CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI NORMATIVA

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CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

NORMATIVA DI INTERESSE GENERALE SULLA PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI: DECRETO LEGISLATIVO 03 APRILE

NORMATIVA DI INTERESSE GENERALE SULLA PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI: DECRETO LEGISLATIVO 03 APRILE 2006, N. 152. LEGGE REGIONALE 21/06/99, N. 18 (con modifiche ed integrazioni). DECRETO MINISTERO AMBIENTE, 02/04/06 n. 186 (RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI). DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, 12/06/02 (RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI).

 • DECRETO MINISTERO AMBIENTE, 01/04/98 n. 148, REGOLAMENTO SULLA COMPILAZIONE DEI REGISTRI RIFIUTI

• DECRETO MINISTERO AMBIENTE, 01/04/98 n. 148, REGOLAMENTO SULLA COMPILAZIONE DEI REGISTRI RIFIUTI • DECRETO MINISTERO AMBIENTE, 01/04/98 n. 145 REGOLAMENTO SULLA COMPILAZIONE DEI FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI § NORMATIVE SULLE DISCARICHE (DECRETO LEGISLATIVO 13/01/2003, N. 36, ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE RELATIVA ALLE DISCARICHE); § D. M. A. 03/08/2005 (DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI RIFIUTI IN DISCARICA).

DECRETO LEGISLATIVO 27/01/92, N. 95, (G. U. 38, 15/02/92) ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 75/439/CEE E

DECRETO LEGISLATIVO 27/01/92, N. 95, (G. U. 38, 15/02/92) ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 75/439/CEE E 87/101/CEE RELATIVE ALLA ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI. D. LGSL. 27/01/92 N. 95, D. M. I. C. A. 16/05/96 N. 392 NORMATIVE SUGLI OLI USATI. DECRETO LEGISLATIVO 24/06/2003, N. 209 RELATIVO AI VEICOLI FUORI USO. D. P. R. 15/07/03 N. 254 REGOLAMENTO SUI RIFIUTI SANITARI.

DECRETO LEGISLATIVO 25/07/05, N. 151 RELATIVO ALLA RIDUZIONE DELL’USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE

DECRETO LEGISLATIVO 25/07/05, N. 151 RELATIVO ALLA RIDUZIONE DELL’USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) REGOLAMENTO PROVINCIALE SUL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI. Circolare 04 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (pubblicata sulla G. U. n. 212 del 11 settembre 1998).

IL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 STABILISCE DIVERSI PRINCIPI. PREVENZIONE DEL RIFIUTO v allungamento della vita

IL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 STABILISCE DIVERSI PRINCIPI. PREVENZIONE DEL RIFIUTO v allungamento della vita dei prodotti; v riduzione della quantità di rifiuti prodotti; v riduzione delle quantità di rifiuti destinate allo smaltimento; v riduzione della loro pericolosità. vlo smaltimento deve essere effettuato solo in ambiti territoriali ottimali.

rifiuti derivanti da attività estrattive materie prime ambiente residui urbani merci residui industriali struttura

rifiuti derivanti da attività estrattive materie prime ambiente residui urbani merci residui industriali struttura di produzione delle merci strutture di consumo delle merci

DEFINIZIONE DI RIFIUTO: (ART. 183 COMMA 1 A): • qualsiasi sostanza od oggetto che

DEFINIZIONE DI RIFIUTO: (ART. 183 COMMA 1 A): • qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del D. Lgsl. 03. 04. 06, n. 152 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

 • a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o

• a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C; • b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C, sostanze, materiali o beni; (comportamenti come l’istituzione di un deposito nell’area dell’impianto dedicata allo stoccaggio dei rifiuti, o un deposito in modo incontrollato rendendo impossibile un successivo impiego, ecc. ) • c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D” (perché imposto da una norma come la legislazione sugli oli contaminati da PCB o la normativa sull’amianto, o da un ordinanza sindacale di sgombero )

Precisazioni sulla definizione di rifiuto Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b)

Precisazioni sulla definizione di rifiuto Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo: 1. se gli stessi possono essere e sono effettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente; 2. se gli stessi possono essere e sono effettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda

e) f) g) h) i) j) i materiali esplosivi in disuso; le terre e

e) f) g) h) i) j) i materiali esplosivi in disuso; le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti; le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 , provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto; il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; Il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi come descritto dalle norme tecniche UNI 9903 -1 (RDF di qualità elevata) utilizzata in co-combustione in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici. Non sono in ogni caso assimilabili agli urbani i rifiuti derivanti da attività di cava e lavorazioni di minerali.

