IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE A quali articoli della

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IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE A quali articoli della Costituzione si può ricondurre il fenomeno

IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE A quali articoli della Costituzione si può ricondurre il fenomeno turistico?

IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE • Il turismo non è espressamente disciplinato nella Costituzione, ma

IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE • Il turismo non è espressamente disciplinato nella Costituzione, ma si collega indirettamente a diversi articoli.

Art. 9 cost • Il principale articolo della Costituzione ricollegabile al turismo è l’articolo

Art. 9 cost • Il principale articolo della Costituzione ricollegabile al turismo è l’articolo 9: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» .

Art. 9 cost • La presenza dell’articolo 9 fra i principi fondamentali della nostra

Art. 9 cost • La presenza dell’articolo 9 fra i principi fondamentali della nostra comunità offre un’indicazione importante sulla missione dello Stato Italiano. • Lo sviluppo, ricerca, cultura e patrimonio formano un tutto inscindibile. La tutela deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, cioe in funzione della cultura dei cittadini, per rendere questo patrimonio fruibile a tutti.

Interpretazione dell’art. 9 • L'art. 9 sancisce "la superiorità del valore esteticoculturale” rispetto ad

Interpretazione dell’art. 9 • L'art. 9 sancisce "la superiorità del valore esteticoculturale” rispetto ad altri valori, compresi quelli economici. • Non dobbiamo quindi pensare che il turismo sia la massima “industria” del Paese e che i beni culturali siano un “prodotto” da vendere. • I beni culturali e il paesaggio non sono un “prodotto”, sono la nostra storia, la nostra anima. • E’ quindi necessario prestare molta attenzione ad un turismo di massa che rischia di usurare il patrimonio culturale e sviluppare piuttosto un turismo responsabile e sostenibile.

Art. 16 cost. • ART. 16 . : «Ogni cittadino può circolare e soggiornare

Art. 16 cost. • ART. 16 . : «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinate da ragioni politiche. • L’articolo riconosce ad ogni cittadino la libertà di soggiornare e circolare in Italia e all’estero coinvolgendo indirettamente anche la prospettiva di chi “fa il turista”.

Art. 32 cost • ART. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

Art. 32 cost • ART. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» . • L’articolo riconosce il diritto alla salute. • Oggi indubbiamente il turismo si può collegare al concetto di salute, in quanto questa non è più considerata come assenza di malattia ma come situazione di benessere e la vacanza contribuisce indubbiamente al benessere psico-fisico della persona.

art. 41 cost • ART. 41 «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi

art. 41 cost • ART. 41 «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» . • L’articolo riconosce la libertà d’iniziativa economica dell’imprenditore e il turismo consiste nell’esercizio di una tipica attività economica imprenditoriale. • La Corte costituzionale è intervenuta per stabilire come deve operare il bilanciamento tra libertà di impresa e tutela dei beni culturali e del paesaggio precisando che la libertà di impresa deve piegarsi al valore costituzionale dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 117 cost. • Un altro articolo importante è l’art. 117 che prevede la

Art. 117 cost. • Un altro articolo importante è l’art. 117 che prevede la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. • Sia lo stato che le le regioni hanno competenza legislativa, possono emanare leggi. • La riforma della costituzione del 2001 ha introdotto una nuova ripartizione delle competenze tra stato e regioni nell’art. 117 cost.

Art 117 cost comma 2 • L’articolo nel comma 2 elenca le materie di

Art 117 cost comma 2 • L’articolo nel comma 2 elenca le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 c. 2 Cost. ) che possono essere regolate soltanto con legge ordinaria del Parlamento. – Ad esempio politica estera, difesa, ordine pubblico, giustizia, cittadinanza ecc.

Art 117 comma 3 • L’articolo nel comma 3 elenca le materie di competenza

Art 117 comma 3 • L’articolo nel comma 3 elenca le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. • In questo caso – lo stato fissa i principi fondamentali con leggi ordinarie (leggi quadro) – le regioni sono libere di emanare leggi regionali secondo le specifiche esigenze locali. • Le materie di competenza concorrente riguardano ad esempio salute, trasporti, istruzione, ricerca scientifica, porti e aeroporti, alimentazione ecc. ;

Art 117 comma 4 • Tutte le altre materie non elencate nei commi precedenti

Art 117 comma 4 • Tutte le altre materie non elencate nei commi precedenti sono di competenza delle regioni (competenza residuale). • In tali ambiti le regioni hanno una competenza piena. – Ad es. sono di competenza regionale la formazione professionale, la polizia locale

Art. 117 cost. dopo la revisione costituzionale • Prima della riforma della Costituzione del

Art. 117 cost. dopo la revisione costituzionale • Prima della riforma della Costituzione del 2001 con la l. cost. n. 3/2001, l’art. 117 cost. indicava il “Turismo ed industria alberghiera” tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni: lo Stato doveva stabilire i principi fondamentali e le Regioni potevano stabilire la disciplina di dettaglio con le leggi regionali.

IL TURISMO DOPO LA L. COST. N. 3/2001 • Oggi il turismo non è

IL TURISMO DOPO LA L. COST. N. 3/2001 • Oggi il turismo non è menzionato esplicitamente né tra le materie di competenza esclusiva dello Stato né tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regione. • Il turismo quindi è una materia residuale di competenza delle Regioni.

Limiti delle leggi regionali • Nonostante il turismo sia di competenza delle Regioni, queste

Limiti delle leggi regionali • Nonostante il turismo sia di competenza delle Regioni, queste però continuano ad incontrare dei LIMITI nell’emanare le loro leggi.

Limiti alla competenza regionale Alcuni limiti derivano dalle materie che appartengono alla competenza esclusiva

Limiti alla competenza regionale Alcuni limiti derivano dalle materie che appartengono alla competenza esclusiva dello Stato che si intrecciano con il turismo: • Il diritto privato e la disciplina dei contratti. • La tutela dell’ambiente e dei beni culturali • La tutela della concorrenza • I rapporti internazionali e con l’UE • La disciplina dell’immigrazione • I rapporti con le confessioni religiose

Limiti alla competenza regionale Altri limiti derivano dalle materie che appartengono alla competenza concorrente

Limiti alla competenza regionale Altri limiti derivano dalle materie che appartengono alla competenza concorrente tra Stato e Regioni che si intrecciano con il turismo: • la disciplina delle professioni • il governo del territorio • il settore dell’organizzazione delle attività sportive di base • La valorizzazione dei beni culturali

LIMITI ECCEZIONALI ALLA COMPETENZA REGIONALE • La Corte Costituzionale infine, in molte sentenze, ha

LIMITI ECCEZIONALI ALLA COMPETENZA REGIONALE • La Corte Costituzionale infine, in molte sentenze, ha ammesso la possibilità dell’intervento delle leggi statali in materia di turismo se particolari esigenze di politica economica richiedono un’azione uniforme sul territorio nazionale. • Tale intervento dello Stato deve essere però giustificato dall’interesse pubblico, deve essere proporzionato e deve essere attuato con un’intesa tra lo Stato e le Regioni.