche dimensionali, costruttive ed ambientali degli spazi destinati alla pratica sportiva, che per la dotazione e le caratteristiche delle attrezzature fisse e mobili; c)alle presenti norme. Le norme espressamente previste dai regolamenti delle Federazioni Sportive sono prevalenti rispetto alle presenti norme. Gli impianti destinati allo svolgimento di attività organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali dovranno essere omologati dalle Federazioni medesime in conformità ai rispettivi Regolamenti tecnici

C. O. N. I. - Norme CONI per l'impiantistica sportiva (approvate dalla G. E.

C. O. N. I. - Norme CONI per l'impiantistica sportiva (approvate dalla G. E. del CONI con deliberazione n° 851 del 15 luglio 1999) Gli impianti dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da consentire lo svolgimento della attività sportiva, in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori) secondo le esigenze connesse al livello di pratica previsto. 1. spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche. . . , relativi percorsi); 2. servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi. . . , relativi percorsi); 3. impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza. segnalazione, depurazione. . . ); 4. spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi. . . , percorsi). Possono essere previsti inoltre spazi complementari finalizzati all'organizzazione sportiva ovvero alla formazione atletica, quali ad esempio: sedi di società o Federazioni, aule didattiche, laboratori, sale di riunione, foresterie, uffici vari e simili. Ferma restando la definizione di impianto sportivo di cui al precedente punto 1, detti spazi potranno essere realizzati anche indipendentemente dagli spazi di attività sportiva. Possono altresì essere previsti spazi complementari per ristoro, attività ricreative o commerciali con relativi annessi, non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni in relazione alla gestione dell'impianto.

C. O. N. I. 7 - Spazi per le attività sportive LINEE GUIDA 7.

C. O. N. I. 7 - Spazi per le attività sportive LINEE GUIDA 7. 4 FIGC LND – Recinzione degli spazi di attività - protezioni. Lungo perimetro del terreno giuoco alle deve essere prevista Lail separazione dovrà esseredi conforme prescrizioni di legge una ed ai fascia di larghezza non inferiore a mt 1. 5 complanare con il terreno regolamenti delle Federazioni sportive. Ove non diversamente disposto stesso da tali leggi e regolamenti la separazione dovrà avere un'altezza e della stessa natura, priva di asperità od ostacoli al minima di m 1, 10. Tale separazione, ove necessaria, dovrà essere camminamento ed al giuoco (campo per destinazione). conforme per caratteristiche dei materiali e resistenza alle Tale fascia deve essere estesa per ragioni di sicurezza fino a mt 2. 5 sollecitazioni, alla norma UNI 10121 (seconda parte, n. 3. 6). lungo le linee laterali e fino mt 3. 5 delle linee di porta. La parte c) Recinzioni 7. 2 - a Segnature dei campi esterna al campo per destinazione può non essere in erba. II recinto di giuoco essere obbligatoriamente 7. 4 -deve Pavimentazioni Qualora per difficoltà strutturali tale fascia di sicurezza non La pavimentazione dello spazio di attività dovrà essere adatta al tipo e protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a possa essere adeguatamente ricavata, debbono essere previste livello di pratica sportiva. A tal fine, dovranno essere seguite le mt. 2, 20 o da altro sistema idoneo. le linee idonee indicazioni delle Federazioni sportive interessate; per gli spazi protezioni fermo restando la misura del. Tra campo per polivalenti si dovrà tenere conto della compatibilità e della prevalenza perimetrali del 1. 50 campo di giuoco ed il delpubblico, od destinazione di mt su tutto il perimetro terreno di di utilizzazione. giuoco. ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc. ) deve CU 110 FIGC LND del 4. 12. 13 risultare una distanza minima di mt. 1, 50 (campo per destinazione).

