La Costituzione italiana I principi fondamentali articoli 1

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La Costituzione italiana I principi fondamentali (articoli 1 -12) 1

La Costituzione italiana I principi fondamentali (articoli 1 -12) 1

Il presupposto politico della Costituzione: l’ antifascismo Fascismo n n Discriminazione come categoria fondante

Il presupposto politico della Costituzione: l’ antifascismo Fascismo n n Discriminazione come categoria fondante Concezione monistica del potere Costituzione n n Eguaglianza e universalità dei diritti dell’uomo Divisione, distribuzione, articolazione e diffusione dei poteri 2

Il presupposto politico della Costituzione: l’ antifascismo Regime fascista n n Negazione delle autonomie

Il presupposto politico della Costituzione: l’ antifascismo Regime fascista n n Negazione delle autonomie individuali e sociali Politica di potenza e disprezzo del diritto internazionale Costituzione n n Perimetro invalicabile di libertà individuali e di organizzazione sociale Supremazia del diritto internazionale generale sull’ ordinamento interno 3

Il presupposto politico della Costituzione: l’ antifascismo «. . Se voi volete andare in

Il presupposto politico della Costituzione: l’ antifascismo «. . Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione. » Pietro Calamandrei 4

Articolo 1 L’ Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene

Articolo 1 L’ Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione Ø Principio repubblicano Ø Principio democratico Ø Principio lavorista 5

La foto-simbolo della nascita della Repubblica italiana 6

La foto-simbolo della nascita della Repubblica italiana 6

Principio repubblicano Referendum del 2 giugno 1946: viene scelta la Repubblica come forma di

Principio repubblicano Referendum del 2 giugno 1946: viene scelta la Repubblica come forma di governo. Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale Ø Repubblica parlamentare: il Parlamento è il perno del sistema Ø N. B. Non c’ è un nesso necessario tra democrazia e repubblica 7

Principio democratico L’ Italia è una democrazia. Ø Sovranità popolare: la fonte di legittimità

Principio democratico L’ Italia è una democrazia. Ø Sovranità popolare: la fonte di legittimità del potere risiede nel popolo N. B. La sovranità è un potere originario Ø Il popolo esercita la sovranità attraverso il voto (democrazia diretta e indiretta → la e-democracy come possibilità della democrazia diretta? ) Ø Il popolo esercita la sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione: governo della maggioranza nel rispetto delle minoranze per evitare il dispotismo della maggioranza 8

Principio lavorista Ø Ø Art. 1, art. 4 , artt. 35 e seguenti nel

Principio lavorista Ø Ø Art. 1, art. 4 , artt. 35 e seguenti nel Titolo III (Rapporti economici) Diritto-dovere al lavoro: il primo diritto sociale Il lavoro è il titolo di dignità dei cittadini Importanza del lavoro ai fini della realizzazione di una società di uomini liberi e uguali (cfr. art. 3) 9

Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo, sia come

Articolo 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’ adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ø Principio personalista Ø Principio pluralista Ø Principio di solidarietà 10

Principio personalista I diritti dell’ uomo non sono creati dallo Stato, che prende atto

Principio personalista I diritti dell’ uomo non sono creati dallo Stato, che prende atto della loro esistenza (li riconosce) e si impegna a garantirne il godimento Ø I diritti dell’ uomo sono inviolabili anche nei confronti dello Stato Ø Convergenza delle forze cattoliche, delle forze di sinistra, dei liberali Cfr. giusnaturalismo: ci sono diritti che appartengono all’ uomo per natura, in quanto uomo. Ø 11

Principio personalista Ø Ø La persona umana, nella sua concreta individualità sociale, è un

Principio personalista Ø Ø La persona umana, nella sua concreta individualità sociale, è un valore originario che l’ ordinamento deve riconoscere e rispettare in ogni circostanza Il principio personalista pone delle limitazioni ontologiche all’ esercizio del potere politico (e di qualsiasi altro potere) 12

