Gli strumenti di finanziamento del circolante a a

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Gli strumenti di finanziamento del circolante a. a. 2019/2020

Gli strumenti di finanziamento del circolante a. a. 2019/2020

I fabbisogni finanziari di breve termine (1/2) ØIl capitale circolante lordo (working capital) raccoglie

I fabbisogni finanziari di breve termine (1/2) ØIl capitale circolante lordo (working capital) raccoglie le risorse che compongono e finanziano l'attività operativa di un’ azienda. ØDal punto di vista contabile, il valore netto di tale aggregato può essere determinato come differenza tra attività e passività correnti, di breve termine. Dal punto di vista gestionale, il valore netto si ottiene per differenza fra cc lordo e i soli debiti commerciali. ØLa variazione del capitale circolante misura l'assorbimento o il rilascio di risorse finanziarie. ØIl principio di matching attivo/passivo richiede che i fabbisogni finanziari di breve termine siano finanziati con fonti a breve termine. Ø In presenza di sbilanci di cassa l’impresa può ricorrere a prestiti bancari volti a dotarla della liquidità necessaria per compensare gli sbilanciamenti. ØPer finanziarsi a breve termine, inoltre, l’impresa può contare su alcuni strumenti che le consentono di trasformare (“smobilizzare”) in risorse smobilizzare immediatamente utilizzabili i propri crediti commerciali. Ø Altre forme tecniche hanno l’obiettivo di dotare l’impresa di risorse finanziarie necessarie per sviluppare specifiche attività (con i fornitori, con l’estero, su nuovi ordini, ecc. ).

I fabbisogni finanziari di breve termine (2/2) � I fabbisogni di capitale circolante dell’impresa

I fabbisogni finanziari di breve termine (2/2) � I fabbisogni di capitale circolante dell’impresa si possono, quindi, ricondurre: ◦ da un lato all’esigenza dell’impresa di disporre di un volano di cassa con cui fronteggiare scompensi di tesoreria legati alla gestione ordinaria; ◦ dall’altro, alla necessità di riequilibrare eventuali sfasature temporali tra incassi e pagamenti della gestione corrente. � Con riguardo al caso specifico delle imprese in fase di start up, l’esigenza di finanziare gli investimenti in capitale circolante si manifesta in maniera importante in prossimità dell'inizio della produzione, per favorire l’avvio dell’attività e, quindi, delle vendite.

La copertura del fabbisogno di cassa: anticipazioni bancarie e strumenti di mercato � I

La copertura del fabbisogno di cassa: anticipazioni bancarie e strumenti di mercato � I principali strumenti di copertura del fabbisogno di cassa sono: ◦ l’apertura di credito in conto corrente; corrente ◦ le anticipazioni bancarie � - � Si tratta generalmente di: finanziamenti a breve e brevissimo termine a scadenza indeterminata o rinnovati in maniera continuativa riservando alla banca la facoltà di recedere dall’impegno (c. d. finanziamenti fino a revoca). I costi che l’impresa deve sostenere a fronte di tali finanziamenti sono mediamente più elevati di quelli connessi ad altre forme di credito, in ragione del livello di rischio più elevato che accompagna tali operazioni.

L’apertura di credito in conto corrente (1/3) � � � L'apertura di credito bancario,

L’apertura di credito in conto corrente (1/3) � � � L'apertura di credito bancario, come definita dal codice civile (artt. 1842 e ss. ) è il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte (il cliente) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato La banca concede la linea di fido, con l’importo massimo che può raggiungere tale forma di credito L’affidato può utilizzare la somma concessa in una o più soluzioni, ripristinando il credito con versamenti successivi e quindi riutilizzare il prestito secondo necessità. L’apertura di credito è anche oggetto di una disciplina pattizia, rappresentata dalle cosiddette “Condizioni generali uniformi relative all’apertura di credito utilizzabile in c/c” redatte a cura dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Queste disposizioni introducono condizioni più gravose per il cliente rispetto al dettato normativo civilistico. L’operazione viene regolata sul conto corrente che il cliente detiene presso la propria banca; per tale ragione si parla alternativamente di apertura di credito in conto corrente.

L’apertura di credito in conto corrente � � � Tre tipologie di apertura di

L’apertura di credito in conto corrente � � � Tre tipologie di apertura di credito in c/c: apertura di credito per elasticità di cassa, apertura di credito ordinaria, apertura di credito semplice. Nell’apertura di credito per elasticità di cassa, cassa il cliente può prelevare somme dal proprio conto corrente in misura anche eccedente le proprie reali disponibilità (scoperto), entro un limite massimo di scoperto e per una durata limitata nel tempo. Il cliente può utilizzare il credito effettuando più prelevamenti nel tempo, a condizione che l’esposizione non ecceda complessivamente il limite massimo. Nell’apertura di credito ordinaria la durata è di norma più prolungata e la concessione è a favore di soggetti che solitamente presentano saldi di conto corrente debitori. Nell’apertura di credito semplice la scadenza è determinata e non c’è la possibilità per il cliente di ripristinare la linea di credito originaria. È in uso nelle aziende di tipo stagionale. Tali forme di apertura di credito nella maggior parte dei casi sono concesse senza garanzie particolari. Tuttavia il costo (interessi e commissioni) è generalmente più alto rispetto alle forme tecniche di finanziamento a breve.

Le operazioni di denaro caldo � � � � Per soddisfare i fabbisogni a

Le operazioni di denaro caldo � � � � Per soddisfare i fabbisogni a più breve termine delle imprese esistono, inoltre, alcune operazioni particolari di finanziamento in conto corrente: tra queste, ad esempio, le operazioni “hot money” (Denaro caldo), i finanziamenti a breve (Denaro a tempo) e prestiti “stand by”. Queste forme tecniche sono richieste dalla imprese con finalità esclusivamente finanziarie o di tesoreria, tesoreria sono utilizzate in un’unica soluzione e rimborsabili anche con brevissimo preavviso. Tali operazioni sono attivate su importi rilevanti e prevedono tassi di interesse più favorevoli rispetto all’apertura di credito tradizionale. L’attivazione di questi finanziamenti è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento. Le tre fattispecie citate si distinguono per la durata del prestito: > le operazioni di denaro caldo hanno una durata compresa tra 48 ore e 60 giorni (prorogabili fino ad un massimo di 180 giorni); > i finanziamenti denaro a tempo hanno durata compresa tra un giorno e 12 mesi; > le forme stand by si realizzano su durate comprese tra un giorno e 18 mesi meno un giorno.

L’anticipazione bancaria � � L’anticipazione bancaria è un contratto tipico, disciplinato dagli artt. 1846

L’anticipazione bancaria � � L’anticipazione bancaria è un contratto tipico, disciplinato dagli artt. 1846 e ss. del codice civile, con il quale la banca anticipa al cliente parte del valore di merci o titoli consegnati in pegno La banca assume l’obbligo di tenere a disposizione del cliente una certa somma di denaro per un certo periodo di tempo, a fronte di costituzione in pegno di beni mobili da parte del cliente. Il pegno viene costituito su beni mobili agevolmente commercializzabili, con una quotazione di mercato facilmente accertabile o su crediti. In ◦ ◦ base alla natura dei beni costituiti in pegno, si distingue tra: anticipazione su titoli (azioni, obbligazioni e altri titoli di credito); anticipazione su merci e su beni di facile commercializzazione; commercializzazione anticipazione su titoli rappresentativi di merci (polizza di carico, lettera di vettura, …). anticipazione su crediti. ◦ LA BANCA PROCEDE AD UNA STIMA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE, CON PROIEZIONE AL PERIODO DI SCADENZA DEL PRESTITO. ◦ RISPETTO A TALE VALORE, EFFETTUA UN PRESTITO MONETARIO GENERALMENTE NON SUPERIORE AL 70%.

DIRITTI DELLA BANCA: �- RITENZIONE DELLA COSA DATA IN PEGNO PER IL PERIODO DEL

DIRITTI DELLA BANCA: �- RITENZIONE DELLA COSA DATA IN PEGNO PER IL PERIODO DEL PRESTITO; �- FAR VENDERE LA COSA AVUTA IN PEGNO IN CASO DI NON RISPETTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL PRENDITORE DEL PRESTITO; �- PRIVILEGIO SUL RICAVATO DELLA VENDITA DEL PEGNO FINO A TOTALE RIMBORSO DI CAPITALE, INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE.

OBBLIGHI DELLA BANCA: �- ASSICURARE PER CONTO DEL CLIENTE LA COSA RICEVUTA IN PEGNO;

OBBLIGHI DELLA BANCA: �- ASSICURARE PER CONTO DEL CLIENTE LA COSA RICEVUTA IN PEGNO; ��- CUSTODIRE LA COSA AVUTA IN PEGNO; RESTITUIRE LA COSA AVUTA IN PEGNO AL MOMENTO DELLA TOTALE ESTINZIONE DEL PRESTITO.