Riutilizzo, riciclaggio e recupero • Riutilizzo : quando si verifica l’utilizzo ripetuto e reiterato

Riutilizzo, riciclaggio e recupero • Riutilizzo : quando si verifica l’utilizzo ripetuto e reiterato di un prodotto per il medesimo scopo (es. bottiglie di vetro usate dopo il lavaggio) • Riciclaggio : si ha quando i residui vengono reintrodotti nel ciclo produttivo di provenienza (es. rottame di vetro reinserito nel ciclo produttivo del vetro) • Recupero : si ha quando i residui vengono reinseriti in un diverso ciclo produttivo rispetto a quello di provenienza (es. energia dai rifiuti, recupero di minerali di ferro da siderurgia nei cementifici)

Esclusioni (art. 8 – D. Lgs. n. 22/97) Sono esclusi dal campo di applicazione

Esclusioni (art. 8 – D. Lgs. n. 22/97) Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto Ronchi gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: a) b) c) d) R i rifiuti radioattivi; i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa; segue

e) f) g) h) i) j) i materiali esplosivi in disuso; le terre e

e) f) g) h) i) j) i materiali esplosivi in disuso; le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti; i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 , provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto; il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; Il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi come descritto dalle norme tecniche UNI 9903 -1 (RDF di qualità elevata) utilizzata in co-combustione in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici. Non sono in ogni caso assimilabili agli urbani i rifiuti derivanti da attività di cava e lavorazioni di minerali.

PRODUTTORE: (ART. 183 COMMA 1 B): la persona la cui attività ha prodotto i

PRODUTTORE: (ART. 183 COMMA 1 B): la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti. DETENTORE (ART. 183 COMMA 1 B): il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

INTERMEDIARIO: colui che si occupa di rifiuti a livello di ricerca commerciale del trasportatore

INTERMEDIARIO: colui che si occupa di rifiuti a livello di ricerca commerciale del trasportatore e del destinatario sia per conto del produttore di rifiuti, del trasportatore e del destinatario dei rifiuti: l’intermediario non “vede” il rifiuto. Deve compilare il MUD ed un registro apposito indicato nel D. M. A. 1° aprile 98 n. 148.

LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI (ART. 183 COMMA 1 I): uno o più edifici

LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI (ART. 183 COMMA 1 I): uno o più edifici e stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui

DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di seguito elencate; i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore.

a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; b) quando il quantitativo

a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; b) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 m 3 nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 m 3 nel caso di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 10 m 3 l'anno per i rifiuti pericolosi ed i 20 m 3 per i rifiuti non pericolosi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Oppure c) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro

Oppure c) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

Se non vengono rispettate le condizioni di cui sopra si configura una gestione di

Se non vengono rispettate le condizioni di cui sopra si configura una gestione di stoccaggio provvisorio di rifiuti nel luogo di produzione che deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D. Lgsl. 152/06. Il deposito temporaneo può avvenire lontano dal luogo di produzione senza autorizzazione quando il rifiuto deriva da attività di manutenzione o da visite sanitarie. (art. 266 comma 4, D. Lgsl. 152/06).

