IL VOLONTARIATO pratica di cittadinanza attiva concorre a

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IL VOLONTARIATO è pratica di cittadinanza attiva concorre a far crescere solidarietà e responsabilità

IL VOLONTARIATO è pratica di cittadinanza attiva concorre a far crescere solidarietà e responsabilità attraverso la Partecipazione è azione gratuita testimonianza di libertà rispetto alle logiche dell'utilitarismo economico e del profitto sopra ogni cosa è condivisione: mette al centro del proprio agire la persona nella sua dignità e nella sua unità, nel suo contesto e nel territorio ove agisce

IL VOLONTARIATO ha funzione culturale propone stili di vita e valori ha ruolo politico:

IL VOLONTARIATO ha funzione culturale propone stili di vita e valori ha ruolo politico: · sollecita e verifica la realizzazione dei diritti · testimonia bisogni e fattori di emarginazione e degrado · individua soluzioni e servizi · progetta e valuta le politiche sociali · rifiuta di supplire alle carenze delle istituzioni pubbliche

CHI E’ IL VOLONTARIO è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino,

CHI E’ IL VOLONTARIO è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza. Il Volontario opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni. I Volontari esplicano la loro azione in forma individuale, in aggregazioni informali, in organizzazioni strutturate; pur attingendo, quanto a motivazioni, a radici culturali e/o religiose diverse, essi hanno in comune la passione per la causa degli esseri umani e per la costruzione di un mondo migliore. Il volontariato è espressione del valore della relazione e della condivisione. Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo solidale e di cittadini responsabili. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la crescita della comunità locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di degrado.

I Volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i

I Volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi che fondano l’associazione. I Volontari nell’Associazione esercitano il diritto-dovere di cittadinanza che costituisce un patrimonio da promuovere e da valorizzare. I Volontari sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi dell’organismo in cui operano e partecipano. I Volontari svolgono i loro compiti con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di equipe e accettazione della verifica costante del proprio operato. I Volontari si impegnano a formarsi con costanza e serietà. I Volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità delle persone. I Volontari impegnati nei servizi pubblici e in organizzazioni di terzo settore, costituiscono una presenza preziosa. I volontari ricevono dall’organismo di appartenenza in cui prestano servizio copertura assicurativa.

Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della partecipazione democratica Le organizzazioni di

Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della partecipazione democratica Le organizzazioni di volontariato perseguono innovazione socioculturale Le organizzazioni di volontariato collaborano con le realtà e le istituzioni locali, Nazionali e internazionali Le organizzazioni di volontariato svolgono un preciso ruolo politico e di impegno civico Le organizzazioni di volontariato devono principalmente il loro sviluppo e la qualità del loro intervento alla capacità di coinvolgere e formare nuove presenze Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare propria una cultura della comunicazione Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la trasparenza

Valori fondamentali del volontariato • • • La solidarietà La gratuità La responsabilità La

Valori fondamentali del volontariato • • • La solidarietà La gratuità La responsabilità La scelta preferenziale dei “poveri” Produrre una nuova cultura basata su questi valori e mediata dal servizio

"Non so quale sarà il vostro destino, ma una cosa la so: gli unici

"Non so quale sarà il vostro destino, ma una cosa la so: gli unici tra voi che saranno felici davvero saranno coloro che avranno cercato e capito lo spirito del servizio agli altri". (Albert Schweitzer)

Il volontariato di protezione civile “organizzato” è riconosciuto dall'art. 11 della Legge 225/92 tra

Il volontariato di protezione civile “organizzato” è riconosciuto dall'art. 11 della Legge 225/92 tra le componenti operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile

LEGGE 225/1992 Art. 11 : STRUTTURE OPERATIVE -Il Corpo dei Vigili del Fuoco (Componente

LEGGE 225/1992 Art. 11 : STRUTTURE OPERATIVE -Il Corpo dei Vigili del Fuoco (Componente Fondamentale); - le Forze Armate; - le Forze di Polizia; - il Corpo Forestale dello Stato; - i Servizi Tecnici Nazionali; - gli Istituti Nazionali di Ricerca; - la Croce Rossa Italiana; -le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; - le Organizzazioni di Volontariato; Volontariato - il Corpo Nazionale Soccorso Alpino CNSA (CAI); - Altri Enti pubblici e privati.

Una capillare presenza del Volontariato di Protezione Civile “organizzato” e qualificato contribuisce a migliorare

Una capillare presenza del Volontariato di Protezione Civile “organizzato” e qualificato contribuisce a migliorare la risposta del Sistema di Protezione Civile, alle criticità che interessano la gran parte dei 409 Comuni calabresi, in termini di rischio e di morfologia del territorio. In emergenze di protezione civile i Volontari devono intervenire su richiesta delle Autorità preposte e con il coordinamento delle medesime. A livello Comunale e/o Intercomunale spettano ai Comuni le funzioni connesse all'impiego del Volontariato di protezione civile, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività (art. 108 D. Lgs. 112/98 - art. 122 L. R. 34/2002). Il volontariato di protezione civile organizzato può essere impiegato in attività di previsione, prevenzione e soccorso, nella fase di superamento della emergenza, e in esercitazioni.

Diritti e doveri del volontario Al volontario in quanto tale sono riconosciuti dei diritti

Diritti e doveri del volontario Al volontario in quanto tale sono riconosciuti dei diritti e dei doveri, alcuni dei quali derivanti direttamente dalla normativa regionale e nazionale, altri dalle consuetudini concernenti le modalità di svolgimento delle attività di protezione civile nel sistema nazionale e nel sistema regionale di protezione civile.

E’ importante precisare che i diritti e doveri riconosciuti sia dalla normativa che dalle

E’ importante precisare che i diritti e doveri riconosciuti sia dalla normativa che dalle consuetudini riguardano solo i volontari facenti parte di Organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco regionale delle Organizzazioni del volontariato della Regione Calabria, di cui alla L. R. 34/2002, e/o a quelli facenti parte delle Organizzazioni iscritte all’Elenco nazionale tenuto dal Dipartimento di Protezione civile.

Il Volontario ha il dovere di svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e

Il Volontario ha il dovere di svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle direttive impartite dalle strutture istituzionali, e quindi dal Sindaco e dalla Protezione Civile della Regione. Non deve svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né può accettare alcuna remunerazione per la propria opera. (art. 2, L. 266/91)

Spesso il Volontario di protezione civile si trova ad operare in contesti particolarmente problematici

Spesso il Volontario di protezione civile si trova ad operare in contesti particolarmente problematici in cui è molto importante mantenere la calma al fine di valutare sempre, prima di intervenire, quale è l’effettivo ruolo del volontario di protezione civile e le conseguenti competenze.