C. O. N. I. 8. 3 Locale Primo Soccorso Il locale dovrà essere ubicato

C. O. N. I. 8. 3 Locale Primo Soccorso Il locale dovrà essere ubicato preferibilmente lungo le vie di accesso agli spogliatoi atleti e comunque in modo da avere un agevole accesso sia dallo spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Nel locale di primo soccorso o nelle sue immediate vicinanze dovrà essere previsto un posto telefonico. Le dimensioni degli accessi e dei percorsi dovranno essere tali da consentire l'agevole passaggio di una barella. Le dimensioni del locale dovranno consentire lo svolgimento delle operazioni di primo soccorso; si consiglia una superficie netta non inferiore a mq 9 con almeno un lato di dimensioni minime non inferiori a m 2. 50. Il locale dovrà essere dotato di proprio WC, adatto per disabili, in locale separato, con anti WC dotato di lavabo. LEGGE REGIONALE 9 luglio 2003, n. 35 Tutela sanitaria dello sport. ARTICOLO 7 By Umbertino (Adempimenti degli organizzatori) 1. Le societa` o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilita`, a: a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attivita` sportive agonistiche e non agonistiche alla resentazione della certificazione di idoneita` sportiva prevista dallapresente legge; b) conservare i certificati di idoneita` dei propri atleti, verificandone scadenza e validita`; c) verificare la regolarita` della posizione dei propri atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto sanitario; d) rifiutare, ai fini della pratica delle attivita` sportiveagonistiche e non agonistiche, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nella presente legge. 2. Chiunque organizzi manifestazioni sportive e` tenuto ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni i servizi di assistenza, di controllo medico e di primo soccorso, previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e comunque chiunque organizzi manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attivita` motorie e ricreative e` tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di primo soccorso.

C. O. N. I. 10. 3 - Campi all'aperto 10. 3. 1 - Spazio

C. O. N. I. 10. 3 - Campi all'aperto 10. 3. 1 - Spazio di attività ART 31 CU FIGC LND N. 110 DEL 4. 12. 13 10. 3. 2 - Spogliatoi atleti Dovranno essere suddivisi in almeno due locali con annessi servizi igienici e docce direttamente accessibili dai locali spogliatoio preferibilmente tramite locale filtro. Il numero complessivo di posti spogliatoio dovrà essere almeno pari al numero massimo di utenti contemporanei dello spazio di attività. Indicativamente, salvo specifiche esigenze connesse all'attività praticata o diversa indicazione da parte delle FSN, dovranno essere realizzati almeno: 60 posti spogliatoio per gli impianti di atletica leggera (preferibili n. 80); 40 posti spogliatoio per impianti di rugby; 30 posti spogliatoio per impianti di calcio, hockey su prato; 20 -30 posti spogliatoio per piccoli campi polivalenti. Nel caso in cui siano previsti impianti con spazi di attività diversi con uso contemporaneo, gli spogliatoi potranno essere dimensionati per la condizione più gravosa tenendo conto di un idoneo fattore di contemporaneità (valore consigliato: 0. 75). Per tutti gli spogliatoi dovrà essere prevista l'accessibilità ai disabili motori. By Umbertino L'ubicazione rispetto ai servizi (spogliatoi ed annessi) dovrà consentire un facile utilizzo da parte degli b) Spogliatoi atleti e l'indipendenza dei percorsi atleti e pubblico eventualmente presente. Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati Per i manti in terra stabilizzata, in erba o sintetici drenanti, dovranno essere realizzati idonei drenaggi per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco per lo smaltimento delle acque di percolazione, valutate sulla base delle precipitazioni locali. Dovrà essere previsto un impianto di irrigazione adeguato al tipo di pavimentazione ed alle condizioni delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2ª climatiche. Dovrà pertanto essere assicurata la disponibilità di acqua in quantitativo sufficiente e di categoria, di 3ª categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 18”, di caratteristiche fisico chimiche e biologiche compatibili. 3ª categoria – “Under 18”, ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche Quando richiesto dalle norme delle Federazioni Sportive, i campi dovranno essere recintati, secondo le all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso indicazioni delle Federazioni medesime; si consiglia inoltre la realizzazione di protezioni contro i venti dominanti, preferibilmente mediante siepi ed alberature. decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