- sottoprodotto - frazione umida - frazione secca - materia prima secondaria - combustibile

- sottoprodotto - frazione umida - frazione secca - materia prima secondaria - combustibile da rifiuti (CDR) - combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) - compost da rifiuti - materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche - gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti - gestione integrata dei rifiuti - spazzamento delle strade

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (Art. 184, D. Lgsl. 152/06). Ai fini dell'attuazione della parte quarta

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (Art. 184, D. Lgsl. 152/06). Ai fini dell'attuazione della parte quarta del decreto legislativo 152/06 i rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, a seconda delle caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti

rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti

rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall’art. 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 185 comma 1 lettera i;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. m) il combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI. ogni rifiuto è individuato da un codice la scelta del

CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI. ogni rifiuto è individuato da un codice la scelta del codice deve essere fatta dal produttore dei rifiuti • la classificazione di un rifiuto è individuata in base alla provenienza; • i rifiuti possono essere classificati anche in base alla concentrazione chimica di sostanze inquinanti presenti che possono dare al rifiuto la connotazione di “rifiuto pericoloso” • vi sono i cosiddetti “codici specchio” (rifiuti non pericolosi): rifiuto derivante da……diverso da quello di cui alla voce……. . *;

 • l'uso di tali codici senza riscontro analitico è possibile quando si è

• l'uso di tali codici senza riscontro analitico è possibile quando si è sicuri che le materie prime dalle quali il rifiuto è prodotto non contengono sostanze che possono dar luogo a rifiuti pericolosi; • quando non vi è tale sicurezza occorre effettuare l’analisi del rifiuto per determinarne le caratteristiche chimiche e fisiche e quindividuare l'eventuale pericolosità; (prima di effettuare l'analisi del rifiuto occorre valutare se il costo dell'analisi compensa il presumibile aumento di costo di smaltimento se il rifiuto è stato classificato pericoloso senza analisi).

Il codice del rifiuto è composto da sei cifre le prime due indicano il

Il codice del rifiuto è composto da sei cifre le prime due indicano il capitolo; le successive due il sottocapitolo; le successive due individuano il rifiuto.

08. 00 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E

08. 00 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 08. 03. 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 08. 03. 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 08. 03. 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08. 03. 12 08. 03. 99 rifiuti non specificati altrimenti

PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE (DECISIONE CEE 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE, ). 1) Identificare

PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE (DECISIONE CEE 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE, ). 1) Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99; 2) se nessuno dei codici da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;

3) Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i

3) Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco); 4) Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1). (attenzione ad utilizzare il codice che termina con 99!!). (In alcune regioni è vietato: in Provincia di Genova viene richiesta una dettagliata descrizione del rifiuto da scrivere sulle

Esiste la possibilità di utilizzo di codici diversi dallo schema di ricerca del codice:

Esiste la possibilità di utilizzo di codici diversi dallo schema di ricerca del codice: previa autorizzazione della Provincia territorialmente competente da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta e previa comunicazione ai Ministeri dell’Ambiente e della tutela del territorio e delle Attività produttive nonché all’ANPA anche ai fini dell’eventuale revisione dell’allegato B (schema di trasposizione).

Divieto di miscelazione dei rifiuti (art. – D. Lgs. n. 152/06) • E’ vietato

Divieto di miscelazione dei rifiuti (art. – D. Lgs. n. 152/06) • E’ vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all’All. G ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. • La possibilità di deroga deve essere preventivamente autorizzata ex art. 208 e solo se giustificata dal fatto di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento. • La violazione comporta sanzione penale e amm. va, nonchè l’obbligo di provvedere a proprie spese a ri-separare i rifiuti, dove tecnicamente possibile.

Rifiuto da catalogare si Appartiene ad una delle “famiglie” dei capitoli da 01 a

Rifiuto da catalogare si Appartiene ad una delle “famiglie” dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20? può essergli attribuito un codice appropriato? (esclusi codici ’ 99) no si si appartiene ad una delle famiglie dei capitoli 13, 14, 15? può essergli attribuito un codice appropriato? (esclusi codici ’ 99) no si ricominciare considerando anche i codici ‘ 99 no può essergli attribuito un codice appropriato del capitolo 16? CODICE si

CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI codice con asterisco codice senza asterisco In ragione della presenza

CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI codice con asterisco codice senza asterisco In ragione della presenza di sostanze pericolose il rifiuto è descritto: senza riferimenti a sostanze pericolose il rifiuto è pericoloso il rifiuto non è pericoloso Esempio: 16 01 19 plastica 08 03 12* scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose analisi oltre i limiti dell’art. 2 della dec. 2000/532/CE il rifiuto è pericoloso esempio: 16 06 01* batterie al piombo entro i limiti dell’art. 2 della dec. 2000/532/CE il rifiuto non è pericoloso Gli deve essere attribuito un altro codice 08 03 13 scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12*

Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro

Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti (I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango) Allegato G. 1 Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in: 1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche 2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari 3. Prodotti per la protezione del legno 4. Biocidi e prodotti fitosanitari 5. Residui di prodotti utilizzati come solventi 6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti 7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri

8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc. ) 9.

8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc. ) 9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni 10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc. ) 11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc. 12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici 13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi 14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc. ) 15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive 16. Prodotti di laboratori fotografici 17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati 18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

Allegato G. 2 Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una

Allegato G. 2 Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in: 19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale 20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi 21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici 22. Scorie e/o ceneri 23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio 24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri 25. Polveri metalliche 26. Materiali catalitici usati 27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici 28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc. ) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33 29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas

30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua 31. Residui di decarbonazione 32. Residui

30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua 31. Residui di decarbonazione 32. Residui di colonne scambiatrici di ioni 33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura 34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale 35. Materiale contaminato 36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc. ) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H 37. Accumulatori e pile elettriche 38. Oli vegetali 39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I 40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I.

Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G. 2 quando tali rifiuti

Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G. 2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I Rifiuti aventi come costituenti: C 1 Berillio, composti del berillio C 2 Composti del vanadio C 3 Composti del cromo esavalente C 4 Composti del cobalto C 5 Composti del nichel C 6 Composti del rame C 7 Composti dello zinco C 8 Arsenico, composti dell'arsenico C 9 Selenio, composti del selenio C 10 Composti dell'argento C 11 Cadmio, composti del cadmio C 12 Composti dello stagno

C 13 Antimonio, composti dell'antimonio C 14 Tellurio, composti del tellurio C 15 Composti

C 13 Antimonio, composti dell'antimonio C 14 Tellurio, composti del tellurio C 15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario C 16 Mercurio, composti del mercurio C 17 Tallio, composti del tallio C 18 Piombo, composti del piombo C 19 Solfuri inorganici C 20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio C 21 Cianuri inorganici C 22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata C 23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida C 24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida C 25 Amianto (polvere e fibre) C 26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali C 27 Metallocarbonili C 28 Perossidi C 29 Clorati C 30 Perclorati

C 31 Azoturi C 32 PCB e/o PCT C 33 Composti farmaceutici o veterinari

C 31 Azoturi C 32 PCB e/o PCT C 33 Composti farmaceutici o veterinari C 34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc. ) C 35 Sostanze infettive C 36 Oli di creosoto C 37 Isocianati, tiocianati C 38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc. ) C 39 Fenoli, composti fenolati C 40 Solventi alogenati C 41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati C 42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato

C 43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici C 44 Ammine alifatiche C

C 43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici C 44 Ammine alifatiche C 45 Ammine aromatiche C 46 Eteri C 47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato C 48 Composti organici dello zolfo C 49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati C 50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate C 51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

Allegato I CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI • H 1 Esplosivo: sostanze e

Allegato I CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI • H 1 Esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; • H 2 Comburente: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; • H 3 -A Facilmente infiammabile: sostanze e preparati: - liquidi il cui punto di infiammabilità é inferiore a 21 ° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o • - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o • - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; • H 3 -B Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità é pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

 • H 4 Irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato,

• H 4 Irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; • H 5 Nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; • H 6 Tossico: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; • H 7 Cancerogeno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; • H 8 Corrosivo: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; • H 9 Infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