Principio personalista e principio pluralista Ø Ø Ø Il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’

Principio personalista e principio pluralista Ø Ø Ø Il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’ uomo abbraccia anche la dimensione sociale e della persona (formazioni sociali intermedie tra l’ individuo e lo Stato: la famiglia, le associazioni, i partiti, la comunità scolastica, la comunità religiosa) Valorizzazione delle molteplici forme di aggregazione sociale, a cui sono riconosciuti gli stessi diritti inviolabili dell’ individuo Cfr. il monolitismo culturale del regime fascista 13

Principio solidarista Ø Ø Ø Ø Trasforma la persona da individuo a cittadino Nesso

Principio solidarista Ø Ø Ø Ø Trasforma la persona da individuo a cittadino Nesso tra doveri e solidarietà I diritti di ciascuno dipendono anche dai comportamenti di tutti → è necessario l’ adempimento di doveri politici, economici e sociali inderogabili Dovere civico del voto Dovere di difendere la patria (art. 52) Dovere di concorrere alle spese pubbliche ( art. 53 cfr. art. 3) Dovere di istruirsi (art. 34) (…) 14

La «valvola» aperta dell’ art. 2 Ø Ø L’ articolo 2 permette il costante

La «valvola» aperta dell’ art. 2 Ø Ø L’ articolo 2 permette il costante aggiornamento della Costituzione ai diritti di nuova generazione in quanto garantisce la protezione di tutti i diritti inviolabili, anche quelli non espressamente elencati nella Costituzione Es. diritto alla privacy, diritto all’ ambiente (cfr. art. 9) ecc. 15

Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte

Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’ eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’ effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’ organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 16

Articolo 3 Uguaglianza formale (pensiero liberale): primo comma cfr. la discriminazione come categoria fondante

Articolo 3 Uguaglianza formale (pensiero liberale): primo comma cfr. la discriminazione come categoria fondante del regime fascista Ø Uguaglianza sostanziale (pensiero socialista) Ø Principio personalista e principio solidarista Ø Stato sociale o Welfare State: modello di Stato che attua politiche volte ad assicurare a tutti i cittadini un livello di benessere minimo, garantendo anche ai meno abbienti alcuni servizi fondamentali (istruzione, sanità) e offrendo sicurezza sociale in caso di eventi naturali o economici avversi Ø 17

I precedenti Dichiarazione dei diritti dell’ uomo e del cittadino (1789) Art. 1 Gli

I precedenti Dichiarazione dei diritti dell’ uomo e del cittadino (1789) Art. 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’ utilità comune Cfr Marx: la proclamazione dell’ uguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge, che è la grande conquista della Rivoluzione francese, non fa che presupporre e ratificare la loro disuguaglianza sostanziale: gli individui della società borghese, tutti disuguali nella società civile, si consolano di essere tutti eguali di fronte allo Stato (→ scissione tra Stato e società civile) Ø 18

I precedenti Dichiarazione dei diritti dell’ uomo e del cittadino (1793) Art. 21 I

I precedenti Dichiarazione dei diritti dell’ uomo e del cittadino (1793) Art. 21 I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in condizione di poter lavorare Ø Costituzione della Repubblica Romana (1849) Principi fondamentali III. La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini Ø 19

Articolo 3 Eguaglianza nei diritti e nei doveri → eguaglianza dei cittadini di fronte

Articolo 3 Eguaglianza nei diritti e nei doveri → eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge Ø Concezione statica (e formale) e concezione dinamica dell’ eguaglianza: affermazione del principio e progetto per realizzarlo nella concretezza della realtà economico-sociale Ø Critica del carattere formale ed astratto del diritto e attribuzione al diritto stesso il compito di superare la propria dimensione puramente formale Ø 20

