La nascita della Costituzione STATUTO ALBERTINO LItalia nasce
La nascita della Costituzione
STATUTO ALBERTINO L’Italia nasce come Stato unitario nel 1861. La prima Costituzione del Regno d’Italia fu lo Statuto Albertino che era stato concesso da Carlo Alberto nel Regno Sardo- piemontese nel 1848. Nel 1861 lo Statuto divenne la Carta Costituzionale della nuova Italia unita e rimase formalmente tale fino all'entrata in vigore dell’attuale Costituzione. 2
CARATTERISTICHE DELLO STATUTO Era una Costituzione: • OTTRIATA cioè concessa dal sovrano al popolo • BREVE contiene pochi articoli e riconosce i diritti di libertà, soprattutto economica. • FLESSIBILE: poteva essere cambiata con legge ordinarie e decreti.
Dopo la II guerra mondiale 2 giugno 1946: • Gli italiani votano per: ✓Referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica ✓Assemblea Costituente • Per la prima volta votano le donne e si realizzò il suffragio universale.
Differenza tra Monarchia e Repubblica • Monarchia e Repubblica sono due diverse forme di Governo – Nella Repubblica il capo dello stato è il Presidente della Repubblica=carica elettiva – Nella Monarchia il capo dello stato è il Re=carica ereditaria • Risultato del referendum: vinse la Repubblica, con il 54, 3% dei voti 5 5
ASSEMBLEA COSTITUENTE • Vengono eletti 556 membri appartenenti a diversi partiti politici • L’Assemblea aveva innanzitutto il compito di redigere la nuova Costituzione italiana. • L'Assemblea nominò al suo interno una Commissione di 75 membri, incaricati di stendere il progetto generale della Costituzione. • La Commissione si suddivise a sua volta in tre sottocommissioni: ✓diritti e doveri dei cittadini; ✓organizzazione costituzionale dello Stato; ✓rapporti economici e sociali. 6 6
LA NUOVA COSTITUZIONE • La Costituzione – venne discussa e approvata il 22 dicembre 1947 – venne promulgata da Enrico De Nicola – entrò in vigore il 1 gennaio 1948 • L’Assemblea Costituente venne sciolta il 12 maggio 1948, dopo l'adozione della Costituzione italiana
Aprile 1948 • Elezioni del 1° Parlamento della Repubblica • Elezione da parte del Parlamento del 1° Presidente della Repubblica: Luigi Einaudi • Presidente del Consiglio: De Gasperi
STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE • PRINCIPI FONDAMENTALI (ARTT. 1 -12): contengono i principi che ispirano tutta la Costituzione • PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (ARTT. 1354): contengono le regole fondamentali sui rapporti Stato/cittadini • PARTE SECONDA: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (ARTT. 55 -139): contengono le regole sui principali organi dello Stato
Caratteristiche della Costituzione • Votata perchè fu redatta e votata da un’Assemblea costituente che era stata votata dal popolo italiano. • Scritta perchè contenuta in un testo legislativo scritto. • Lunga in quanto, oltre a disciplinare l’organizzazione dello Stato e i diritti di libertà dei cittadini contiene anche numerose norme che prevedono I diritti etico-sociali e quelli economici. • Rigida sia perchè per modificarla sono necessarie leggi costituzionali , sia perchè le leggi in contrasto con la Costituzione vengono annullate dalla Corte costituzionale; • Democratica perchè riconosce ampio potere al popolo 10 10
Art. 1 Costituzione Italiana Una Repubblica fondata sul lavoro
• « L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. »
L’articolo 1 cost. sancisce in modo solenne: • il risultato del referendum del 2 giugno 1946: l’Italia è una Repubblica; • il carattere democratico della repubblica: cioè che si basa sul consenso del popolo (sovranità popolare); • che la Nazione è fondata sul lavoro: tutti coloro che esercitano un’attività lavorativa sono al centro della vita politica, economica e sociale del Paese.
Principio Democratico Repubblica La forma di governo non è modificabile neppure con Leggi Costituzionali Democrazia Forma di stato Diretta Rappresentativa Quando il popolo prende direttamente le decisioni (Referendum ecc. ) Quando le decisioni sono prese dai rappresentanti eletti liberamente dal popolo
« La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. »
-Principio Personalistico -Principio Pluralistico -Principio Solidaristico
“…riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”
Diritti che appartengono all’uomo in quanto tale SONO SIA I Diritti “tipici”, riconosciuti dalla costituzione dagli articoli 13 e seguenti Nuovi diritti che possono nascere per i cambiamenti della società e le scoperte tecnicoscientifiche: -Diritto alla privacy -Diritto all’identità sessuale -Divieto di clonazione umana
“Riconosce i diritti inviolabili nelle formazioni sociali”
Formazioni sociali La Cost. riconosce diritti inviolabili AI GRUPPI nei quali l’uomo vive e sviluppa la sua personalità Ad esempio: -Famiglia, Scuola, Sindacati, Associazioni religiose, Associazioni culturali, Partiti politici Al tempo stesso la Cost. riconosce diritti inviolabili all’uomo NEI GRUPPI dove l’uomo vive.
“ …e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà -POLITICA -ECONOMICA -SOCIALE AI QUALI NON CI SI PUO’ SOTTRARRE
di solidarietà POLITICA ECONOMICA SOCIALE - dovere di voto Dovere di contribuire educare, - Dovere di conoscere le leggi alle spese dello stato istruire e mantenere i propri figli con i tributi
• “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. • È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. ”
Uguaglianza formale comma 1 • Tutti i cittadini sono UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE = • La legge non può trattare in modo diverso le persone per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali. • La Corte Costituzionale ha precisato che uguaglianza significa che debbono essere trattate in modo uguale le situazioni uguali e in modo diverso le situazioni ragionevolmente diverse. • Sono ammessi quindi trattamenti differenziati solo per situazioni particolari: il trattamento diverso deve presentare delle particolari ragioni che rendano ragionevole la differenziazione, che la giustifichino (PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA).
Uguaglianza sostanziale comma 2 • Lo Stato ha il compito di ELIMINARE QUEGLI OSTACOLI economici e sociali che impediscono la piena realizzazione dell’uguaglianza tra i cittadini • Fondamento dei diritti sociali. • Ad esempio vanno concesse borse di studio ai meritevoli, vanno eliminate le barriere architettoniche permettere piena mobilità ai disabili.
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