IMPEGNI DEL CLIENTE FINANZIATO: �- RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE E CUSTODIA; �- RIMBORSO

IMPEGNI DEL CLIENTE FINANZIATO: �- RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE E CUSTODIA; �- RIMBORSO DELLA SOMMA AVUTA IN PRESTITO, OLTRE A INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE; �- REINTEGRAZIONE DELLA GARANZIA, QUANDO IL VALORE DEL PEGNO SI RIDUCA AL DISOTTO DEL 10% RISPETTO ALLA STIMA INIZIALE.

PEGNO SU TITOLI � L’IMPRESA CHE DISPONGA DI TITOLI DI CUI NON INTENDA DISFARSI

PEGNO SU TITOLI � L’IMPRESA CHE DISPONGA DI TITOLI DI CUI NON INTENDA DISFARSI CON LA VENDITA, PUO’ DARLI IN PEGNO ALLA BANCA. � SI TRATTA DI UNA OPERAZIONE GRADITA ALLA BANCA, IN QUANTO: � - AGEVOLA LA STIMA, A SCADENZA DEL PRESTITO, DEL VALORE DI MERCATO DEI TITOLI; � - FACILITA LA DETENZIONE E CUSTODIA; � - DIFFICILMENTE SOTTRAE QUEL TIPO DI BENI ALL’ATTIVITA’ TIPICA DELL’IMPRESA.

PEGNO SU MERCI L’IMPRESA DA’ IN PEGNO PARTE DEL PROPRIO MAGAZZINO: GENERALMENTE MATERIE PRIME

PEGNO SU MERCI L’IMPRESA DA’ IN PEGNO PARTE DEL PROPRIO MAGAZZINO: GENERALMENTE MATERIE PRIME PREGIATE (PER ESEMPIO: RAME, METALLI PREZIOSI, NICKEL) O PRODOTTI FINITI DI SICURO REALIZZO (PER ESEMPIO: VINI PREGIATI, FORMAGGI DA STAGIONARE). � E’ INTERESSE SIA DELLA BANCA CHE DELL’IMPRESA FAR SI’ CHE I BENI DATI IN PEGNO NON SIANO SOTTRATTI AL NORMALE CICLO PRODUTTIVO, QUANTOMENO PER EVITARE CHE L’IMPRESA SUBISCA UNA DIMINUZIONE DI INCASSI, CHE ANDREBBERO A PREGIUDICARE LA RIMBORSABILITA’ DEL PRESTITO. � PER TALE MOTIVO SONO CONSIGLIABILI PEGNI DI: �MATERIE PRIME O PRODOTTI FINITI DI OVER STOCK; �SEMILAVORATI (ALIMENTARI O BEVANDE) CHE SIANO COMUNQUE INDISPONIBILI PER IL PERIODO DI STAGIONATURA, INVECCHIAMENTO… �

PEGNO SU DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI � L’IMPRESA CHE SIA PROPRIETARIA DI DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DELLA MERCE,

PEGNO SU DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI � L’IMPRESA CHE SIA PROPRIETARIA DI DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DELLA MERCE, MA NON SIA ANCORA IN POSSESSO DELLA MERCE IN QUANTO VIAGGIANTE O ANCORA INDISPONIBILE ALLA DOGANA, PUO’ UTILMENTE CONCEDERE IN PEGNO TALI DOCUMENTI, QUANTOMENO PER IL TEMPO DI ATTESA DELLA PRESA DI POSSESSO DEI BENI.

PEGNO SU ALTRI VALORI � SI TRATTA GENERALMENTE DI CREDITI DI NATURA COMMERCIALE O

PEGNO SU ALTRI VALORI � SI TRATTA GENERALMENTE DI CREDITI DI NATURA COMMERCIALE O DI ALTRA NATURA. I CASI PIU’ FREQUENTI RIGUARDANO CREDITI NON COMMERCIALI, TIPICAMENTE VERSO L’ERARIO. � È TUTTAVIA DA SEGNALARE CHE ALCUNE BANCHE UTILIZZANO QUESTA SOLUZIONE PER FINANZIARE LA CLIENTELA, DIETRO PRESENTAZIONE IN PEGNO DI ASSEGNI POSTDATATI.

L’anticipazione bancaria � In base alla modalità di utilizzo del credito, si distingue tra:

L’anticipazione bancaria � In base alla modalità di utilizzo del credito, si distingue tra: • anticipazione bancaria semplice o a scadenza fissa: erogazione unica, restituzione a scadenza; • anticipazione bancaria indeterminata: indeterminata il cliente può prelevare la somma in una o più soluzioni e può, anche prima della scadenza del termine, ripristinare la provvista iniziale e riutilizzare ripetutamente la disponibilità così ricostituita. � � � L’importo che la banca anticipa è pari al valore dei beni costituiti in pegno, al netto di uno scarto (differenza di valore tra la somma anticipata e i beni offerti in pegno). Lo scarto deve garantire che, in caso di inadempimento, la banca potrà vendere i beni e con il ricavato possa realizzare una somma sufficiente a rimborsare capitale e interessi. Il cliente ha la facoltà di ritirare i beni costituiti in pegno previo rimborso proporzionale delle somme anticipate (c. d. proporzionalità dello scarto). Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita dei beni.

L’anticipazione bancaria � Esempio La società Beta presenta al proprio istituto di credito di

L’anticipazione bancaria � Esempio La società Beta presenta al proprio istituto di credito di riferimento una richiesta di finanziamento in forma di anticipazione bancaria su merci a 180 giorni. I beni offerti in pegno sono rappresentati da 500 tonnellate di granoturco. Il perito incaricato dalla banca per la stima delle merci attribuisce il valore di 75. 000 euro (150 euro per tonnellata). La banca, ottenuto il deposito presso magazzini dalla stessa indicati, accorda l’anticipazione richiesta alla società Beta, applicando uno scarto del 30% e tasso di interesse del 10% annuo. � � � Valori in gioco: stima della merce a scadenza del prestito: 75000 scarto 30% 22500 entità del prestito 52500 interessi per 6 mesi di prestito 2589 altre componenti di costo (commissioni, spese, …. . . )

Gli strumenti di smobilizzo dei crediti commerciali � � Le principali operazioni di smobilizzo

Gli strumenti di smobilizzo dei crediti commerciali � � Le principali operazioni di smobilizzo dei crediti commerciali cui l’impresa può ricorrere per anticipare la disponibilità dei propri crediti sono l’anticipo su portafoglio salvo buon fine, l’anticipo su fatture e il factoring Gli intermediari finanziari offrono, inoltre, all’impresa che lavora sui mercati internazionali strumenti dedicati per finanziare il proprio portafoglio estero: - anticipo export - anticipo import - operazioni documentarie - forfaiting e il confirming. � � � Le operazioni di smobilizzo dei crediti commerciali confluiscono nella categoria di rischio che la Banca d’Italia definisce di “rischi autoliquidanti”, perché rappresentano operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. I costi delle operazioni possono essere sintetizzati nel TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Il riferimento al valore assunto dal TAEG rende possibile un confronto omogeneo tra le soluzioni offerte da diversi intermediari. La Banca d'Italia rileva trimestralmente i tassi effettivi globali medi applicati alle categorie “Anticipi e sconti”, “Factoring”, “Altri finanziamenti alle imprese”.

I Castelletti s. b. f. (1/2) � � Gli anticipi su portafoglio salvo buon

I Castelletti s. b. f. (1/2) � � Gli anticipi su portafoglio salvo buon fine (s. b. f. ) sono operazioni con le quali la banca anticipa un credito al proprio cliente, con la facoltà di rivalersi sul proprio affidato, addebitando l’importo anticipato in caso di insolvenza del debitore originario (il cliente dell’impresa). L’anticipo avviene su presentazione di effetti da parte dell’impresa: nel linguaggio bancario, per effetti possono intendersi sia le cambiali tratte che i pagherò cambiari che le ricevute bancarie. Spesso le banche concedono una linea di credito cosiddetta castelletto s. b. f. (portafoglio s. b. f. o anticipo s. b. f. ) che consiste nel mettere a disposizione sul conto corrente del cliente (cedente) l’importo degli effetti e delle ricevute bancarie presentate per l’incasso; la somma accreditata può essere pari al valore nominale delle ricevute presentate (anticipo senza scarto) o inferiore (anticipo con scarto). La valuta dell’operazione è, di norma, fissata nella data di scadenza dell’effetto, cui l’intermediario aggiunge alcuni giorni-valuta per aumentare la propria remunerazione. In base alla valuta riconosciuta all’operazione, può distinguersi tra s. b. f. con disponibilità immediata e s. b. f. a valuta maturata.

