La Costituzione Italiana COS La costituzione la legge

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La Costituzione Italiana

La Costituzione Italiana

COS' È? La costituzione è la legge fondamentale dello stato italiano; essa detta le

COS' È? La costituzione è la legge fondamentale dello stato italiano; essa detta le norme che regolano la vita sociale e l'ordinamento dello stato

DIVISIONE DEI POTERI COSTITUZIONE ITALIANA PERCHÈ È STATA SCRITTA? A QUALI PRINCIPI SI ISPIRA?

DIVISIONE DEI POTERI COSTITUZIONE ITALIANA PERCHÈ È STATA SCRITTA? A QUALI PRINCIPI SI ISPIRA? ERA FINITO IL FASCISMO E LA MONARCHIA ERA STATA ABOLITA PER AVERE LEGGI DEMOCRATICHE LIBERTÀ E UGUAGLIANZA PER TUTELARE I DIRITTI DEL POPOLO

STABILISCE COSTITUZIONE ITALIANA SUDDIVISIONE DEI POTERI LEGISLATIVO SVOLTO DAL PARLAMENTO CHE APPROVA ED ELABORA

STABILISCE COSTITUZIONE ITALIANA SUDDIVISIONE DEI POTERI LEGISLATIVO SVOLTO DAL PARLAMENTO CHE APPROVA ED ELABORA LEGGI ESECUTIVO DETENUTO DAL GOVERNO CHE AMMINISTRA STATO GIUDIZIARIO SVOLTO DALLA MAGISTRATURA CHE FA RISPETTARE LEGGI

Composizione e struttura E' composta da 139 articoli (5 articoli sono stati abrogati: 115,

Composizione e struttura E' composta da 139 articoli (5 articoli sono stati abrogati: 115, 124, 128, 129, 130) suddivisi in 4 sezioni: - Principi fondamentali (art. 1 -12) - Parte Prima: Diritti e Doveri dei cittadini (art. 13 -54) - Parte Seconda: Ordinamento della Repubblica (art. 55 -139) - Disposizioni transitorie e finali (disposizioni I-XVIII)

PRINCIPI FONDAMENTALI SONO I PRIMI DODICI ARTICOLI, DETTI ANCHE PRINCIPI SUPREMI O FONDAMENTALI

PRINCIPI FONDAMENTALI SONO I PRIMI DODICI ARTICOLI, DETTI ANCHE PRINCIPI SUPREMI O FONDAMENTALI

ART. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. ART. 4 La Repubblica

ART. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. ART. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Il principio del LAVORO è ripreso e sviluppato negli art. dal 35 al 41 ART. 35 TUTELA DEL LAVORO, FORMAZIONE, LIBERTÀ DI EMIGRAZIONE ART. 38 ASSISTENZA SOCIALE, TUTELA INABILI AL LAVORO ART. 39 DIRITTO AL SINDACATO ART. 36 RETRIBUZIONE, FERIE, RIPOSO, DURATA ORARIO DI LAVORO ART. 40 DIRITTO ALLO SCIOPERO ART. 37 DIRITTI DELLA DONNA, TUTELA MATERNITÀ, TUTELA MINORI ART. 41 LIBERTÀ INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

ART. 1 Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità

ART. 1 Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il significato dell'articolo 1 sta nella sovranità del popolo, cioè è il popolo che comanda tramite le elezioni dei propri rappresentanti in Parlamento. Ora gli uomini sono cittadini e non piu' sudditi dei re, nobili o dittatori. Il lavoro è definito come la base della vita democratica.

ART. 4 Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al

ART. 4 Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Per esempio: lo stato non punisce chi non vuole lavorare, ma nemmeno è obbligato a dare un lavoro a tutti i cittadini. Lo stato si impegna a creare le condizioni per far lavorare i cittadini, per farli lavorare in sicurezza e tutela anche gli invalidi riservando loro dei posti di lavoro.

ART. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La

ART. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Lo Stato ha creato scuole pubbliche per tutti i cittadini ed inoltre controlla quelle private, senza avere l'obbligo di sovvenzionarle.

ART. 34 La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto

ART. 34 La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Questo articolo rende tutti i cittadini uguali, perchè tutti hanno diritto alla stessa istruzione. L'obbligo di istruzione è stato elevato a dieci anni.

ART. 35 Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme

ART. 35 Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Tutti i lavori sono importanti e lo stato si impegna affinchè i cittadini siano formati e istruiti per poter lavorare, anche all'estero, facendo accordi con le altre nazioni.

ART. 36 Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità

ART. 36 Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Questo articolo protegge i lavoratori contro i soprusi dei datori di lavoro, garantendo stipendi, orari e ferie adeguati e giusti. La retribuzione puo' essere diversa a seconda del tipo di lavoro, ma deve comunque permettere al lavoratore di vivere con dignità.

