CITTADINANZA E COSTITUZIONE ARTICOLI PRINCIPALI PRINCIPI FONDAMENTALI I

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CITTADINANZA E COSTITUZIONE ARTICOLI PRINCIPALI

CITTADINANZA E COSTITUZIONE ARTICOLI PRINCIPALI

PRINCIPI FONDAMENTALI I primi dodici articoli della Costituzione sono dedicati ai principi fondamentali.

PRINCIPI FONDAMENTALI I primi dodici articoli della Costituzione sono dedicati ai principi fondamentali.

ARTICOLO 1 L’art. 1 intende mettere in evidenza i due pilastri sui quali è

ARTICOLO 1 L’art. 1 intende mettere in evidenza i due pilastri sui quali è costruita la Repubblica: il principio democratico e il principio lavorista. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ARTICOLO 2 Viene qui affermato il principio personalista, che colloca la persona umana, nella

ARTICOLO 2 Viene qui affermato il principio personalista, che colloca la persona umana, nella sua dimensione individuale così come in quella sociale, al vertice dei valori riconosciuti dall’ordinamento giuridico. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ARTICOLO 3 Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell’intera Costituzione, della quale offre come

ARTICOLO 3 Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell’intera Costituzione, della quale offre come chiave di lettura il principio di uguaglianza e di non discriminazione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ARTICOLO 4 In questo articolo il lavoro, considerato fondamento sociale del nostro ordinamento repubblicano

ARTICOLO 4 In questo articolo il lavoro, considerato fondamento sociale del nostro ordinamento repubblicano fin dal primo articolo della Costituzione, viene riconosciuto come diritto di tutti i cittadini, in quanto costituisce il presupposto per l'esercizio di ogni altro diritto. È per questo che lo Stato repubblicano si impegna a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

ARTICOLO 5 Con questo articolo viene ribadita l'unità e l'indivisibilità del territorio nazionale. La

ARTICOLO 5 Con questo articolo viene ribadita l'unità e l'indivisibilità del territorio nazionale. La Costituzione, contrapponendosi all'ordinamento fascista che aveva attuato uno Stato fortemente accentrato, riconosce e promuove il pluralismo territoriale, attraverso le autonomie locali. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

ARTICOLO 6 La Repubblica italiana si impegna e tutelare le minoranze linguistiche e tale

ARTICOLO 6 La Repubblica italiana si impegna e tutelare le minoranze linguistiche e tale impegno deve ricadere sulle comunità territoriali in cui queste minoranze sono presenti. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ARTICOLO 7 L’art. 7 disciplina i rapporti tra Stato e confessioni religiose sulla base

ARTICOLO 7 L’art. 7 disciplina i rapporti tra Stato e confessioni religiose sulla base di due principi: il principio della distinzione degli ordini e il principio di bilateralità. Alla Chiesa cattolica vengono comunque riconosciute indipendenza e sovranità. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ARTICOLO 8 La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano

ARTICOLO 8 La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si ispira, dunque, ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ARTICOLO 9 Qui vengono enunciati due principi fondamentali: quello della promozione dello sviluppo di

ARTICOLO 9 Qui vengono enunciati due principi fondamentali: quello della promozione dello sviluppo di cultura e ricerca e quello della tutela dei beni ambientali e del patrimonio storico e artistico. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ARTICOLO 10 In questo articolo, la nostra nazione si impegna a rimanere all'interno della

ARTICOLO 10 In questo articolo, la nostra nazione si impegna a rimanere all'interno della solidarietà internazionale. Tale impegno si realizza attraverso l'emanazione di disposizioni in tutto coincidenti con le norme del diritto internazionale, sia scritte che provenienti dalla consuetudine e riconosciute dalla comunità internazionale. Tali norme vincolano gli Stati, compresi quelli di nuova formazione. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

ARTICOLO 11 Il nostro paese si impegna a partecipare alle organizzazioni internazionali che promuovono

ARTICOLO 11 Il nostro paese si impegna a partecipare alle organizzazioni internazionali che promuovono la pace e la giustizia fra i popoli. L'impegno che si è assunto la nostra Repubblica, fin dalla sua nascita, è stato di partecipare alla creazione di un ordinamento mondiale più giusto. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ARTICOLO 12 La descrizione della bandiera nazionale è stata riportata in un articolo della

ARTICOLO 12 La descrizione della bandiera nazionale è stata riportata in un articolo della Costituzione per evitare che una qualsiasi maggioranza politica abbia la possibilità, attraverso una legge ordinaria, di alterare la bandiera, inserendo simboli che si richiamano ad una ideologia. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE GLI ORGANI DELLO STATO

CITTADINANZA E COSTITUZIONE GLI ORGANI DELLO STATO

DEMOCRAZIA È il sistema politico in cui, in un regime di libertà e di

DEMOCRAZIA È il sistema politico in cui, in un regime di libertà e di pluralismo, i cittadini eleggono chi li governa e le decisioni vengono prese a maggioranza.