C. O. N. I. 10. 3 - Campi all'aperto 10. 3. 3 - Deposito

C. O. N. I. 10. 3 - Campi all'aperto 10. 3. 3 - Deposito attrezzi … si consigliano dimensionamenti non inferiori a: mq 15 per impianti di calcio, piccoli campi polivalenti e simili; 10. 3. 4 - Spogliatoi giudici di gara/istruttori Il dimensionamento dovrà essere effettuato in relazione al tipo ed al livello di attività svolta. In ogni caso, salvo particolari destinazioni o diversa indicazione da parte delle FSN, dovranno essere previste almeno le seguenti unità: CU 110/2013 FIGC LND art 31 n. 1 locale per piccoli campi (polivalenti e simili); 4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a n. 1 locale (preferibili 2) per campi di calcio, hockey su prato, rugby, baseball/softball; Tutti gli spogliatoi dovranno essere fruibili da parte dei disabili motori. quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai 10. 3. 5 - Spogliatoi per il personale requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Saranno previsti in relazione al tipo ed importanza dell'impianto. Preferibilmente dovrà essere realizzato Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. almeno un locale spogliatoio dimensionato per due o più posti spogliatoio con relativo WC, doccia e lavabo, fruibili dai disabili motori C. O. N. I. 12 - Regolamenti tecnici e procedure di CU 110/2013 FIGC LND art 31 5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l’omologazione delle FSN e DSA deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o I regolamenti tecnici e le procedure di omologazione sono stabiliti autonomamente dalle FSN e DSA in relazione alle caratteristiche delle discipline sportive di competenza ed al livello di attività praticato e Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere sono approvati dagli organi ufficiali delle FSN e DSA stesse. Per omologazione di un impianto sportivo affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le si intende l’attestazione di idoneità allo svolgimento delle competizioni e all'omologazione dei risultati di omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni un determinato livello e/o all'esercizio della pratica sportiva, riferita ad un impianto sportivo realizzato, completo e potenzialmente funzionante. L’atto di omologazione è atto ufficiale emesso dalle FSN e sportive. DSA, anche se per le procedure di verifica tecnica le FSN e DSA possono delegare altri soggetti. Nell’atto di omologazione deve essere indicata la durata di validità, al termine della quale l’impianto dovrà ottenere una nuova omologazione. By Umbertino

IFAB International Football Association Board Oggi le regole del gioco sono decise dallo International

IFAB International Football Association Board Oggi le regole del gioco sono decise dallo International Football Association Board (IFAB), associazione nata nel 1882 in un incontro a Manchester tra la FA inglese, scozzese, gallese e irlandese. La FIFA (Fédération Internationale de Football Association) nacque a Parigi nel 1904 e dichiarò che avrebbe aderito alle regole stilate dall'IFAB, che tuttora è l'unica istituzione con il potere di modificare una delle regole base del calcio. Comunque il potere della FIFA è cresciuto molto con il tempo, di pari passo con la popolarità dello sport. Oggi l'IFAB è formata da ben quattro rappresentanti della FIFA e un rappresentante di ciascuna delle quattro associazioni britanniche. La nascita della Football Association (FA) che si riunì per la prima volta la sera del 26 ottobre 1863 alla Freemason's Tavern di Londra. By Umbertino

CALCIO A 11 By Umbertino

CALCIO A 11 By Umbertino

1. 2. 3. 4. 5. dimensioni del terreno di giuoco circonferenza, peso e materiale

1. 2. 3. 4. 5. dimensioni del terreno di giuoco circonferenza, peso e materiale del pallone dimensioni delle porte durata dei periodi di giuoco sostituzioni Nessun'altra modifica potrà essere apportata senza l'autorizzazione IFAB. Maschile e femminile Il genere maschile utilizzato nel testo del Regolamento di Giuoco, trattando di arbitri, di assistenti dell'arbitro, di calciatori e di dirigenti, è stato adottato per ragioni di semplificazione e si intende riferito sia a donne sia a uomini. Il Settore Tecnico dell'A. I. A. , nell'aggiornare la presente edizione del Regolamento del Giuoco del Calcio, comprese le innovazioni IFAB, in vigore dalla stagione sportiva 2004/2005, ha fatto riferimento, come d'abitudine, al testo ufficiale della F. I. F. A. conservandone l'impaginazione, la schematicità del taglio tipografico e, nella traduzione, l'essenzialità dell'espressione originale. By Umbertino Sono autorizzate le seguenti deroghe: OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE REGOLE DEL GIUOCO Modifiche Le attuali Regole del Giuoco, con il consenso della Federazione Nazionale interessata e con la debita riserva del rispetto dei loro principi fondamentali, possono essere modificate nella loro applicazione per le gare fra calciatori di età inferiore ai 16 anni, fra squadre femminili, fra calciatori veterani (con più di 35 anni di età) e tra giocatori portatori di handicap (modifica del 2001).