In generale è opportuno ricordare sempre che: 1) il Volontario di protezione civile non

In generale è opportuno ricordare sempre che: 1) il Volontario di protezione civile non deve intervenire ad ogni costo per fare il “super eroe”, ma semplicemente fornire supporto alle forze istituzionali che hanno competenza diretta di intervento nei vari casi di emergenza seguendone le direttive; 2) il modo migliore per svolgere adeguatamente il ruolo di Volontario di protezione civile è riuscire a valutare bene la proporzione tra danni e benefici di un eventuale intervento, contattando prima, se possibile, i diretti superiori o le forze istituzionali competenti.

Il volontario, come qualunque cittadino, è responsabile penalmente solo se commette reato ovvero se

Il volontario, come qualunque cittadino, è responsabile penalmente solo se commette reato ovvero se attua un comportamento volontario contrario ai fini dello Stato: sono reati solo i comportamenti individuati come tali nelle norme e per i quali le norme stesse prevedono una sanzione penale. Il reato può essere giustificato o escluso per ”stato di necessità” e cioè non è punibile chi ha commesso un reato per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Allo stesso modo non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito oppure per “forza maggiore” oppure per legittima difesa

Forza maggiore (art. 45 c. p. ) Definizione di “forza maggiore”: Forza esterna all’uomo

Forza maggiore (art. 45 c. p. ) Definizione di “forza maggiore”: Forza esterna all’uomo che, per il suo potere superiore, costringe inevitabilmente il soggetto all’azione, anche contro la sua volontà. Legittima difesa (art. 52 c. p. ) “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta sempre che la difesa sia proporzionata alla offesa”. Stato di necessità (art. 54 c. p. ) Requisiti per la sussistenza dello stato di necessità: - pericolo attuale e imminente - pericolo di grave danno alla persona - il comportamento dannoso (reato) è necessario e proporzionato - l’agente non deve aver causato il pericolo

Art. 2044 c. c. Legittima Difesa “Non è responsabile chi cagiona il danno per

Art. 2044 c. c. Legittima Difesa “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”. (v. anche art. 52 c. p. ) Art. 2045 c. c. Stato di Necessità = Giustificazione del fatto “Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice. ” Danno no antigiuridico, no risarcimento danni, ma equa indennità

In ogni caso se si eccedono colposamente i limiti stabiliti o imposti dalla necessità,

In ogni caso se si eccedono colposamente i limiti stabiliti o imposti dalla necessità, il reato è considerato dalla legge come “delitto colposo”: ma questo cosa significa? In pratica significa aver trascurato le più elementari norme di diligenza, perizia e cautela che dovrebbero essere seguite in un determinato contesto.

Non dobbiamo mai dare per scontato che a risolvere i nostri problemi siano sempre

Non dobbiamo mai dare per scontato che a risolvere i nostri problemi siano sempre le istituzioni o il personale specializzato. Nella prima fase dell’emergenza siamo sempre soli! Conoscere le cause del rischio, le norme di prevenzione, organizzarsi in gruppi di volontariato di protezione civile è utile non solo per evitarli ma anche per far fronte alle prime necessità

Il Volontario, come qualunque cittadino, è responsabile civilmente e quindi tenuto a risarcire il

Il Volontario, come qualunque cittadino, è responsabile civilmente e quindi tenuto a risarcire il danno nel caso compia un fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

NORMATIVA SUL VOLONTARIATO di Protezione Civile Legge 11. 8. 1991, n° 266 “Legge quadro

NORMATIVA SUL VOLONTARIATO di Protezione Civile Legge 11. 8. 1991, n° 266 “Legge quadro sul volontariato“ Legge 24. 2. 1992, n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile“ Legge Regionale 10. 02. 1997, n. 4 “Legge organica di protezione civile della Regione Calabria” D. P. R. 8. 2. 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" D. lgs. 4. 12. 97, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" L. R. 12. 8. 2002, n. 34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" Regolamento Regionale 29. 4. 2003, n. 5 “Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di Protezione civile“ Legge 12. 7. 2012, n° 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino delle Protezione Civile

Direttiva del 9 novembre 2012: indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di

Direttiva del 9 novembre 2012: indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013 Premesse e finalità. 1. Elenco nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile (Art. 1 D. P. R. n. 194/2001) 1. 1. L'Elenco nazionale 1. 2. Gli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile 1. 3. L'Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile. 1. 4. Gestione informatizzata dell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile 2. Benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile e delle loro organizzazioni (Articoli 9 e 10 D. P. R. n. 194/2001) 2. 1. Attività formative ed addestrative. 2. 2. Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi. 2. 2. 1. Attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale 2. 2. 2. Attività ed interventi di rilievo locale e regionale 2. 3. Casi particolari - Specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale 2. 3. 1. Eventi a rilevante impatto locale 2. 3. 2. La ricerca di persone disperse 2. 4. Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 3. Entrata in vigore e aggiornamento Note:

Definizione di protezione civile L’insieme coordinato delle attività volte a fronteggiare eventi straordinari che

Definizione di protezione civile L’insieme coordinato delle attività volte a fronteggiare eventi straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie

In virtù del sempre più frequente e valido coinvolgimento del volontariato di protezione civile,

In virtù del sempre più frequente e valido coinvolgimento del volontariato di protezione civile, si richiama l'attenzione al rispetto delle disposizioni di legge in relazione a competenze, ambiti e modalità di intervento dettate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile: • n. 7218 del 07. 02. 2006 con cui il Dipartimento declina le norme di comportamento per l'impiego del volontariato di protezione civile, sottolinea la spontaneità e la gratuità con la quale i volontari devono prestare la loro opera, l'assenza di fini di lucro, la solidarietà quale scopo esclusivo delle attività e stigmatizza l'impiego dei volontari per attività che possano, anche in modo indiretto, risultare di supporto a iniziative di carattere politico/propagandistico esponendo insegne ed emblemi dell'Organizzazione di appartenenza; • n. 8137 del 09. 02. 2007 con la quale il Dipartimento richiama le finalità del Servizio Nazionale della protezione civile ". . . tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio" e ammonisce chiunque coinvolga in modo illegittimo le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in alcune iniziative che non rientrano nell'alveo di operatività del Servizio medesimo;