I Castelletti s. b. f. (2/2) � � In base alla modalità con cui

I Castelletti s. b. f. (2/2) � � In base alla modalità con cui sono contabilizzate tali operazioni da parte dell’intermediario si distinguono: - operazioni s. b. f. con accredito diretto in conto corrente - operazioni s. b. f. con utilizzo di un conto fruttifero s. b. f. Nel primo caso, la banca accredita nel conto corrente ordinario dell’impresa l’importo oggetto di anticipo, con data contabile del giorno dell’operazione e data valuta della scadenza dei crediti. Il cliente pagherà interessi alla banca solo nel caso utilizzi le somme anticipate. Nel secondo caso la banca accende un conto tecnico per anticipi s. b. f. , che viene addebitato per l’importo dell’operazione con valuta pari alla data contabile. Il cliente paga interessi alla banca per tutto il periodo per il quale rimane aperto l’anticipo. Gli effetti che, giunti a scadenza, non risulteranno pagati dal debitore originario saranno addebitati all’impresa che ne aveva ricevuto l’anticipo, con aggravio di spese. I costi dell’operazione sono rappresentati dal tasso di interesse applicato all’importo anticipato, dai giorni valuta e da altre spese per i servizi di gestione/incasso egli effetti.

Lo sconto bancario (1/2) � � Il codice civile, all’articolo 1858, disciplina lo sconto

Lo sconto bancario (1/2) � � Il codice civile, all’articolo 1858, disciplina lo sconto bancario, che definisce come il contratto con cui la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso Si tratta di una forma di finanziamento a breve termine garantita dalla cessione di un credito. Lo sconto avviene di norma su cambiali (sconto cambiario), per cui la banca, in caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata. Con l’operazione di sconto, la banca anticipa al proprio cliente il valore dei crediti presentati ridotto di un compenso proporzionale al tempo che manca all’incasso (sconto), sconto oltre a commissioni a vario titolo dovute. Il cliente ottiene l’anticipo con la clausola salvo buon fine (pro-solvendo). Se, alla data prevista per l’incasso, l’obbligato non paga l’effetto, la banca ri-addebita l’operazione al proprio cliente, con una maggiorazione per le spese sostenute per il protesto del titolo cambiario.

Lo sconto bancario (2/2) � Esempio La società Gamma presenta alla propria banca n.

Lo sconto bancario (2/2) � Esempio La società Gamma presenta alla propria banca n. 3 effetti per lo sconto. I titoli, tutti dell’importo di 5. 000 euro, hanno scadenza 21. 04. 2013, 15. 06. 2013 e 30. 06. 2013. Il primo titolo è di tipo pagherò, mentre gli altri sono cambiali tratte. La banca, in data 15. 04. 2013, ammette i titoli allo sconto, con tasso del 6%. Le commissioni di incasso vengono fissate nella misura di 5 euro ad effetto; l’istituto finanziatore applica, inoltre, 6 giorni banca. Il netto ricavo dell’operazione può essere determinato come di seguito esemplificato.

L’anticipo su fatture (1/2) � � � L’impresa può richiedere il finanziamento dei propri

L’anticipo su fatture (1/2) � � � L’impresa può richiedere il finanziamento dei propri crediti commerciali anche semplicemente presentando all’istituto bancario le fatture emesse a fronte delle vendite realizzate verso i propri clienti. L’operazione di prestito che così si realizza viene definita di anticipo su fatture. La banca, di norma, anticipa un valore pari al 70 -80% dell’importo delle fatture presentate, sulle quali dovrà essere indicata la domiciliazione del pagamento presso lo stesso istituto finanziatore. Dal punto di vista giuridico, l’anticipo su fatture si concretizza in una cessione di crediti, come disciplinata dall’art. 1260 del codice civile. La banca provvede ad aprire un conto tecnico (transitorio, speciale) che verrà addebitato per l’importo dell’anticipo, con valuta pari alla data contabile; in contropartita, il conto corrente ordinario del cliente sarà accreditato per lo stesso valore, con la medesima valuta. Alla scadenza della fattura, se il debitore effettua il pagamento tramite bonifico, la banca provvede a chiudere l’operazione accreditando il conto tecnico; in caso di mancato pagamento, invece, addebita il conto del cliente. Il cliente sosterrà un onere per interessi calcolati dalla data di registrazione dell’anticipo fino al momento in cui sarà chiusa l’operazione, con ricezione del pagamento da parte del debitore originario (il cliente dell’impresa). Questa forma di finanziamento può essere costruita anche a valere su contratti di fornitura conclusi dall’impresa (si parla, in tal caso, di anticipo su contratto), ordinativi di acquisto (anticipo su ordini) e stato avanzamento lavori (anticipo su s. a. l. ).

L’anticipo su fatture (2/2) � Esempio: La società Alfa emette in data 01. 10

L’anticipo su fatture (2/2) � Esempio: La società Alfa emette in data 01. 10 fattura di vendita di euro 20. 000, a fronte di una transazione commerciale per la fornitura di propri prodotti alla società Beta. Nella fattura è indicato il pagamento a mezzo bonifico bancario a 60 giorni. La società Alfa presenta la fattura per l’anticipo alla propria banca in data 08. 10; la banca anticipa euro 16. 000 (80% del valore in fattura), che vengono accreditati nel conto corrente ordinario del cliente con valuta 08. 10. In contropartita, la banca addebita il conto tecnico per anticipo fatture appositamente acceso, con pari valuta. In data 01. 12 la banca riceve il bonifico dalla società Beta e provvede a chiudere l’anticipo in essere, accreditando il conto tecnico per euro 16. 000. La società Alfa pagherà alla banca interessi dal 08. 10 al 01. 12, al tasso stabilito contrattualmente. Il delta fra il pagamento da cliente (euro 20000) e anticipo di banca (16000), pari a 4000 sarà accreditato sul c/c del cliente. Se come forma di pagamento fosse stata prevista la ricevuta bancaria anziché il bonifico, la società Alfa avrebbe potuto richiedere alla banca un finanziamento su linea di fido del tipo castelletto s. b. f.

ANTICIPI EXPORT –ANTICIPI IMPORT La finalità principale è quella finanziamento, che si realizza: �

ANTICIPI EXPORT –ANTICIPI IMPORT La finalità principale è quella finanziamento, che si realizza: � Per l’anticipo export sotto forma di smobilizzo � Per l’anticipo import sotto forma di anticipazione a scadenza fissa La modalità di esecuzione può determinare anche una forma di copertura del rischio di cambio.

� Profilo ANTICIPO EXPORT del finanziamento: la banca concede una anticipazione sulla fattura di

� Profilo ANTICIPO EXPORT del finanziamento: la banca concede una anticipazione sulla fattura di vendita (o ordine), che verrà rimborsata con le somme pagate dal compratore (autoliquidazione). � Profilo della copertura del rischio di cambio. Esempio: � Un esportatore ottiene dalla banca lo smobilizzo di un credito di 200 $ : � � addebito del c/ anticipi: $ 200 � � accredito in c/c: € 160 (cambio del giorno: 1/1, 25=0. 80). � Al momento dell’incasso, la banca: � � chiude il c/anticipi export con 200 $ � � addebita in c/c il controvalore in € di interessi e commissioni, al cambio del giorno.

ANTICIPO EXPORT (seguito) Si osserva che: � � l’incasso del credito non ha generato

ANTICIPO EXPORT (seguito) Si osserva che: � � l’incasso del credito non ha generato rischio di cambio per l’esportatore riguardo il valore dello scambio � � il rischio permane per quanto riguarda gli interessi e commissioni � Diversa situazione se il c/anticipi fosse stato aperto in euro: �� Al momento della chiusura del c/anticipi, l’incasso dei 200 $ sarebbe stato trasformato in euro al cambio di scadenza (rischio di cambio) � � Viceversa non sarebbero soggetti a rischio di cambio gli interessi e commissioni, addebitati in euro. �

� Profilo ANTICIPO IMPORT del finanziamento: la banca effettua il pagamento per conto dell’importatore

� Profilo ANTICIPO IMPORT del finanziamento: la banca effettua il pagamento per conto dell’importatore direttamente al creditore estero con propri fondi. Alla scadenza del prestito addebita il c/c dell’importatore per capitale, interessi e commissioni (non autoliquidazione). � Profilo della copertura del rischio di cambio. Esempio: � La banca: �� invia al fornitore estero 100 $ � � apre c/anticipi di € 78, 43 (cambio del giorno €/$ 1, 2750=0. 7843). rimborso del prestito a 2 mesi � Alla scadenza del prestito, la banca addebita in c/c € 78, 43 più interessi e commissioni in euro: l’importatore ha realizzato la fissazione del rischio di cambio su capitale, interessi e commissioni. � Non altrettanto sarebbe stato se egli avesse ottenuto l’apertura del c/anticipi in divisa diversa da quella nazionale.

