Le caratteristiche della Costituzione La Costituzione Italiana stata

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Le caratteristiche della Costituzione: La Costituzione Italiana è stata promulgata il 27 dicembre 1947

Le caratteristiche della Costituzione: La Costituzione Italiana è stata promulgata il 27 dicembre 1947 Dall’allora Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola è stata Pubblicata sulla GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) ed è entrata in vigore Il 1 gennaio 1948. CARATTERISTICHE: • Popolare/Democratica: Perché redatta dai rappresentanti eletti dal popolo (l’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946) • Compromissoria perché e frutto di un compromesso (accordo) tra • i membri dell’Assemblea Costituente che avevano ideologie diverse • l’unico elemento in comune era l’antifascismo. • Lunga dedica ampio spazio ai diritti dei cittadini (da art. 13 a art. 54 Cost. ) • Laica (Perché le Leggi dello stato sono indipendenti dalla Chiesa, art. 7 Cost. ) • Pluralista (I cittadini hanno diritto di scelta art. 2, art. 8, art. 19, art. 21, art. 39, art. 49 Cost. ) • Antifascista: Perché accoglie principi e valori in assoluta antitesi con il fascismo per esempio il pluralismo e perchè redatta da antifascisti • Rigida (art. 138 Cost. ) Perché non si può modificare facilmente • Programmatica: Perché è stata un programma per il legislatore, da attuare il prima possibile. Ma alcuni principi state attuati nel corso dei decenni successivi, anche molti decenni dopo. Es, riforma del diritto di famiglia 1975

Struttura della costituzione La Costituzione è composta da 139 articoli suddivisi in 4 sezioni:

Struttura della costituzione La Costituzione è composta da 139 articoli suddivisi in 4 sezioni: Principi Fondamentali (Artt. 1 -12) Parte Prima (art. 13 -54) Parte Seconda (54 -139) e infine Le Disposizioni transitorie e finali.

La Costituzione è formata da 139 suddivisi in 4 sezioni. La prima sezione comprende

La Costituzione è formata da 139 suddivisi in 4 sezioni. La prima sezione comprende i principi fondamentali: articoli da 1 a 12. L’ Art. 1 Costituzione stabilisce il principio di democrazia e lavorista. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. (primo comma) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (secondo comma) Democrazia = governo del popolo (dal greco demos che vuol dire popolo e cratos che vuol dire governo) Il primo comma quindi stabilisce il Principio di democrazia e lavorista. il secondo comma il Principio della sovranità popolare. In Italia, la sovranità (potere di fare le leggi e governare) appartiene al popolo grazie al suffragio universale che ci consente di eleggere i nostri rappresentanti, la nostra è pertanto una democrazie indiretta o rappresentativa. Il Comma è la parte dell’articolo che termina con il punto e a capo, cioè il capoverso.

Art. 1 Costituzione: Stato democratico L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La

Art. 1 Costituzione: Stato democratico L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione L’articolo 1 stabilisce il principio di democrazia e lavorista. La democrazia è una forma di stato che si caratterizza per: 1. La sovranità popolare, cioè la partecipazione del popolo al governo e alla funzione legislativa attraverso l’elezione dei rappresentanti. (Cfr. art. 1 e 48 Cost. ) Si fonda sul suffragio universale (diritto di voto a tutti) 2. Il principio della separazione dei poteri (cioè legislativo, esecutivo e giudiziario) 3. La tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini (Cfr. artt. 2, 13 e 27) con il riconoscimento del pluralismo in tutte le sue forme: • Pluralismo religioso (Cfr. artt. 7, 8 e 19) • Pluralismo ideologico (Cfr. art. 21) • Pluralismo politico (Cfr. artt. 48 e 49) Il Pluralismo è il diritto di scelta

Poteri Fondamentali dello Stato sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario. Legislativo spetta al Parlamento.