 • n. 16525 dell' 11. 03. 2008 con la quale il Dipartimento fa

• n. 16525 dell' 11. 03. 2008 con la quale il Dipartimento fa ulteriore chiarezza in merito alle specifiche competenze del volontariato di protezione civile, citando con precisione attività quali partecipazione alla pianificazione di emergenza, intervento operativo (coordinato dall'Autorità di protezione civile) in emergenza ed in particolare in attuazione del piano di emergenza, attività di addestramento e formazione, attività di simulazione di emergenza, informazione dei cittadini in materia di protezione civile, utilizzo dell'emblema in attività di protezione civile; • n. 18461 del 13. 03. 2009 con la quale il Dipartimento, a seguito dell'approvazione della Legge 11/2009 "Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" (che disciplina la costituzione, l'organizzazione e i requisiti delle associazioni tra i cittadini non armati per la segnalazione alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale) chiarisce che la materia della protezione civile è distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e della sicurezza, che le associazioni di cittadini non armati di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11 non sono assimilabili alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, fatto salvo il diritto di partecipazione, a titolo personale, ad associazioni costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 11/2009 da parte di soggetti già iscritti anche ad Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

SERVIZI DI POLIZIA STRADALE Gli appartenenti alle Organizzazioni di protezione civile non possono quindi

SERVIZI DI POLIZIA STRADALE Gli appartenenti alle Organizzazioni di protezione civile non possono quindi svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità di competenza, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza). In particolare, nessun volontario di protezione civile e nessun coordinatore o caposquadra di un'Organizzazione di protezione civile, può, in assenza di apposita ordinanza sindacale, decidere ed attuare l'interdizione di una strada o regolare il traffico, come dettato dal combinato degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dell'Art. 54 comma 2 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 11 e 12 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285. Un simile comportamento si prefigurerebbe infatti come reato, punibile con la reclusione fino a 2 anni ai sensi dell'Art. 347 del Codice Penale "Usurpazione di funzioni pubbliche". Fondamentale è invece il supporto in "affiancamento" alle Forze dell'ordine qualora si verifichino situazioni di tale gravità e complessità da non consentire l'assolvimento dei servizi di polizia stradale con le sole risorse riconducibili ai soggetti individuati all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992, ed esclusivamente su richiesta del soggetto competente.

"PALETTE" A maggior ragione, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile non possono e

"PALETTE" A maggior ragione, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile non possono e non devono dotarsi di strumenti per l'espletamento di servizi diretti a regolare il traffico, quali, ad esempio, sono i segnali distintivi di cui all'art. 24 del D. P. R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" comunemente definiti "palette". Infatti l'art. 497 -ter del Codice penale recita: "Chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione è punito con la reclusione da 1 a 4 anni". Le "palette" rientrano sicuramente tra gli oggetti in dotazione ai Corpi di polizia e non basta apportare piccole modifiche per renderle "legali", né tantomeno personalizzare con scritte, loghi e simboli il disco della paletta per non incorrere nell'azione penale della Magistratura.

"LAMPEGGIANTI E SEGNALI ACUSTICI" Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto

"LAMPEGGIANTI E SEGNALI ACUSTICI" Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto del 5 ottobre 2009, pubblicato sulla G. U. n. 247 del 23. 10. 2009, individua, tra i soggetti ai quali è consentito l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 192 n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi. Tali dispositivi possono essere istallati su veicoli immatricolati a nome delle Organizzazioni di Volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell'Albo Regionale e delle Organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del D. P. R. 194/2001 che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio. L'art. 3 del succitato Decreto del 5 ottobre 2009 disciplina le condizioni per l'uso dei dispositivi supplementari da parte di Organizzazioni di Volontariato e nello specifico prevede la possibilità di utilizzo dei dispositivi quando ricorrano i seguenti tre casi: • gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi; • l'intervento delle Organizzazioni di Volontariato sia appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile mediante comunicazione scritta; • ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992. Per ragioni di somma urgenza, la richiesta può essere effettuata per le vie brevi e confermata in forma scritta entro le successive 48 ore e, in questo caso, il conducente deve sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al decreto, prima di azionare i dispositivi.

Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile La Regione Calabria ha istituito un apposito

Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile La Regione Calabria ha istituito un apposito Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile, in virtù dell'art. 123 comma 5 della L. R. 12 agosto 2002, n. 34 e del Regolamento Regionale 29 aprile 2003, n. 5. È prevista la possibilità di iscrizione delle Associazioni e dei Gruppi Comunali e intercomunali. Il Regolamento Regionale n. 5/03 prevede l'articolazione dell'Albo Regionale in specializzazioni (logistica e soccorso in genere, comunicazioni, soccorso sanitario, antincendio boschivo, soccorso speciale), alle quali possono accedere le organizzazioni di volontariato che dimostrano il possesso di specifici requisiti di capacità professionale, secondo criteri predeterminati dalla Regione (art. 6 R. R. n. 5/03), che sono in corso di definizione ed approvazione. Contestualmente all'approvazione di detti criteri ed alla relativa pubblicazione si darà avvio alla revisione dell'Albo regionale.

Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile Ai sensi della normativa regionale (art. 123

Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile Ai sensi della normativa regionale (art. 123 L. R. 34/2002 e Regolamento Reg. n. 5/03) presso ciascun Comune deve essere tenuto l'Albo Comunale del Volontariato. L'attività di Volontariato di protezione civile deve essere organizzata da un apposito Ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle Associazioni di Volontariato nonché dei Gruppi comunali o intercomunali (art. 123 comma 3 L. R. 34/02).

COSA SI INTENDE PER COMPITI OPERATIVI Il Regolamento definisce "operative" le Associazioni che abbiano

COSA SI INTENDE PER COMPITI OPERATIVI Il Regolamento definisce "operative" le Associazioni che abbiano almeno l'80% dei soci che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere compiti operativi. Tale percentuale è ridotta al 60% per associazioni con oltre 150 soci. I Gruppi sono considerati sempre "operativi" pertanto devono avere almeno l'80% di componenti operativi. L'art. 11 del Regolamento stabilisce che i soci operativi devono dichiarare alla propria organizzazione (ed unicamente in favore di una sola organizzazione) la propria disponibilità a svolgere compiti operativi, che consistono nello svolgimento di qualsiasi attività richiesta dalle competenti autorità durante situazioni di emergenza e nella reperibilità, secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA ASSOCIAZIONI E GRUPPI COMUNALI l'ASSOCIAZIONE, opera attraverso uno STATUTO, registrato, e

