Revisione Aziendale e Controllo Interno CONTINUIT AZIENDALE OVERVIEW

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Revisione Aziendale e Controllo Interno CONTINUITÀ AZIENDALE - OVERVIEW DEL PRINCIPIO ISA ITALIA 570

Revisione Aziendale e Controllo Interno CONTINUITÀ AZIENDALE - OVERVIEW DEL PRINCIPIO ISA ITALIA 570 Università La Sapienza-Roma Corso di laurea magistrale: Economia Aziendale Anno accademico: 2018 -2019 Docente: Corrado Testori 1

Indice 1. Introduzione – il concetto della «continuità aziendale» 2. La responsabilità della Direzione

Indice 1. Introduzione – il concetto della «continuità aziendale» 2. La responsabilità della Direzione 3. La responsabilità del revisore 4. Gli indicatori per valutare la continuità 5. Procedure di revisione 6. Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità 7. Gli elementi probativi della revisione 8. Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione (cenni). 2

1 Introduzione – il concetto della continuità aziendale Stime della direzione e considerazioni preliminari

1 Introduzione – il concetto della continuità aziendale Stime della direzione e considerazioni preliminari 1) Identificazione dei fattori di rischio relativi all’assunzione della continuità aziendale come parte della comprensione dell’impresa (in sede di pianificazione). 2) Problemi di continuità aziendale identificati nel corso delle verifiche sulle singole voci di bilancio e dall’analisi degli eventi successivi. 3) Valutazione finale effettuata dal management sull’assunzione della continuità. aziendale dell’impresa? (Adeguata e senza incertezze significative; adeguata, ma esistono incertezze significative; non adeguata). 4) Se è stato valutato un rischio significativo nell’assunzione della continuità aziendale. 4. 1) Commentare la consapevolezza e la risposta al rischio da parte del management. 4. 2) Descrivere i principali controlli interni e le altre procedure/azioni che sono state implementate per gestire il rischio. 4. 3) Documentare le procedure di revisione adottate specificatamente per coprire il rischio. 3

1 Introduzione il concetto della continuità aziendale CODICE CIVILE – Art. 2423 – bis,

1 Introduzione il concetto della continuità aziendale CODICE CIVILE – Art. 2423 – bis, comma 1, punto 1) stabilisce che: “Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività……. ” Anche lo IAS 1 – Presentazione del bilancio prevede che: “Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come entità di funzionamento” 4

1 Introduzione il concetto della continuità aziendale Il principio ISA ITALIA 570 tratta delle

1 Introduzione il concetto della continuità aziendale Il principio ISA ITALIA 570 tratta delle responsabilità del revisore relativamente all’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio. In particolare, il principio indica che la responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di accertare l’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. 5

1 Introduzione il concetto della continuità aziendale ISA ITALIA 570 – Paragrafo 2 Il

1 Introduzione il concetto della continuità aziendale ISA ITALIA 570 – Paragrafo 2 Il presupposto della continuità aziendale implica che un’impresa sia in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. Regole fondamentali: I bilanci redatti per scopi generali (non specifici) sono predisposti in base al presupposto della continuità aziendale. Eccezione il presupposto della continuità aziendale non va applicato ai bilanci redatti per scopi generali qualora la Direzione intenda liquidare o interrompere l’attività di impresa. Tale concetto è ripreso dall'OIC 5 – Bilanci di liquidazione nella parte in cui prevede che qualora sia venuto meno il postulato della continuità aziendale il bilancio non può essere predisposto secondo i criteri di valutazione previsti dal codice civile e dai principi contabili di riferimento ma deve essere predisposto sulla base di criteri di valutazione alternativi 6

1 Introduzione il concetto della continuità aziendale Il presupposto della continuità aziendale implica che

1 Introduzione il concetto della continuità aziendale Il presupposto della continuità aziendale implica che attività e passività siano contabilizzate ipotizzando che l’impresa è in grado di realizzare le proprie attività e di far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività aziendale. In sostanza, si presume che un’impresa sia in condizioni di continuità aziendale quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili (in cassa, in banca, mediante linee di credito, ecc. ) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza. 7