Articolo 3 «L’ articolo 3 capoverso dice che l’ eguaglianza di cui parla il

Articolo 3 «L’ articolo 3 capoverso dice che l’ eguaglianza di cui parla il primo comma dell’ articolo, in realtà, non esiste; che non c’è nella società, nonostante le affermazioni formali, una uguaglianza reale» . (Lelio Basso) 21

Articolo 3 Alla luce dell’ articolo 3 vanno lette le altre norme che la

Articolo 3 Alla luce dell’ articolo 3 vanno lette le altre norme che la Costituzione detta a favore dei soggetti più svantaggiati Ø Figli nati fuori del matrimonio (art. 30) Ø Gli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi per raggiungere i più alti gradi degli studi (art. 34) Ø I lavoratori subordinati (art. 36) Ø Le donne lavoratrici (art. 37) Ø Gli inabili al lavoro (art. 38) FOCUS: gli alunni diversamente abili nella scuola (art. 2, 3, 34, 38) https: //www. isisvarese. edu. it/wp-content/uploads/2015/11/QUADRONORMATIVO-DELLINTEGRAZIONE-SCOLASTICA. pdf 22

Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e

Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’ attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 23

Articolo 4: principio lavorista Lavoro: qualsiasi attività umana che contribuisca a far crescere il

Articolo 4: principio lavorista Lavoro: qualsiasi attività umana che contribuisca a far crescere il benessere materiale e spirituale della società Ruolo sociale fondamentale del lavoro: rende possibile il progresso della collettività e l’ uguaglianza; permette di soddisfare i propri bisogni. Ø Il lavoro è sicurezza personale e sociale, inserimento sociale, dignità, mezzo per combattere la povertà e contribuire al progresso collettivo. In questa prospettiva la disoccupazione è un problema non solo economico e di giustizia sociale, ma anche morale 24

Articolo 4 Lo Stato ha il dovere di realizzare la piena (o massima) occupazione

Articolo 4 Lo Stato ha il dovere di realizzare la piena (o massima) occupazione possibile attraverso politiche per l’ occupazione e azioni positive a tutela dei lavoratori più deboli Azioni positive: misure volte a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono le pari opportunità di categorie a rischio di esclusione sociale (es. i lavoratori disabili cfr. art. 3) 25

Articolo 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua

Articolo 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’ autonomia e del decentramento. 26

Articolo 5 Ø Ø Ø Lo Stato post-unitario e lo Stato fascista adottano il

Articolo 5 Ø Ø Ø Lo Stato post-unitario e lo Stato fascista adottano il modello Stato accentrato Lo Stato italiano è uno Stato unitario ( «La Repubblica, una e indivisibile» ) in cui un’ importante quota del potere politico e amministrativo è affidato agli enti locali Gli enti locali sono enti pubblici territoriali Gli enti locali individuati dalla Costituzione sono le Regioni, le Province, i Comuni e, dal 2014, le Città metropolitane 2001: riforma del Titolo V (legge costituzionale) → modifica ( e in alcuni casi abrogazione) degli articoli che disciplinavano gli enti pubblici 27

Articolo 5 I principi che regolano il sistema degli enti locali sono: Ø L’

Articolo 5 I principi che regolano il sistema degli enti locali sono: Ø L’ autonomia a livello politico, normativo e finanziario (autonomia ≠ indipendenza) Ø Il decentramento: le funzioni amministrative dello Stato sono distribuite sul territorio attraverso organi e uffici Ø La sussidiarietà: i bisogni dei cittadini devono essere soddisfatti dall’ ente a loro più vicino → il Comune è l’ ente più vicino ai cittadini cfr. il sindaco eletto dai cittadini nel regime fascista fu sostituito da podestà nominati dall’ alto Ø Art. 117: competenza legislativa esclusiva e concorrente 28

Articolo 6 La Repubblica regola con apposite norme le minoranze linguistiche Ø In opposizione