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA ASSOCIAZIONI E GRUPPI COMUNALI l'ASSOCIAZIONE, opera attraverso uno STATUTO, registrato, e redatto nel rispetto di requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia (assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti, criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, obblighi e diritti degli aderenti, obbligo di formazione annuale del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione, ecc. ). Lo Statuto indica le finalità di protezione civile che l'associazione intende perseguire. Il rappresentante legale dell'ASSOCIAZIONE è democraticamente eletto all'interno dell'associazione nelle forme statutarie; GRUPPI COMUNALI e/o INTERCOMUNALI (art. 123 comma 1 lett. c), I GRUPPI Comunali che sono istituiti, con delibera, del Consiglio Comunale e quelli INTERCOMUNALI istituiti con propria delibera dalla Comunità Montana, dal parco o dal Consorzio tra Comuni; operano con Regolamento deliberato nella Delibera di Istituzione. Il regolamento Stabilisce anche i modi e i termini della nomina del legale rappresentante

Procedure di impiego dei Volontari in emergenza Il DPR 194/2001 disciplina le modalità di

Procedure di impiego dei Volontari in emergenza Il DPR 194/2001 disciplina le modalità di impiego dei volontari in emergenza e in attività di protezione civile. In particolare l’art. 9 del decreto da facoltà alle Istituzioni competenti di impiegare i Volontari in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione di eventi di protezione civile.

L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Art. 8 D. P. R. 194/2001 Partecipazione Organizzazioni

L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Art. 8 D. P. R. 194/2001 Partecipazione Organizzazioni di volontariato alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile • Il Sindaco per le attività di predisposizione e aggiornamento dei piani di emergenza può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato. Supporto alle attività dell’ufficio tecnico comunale: • Analisi della vulnerabilità delle infrastrutture • Analisi degli eventuali corsi d’acqua • Analisi della viabilità alternativa • Conoscenza del territorio e individuazione delle aree di emergenza • Monitoraggio della rete dei sistemi di rilevamento (pluviometri, sismografi, etc. ) Supporto per la Pianificazione incendi boschivi: • Analisi delle essenze arboree • Viabilità alternativa • Piste taglia fuoco • Approvvigionamento idrico • Censimento idranti

L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Art. 8 D. P. R. 194/2001 Partecipazione Organizzazioni

L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Art. 8 D. P. R. 194/2001 Partecipazione Organizzazioni di volontariato alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile Supporto per attività assistenza alla popolazione: • Censimento dei mezzi di trasporto disponibili • Esame della vulnerabilità tipologica della popolazione ed attivazioni specifiche (handicap, anziani, ecc) • Sistemi di informazione della popolazione e messaggistica predeterminata • Viabilità e percorsi (cancelli e percorsi alternativi) • Centri sanitari • Aree Supporto attività di telecomunicazione: Verifica della funzionalità della rete radio alternativa

L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Art. 9 e Art. 10 D. P. R.

L’IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Art. 9 e Art. 10 D. P. R. 194/2001 Disciplina relativa all’impiego dell’organizzazione di volontariato nell’attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica. • Nei confronti delle organizzazioni di volontariato ed ai relativi aderenti impiegati, sono assicurati i benefici di cui agli articoli 9 e 10 del D. P. R. 194/2001 Ai fini dell’applicazione dei benefici normativi, il Sindaco dovrà comunicare al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per il tramite della Regione: Organizzazione di volontariato impiegata Nominativi dei volontari impiegati Calendario degli incontri o delle attività da svolgere Attestazioni presenze Preventivo di spesa

DECRETO 13 aprile 2011 Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3 -bis, del decreto

DECRETO 13 aprile 2011 Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 159 del 11 -7 -2011 ) INFORMAZIONE: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative. FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai volontari conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all’identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi. ADDESTRAMENTO: complesso di attività dirette a far apprendere ai volontari l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, misure, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure d’intervento. CONTROLLO SANITARIO: insieme degli accertamenti medici basilari, […], finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute della generalità dei volontari, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, […].

CHE COSA FA LA PROTEZIONE CIVILE? Le attività di Protezione Civile sono: (art. 3

CHE COSA FA LA PROTEZIONE CIVILE? Le attività di Protezione Civile sono: (art. 3 Legge n° 225/92) • Previsione dei rischi • Prevenzione dai rischi • Soccorso alle popolazioni sinistrate • Superamento dell’emergenza

La previsione è l’insieme delle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause

La previsione è l’insieme delle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi. L’insieme delle misure atte ad informare congruo anticipo le autorità competenti e la popolazione dell’avverarsi dell’evento catastrofico. Sono misure preventive ad esempio l’attività del Servizio Meteorologico Nazionale e la predisposizione di una rete di monitoraggio tellurico.

La prevenzione è l’insieme delle misure atte ad evitare o a ridurre al minimo

La prevenzione è l’insieme delle misure atte ad evitare o a ridurre al minimo (neutralizzare) un pericolo potenziale. Sono attività preventive il rifacimento di argini, la pulizia del letto dei torrenti e le esercitazioni di Protezione Civile.

Il soccorso Le attività di soccorso consistono nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare ogni

Il soccorso Le attività di soccorso consistono nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare ogni forma di primaria assistenza alle popolazioni colpite da qualsiasi evento calamitoso.

Il superamento dell’emergenza Le attività di superamento dell’emergenza consistono unicamente nell'attuazione, coordinata con gli

Il superamento dell’emergenza Le attività di superamento dell’emergenza consistono unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

1 Prevedere significa determinare il possibile rischio 2 Determinare il rischio permette di definire

1 Prevedere significa determinare il possibile rischio 2 Determinare il rischio permette di definire lo scenario 3 Conoscere lo scenario permette di pianificare gli interventi e quindi prevenire i rischi

Gli eventi calamitosi sono emergenze e vengono classificate dall’articolo 2 della Legge n. 225/92

Gli eventi calamitosi sono emergenze e vengono classificate dall’articolo 2 della Legge n. 225/92 in tre tipologie: A eventi di tipo B eventi di tipo C eventi di tipo

Gli eventi di tipo “A” “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono

Gli eventi di tipo “A” “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; ” Negli eventi classificati di tipo “A” viene richiesto l’intervento di una sola componente di soccorso che interviene per compiti di istituto cioè non essendovi attività di coordinamento delle autorità di Protezione Civile, questi vanno affrontati ordinariamente. Esempio: I Vigili del Fuoco che intervengono ordinariamente per contenere un riversamento di sostanze tossiche. La Forestale che interviene ordinariamente per contrastare un incendio boschivo. La Polizia Stradale che interviene per rivelare un incidente in autostrada La Croce Rossa che ordinariamente interviene per soccorrere i feriti di una collisione

Gli eventi di tipo “B” “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per

Gli eventi di tipo “B” “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; ” Negli eventi di tipo “B” viene quasi sempre richiesto l’intervento coordinato ma sempre in via ordinaria di più strutture operative. Esempio: Crollo di un ponte: (VV. F – ANAS – POLSTRADA – CRI) Rilascio sostanze tossiche: (VV. F – ASL – CRI) Frana/Smottamento: (VV. F – ANAS – PREFETTURA) In questi casi i sindaci dei Comuni interessati dall’evento adotteranno interventi concordati, comunicando al Prefetto la situazione. Questo, se ve ne fosse la necessità potrà disporre l’invio di ulteriori uomini e mezzi.