 • H 10 Teratogeno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione

• H 10 Teratogeno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; • H 11 Mutageno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; • H 12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; • H 13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; • H 14 Ecotossico: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

FRASI DI RISCHIO E DI SICUREZZA Le sigle “R” e “S” sempre presenti sulle

FRASI DI RISCHIO E DI SICUREZZA Le sigle “R” e “S” sempre presenti sulle etichette dei prodotti chimici utilizzati in laboratorio rappresentano rispettivamente una definizione dei rischi specifici connessi con l’impiego della sostanza chimica considerata nei consigli di prudenza con le precauzioni da adottare durante l’impiego. R 1 Esplosivo allo stato secco Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre R 2 sorgenti di ignizione Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o R 3 altre sorgenti di ignizione R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria R 7 Può provocare un incendio R 8 Può provocare l’accensione di sostanze combustibili

R 9 Esplosivo in miscela con sostanze combustibili R 10 Infiammabile R 11 Facilmente

R 9 Esplosivo in miscela con sostanze combustibili R 10 Infiammabile R 11 Facilmente infiammabile R 12 Altamente infiammabile R 13 Gas liquefatto altamente infiammabile R 14 Reagisce violentemente con l’acqua R 15 A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti R 17 Spontaneamente infiammabile all’aria R 18 Durante l’uso può formare con l’aria miscele esplosive -

R 19 Può formare perossidi esplosivi R 20 Nocivo per inalazione R 21 Nocivo

R 19 Può formare perossidi esplosivi R 20 Nocivo per inalazione R 21 Nocivo a contatto con la pelle R 22 Nocivo per ingestione R 23 Tossico per inalazione R 24 Tossico a contatto con la pelle R 25 Tossico per ingestione R 26 Altamente tossico per inalazione R 27 Altamente tossico a contatto con la pelle R 28 Altamente tossico per ingestione

R 29 A contatto con l’aria libera gas tossici R 30 Può divenire facilmente

R 29 A contatto con l’aria libera gas tossici R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso R 31 A contatto con acidi libera gas tossico R 32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico R 33 Pericolo di effetti cumulativi R 34 Provoca ustioni R 35 Provoca gravi ustioni R 36 Irritante per gli occhi R 37 Irritante per le vie respiratorie R 38 Irritante per la pelle

R 3 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 9 R 4 Possibilità di effetti

R 3 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 9 R 4 Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti 0 R 4 Rischio di gravi lesioni oculari 1 R 4 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 2

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Classificazione CE (Etichettatura) Frasi di rischio associabili H

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Classificazione CE (Etichettatura) Frasi di rischio associabili H 1 - Esplosivo (E) R 1 -R 2 -R 3 -R 6 H 2 – Comburente (O) R 8 -R 9 H 3 A - Facilmente infiammabile (F) Estremamente Infiammabile (F+) H 3 B –Infiammabile R 11 -R 12 -R 13 -R 17 R 10 H 4 – Irritante (Xi) R 36 -R 37 -R 38 -R 41 H 5 – Nocivo (Xn) R 20 -R 21 -R 22 -R 65 H 6 – Tossico (T) Molto tossico R 23 -R 24 -R 25 -R 26 -R 27(T+) R 28 H 7 Cancerogeno H 8 – Corrosivo R 40 -R 45 -R 49 Corrosivo (C) R 34 -R 35 H 9 – Infettivo H 10 - Teratogeno R 47 -R 61 -R 63

Limiti dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE, come modificata ed integrata dalla decisione 2001/118/CE I