2 La responsabilità della Direzione ISA ITALIA 570 specifica che la Direzione deve valutare

2 La responsabilità della Direzione ISA ITALIA 570 specifica che la Direzione deve valutare la continuità aziendale. à In alcuni casi sono le disposizioni normative relative alla redazione del bilancio che impongono esplicitamente tale obbligo per la Direzione e, pertanto, questa è obbligata in base a leggi e/o regolamenti ad effettuare tale valutazione (paragrafo 3). à Anche laddove il quadro normativo di riferimento non preveda esplicitamente l’obbligo di effettuare tale valutazione, l’ISA ITALIA 570, richiede che la Direzione effettui comunque la valutazione della continuità aziendale. 8

2 La responsabilità della Direzione La valutazione effettuata dalla Direzione comporta che questa deve

2 La responsabilità della Direzione La valutazione effettuata dalla Direzione comporta che questa deve effettuare previsioni in un dato momento circa l’esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti. Ai fini di tale valutazione vi sono tre elementi fondamentali che impattano sulla stessa: a) l’arco temporale di riferimento: quanto più lontano è il momento in cui si verificheranno gli eventi o le circostanze futuri tanto maggiore sarà il grado di incertezza di effettuare una ragionevole previsione. b) le dimensioni e la complessità dell’impresa: quanto più di grandi dimensione è l’impresa e quanto più complessa è la sua attività tanto maggiori saranno gli elementi esterni che possono impattare sul manifestarsi di eventi o circostanze future. c) disponibilità delle informazioni al momento della valutazione: qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili al momento in cui viene effettuata. Successivamente possono verificarsi eventi o fatti non coerenti con le valutazioni precedenti. 9

2 La responsabilità della Direzione Il periodo di riferimento della valutazione della Direzione aziendale

2 La responsabilità della Direzione Il periodo di riferimento della valutazione della Direzione aziendale non può essere inferiore a 12 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio. Il principio internazionale IAS 1 “Presentazione del bilancio” stabilisce che nel determinare se il presupposto della continuità aziendale sia appropriato la direzione deve tener conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. 10

2 La responsabilità della Direzione La valutazione della Direzione aziendale consisterà nel farsi un

2 La responsabilità della Direzione La valutazione della Direzione aziendale consisterà nel farsi un giudizio circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare. Necessariamente occorrerà prevedere l’esito futuro di eventi o circostanze per sono per loro natura incerti. Se in passato l’impresa ha sempre mostrato risultati gestionali positivi e non si sono manifestate situazioni di difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell’attività, la Direzione può effettuare la propria valutazione senza lo svolgimento di particolari analisi di dettaglio. In caso contrario, la valutazione del presupposto della continuità aziendale deve essere corroborata da analisi maggiormente dettagliate (redditività attuale e attesa, piani di rimborso debiti, potenziali fonti di finanziamento alternative ecc. . ) 11

2 La responsabilità della Direzione La valutazione che gli amministratori devono effettuare è un

2 La responsabilità della Direzione La valutazione che gli amministratori devono effettuare è un processo che non comporta rilevazioni contabili (tranne, ovviamente, i casi di mancanza del presupposto) ma che spesso implica un’integrazione di informativa proveniente da diverse fonti qualitative e quantitative. Gli amministratori possono, ad esempio basarsi su supporti formalizzati quali ad esempio piani industriali, di rinegoziazione del debito o disponibilità di fonti finanziarie aggiuntive, ma anche su informazioni qualitative come, per esempio, capacità del management, storia dell’azienda, ecc. Il grado di analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascuna società. In alcuni casi, può esservi la necessità di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale ed attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale. 12

2 La responsabilità della Direzione Tra gli indicatori di presenza di incertezze significative, quelli

2 La responsabilità della Direzione Tra gli indicatori di presenza di incertezze significative, quelli che si presume si presenteranno più frequentemente nell’attuale contesto di mercato potrebbero essere relativi a: - prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; - indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori; - incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; - perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; - capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge. 13

