LETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Regolamento UE n 11692011

  • Slides: 54
Download presentation
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Regolamento (UE) n. 1169/2011 25 ottobre 2011 “relativo alla fornitura

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Regolamento (UE) n. 1169/2011 25 ottobre 2011 “relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori” Fonte del materiale: Ministero dello Sviluppo Economico (Marzetti) Ministero della Salute (Copparoni) E. Feller Regolamento in vigore dal 2016. Aggiornamento: 11_2020 11

Principi generali LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI ALIMENTI SICURI E SANI … costituisce un aspetto

Principi generali LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI ALIMENTI SICURI E SANI … costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici. [preambolo (2)] ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Il grande pubblico è interessato al rapporto tra l’alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. L’etichettatura nutrizionale è uno dei metodi principali per informare il consumatore sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare scelte consapevoli. [preambolo (10)] 2

Principi generali “L’etichettatura nutrizionale: uno dei metodi principali per informare il consumatore sulla composizione

Principi generali “L’etichettatura nutrizionale: uno dei metodi principali per informare il consumatore sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare scelte consapevoli”. 3

Principi generali PAESE D’ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA … dovrebbero essere fornite indicazioni a

Principi generali PAESE D’ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA … dovrebbero essere fornite indicazioni a tal proposito ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore o in inganno il consumatore. [preambolo (29)] … al momento queste indicazioni sono obbligatorie per il miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, la carne bovina e i prodotti a base di carne bovina, latte, …. . [preambolo (32)] 4

Definizione di “ETICHETTATURA” “Qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo

Definizione di “ETICHETTATURA” “Qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento” [art. 2, comma 2, lettera j] 5

Art. 7 – Pratiche leali di informazione (1) 1. Le informazioni sugli alimenti non

Art. 7 – Pratiche leali di informazione (1) 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, mentre tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, ………………; d) suggerendo, tramite la denominazione, la presenza di un particolare ingrediente, mentre di fatto è un componente naturalmente presente o è un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento …. . . 6

Art. 7 – Pratiche leali di informazione (2) 2. Le informazioni sugli alimenti sono

Art. 7 – Pratiche leali di informazione (2) 2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. 3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati ad un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche: a) alla pubblicità; b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti. 7

Art. 8 – Responsabilità* 1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti

Art. 8 – Responsabilità* 1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o […] l'importatore nel mercato dell'Unione. 2. […] assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti … 3. […] non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono […] la non conformità alla normativa […] 4. […] non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale […] 5. […] assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa […] * relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori … 8

Alimenti preimballati (preconfezionati) Reg. 1169/2011, art. 2 “definizioni” Alimento preimballato: … l’unità di vendita

Alimenti preimballati (preconfezionati) Reg. 1169/2011, art. 2 “definizioni” Alimento preimballato: … l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore, …. in modo che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; “alimento preimballato”, non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; …. . 9

Indicazioni obbligatorie Reg. 1169/2011, art. 9 “Elenco delle indicazioni obbligatorie” PRODOTTO CONFEZIONATO a) la

Indicazioni obbligatorie Reg. 1169/2011, art. 9 “Elenco delle indicazioni obbligatorie” PRODOTTO CONFEZIONATO a) la denominazione dell'alimento; b) l'elenco degli ingredienti (in ordine decrescente); c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico […] che provochi allergie o intolleranze […]; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell'alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego; h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare […]; i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26; j) istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; k) […] il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. […] 10

Art. 13 – Presentazione delle indicazioni obbligatorie 1. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono

Art. 13 – Presentazione delle indicazioni obbligatorie 1. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate … 2. […] le indicazioni obbligatorie che appaiono nell’imballaggio sull’etichetta ad esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1, 2 mm. 3. Nel caso di imballaggi, o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2 , l’altezza della (x) della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0, 9 mm. (un cilindro è tutta la superficie) 5. Le indicazioni di denominazione dell’alimento, quantità netta dell’alimento e titolo alcolometrico appaiono nello stesso campo visivo. (Nel 109/92 era presente il TMC o la data di scadenza) 11

