Polizza R C Amministratori Sindaci e Dirigenti Gli

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Polizza R. C Amministratori, Sindaci e Dirigenti

Polizza R. C Amministratori, Sindaci e Dirigenti

Gli Assicurati n I Componenti del Consiglio di Amministrazione n I Componenti del Collegio

Gli Assicurati n I Componenti del Consiglio di Amministrazione n I Componenti del Collegio Sindacale n I Dirigenti di nomina assembleare nell’ambito delle loro funzioni manageriali e di supervisione n possibile estensione ad altro personale direttivo

Oggetto dell’Assicurazione Tenere indenni da perdite patrimoniali Amministratori, Sindaci e Dirigenti in caso siano

Oggetto dell’Assicurazione Tenere indenni da perdite patrimoniali Amministratori, Sindaci e Dirigenti in caso siano chiamati a rispondere con il proprio patrimonio di un atto illecito nell’ambito delle loro rispettive funzioni

Responsabilita’ degli Amministratori n La Responsabilità degli Amministratori e’ una responsabilità’ da “inadempimento” e

Responsabilita’ degli Amministratori n La Responsabilità degli Amministratori e’ una responsabilità’ da “inadempimento” e si configura: a) in una violazione di un obbligo loro imposto b) in una creazione di un danno c) nella presenza di un nesso di causalità fra violazione e danno n La valutazione del grado di “Diligenza” cui deve essere parametrata la condotta dell’Amministratore (data la natura tipicamente professionale della sua funzione) e’ quella “dell’Avveduto Amministratore”

Responsabilita’ dei Sindaci n n La Responsabilità dei Sindaci prevede: a) devono vigilare sul

Responsabilita’ dei Sindaci n n La Responsabilità dei Sindaci prevede: a) devono vigilare sul rispetto della Legge e dell’atto costitutivo da parte degli Amministratori b)la veridicita’ e autenticita’ di quanto da questi asserito e relazionato c) Sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto o si sarebbe potuto limitare se essi avessero vigilato in conformita’ degli obblighi della loro carica. E’ una responsabilita’ diretta ( e non indiretta ) per mancata o imperfetta vigilanza Soggetti passivi di una azione di responsabilita’ sono i singoli sindaci e non l’intero Collegio Solidarieta’ “interna”per cui: a) ognuno puo’ essere chiamato a rispondere per l’intera prestazione risarcitoria b)azione puo’ essere posta anche nei confronti di un solo sindaco c) solidarieta’ opera solo tra soggetti che erano in carica al momento dell’evento dannoso - soggetti entrati successivamente in carica rispondono autonomamente per le responsabilita’ a loro direttamente imputabili.

Atto illecito: reale o presunto n Violazione delle norme di legge o di regolamenti

Atto illecito: reale o presunto n Violazione delle norme di legge o di regolamenti - art 2449 c. c. divieto di nuove operazioni in caso intervenga perdita che porti capitale sociale al di sotto del minimo di legge - art 2423 , art 2425 redazione del bilancio(non redazione -sopravvalutazioni -sottovalutazioni) - divieto di operare in conflitto di interessi (es: operazioni infragruppo) - art 2377 (in ordine alla esecuzione delle delibere Assembleari) n Violazione dello Statuto n Malagestio (imprudenza, imperizia, negligenza, omissioni, errori, dichiarazioni inesatte o fuorvianti)

Redazione del Bilancio: n n n “non redazione”: non causa direttamente un danno ma

Redazione del Bilancio: n n n “non redazione”: non causa direttamente un danno ma utilizzabile per occultare perdite e riduzione del capitale sotto minimo legale…per cui danno e atto illecito risiede piuttosto nel intraprendere nuove operazioni senza averne mandato Sopravvalutazioni(illecite rivalutazioni, mancata svalutazione dei crediti) : - danno se societa’ sottoposta a tassazione non dovuta sottoscrizione di azioni a prezzo maggiore - banche e creditori indotti a concedere prestiti, mutui o concludere contratti. Sottovalutazioni (mancata contabilizzazione non comporta depauperazione del patrimonio aziendale): - danno utile non distribuito (difficile) - vendita azioni a prezzo inferiore - danno all’erario per minori imposte su utili - creazione di fondi neri per gestione di tali risorse al di fuori del controllo dei soci.