Misure del campo di giuoco e categoria di omologazione Art. 31 CU FIGC LND

Misure del campo di giuoco e categoria di omologazione Art. 31 CU FIGC LND L’omologazione determina la categoria di campionato che è possibile tenere all’interno dell’impianto; dipende, oltre che dalle imprescindibili misure in lunghezza larghezza e campo per destinazione, dallo stato generale di manutenzione. Eccellenza e Promozione: metri 100 x 60 Prima e Seconda categoria: metri 100 x 50 Tutti gli altri campionati minimo 90 x 45 Calcio femminile: nazionale metri 100 x 60 regionale metri 90 x 45 Tornei attività DI BASE: Squadre a 6, metri 45 x 30; squadre a 7, metri 60 x 40; squadre a 9, metri da 60 a 70 x 40 Abbattimento del 4% FINO ALLA 1° CAT. e del 6% DALLA 2° CAT. PER LE CAT. PROMOZIONE E PRIMA: Per motivi di carattere eccezionale Adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L. N. D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari By Umbertino

NON E’ REGOLARE GIOCARE GARE UFFICIALI IN TERRENI DI GIOCO NON OMOLOGATI PER LA

NON E’ REGOLARE GIOCARE GARE UFFICIALI IN TERRENI DI GIOCO NON OMOLOGATI PER LA EFFETTIVA CATEGORIA D’APPARTENENZA DELLA SOCIETA’ Ogni omologazione prevede l’assegnazione massima della categoria (1°, 2°, 3°, Promozione, Eccellenza) di una gara disputabile sul quel determinato terreno di gioco. Su reclamo presentato al direttore di gara prima dell’incontro, potrebbe essere disposta dal Giudice sportivo o la sospensione, o la ripetizione o la perdita della gara.

c. u. 93 DEL 4. 12. 13 – regolamento figc ART 31 2. La

c. u. 93 DEL 4. 12. 13 – regolamento figc ART 31 2. La competenza dell’omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla “Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L. N. D. ” 4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a By Umbertino 60 mt. per la larghezza.

B) Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento

B) Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano: a) Terreni di giuoco - Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60 x 100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. - Campionato di Promozione: misure minime mt. 60 x 100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L. N. D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50 x 100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L. N. D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 18”: misure minime mt. 50 x 100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. - Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 3ª categoria-“Under 18 e Attività Amatori: misure minime mt. 45 x 90. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. By Umbertino

Dimensioni Il terreno di giuoco deve essere rettangolare. La lunghezza delle linee laterali deve

Dimensioni Il terreno di giuoco deve essere rettangolare. La lunghezza delle linee laterali deve essere, in ogni caso, superiore alla lunghezza delle linee di porta. Lunghezza: minimo 90 m - massimo 120 m Larghezza: minimo 45 m - massimo 90 m Gare internazionali Lunghezza: minimo 100 m - massimo 110 m Larghezza: minimo 64 m - massimo 75 m Segnatura del terreno Il terreno di giuoco deve essere segnato con linee che fanno parte integrante delle superfici che esse delimitano. I lati più lunghi del terreno sono denominati "linee laterali"; quelli più corti "linee di porta". Tutte le linee devono essere chiaramente visibili ed avere una larghezza massima di cm. 12. Il terreno di giuoco è diviso in due metà dalla "linea mediana". Il centro del terreno di giuoco è segnato nel mezzo della linea mediana con un punto del diametro di cm. 22. Attorno a questo punto e' tracciata una circonferenza di m. 9, 15 di raggio. By Umbertino