� Il FACTORING factoring presuppone la cessione al factor di crediti liquidi ed esigibili

� Il FACTORING factoring presuppone la cessione al factor di crediti liquidi ed esigibili con scadenza di breve termine. � Per le sue caratteristiche il rapporto di factoring può essere interpretato come una forma di partnership finanziaria e commerciale (“ibrida”). � Il servizio globale previsto dal factoring si concretizza in: � • una componente gestionale (servizi di supporto che il factor può fornire per migliorare o facilitare la gestione del portafoglio clienti/debitori); � • un servizio assicurativo (nel caso di clausola prosoluto, il rischio di credito per insolvenza dei debitori ceduti è assunto dal factor); � • una componente finanziaria (possibilità di una anticipazione di smobilizzo, in funzione del valore e della qualità dei crediti ceduti).

FACTORING � In funzione dei servizi resi, un contratto di factoring prevede le seguenti

FACTORING � In funzione dei servizi resi, un contratto di factoring prevede le seguenti componenti di costo: � � commissione di gestione con clausola prosolvendo � (da 0, 50% a 1, 25% circa); � oppure: � � commissione di gestione con clausola prosoluto � (da 1, 25% a 2% circa); � � diritti fissi per ogni fattura ceduta � (circa 1 -2 euro); � � interessi sulle somme anticipate � (simili ad altre forme di smobilizzo crediti).

� Altri FACTORING elementi caratterizzanti sono le clausole di: � a) esclusiva: divieto di

� Altri FACTORING elementi caratterizzanti sono le clausole di: � a) esclusiva: divieto di allacciare rapporti con altri factor; � b) globalità: vincolo di cessione di tutta la clientela del cedente. � Soprattutto nella prassi italiana, dette clausole sono spesso mitigate nei loro effetti, oppure limitate da accordi specifici fra le parti.

� � � � � FACTORING Principali categorie di contratti: A) pro-solvendo: notification: non

� � � � � FACTORING Principali categorie di contratti: A) pro-solvendo: notification: non prevede che il debitore sia informato della cessione a un factor (i pagamenti sono effettuati al creditore originario, il quale – se ha avuto una anticipazione – deve trasferire al factor la quota capitale già ricevuta, più interessi e commissioni); notification: è richiesto l’accordo del debitore ceduto (il debitore si impegna a saldare il suo debito al factor, che trattiene le somme già anticipate e versa eventuali differenze. Sono addebitati interessi e commissioni). B) pro-soluto: notification: il factor si riserva il diritto di: 1) prevedere massimali (massima esposizione che il factor si assume sull’intero portafoglio ceduto) e FRANCHIGIE (percentuale di perdita su crediti a carico del cedente); 1) accettare o meno i debitori proposti e gli eventuali garanti. C) maturity: - non è prevista l’anticipazione dei crediti ceduti - l’impegno del factor si limita ai servizi di gestione e garanzia (nel caso pro soluto).

La legge n. 52/1991 regola la cessione dei crediti d’impresa � Le caratteristiche più

La legge n. 52/1991 regola la cessione dei crediti d’impresa � Le caratteristiche più interessanti sono: � � Art. 1 – Ambito di applicazione � Sono regolamentate le cessioni ove: � a) il cedente è un imprenditore; � b) i crediti ceduti nascono dall’esercizio dell’impresa; � c) il cessionario è persona giuridica avente per oggetto sociale l’acquisto di crediti d’impresa. � � Art. 3 – Cessione dei crediti futuri e in massa � È prevista la cessione in massa dei crediti presenti e anche di quelli futuri, per i quali sia indicato il debitore ceduto e la stipula del contratto commerciale avvenga entro 24 mesi. � � Art. 4 – Garanzia di solvenza � La cessione dei crediti si presume pro-solvendo, salvo che il cessionario non accetti esplicitamente la formula pro-soluto.

Sotto il profilo gestionale, possono essere identificate tre forme di factoring: � 1) factoring

Sotto il profilo gestionale, possono essere identificate tre forme di factoring: � 1) factoring diretto domestico � 2) factoring diretto internazionale � 3) factoring indiretto

Factoring diretto domestico �Sui �I �����È crediti verso clienti nazionali. vantaggi sono: politica commerciale;

Factoring diretto domestico �Sui �I �����È crediti verso clienti nazionali. vantaggi sono: politica commerciale; gestione finanziaria; snellimento amministrativo e contabile; organizzazione aziendale. la forma contrattuale più utilizzata, da imprese di tutte le dimensioni.

FACTORING DIRETTO DOMESTICO (fine) È ottimale per imprese con le seguenti caratteristiche: �in espansione,

FACTORING DIRETTO DOMESTICO (fine) È ottimale per imprese con le seguenti caratteristiche: �in espansione, impegnate nella produzione e commercializzazione piuttosto che nella gestione dei crediti commerciali; �con prospettive di crescita, ma con limitato patrimonio, che limita il credito bancario; �con buoni margini di profittabilità delle vendite; �con tempo medio di incasso non superiore a 180 giorni; �con clientela anche mutevole e non ben conosciuta. � Non è consigliabile in casi di: �vendite con scarsa profittabilità; �clientela molto frazionata e con bassi importi; �dilazioni di pagamento lunghe (molto oltre 180/gg); � � - frequenti e complesse situazioni di contestazione.

Factoring diretto internazionale � Sui crediti verso clienti esteri. � Vantaggi: � - tutti

Factoring diretto internazionale � Sui crediti verso clienti esteri. � Vantaggi: � - tutti quelli relativi al factoring domestico (sopra indicati); � - conoscenza e penetrazione dei mercati esteri; � - gestione rischi di insolvenza e di cambio. � Le imprese cedenti si aspettano soprattutto buoni servizi di gestione e garanzia. � Tecnicamente non ci sono sostanziali differenze rispetto al factoring domestico.

Factoring diretto internazionale � Sul piano dell’organizzazione dei servizi, si instaurano le cosiddette “catene

Factoring diretto internazionale � Sul piano dell’organizzazione dei servizi, si instaurano le cosiddette “catene di factors”, con ruoli diversi: � � factor del paese del cedente: � - controparte del cedente e dei restanti anelli della “catena”; � - prestatore di anticipazioni e di garanzia. � � factor intermedi della catena: � - ruolo di collegamento nella “catena”. � � factor del paese del debitore: � - prestatore di servizi di gestione ex ante ed ex-post.

Factoring diretto internazionale � Il factoring internazionale ha una limitata diffusione a causa di:

Factoring diretto internazionale � Il factoring internazionale ha una limitata diffusione a causa di: � 1) ristretto numero di factor con adeguata professionalità; � 2) commissioni elevate, per poter remunerare tutti i factor che partecipano alla catena; � 3) difficoltà nella ripartizione delle commissioni fra i factor della catena; � 4) concorrenza di altri strumenti finanziari (in particolare crediti documentari, forfaiting su crediti a breve).

� L’impresa Factoring indiretto debitrice indirizza i propri creditori verso un unico factor, di

� L’impresa Factoring indiretto debitrice indirizza i propri creditori verso un unico factor, di proprio gradimento. � Il factor gradito al debitore generalmente fa parte dello stesso gruppo imprenditoriale, oppure intrattiene rapporti d’affari o di joint venture. � Vantaggi per il debitore ceduto: �possibilità di negoziare col fornitore dilazioni di pagamento più convenienti; �riduzione azioni di sollecitazione al pagamento; �sostegno finanziario dei fornitori strategici; �conoscenza delle commissioni di factoring, per trattative con il fornitore; �decentramento delle funzioni di gestione fornitori sul factor; �possibilità di ricevere dal factor una quota delle commissioni incassate; �diversificazione di attività verso il terziario finanziario.

Il factoring � � Il factor può, inoltre, richiedere delle garanzie personali o reali

Il factoring � � Il factor può, inoltre, richiedere delle garanzie personali o reali a fronte del pagamento anticipato dei crediti all'impresa. Il costo dell’operazione può essere analizzato distinguendo una componente cosiddetta implicita ed una componente esplicita. ◦ Il costo implicito considera l’onere netto per il cedente dopo aver valutato il risparmio dei costi fissi diretti indotti dall’operazione; ◦ il costo esplicito rappresenta, invece, l’insieme dei costi monetari effettivamente sostenuti per l’erogazione del servizio, che possono a loro volta essere distinti in costi finanziari e costi amministrativi. I costi finanziari sono rappresentati dalla commissione di factoring e dagli interessi dovuti sull’operazione. � Gli interessi sulle somme eventualmente anticipate sono calcolati ad un tasso, fisso o variabile, maggiorato dall’attribuzione di valute, in genere, più gravose di quelle bancarie ordinarie. Il tasso d’interesse è, comunque, commisurato al rating del cedente ed in linea con gli standard di mercato.