Art. 13 – Presentazione delle indicazioni obbligatorie 12

Art. 13 – Presentazione delle indicazioni obbligatorie 12

Requisiti linguistici Reg. 1169/2011, art. 15 Le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una

Requisiti linguistici Reg. 1169/2011, art. 15 Le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. Gli stati membri possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione. 13

LOTTO Il reg. 1169/2011 non dice nulla sul lotto, ma …. La Direttiva 2011/91/UE

LOTTO Il reg. 1169/2011 non dice nulla sul lotto, ma …. La Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 (successiva alla pubblicazione del reg. 1169/2011) “relativa alle diciture o marche consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare – codificazione –” 14

Art. 21 – Etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza Le

Art. 21 – Etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza Le indicazioni di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico […] che provochi allergie o intolleranze […] (art. 9, paragrafo 1, lettera c); sono conformi ai seguenti requisiti: a) […] con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. (“in grassetto”) (se un ingrediente è presente più volte si ripete) 15

Art. 17 – Denominazione di vendita Esistono due diverse denominazioni per i prodotti. Denominazione

Art. 17 – Denominazione di vendita Esistono due diverse denominazioni per i prodotti. Denominazione legale: latte fresco, parmigiano reggiano, confettura, marmellata, (norme, regolamenti, …. ). Denominazione usuale o descrittiva: è quella in uso o descrive l’alimento. Deve essere sufficientemente chiara consumatori determino la natura reale del prodotto (prodotto a semilavorato di …, preparazione al …. ) quella che affinchè i base di …. , La Denominazione può essere accompagnata dallo stato fisico nel quale si trova il prodotto (latte in polvere, liofilizzato, surgelato, …) DA NON CONFONDERE CON LA DENOMINAZIONE COMMERCIALE. (Coca Cola = bibita analcolica) 16

Art. 18 – Elenco degli ingredienti Si inizia con la dicitura INGREDIENTI: L’elenco va

Art. 18 – Elenco degli ingredienti Si inizia con la dicitura INGREDIENTI: L’elenco va riportato in ordine decrescente in base all’utilizzo nella preparazione del prodotto. L’ingrediente dell’ingrediente composto può essere omesso se è inferiore al 2% del prodotto finito (ad esclusione di ingredienti e degli additivi presenti nell’elenco degli alimenti allergenici) Gli additivi devono essere sempre preceduti dalla categoria di appartenenza (Allegato VII) dove troviamo: acidificanti, antiossidanti, coloranti, emulsionanti, gelificanti, agenti lievitanti, esaltatori di sapidità, stabilizzanti, edulcoranti, addensanti. (n. 24 categorie, contro le 22 …) 17

Art. 22 – Indicazione quantitativa degli ingredienti - QID L’indicazione della quantità di un

Art. 22 – Indicazione quantitativa degli ingredienti - QID L’indicazione della quantità di un ingrediente è richiesta quando tale ingrediente: a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica. 18

Art. 24 – Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

Art. 24 – Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è costituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5 del regolamento n. 178/2002. La data di scadenza va riportata sulla singola porzione confezionata. (All. X, comma 2, lettera d) La data di congelamento va indicata per: carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati (All. III, comma 6) 19

Termine minimo di conservazione (TMC) Reg. 1169/2011, art. 24 e All. X ·“da consumarsi

Termine minimo di conservazione (TMC) Reg. 1169/2011, art. 24 e All. X ·“da consumarsi preferibilmente entro il” + data con indicazione del giorno ·“da consumarsi preferibilmente entro fine”, negli altri casi. Accompagnate dalla data oppure dalla indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta. La data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno. Tuttavia: a) giorno + mese: conservabili < 3 mesi; b) mese + anno: conservabili tra 3 e 18 mesi; c) solo l'anno: conservabili > 18 mesi. Ove necessario: descrizione delle modalità di conservazione 20