ART. 37 Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità

ART. 37 Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Questo articolo protegge il lavoro dei minori e delle donne che in passato sono sempre stati sfruttati. Il limite minimo di età per lavorare è 15 anni e i minori non possono fare lavori pesanti o pericolosi.

ART. 38 Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari

ART. 38 Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Lo stato si prende cura dei cittadini che hanno difficoltà a lavorare per limitazioni fisiche o per mancanza di mezzi. Lo stato prevede misure assistenziali in caso di infortuni, morte, perdita del lavoro e affida questo compito a degli organismi creati per questo scopo come l'INPS.

ART. 39 Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto

ART. 39 Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Lo stato riconosce i sindacati che rappresentano i lavoratori che possono iscriversi o non ai partiti.

ART. 40 Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che

ART. 40 Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Durante il fascismo lo sciopero era vietato ed era un reato. Lo sciopero è una forma di protesta che i lavoratori hanno per far rispettare i loro diritti, perdendo la retribuzione nei giorni di sciopero.

ART. 41 Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto

ART. 41 Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Tutti possono, secondo la legge, iniziare una propria attività economica che non deve essere in contrasto con il bene comune. L'impresa privata non puo' creare danno alla sicurezza, salute e dignità umana.

Diritti umani e costituzione

Diritti umani e costituzione

La Dichiarazione di Indipendenza 4 luglio 1776 (Stati Uniti) "Riteniamo che alcune verità siano

La Dichiarazione di Indipendenza 4 luglio 1776 (Stati Uniti) "Riteniamo che alcune verità siano di per sé evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali; che dal loro Creatore sono stati dotati di alcuni diritti inalienabili; che fra questi ci siano la vita, la libertà, il perseguimento della felicità"

I diritti riconosciuti dalle leggi di uno Stato sono garantiti ai cittadini di quello

I diritti riconosciuti dalle leggi di uno Stato sono garantiti ai cittadini di quello Stato Ma che cosa succede alla legge, e quindi ai diritti, quando si esce dall’ambito dello Stato? Dai rapporti tra stati nascono i trattati, ovvero gli accordi (bilaterali o multilaterali) fra Stati che costituiscono il diritto internazionale Il rispetto dei trattati è garantito dagli Stati che li hanno contratti ma la loro violazione non è sanzionata da alcuna istanza superiore (uno Stato degli Stati) Pertanto: - si debbano riconoscere delle leggi anche fuori dalla giurisdizione degli Stati (cfr. il “diritto di guerra” di Grozio) - soggetti del diritto internazionale debbano essere considerati non sono solo gli Stati, ma anche i singoli individui (cfr. il diritto cosmopolitico di Kant). In questa prospettiva si colloca anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che è approvata e sottoscritta dagli Stati ma è al di sopra degli Stati

Dai “diritti dell’uomo in quanto cittadino” ai diritti riconosciuti a ciascun essere umano La

Dai “diritti dell’uomo in quanto cittadino” ai diritti riconosciuti a ciascun essere umano La Dichiarazione universale dei diritti umani (che si presenta come una istituzione di diritto positivo in quanto approvata dai rappresentanti della comunità internazionale) può essere invocata da ciascun individuo anche contro il suo stesso Stato. "A ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione … … Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene …

“Siamo in presenza di una tendenza a costruire il sistema giuridico internazionale non più

“Siamo in presenza di una tendenza a costruire il sistema giuridico internazionale non più come un’associazione fra Stati, ma come includente, come soggetti di diritto, tutti i cittadini di tutti gli Stati. […] Norberto Bobbio 1909 - 2004 E dunque una parte del potere degli Stati nei confronti dei loro cittadini viene loro sottratta e concentrata in istituzioni internazionali che provvedono alla tutela dei diritti fondamentali anche contro le autorità dei singoli Stati” [Norberto Bobbio]

Dichiarazione universale dei diritti umani: 30 diritti fondamentali 1. Siamo Tutti Nati Liberi ed