Atto illecito: reale o presunto n Esempi di Malagestio a) operazioni di finanziamento arbitrarie

Atto illecito: reale o presunto n Esempi di Malagestio a) operazioni di finanziamento arbitrarie b) mancata riscossione di crediti sociali c) spaventosa incapacita’ commerciale d) assunzione di impegni sproporzionata alla capacita’ della societa’ e) operazioni senza dubbio irrazionali e avventurose f) imprudente rinuncia a mezzo di pagamento di pronta soluzione sulla base di mere promesse di futuro pagamento g) operazioni difformi da Oggetto sociale(-Caso Calvi - Caso Montedison/Messaggero) h)garanzie fidejussorie non correlabili all’interesse della societa’ garante (caso Ass. ne/Editrice) Esempi di Conflitto di Interesse: a) pagamenti di compensi non deliberati b) contratti sfavorevoli per la societa’ e favorevoli per il terzo c)contratti con societa’ in cui gli Amm. ri fossero personalmente interessati

Atto illecito: Sentenze Italia 1) Trib Firenze 11 -11 -1952: caso di assunzione di

Atto illecito: Sentenze Italia 1) Trib Firenze 11 -11 -1952: caso di assunzione di 3 contratti di appalto che impegnarono in via esclusiva la societa’ con ribassi del 32% rispetto ai prezzi di mercato. 2) Cassazione 12 -11 -1965: vendita dell’unico cespite della societa’ (cinema) ad un prezzo molto basso quando la situazione della societa’ non a tal punto disastrosa da giustificare l’operazione 3) Trib. Milano 19 -1 -1974: stipula di locazioni a canoni irrisori , prestazione di fidejussioni a soci , senza preoccuparsi di rientrare dei crediti e delle garanzie prestate. 4) Trib. Milano 9 -61977: acquisto di azioni da parte dell’amministratore per un valore assai cospicuo (20 mld) da una banca , della quale era pure amm. re delegato, per poi rivenderle ad un’altra societa’ del gruppo, con una perdita di 2 mld (confl. interessi)

Atto illecito: Sentenze Italia 5) Trib. Milano 28 -3 -1985 : emissione di cambiali

Atto illecito: Sentenze Italia 5) Trib. Milano 28 -3 -1985 : emissione di cambiali da parte di amm. re per un valore quintuplo al capitale , senza avere assunte le necessarie e dovute informazioni e facendosi coadiuvare da un consulente non professionista , marito della socia di maggioranza della societa’ finanziaria. 6) Trib. Milano 2 -3 -1995: amm. re di societa’ ”A” operante nel settore industria sanitaria(con possibilita’ di assumere partecipazioni societarie) aveva compiuto operazioni successivamente dimostratesi disastrose: (a)acquisto di azioni di societa’ “B” a prezzi esorbitanti e assolutamente non proporzionati al loro effettivo valore commerciale (b) nell’avere intrattenuto rapporti negoziali con societa’ “C” insolvibile e che aveva gia’ cessato ogni attivita’ © nell’ aver ceduto azioni sociali a persona inadempiente e insolvibile. Facendo si’ che societa’ risultasse creditrice di importi rivelantissimi e non piu’ recuperabili.

Atto illecito: Sentenze Italia 7) Trib. Milano 22 -12 -1983 : senza un’apparente giustificazione

Atto illecito: Sentenze Italia 7) Trib. Milano 22 -12 -1983 : senza un’apparente giustificazione e senza adeguata garanzia e per giunta senza interessi era stata finanziata una societa’ inoperante da vari anni e fortemente illiquida. 8) Cassazione 21 -3 -1970: contratti di acquisto di beni mobili di modesto valore a prezzo altissimo. 9) Cassazione 26 -8 -83: la circostanza che alcuni consiglieri avevano lasciato la gestione in mano di un solo consigliere non valeva ad esonerare gli altri ma costituiva la prova lampante della violazione dell’obbligo di vigilanza ed intervento (vedasi anche Cassazione 11 -4 -2001 Meoni vs Inps per assunzione di 300 impiegati da parte di dirigente senza procura)