Il factoring � I costi gestionali rappresentano un diritto fisso, dovuto a titolo di

Il factoring � I costi gestionali rappresentano un diritto fisso, dovuto a titolo di rimborso spese, per ogni fattura ceduta. Essi vengono distinti in funzione delle specifiche attività operative necessarie per erogare il servizio in sei classi principali: ◦ costi di istruttoria: istruttoria all’accensione del rapporto, di ammontare in genere contenuto; ◦ costi di handling: relativi alla gestione delle singole fatture; ◦ spese di informazione: informazione recupero delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le pratiche attivate; ◦ commissioni di plusfactoring: costi aggiuntivi dovuti ai ritardi nei pagamenti da parte dei debitori nella cessione pro-solvendo; ◦ spese di tenuta conto: conto variano in funzione del numero dei conti fruttiferi aperti dal cliente presso la società erogatrice del servizio di factoring; ◦ spese bancarie: bancarie dovute al fatto che l’operazione di factoring si conclude con il pagamento al factor tramite banca.

Esercitazione su factoring � Esercitazione n. 8 da fare in classe

Esercitazione su factoring � Esercitazione n. 8 da fare in classe

Il finanziamento del portafoglio estero � � � Nelle operazioni con l’estero l’intermediario bancario

Il finanziamento del portafoglio estero � � � Nelle operazioni con l’estero l’intermediario bancario può intervenire affiancando l’impresa a vario titolo: innanzitutto, la banca mette a disposizione della propria clientela strumenti di pagamento appositi (bonifici internazionali, incassi documentari); inoltre, essa può offrire un impegno riguardo l’esito delle operazioni di regolamento (crediti documentari); infine, può concedere linee di credito con le quali finanziare il portafoglio estero dell’impresa. Per regolare le operazioni con l’estero l’impresa ha a disposizione procedure di pagamento internazionali, ampiamente diffuse tra gli intermediari bancari (bonifici esteri con procedura SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications), che consentono il trasferimento immediato dei fondi. Le transazioni internazionali sono, però, caratterizzate dalla presenza di fattori di rischio particolari, dovuti all’appartenenza delle controparti a paesi diversi: il rischio di inadempimento dell’obbligato risulta, infatti, amplificato per effetto della distanza geografica e geo-politica tra i diversi attori.

Il finanziamento del portafoglio estero � � Le difficoltà dovute all’allungamento dei tempi di

Il finanziamento del portafoglio estero � � Le difficoltà dovute all’allungamento dei tempi di consegna per il trasferimento della merce tra paesi diversi possono essere attenuate dai documenti utilizzati nel commercio internazionale, i cosiddetti documenti rappresentativi di merce, per cui il solo trasferimento di tali documenti comporta il passaggio di proprietà della merce, indipendentemente dalla reale ubicazione fisica della stessa. I principali documenti inclusi in un’operazione commerciale con l’estero sono: ◦ documenti commerciali o di identificazione (fatture commerciali – commercial invoice; certificati di origine – certificate of origin); ◦ documenti di trasporto (polizza di carico – bill of lading); ◦ documenti assicurativi delle merci (polizza di assicurazione); ◦ documenti doganali. � Su tali documenti può essere basato anche il pagamento della fornitura. Si parla in proposito di: � > rimessa documentaria (o incasso documentario) � > credito documentario

RIMESSE DOCUMENTARIE (C/D contro documenti) �Il regolamento della transazione commerciale avviene dietro presentazione dei

RIMESSE DOCUMENTARIE (C/D contro documenti) �Il regolamento della transazione commerciale avviene dietro presentazione dei documenti rappresentativi della merce, trasferiti dal venditore al compratore a mezzo di canale bancario. �Il ruolo del sistema bancario è quello di trasferire i documenti, verificarne la regolarità e procedere al trasferimento dei fondi dal compratore al venditore.

TRE MODALITA’ � � � � � 1) DOCUMENTI CONTRO PAGAMENTO (D/P) Il pagamento

TRE MODALITA’ � � � � � 1) DOCUMENTI CONTRO PAGAMENTO (D/P) Il pagamento avviene al momento della consegna dei documenti. La banca del compratore - ricevuti i documenti regolari – li trasferisce al compratore e lo addebita per i valore dei documenti più spese e commissioni. Al contempo il pagamento viene girato alla banca del venditore, che viene accreditato al netto di spese sostenute. 2) DOCUMENTI CONTRO ACCETTAZIONE (D/A) Il regolamento consiste nell’accettazione di una tratta spiccata dal venditore a carico del compratore ed allegata al set di documenti rappresentativi. La banca del compratore, ricevuti documenti e tratta e constatata la regolarità, invita il compratore ad accettare la tratta. Dopodiché gli consegnerà i documenti e invierà la tratta accettata al venditore tramite la sua banca. Il regolamento si completa con la presentazione della tratta a scadenza ed il suo pagamento da parte del compratore. 3) DOCUMENTI CONTRO ACCETTAZIONE E PAGAMENTO (D/AP) È un incrocio dei due casi precedenti. La consegna dei documenti al compratore non avviene a seguito dell’accettazione della tratta, ma solo dopo il suo regolare pagamento.

VANTAGGI DELLE RIMESSE DOCUMENTARIE � a) IL VENDITORE SI ASPETTA CHE I DOCUMENTI SIANO

VANTAGGI DELLE RIMESSE DOCUMENTARIE � a) IL VENDITORE SI ASPETTA CHE I DOCUMENTI SIANO CONSEGNATI AL COMPRATORE SOLO DOPO PAGAMENTO O ACCETTAZIONE � b) IL COMPRATORE PAGHERA’ O ACCETTERA’ SOLO DIETRO CONSEGNA DEI DOCUMENTI � RISCHI DELLE RIMESSE DOCUMENTARIE: � � PER IL VENDITORE: �IL DEBITORE NON RITIRA I DOCUMENTI E NON PAGA O ACCETTA �IL DEBITORE ACCETTA LA TRATTA MA NON LA PAGA �IL PAESE DEL DEBITORE BLOCCA I TRASFERIMENTI ALL’ESTERO � � PER IL COMPRATORE: �RICEVE DOCUMENTI REGOLARI NELLA FORMA MA LA MERCE NON RISULTA CONFORME A QUANTO PREVISTO DAL CONTRATTO

CREDITO DOCUMENTARIO � L’apertura di credito documentario inizia con l’incarico che l’ordinante (compratore/importatore) conferisce

CREDITO DOCUMENTARIO � L’apertura di credito documentario inizia con l’incarico che l’ordinante (compratore/importatore) conferisce alla banca emittente, di pagare il beneficiario (venditore/esportatore). � L’impegno DELLA BANCA al regolamento/pagamento viene assunto in forza di un rapporto fiduciario fra: � � compratore del bene, che si rivolge alla banca � � banca emittente la L/C, che concede credito di firma. �I rapporti tra ordinante e banca emittente sono inquadrabili nell’ambito del mandato senza rappresentanza (art. 1705 C. C. ), posto che la banca emittente, nell’accettare l’incarico affidatole, assume proprie obbligazioni e si pone come debitrice diretta nei confronti del beneficiario del credito.

Aspetti giuridici del credito documentario � La disomogeneità degli ordinamenti giuridici dei vari Paesi

Aspetti giuridici del credito documentario � La disomogeneità degli ordinamenti giuridici dei vari Paesi può essere causa di problematiche e controversie, che incidono sui rapporti commerciali internazionali. � La Camera di Commercio Internazionale ha il compito di studiare una disciplina unitaria in materia di transazioni internazionali, con particolare riguardo alle problematiche finanziarie. � La fonte primaria della disciplina del Credito Documentario è costituita dalle Norme ed Usi Uniformi (NUU), che sono riconosciute dai vari ordinamenti giuridici, compreso quello italiano.

� Per Cosa è il documentary credito documentario (documentary credit) si intende qualsiasi pattuizione

� Per Cosa è il documentary credito documentario (documentary credit) si intende qualsiasi pattuizione in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinante), è tenuta, irrevocabilmente, ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito. � Nel linguaggio mercantile, per lettera di credito (commercial letter of credit) si intende il documento in cui è incorporata l’obbligazione della banca e che rappresenta quindi lo strumento per l’utilizzo del credito.

Fondamenti del credito documentario � � � Le banche coinvolte svolgono alcuni ruoli chiave:

Fondamenti del credito documentario � � � Le banche coinvolte svolgono alcuni ruoli chiave: � Assumere un impegno diretto di pagamento � Effettuare un servizio di controllo e trasmissione dei documenti � Assicurare il servizio di trasferimento fondi L’impegno di pagamento assunto dalle banche è subordinato a due condizioni: consegna da parte del beneficiario dei documenti nei termini e alle condizioni pattuite; verifica della conformità dei documenti da parte della banca autorizzata (entro il termine di 5 giorni dalla presentazione). Le parti che intervengono nell’operazione sono: 1. ordinante (applicant): generalmente coincide con l’importatore; 2. beneficiario (beneficiary): in genere si tratta dell’esportatore; 3. banca emittente (banca dell’ordinante, issuing bank): emette la lettera di credito in base alle istruzioni dell’ordinante; 4. banca designata (banca del beneficiario, nominated bank): in genere una banca del paese del beneficiario.