Data di scadenza (alimenti molto deperibili) Reg. 1169/2011, art. 24 e All. X “da

Data di scadenza (alimenti molto deperibili) Reg. 1169/2011, art. 24 e All. X “da consumare entro” + data o indicazione del punto in cui è indicata sull'etichetta. Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare; c) la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno; d) la data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata (All. X, comma 2, lettera d) 21

Alimenti preimballati Reg. 1169/2011, art. 24 e All. X TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE DATA

Alimenti preimballati Reg. 1169/2011, art. 24 e All. X TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE DATA DI SCADENZA (indicata su ogni confezione preconfezionata …) DATA DI CONGELAMENTO (per carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati) CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE AL MOMENTO DELL’USO 22

Art. 25 – Condizioni di conservazione o d’uso 1. Per gli alimenti che richiedono

Art. 25 – Condizioni di conservazione o d’uso 1. Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere indicate. 2. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso. (es. per il Latte UTH: conservare in frigo dopo l’apertura e consumare entro 3 -4 giorni). 23

Art. 26 – Paese d’origine o luogo di provenienza * 2. L'indicazione del paese

Art. 26 – Paese d’origine o luogo di provenienza * 2. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza; b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata […]. 3. …… * • ORIGINE = Secondo il Codice doganale comunitario , …. . dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale dell’alimento. • PROVENIENZA = Dove proviene l’alimento 24

Art. 26 – Paese d’origine o luogo di provenienza Ad oggi gli unici prodotti

Art. 26 – Paese d’origine o luogo di provenienza Ad oggi gli unici prodotti che richiedono una espressa indicazione di origine sono: ü ü ü ü ü Ortofrutta Carni bovine Carni di pollo e volatili Pesce Uova Olio di oliva Latte Miele Vini 25

Art. 30 – Dichiarazione nutrizionale 1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le seguenti indicazioni:

Art. 30 – Dichiarazione nutrizionale 1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le seguenti indicazioni: a) il valore energetico b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale 2. Il contenuto obbligatorio può essere integrato con uno o più dei seguenti elementi: • acidi grassi monoinsaturi e acidi polinsaturi • polioli • amido, fibre, sali minerali e vitamine 26

Art. 30 – Dichiarazione nutrizionale La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le seguenti indicazioni: •

Art. 30 – Dichiarazione nutrizionale La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le seguenti indicazioni: • ENERGIA • GRASSI di cui acidi grassi saturi • CARBOIDRATI di cui zuccheri • PROTEINE • SALE Può figurare inoltre una indicazione, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente. Sale = sodio x 2, 5 27

Art. 30 – Dichiarazione nutrizionale 1. La dichiarazione nutrizionale PUO’ avere sulla confezione delle

Art. 30 – Dichiarazione nutrizionale 1. La dichiarazione nutrizionale PUO’ avere sulla confezione delle dichiarazioni aggiuntive: VALORE ENERGETICO oppure VALORE ENERGETICO GRASSI ACIDI GRASSI SATURI ZUCCHERI SALE 28

I CONSUMI DI RIFERIMENTO (RI) L’intenzione del regolamento è quello di armonizzare l’espressione e

I CONSUMI DI RIFERIMENTO (RI) L’intenzione del regolamento è quello di armonizzare l’espressione e la presentazione delle informazioni nutrizionali. I Consumi di Riferimento (RI) NON sono un consiglio nutrizionale. 29

I CONSUMI DI RIFERIMENTO (RI) – Allegato XIII CONSUMI DI RIFERIMENTO Energia 8. 400

I CONSUMI DI RIFERIMENTO (RI) – Allegato XIII CONSUMI DI RIFERIMENTO Energia 8. 400 2. 000 (k. J) (kcal) Grassi totali (g) Acidi grassi saturi Carboidrati (g) Zuccheri totali Proteine Sale (g) (g) 70 20 260 90 50 6 (Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8. 400 kj – 2. 000 kcal) Art. 32, comma 5 30

