IL GOVERNO 1 LA FUNZIONE ESECUTIVA DEFINIZIONE La

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IL GOVERNO 1

IL GOVERNO 1

LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre

LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE «La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire anche amministrazione. Amministrare significa tradurre continuativamente in decisioni puntuali e aventi ben individuati destinatari le scelte del legislatore» • Governo come potere esecutivo • Governo come vertice dell’amministrazione

COME E’ COMPOSTO IL GOVERNO (ART. 92. 1 COST. ) Il governo è un

COME E’ COMPOSTO IL GOVERNO (ART. 92. 1 COST. ) Il governo è un organo complesso composto da: • presidente del Consiglio dei ministri (presidenza del Consiglio) • ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del presidente del Consiglio) • Consiglio dei ministri, organo collegiale costituito del primo, che lo presiede, e dei secondi

COME È COMPOSTO IL GOVERNO Altri organi (legge 400/1988): • vicepresidente o vicepresidenti del

COME È COMPOSTO IL GOVERNO Altri organi (legge 400/1988): • vicepresidente o vicepresidenti del Consiglio dei ministri • sottosegretari di stato • viceministri • consiglio di gabinetto e comitati di ministri • comitati interministeriali • commissari straordinari

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Art. 95 Cost. , art. 5 legge 400/1988 •

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Art. 95 Cost. , art. 5 legge 400/1988 • Dirige la politica generale del governo • Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l’attività dei ministri: - indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative - può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al consiglio - concorda le dichiarazioni pubbliche eccedono la responsabilità dei ministri segue. . .

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO • Pone la questione di fiducia • Presenta alle

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO • Pone la questione di fiducia • Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa, sottopone al presidente della Repubblica gli atti aventi forza di legge e i regolamenti governativi • Solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una regione

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Art. 2 legge 400/1988 • Determina la politica generale

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Art. 2 legge 400/1988 • Determina la politica generale del governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa • Dirime i conflitti di competenza fra ministri • Esprime l’assenso all’iniziativa del presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere • Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi • Delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto di attribuzione

RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PRINCIPIO COLLEGIALE Art. 95 Cost. Il presidente del

RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PRINCIPIO COLLEGIALE Art. 95 Cost. Il presidente del Consiglio è: «responsabile della politica generale del governo» I ministri sono: «responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri»

COME SI FORMA IL GOVERNO Art. 92. 2 Cost. «Il presidente della Repubblica nomina

COME SI FORMA IL GOVERNO Art. 92. 2 Cost. «Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri» consultazioni del presidente della Repubblica conferimento dell’incarico presentazione della lista dei ministri presentazione alle Camere per la fiducia nomina dei sottosegretari di stato giuramento e firma dei decreti di nomina

SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI • Sottosegretari (decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente

SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI • Sottosegretari (decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il consiglio dei ministri) = esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale • Sottosegretari alla presidenza del Consiglio - di cui un sottosegretario con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri • Sottosegretari con il titolo di viceministro = esercitano le deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali, conferite dal ministro competente e approvate dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO Es. : il governo Prodi (2006) 16 maggio: consultazioni del

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO Es. : il governo Prodi (2006) 16 maggio: consultazioni del presidente della Repubblica (presidenti delle due Camere, 11 rappresentanze parlamentari, 2 capi delle coalizioni, 3 ex presidenti della Repubblica); conferimento dell’incarico di formare il governo 17 maggio: scioglimento della riserva e presentazione della lista dei ministri; nomina e giuramento, primo Consiglio dei ministri 18 maggio: nomina dei sottosegretari; presentazione alle Camere 19 maggio: fiducia del Senato 23 maggio: fiducia della Camera 11

 IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA «Giuro di essere fedele

IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»

LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice Es.

LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice Es. (2006): «La Camera, udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio dei ministri, le approva e passa all'ordine del giorno» 13

LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice Es.