Gli eventi di tipo “C” “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in

Gli eventi di tipo “C” “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. ” Negli eventi di tipo “C” si parla di maxi – emergenze, cioè terremoti, esondazioni, inondazioni, collasso invasi, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni. Viene sempre richiesta l’attivazione degli organi centrali dello stato e le operazioni di soccorso vengono coordinate dal Dipartimento di Protezione Civile che attiva tutte le strutture operative Nazionali.

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” (testo aggiornato con il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012) Art. 12. Competenze delle regioni. 1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile. 2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile. 4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia (*) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D. L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” (testo aggiornato con il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012) Art. 13. Competenze delle province. 1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. 2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto (*) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D. L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” (testo aggiornato con il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012) Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni , in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. 2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. 3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. 3 -bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. 3 -ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti. 3 -quater. Dall'attuazione dei commi 3 -bis e 3 -ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). 4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” (testo aggiornato con il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012) Art. 14. Competenze del prefetto 1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno (49); b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia (50); c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 (51). 4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso (52).

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” (testo aggiornato con il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012) Art. 18. Volontariato 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. 3 -bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

COME ORGANIZZARSI? L’attuale metodo utilizzato in Italia per Coordinare una situazione di Emergenza si

COME ORGANIZZARSI? L’attuale metodo utilizzato in Italia per Coordinare una situazione di Emergenza si chiama “AUGUSTUS” che prende il nome dall’imperatore Romano Ottaviano Augusto che oltre 2000 anni fa, aveva già una visione del mondo unitaria, fra il percorso della natura e la gestione pubblica, cogliendo pienamente il moderno concetto di unitarietà, pianificazione e flessibilità. Il metodo “AUGUSTUS” è un metodo di gestione delle emergenze che permette di dare le giuste priorità e una risposta coordinata, rapida e selettiva in termini di uomini e mezzi. All’interno degli organi di coordinamento siedono 14 funzioni di supporto.

METODO AUGUSTUS strumento di pianificazione semplice, snello e flessibile • • • Si propone

METODO AUGUSTUS strumento di pianificazione semplice, snello e flessibile • • • Si propone di: Fornire criteri ed indirizzi per la pianificazione di qualsiasi emergenza a prescindere dall’estensione e dall’entità del fenomeno calamitoso e dal numero degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte; Creare linguaggi e procedure unificate che consentano un’immediata comunicazione e un’efficiente collaborazione tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel superamento dell’emergenza.

METODO AUGUSTUS IL PIANO DI EMERGENZA NON E’ UN ELENCO DI UOMINI E MEZZI

METODO AUGUSTUS IL PIANO DI EMERGENZA NON E’ UN ELENCO DI UOMINI E MEZZI MA UNA VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DELLE RISORSE

FUNZIONI DI SUPPORTO Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi:

FUNZIONI DI SUPPORTO Attraverso l’attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi: 1° obiettivo • Si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore. 2° obiettivo • I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il quotidiano aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto. 3° obiettivo • In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori specializzati nell’ambito della propria funzione di supporto. 4° obiettivo • Si struttura la Sala Operativa a seconda del numero di funzioni di supporto da attivare.

LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE Gli interlocutori istituzionali

LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE Gli interlocutori istituzionali

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE LINEAMENTI PARTE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE MODELLO D’INTERVENTO

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE LINEAMENTI PARTE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE MODELLO D’INTERVENTO

Lineamenti della pianificazione e strategie operative Gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità

Lineamenti della pianificazione e strategie operative Gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, deve conseguire per fronteggiare una situazione di emergenza, nell'ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione sono: 1. Funzionalità del sistema di allertamento locale 2. Coordinamento operativo locale Presidio Operativo Comunale/Intercomunale Centro Operativo Comunale/Intercomunale 3. Attivazione del Presidio territoriale 4. Funzionalità delle telecomunicazioni 5. Ripristino della viabilità e dei trasporti – controllo del traffico 6. Misure di salvaguardia della popolazione Informazione alla popolazione Sistemi di allarme per la popolazione Censimento della popolazione Individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza Aree di emergenza Soccorso ed evacuazione della popolazione Assistenza alla popolazione 7. Ripristino dei servizi essenziali 8. Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio

Fase operativa Fase Procedura Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) Incendio di interfaccia Obiettivo

