B Dalla Alla assanini uona Scuola Le norme
“B Dalla Alla assanini” uona Scuola” Le norme di riferimento per la scuola
La Costituzione Italiana • Art. 3 […] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. • Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. […]
La Costituzione Italiana • • Art. 30 E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. […] Art. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Costituzione Italiana • • Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Art. 97 […] I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. […] Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
La riforma della P. A. Gli anni ‘ 90 del secolo scorso furono scanditi da una serie di norme che modificarono sostanzialmente il funzionamento della P. A. , a partire dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti” che segnò l’inizio del periodo delle riforme.
La Legge 241/1990 Il procedimento amministrativo è una sequenza di atti amministrativi orientati all'emanazione di un atto finale, il provvedimento amministrativo, che è atto a rilevanza esterna e caratterizzato da autoritarietà e, talvolta, da esecutorietà. Il procedimento amministrativo definisce l'azione dell'amministrazione pubblica e la vincola al rispetto di regole preordinate, caratteristica generale dei moderni ordinamenti. Il procedimento amministrativo può essere diviso in fasi: - fase dell'iniziativa, - fase istruttoria, - fase decisoria o Costitutiva, - fase integrativa dell'efficacia.
La Legge 241/1990 Il procedimento amministrativo Devono essere assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (Costituzione, art. 97). La legge n. 241/1990 aggiunge gli ulteriori criteri della economicità, efficacia, efficienza, pubblicità, trasparenza. Quanto dettato dalla legge n. 241/1990, in armonia con l'art. 97 della Costituzione, fissa regole generale ispirate ai seguenti principi: - Principio del giusto procedimento, comprendente il diritto di partecipazione degli interessati, l'identificazione preventiva dell'ufficio e del responsabile del procedimento e il diritto di accesso ai documenti gli interessati; - Principio di semplificazione volto a snellire e rendere più celere il procedimento.
La Legge 241/1990 Accesso agli atti Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica amministrazione, al fine, in particolare di garantire la trasparenza di quest'ultima. Il nuovo art. 22, come novellato dalla legge n. 15/2005, dopo aver puntualizzato (lett. a) che il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, alla lettera b), individuando l’area dei soggetti interessati, ossia dei possibili titolari del diritto di accesso, afferma che l’interesse deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Decreto Legislativo 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione • Il D. Lvo 16 aprile 1994 n. 297 raccoglie e ordina tutte le norme sulla scuola scritte fino ai primi anni ‘ 90. È composto da 676 articoli e tre tabelle allegate ed è a tutt’oggi il riferimento normativo della scuola anche se si sente il bisogno di un nuovo Testo Unico.
La Legge 59/1997 “Bassanini” Alla fine degli anni '90, viene posta in essere una riforma a Costituzione invariata, che preparava il terreno per la successiva riforma del 2001, quest’ultima di rango costituzionale. Tramite la legge-delega n. 59 del 1997 (e una serie di decreti delegati, di cui il principale è il D. P. R. n. 112 del 1998), nota anche come la prima delle c. d. Leggi Bassanini, viene ridisciplinata la materia delle competenze amministrative di Regioni ed enti locali, secondo una logica che doveva portare ad un modello di federalismo improntato sulla collaborazione tra Stato ed enti locali appunto. L’intento principale della riforma era quello di incrementare le funzioni locali fino a dove venisse consentito dalla Costituzione allora vigente, realizzando una sorta di federalismo a Costituzione invariata.
La Legge 59/1997 - Art. 21 L’articolo 21 della Legge “Bassanini” definisce, nella sua struttura generale, quale dovrà essere la scuola della sussidiarietà e delega a successivi regolamenti la progettazione dettagliata. Dall’articolo 21 della 59/97 nascono il “Regolamento dell’autonomia scolastica”, che ridefinisce tutti i caratteri delle nuove istituzioni scolastiche autonome e il “Regolamento di contabilità” il quale dovrà supportare la componente amministrativo-contabile della nuova scuola autonoma.
D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento dell’autonomia scolastica A due anni dalla legge “Bassanini” e proseguendo sul principio della sussidiarietà nasce il: “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”. L’autonomia scolastica, per come è definita dal Decreto, è la capacità di progettare e realizzare interventi educativi di formazione e istruzione finalizzati allo sviluppo e alla crescita della persona umana. Gli interventi educativi previsti devono essere coerenti con i diversi contesti territoriali e con la domanda delle famiglie, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia del processo d’insegnamento e d’apprendimento, al fine di garantire agli alunni il successo formativo mediante l’utilizzo di risorse umane, economiche e strutturali.
Il D. I. 1 febbraio 2001 n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche" L’articolo 3 del DPR 275/99 è dedicato al POF (ora PTOF L. 107/2015) il quale è un atto generale contenuto programmatorio rivolto all’utenza. All’interno del POF trova posto tutta la progettazione che si è data la scuola al fine di garantire il successo formativo dei propri studenti. Tutta l’attività progettuale è supportata attraverso le procedure dettate dal DI 44/01 che verranno poi formalizzate attraverso il Programma Annuale, principale strumento attuativo.
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – art. 25 Ovviamente non era possibile, a fronte di tutti i cambiamenti avvenuti nella scuola così come definiti dai numerosi interventi normativi, lasciare inalterati i ruoli di vertice della scuola, le nuove funzioni che si richiedevano dovevano essere supportate da un cambiamento di status della Dirigenza scolastica. A tale problema pone rimedio l’art. 25 del D. Lvo 165/2001.
La responsabilità civile Art. 2047 del Codice Civile Danno cagionato dall'incapace In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
La responsabilità civile Art. 2048 del Codice Civile Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
La responsabilità civile Art. 61 della Legge n. 312 del 11 luglio 1980 Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente. La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
Contratti Collettivi Nazionali Lavoro I contratti collettivi sono accordi che vengono stipulati tra i massimi organi sindacali (intesi in senso territoriale e gerarchico) delle diverse categorie produttive dei lavoratori e le associazioni nazionali dei datori di lavoro. In particolare per la P. A. la controparte ai sindacati è l’Aran (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), agenzia governativa che si occupa delle contrattazioni. L’Agenzia svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
CCNL SCUOLA 2006 -2009 sottoscritto il 29 novembre 2007 Il contratto collettivo scuola 2006 -2009 è, a sette anni dalla sua naturale scadenza, il contratto di riferimento per il personale scolastico. Si tratta di un articolato suddiviso in XIV Capi e 150 articoli e definisce le regole per il lavoro del personale della scuola, docenti e ATA. Da ricordare che il contratto è un accordo tra le parti ma non sostituisce norme di rango superiore.
Legge 13 luglio 2015 n. 107 115. Il personale docente ed educativo e' sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. 116. Il superamento del periodo di formazione e di prova e' subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attivita' didattiche. 117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
Legge 13 luglio 2015 n. 107 118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attivita' formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova. 119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo e' sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. 120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- Slides: 21