LA MOZIONE DI FIDUCIA Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice Es. (2006): «Il Senato, udita la relazione del presidente del Consiglio dei ministri, introduttiva del dibattito sulla fiducia al governo della Repubblica, esprime la fiducia al governo e passa all’ordine del giorno» 14

LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO • responsabilità politica con il Parlamento (ciascuna delle due Camere:

LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO • responsabilità politica con il Parlamento (ciascuna delle due Camere: doppio rapporto fiduciario) • responsabilità politica diffusa • responsabilità penale nell’esercizio delle funzioni (reati ministeriali: art. 96 Cost. ) 15

COME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNO • Crisi parlamentari: mozione di sfiducia (o voto

COME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNO • Crisi parlamentari: mozione di sfiducia (o voto contrario a una questione di fiducia) • Crisi extraparlamentari: dimissioni del presidente del Consiglio Il governo non ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice voto contrario (art. 94. 3 Cost. ).

LA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART. 94. 4 COST. ) LA MOZIONE DI SFIDUCIA La

LA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART. 94. 4 COST. ) LA MOZIONE DI SFIDUCIA La fiducia può essere revocata mediante mozione motivata: • firmata da almeno un decimo dei componenti di una camera • messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione • votata per appello nominale, a maggioranza semplice Il regolamento della Camera (art. 115) prevede che «la stessa disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un ministro: sfiducia individuale

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 18

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 18

CARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Attività amministrativa e attività normativa «L’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa

CARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Attività amministrativa e attività normativa «L’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa in questo: la prima consiste nel provvedere con atti specifici alla cura di determinati interessi pubblici, mentre la seconda consiste nel prevedere casi e situazioni cui applicare norme generali e astratte» Attività amministrativa e attività giurisdizionale «L’attività amministrativa si distingue dall’attività giurisdizionale perché interviene a prescindere dal verificarsi di una controversia, in posizione di imparzialità, ma senza porsi, al pari del giudice, come terzo»

AMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Le pubbliche amministrazioni operano come: • autorità amministrativa Øattività amministrativa

AMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA Le pubbliche amministrazioni operano come: • autorità amministrativa Øattività amministrativa di diritto pubblico (diritto amministrativo) • soggetti erogatori di servizi pubblici Øattività amministrativa di diritto privato (diritto comune) Attività amministrativa come: • attività autoritativa Øatti amministrativi • produzione di beni o servizi Øamministrazione diretta, per enti, per regole

I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999 -2001) Prima della riforma Dopo la

I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999 -2001) Prima della riforma Dopo la riforma • Ministero degli affari esteri • Ministero dell’interno • Ministero della giustizia • Ministero della difesa • Ministero dell’economia e delle • Ministero del tesoro finanze • Ministero del bilancio e della programmazione economica • Ministero delle finanze • Ministero delle attività • Ministero dell’industria, del produttive commercio e dell’artigianato • Ministero del commercio con l’estero • Ministero delle comunicazioni segue…

I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999 -2001) I MINISTERI PRIMA E DOPO

I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999 -2001) I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA Dopo la riforma Prima della riforma • Ministero per le politiche agricole e forestali • Ministero dell’ambiente e della • Ministero dell’ambiente tutela del territorio • Ministero delle infrastrutture e • Ministero dei lavori pubblici dei trasporti • Ministero dei trasporti e della navigazione • Ministero del lavoro e della politiche sociali previdenza sociale • Ministero della salute • Ministero della sanità • Ministero dell’istruzione, • Ministero della pubblica dell’università e della ricerca istruzione • Ministero dell’università e della • Ministero per i beni e le attività ricerca scientifica e tecnologica culturali • Ministero per i beni e le attività culturali

LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006) d. l. 181/2006, convertito in l. 233/2006

LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO PRODI, 2006) d. l. 181/2006, convertito in l. 233/2006 Ieri Oggi • Ministero delle attività produttive • Ministero dello sviluppo economico • Ministero del commercio • Ministero per le politiche internazionale agricole e forestali • Ministero delle politiche agricole • Ministero dell’ambiente e della alimentari e forestali tutela del territorio • Ministero dell’ambiente e della • Ministero delle infrastrutture e tutela del territorio e del mare dei trasporti • Ministero delle infrastrutture • Ministero dei trasporti segue…

LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI PRODI, 2006) d. l. 181/2006,

LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI PRODI, 2006) d. l. 181/2006, convertito in l. 233/2006 Ieri • Ministero del lavoro e delle politiche sociali • Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Oggi • Ministero del lavoro e della previdenza sociale • Ministero della solidarietà sociale • Ministero della pubblica istruzione • Ministero dell’università e della ricerca Totale ministeri: oggi 18 (ieri 14)

Ministri senza portafoglio Oltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte

Ministri senza portafoglio Oltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri senza portafoglio, che vengono così definiti poiché essi non fanno capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza dei Consiglio. I ministri senza portafoglio svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 400/1988. Nel corso della XIV legislatura sono stati nominati i seguenti ministri senza portafoglio: Ministro per gli affari regionali; Ministro per gli italiani nel mondo; Ministro per l'attuazione programma di governo; Ministro per le pari opportunità; Ministro per la funzione pubblica; Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione; Ministro per le politiche comunitarie; Ministro per l'innovazione e tecnologie; Ministro per i rapporti con il Parlamento. 25

GLI ORGANI AUSILIARI • Consiglio di stato: organo di consulenza giuridicoamministrativa (in sede consultiva:

GLI ORGANI AUSILIARI • Consiglio di stato: organo di consulenza giuridicoamministrativa (in sede consultiva: pareri facoltativi o pareri obbligatori) e di tutela della giustizia nell’amministrazione • Corte dei conti: organo che esercita il controllo di legittimità sugl atti del governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; partecipa al controllo sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (riferendo alle Camere) • Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: organo di consulenza delle Camere e del governo (ha l’iniziativa legislativa)

LE AUTORITA’ INDIPENDENTI Autorità > potere di nomina • Commissione nazionale per le società

LE AUTORITA’ INDIPENDENTI Autorità > potere di nomina • Commissione nazionale per le società e la borsa > governo • Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo > governo • Autorità garante della concorrenza e del mercato > presidenti delle Camere • Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali > presidenti delle Camere • Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici > presidenti delle Camere • Autorità per l’energia elettrica e il gas > governo, previo parere commissioni parlamentari • Garante per la protezione dei dati personali > Camera e Senato • Autorità per le garanzie nelle comunicazioni > governo, previo parere comm. parlamentari (presidente), Camera e Senato (altri membri)

L’AUTORITÀ ANTITRUST Legge 287/1990 Collegio: presidente e 4 componenti Competenze: tutela della concorrenza e

L’AUTORITÀ ANTITRUST Legge 287/1990 Collegio: presidente e 4 componenti Competenze: tutela della concorrenza e del mercato • Intese restrittive della libertà di concorrenza • Abuso di posizione dominante • Operazioni di concentrazione

LA BANCA D’ITALIA d. lgs. 385/1993 (testo unico bancario, modificato dalla l. 262/2005) •

LA BANCA D’ITALIA d. lgs. 385/1993 (testo unico bancario, modificato dalla l. 262/2005) • Parte integrante del Sistema europeo di banche centrali • Funzioni di vigilanza e tutela della concorrenza (in collaborazione con la Consob, l’Isvap e l’Agcm) • Indipendenza e trasparenza • Governatore e altri membri del direttorio in carica per sei anni (possibilità di un solo rinnovo) • Governatore nominato con d. p. r. , su proposta del presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia

PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI • Principio dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.

PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI • Principio dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost. ) • Riserva (relativa) di legge in materia di organizzazione (art. 97 Cost. ) • Principio di legalità dell’attività amministrativa • Principio del giusto procedimento (l. 241/1990) • Principio del buon andamento (art. 97 Cost. ) • Principio di imparzialità (art. 97 Cost. ) • Distinzione fra attività di governo e attività di gestione amministrativa (d. lgs. 267/2000, d. lgs. 165/2001) • Principio di responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari (art. 28 Cost. ) • Principio del concorso pubblico (art. 97 Cost. ) • Diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost. )

LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Legge 241/1990 (modificata dalla l. 15/2005) «L’attività amministrativa persegue

LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Legge 241/1990 (modificata dalla l. 15/2005) «L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge» (art. 1) • Principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa • Individuazione del responsabile del procedimento • Partecipazione dei soggetti interessati all’istruttoria • Diritto di accesso ai documenti amministrativi • Obbligo di provvedere nel termine • Obbligo di motivazione dei provvedimenti

I VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI • Incompetenza • Violazione di legge • Eccesso di

I VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI • Incompetenza • Violazione di legge • Eccesso di potere - illogicità manifesta - contraddittorietà interna o fra più provvedimenti - insufficienza di motivazione - disparità di trattamento - ingiustizia manifesta - travisamento dei fatti - non giustificata violazione della prassi - non rispetto del principio di ragionevolezza - non rispetto del principio di proporzionalità

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA DUALISTICO LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA diritti soggettivi Interessi legittimi giudice

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA DUALISTICO LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA diritti soggettivi Interessi legittimi giudice ordinario giudice amministrativo disapplicazione dell’atto illegittimo annullamento dell’atto illegittimo Competenza esclusiva del giudice amministrativo (diritti e interessi): nelle materie indicate dalla legge

I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI • Ricorsi amministrativi - ricorso in opposizione -

I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI • Ricorsi amministrativi - ricorso in opposizione - ricorso gerarchico • Ricorsi giurisdizionali - ricorso al tribunale amministrativo regionale - ricorso in appello al Consiglio di stato • Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica Rimedi alternativi: o ricorrere in sede giurisdizionale o ricorrere al presidente della Repubblica ovvero ricorrere preliminarmente in sede amministrativa ed eventualmente impugnare in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario.

LE RIFORME AMMINISTRATIVE • Riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato • Decentramento delle funzioni amministrative

LE RIFORME AMMINISTRATIVE • Riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato • Decentramento delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli enti locali • Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici • Semplificazione dei procedimenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 83 COST. ) Parlamento in seduta

COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 83 COST. ) Parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali 1°, 2°, 3° votazione votazioni successive maggioranza dei due maggioranza assoluta terzi dei componenti

LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • Requisiti: cittadino che abbia compiuto 50 anni

LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • Requisiti: cittadino che abbia compiuto 50 anni e che goda dei diritti politici e civili • Incompatibilità con qualsiasi altra carica • Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge • Durata in carica: 7 anni • Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato • Senatore di diritto dopo la cessazione della carica 38

I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 87 Cost. «Il presidente della Repubblica è

I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 87 Cost. «Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale» rappresenta l’unità nazionale Obbligo di controfirma in base all’art. 89 Cost. (presidente del consiglio dei ministri, ministri proponenti o competenti) per tutti gli atti presidenziali: - atti sostanzialmente presidenziali - atti formalmente presidenziali

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine alla rappresentanza esterna: • accredita e riceve i rappresentanti

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine alla rappresentanza esterna: • accredita e riceve i rappresentanti diplomatici • ratifica i trattati • dichiara lo stato di guerra • effettua visite ufficiali all’estero

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari: • nomina i senatori a

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari: • nomina i senatori a vita • può convocare le Camere in seduta straordinaria • indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere • può inviare messaggi alle Camere • può sciogliere le Camere

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine alla funzione legislativa: • promulga le leggi approvate dal

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine alla funzione legislativa: • promulga le leggi approvate dal Parlamento • può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione • autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: • conduce le

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: • conduce le consultazioni per la formazione del governo • nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri • accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni • autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo • emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo • nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato • ha il comando delle Forze armate • presiede il Consiglio supremo di difesa • emana gli atti amministrativi da adottarsi con d. p. r. • procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine all’esercizio della sovranità popolare: • indice le elezioni delle

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine all’esercizio della sovranità popolare: • indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum • dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa: • nomina

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa: • nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale • presiede il Consiglio superiore della magistratura • può concedere la grazia e commutare le pene • adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi

L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Reati presidenziali (art. 90 Cost. ): alto tradimento

L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Reati presidenziali (art. 90 Cost. ): alto tradimento e attentato alla Costituzione Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa archiviazione relazione (istruttoria) Corte costituzionale integrata Parlamento in seduta comune (giudizio) (messa in stato di accusa)

IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE Art. 88 Cost. • obbligo di consultare

IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE Art. 88 Cost. • obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante) • divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi del presidente (c. d. semestre bianco) Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo? «Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di stabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvi ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza» 47

I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO • Einaudi (1948 -1955): I leg. 1948

I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO • Einaudi (1948 -1955): I leg. 1948 -1953 • Gronchi (1955 -1962): II leg. 1953 -1958 • Segni (1962 -1964): III leg. 1958 -1963 • Saragat (1964 -1971): IV leg. 1963 -1968 • Leone (1971 -1978): V leg. 1968 -1972, VI leg. 1972 -1976 • Pertini (1978 -1985): VII leg. 1976 -1979, VIII leg. 1979 -1983 • Cossiga (1985 -1992): IX leg. 1983 -1987, X leg. 1987 -1992 • Scalfaro (1992 -1999): XI leg. 1992 -1994, XII leg. 1994 -1996 • Ciampi (1999 -2006): XIII leg. 1996 -2001, XIV leg. 2001 -2006 • Napolitano (2006 -): XV leg. 2006 -

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI 13 maggio 1999 1° scrutinio Presenti Votanti Astenuti Maggioranza dei

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI 13 maggio 1999 1° scrutinio Presenti Votanti Astenuti Maggioranza dei due terzi 990 0 674 CIAMPI 707 VOTI

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 10 maggio 2006 4° scrutinio Presenti Votanti Astenuti Maggioranza assoluta

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 10 maggio 2006 4° scrutinio Presenti Votanti Astenuti Maggioranza assoluta 1000 990 10 505 50 NAPOLITANO 543 VOTI

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE «La funzione volta ad assicurare il rispetto delle norme della

DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE «La funzione volta ad assicurare il rispetto delle norme della costituzione, attraverso la risoluzione in forma giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni di organi e soggetti costituzionali» di organi e soggetti costituzionali

ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE • Il judicial review of legislation negli Stati Uniti (Corte

ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE • Il judicial review of legislation negli Stati Uniti (Corte suprema, sentenza Marbury vs. Madison del 1803) > sistema diffuso • Il modello kelseniano in Austria (Costituzione del 1920 -1929) > sistema accentrato

MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE • Sistema diffuso (tutti gli organi giudiziari) > disapplicazione della

MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE • Sistema diffuso (tutti gli organi giudiziari) > disapplicazione della legge e principio dello stare decisis • Sistema accentrato (tribunale costituzionale ad hoc) > annullamento della legge con efficacia erga omnes • Controllo preventivo o successivo > attivato prima o dopo l’entrata in vigore della legge • Controllo in via d’azione o in via incidentale > con impugnazione diretta o indiretta dei soggetti legittimati

LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE Art. 135. 1 Cost. Presidente della Repubblica > 5 giudici

LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE Art. 135. 1 Cost. Presidente della Repubblica > 5 giudici Parlamento in seduta comune > 5 giudici Supreme magistrature ordinaria e amministrative > 5 giudici - 3 Corte di cassazione - 1 Consiglio di stato - 1 Corte dei conti

LA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI LA CORTE COSTITUZIONALE Art. 134 Cost. La Corte costituzionale è

LA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI LA CORTE COSTITUZIONALE Art. 134 Cost. La Corte costituzionale è competente a giudicare: • sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni • sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le regioni e tra regioni • sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune contro il presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione • sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (art. 2 l. cost. 1/1953)

LE FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE COSTITUZIONALE LE FONTI • Costituzione (artt. 134 -137)

LE FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE COSTITUZIONALE LE FONTI • Costituzione (artt. 134 -137) • Legge costituzionale ex art. 137. 1 Cost. (l. cost. 1/1948, l. cost. 1/1953, l. cost. 2/1967) • Legge ordinaria ex art. 137. 2 Cost. (l. 87/1953, l. 20/1962) • Regolamenti della Corte ex art. 14 l. 87/1953 (norme integrative del 1956, regolamento generale del 1966)