2 La responsabilità della Direzione Laddove gli amministratori ritengano che, pur risultando appropriato l'utilizzo

2 La responsabilità della Direzione Laddove gli amministratori ritengano che, pur risultando appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, sussistano tuttavia rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell'impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale, tali incertezze e i correlati significativi dubbi dovranno essere chiaramente esplicitati come tali, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile IAS 1, nelle note esplicative al bilancio. SCENARIO 1 hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale SCENARIO 2 hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio SCENARIO 3 considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale 14

2 La responsabilità della Direzione SCENARIO 1 hanno la ragionevole aspettativa che la società

2 La responsabilità della Direzione SCENARIO 1 hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale SCENARIO 2 hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio SCENARIO 3 considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale Qualora siano state riscontrate eventuali incertezze, queste andranno descritte, nella relazione sulla gestione congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale necessità di indicare in modo esplicito, nelle note al bilancio, la sussistenza delle significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Dovranno essere descritte in maniera adeguata l’origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale sarà necessario descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale 15

3 La responsabilità del revisore ISA ITALIA 570, paragrafo 6 e 8 Il revisore

3 La responsabilità del revisore ISA ITALIA 570, paragrafo 6 e 8 Il revisore deve: a) Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati circa l’utilizzo del presupposto di continuità da parte della Direzione aziendale. b) Concludere se vi è l’esistenza di eventuali elementi di incertezza significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare ad operare in condizioni di continuità. c) Stabilire le eventuali implicazioni sul giudizio espresso nella relazione di revisione. 16

3 La responsabilità del revisore La valutazione richiesta al revisore comporta che questi deve

3 La responsabilità del revisore La valutazione richiesta al revisore comporta che questi deve effettuare una previsione circa l'esito di eventi e/o circostanze future che possono compromettere il presupposto della continuità aziendale. ISA Italia 570 al paragrafo 7, prevede esplicitamente che il revisore non può essere in grado di prevedere eventi o circostanze future che l’assenza di riferimenti al presupposto della continuità nella relazione del revisore, non deve essere intesa come una garanzia sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità di funzionamento. Tale valutazione va effettuata: a) In sede di pianificazione dell’attività di revisione; b) Durante lo svolgimento delle procedure di revisione; c) Nella valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte. 17

3 La responsabilità del revisore Quando il revisore verifica l’appropriatezza del presupposto della continuità

3 La responsabilità del revisore Quando il revisore verifica l’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione deve coprire il medesimo arco temporale di riferimento utilizzato dalla direzione aziendale. Qualora tale arco temporale di riferimento sia inferiore rispetto ai 12 mesi dalla data di bilancio, occorre chiedere alla Direzione di estendere la sua valutazione ad un arco temporale di riferimento non inferiore ai 12 mesi. In caso si rifiuto della Direzione ad estendere la valutazione il revisore deve valutare le potenziali implicazioni sul bilancio d’esercizio, in termini di rappresentazione veritiera e corretta, che possano derivare dall’utilizzo di un periodo di riferimento inferiori ai 12 mesi nell’ambito della valutazione della continuità aziendale. 18

4 Gli indicatori per valutare la continuità Nel verificare l’esistenza del presupposto di continuità

4 Gli indicatori per valutare la continuità Nel verificare l’esistenza del presupposto di continuità vanno considerati alcuni “indicatori” che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della continuità aziendale. Per contro, si precisa che la presenza di uno o più elementi non significa automaticamente che la continuità aziendale possa essere messa in dubbio. La valutazione va effettuata caso per caso valutando l’impresa nel suo complesso. 19

4 Gli indicatori per valutare la continuità Gli indicatori si distinguono in tre categorie:

4 Gli indicatori per valutare la continuità Gli indicatori si distinguono in tre categorie: a) Indicatori finanziari. b) Indicatori gestionali. c) Altri Indicatori. 20