Le porte Sicurezza delle porte Le porte devono essere fissate al suolo in modo

Le porte Sicurezza delle porte Le porte devono essere fissate al suolo in modo sicuro. Le porte mobili non possono essere utilizzate se non rispondono a tali esigenze. Esiste una tolleranza in altezza di < o > a cm 2, 00. L’irregolarità dell’altezza della traversa se non risolto nei 45 minuti di tempo porta alla perdita della gara By Umbertino Le porte sono collocate al centro di ciascuna Iinea di porta. Consistono di due pali verticali infissi ad uguale distanza dalle bandierine d'angolo e congiunti alla sommità da una sbarra trasversale. La distanza che separa i due pali è di m. 7, 32 ed il bordo inferiore della sbarra trasversale è situato a m. 2, 44 dal suolo. I due pali devono avere identica larghezza e spessore, non superiori a cm. 12. La linea di porta deve avere la stessa larghezza dei pali e della sbarra trasversale. Delle reti sono fissate ai pali, alla sbarra trasversale ed al suolo dietro le porte a condizione che siano adeguatamente sostenute in modo da non disturbare il portiere. I pali delle porte e la sbarra trasversale devono essere di colore bianco.

L'AREA TECNICA L'area tecnica, così come menzionata alla Regola 3, decisione 2 dell'IFAB, riguarda

L'AREA TECNICA L'area tecnica, così come menzionata alla Regola 3, decisione 2 dell'IFAB, riguarda particolarmente le gare che si disputano negli stadi che dispongono di panchine per il personale di inquadramento tecnico e i calciatori di riserva, come descritto più in basso. Le aree tecniche possono essere differenti da uno stadio all'altro ed avere, per esempio, dimensioni o posizionamenti diversi. I dati che seguono forniscono un'indicazione di carattere generale: L'area tecnica si estende lateralmente un metro per parte oltre le panchine e, in avanti, fino ad un metro dalla linea laterale; Si raccomanda di provvedere alla segnatura dell'area tecnica Il numero delle persone autorizzate a prendere posto nell'area tecnica è definito nel regolamento delle competizioni Le persone autorizzate a prendere posto nell'area tecnica devono essere identificate prima della gara, conformemente al regolamento delle competizioni Una sola persona è autorizzata a dare istruzioni tecniche. Tale persona deve ritornare al suo posto immediatamente dopo aver fornito i suoi suggerimenti L'allenatore e gli altri dirigenti non devono uscire dall'area tecnica salvo casi particolari quali, ad esempio, l'intervento su autorizzazione dell'arbitro del massaggiatore o del medico nel terreno di giuoco per soccorrere un calciatore infortunato L'allenatore e le altre persone presenti nell'area tecnica devono mantenere un comportamento corretto By Umbertino

By Umbertino PANCHINE E AREA TECNICA

By Umbertino PANCHINE E AREA TECNICA

ATTIVITA’ DI BASE Comunicato Ufficiale n° 1 Settore giovanile scolastico By Umbertino

ATTIVITA’ DI BASE Comunicato Ufficiale n° 1 Settore giovanile scolastico By Umbertino

ATTIVITA’ DI BASE By Umbertino

ATTIVITA’ DI BASE By Umbertino

LND CRT By Umbertino

LND CRT By Umbertino

… ma si può risolvere By Umbertino

… ma si può risolvere By Umbertino

CREDITO SPORTIVO MUSEO DEL CALCIO MAGGIO 2015 By Umbertino EDUARDO. GUGLIOTTA@CREDITOSPORTIVO. IT

CREDITO SPORTIVO MUSEO DEL CALCIO MAGGIO 2015 By Umbertino EDUARDO. GUGLIOTTA@CREDITOSPORTIVO. IT

CREDITO SPORTIVO CONTRIBUTI By Umbertino L’istituto per il Credito Sportivo per l’anno 2019 mette

CREDITO SPORTIVO CONTRIBUTI By Umbertino L’istituto per il Credito Sportivo per l’anno 2019 mette a disposizione degli Enti locali risorse per un importo di € 6. 159. 266, 97 di contributi per ABBATTERE TOTALMENTE GLI INTERESSI di 40 milioni di euro di mutui a tasso fisso (ai tassi attuali), della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2019. Le predette risorse, stanziate a supporto del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 24 maggio 2018 con ANCI, potranno essere incrementate a seguito di rinunce o revoche delle ammissioni a valere sull’iniziativa 2018 o di eventuali ulteriori stanziamenti. I progetti definitivi o esecutivi per i quali è possibile richiedere l’ammissione a contributo devono essere relativi a: costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva.