Articolo 6 La Repubblica regola con apposite norme le minoranze linguistiche Ø In opposizione alla discriminazione come categoria fondante nel regime fascista (italianizzazione forzata delle comunità non italofone) Ø Articolo 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali Ø Indice di democrazia è la tutela delle minoranze Ø La lingua come elemento della cultura: pari dignità delle culture e delle loro forme di espressione Ø La diversità concepita come valore e come ricchezza (vedi anche la Dichiarazione universale dell’ Unesco sulla diversità culturale del 2001) 29

Articolo 6 La tutela delle minoranze linguistiche ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni

Articolo 6 La tutela delle minoranze linguistiche ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a Statuto speciale e in leggi ordinarie che prevedono l’ utilizzo di una lingua diversa dall’ italiano Ø Esempio di minoranze linguistiche: la lingua francese in Valle d’ Aosta, la lingua tedesca e ladina in Trentino Alto Adige 30

Articolo 7 Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

Articolo 7 Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. 31

Articolo 7 Ø Ø Principio di laicità dello Stato: affermazione della neutralità ed equidistanza

Articolo 7 Ø Ø Principio di laicità dello Stato: affermazione della neutralità ed equidistanza dello Stato da tutte le confessioni religiose, dall’ agnosticismo e dall’ ateismo (cfr. Stato teocratico e Stato ateo) Statuto Albertino (1848): il cattolicesimo come religione di Stato → Stato confessionale (art. 1 Statuto Albertino: la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi) 32

Articolo 7 Ø Ø Afferma il principio di laicità dello Stato Ribadisce la validità

Articolo 7 Ø Ø Afferma il principio di laicità dello Stato Ribadisce la validità dei Patti Lateranensi per quanto attiene ai rapporti Stato-Chiesa Aspro dibattito sull’ articolo 7 (votato il 17 marzo 1947) all’ interno della Costituente e divisione a sinistra. Togliatti, segretario del PCI, decise di votare per l’ articolo 7. 33

I precedenti Ø Ø Ø 1850: il Regno di Sardegna vara le leggi Siccardi:

I precedenti Ø Ø Ø 1850: il Regno di Sardegna vara le leggi Siccardi: proclamazione dell’ autonomia dalla Chiesa e della laicizzazione dello Stato Cavour: «libera Chiesa in libero Stato» 1870: breccia di Porta Pia e Non expedit di Pio IX (1874, (revocato da Benedetto XV nel 1919): frattura tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica → il dilemma dei cattolici che sono anche cittadini italiani Patto Gentiloni tra il conte Gentiloni e Giolitti Fondazione del Partito Popolare (1919) 34

Articolo 7 Ø n n n Patti Lateranensi (1929) tra Mussolini e papa Pio

Articolo 7 Ø n n n Patti Lateranensi (1929) tra Mussolini e papa Pio XI e ricomposizione definitiva della frattura tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Sono composti da Trattato, che istituisce lo Stato della Città del Vaticano Convenzione, che fissa l’ entità del risarcimento per la perdita dello Stato pontificio Concordato 35

Articolo 7 Il Concordato del 1929 stabilisce Ø Il cattolicesimo come la sola religione

Articolo 7 Il Concordato del 1929 stabilisce Ø Il cattolicesimo come la sola religione dello Stato italiano (Stato confessionale) Ø Il matrimonio religioso ha effetti civili Ø L’ insegnamento della religione cattolica nella scuola media e superiore 1984 (governo Craxi): revisione del Concordato Ø La religione cattolica non viene più definita come sola religione di Stato Ø Soppressione della congrua (un istituto in base al quale lo Stato contribuiva a una parte del reddito del clero) Ø Introduzione del sistema dell’ Otto per mille 36