Art. 31 – Calcolo del valore energetico 1. Il valore energetico è calcolato mediante

Art. 31 – Calcolo del valore energetico 1. Il valore energetico è calcolato mediante dei coefficienti di conversione quali per esempio: a) carboidrati: 17 k. J/g – 4 kcal/g b) proteine: 17 k. J/g – 4 kcal/g c) grassi: 37 k. J/g – 9 kcal/g 2. Il valore energetico e la quantità delle sostanze nutritive si riferiscono all’alimento così come è venduto. 3. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: ü ü ü dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante del calcolo effettuato a partire dai valori nutrizionali medi noti relativi agli ingredienti utilizzati (fornitore) dal calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati. 31

Coefficienti di conversione Allegato XIV 1. Il valore energetico è calcolato mediante dei coefficienti

Coefficienti di conversione Allegato XIV 1. Il valore energetico è calcolato mediante dei coefficienti di conversione quali per esempio: carboidrati: 17 k. J/g – 4 kcal/g polioli: 10 k. J/g – 2, 4 kcal/g proteine: 17 k. J/g – 4 kcal/g grassi: 37 k. J/g – 9 kcal/g salatrim: 25 k. J/g – 6 kcal/g alcol: 29 k. J/g – 7 kcal/g acidi organici: 13 k. J/g – 3 kcal/g fibre : 8 k. J/g – 2 kcal/g eritrolo : 0 k. J/g – 0 kcal/g 32

Art. 31 – La precisione dei valori dichiarati 1. La Commissione può adottare …

Art. 31 – La precisione dei valori dichiarati 1. La Commissione può adottare … per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati. 2. E’ disponibile un documento della Commissione “dicembre 2012” per quanto concerne la fissazione delle tolleranze per i valori nutrizionali indicati in etichetta (il documento NON ha valore giuridico). 3. Per grassi, carboidrati, proteine: +/- 20% 4. Per vitamine e minerali: + 50% - 35% Nota: “Le tolleranze includono l’incertezza di misura associata al valore misurato” 33

Art. 32 – Espressione per 100 g o 100 ml 1. Il valore energetico

Art. 32 – Espressione per 100 g o 100 ml 1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sono espresse secondo queste unità di misura e nel seguente ordine: a) energia : k. J/kcal b) grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi): g c) carboidrati (zucchero, polioli, amido): g d) a seguire fibre, proteine, sale, vitamine e sali minerali: g 2. Il valore energetico e le quantità delle sostanze nutritive sono espresse per 100 g o per 100 ml. 3. Le eventuali dichiarazioni relative a vitamine e sali minerali sono espresse oltre alla forma sopra riportata anche come per 100 g o 100 ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento. (allegato XIII, parte a, punto 1) 4. Il valore energetico e le quantità delle sostanze nutritive possono essere espressi come percentuale delle assunzioni di riferimento fissate (allegato XIII, parte b). In tal caso in loro prossimità deve esserci la seguente dicitura: “Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 k. J/2000 kcal)” 34

INFORMAZIONI VOLONTARIE Art. 36 – Requisiti applicabili Nel caso in cui si siano fornite

INFORMAZIONI VOLONTARIE Art. 36 – Requisiti applicabili Nel caso in cui si siano fornite su base volontaria informazioni sugli alimenti queste devono soddisfare i seguenti requisiti: - non inducono in errore il consumatore - non sono ambigue né confuse per il consumatore - sono, se del caso, basate su dati scientifici pertinenti. La commissione adotta atti di esecuzione per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti: - informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza (può contenere tracce di frutta a guscio, …) - informazioni relative all’ ìdoneità di un alimento per vegetariani o vegani. 35

INFORMAZIONI VOLONTARIE Qualche esempio: - Può contenere tracce …. (allergene) - Prodotto in uno

INFORMAZIONI VOLONTARIE Qualche esempio: - Può contenere tracce …. (allergene) - Prodotto in uno stabilimento in cui viene utilizzato …. (allergene) Nel Regno Unito - Da non utilizzare in soggetti allergici a …. (allergene) 36

…. inoltre ALLEGATO V Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale.