L’OMOLOGAZIONE FEDERALE CALCIO A 11 By Umbertino Ogni impianto sportivo deve essere dotato di

L’OMOLOGAZIONE FEDERALE CALCIO A 11 By Umbertino Ogni impianto sportivo deve essere dotato di apposita omologazione per il gioco del calcio. La norma CONI stabilisce, infatti, che ogni singola federazione sportiva dia autonome direttive per l’uso e le regole del tipo di sport effettuato sull’impianto

REGOLA 1 CALCIO A 5 IL TERRENO DI GIUOCO By Umbertino 1) DIMENSIONI Il

REGOLA 1 CALCIO A 5 IL TERRENO DI GIUOCO By Umbertino 1) DIMENSIONI Il campo deve essere rettangolare. La lunghezza delle linee laterali deve essere maggiore della lunghezza delle linee di porta. Lunghezza: minima m. 25 massima m. 42 Larghezza: minima m. 15 massima m. 25 Gare internazionali Lunghezza: minima massima Larghezza: minima massima m. 38 m. 42 m. 18 m. 22

L’OMOLOGAZIONE FEDERALE CALCIO A 5 By Umbertino

L’OMOLOGAZIONE FEDERALE CALCIO A 5 By Umbertino

LE MISURE DEL CALCIO A 5 By Umbertino

LE MISURE DEL CALCIO A 5 By Umbertino

 LA STORIA DELL'ERBA ARTIFICIALE IN ITALIA CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE 2001 - 2019

LA STORIA DELL'ERBA ARTIFICIALE IN ITALIA CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE 2001 - 2019 By Umbertino La storia ufficiale dell'erba artificiale di ultima generazione in Italia inizia il 13 Giugno 2001, quando l'allora commissario Figc Gianni Petrucci stabilì la possibilità di giocare su questa nuova superficie nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico. Dalla stagione 2002/2003 così, la Lega Nazionale Dilettanti ha colto al volo la novità: per coordinare il settore, è stata costituita dal 2001 la Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale (C. I. S. E. A. ), presieduta oggi dal dottor Antonio Armeni, l'unico ente in Italia deputato all'omologazione degli impianti in erba artificiale ed al rilascio del "Certificato di abilitazione allo svolgimento dell'attività agonistica ed amatoriale". A Vienna, il 10 novembre 2004, l'Esecutivo Uefa ha approvato i campi sintetici dopo una propria sperimentazione durata circa 2 anni in diverse città e stadi europei: Almelo (Olanda) Mosca (Russia), Dunfermline (Scozia), Örebro (Svezia) e Salisburgo (Austria). E' stata una decisione che ha seguito quella pronunciata a febbraio 2004 dall'International Board, che aveva di fatto dato il via libera alle competizioni su queste nuove superfici. Già dalla prossima edizione delle coppe europee (Champion's League ma anche Uefa Cup e Intertoto) si potrà dunque giocare sui nuovi campi artificiali. Anche le qualificazioni al Mondiale 2006 e all'Europeo 2008 potranno servirsi del "sintetico", escluso invece per ora per le fasi finali 2008 (Austria & Svizzera) e 2012 (quelli con l'Italia candidata). Il Consiglio Federale si è poi adeguato il 15 marzo 2005, autorizzando per la stagione attualmente in corso l'utilizzo di campi in erba sintetica “purchè vengano rispettate le norme e i requisiti tecnici contenuti nel Regolamento internazionale”.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE TOSCANA AR RI VE DE RC I By Umbertino

LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE TOSCANA AR RI VE DE RC I By Umbertino