La governance cooperativa lorgano di controllo e il

  • Slides: 28
Download presentation
La governance cooperativa: l’organo di controllo e il controllo interno Dott. Andrea Sergiacomo Componente

La governance cooperativa: l’organo di controllo e il controllo interno Dott. Andrea Sergiacomo Componente Commissione Cooperative

I DIVERSI TIPI DI GOVERNANCE Le società cooperative che applicano, in quanto compatibili, le

I DIVERSI TIPI DI GOVERNANCE Le società cooperative che applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni, adottano alternativamente uno dei seguenti tre sistemi organizzativi per l’amministrazione ed il controllo : - sistema TRADIZIONALE (altresì detto “Classico” o “ Latino”) - sistema DUALISTICO - sistema MONISTICO

SISTEMA TRADIZIONALE Il sistema esso prevede la presenza di due organi uno di gestione

SISTEMA TRADIZIONALE Il sistema esso prevede la presenza di due organi uno di gestione (gli amministratori) e l’altro di controllo (il collegio sindacale)

SISTEMA MONISTICO Il sistema “Monistico” prevede che l’assemblea dei soci elegga un CONSIGLIO DI

SISTEMA MONISTICO Il sistema “Monistico” prevede che l’assemblea dei soci elegga un CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con compiti esclusivi di amministrazione e di gestione, il quale al suo interno elegga a sua volta un COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE, formato da amministratori non esecutivi, composto da soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, almeno uno dei quali iscritto nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia. Il Comitato di controllo elegge al suo interno , a maggioranza assoluta , il presidente; vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il controllo contabile viene sempre attribuito ad un revisore esterno o società di revisione, con incarico attribuito per tre anni dall’assemblea.

SISTEMA DUALISTICO Il sistema prevede sempre la presenza di un revisore esterno o società

SISTEMA DUALISTICO Il sistema prevede sempre la presenza di un revisore esterno o società di revisione che effettua il CONTROLLO CONTABILE. Prevede la presenza di un CONSIGLIO DI GESTIONE e di un CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA. In tale sistema, largamente ispirato agli ordinamenti tedeschi e francese, l’assemblea elegge il consiglio di sorveglianza (costituito da almeno 3 elementi di cui un effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili) che ha la funzione di controllo di legittimità (tipica del collegio sindacale del sistema tradizionale). Il consiglio di sorveglianza ha il compito di nominare e revocare il consiglio di gestione (costituito da almeno due componenti, ma la maggioranza dei membri deve essere formata da soci della cooperativa) con esclusiva responsabilità della gestione ed amministrazione sociale.

LE FORME DI CONTROLLO Alle cooperative si applicano le consuete forme di controllo interno

LE FORME DI CONTROLLO Alle cooperative si applicano le consuete forme di controllo interno previste per le altre tipologie societarie: 1. Controllo di legittimità: affidato alla figura del sindaco 2. Controllo legale dei conti: affidato alla figura del revisore 3. Controllo sulla gestione: affidato al socio non amministratore

CONTROLLO INTERNO Si intende la vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto

CONTROLLO INTERNO Si intende la vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento ( art 2403 del c. c. ) ART 2403 C. C. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI Si intende da un lato la verifica della regolare tenuta

REVISIONE LEGALE DEI CONTI Si intende da un lato la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e sul controllo del bilancio di esercizio. (PARTICOLARE ATTENZIONE VA RIVOLTA ALLE PECULIARITA’ CHE HANNO LE COOPERATIVE).

DISCIPLINA CONTROLLO INTERNO NELLE COOPERATIVE ART 2543 DEL C. C ed in una norma

DISCIPLINA CONTROLLO INTERNO NELLE COOPERATIVE ART 2543 DEL C. C ed in una norma prevista per le SRL che richiama l’art 2477 del c. c. applicabile sia alle Cooperative SPA che SRL. Si ricorda che per l’applicazione delle norme tutto quello che non è previsto rimanda all’art 2519 del c. c. , ovvero, alle norme sulle SPA.

ART 2543 DEL C. C. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi

ART 2543 DEL C. C. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi (1). L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Richiamo al 2477 del c. c. . L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze

Richiamo al 2477 del c. c. . L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, 2. abrogato (d. l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116) 3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre 5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale p 6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro tre 7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo

A QUALE ORGANO AFFIDARE L’INCARICO? ? Collegio sindacale Revisore Unico

A QUALE ORGANO AFFIDARE L’INCARICO? ? Collegio sindacale Revisore Unico

PRECISAZIONE…. . INDISPENSABILE…. . In presenza di un revisore unico/sindaco, al fine di svolgere