Atto illecito: Sentenze Italia 10) Corte di appello Genova : 5 -7 -1986: amministratore

Atto illecito: Sentenze Italia 10) Corte di appello Genova : 5 -7 -1986: amministratore subentrato non aveva evidenziato “i fondi neri”che gli erano stati trasmessi dai suoi predecessori , sostenendo che aveva avuto timore delle conseguenze dannose sul piano fiscale (vedasi anche Trib. Roma 10 -2 -1987). L’amministratore subentrato e’ stato ritenuto responsabile non gia’ per le attivita’ dei precedenti amm. ri ma per le proprie omissioni a seguito delle quali la societa’ aveva risentito per intero delle conseguenze dannose di quelle irregolarita’. 11) Cassazione 5 -4 -1971: obbligo di intervento comporta che l’amm. re non puo’ sottrarsi alle sue responsabilita’ semplicemente dando le dimissioni; cosicche’ quando questi si avveda di gravi irregolarita’ nella gestione o, addirittura sappia di una situazione di decozione , per non incorrere in responsabilita’, dovra’ adottare tutte le misure necessarie, fino, ove la situazione lo richieda, a presentare domanda di fallimento.

Atto illecito: Sentenze Italia 12) Cassazione 19 -8 -1983: conflitto di interessi : circa

Atto illecito: Sentenze Italia 12) Cassazione 19 -8 -1983: conflitto di interessi : circa impossibilita’ di voto di amministratori con azioni proprie o di societa’ controllante per delibera di azione di responsabilita’ nei confronti di amministratori. Pertanto gli azionisti di minoranza hanno gioco facile a far passare tale delibera (ipotesi classica per le PMI Italia e le societa’ private a matrice familiare). 13) Appello di Firenze 1966: amministratori che sulla base di bilanci falsi inducono soci o terzi ad acquistare o vendere azioni della societa’ oppure a sottoscrivere aumenti di capitale a condizioni che poi si rvelano svantaggiose 14) impugnazione delle operazioni di Fusione e di Opa proprie azioni da parte delle minoranze assembleari (Casi Generali - Ina (inadeguatezza del valore di concambio) e Snia (per informazioni incomplete in prospetto di buy-back su future alienazioni e riorganizzazione)

La responsabilità civile conseguente all’atto illecito n Responsabilità verso la Società Artt. 2392 e

La responsabilità civile conseguente all’atto illecito n Responsabilità verso la Società Artt. 2392 e 2393 Codice Civile n Responsabilità verso i creditori sociali Art. 2394 Cod. Civ. n Azione individuale del Socio e del Terzo Art. 2395 Cod. Civ.

Chi può avanzare la richiesta di risarcimento n La Società stessa (Company claim) n

Chi può avanzare la richiesta di risarcimento n La Società stessa (Company claim) n Gli Azionisti (es: singoli Soci, Gruppi di azionisti, Fondi Comuni) n Il Curatore Fallimentare n I creditori sociali (banche, fornitori…) n I terzi in genere (acquirenti, fornitori, etc. ) n Governo / Enti governativi n I Dipendenti - gli Amministratori ( se dissenzienti causa ingiustificato licenziamento)

Il Sinistro La Richiesta di Risarcimento per il rimborso delle perdite patrimoniali causate a

Il Sinistro La Richiesta di Risarcimento per il rimborso delle perdite patrimoniali causate a Terzi e determinate da atti illeciti degli Assicurati I Costi di Difesa: 25% in eccesso al massimale anticipati se necessario il massimale è a disposizione per sostenere i costi in eccesso al 25%

Caratteristiche della polizza g Claims made richieste di risarcimento presentate, per la prima volta,