Poteri Fondamentali dello Stato sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario. Legislativo spetta al Parlamento. Esecutivo al Governo. Giudiziario alla Magistratura

Art. 2 Costituzione: un solo comma tre principi ( • 1) Primo Principio stabilito

Art. 2 Costituzione: un solo comma tre principi ( • 1) Primo Principio stabilito dall’articolo 2 Cost: il Riconoscimento dei diritti inviolabili Essi devono essere riconosciuti e tutelati per tutti a prescindere da qualsiasi legge, essi spettano a tutti gli esseri umani per il fatto di nascere uomini (Being humans) I principali diritti umani sono: diritto alla vita, diritto all’integrità fisica, diritto all’identità personale e di genere, diritto alla salute, e altre libertà fondamentali. I diritti umani sono irrinunciabili e imprescrittibili (non si possono perdere). L’uomo non può rinunciare a questi diritti. • 2) Il secondo Principio stabilito è il principio pluralista: cioè il diritto di scelta. La nostra Costituzione riconosce il pluralismo in tutte le sue forme: pluralismo ideologico art. 21; pluralismo religioso art. 8; pluralismo democratico art. 49 (scelta del proprio partito ); pluralismo sindacale art. 39; ecc. • 3) Terzo principio dell’art. 2 è il principio solidarista. I cittadini hanno anche dei doveri di solidarietà politica economica e sociale. Hanno cioè l’obbligo di partecipare alla vita politica, pagare i tributi e rispettare sempre gli altri esseri umani anche se di nazionalità diversa (Il Principio solidarista)

Articolo 3 della Costituzione Italiana: Uguaglianza • Tutti i cittadini hanno pari dignità e

Articolo 3 della Costituzione Italiana: Uguaglianza • Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (Principio di uguaglianza formale) Divieto di discriminazioni fondate sulla distinzione di sesso o razza o lingua, ecc • È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (Principio di uguaglianza sostanziale)

Uguaglianza formale e sostanziale Uguaglianza formale, cioè l’uguaglianza di fronte alla legge: per esempio

Uguaglianza formale e sostanziale Uguaglianza formale, cioè l’uguaglianza di fronte alla legge: per esempio che un cittadino sia cattolico, ebreo, musulmano o ateo, per la legge non cambia nulla e i suoi diritti restano i medesimi. L’uguaglianza formale comporta il divieto di discriminazioni Uguaglianza sostanziale, Il secondo comma dell’articolo 3, però, assegna alla Repubblica il compito di favorire l’uguaglianza sostanziale, ossia l’uguaglianza effettiva: la povertà, la provenienza da Uguaglianza formale Uguaglianza sostanziale un ambiente degradato, la scarsa istruzione ecc. sono fattori che possono determinare tra i cittadini una disuguaglianza di fatto tale da impedire l’esercizio dei diritti fondamentali. Per questo motivo lo Stato deve intervenire a favore dei più bisognosi per garantire a tutti una vita dignitosa e, per quanto possibile, pari opportunità. Es, case popolari solo ai piu bisognosi, reddito di cittadinanza solo per alcuni, buoni libri solo per chi ha un reddito piu basso. Situazioni diverse trattate in modo diverso.

Articolo 4 Cost. Principio lavorista • Nell’articolo 4, primo comma, della Costituzione si afferma

Articolo 4 Cost. Principio lavorista • Nell’articolo 4, primo comma, della Costituzione si afferma che lo Stato deve garantire a tutti il diritto di lavorare, creando le condizioni migliori permettere ad ogni cittadino di poter esercitare questo diritto. In altre parole, lo Stato deve attuare una politica economica volta a favorire lo sviluppo economico e la stabilità dell’occupazione. L’effettività del diritto al lavoro si articola mediante una serie di norme che disciplinano l’accesso al lavoro, lo svolgimento del rapporto e la sua cessazione. Inoltre sono previste una serie di misure a tutela dei lavoratori che si trovino in condizioni particolari, come i minori e le lavoratrici madri o a favore di coloro che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro (es. reddito di Cittadinanza). • Il Comma 2 invece si riferisce al lavoro come dovere sociale che impone a coloro che abbiano la possibilità, di adoperarsi, secondo le proprie attitudini e inclinazioni, per dare il loro contributo alla collettività e “concorrere al progresso materiale o spirituale della società” (cfr. art. 4 Cost. ). La norma si riferisce a qualsiasi attività che si dimostri socialmente utile, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica ed economica, purchè sia in grado di incidere in modo significativo nello sviluppo socio – economico del nostro Stato sociale.