4 Gli indicatori per valutare la continuità Indicatori finanziari Ø situazione di deficit patrimoniale

4 Gli indicatori per valutare la continuità Indicatori finanziari Ø situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; Ø prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; Ø indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori; Ø bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi; Ø principali indici economico-finanziari negativi; Ø consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow; Ø cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”; Ø incapacità di saldare i debiti alla scadenza o altre clausole contrattuali. 21

4 Gli indicatori per valutare la continuità Indicatori gestionali Ø perdita di amministratori o

4 Gli indicatori per valutare la continuità Indicatori gestionali Ø perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; Ø perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; Ø difficoltà nell’organico del personale; Ø difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori. Ø intenzione della Direzione di liquidare l’impresa o cessare l’attività; Ø presenza di concorrenti di grade successo sul mercato. 22

4 Gli indicatori per valutare la continuità Altri Indicatori Ø capitale ridotto sotto i

4 Gli indicatori per valutare la continuità Altri Indicatori Ø capitale ridotto sotto i limiti legali o non conformità ad altre norme di legge; Ø contenziosi legali o fiscali che in caso di soccombenza potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare; Ø modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa; Ø Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale. 23

5 Procedure di revisione Nel svolgere le procedure di valutazione del rischio di revisione

5 Procedure di revisione Nel svolgere le procedure di valutazione del rischio di revisione il revisore deve considerare se sussistano eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi sulla continuità aziendale. Si possono avere due casi: a) La direzione ha effettuato la sua autonoma valutazione e, quindi, il revisore discutere con essa e considerare i piani di azione per affrontare tali eventi / circostanze. b) La direzione non ha effettuato tale valutazione e, quindi, il revisore deve discutere con essa su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e considerare se eventi o circostanze possano far sorgere dubbi sulla continuità aziendale. 24

5 Procedure di revisione x La direzione ha effettuato una Presenza di eventi chiedere

5 Procedure di revisione x La direzione ha effettuato una Presenza di eventi chiedere valutazione dell’impresa a che potrebbero far sorgere dubbi significativi sulla continuità? continuare ad operare come entità di funzionamento? SI Identificare ogni evento e acquisire i piani di azione della direzione per affrontare tali eventi NO Discutere con direzione in merito a eventi/circostanze a rischio e come intende affrontarli Valutare i piani di azione che la Direzione ha elaborato e/o altra documentazione a supporto Stabilire se esiste una incertezza significativa e/o se l’utilizzo del presupposto della continuità sia appropriato 25

6 Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale In presenza di

6 Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere le seguenti procedure di revisione specifiche (ISA Italia 570, paragrafo 16). a) Esame dei piani di azione della Direzione e valutare che tali piani possano essere effettivamente implementati (piani tecnicamente realizzabili) b) Raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani di azione della Direzione (piani realistici). c) Raccogliere tutti gli elementi e le informazioni che siano sufficienti e appropriati per confermare o meno l’esistenza di una incertezza significativa circa la continuità aziendale. 26

6 Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale d) Stabilire se,

6 Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale d) Stabilire se, successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato la sua valutazione, sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni tali da far modificare le conclusioni cui la Direzione era giunta. e) Richiedere ed ottenere attestazioni scritte da parte della Direzione relative ai piani di azione futuri. f) Qualora l'esistenza del presupposto sia fondato sulle garanzie rilasciate da parte di società controllanti, il revisore deve ottenere copia della «lettera di supporto» e valutare la capacità finanziaria del garante. Dalla lettera di supporto deve emergere in maniera chiara e inequivocabile l'effettivo impegno assunto dal garante nel fornire l'adeguato supporto patrimoniale e/o finanziario nei confronti della società garantita. 27