Dichiarazione universale dei diritti umani: 30 diritti fondamentali 1. Siamo Tutti Nati Liberi ed Uguali. Siamo nati tutti liberi. Abbiamo tutti pensieri ed idee proprie. Dovremmo essere tutti trattati allo stesso modo. 2. Non Discriminare. Questi diritti appartengono a tutti, qualunque siano le nostre differenze. 3. Il Diritto alla Vita. Abbiamo tutti il diritto alla vita e di vivere liberi e sicuri. 4. Nessuna Schiavitù. Nessuno ha il diritto di renderci schiavi. Non possiamo rendere nessuno nostro schiavo. 5. Nessuna Tortura. Nessuno ha il diritto di farci del male o di sottoporci a tortura. 6. Hai Diritti Ovunque Tu Vada. Sono una persona proprio come te! 7. Siamo Tutti Uguali Davanti alla Legge. La legge è la stessa per tutti. Deve trattarci tutti in modo imparziale. 8. I Tuoi Diritti Umani Sono Protetti dalla Legge. Tutti possiamo ricorrere alla legge quando non siamo trattati equamente. 9. Nessuna Detenzione Ingiusta. Nessuno ha il diritto di metterci in prigione senza una buona ragione e di tenerci lì o di mandarci via dal nostro paese. 10. Il Diritto a un Processo. Se veniamo processati, dev’essere un atto pubblico. La persona che giudica non dovrebbe permettere a nessuno di suggerirle cosa fare. 11. Siamo Sempre Innocenti Fino a Prova Contraria. Nessuno dovrebbe essere incolpato di aver fatto qualcosa in assenza di prove. Quando le persone dicono che abbiamo fatto qualcosa di brutto, abbiamo il diritto di dimostrare che non è vero. 12. Il Diritto alla Privacy. Nessuno dovrebbe cercare di danneggiare il nostro buon nome. Nessuno ha il diritto di entrare in casa nostra, aprire le nostre lettere o di infastidire noi o la nostra famiglia senza una buona ragione. 13. Libertà di Movimento. Abbiamo tutti il diritto di andare dove vogliamo nel nostro stesso paese e di viaggiare dove preferiamo. 14. Il Diritto di Cercare un Posto Sicuro in cui Vivere. Se temiamo di essere maltrattati nel nostro paese, abbiamo il diritto di andare in un altro paese per essere al sicuro. 15. Diritto alla Nazionalità. Tutti abbiamo il diritto di appartenere ad un paese.

16. Matrimonio e Famiglia. Ogni adulto ha il diritto di sposarsi e di avere

16. Matrimonio e Famiglia. Ogni adulto ha il diritto di sposarsi e di avere una famiglia se vuole. Uomini e donne hanno gli stessi diritti quando sono sposati e quando sono separati. 17. Il Diritto a Ciò che Ti Appartiene. Tutti hanno il diritto di avere le proprie cose o di condividerle. Nessuno dovrebbe portarci via le nostre cose senza una buona ragione. 18. Libertà di Pensiero. Noi tutti abbiamo il diritto di credere in quello che vogliamo, di avere una religione o di cambiarla se lo desideriamo. 19. Libertà di Espressione. Abbiamo tutti il diritto di farci delle idee proprie, di pensare quel che ci pare, di dire quello che pensiamo e di condividere le nostre idee con altre persone. 20. Il Diritto di Riunione e di Associazione. Abbiamo tutti il diritto di incontrare i nostri amici e di lavorare assieme pacificamente per difendere i nostri diritti. Nessuno può imporci di far parte di un gruppo, se non lo vogliamo. 21. Il Diritto alla Democrazia. Abbiamo tutti il diritto di partecipare al governo del nostro paese. Ad ogni persona adulta dovrebbe essere permesso di scegliere i propri leader. 22. Sicurezza Sociale. Abbiamo tutti il diritto ad una casa, a cure mediche, all’istruzione e alle cure per i bambini, ad abbastanza soldi per vivere e all’assistenza sanitaria quando ci ammaliamo o invecchiamo. 23. Diritti dei Lavoratori. Ogni adulto ha il diritto di avere un lavoro, di ricevere uno stipendio equo per il suo lavoro e di aderire ad un sindacato. 24. Il Diritto allo Svago. Tutti abbiamo tutti il diritto di riposarci dal lavoro e di rilassarci. 25. Cibo e un Tetto per Tutti abbiamo tutti diritto ad un buon tenore di vita. Madri e figli, anziani, disoccupati, invalidi e tutte le persone hanno il diritto di essere salvaguardate. 26. Il Diritto all’Istruzione. L’istruzione è un diritto. La scuola elementare dovrebbe essere gratuita. Dovremmo imparare cosa sono le Nazioni Unite e come andare d’accordo con gli altri. I nostri genitori possono scegliere ciò che impariamo. 27. I Diritti d’Autore. I diritti d’autore sono una legge specifica per proteggere le creazioni artistiche e le opere di una persona; le altre persone non possono riprodurle senza permesso. Tutti abbiamo tutti il diritto di vivere liberamente e di godere delle arti, dei benefici scientifici e dell’insegnamento. 28. Un Mondo Libero e Giusto. Ci deve essere un ordine sociale nel quale tutti noi possiamo godere di diritti e libertà, nel nostro paese e in tutto il mondo. 29. Responsabilità. Abbiamo dei doveri verso le altre persone e dovremmo proteggere i loro diritti e le loro libertà.

A che punto siamo rispetto al riconoscimento dei diritti umani?

A che punto siamo rispetto al riconoscimento dei diritti umani?