Articolo 5 della Costituzione • Principio Autonomista e del Decentramento • La Repubblica, una

Articolo 5 della Costituzione • Principio Autonomista e del Decentramento • La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. • Dire che l’Italia è una e indivisibile significa affermare l’indivisibilità dello Stato italiano in più Stati e quindi l’illegalità di ogni tentativo di rendere indipendente una parte dello Stato. Nello stesso tempo, però, questo articolo sottolinea l’importanza dell’autonomia e del decentramento amministrativo L’autonomia degli Enti locali è il potere loro riconosciuto di emanare proprie norme giuridiche (Solo la Regione può emanare fonti primarie). Il principio del “decentramento amministrativo” è il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato ad altri Enti pubblici. Principio di Autonomia Principio del Decentramento

Articolo 6 Cost. Tutela delle minoranze linguistiche Principio della Tutela delle minoranze linguistiche Questo

Articolo 6 Cost. Tutela delle minoranze linguistiche Principio della Tutela delle minoranze linguistiche Questo articolo è legato al periodo storico in cui la Costituzione è stata redatta: durante il Fascismo non erano contemplate le lingue straniere e bisognava italianizzare tutte le parole provenienti dall’estero. Con questo articolo, si sono volute eliminare le discriminazioni su base linguistica (tipiche del periodo fascista) e tutelare le minoranze linguistiche presenti in Italia. Infatti nelle regioni in cui esistono minoranze linguistiche è garantito il bilinguismo, cioè esistono due lingue ufficiali: la lingua italiana e la lingua parlata dalle minoranze presenti in quella regione, es. Arbëreshë in Sicilia (Piana degli Albanesi), minoranze di lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia, minoranze tedesche in Trentino Alto Adige, Francese e Ladino in Val D’aosta, ecc. Inoltre vanno tutelate, con apposite norme, anche tradizioni, cultura, religioni e usanze di tutte le minoranze etniche.

Articoli 7 e 8 Laicità dello Stato e pluralismo religioso • Art. 7 La

Articoli 7 e 8 Laicità dello Stato e pluralismo religioso • Art. 7 La Repubblica Italiana è laica • In Italia non esiste la religione di stato • L’art. 7 Cost definisce lo Stato e la Chiesa Cattolica indipendenti e sovrani, entrambi sono sottratti a qualsiasi forma di reciproca interferenza e i loro rapporti sono regolati secondo i modelli delle relazioni internazionali tra Stati. Il Concordato del 1929, che regola appunto i rapporti reciproci, è stato successivamente modificato da un nuovo Accordo stipulato nel 1984, in vigore dal 1985. Da allora l’insegnamento della religione Cattolica nelle scuole pubbliche non è più obbligatorio. Trova in tal modo piena attuazione l’articolo 8 Cost. che afferma il sistema del pluralismo religioso, cioè il diritto di scegliere liberamente la religione che si vuole. Il pluralismo religioso è una diretta conseguenza della laicità dello Stato e implica la libertà di culto cioè il diritto di professarne il culto (art. 19 Cost. ), con il solo limite del divieto di praticare riti contrari al buon costume.