IL PARLAMENTO Parlamento è l'organo costituzionale attraverso il quale i cittadini, mediante i propri

IL PARLAMENTO Parlamento è l'organo costituzionale attraverso il quale i cittadini, mediante i propri rappresentanti, eletti a suffragio universale diretto, partecipano all'esercizio della funzione legislativa e del controllo sul Governo. Il parlamento italiano, caratterizzato de un bicameralismo perfetto, è articolato in due camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. La funzione legislativa del Parlamento consiste nell'attività diretta alla formazione delle leggi ed è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il Parlamento è altresì competente, con procedure più complesse, a introdurre modifiche al testo della Costituzione e a emanare o modificare le leggi costituzionali. Il parlamento esercita anche funzioni di: Indirizzo politico e controllo sul governo, Corpo elettorale.

PARLAMENTO PALAZZO MONTECITORIO Il Parlamento è un organo titolare del potere legislativo e risulta

PARLAMENTO PALAZZO MONTECITORIO Il Parlamento è un organo titolare del potere legislativo e risulta composto da due camere: la camera dei deputati, di 630 membri, e il Senato della Repubblica, di 315 membri elettivi più senatori a vita.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il presidente della Repubblica è il garante della Costituzione ed il

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il presidente della Repubblica è il garante della Costituzione ed il rappresentante dell’Unità d’Italia. Necessita di pochi requisiti: Non è richiesto il sesso maschile, qualunque cittadino che goda di diritti politici e civili e che abbia più di 50 anni. È una delle cariche più longeve, in quanto dura 7 anni. La sua elezione è molto complessa, a maggioranza qualificata.

POTERI FORMALI E SOSTANZIALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LEGISLATIVO: Promulga le leggi, fissa la

POTERI FORMALI E SOSTANZIALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LEGISLATIVO: Promulga le leggi, fissa la prima riunione delle Camere, le può convocare in via straordinaria. Ratifica i trattati Internazionali, scioglie le camere, manda messaggi motivati alle camere, autorizza la presentazione dei disegni di legge, scioglie consigli, comunali, provinciali, regionali. GIUDIZIARIO: Presiede il consiglio di stato maggiore e nomina i 5 giudici della corte costituzionale. Indice la data delle elezioni, indice i referendum. Nomina i senatori a vita, concede la grazia e commuta le pene. ESECUTIVO: Nomina il Presidente del Consiglio, i ministri e i sottosegretari. Dichiara lo stato di guerra, comanda le forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa(organo collegiale, ministri interni, affari esteri, difesa, economia, sviluppo economico e capo di stato maggiore, con lo scopo di coordinare attività relative alla difesa), Conferisce la cittadinanza, onorificenze, accredita i rappresentanti diplomatici.

IL GOVERNO Nell’ambito della teoria della separazione dei poteri dello Stato, il Governo è

IL GOVERNO Nell’ambito della teoria della separazione dei poteri dello Stato, il Governo è il capo del potere esecutivo e svolge l’attività amministrativa o esecutiva che consiste nella realizzazione concreta delle leggi approvate dal Parlamento, nello Stato moderno però l’attività del Governo non è un’attività soltanto esecutiva, ma anche un’attività di iniziativa, in quanto comprende: • L’attività amministrativa, rivolta a seguire le leggi e a soddisfare concretamente i bisogni collettivi; • L’attività politica o di indirizzo politico, diretta a realizzare un determinato programma politico nei rapporti interni e internazionali. Mentre l’attività amministrativa viene esercitata dai singoli ministri, l’attività politica è svolta dall’intero Consiglio dei ministri, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente del Consiglio. Nel nostro ordinamento il Governo è un organo costituzionale in quanto è contitolare della sovranità, ma è sottoposto al controllo politico del Parlamento.

 La costituzione dispone che il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e

La costituzione dispone che il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Questi organi sono organi necessari del Governo e in mancanza anche soltanto di uno di loro il Governo sarebbe illegittimo. L’organizzazione e il funzionamento del Governo sono stati regolamentati verso la fine degli anni 80, precisando le attribuzioni dei diversi organi governativi, e disciplinando l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il primo organo necessario del Governo è il Consiglio dei Ministri. Il consiglio dei ministri ha il compito di determinare l’indirizzo politico del Governo e di assicurarne l’unità dell’azione. Il consiglio dei ministri o Gabinetto è un organo collegiale e complesso, perché è formato da più persone fisiche e da più organi semplici, ciascuno con propri compiti e con proprie responsabilità. In particolare il consiglio dei ministri • stabilisce la politica generale del Governo e delibera sulle questioni riguardanti l’indirizzo politico del Governo. • definisce l’indirizzo generale dell’azione amministrativa; • risolve i conflitti di attribuzione che possono sorgere tra i ministri.