Articolo 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni

Articolo 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 37

Articolo 8 Ø Ø Ø L’ articolo 3 vieta ogni discriminazione per motivi religiosi

Articolo 8 Ø Ø Ø L’ articolo 3 vieta ogni discriminazione per motivi religiosi e garantisce a ciascun individuo la libertà di seguire o meno una confessione religiosa Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno il diritto di organizzarsi liberamente nel rispetto dell’ ordinamento giuridico italiano (pluralismo confessionale) Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica» : definite in negativo I rapporti con le altre confessioni religiose sono regolate tramite «intese» con le loro rappresentanze (N. B. Nel caso dell’ Islam, non si è ancora raggiunta un’ intesa) Art. 19: libertà di culto 38

Articolo 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e

Articolo 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Ø «L’ articolo più originale della Costituzione italiana» (C. A. Ciampi) 39

Articolo 9 Ø Ø Ø Lo Stato si impegna ad essere parte attiva nello

Articolo 9 Ø Ø Ø Lo Stato si impegna ad essere parte attiva nello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (cfr anche art. 33) Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare Ministero per i Beni Culturali N. B. L’ Italia è il Paese con il maggior numero di siti patrimonio dell’ umanità individuati dall’ UNESCO 40

Articolo 9 Ø Ø Ø Stretto collegamento tra la promozione della cultura e della

Articolo 9 Ø Ø Ø Stretto collegamento tra la promozione della cultura e della ricerca e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico Centralità della cultura nell’ orizzonte dei diritti del cittadino Il patrimonio culturale e il paesaggio come legante della comunità 41

Articolo 9 «Il diritto alla cultura, che comporta una sorta di presa di possesso

Articolo 9 «Il diritto alla cultura, che comporta una sorta di presa di possesso da parte dei cittadini di un patrimonio di bellezza e di memorie accomunato nei secoli, si lega in tal modo strettamente alla sovranità popolare: nella voce dei Costituenti la comunità dei cittadini, fonte delle leggi e titolare dei diritti, identifica nel patrimonio storico-artistico e nella ricerca che lo riguarda un ingrediente essenziale di democrazia, di eguaglianza, di libertà. Un privilegio della cittadinanza. » Salvatore Settis 42

Articolo 9 Ø Ø Costituzionalizzazione della tutela (in continuità con le leggi dei governi

Articolo 9 Ø Ø Costituzionalizzazione della tutela (in continuità con le leggi dei governi liberali e con le leggi Bottai sotto il regime fascista) posta tra i principi fondamentali Trauma della guerra e consapevolezza del proprio patrimonio culturale e paesaggistico 43

Articolo 9. . e l’ ambiente? Ø Formazione della cultura ambientalista tra la fine

Articolo 9. . e l’ ambiente? Ø Formazione della cultura ambientalista tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta Ø La Corte Costituzionale: convergenza di art. 9 e art. 32 (diritto alla salute, quindi anche di vivere in un ambiente salubre) → la tutela dell’ ambiente è un «valore costituzionale primario e assoluto» Ø La parola «ambiente» è stata inserita nel testo costituzionale con la riforma del 2001 attraverso la riscrittura dell’ art. 117 (titolo V): si parla di «tutela dell’ ambiente, dell’ ecosistema e dei beni culturali» . 44

Articolo 9: prospettive e spunti di riflessione Ø Ø Tutela dell’ ambiente e diritti

Articolo 9: prospettive e spunti di riflessione Ø Ø Tutela dell’ ambiente e diritti delle generazioni future Responsabilità verso le generazioni future Etimologia della parola responsabilità: rispondere di qualcosa a qualcuno (respondeo, antworten/Verantwortung) Un libro per riflettere: Il principio responsabilità. Un’ etica per la civiltà tecnologica di H. Jonas (1979) 45

Il principio responsabilità (1979) Ø Ø Necessità di superare l’ etica tradizionale e di