Caratteristiche essenziali sono: � A. AUTONOMIA: “i crediti sono per loro natura operazioni distinte

Caratteristiche essenziali sono: � A. AUTONOMIA: “i crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altro contratto sul quale possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito” (art. 4 NUU). � B. ASTRATTEZZA: il credito documentario si presenta come un’obbligazione nuova e del tutto distinta dal rapporto di provvista e da quello di valuta, in quanto è svincolato dalla sua causa. � C. LETTERALITA’: l’impegno della banca è unicamente basato sul contenuto letterale della comunicazione al beneficiario e sul formalismo documentale. Tutte le parti devono operare su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

� � � � a) Irrevocabilità del credito Con la revisione delle Norme ed

� � � � a) Irrevocabilità del credito Con la revisione delle Norme ed Usi Uniformi, il credito documentario è irrevocabile anche in assenza di una indicazione in tal senso (il credito revocabile è caduto in disuso). L’irrevocabilità fa sì che l’impegno contenuto nella L/C non può essere modificato né annullato senza l’accordo di tutte le parti interessate. 1) Credito irrevocabile non confermato Si dice “credito non confermato” (avvisato) quando la banca corrispondente (advising bank) si assume solamente il compito di portare a conoscenza del beneficiario l’esistenza del credito documentario, senza alcuna obbligazione nei confronti di quest’ultimo. L’avvisante, tuttavia, deve adottare una ragionevole cura nel controllare l’apparente autenticità e completezza del credito che avvisa. La banca avvisante ha la possibilità di non notificare il credito e quindi non accettare il mandato conferito dalla banca emittente: in questo caso l’avvisante deve immediatamente informare l’emittente. 2) Credito irrevocabile confermato Il credito documentario si dice “confermato” quando la banca emittente si avvale di un’altra banca (generalmente corrispondente) alla quale richiede di aggiungere un impegno irrevocabile pari e alle stesse condizioni di quello già assunto dalla banca emittente. L’esportatore gode di maggior garanzia in quanto ha due impegni irrevocabili.

b) � � � � Domiciliazione del credito Il luogo di “domiciliazione” è quello

b) � � � � Domiciliazione del credito Il luogo di “domiciliazione” è quello dove è previsto lo scambio tra la presentazione dei documenti da parte del beneficiario e la prestazione di regolamento/pagamento della banca. Si possono configurare varie possibilità di crediti domiciliati: • presso la casse della banca emittente: la banca emittente verifica la regolarità dei documenti presentati dal beneficiario per procedere al regolamento/pagamento; • presso le casse della banca confermante: la banca confermante è incaricata ad esaminare i documenti ed effettuare la prestazione. • presso le casse della banca avvisante: la banca intermediaria avvisante può assumere anche l’onere della prestazione contro il ritiro e la valutazione dei documenti pattuiti. In questo modo impegna la banca emittente nei confronti del beneficiario, il quale potrà far valere azioni solo nei confronti della emittente. • presso le casse di qualsiasi banca: nei crediti freely negotiable, qualsiasi banca (any bank) potrà effettuare la prestazione. L’impegno resta a carico della banca emittente. In tutti i casi di domiciliazione su altra banca, la banca emittente è obbligata a rimborsare la banca domiciliataria che abbia effettuato la prestazione contro documenti conformi alle condizioni e termini del credito.

c) � � � � Modalità di utilizzo del credito a) Credito documentario utilizzabile

c) � � � � Modalità di utilizzo del credito a) Credito documentario utilizzabile per pagamento a vista Prevede il pagamento a vista da parte della banca domiciliataria, previo controllo e verifica dei documenti previsti nella lettera di credito. In questo modo il venditore non concede una dilazione di pagamento al compratore. b) Credito documentario utilizzabile per pagamento differito Il beneficiario non riceve la prestazione dovuta alla presentazione dei documenti conformi, ma dopo una certa dilazione, che decorre dalla presentazione dei documenti o dalla emissione dei documenti di trasporto. Con questa modalità viene concessa dilazione di pagamento all’importatore. c) Credito documentario utilizzabile per accettazione Il set di documenti deve contenere una tratta a scadenza emessa dal beneficiario a carico della banca domiciliataria. La banca, previo ritiro ed esame dei documenti, appone la sua accettazione sulla tratta e si impegna a pagarla a scadenza. Anche questa forma di regolamento costituisce una dilazione di pagamento per il compratore, al pari del pagamento differito. Il venditore, da parte sua, può contare sulla solvibilità della banca ed eventualmente scontare la tratta sul mercato. d) Credito documentario utilizzabile per negoziazione La banca emittente autorizza il beneficiario a farsi corrispondere il corrispettivo da una banca terza, la quale può essere: - indicata dell’emittente (negoziazione ristretta), - qualsiasi banca scelta dal beneficiario (negoziazione libera). La domiciliazione si deve intendere presso le casse della banca emittente, la quale si riserva l’esame dei documenti.

�I Documenti previsti nel credito documentario documenti si dividono in quattro categorie: � 1)

�I Documenti previsti nel credito documentario documenti si dividono in quattro categorie: � 1) Documenti di trasporto (documenti di trasporto multimodale, marittimo, fluviale, aereo, su strada, ferrovia); � 2) Documenti identificativi della merce (fattura commerciale, fattura consolare, certificato di origine, distinta pesi); � 3) Documenti di sorveglianza (certificati sanitari, di analisi, di collaudo, di ispezione di miniera, distinta imballaggi o packing list, certificato di non iscrizione alla lista nera); � 4) Documenti assicurativi (polizze e certificati di assicurazione).

Iter del credito documentario �Lo sviluppo del credito documentario vede varie fasi: �- negoziazione

Iter del credito documentario �Lo sviluppo del credito documentario vede varie fasi: �- negoziazione del contratto fra le parti; �- richiesta dell’ordinante di emissione della L/C; �- trasferimento della L/C fra le banche; �- notifica e controllo da parte del venditore; �- utilizzo del credito.

� Le Discrepanze nei documenti NUU stabiliscono che i documenti sono non conformi se

� Le Discrepanze nei documenti NUU stabiliscono che i documenti sono non conformi se in contrasto con quanto stabilito nel testo della lettera di credito. � Su questa tematica si scontrano due tesi: � � Reasonable compliance: la banca che controlla può usare un certo grado di discrezionalità e giudicare irregolari solo i documenti che evidenziano falsificazioni o errori grossolani. � � Strict compliance: la banca non può accettare documenti difformi, essendo ad essa preclusa ogni valutazione. � La più diffusa giurisprudenza ritiene che in ambito internazionale si debba aderire a questa tesi restrittiva. Tuttavia le più recenti NUU riconoscono una maggiore flessibilità nella valutazione della conformità dei documenti.

Documenti non conformi In presenza di documenti non conformi, la banca può seguire due

Documenti non conformi In presenza di documenti non conformi, la banca può seguire due vie: �� Dare la possibilità al beneficiario di regolarizzare i documenti – se possibile - purché nel rispetto dei tempi fissati nella L/C; �� Formalizzare delle riserve esterne ed operare in diversi modi, a seconda delle istruzioni ricevute sull’uso dei documenti: � - tenerli a disposizione del presentatore, in attesa di istruzioni; � - tenerli a disposizione fino ad accettazione dell’ordinante; � - trattarli in conformità alle istruzioni preventivamente ricevute dal presentatore (per esempio il presentatore, in caso di riserve, ha già chiesto la restituzione immediata dei documenti, oppure la conservazione degli stessi presso la banca in attesa di successive istruzioni). � - restituirli al presentatore. � In caso di riserve esterne l’esito positivo del ciclo si ha solo se l’ordinante ritira i documenti non conformi e quindi accetta di essere addebitato dalla banca. �

Il finanziamento del portafoglio estero � � � Una forma particolare di credito documentario

Il finanziamento del portafoglio estero � � � Una forma particolare di credito documentario è la cosiddetta lettera di credito “stand by” (Stand by letter of credit) che, diversamente dal credito documentario tradizionale, non costituisce un impegno diretto della banca (emittente e/o confermante) a pagare, accettare o negoziare ma, una garanzia di pagamento che la banca rilascia al beneficiario, impegnandosi irrevocabilmente ad eseguire la prestazione promessa nel caso di inadempimento dell’ordinante. Si tratta di uno strumento volto a garantire il venditore circa il pagamento di crediti derivanti da operazioni che prevedono un pagamento a mezzo bonifico bancario posticipato rispetto alla consegna dei prodotti. La lettera di credito stand by viene attivata (“escussa”) dal beneficiario attraverso la presentazione delle copie dei documenti prescritti dal contratto, unitamente alla dichiarazione dello stesso soggetto circa il fatto che il debitore/ordinante non ha adempiuto alla propria obbligazione. Il riferimento per le operazioni documentarie con l’estero sono le “Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari”, aggiornate nel corso degli anni.