Fase operativa Fase Procedura Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) Incendio di interfaccia Obiettivo generale Fase operativa Obiettivo Attività struttura operativa comunale attiva ilmantiene Centro della operativo Comunale o intercomunale e convoca funzioni idi supporto ritenute idella contatti conoperativa la Regione, la Prefettura - UTG, (Sindaco) la le Provincia, Comuni limitrofi, le Attività struttura comunale (Sindaco) generale strutture locali di CC, VVF, di Gd. F, CFS, CP informandoli dell’ attivazione della fase di necessarie (la funzione tecnica valutazione e pianificazione è già attivata per il presidio Coordinamento Funzionalità del aggiorna reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, la converifica particolare allarme; operativo); in tempo garantisce l’acquisizione delle informazioni attraverso dei Operativo Centro Operativo riferimento ai soggetti vulnerabili; riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture; si accerta della presenza sul luogo dell’evento delle strutture preposte al soccorso tecnico Predisposizio collegamenti telefonici e fax e, se possibile, e-mail con la Regione e con la Funzionalità del Comunale raccorda le attività Locale con i volontari e le strutture operative per l’attuazione del urgente piano di (DOS evacuazione; mantiene il contatto con i responsabili dell’intervento tecnico Direttore urgente Coordinamento ne misure di Prefettura - UTG per la ricezione dei bollettini/avvisi di allertamento e di sistema di si assicura della reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel delle Operazioni di Spegnimento). Operativo salvaguardia stabilisce e mantiene i contatti con la Regione, la Prefettura UTG, la Provincia, i comuni altre comunicazioni provenienti dalle strutture operative presenti sul allertamento locale piano; Locale Fascia Perimetrale mantiene i contatti con le squadre componenti il presidio e ne dispone la dislocazione Attivazione effettua del limitrofi, le strutture locali di CC, VVF, Gd. F, CFS, CP informandoli dell’avvenuta attivazione del presso strutture ricettive nella zona per accertarne l’effettiva disponibilità. in 200 mlecirca territorio. Presidio Territorialeun censimento area sicura limitrofa all’evento. sistema di Centro Operativo Comunale e dell’evolversi situazione; Monitoraggio. Informazione e verifica la funzionalità dei sistemi di allarme predisportidella per gli avvisi alla popolazione; comando e riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture; attiva il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione sorveglianza alla Valutazione allerta le squadre individuate per la diramazione dei messaggi diresiduo allarmee alla popolazione con scenari organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio il censimento dei controllo stabilisce un contatto con i responsabili dell’intervento tecnico urgenteper (DOS Direttore delle Assistenza popolazione l’indicazione delle misure di evacuazione determinate. allerta i referenti per lo svolgimento delle attività previste nelle fasi di di rischio danni. Operazioni di Spegnimento). alla Interfaccia 25 -50 m circa verifica le esigenze e le disponibilità di materiali e mezzi necessari all’assistenza alla popolazione ed preallarme e Edificio allarme verificandone la reperibilità Attivazione Zona urbana e li informa popolazion raccorda dellequalora diverse componenti sanitarie locali; individua le necessità per l’attività la territoriale, predisposizione e l'invio di tali materiali presso leearee accoglienza della attiva il presidio non ancora attivato, avvisando il di responsabile della/e sull’avvenuta attivazione della fase di attenzione della costituzione del presidio Disponibilità e verifica l’attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF); popolazione; squadra/e di tecnici per il monitoraggio a vista nei punti critici. Il responsabile a sua volta avvisa e presidio operativo Assistenza di materiali assicura l’assistenza sanitariapreventivamente e psicologica agli individuate evacuati; Procedura stabiliscei componenti i collegamenti con le imprese per assicurare il pronto delle squadre; Allarme mezzi Fase Sanitaria coordina le squadre di volontari presso le abitazioni delle persone non autosufficienti; Coordinamento attiva e, se del caso, dispone l’invio delle squadre del presidio territoriale intervento; organizza e coordina, per il tramite del responsabile della funzione tecnica di valutazione e Attenzione Obiettivo Chiesa coordina l’assistenza sanitaria presso le aree di attesa e di accoglienza; operativa Operativo Locale per le attività di sopralluogo e valutazione predispone ed invia i mezzi comunali necessari allo svolgimento delle operazioni di evacuazione. pianificazione, le attività delle squadre del Presidio territoriale(Sindaco) per la ricognizione delle aree Attività della struttura operativa comunale provvede messa in sicurezza delfuga generale Presidio stabilisceesposte i collegamenti con la Prefettura UTG, lapatrimonio Regione ezootecnico. la Provincia richiede, se delle necessario, a rischio, alla l’agibilità delle-vie di e la valutazione dellaefunzionalità aree di Efficienza Territoriale l’invio nelle aree di ricovero del materiale necessario all’assistenza alla popolazione; emergenza; Attivazione provvede ad attivare il sistema di allarme; delle aree di avviadisponibilità le comunicazioni con i Sindaci dei comuni limitrofi, le strutture coordina stabilisce edel mantiene i contatti con la Regione, ladi. Prefettura - UTG, la dial verifica l’effettiva delle aree di della emergenza particolare alle aree rinforza l’attività presidio territoriale che avrà ilcon compito dare precise indicazioni Funzionalità le attività di evacuazione popolazione dalle aree ariguardo rischio; Monitoraggio edel sistema di emergenza Procedura operative locali presenti sul territorio, la Prefettura UTG, la Provincia la Preallarme Provincia, i comuni limitrofi, le strutture locali di CC, VVF, Gd. F, CFS, accoglienza per la popolazione. presidio operativo direzione di avanzamento del fronte, la tipologia dell’incendio, CP leearee provvede al sulla censimento della popolazione evacuata; sistema di sorveglianza Ospedale comando e interessate Preallarme Fase Preallerta Regione ed unalavalutazione dei possibili rischi da poter nonché della fruibilità informandoli inoltre dell’avvenuta Attuazione individua misure di sulla garantisce prima assistenza e le informazioni nelle fronteggiare areedella di attesa; del territorio allertamento base del censimento effettuato in fase diattivazione pianificazione gli struttura elementi acomunale. rischio che controlloed operativa delle vie di fuga. il trasporto individua i referenti del presidio territoriale che dovranno raccogliere salvaguardia garantisce della popolazione verso le aree di accoglienza; Obiettivo possono essere coinvolti nell’evento in corso; locale Assistenza alla Attività della struttura operativa comunale (Sindaco) assistenza alla garantisce alla popolazione nelle aree dialattesa edinelle di accoglienza; ogni utilel’assistenza ai fini della valutazione della situazione Elementi a generale Censimento invia sul raccorda territorio i l’attività tecnici e informazione le delle maestranze per verificare la funzionalità efine la messa inaree sicurezza delle reti diverse componenti tecniche seguire costantemente popolazione provvede al ricongiungimento delle famiglie; rischio e dei servizi l’evoluzione comunali; dell’evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano Valutazione evacuata verifica ladipredisposizione fornisce con le di informazioni circa l’evoluzione fenomeno in atto la risposta del funzionalità specifici piani di evacuazione perdel una coordinamento dellee attività. emergenza, particolare riferimento agli elementi rischio; Impiego delle scenari di sistema di protezione civile; dei servizi mantiene costantemente i contatti e valuta le informazioni provenienti dal Presidio territoriale; Strutture Impiego predispone ed invia, lungo le vie di delle fuga enorme nelle aree di attesa, gruppiindi volontari persituazione l’assistenza rischio Contatti con del mantiene i contatti con i rappresentanti degli enti e delle società erogatrici dei servizi primari; garantisce la diffusione di comportamento relazione alla in essenziali provvede all’aggiornamento dello scenario sulla base delle osservazioni del Presidio operative volontariato allaipopolazione. le strutture a allerta referenti individuati per gli elementi a rischio che possono essere coinvolti nell’evento in atto. territoriale. Scuola rischio corso e fornisce indicazioni sulle attività intraprese. invia materiali ed i mezzi individuate necessari adin assicurare l’assistenza alla presso i contatta le i strutture sanitarie fase di e popolazione vi degli mantiene contatti verifica la disponibilità delle strutture operative individuate perpianificazione il perseguimento obiettivi del centri di accoglienza; constanti; piano; Censimento Impiego risorse mobilita le ditte preventivamente individuate per assicurare il prontostrutture intervento; provvede al censimento in tempo reale presente sanitarie a attiva il contatto con i referenti localiviarie; deglidella Enti popolazione gestori dei servizi di nelle telecomunicazione e dei Attivazione verifica la percorribilità delle infrastrutture Preallarme strutture coordina la sistemazione presso le aree di accoglienza dei materiali forniti dalla Regione, rischio; radioamatori; assicura il controllo permanente del traffico da/per le zone interessate dagli eventi previsti o già in atto Impiego dalla Prefettura - UTG estrutture dalla Provincia. Distanza relativa volontari verifica lae/o disponibilità delle deputate accogliere i pazienti in trasferimento. predispone le dotazioni per il mantenimento delleadcomunicazioni in emergenza con il Presidio inviando polizia locale. Assistenza delle inferiore a 50 m Comunicazioni territoriale e le squadre di volontari inviate/da inviare sul territorio; predispone ed dispone effettua dei il posizionamento uomini e dei mezzi perpolizia il trasporto della popolazione Allarme Strutture volontari per ildegli supporto alle attività della municipale e delle altre Sanitaria allerta le associazioni volontariato individuate in fase di pianificazione per l’utilizzo in caso di Impiego verifica il funzionamento del sistema di comunicazioni adottato; Predisposizio nelle aree di accoglienza; strutture operative; operative peggioramento dell’evoluzione dello scenario per il trasporto, assistenza alla popolazione volontari fornisce le e verifica apparecchi radio in edifici dotazione; ne di uomini predispone squadre per la vigilanza degli che possono essere evacuati; invia il gli volontariato nelle aree di accoglienza; Verifica presidi presente nelle strutture sanitarie e nelle abitazioni in cui sono presenti malati “gravi”; garantisce il funzionamento delle comunicazioni in allarme. e mezzi predispone ed effettua il posizionamento degli uomini e dei mezzi presso i cancelli individuati per allerta e verifica uomini la effettiva disponibilità delle risorse delle strutture sanitarie da inviare alle Impiego delle posiziona e mezzi presso i cancelli individuati per controllare il deflusso della vigilare sul corretto deflusso del traffico. Interfaccia classica – strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione (zone urbane periferiche, ecc. )