I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE Accesso diretto (in via d’azione) STATO contro

I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE Accesso diretto (in via d’azione) STATO contro leggi regionali REGIONI contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o leggi di altre regioni CORTE COSTITUZIONALE

I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE Accesso indiretto (in via incidentale) Giudice a

I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE Accesso indiretto (in via incidentale) Giudice a quo contro leggi e atti aventi forza di legge dello Stato o leggi regionali CORTE COSTITUZIONALE

L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE • Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale

L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE • Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale • Leggi ordinarie dello Stato • Decreti legge • Decreti legislativi • Leggi regionali e delle province autonome

I VIZI SINDACABILI • Vizi formali: vizi dell’atto in quanto tale • Vizi sostanziali:

I VIZI SINDACABILI • Vizi formali: vizi dell’atto in quanto tale • Vizi sostanziali: vizi di contenuto - vizio per incompetenza - vizio di irragionevolezza della legge Art. 28 l. 87/1953: «Il controllo di legittimità della Corte costituzionale. . . esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento»

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE Ordinanza del giudice a quo (d’ufficio o su istanza

IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE Ordinanza del giudice a quo (d’ufficio o su istanza di una delle parti del giudizio) «Sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo. . . della legge. . . [norma oggetto] per violazione dell’articolo. . . della Costituzione [norma parametro]» Rilevanza È necessaria l’applicazione della disposizione di legge oggetto della questione di costituzionalità per definire il giudizio? Non manifesta infondatezza Sussiste un dubbio sulla costituzionalità della legge che si tratta di applicare?

I GIUDIZI SULLE LEGGI: LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE Ordinanze La Corte costituzionale dichiara

I GIUDIZI SULLE LEGGI: LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE Ordinanze La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Sentenze • di accoglimento La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge • di rigetto La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

I GIUDIZI SULLE LEGGI: I GIUDIZI SULLE LEGGI LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE Sentenze

I GIUDIZI SULLE LEGGI: I GIUDIZI SULLE LEGGI LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE Sentenze • interpretative di accoglimento La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione • interpretative di rigetto La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione

ALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTO • Sentenze di accoglimento parziale ( «nella parte

ALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTO • Sentenze di accoglimento parziale ( «nella parte in cui prevede. . . » ) • Sentenze sostitutive ( «nella parte in cui prevede. . . anziché. . . » ) • Sentenze additive di principio ( «nella parte in cui non prevede. . . » )

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Conflitti interorganici: tra poteri dello Stato Ricorso Giudizio di ammissibilità

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Conflitti interorganici: tra poteri dello Stato Ricorso Giudizio di ammissibilità del conflitto Giudizio per conflitto di attribuzione (ordinanza) (sentenza) A quale potere spettano le attribuzioni in contestazione?

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Conflitti intersoggettivi: tra lo Stato e le regioni e tra

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Conflitti intersoggettivi: tra lo Stato e le regioni e tra le regioni Ricorso Eventuale sospensiva dell’atto impugnato (ordinanza) Giudizio per conflitto di attribuzione (sentenza) Spetta allo Stato o alla regione la competenza dell’atto?

QUALI SONO I POTERI DELLO STATO «organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei

QUALI SONO I POTERI DELLO STATO «organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono» (art. 37 l. 87/1953) • Potere legislativo • Potere giurisdizionale - Camera - giudici ordinari - Senato - giudici speciali (es. Corte dei conti) - commiss. in sede deliberante - procure della Repubblica - tribunale dei ministri - commissioni d’inchiesta - commiss. di vigilanza radiotv • Altri poteri-organo - Presidente della Repubblica • Potere esecutivo - Consiglio dei ministri - Corte costituzionale - presidente del Consiglio - CSM - ministri - comitati promotori di referendum

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. . . Sentenza. . . (data) [massima] La

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. . . Sentenza. . . (data) [massima] La Corte costituzionale. . . [collegio] ha pronunciato la seguente sentenza… [testo] Nel giudizio. . . Ritenuto in fatto (. . . ) Ritenuto in diritto (. . . ) Per questi motivi Dichiara. . . [dispositivo] Il presidente. . . Il redattore. . .