Si può dire che, nella fase attuale, la questione dei diritti umani presenta due

Si può dire che, nella fase attuale, la questione dei diritti umani presenta due aspetti fondamentali. Da una parte vi è la difesa dei diritti universalmente riconosciuti e la lotta che in molte parti del mondo viene condotta contro la loro violazione, dall'altra va avanti il processo per la conquista di nuovi diritti e per il riconoscimento di nuovi soggetti come titolari di diritti.

La difesa dei diritti riconosciuti Alla difesa dei diritti umani si dedicano, con mezzi

La difesa dei diritti riconosciuti Alla difesa dei diritti umani si dedicano, con mezzi e con poteri che sono troppo spesso molto al di sotto delle necessità, la stessa ONU e le agenzie ad essa affiliate come l'Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia) e la Fao (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura). Per la difesa dei diritti sono stati istituiti i tribunali internazionali Come il Tribunale Penale Internazionale per l'ex. Jugoslavia (1993) dell’Aia (Olanda) il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda (1994) di Arusha (Tanzania) La Corte Penale Internazionale, un tribunale permanente, votata da 120 Stati a Roma nel 1998 ed entrata in vigore nel 2002. La Corte Penale Internazionale: Let the child live, The Economist , 25 gennaio 2007 As of February 2008, 105 states are members of the Court. A further 41 countries have signed but not ratified the Rome Statute. However, a number of states, including China, India, (Russia) and the United States, are critical of the Court and have not joined.

Nuovi diritti e nuovi soggetti di diritto Individuazione più precisa dei soggetti cui vanno

Nuovi diritti e nuovi soggetti di diritto Individuazione più precisa dei soggetti cui vanno attribuiti i diritti dell'uomo già riconosciuti in via generale Convenzione sui diritti politici della donna (1952) Dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959) Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici (1966). lndividuazione di nuovi soggetti che sono per la prima volta considerati titolari di diritti che devono essere riconosciuti e rispettati. diritti delle generazioni future diritti della natura La centrale atomica di Chernobyl esplosa nel 1986

Che cosa si può fare per sostenere e difendere i diritti umani? 1 La

Che cosa si può fare per sostenere e difendere i diritti umani? 1 La prima cosa da fare è non assuefarsi alle loro violazioni non stancarsi di conoscerle e denunciarle. 2 Bisogna poi imparare a riconoscere le violazioni dei diritti umani senza pensare che esse avvengano solo in luoghi lontani da noi Township a Soweto, Sud Africa Baraccopoli a Roma, oggi

Milano aprile 2008

Milano aprile 2008

Milano settembre 2008

Milano settembre 2008

Monza settembre 2008 Parma settembre 2008

Monza settembre 2008 Parma settembre 2008

3 Intervenire a difesa e a promozione dei diritti umani e/o sostenere coloro (istituzioni,

3 Intervenire a difesa e a promozione dei diritti umani e/o sostenere coloro (istituzioni, associazioni, individui) che lo fanno

Diritti umani e Costituzione

Diritti umani e Costituzione

ART. 2 Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia

ART. 2 Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'uomo nasce con alcuni diritti inviolabili (diritto alla vita, al libero pensiero, alla famiglia) e lo stato si limita a riconoscerli e a garantirli.

ART. 3 L'elemento fondamentale di uno stato democratico è l'uguaglianza di tutti i cittadini,

ART. 3 L'elemento fondamentale di uno stato democratico è l'uguaglianza di tutti i cittadini, non devono esistere differenze sociali, di razza, opinioni e religione. Questo articolo è stato fatto per evitare il ripetersi delle leggi razziali contro gli ebrei fatte dal fascismo. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 10 Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale

ART. 10 Art. 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Gli stranieri godono dei diritti inviolabili dell'uomo che l'Italia accetta, protegge e garantisce. Per esempio, se in un paese le leggi democratiche non sono rispettate, uno straniero puo' restare in Italia e l'Italia lo protegge, cioè gli dà asilo politico.

ART. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione,

ART. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni

ART. 14 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Nei casi di gravi reati la polizia puo' entrare in casa delle persone, sempre su autorizzazione del giudice.

ART. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma

ART. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Lo Stato puo' limitare la libertà di una persona se la polizia sta facendo indagini perché ha commesso un reato grave.

ART. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio

ART. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Lo Stato puo' impedire il movimento dei cittadini, per esempio in caso di epidemia o in caso di sicurezza per i cittadini stessi.

ART. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,

ART. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. n tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Pero' se, per esempio, tramite la stampa, la TV o Internet si commettono reati come l’offesa o l’istigazione alla delinquenza, allora lo Stato puo' intervenire con la censura.

Art. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi

Art. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Le accuse contro il Presidente della Repubblica potrebbero essere: alto tradimento e attentato alla Costituzione. Art. 134