Incendio di interfaccia – Flusso delle comunicazioni Avvistamento incendio ATTIVAZIONE PRESIDIO OPERATIVO COMUNALE Possibilità

Incendio di interfaccia – Flusso delle comunicazioni Avvistamento incendio ATTIVAZIONE PRESIDIO OPERATIVO COMUNALE Possibilità di incendio di interfaccia DOS informa: • SOUP/COR • Prefettura - UTG Il Comando Provinciale dei VVF informa il Comune o il presidio operativo comunale se attivo COR informa il Presidio operativo del Comune Il Sindaco attiva il Centro Operativo Comunale

Lineamenti della pianificazione e strategie operative Un riepilogo finale … SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE

Lineamenti della pianificazione e strategie operative Un riepilogo finale … SISTEMA DI ALLERTAMENTO LOCALE Reperibilità h 24 di un funzionario comunale (Ufficio tecnico comunale, Vigili urbani, . . . ) a turnazione OPPURE avvalendosi delle strutture statali presenti ordinariamente sul territorio comunale già operative in h 24 (Carabinieri, Vigili del fuoco …) previa specifica intesa PRESIDIO OPERATIVO Struttura di coordinamento delle attività a livello comunale di cui si avvale il Sindaco. E’ composto da almeno una unità di personale in h 24 (turni di reperibilità) CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) Centro di coordinamento dei soccorsi in caso di aggravamento dell’evento. E’ ubicato in area non a rischio. Sede preferibilmente alternativa al Municipio. Opera in h 24 PRESIDIO TERRITORIALE Sistema di vigilanza sul territorio. Può essere composto da squadre miste FUNZIONALITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI Garantire i collegamenti in situazione di criticità con le reti radio esistenti (VVUU, Volont. ) SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE Garantire l’incolumità della popolazione: Informazione, sistemi di allarme, aree di emergenza

Riferimenti gruppo di supporto:

Riferimenti gruppo di supporto:

Il Piano d’Emergenza Il Piano di Emergenza è il SUPPORTO OPERATIVO al quale il

Il Piano d’Emergenza Il Piano di Emergenza è il SUPPORTO OPERATIVO al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia attraverso una precisa distribuzione di sforzi volti a: q conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche q organizzare una catena operativa finalizzata al superamento dell'evento Il Sindaco disporrà quindi di un valido riferimento che determinerà un percorso organizzato in grado di sopperire alle necessità conseguenti ad ogni evento calamitoso. Pianificazione di emergenza

ORGANI DI COORDINAMENTO DI. COMA. C. (DIREZIONE COMANDO E CONTROLLO) E’l’organo di coordinamento delle

ORGANI DI COORDINAMENTO DI. COMA. C. (DIREZIONE COMANDO E CONTROLLO) E’l’organo di coordinamento delle strutture di P. C. a livello nazionale in loco a seguito della dichiarazione dello Stato di Emergenza S. O. R. (SALA OPERATIVO REGIONALE) E’il massimo organo di coordinamento delle attività di P. C. a livello regionale. Coordina e gestisce gli interventi della Colonna mobile regionale. C. C. S. (CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI) Gestisce gli interventi a livello Provinciale, prende in salita tutti i bisogni, inoltra al DPC le richieste e successivamente ridistribuisce le risorse ai C. O. M. E’composto dai responsabil idi tutte le strutture operative presenti sul territorio provinciale. (VV. F –Forze Armate, Forze dell’Ordine, Volontariato, Bonifica, C. F. S. , Telecomunicazioni, Tecnica e Pianificazione, ecc. ) C. O. M. (CENTRO OPERATIVO MISTO) Operano sul territorio di più comuni in supporto all’attività dei sindaci, risiedono le 14 funzioni di supporto. C. O. C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) Presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei Soccorsi e dell’assistenza della popolazione del Comune.