GIURISDIZIONE ITALIANA Giurisdizione civile 1° grado 2°grado Giudice di pace Tribunale Giurisdizione penale Tribunale

GIURISDIZIONE ITALIANA Giurisdizione civile 1° grado 2°grado Giudice di pace Tribunale Giurisdizione penale Tribunale Corte d’Assise Giurisdizione amministrativa Corte d’Appello Tribunali amministrativi Corte d’Assise d’Appello Consiglio di Stato Comm. Tribut. Regionali Comm. Tribut Giurisdizione tributaria Comm. Tribut. Provinciali Comm. Tribut Giurisdizione contabile Corte dei Conti - Sez Corte dei Conti Sez. Unite Tribunale militare Corte Militare d’Appello Giurisdizione militare 70 Controllo di legittimità delle decisioni Controllo di legittimità delle leggi

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI 71

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI 71

IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON LAW E DI CIVIL LAW Gran Bretagna e

IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI COMMON LAW E DI CIVIL LAW Gran Bretagna e Stati Uniti il giudice professionista 72 Europa continentale (modello francese) il giudice funzionario

DEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE «Funzione diretta all’applicazione della legge, attivata su impulso delle parti

DEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE «Funzione diretta all’applicazione della legge, attivata su impulso delle parti (passività del giudice), per risolvere un conflitto o una controversia, esercitata ad opera di un soggetto terzo (terzietà del giudice), vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione delle decisioni» Le parti nel processo: • attore e convenuto (processo civile) • pubblico ministero e imputato (processo penale) • ricorrente e resistente (processo amministrativo) 73

UNITÀ DELLA GIURISDIZIONE E PLURALITÀ DELLE GIURISDIZIONI Giurisdizione ordinaria (civile e penale) «la funzione

UNITÀ DELLA GIURISDIZIONE E PLURALITÀ DELLE GIURISDIZIONI Giurisdizione ordinaria (civile e penale) «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari. . . » (art. 102. 1 Cost. ) Giurisdizioni speciali «. . . non possono essere istituti giudici straordinari, o giudici speciali. . . » (art. 102. 2 Cost. ) • giurisdizione amministrativa (art. 103. 1 Cost. ) • giurisdizione contabile (art. 103. 2 Cost. ) • giurisdizione militare (art. 103. 3 Cost. ) • altre giurisdizioni (es. tributaria: VI disp. trans. e fin. Cost. ) 74

I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE Competenza in materia civile 1° grado 2°

I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE Competenza in materia civile 1° grado 2° grado Giudice di pace (giudice monocratico) Tribunale (giudice monocratico o collegiale) Corte di appello (giudice collegiale) ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità Corte di cassazione (sezioni civili) 75

I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE Competenza in materia penale Giudice di pace

I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE Competenza in materia penale Giudice di pace Tribunale 1° grado (giudice monocratico) o collegiale) Corte di assise (collegio+giudici popolari) Tribunale Corte di appello 2° grado (giudice monocratico (giudice o collegiale) Corte di assise di appello (coll. +giudici pop. ) ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità Corte di cassazione (sezioni penali) 76

LA MAGISTRATURA ORDINARIA • Magistrati con funzioni giudicanti (giudici) - giudice di pace -

LA MAGISTRATURA ORDINARIA • Magistrati con funzioni giudicanti (giudici) - giudice di pace - giudice di tribunale - giudice di corte di appello - giudice di corte di cassazione • Magistrati con funzioni requirenti (pubblici ministeri) - procuratore della Repubblica presso il tribunale - procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello - procuratore generale presso la corte di cassazione 77

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE Giudici amministrativi Giudici contabili (Corte dei conti) 1° grado

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE Giudici amministrativi Giudici contabili (Corte dei conti) 1° grado Tribunali amministrativi regionali (TAR) 2° grado Sezioni giurisdizionali regionali Sezioni giurisdizionali centrali di appello Consiglio di stato ricorso in cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione Corte di cassazione 78

INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INTERNA «La giustizia è amministrata in nome del popolo» (art.

INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INTERNA «La giustizia è amministrata in nome del popolo» (art. 101. 1 Cost. ) Principi costituzionali sul potere giudiziario: Principi costituzionali • soggezione dei giudici alla sola legge • autonomia e indipendenza da ogni altro potere • distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni • nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati onorari • inamovibilità dei magistrati • riserva di legge in materia di norme sull’ordinamento giudiziario 79

IL PUBBLICO MINISTERO Garanzie e indipendenza del p. m. : • «gode delle garanzie

IL PUBBLICO MINISTERO Garanzie e indipendenza del p. m. : • «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario» (art. 107. 4 Cost. ) • «ha l’obbligo di esercitare l’azione penale» (art. 112 Cost. ) 80

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Art. 104 Cost. , legge 195/1958 Composizione del CSM:

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Art. 104 Cost. , legge 195/1958 Composizione del CSM: • 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della corte di cassazione • 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri togati • 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: membri laici, tra i quali il CSM elegge il vicepresidente 81

ATTRIBUZIONI DEL CSM E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Consiglio superiore della magistratura • carriera

ATTRIBUZIONI DEL CSM E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Consiglio superiore della magistratura • carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari (art. 105 Cost. ) Ministro della giustizia • organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost. ) Contro i provvedimenti disciplinari del CSM è ammesso il ricorso in cassazione; gli altri provvedimenti del CSM possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo. 82

LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio) Sezione disciplinare del consiglio

LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio) Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura (sanzioni disciplinari) Ministro della giustizia o procuratore generale della cassazione (azione disciplinare) Responsabilità civile (dolo o colpa grave e diniego di giustizia Richiesta di risarcimento Stato 83 Azione di rivalsa sul magistrato

I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO • Diritto alla tutela giurisdizionale • Contraddittorio tra le

I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO • Diritto alla tutela giurisdizionale • Contraddittorio tra le parti • Parità tra accusa e difesa • Giudice terzo e imparziale • Diritto di difesa • Ragionevole durata • Gratuito patrocinio • Contraddittorio nella • Giudice naturale formazione della prova • Irretroattività delle norme • Obbligo di motivazione dei penali provvedimenti giurisdizionali • Responsabilità penale • Possibilità di ricorso in personale cassazione per violazione di • Presunzione di non legge colpevolezza • Giusto processo regolato dalla legge 84

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MAGISTRATURA I giudici sono nominati sulla base di concorsi e possono ricoprire

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MAGISTRATURA I giudici sono nominati sulla base di concorsi e possono ricoprire sia la funzione giudicante sia la funzione inquirente INQUIRENTE Giudicante GIP GUP Giudice per le indagini preliminari Giudice dell’udienza preliminare Organo di controllo degli atti del PM Decide di rinviare a giudizio o di emettere sentenza di non luogo a procedere Pubblico ministero Tribunale ordinario Magistrato che resta in carica per quattro anni Costituito dal giudice unico di primo grado che emana sentenze in materia civile e penale Ufficio del PM Procura della Repubblica 1° grado Giudice di pace Procura della Repubblica Organo inquirente Il capo, gli altri Pm sono sostituti procuratori Corte d’Assise Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Composta da otto giudici giudica reati gravi Procuratore generale 2° grado Corte d’Appello Corte d’Assise d’Appello Composta da tre giudici di carriera. Riesamina le sentenze del giudice unico del Tribunale Composta come la Corte d’Assise. Riesamina le sentenze della Corte d’Assise Il Pm dei processi in Tribunale e in Corte d’Assise Il Pm dei processi d’appello Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Il Pm dei processi in Cassazione Antimafia 3° grado Organo inquirente Corte di Cassazione Procuratore nazionale antimafia Decide sui ricorsi e verifica che la legge sia stata applicata correttamente Altri organi : Tribunale dei minorenni, Tribunale di sorveglianza- Tribunale militare, Tribunale superiore delle acque pubbliche 85 Coordina e dirige i sostituti procuratori impegnati nei delitti a sfondo mafioso DDA Direzione distrettuale antimafia Pool antimafia presso le più grandi sedi giudiziarie