Limiti dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE, come modificata ed integrata dalla decisione 2001/118/CE I rifiuti classificati come pericolosi devono presentare una o più caratteristiche indicate nell’allegato III della direttiva 91/689/CE e, in riferimento ai codici da H 3 a H 8 e ai codici H 10 e H 11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: ¨ punto di infiammabilità < 55°C; ¨ una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > 0, 1 %; ¨ una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > 3 %; ¨ una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > 25 %; ¨ una o più sostanze corrosive classificate come R 35 in concentrazione totale > 1 %;

una o più sostanze corrosive classificate come R 36, R 37, R 38 in

una o più sostanze corrosive classificate come R 36, R 37, R 38 in concentrazione totale > 20 %; ¨ una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > 0, 1 %; ¨ una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > 1 %; ¨ una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R 60 o R 61 in concentrazione > 0, 5 %; ¨ una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R 62 o R 63 in concentrazione > 5 %; ¨ una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R 46 in concentrazione > 0, 1 %; ¨una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R 40 in concentrazione > 1 %. ¨ ¨ R: si basano sulla direttiva 67/548/CEE

SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI. • DISCARICHE; • TERMOVALORIZZATORI; • CENTRI DI TRATTAMENTO RIFIUTI;

SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI. • DISCARICHE; • TERMOVALORIZZATORI; • CENTRI DI TRATTAMENTO RIFIUTI; • STOCCAGGI PROVVISORI; • AUTODEMOLITORI; • CENTRI DI STOCCAGGIO RIFIUTI; • CENTRI DI TRASFERIMENTO RIFIUTI URBANI; • RECUPERO RIFIUTI.

risorse + energia processo produttivo discarica Termovalorizzatore merci rifiuti smaltimento raccolta differenziata

risorse + energia processo produttivo discarica Termovalorizzatore merci rifiuti smaltimento raccolta differenziata

AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI (ART. 208,

AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI (ART. 208, D. LGSL. 152/06).

Autorizzazione impianti di ricerca di sperimentazione art. 211 D. Lgs 152/06 e art. 38

Autorizzazione impianti di ricerca di sperimentazione art. 211 D. Lgs 152/06 e art. 38 LR 18/99 • Tempi per le autorizzazioni dimezzati rispetto alle procedure art. 208 e 210 • Ente competente la Provincia o il Ministero dell’ambiente se questa non provvede o in caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario • Le attività di gestione degli impianti non devono comportare utili economici e, salvo deroghe motivate, gli impianti non devono superare la potenzialità di 5 t. /g. • Durata autorizzazione 2 anni prorogabile al massimo per altri 2 anni

ATTIVITÀ DI RECUPERO CON PROCEDURE SEMPLIFICATE (ART. 216 DEL D. LGSL. 152/06). Il D.

ATTIVITÀ DI RECUPERO CON PROCEDURE SEMPLIFICATE (ART. 216 DEL D. LGSL. 152/06). Il D. Lgsl. 152/06, all’art. 216, per le attività di recupero svolte in conformità del D. M. A. 02/04/06 n. 186 (modifica il D. M. A. 05/02/98) per i rifiuti non pericolosi e del D. M. A. 12/06/02 n. 161 per i rifiuti pericolosi, prevede la possibilità di avvalersi di procedure semplificate. Per avvalersi di tali procedure occorre inviare una comunicazione alla Sezione Regionale dell’Albo Smaltitori (presso la Camera di Commercio), novanta giorni prima della data di inizio attività con tutte le informazioni richieste dai D. M. A. .

M. U. D. (COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI AI FINI DEL CATASTO) (art. 189

M. U. D. (COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI AI FINI DEL CATASTO) (art. 189 D. Lgsl. 152/06) 1) Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; 2) le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi; 3) i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto; sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, (schede da compilare) le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle

Il MUD si può compilare: su supporto cartaceo; su supporto informatico. Coloro che eseguono

Il MUD si può compilare: su supporto cartaceo; su supporto informatico. Coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio ed intermediazione, devono presentare il MUD esclusivamente su supporto informatico. Il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. Alla Camera di Commercio spetta un versamento di 15 euro per chi presenta il MUD su supporto cartaceo e 10 euro per chi presenta il MUD su supporto informatico.