Il principio responsabilità (1979) Ø Ø Necessità di superare l’ etica tradizionale e di delineare un’ etica all’ altezza della sfida della civiltà tecnologica Ridefinizione del rapporto dell’ uomo con la natura: la natura da scarsamente manipolabile a soggetto che subisce mutazioni radicali Acquisizione della consapevolezza degli effetti a lungo termine prodotti dall’ azione tecnica e «euristica della paura» il principio responsabilità come imperativo metafisico (la parte chiamata in causa – le generazioni future – non è ancora): è responsabilità per l’ esistenza del genere umano e di ogni forma vivente sul pianeta. 46

Responsabilità verso le generazioni future Alcuni riferimenti: Ø Conferenza di Stoccolma sull’ ambiente, convocata

Responsabilità verso le generazioni future Alcuni riferimenti: Ø Conferenza di Stoccolma sull’ ambiente, convocata dall’ Onu (1972) Ø Carta Mondiale della Natura, approvata dall’ Onu nel 1982 Ø Dichiarazione Unesco Sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future (1997) Ø Carta di Nizza sui diritti umani fondamentali (2000) 47

Articolo 10 L’ ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

Articolo 10 L’ ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’ effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’ estradizione dello straniero per reati politici. 48

Articolo 10 Ø Ø Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli Stati tra

Articolo 10 Ø Ø Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli Stati tra loro e tra gli Stati e gli altri soggetti internazionali (es. Onu) Trattato internazionale: accordo tra due o più Stati. La posizione dello straniero è governata dalle norme dei trattati internazionali Diritto di asilo e status di rifugiato (Convenzione Onu di Ginevra del 1951) Il problema: diritto di asilo e immigrazione (Regolamento di Dublino che disciplina le norme sul diritto di asilo nell’ Unione Europea) 49

Articolo 11 L’ Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli

Articolo 11 L’ Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 50

Articolo 11 Ø Ø Ø La scelta del termine ripudio: indica il senso di

Articolo 11 Ø Ø Ø La scelta del termine ripudio: indica il senso di allontanamento da qualcosa che ci è appartenuto. Espulsione dello ius ad bellum dalle prerogative della sovranità Principio personalista (la guerra implica la distruzione di persone umane, cioè di valori originari di cui l’ ordinamento non può disporre) Ripudio della guerra sia come strumento di offesa contro altri popoli sia come mezzo per risolvere le controversie con altri Stati La guerra difensiva è una guerra giustificata, non giusta Uno Stato laico non può teorizzare una guerra santa poiché nessuna sua azione può fondarsi su ragioni confessionali Problema: la guerra umanitaria? 51

Articolo 11 Ø Ø Ø Adesione all’ Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) istituita alla

Articolo 11 Ø Ø Ø Adesione all’ Onu (Organizzazione delle Nazioni Unite) istituita alla conferenza di San Francisco nel 1945 con l’ obiettivo di «salvare le generazione future dal flagello della guerra» e di impiegare «strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli» Tale adesione è stata resa possibile consentendo le limitazioni di sovranità necessarie «ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni» . Adesione all’ Unione Europea 52

Articolo 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso,

Articolo 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. Ø 1797: introduzione del tricolore nella Repubblica cispadana Ø Tricolore come bandiera nazionale del Regno d’ Italia, con al centro lo stemma di casa Savoia Ø Tricolore come bandiera della Repubblica italiana 53

La bandiera italiana Bandiera del Regno d’ Italia Bandiera della Repubblica Italiana 54

La bandiera italiana Bandiera del Regno d’ Italia Bandiera della Repubblica Italiana 54

http: //www. governo. it/it/costituzione-italiana/2836 https: //www. isisvarese. edu. it/wp-content/uploads/2015/11/QUADRONORMATIVO-DELLINTEGRAZIONE-SCOLASTICA. pdf 55

http: //www. governo. it/it/costituzione-italiana/2836 https: //www. isisvarese. edu. it/wp-content/uploads/2015/11/QUADRONORMATIVO-DELLINTEGRAZIONE-SCOLASTICA. pdf 55