PRECISAZIONE…. . INDISPENSABILE…. . In presenza di un revisore unico/sindaco, al fine di svolgere le differenti Mansioni dello stesso, sarebbe bene che fosse nominato come organo monocratico il SINDACO…. questo aspetto è fondamentale in quanto il sindaco può svolgere sia il controllo contabile che il controllo sul regolare funzionamento della gestione…. MENTRE ……. . il revisore unico valuta generalmente gli aspetti contabili…. . Sindaci e Revisori non sono la stessa cosa ne sono un organo unico. La prima distinzione tra i due: • il collegio sindacale è un organo interno della società con funzioni di controllo preventivo, deve partecipare alle riunioni degli organi societari (Cd. A e assemblea dei soci) e quindi può acquisire informazioni anche nel momento in cui la società deve prendere decisioni. Si occupa di valutare l’adeguatezza e il funzionamento del sistema di controllo interno della società in funzione dei rischi sia generici che specifici. Le verifiche generalmente hanno una cadenza almeno trimestrale. Il sindaco ha poteri di controllo e di ispezione di assoluto valore, con la possibilità di effettuare segnalazioni e denunce e vigila sull’osservanza della legge e dello statuto (controllo di legalità); • il revisore, non è un organo societario, bensì un professionista che svolge la propria attività in una fase successiva, generalmente sull’ aspetto contabile.

CHI EFFETUA LA NOMINA L’ASSEMBLEA DEI SOCI DEVE PROVVEDERE ALLA NOMINA, IN SEDE STATUTARIA

CHI EFFETUA LA NOMINA L’ASSEMBLEA DEI SOCI DEVE PROVVEDERE ALLA NOMINA, IN SEDE STATUTARIA AL RICORRERE DELLE CONDIZIONI, SUCCESSIVAMENTE AL SORGERE DEGLI STESSI REQUISITI SE SI PARLA DI SRL, MENTRE PER LE SPA ALL’ATTO DELLA COSTITUZIONE. LA MANCATA NOMINA PUO’ COMPORTARE IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI UN ILLECITO AMMINISTRATIVO EX ART 2631 DEL C. C.

DOPO LA NOMINA…. . IL COLLEGIO SINCACALE DEVE RIUNIRSI ALMENO OGNI 90 GIORNI –

DOPO LA NOMINA…. . IL COLLEGIO SINCACALE DEVE RIUNIRSI ALMENO OGNI 90 GIORNI – ESSENDO ORGANO DI NATURA COLLEGIALE, DECIDE A MAGGIORANZA NEL RISPETTO DI SPECIFICHE NORME COMPORTAMENTALI. VERBALIZZANO LE ATTIVITA’ SULLO SPECIFICO LIBRO DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE.

CLAUSOLE STATUTARIE I soci possono prevedere NELLO STATUTO a quale organo affidare l’incarico di

CLAUSOLE STATUTARIE I soci possono prevedere NELLO STATUTO a quale organo affidare l’incarico di controllo di gestione e di revisione legale: Organo sindacale: SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE in tal caso l’organo sindacale sarà competente a svolgere sia il controllo INTERNO sia la revisione legale dei conti; SEPARATAMENTE: AFFIDANDO IL TUTTO A DUE ORGANI SEPARATI

PER LE SRL…. COSA SUCCEDEVA PRIMA DEL COVID E POST DL 34 A seguito

PER LE SRL…. COSA SUCCEDEVA PRIMA DEL COVID E POST DL 34 A seguito dell’approvazione della conversione con Legge 14 giugno 2019, n. 55 del Decreto Sblocca Cantieri, è stato modificato in parte l’obbligo per le cooperative alla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore. L’organo di controllo è obbligatorio se la cooperativa: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e’ superato alcuno dei predetti limiti. La norma è in vigore dal 16 marzo 2019. Le cooperative già costituite alla data del 16 marzo 2019 devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto entro il 16 dicembre 2019. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi. Ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni si ha riguardo ai due esercizi antecedenti ovvero l’esercizio 2018 e 2017. TALE IMPOSTAZIONE E’ STATA MODIFICATA NEL TEMPO……E PROROGATA

PROROGA INTRODUZIONE COLLEGIO SINDACALE La legge di conversione del D. L. 19. 05. 2020

PROROGA INTRODUZIONE COLLEGIO SINDACALE La legge di conversione del D. L. 19. 05. 2020 n. 34 tra le varie modifiche recepite ha introdotto con l’art. 51 -bis la modifica dell’art. 379 c. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 14/2019). È con l’introduzione di questo articolo che le società Srl e le società cooperative se sono presenti i requisiti che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale avranno tempo fino al 30. 04. 2022 per adempiere a tale obbligo. Tale scadenza è prorogata al 30. 06. 2022 per le società che potranno beneficiare del maggior termine massimo dei 180 giorni previsto dall’art. 2364 c. c. .