Il numero di conto corrente da utilizzare è quello della Camera di Commercio competente

Il numero di conto corrente da utilizzare è quello della Camera di Commercio competente per territorio. Utilizzare un bollettino con doppia ricevuta. Nella causale di versamento indicare il codice fiscale e la dicitura “DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – COMUNICAZIONE RIFIUTI (legge 70/1994). La parte del bollettino postale riportante “attestazione di un versamento” va presentata unitamente alla comunicazione rifiuti. La presentazione alla Camera di Commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento; In caso di compilazione del MUD su supporto cartaceo, esso dovrà essere spedito o consegnato in busta chiusa, sulla quale si dovranno riportare i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'Allegato 3; ogni busta deve contenere la dichiarazione relativa ad un'unica unità locale e la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.

PRESENTAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL MUD • Eventuali modifiche o integrazioni al

PRESENTAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL MUD • Eventuali modifiche o integrazioni al MUD potranno essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione MUD completa anche dei dati già dichiarati. Sulla busta contenente tale nuova dichiarazione andrà riportata la dicitura “ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL GG/MM/AAAA”. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dal primo comma dell’art. 52 del d. lgs. 22/97 e successive integrazioni

RICHIESTA DI NUOVA PRESENTAZIONE Nel caso in cui la denuncia pervenga alla C. C.

RICHIESTA DI NUOVA PRESENTAZIONE Nel caso in cui la denuncia pervenga alla C. C. I. A. A. illeggibile a causa di danni originati dalle operazioni di spedizione e/o dal trasporto, la Camera di Commercio potrà richiedere la presentazione di copia del MUD. In questo caso il dichiarante non dovrà corrispondere nuovamente il diritto di segreteria ma allegherà copia della ricevuta del pagamento già effettuato.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI (art. 190 D. Lgsl. 152/06). Coloro che sono

REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI (art. 190 D. Lgsl. 152/06). Coloro che sono tenuti a compilare il M. U. D. (i soggetti di cui all'articolo 189 del D. Lgsl. 152/06), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico rifiuti, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. • I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1,

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

Tempi di annotazioni: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione

Tempi di annotazioni: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

 • I rifiuti derivanti da attività di manutenzione ed i rifiuti derivanti da

• I rifiuti derivanti da attività di manutenzione ed i rifiuti derivanti da prestazioni sanitarie fuori sede si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività (art. 58 comma 7 ter del D. Lgsl. 22/97) e quindi in questo caso i registri possono essere tenuti nella sede della ditta che ha prodotto i rifiuti.

 • I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono

• I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. • Le modalità di gestione dei registri sono indicate nel D. M. A. 1° aprile 98 n. 148.

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO 1. DITTA. . . . . comune

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO 1. DITTA. . . . . comune via n. Codice fiscale Ubicazione dell'esercizio. . comune via n. 2. ATTIVITA' SVOLTA: PRODUZIONE RECUPERO |_| cod. . . SMALTIMENTO |_| cod. . . TRASPORTO |_| INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE |_| 3. TIPO DI ATTIVITA'. . . . DEL 5. CARATTTERISTICHE DEL RIFIUTO: A) STATO FISICO: 1. Solido pulverulento 2. Solido non pulverulento 3. Fangoso palabile 4. Liquido B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITA' H 1 esplosivo H 2 comburente H 3 -A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile) H 3 -B H 4 irritante H 5 nocivo H 6 tossico (incluso molto tossico) H 7 cancerogeno H 8 corrosivo H 9 infetto H 10 teratogeno H 11 mutageno H 12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico H 13 sorgente di sostanze pericolose H 14 ecotossico

 • • • • Scarico Carico del. . . provenienza n. . …………………

• • • • Scarico Carico del. . . provenienza n. . ………………… Formulario | n. . . . del. . Intermediario Caratteristiche del rifiuto: a)CER. . . b)Descrizione……. …………………. . c)Stato fisico. . . d)Classi di pericolosita'. . . . e)Rifiuto destinato Quantita': kg………. . Luogo di produzione e del rifiuto Litri……. . Metri cubi… a: /commerciante Rif. ope() smaltimento cod. Denominazione razione di | () recupero cod. …………………. Carico n. . . . …………………. . . ……………. Albo sede C. F. Iscrizione n.