Il finanziamento del portafoglio estero Le garanzie internazionali � � Gli intermediari finanziari possono

Il finanziamento del portafoglio estero Le garanzie internazionali � � Gli intermediari finanziari possono intervenire nelle operazioni tra controparti estere offrendo anche una serie di garanzie volte a mitigare i rischi di inadempimento, accentuati dalla distanza geografica tra il fornitore-esportatore e il cliente-importatore. Tra le diverse garanzie che la banca può rilasciare per operazioni con l’estero, rilevano in particolare l’ advance payment bond (garanzia di restituzione dell’anticipo) e il performance bond (garanzia di buona esecuzione). Con l’advanced payment bond la banca assume l’impegno irrevocabile a favore dell’importatore a restituire l’importo anticipato, a titolo di pagamento totale o parziale della fornitura, in caso di inadempimento da parte dell’esportatore. Il performance bond è uno strumento che permette di garantire il committente circa la “buona esecuzione” del contratto. Con questa garanzia, la banca assume l’impegno irrevocabile a pagare il committente/acquirente di un determinato importo, compreso generalmente tra il 10% ed il 20% del valore del contratto nel caso di esecuzione non conforme o incompleta del medesimo da parte dell’appaltatore/venditore.

Il finanziamento del portafoglio estero � � Nel caso di crediti commerciali verso controparti

Il finanziamento del portafoglio estero � � Nel caso di crediti commerciali verso controparti estere l’impresa può decidere di ricorrere ad operazioni che le consentano di anticiparne la disponibilità: anticipo fatture export; factoring internazionale; sconto pro-solvendo e pro-soluto di effetti sull’estero. Inoltre, l’impresa ha a disposizione altri strumenti specifici: ◦ il forfaiting, forfaiting è una tecnica di finanziamento dei crediti all’esportazione a medio termine, attraverso la quale gli effetti cambiari collegati ad operazioni di scambio commerciale con l’estero vengono ceduti ad un intermediario finanziario (il forfaiter) che ne anticipa in contanti l’importo, al netto di una deduzione a titolo di interesse. Si tratta di un tipo particolare di sconto, utilizzato per gli scambi internazionali di importo rilevante, regolati con effetti aventi di norma scadenza superiore a diciotto mesi. Il forfaiter pretende, di regola, che i titoli siano garantiti. L’operazione ha in genere per oggetto crediti relativi ad una singola operazione di fornitura. ◦ Il confirming è una tecnica con struttura trilaterale, che prevede l’intervento di acquirente, venditore e “confirming house”. Questa concede al venditore o al compratore una garanzia di regolare esecuzione del contratto. Si tratta di un servizio a carattere prevalentemente assicurativo, che può comportare importanti risvolti anche finanziari, soprattutto quando il cliente della confirming house è il venditore (possibilità di smobilizzi e di garanzia sui pagamenti).

FORFAITING � Si tratta di sconto pro-soluto di crediti supportati da titoli cambiari oppure

FORFAITING � Si tratta di sconto pro-soluto di crediti supportati da titoli cambiari oppure da obbligazioni non cambiarie (per esempio crediti documentari). � L’operazione prevede di norma, la garanzia emessa da una banca garante. � I crediti ceduti hanno scadenza nel mediolungo termine (da un anno fino a 10 -15 anni) e derivano generalmente da operazioni commerciali internazionali.

Un iter ottimale prevede le seguenti fasi: � � � � 1. Primo contatto

Un iter ottimale prevede le seguenti fasi: � � � � 1. Primo contatto fra esportatore e forfaiter. È raccomandabile che i rapporti con il forfaiter siano avviati prima della conclusione del contratto commerciale fra esportatore e importatore, in modo che nella stipula del contratto commerciale si possa tener conto delle indicazioni espresse dal forfaiter. 2. Successivi contatti Vengono fornite dall’esportatore precisazioni sulla trattativa commerciale, nel mentre il forfaiter ha modo di assumere le necessarie informazioni sui soggetti in gioco (debitore principale, creditore cedente, banca garante) Il forfaiter quota una offerta formale, che resta impegnativa per un breve periodo. 3. Stipula del contratto commerciale L’esportatore può sottoscrivere il contratto commerciale, che tenga conto delle condizioni poste dal forfaiter. In caso di variazioni in sede di stipula del contratto commerciale, il forfaiter potrebbe variare le condizioni dello sconto. 4. Stipula del contratto finanziario Definizione degli impegni reciproci fra esportatore e forfaiter. 5. Esecuzione della fornitura e suo regolamento In fase di fornitura, l’importatore emette i titoli cambiari, provvedendo a ottenere la garanzia bancaria concordata. 6. Sconto pro-soluto degli effetti cambiari In possesso dei titoli cambiari, l’esportatore potrà girarli con clausola prosoluto al forfaiter, ottenendone il netto ricavo.

Il forfaiting assolve a diverse funzioni: smobilizzo dei crediti di medio-lungo termine; �� ��

Il forfaiting assolve a diverse funzioni: smobilizzo dei crediti di medio-lungo termine; �� �� gestione integrata di rischi; prestazione di servizi di consulenza ed assistenza. ��

Il forfaiting si inserisce in un più ampio quadro di risk transfer solution: �

Il forfaiting si inserisce in un più ampio quadro di risk transfer solution: � a) il rischio operativo di gestione del portafoglio cambiario, passa dal cedente al forfaiter; � b) il rischio di credito per mancato pagamento del debitore principale è a carico della banca garante (solo in caso di inadempienza anche di questa, ricade sul forfaiter); � c) il rischio di cambio per le variazioni del tasso di cambio al momento del pagamento delle cambiali, è a carico del forfaiter; � d) il rischio di tasso per le variazioni nei tassi di interesse è a carico del forfaiter (se l’operazione iniziale ha interessato l’intero set di cambiali); � e) il rischio paese per eventi legati al paese del debitore principale è a carico della banca garante (a meno che anche questa non sia soggetta a impedimenti generati dal proprio paese).

� Il CONFIRMING confirming è in grado di trasferire tutti i rischi di controparte:

� Il CONFIRMING confirming è in grado di trasferire tutti i rischi di controparte: industriali, logistici, finanziari. � Generalmente la confirming house interviene già nella fase di stesura del contratto commerciale, fornendo anche una consulenza commerciale e legale nell’interesse del committente. � Una volta perfezionato il contratto, la confirming house subentra per garantire il regolare svolgimento dell’operazione, assumendo su di sé tutti i rischi che gravano sulla parte che ha commissionato il suo intervento, a motivo di inadempienze della controparte o del paese in cui opera.

La confirming house può prestare servizi reali e finanziari diversi al compratore � Ad

La confirming house può prestare servizi reali e finanziari diversi al compratore � Ad esempio potrebbe essere richiesto di: �controllare sul regolare adempimento della prestazione del venditore; � - effettuare il pagamento al fornitore alla scadenza contrattuale, contestuale accensione di un finanziamento da estinguere in data successiva. � � al venditore � Generalmente si tratta di trasferire i rischi di: �esecuzione del contratto nel profilo industriale e logistico; �adempimento delle condizioni di regolamento e di pagamento. ��

IMPEGNO DELLA CONFIRMING HOUSE � L’assunzione dei rischi da parte della confirming house è

IMPEGNO DELLA CONFIRMING HOUSE � L’assunzione dei rischi da parte della confirming house è soggetta alla condizione che il committente adempia esattamente e correttamente a tutte le condizioni del contratto commerciale sottostante. � In mancanza, l’impegno della confirming house decade.

Il finanziamento del portafoglio estero (9/10) CREDITO ALL’ESPORTAZIONE. IL RUOLO DI SIMEST E SACE

Il finanziamento del portafoglio estero (9/10) CREDITO ALL’ESPORTAZIONE. IL RUOLO DI SIMEST E SACE � � L’impresa attiva sui mercati internazionali può tutelare la propria posizione, ricorrendo a forme di assicurazione e anticipo dei propri crediti all’esportazione. In Italia, le imprese possono beneficiare del supporto offerto da SIMEST e SACE, due soggetti il cui ruolo istituzionale è quello di agevolare l'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo alle Piccole e Medie Imprese. SIMEST è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero, creata nel 1990 con il compito di sostenere il processo di internazionalizzazione e di assistere gli imprenditori nelle loro attività nei mercati stranieri. Opera su più fronti: può assumere direttamente partecipazioni sia all'estero che in Italia, gestisce diversi finanziamenti agevolati ed effettua attività di consulenza professionale alle aziende che attuano processi di internazionalizzazione. È controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico e al capitale partecipano tutti i principali gruppi bancari italiani e associazioni imprenditoriali e di categoria. � SACE è una società per azioni controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attiva nel campo dell' export credit, dell'assicurazione del credito, della protezione degli investimenti, delle garanzie finanziarie, delle cauzioni e del factoring. Oggi il "catalogo" dei prodotti SACE prevede coperture assicurative per una grande varietà di situazioni ed eventi: rischi relativi a crediti di breve e lungo termine e a investimenti, rilascio di cauzioni e fideiussioni collegate a gare e appalti, rischi legati al blocco di merci e attrezzature, a danneggiamenti e via dicendo.