VERIFICHIAMO L’ATTEGGIAMENTO DA MANTENERE …. Verificata l’obbligatorietà del collegio ai sensi del 2543, bisogna

VERIFICHIAMO L’ATTEGGIAMENTO DA MANTENERE …. Verificata l’obbligatorietà del collegio ai sensi del 2543, bisogna capire comportarsi L’art. 2543 nulla dice in merito alla composizione dell’organo; dunque, occorre far riferimento alle norme generali, in relazione al tipo di statuto 2397 – (SPA): Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti 2477 – (SRL): L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo

COOPERATIVE S. R. L. ………………. . PRECISAZIONE………… Se la coop srl è obbligata alla

COOPERATIVE S. R. L. ………………. . PRECISAZIONE………… Se la coop srl è obbligata alla nomina dell’organo di controllo occorre capire se è possibile la totale applicazione del 2477 (ai sensi del 2519) o, considerando che il 2543 parla espressamente di «nomina del collegio sindacale» , sia preclusa la possibilità del sindaco unico o, addirittura, del solo revisore. Sul primo tema ci viene in aiuto il consiglio nazionale del notariato che, con lo studio 113/2012, specifica che alle coop srl si applica la disciplina del sindaco unico (per l’ovvia ragione di non pregiudicare una diversa forma societaria a parità di altre condizioni). Del resto, si tratta di una deroga sulla sola composizione dell’organo (da collegio a sindaco unico) garantendosi lo stesso contenuto dei controlli.

COOPERATIVE SPA Alle coop spa si applica la relativa disciplina e dunque è possibile

COOPERATIVE SPA Alle coop spa si applica la relativa disciplina e dunque è possibile solo il collegio sindacale; Lo studio del notariato esclude infatti la possibilità del sindaco unico, semplificazione riconosciuta solo alla tipologia societaria meno complessa.

CONTROLLO GESTIONE DEI SOCI Nel diritto societario le funzioni di controllo sono generalmente affidate

CONTROLLO GESTIONE DEI SOCI Nel diritto societario le funzioni di controllo sono generalmente affidate a specifici soggetti (sindaci e revisori) • Tuttavia, e soprattutto nelle imprese in cui c’è un maggior coinvolgimento diretto dei soci (vedi srl e cooperative), il legislatore ha affidato forme di controllo individuale anche ad altri soggetti: i soci Esiste dunque un differente grado di potere a seconda della tipologia societaria (spa/srl/cooperative)

COOPERATIVA SRL Il controllo dei soci nelle srl (si veda il documento della fondazione

COOPERATIVA SRL Il controllo dei soci nelle srl (si veda il documento della fondazione nazionale commercialisti del 15/10/16) 2476 - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione

Contenuti del controllo Si configura un doppio diritto del socio: Un diritto di informazione:

Contenuti del controllo Si configura un doppio diritto del socio: Un diritto di informazione: ottenere notizie concernenti lo svolgimento degli affari sociali Un diritto di consultazione: libri sociali e documenti relativi alla amministrazione Si è discusso molto (in dottrina e giurisprudenza) in merito agli effettivi contenuti del controllo ed alle modalità operative

Contenuti del controllo I controlli non devono essere necessariamente eseguiti in occasione della assemblea

Contenuti del controllo I controlli non devono essere necessariamente eseguiti in occasione della assemblea ma potranno essere svolti in qualunque momento Le informazioni potranno riguardare tutti gli aspetti gestionali, commerciali, legali della società e potranno essere ottenute con le forme che preferirà il socio (interviste, relazioni scritte, ecc. ) La documentazione relativa alla amministrazione potrà riferirsi a tutto ciò che ha valenza contabile, a cominciare dai libri sociali (espressamente citati), contabili, fatture, rapporti bancari, adempimenti fiscali, ecc. Si ritiene che vada escluso un potere di accertamento fisico, tipo conte di cassa, visite ai magazzini, sopralluoghi ad impianti, ecc. a meno che non sia concordato con gli amministratori Molto dibattuta è la questione in merito alla possibilità di estrarre copie della documentazione visionata (in quanto non espressamente previsto come per l’analoga norma spa)

Controllo dei soci nelle coop spa 2545 bis: Nelle società cooperative cui si applica

Controllo dei soci nelle coop spa 2545 bis: Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART 2422 DEL C. C. I soci hanno diritto di esaminare i libri [2519]

ART 2422 DEL C. C. I soci hanno diritto di esaminare i libri [2519] indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese [2478]. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo(1).

Controllo dei soci nelle coop SRL Si applica art. 2476 c. 2 I soci

Controllo dei soci nelle coop SRL Si applica art. 2476 c. 2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali [2261, 2320] ed i documenti relativi all'amministrazione.