Articolo 9 della Costituzione A norma del primo comma dell’art. 9 Cost. lo Stato

Articolo 9 della Costituzione A norma del primo comma dell’art. 9 Cost. lo Stato deve promuovere le cultura e la ricerca e deve tutelare il patrimonio culturale già esistente e promuoverne la valorizzazione. Il secondo comma dell’art. 9 Cost fa riferimento al concetto di “Paesaggio” che ha subito nel tempo una profonda evoluzione. Oggi la nozione di “paesaggio” ha acquistato un significato più ampio ed indica tutto l’ambiente naturale così come modificato dall’intervento dell’uomo, quindi il complesso del patrimonio culturale della Nazione A norma dell’art. 2 del Codice Urbani (D. lgs. n. 42/2004) Il patrimonio culturale è composto dai beni culturali e dai beni paesaggistici, L’importanza del patrimonio culturale e della sua tutela è dimostrata dal fatto che l’art. 9 Cost. costituisce uno dei 12 principi fondamentali della nostra Repubblica. La tutela del paesaggio, inteso nella sua più ampia accezione di ambiente, e la tutela del patrimonio storico - artistico sono obbiettivi prioritari riconosciuti non solo dalla Costituzione Repubblicana, ma dalle più importanti organizzazioni internazionali, come l’ONU, l’UNESCO e l’Unione Europea.

ART. 10 COST: Principio Internazionalista e diritti dello straniero

ART. 10 COST: Principio Internazionalista e diritti dello straniero

Articolo 10 della Costituzione: commento • Articolo 10 della Costituzione, primo comma l’Italia esprime

Articolo 10 della Costituzione: commento • Articolo 10 della Costituzione, primo comma l’Italia esprime la volontà di impegnarsi a rispettare le norme generali del diritto internazionale. • Il secondo comma stabilisce: Il trattamento giuridico dello straniero deve essere disciplinato dalla legge ordinaria, in modo conforme ai trattati internazionali. La legge impone visto di ingresso e permesso di soggiorno solo per i cittadini extracomunitari che intendono soggiornare in Italia. Per i cittadini UE vige il principio della libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati UE • Nel terzo comma dell’articolo 10 Cost. si ribadisce l’universalità delle libertà democratiche fondamentali, e ciò spiega il riconoscimento del diritto d’asilo, per i cittadini che non hanno la possibilità di esercitarli nei loro Paesi di origine. Grazie al diritto di asilo lo straniero a cui è riconosciuto lo status di rifugiato politico può rimanere in Italia per sfuggire alle persecuzioni politiche del Paese di origine. (Per approfondimenti, v. Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951, legge 28 febbraio 1990, n. 39 c. d. Legge Martelli; modificata dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 legge Bossi/Fini e I decreti legislativi n. 251/2007 e n. 25/2008, che hanno introdotto l’effetto sospensivo del ricorso contro il diniego della domanda d’asilo e la possibilità di ottenere il ricongiungimento familiare, in ottemperanza delle direttive comunitarie in materia). • Infine l’ultimo comma dell’art. 10 Cost. come forma di solidarietà di carattere umanitario, vieta l’estradizione dello straniero per i reati politici, cioè quei reati commessi per opporsi ad un regime dittatoriale (ss. reati di opinione).

Articolo 11 della Costituzione Principio pacifista e della limitazione di sovranità

Articolo 11 della Costituzione Principio pacifista e della limitazione di sovranità

Articolo 12 della Costituzione La Bandiera Italiana Tra i principi fondamentali c’è quello che

Articolo 12 della Costituzione La Bandiera Italiana Tra i principi fondamentali c’è quello che definisce in che modo è strutturata la bandiera dell’Italia: • il tricolore diviso in tre bande verticali di colore verde, bianco e rosso. La bandiera è un segno di identificazione dello Stato. La prima bandiera tricolore fu utilizzata dai soldati italiani che combatterono al fianco di Napoleone durante la sua prima campagna in Italia (1796) Il verde era il colore delle divise della Legione Lombardia e il bianco e il rosso costituivano i colori del Comune di Milano. Nel 1861, con la proclamazione del Regno di Italia, il tricolore fu adottato come bandiera italiana, scelta confermata anche nel 1946 con l’eliminazione al suo interno dello stemma sabaudo. Le tre bande uguali rappresentano i tre cardini degli stati democratici: cioè libertà, uguaglianza e fraternità. Dal 1998 è obbligo esporre la bandiera italiana e quella dell’Unione Europea all’esterno di tutti gli edifici pubblici. Bandiera della Repubblica Regno di Italia 1861 Bandiera Italiana e Dell’UE