LE FUNZIONI DEL GOVERNO Inoltre il consiglio dei ministri è competente per tutti gli

LE FUNZIONI DEL GOVERNO Inoltre il consiglio dei ministri è competente per tutti gli atti di maggior rilievo, ai quali la legge richiede una deliberazione del consiglio dei ministri o per i quali il Presidente del consiglio ritiene opportuno una deliberazione dell’intero Governo. Un altro organo necessario del Governo è il Presidente del Consiglio. Il presidente del consiglio dei ministri ha il compito di dirigere la politica generale del governo e di promuovere e coordinare l’attività dei singoli ministri, al fine di mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo del governo. In base alla costituzione, il presidente del consiglio deve svolgere una funzione di “timoniere” dell’attività dell’intero Governo e di slancio dell’azione dei singoli ministri. La posizione politica e giuridica del presidente del consiglio è stata sempre al centro di un vivace dibattito in particolare per quanto riguarda il rapporto con i ministri che fanno parte del Governo.

LA MAGISTRATURA La Magistratura è un organo costituzionale composto dall’insieme dei giudici a cui

LA MAGISTRATURA La Magistratura è un organo costituzionale composto dall’insieme dei giudici a cui è affidata la funzione giurisdizionale, ovvero l’applicazione delle norme giuridiche. Applica la regola generale ad un caso concreto, e decide come deve essere risolta una situazione giuridica attraverso l’emanazione di una sentenza, cioè una decisione che è obbligatoria per i destinatari. I principi che assicurano l’imparzialità e l’indipendenza della Magistratura e i principi diretti a disciplinare il funzionamento dell’attività giurisdizionale sono: L’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza alcuna distinzione; L’assunzione dei giudici avviene tramite concorso pubblico, riservato ai laureati in giurisprudenza, con una selezione dei candidati con criterio di scelta trasparente;

MAGISTRATURA La Costituzione stabilisce che tutti i provvedimenti del giudici devono essere motivati. Qualora

MAGISTRATURA La Costituzione stabilisce che tutti i provvedimenti del giudici devono essere motivati. Qualora la motivazione non è ritenuta corretta dai destinatari della sentenza, è presente il doppio grado della giurisdizione, dove le parti possono chiedere di far riesaminare il caso da un giudice diverso da quello precedente. L’attività giurisdizionale è divisa in tre settori: civile, penale, amministrativo.

LA CORTE COSTITUZIONALE La Corte Costituzionale fa sì che venga rispettato quanto scritto nella

LA CORTE COSTITUZIONALE La Corte Costituzionale fa sì che venga rispettato quanto scritto nella costituzione. Oltre a quella di annullare le leggi incostituzionali la corte possiede altre funzioni: - Il giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato. - Il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica. - Il giudizio sull’ammissibilità del referendum. Proprio grazie alle importanti funzioni che ha, la corte si pone al di sopra di tutte le istituzioni statali, il suo potere è principalmente giuridico in quanto deve giudicare le leggi ma, la corte, non può astenersi dallo studio della situazione politica del paese per dare una interpretazione corretta della legge. La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali cinque vengono eletti dal Parlamento in seduta comune, cinque vengono nominati dal Presidente della Repubblica e cinque vengono eletti dalle più alte magistrature dello Stato

 La corte costituzionale è quindi formata dal concorso di diversi poteri dello stato

La corte costituzionale è quindi formata dal concorso di diversi poteri dello stato in modo da garantire la pluralità di interessi, competenze e punti di vista. Il rinnovo non avviene mai globalmente ma ogni volta che decade un giudice se ne nomina subito un altro. Le sentenze della corte costituzionale sono pubblicate sulla gazzetta ufficiale, sono definitive e non è possibile ricorrere contro di esse nessun appello né nessun ricorso. Possono essere posti al giudizio della corte costituzionale: - Le leggi dello stato approvate dal parlamento - Gli atti aventi forza di legge - Le leggi regionali. La corte costituzionale non può giudicare una legge di proprio iniziativa ma può prenderla sotto esame solo previa richiesta, la richiesta deve indicare quali articoli devono essere presi in considerazione e la corte deve obbligatoriamente attenersi alla richiesta ricevuta

CORTE COSTITUZIONALE PALAZZO DELLA CONSULTA La corte costituzionale è stata creata con la costituzione,

CORTE COSTITUZIONALE PALAZZO DELLA CONSULTA La corte costituzionale è stata creata con la costituzione, ma la sua attività effettiva risale al 56. Nata con il compito di giudicare se una legge o un atto avente forza di legge fosse conforme alla costituzione. É scopo della corte costituzionale controllare appunto la legittimità delle leggi.