Caratteristiche della polizza g Claims made richieste di risarcimento presentate, per la prima volta, durante il periodo di polizza g postuma contrattualizzata g Estensione per le Società Controllate (copertura estesa agli amministratori, sindaci e dirigenti di tutte le controllate) g Automatica copertura per nuove acquisizioni g Copertura per cause in ambito di lavoro (EPL) (segue)

… caratteristiche della polizza n Estensioni possibili – Mondo Intero – Sanzioni Amministrative di

… caratteristiche della polizza n Estensioni possibili – Mondo Intero – Sanzioni Amministrative di natura tributaria – Copertura della Societa’ ove questa manlevi i propri amministratori – Estensione per le societa’ collegate

Le esclusioni n vantaggio personale n atto doloso/fraudolento n R. C. attività/professionale n tasse,

Le esclusioni n vantaggio personale n atto doloso/fraudolento n R. C. attività/professionale n tasse, multe e penalità n controversie in sospeso o precedenti n rischi atomici, rischi inquinamento

… come valutare il rischio ma anche n operatività sui mercati esteri n la

… come valutare il rischio ma anche n operatività sui mercati esteri n la società è quotata in Borsa n operazioni di fusioni/acquisizioni

Sanzioni Amministrative (1) n n E’ possibile assicurare le Sanzioni Amministrative di carattere tributario

Sanzioni Amministrative (1) n n E’ possibile assicurare le Sanzioni Amministrative di carattere tributario previste dal D. L. 472/97 – Sottolimite di €. 52. 000, 00 (art. 11 comma 1) – Sottolimite aggregato annuo determinato dalla dimensione e dalla esperienza sinistri dell’impresa è necessario: – manleva della Società – ricorra la colpa lieve (solo in assenza di dolo o colpa grave la societa’, si puo’ assumere il debito dell’autore della violazione)

Sanzioni Amministrative (2) n n il 2° comma prevede che la sanzione sia riferibile

Sanzioni Amministrative (2) n n il 2° comma prevede che la sanzione sia riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Fino a prova contraria si presume autore della violazione chi ha sottoscritto o compiuto gli atti medesimi. Al pagamento della SANZIONE e’ obbligata solidalmente anche la persona giuridica per conto della quale sono stati posti in essere i comportamenti illeciti. L’ Amm. ne Finanziaria si rivolgerà contestualmente sia alla persona fisica che alla societa’ per la riscossione della sanzione.

Sanzioni Amministrative (3) n Concorso di piu’ persone: – ciascuna soggiace alla sanzione prevista

Sanzioni Amministrative (3) n Concorso di piu’ persone: – ciascuna soggiace alla sanzione prevista per la violazione - ma se la violazione consiste nell’omissione di un comportamento in cui sono obbligati in solido piu’ soggetti allora e’ irrogata una Sola sanzione. – Responsabilita’personale: non e’ possibile attribuire la responsabilita’(e quindi la sanzione) a qualcuno che non abbia di fatto uno “specifico potere decisionale” all’interno della struttura (cio’ esclude di fatto i semplici dipendenti). – Colpa Grave: quando l’imperizia o la negligenza sono indiscutibili…macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Sanzioni Amministrative (4) n Una Delibera assembleare che estenda anche al dolo o colpa

Sanzioni Amministrative (4) n Una Delibera assembleare che estenda anche al dolo o colpa grave la liberatoria( manleva) e’ NULLA o annullabile ed e’ possibile fonte di responsabilita’ per gli amm. ri che dovessero darne esecuzione. n La Legge sottolinea che la sanzione e’ posta a presidio di una norma di condotta e svolge una funzione deterrente che verrebbe del tutto frustrata se il contravventore potesse scaricare l’onere economico su un Terzo (Assicuratore) e pertanto tale contratto (assicurazione) sarebbe Nullo per illeceità della causa.

Employees Practice Liability n Richieste di risarcimento – avanzate da dipendenti, ex dipendenti, Amministratori

Employees Practice Liability n Richieste di risarcimento – avanzate da dipendenti, ex dipendenti, Amministratori n in conseguenza di – licenziamenti ingiustificati/illegittimi – discriminazioni sessuali/razziali/ambientali – colpevole omissione di assunzione o promozione