6 Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale La valutazione dei

6 Procedure di revisione in caso di dubbio sulla continuità aziendale La valutazione dei piani aziendali generalmente prevede le seguenti attività: - Analisi comparativa (con riferimento al settore di appartenenza, ad altri competitors, ad andamenti storici ecc …). Fattibilità di eventuali operazioni straordinarie (per esempio cessioni rami di azienda). Rispetto clausole dei contratti di finanziamento. Verifica conformità ipotesi di formulazione dei piani rispetto a quanto previsto dalle delibere degli organi sociali. Richiesta di informazioni scritte da consulenti legali e/o fiscali. Esame e discussione con la Direzione di eventuali bilanci intermedi. Valutazione dei piani con riferimento agli ordini evasi da clienti. Capacità nel far fronte alle scadenze a breve nei confronti di fornitori strategici. 28

7 Gli elementi probativi di revisione Il revisore deve documentare analiticamente le procedure di

7 Gli elementi probativi di revisione Il revisore deve documentare analiticamente le procedure di revisione svolte ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto della continuità aziendale nelle fasi di pianificazione, svolgimento delle procedure e valutazione dei risultati delle stesse. Nella fase di pianificazione occorre dare adeguata evidenza: a) delle considerazioni effettuate in merito al presupposto della continuità aziendale. b) della tempestività con cui sono state pianificate le relative attività, con particolare riferimento all’eventuale necessità di coinvolgimento degli esperti. 29

7 Gli elementi probativi di revisione Nella fase di svolgimento delle procedure di revisione

7 Gli elementi probativi di revisione Nella fase di svolgimento delle procedure di revisione occorre: a) Documentare adeguatamente gli incontri con la Direzione aziendale. b) Esaminare i piani aziendali, con particolare riferimento alla capacità del sistema di controllo interno di generare informazioni attendibili, le ipotesi su cui si basano le previsione ed acquisire le relative delibere degli organi sociali. c) Ottenere conferme scritte da parte di consulenti legali e/o fiscali circa gli esiti di significativi contenziosi in essere. d) In caso di eventuali conferme scritte prestate dai soci e/o società controllanti (c. d. “support letter”), acquisire copia di tali conferme e verificare che vi siano impegni irrevocabili e legalmente vincolanti. e) Ottenere specifiche attestazioni in merito alla continuità aziendale dalla Direzione Aziendale nella “lettera di attestazione”. 30

8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione Esiste incertezza significativa + utilizzo del

8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione Esiste incertezza significativa + utilizzo del presupposto della continuità appare appropriato Il revisore deve verificare se nel bilancio: a) Sono stati chiaramente descritti gli eventi e/o le circostanze in oggetto. b) È stata esplicitamente indicata l’esistenza di una incertezza significativa. In caso affermativo: Conclusioni giudizio senza rilievi con richiamo di informativa Il revisore deve evidenziare l’esistenza dell’incertezza significativa e deve richiamare l’informativa fornita resa dagli amministratori in bilancio. In caso contrario: Conclusioni giudizio con rilievi ovvero giudizio avverso (secondo le circostanza) per carenza o omessa informativa. 31

8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione Esistono molteplici incertezze significative Qualora esistano

8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione Esistono molteplici incertezze significative Qualora esistano «molteplici incertezze» il revisore in casi estremamente rari può dichiarare l’impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio, a causa dell’interazione delle molteplici incertezze che rendono pressoché difficile valutare gli eventi o circostanze che comportano il rischio di continuità aziendale. 32

8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione Esiste incertezza significativa + utilizzo NON

8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione Esiste incertezza significativa + utilizzo NON appropriato del presupposto della continuità Se il bilancio è stato redatto con il presupposto della continuità ma a giudizio del revisore l’utilizzo di tale presupposto NON è appropriato il revisore deve esprimere giudizio avverso (indipendentemente se il bilancio contenga o meno l’informativa sugli eventi e sull’esistenza dell’incertezza significativa). 33

8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione Se a seguito di specifica richiesta

8 Conclusioni del revisore ed effetti sulla relazione Se a seguito di specifica richiesta del revisore di estendere l’arco temporale di riferimento nella valutazione effettuata dalla Direzione, questa si rifiuta Il revisore esprime un giudizio con rilievi ovvero può dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio dal momento che non è in grado di acquisire elementi probatori sufficienti ed appropriati sull’utilizzo del presupposto da parte della Direzione Aziendale. 34