…. inoltre ALLEGATO V Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Tra gli alimenti ai quali NON si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale troviamo: ü i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; ü le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; ü il sale e i succedanei del sale; ü i lieviti; lieviti ü le gomme da masticare; masticare ü gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale. 37

(NRV) = Vitamine e Minerali – Allegato XIII NRV consumi di riferimento giornalieri Vitamina

(NRV) = Vitamine e Minerali – Allegato XIII NRV consumi di riferimento giornalieri Vitamina A (µg) Vitamina D (µg) Vitamina E (mg) Vitamina C (mg) Tiamina (mg) Riboflavina (mg) (Vit. B 2) Niacina (mg) Vitamina B 6 (mg) Acido folico (µg) Vitamina B 12 (µg) Biotina (µg) Acido pantotenico (mg) Calcio (mg) Fosforo (mg) Ferro (mg) Magnesio (mg) Zinco (mg) Iodio (µg) 800 5 12 80 1, 1 1, 4 16 1, 4 200 2, 5 50 6 800 700 14 375 10 150 38

Allergeni Devono comparire nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza

Allergeni Devono comparire nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza (Art. 21 Reg. 1169/2011). Tale denominazione va evidenziata attraverso un carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensione, stile o colore. Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, burro, lievito naturale (frumento), cioccolato fondente [zucchero, pasta di cacao, burro anidro] Quanto riportato sopra si applica anche nel caso additivi derivanti da allergeni, che devono quindi figurare in etichetta. E 322: lecitina di soia E 1105: lisozima da uova 39

Allegato II Sostanze o prodotti (e derivati) che provocano allergie o intolleranze 1. Cereali

Allegato II Sostanze o prodotti (e derivati) che provocano allergie o intolleranze 1. Cereali contenenti glutine tranne sciroppi di glucosio a base di grano o orzo, maltodestrine e cereali usati per la fabbricazione di distillati alcolici. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei 3. Uova e prodotti a base di uova 4. Pesce e prodotti a base di pesce tranne gelatina o colla di pesce usata come chiarificante nella birra e nel vino 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 6. Soia e prodotti a base di soia 7. Latte e prodotti a base di latte tranne lattiolo e siero di latte usato per la fabbricazione di distillati alcolici 8. Frutta a guscio tranne la frutta a guscio per la fabbricazione di distillati alcolici 9. Sedano e prodotti a base di sedano 10. Senape e prodotti a base di senape 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 12. Anidride solforosa 13. Lupini e prodotti a base di lupini 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 40

Indicazioni obbligatorie Alimenti non preimballati Reg. 1169/2011, art. 44 1. Ove gli alimenti siano

Indicazioni obbligatorie Alimenti non preimballati Reg. 1169/2011, art. 44 1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) [ingrediente / coadiuvante tecnologico / derivato che provochi allergie o intolleranze …], è obbligatoria; b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 (elenco indicazioni obbligatorie) e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni che [ne] richiedono la fornitura. . . […] 3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni […]. 41

Art. 39 – Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari […] gli Stati membri possono

Art. 39 – Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari […] gli Stati membri possono adottare […] disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale. […] gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni. 42

Art. 55 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento è obbligatorio

Art. 55 Entrata in vigore e data di applicazione Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Entrata in vigore: vigore si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 43

Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in

Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare. Si applica a TUTTI gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e a quelli destinati alla fornitura della collettività. Il regolamento trova applicazione anche nell’ambito dei servizi di ristorazione. Assume particolare importanza in quest’ultimo ambito la questione ALLERGENI, la cui disciplina fino ad oggi non era applicabile alla ristorazione. 44

Un Esempio YOGURT ALLA BANANA INGREDIENTI: yogurt di latte intero con fermenti lattici vivi