LEGGE OSSOLA E SACE �I governi dei principali paesi adottano un sistema di sostegno

LEGGE OSSOLA E SACE �I governi dei principali paesi adottano un sistema di sostegno pubblico all’esportazione e di cooperazione economica internazionale, incentrato su: �� sostegno delle esportazioni; �� supporto degli investimenti all’estero; �� attrazione degli investimenti esteri. � Gli stati che aderiscono all’Unione di Berna (International Union of Credit and Investment Insurers), allo scopo di operare in modo coordinato ed evitare dannosi eccessi di concorrenza, hanno adottato un “codice di comportamento” denominato “consensus” (informal agreement).

“Legge Ossola” (24 maggio 1977 n. 227 e successive modifiche). � In Italia è

“Legge Ossola” (24 maggio 1977 n. 227 e successive modifiche). � In Italia è la principale legge per il sostegno pubblico all’internazionalizzazione delle imprese. � Le sue finalità sono: � A) offrire copertura assicurativa dei rischi politici, catastrofici, commerciali e di cambio; � B) concedere finanziamenti agevolati sui crediti commerciali concessi secondo il Consensus.

SACE � L’organismo assicurativo previsto dalla Legge Ossola è la SACE: nata nel 1977

SACE � L’organismo assicurativo previsto dalla Legge Ossola è la SACE: nata nel 1977 come Sezione speciale dell’INA, ha subito nel tempo profonde trasformazioni, fino a essere, oggi, una Società per azioni controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. � La SACE offre diversi prodotti per l’assicurazione di un’ampia gamma di rischi, relativi alle diverse attività economiche e finanziarie che possono essere realizzate all’estero.

Rischi assicurabili � � � 1. rischio di produzione (mancato recupero dei costi di

Rischi assicurabili � � � 1. rischio di produzione (mancato recupero dei costi di produzione, quando il rapporto contrattuale è interrotto, di norma, per un periodo di sei mesi consecutivi); 2. rischio di credito (mancato pagamento entro tre mesi dopo la scadenza); 3. rischio su garanzie (mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi, anticipazioni); 4. rischio di escussione di fidejussioni (per cause non dipendenti da inadempienze degli operatori nazionali); 5. rischio di distruzione o danneggiamento (su beni connessi all’operazione assicurata); 6. rischio di requisizione o confisca (o altro atto di uno Stato estero, che impedisca la libera disponibilità di beni connessi all’operazione assicurata); 7. rischio degli investimenti all’estero (effettuati da una impresa nazionale che partecipi a imprese all'estero): rischio di perdite del capitale investito all’estero (a causa di perdite patrimoniali o di impossibilità nella prosecuzione dell’attività); rischio di perdite da parte dell'impresa nazionale (riguardo a somme ad essa spettanti, incluso il reddito dell'investimento); 8. rischio di cambio (per contratti e per offerte verso committenti esteri); 9. rischio di variazione di prezzi internazionali di merci (ottenute a seguito di operazioni di countertrade, purché quotate nelle borse merci); 10. rischio di mancato rimborso di finanziamenti (concessi da banche a operatori nazionali a fronte di operazioni con l’estero; sono compresi gli acquisti destinati all’approntamento di esportazioni).

I rischi sono assicurabili se collegati ad almeno uno degli eventi generatori di sinistro

I rischi sono assicurabili se collegati ad almeno uno degli eventi generatori di sinistro (EGS) definiti dal CIPE � � � � a. insolvenza (del debitore privato e del garante); b. inadempimento (del debitore e del garante delle obbligazioni connesse allo svolgimento dell’operazione assicurata, siano esse pecuniarie o meno); c. decisione unilaterale dell’acquirente (di sospendere o revocare il contratto commerciale o di rifiutare l’accettazione di merci o servizi, senza averne la facoltà giuridica); d. decisioni del governo di un Paese estero (che: � ostacolino l’esecuzione del contratto commerciale; � conducano alla nazionalizzazione, espropriazione, confisca, sequestro o altri provvedimenti lesivi dell’impresa italiana o partecipata all’estero; � incidano sulla protezione degli investimenti all’estero; � modifichino gli impegni contrattuali sottoscritti da Autorità governative su finanziamenti strutturati; � determinino cambiamenti del quadro normativo relativo a finanziamenti strutturati); e. moratoria generale (disposta dal governo del Paese estero); f. mancato trasferimento valutario (causato da eventi politici, economici, normativi); g. disposizioni legali del Paese estero (che conferiscano efficacia liberatoria ai versamenti debitori, seppure divenuti insufficienti a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio); h. decisioni dell’Italia o di organi internazionali (concernenti interruzioni degli scambi commerciali con Paesi terzi; ad esempio “embargo”); i. circostanze di forza maggiore (guerre, catastrofi naturali, ecc. che si verifichino fuori dall’Italia).

Operazioni assicurabili � � � 1) esportazioni (merci e servizi); 2) esecuzioni (studi, progetti,

Operazioni assicurabili � � � 1) esportazioni (merci e servizi); 2) esecuzioni (studi, progetti, lavori, ecc. ); 3) crediti a b/m/l termine (concessi da banche italiane o estere su operazioni commerciali italiane all’estero); 4) conferme o impegni di aperture di credito (di banche italiane o estere su operazioni commerciali italiane all’estero); 5) crediti finanziari (di istituti bancari italiani ed esteri a favore di entità pubbliche, destinati al rifinanziamento dei debiti nei confronti di soggetti italiani); 6) finanziamenti su scambi export e import (accordati da istituti bancari italiani ed esteri a operatori nazionali); 7) cauzioni, depositi, fidejussioni di operatori nazionali 8) investimenti all’estero (con apporti di ogni natura); 9) locazioni anche finanziarie; 10) depositi all’estero (per vendite e partecipazioni a fiere e mostre all'estero); 11) crediti per prestiti obbligazionari (anche collegati a operazioni di cartolarizzazione di crediti acquirente).

La copertura assicurativa SACE viene concessa nel rispetto di alcune regole e condizioni. �

La copertura assicurativa SACE viene concessa nel rispetto di alcune regole e condizioni. � � � � � � a)crediti verso l’estero: � Fino a 24 mesi secondo le regole dell’Unione di Berna: tengono conto della natura dei beni; � oltre i 24 mesi secondo il Consensus: pagamenti in contanti: minimo 15%; durata massima della dilazione: 5/a (8, 5/a paesi più poveri); - altre condizioni di natura tecnico-finanziaria. b)copertura assicurativa massima: - 90 -95% del valore dell’operazione; - fino al 100% per particolari operazioni. c)abbattimenti in casi di: - paesi particolarmente rischiosi (il rischio paese SACE riguarda circa 200 paesi, classificati in 7 fasce di rischio); - operazioni con termini di regolamento non congrui. d)percentuale massima di garanzia in relazione al merito di credito del debitore estero. e)premio, calcolato in funzione del tasso e della durata del rischio. Tasso applicato in relazione a: � categoria di rischio del paese debitore; � tipo di rischio assicurato; � natura giuridica - pubblica o privata - del debitore; � tipo di operazione assicurata. f)prima della conclusione del contratto con l’estero è possibile sottoscrivere una “Promessa di garanzia”(nel caso di partecipazione a gare internazionali, una “Promessa irrevocabile di garanzia” può bloccare per 12 mesi le condizioni di assicurabilità, in vista della stipula del futuro contratto). g)la copertura assicurativa può essere richiesta anche dopo la firma del contratto con l’estero.

LA COPERTURA ASSICURATIVA RILASCIATA DALLA SACE PUÒ PRODURRE ANCHE EFFETTI DI FINANZIAMENTO. � �

LA COPERTURA ASSICURATIVA RILASCIATA DALLA SACE PUÒ PRODURRE ANCHE EFFETTI DI FINANZIAMENTO. � � � Crediti esteri assicurati da SACE (con dilazioni secondo le norme dell’Unione di Berna e del Consensus) possono godere di finanziamenti agevolati da parte di SIMEST, nei seguenti casi: � credito fornitore: il fornitore italiano concede credito cambiario oltre 18/m all’acquirente estero; può essere effettuato uno sconto prosolvendo della sola quota capitale. � credito acquirente o finanziario: la linea di finanziamento è concessa da istituti finanziari direttamente all’acquirente estero oppure ad una banca estera che poi finanzierà l’acquirente; in ambedue i casi fino ad un massimo dell’ 85%. Il creditore nazionale viene pagato senza dilazione: l’acquirente salda il suo debito con l’ 85% che gli è stato finanziato e il 15% con propri fondi. � sconto pro-soluto su banche estere: forfaiting con raccolta di fondi all’estero (vedere paragrafo sul forfaiting). � prefinanziamento per approntamento di fornitura: in caso di approntamento di notevole durata superiore, può essere concesso un prefinanziamento non superiore al 70% dei costi effettivi. L’agevolazione non supera i 2/a.