Un Esempio YOGURT ALLA BANANA INGREDIENTI: yogurt di latte intero con fermenti lattici vivi (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus), preparazione di frutta 18% (zucchero, banana 35%, sciroppo di glucosio-fruttosio, addensante: E 1442, pectina, correttore di acidità: acido citrico, aromi). Senza glutine. 45

Etichettatura nutrizionale YOGURT ALLA BANANA VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g Energia Grassi di

Etichettatura nutrizionale YOGURT ALLA BANANA VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g Energia Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri 434 k. J 103 kcal 3, 4 g 2, 3 g 14, 7 g 13, 4 g Fibre 0, 1 g Proteine 3, 4 g Sale 0, 1 g 46

Etichettatura nutrizionale: indicazioni volontarie VALORI NUTRIZIONALI MEDI Per 100 g Per vasetto 125 g

Etichettatura nutrizionale: indicazioni volontarie VALORI NUTRIZIONALI MEDI Per 100 g Per vasetto 125 g % RI* 434 k. J 103 kcal 542 k. J 129 kcal 6% 3, 4 g 4, 2 g 6% 2, 3 g 2, 8 g 14% 14, 7 g 18, 3 g 7% 13, 4 g 16, 7 g 18% Fibre 0, 1 g Proteine 3, 4 g 4, 2 g 8% Sale 0, 1 g 2% Energia Grassi di cui acidi grassi saturi Carboidrati di cui zuccheri *RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 k. J – 2000 kcal) 47

Etichettatura nutrizionale: indicazioni volontarie Energia 125 g Energia 129 kcal 542 k. J 100

Etichettatura nutrizionale: indicazioni volontarie Energia 125 g Energia 129 kcal 542 k. J 100 g 434 k. J 103 kcal 6%* Energia + grassi saturi + zucchero + sale Energia Grassi 129 kcal 4, 2 g 542 k. J 6%* Grassi saturi 2, 8 g Zuccheri 16, 7 g Sale 0, 1 g 14%* 18%* 2%* *RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 k. J – 2000 kcal) 48

Prima modifica al Reg. 1169/2011 Regolamento (UE) n. 1155/2013 Introduce e definisce la dicitura

Prima modifica al Reg. 1169/2011 Regolamento (UE) n. 1155/2013 Introduce e definisce la dicitura “senza glutine”. Dal 2016 questa dicitura è un CLAIMS. 49

In materia di etichettatura posiamo tenere ben in vista il cartello: 50

In materia di etichettatura posiamo tenere ben in vista il cartello: 50

Inoltre: Reg. (CE) n. 1924/2006 Relativo alle informazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui

Inoltre: Reg. (CE) n. 1924/2006 Relativo alle informazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (CLAIMS) Es. Fonte di fibre (se contiene almeno 3 g per 100 g di alimento) 51

CLAIMS PREVISTI DAL REGOLAMENTO 1924/2006 Esempio: “ad alto contenuto di calcio”: claims nutrizionale (art.

CLAIMS PREVISTI DAL REGOLAMENTO 1924/2006 Esempio: “ad alto contenuto di calcio”: claims nutrizionale (art. 8) (nel caso in cui il valore si almeno il doppio di una fonte naturale) “il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali”: claims funzionale (art. 13) (nel caso in cui l’alimento sia una fonte di calcio: almeno il 15% delle RDA) Previa autorizzazione: “il calcio contribuisce a ridurre il rischio di osteoporosi”: claims salutistico (art. 14 a) “il calcio contribuisce allo sviluppo e alla salute dei bambini”: claims per la salute e sviluppo dei bambini (art. 14 b ) 52

Inoltre: Reg. (UE) n. 432/2012 Relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla

Inoltre: Reg. (UE) n. 432/2012 Relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari Es. Il Calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali Il Calcio è necessario per il mantenimento di denti normali Il Calcio è necessario alla normale coagulazione del sangue …… 53

Inoltre: Reg. (CE) n. 1333/2008 Relativo agli additivi alimentari 54

Inoltre: Reg. (CE) n. 1333/2008 Relativo agli additivi alimentari 54