MODELLO DI INTERVENTO LE SALE OPERATIVE • • • DIREZIONE COMANDO E CONTROLLO (DI.

MODELLO DI INTERVENTO LE SALE OPERATIVE • • • DIREZIONE COMANDO E CONTROLLO (DI. COMA. C. ) SALA OPERATIVA REGIONALE (S. O. R. ) SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE (S. O. U. P. ) CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C. C. S. ) CENTRO OPERATIVO MISTO (C. O. M. ) CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C. O. C. )

I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE… • Contribuiscono alla stesura del piano di emergenza Comunale

I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE… • Contribuiscono alla stesura del piano di emergenza Comunale • Fanno attività di sensibilizzazione della popolazione • Diffondono la cultura della P. C. • Partecipano alle attività di addestramento • Soccorrono ed assistono la popolazione in caso di calamità • Mantengono in efficienza le attrezzature in dotazione

di. coma. c.

di. coma. c.

com - coc

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FUNZIONI DI SUPPORTO conoscenza delle procedure e tematiche inerenti la funzione di supporto nonché

FUNZIONI DI SUPPORTO conoscenza delle procedure e tematiche inerenti la funzione di supporto nonché delle attività e della banca dati conoscenza degli operatori del settore nelle varie amministrazioni e/o strutture in genere le attività coordinamento con le altre funzioni di supporto aggiornamento ed adeguamento delle informazioni utili alla gestione della specifica funzione di supporto, in tempi ordinari lavoro di equipe e capacità di agire come unità di sala operativa

Il volontariato e le funzioni di supporto Cura della fase di costruzione ed aggiornamento

Il volontariato e le funzioni di supporto Cura della fase di costruzione ed aggiornamento della banca dati e delle informazioni di settore Creare un gruppo alternativo di esperti delle varie funzioni di supporto 1. per offrire alle istituzioni preposte, la possibilità di ovviare ad eventuali defezioni o assenze durante le emergenze 2. per offrire comunque un aiuto qualificato nell’attività di sala operativa del responsabile della funzione di supporto * La collaborazione proposta dai volontari, per poter essere concreta, deve comunque essere concertata preventivamente con l’istituzione preposta a quell’attività

LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 VOLONTARIATO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL VOLONTARIATO ARRIVI E PARTENZE

LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 VOLONTARIATO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL VOLONTARIATO ARRIVI E PARTENZE VOLONTARI PRESENZE IN ZONA OPERATIVA DISLOCAZIONE – ASSEGNAZIONE CENSIMENTO MATERIALI E MEZZI ASSISTENZA FINALIZZATA APPLICAZIONE D. P. R. 194/01 – MODULISTICA RILASCIO ATTESTATI ASSISTENZA LOGISTICA ASSICURAZIONI DANNI O INCIDENTI VARIE

LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 VOLONTARIATO COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO • ACQUISIZIONE ED APPLICAZIONE

LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 VOLONTARIATO COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO • ACQUISIZIONE ED APPLICAZIONE ESIGENZE SALA OPERATIVA CON ORIENTAMENTO ASSEGNAZIONI E CONVOCAZIONI EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI RICHIESTE • DISTRIBUZIONE RISORSE VOLONTARIATO • CONTROLLO LOGISTICO PRESENZE OPERATORI • ATTIVAZIONE COORDINAMENTI NAZIONALI • ATTIVAZIONE COORDINAMENTI REGIONALI • CONTATTI E COORDINAMENTO CON ALTRE AMMINISTRAZIONI/ENTI • GESTIONE ED UTILIZZO BANCA DATI CON FINALITA’ OPERATIVE

LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 VOLONTARIATO STATISTICHE ED INFORMAZIONE • Presenze • Distribuzione

LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 VOLONTARIATO STATISTICHE ED INFORMAZIONE • Presenze • Distribuzione operativa • Materiali e mezzi impiegati • Impegno economico per volontariato • Attività di intervento

LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F

LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F 1 TECNICO SCIENTIFICA PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE SUPPORTO LOGISTICO AGLI OPERATORI DI SALA OPERATIVA

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LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F 2 SANITÀ – ASSISTENZA SOCIALE IL SETTORE SANITARIO ISTITUZIONALE SI AVVALE ORDINARIAMENTE DEI VOLONTARI PER ESIGENZE DEL SERVIZIO 118 ECC. ; CiÒ RENDE GIA’ CONSOLIDATE LE PROCEDURE DI INTERVENTO ANCHE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA IL VOLONTARIATO PONE A DISPOSIZIONE STRUTTURE TECNOLOGICHE DI ALTO LIVELLO QUALI AD ES. I PMA O GLI OSPEDALI DA CAMPO, OLTRE A PERSONALE SANITARIO DI VARIO LIVELLO SUPPORTO LOGISTICO DEGLI OPERATORI DI SALA OPERATIVA

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LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F 3 MASS-MEDIA INFORMAZIONE IL VOLONTARIATO OFFRE SPECIALISTI NEL SETTORE SUPPORTO LOGISTICO DEGLI OPERATORI DI SALA OPERATIVA

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LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F 5 MATERIALI E MEZZI AUTISTI DI AUTOMEZZI SPECIALI MATERIALI E MEZZI DI PROPRIETA’ DELLE ORGANIZZAZIONI REALIZZATI ANCHE CON IL CONTRIBUTO D. P. C. SUPPORTO LOGISTICO DEGLI OPERATORI DI SALA OPERATIVA

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LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F 6 TRASPORTI E CIRCOLAZIONE – VIABILITA’ CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLA VIABILITA’ ALTERNATIVA DA PARTE DEL VOLONTARIATO LOCALE AUTISTI ED AUTOMEZZI SUPPORTO LOGISTICO DEGLI OPERATORI DI SALA OPERATIVA

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LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F 7 TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICA UN NOTEVOLE NUMERO DI ORGANIZZAZIONI OFFRE SPECIALIZZAZIONI NEL SETTORE CAPACITA’ DI ALLESTIMENTO PONTI RADIO ED AUTONOMA GESTIONE DELLA RETE SUPPORTO LOGISTICO DEGLI OPERATORI DI SALA OPERATIVA

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LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F 9 CENSIMENTO DANNI A PERSONE O COSE PROFESSIONALITA’ SPECIFICHE ATTIVATE E GESTITE DALLA SEGRETERIA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEL TESSUTO URBANO SUPPORTO LOGISTICO DEGLI OPERATORI DI SALA OPERATIVA

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LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F 10 STRUTTURE OPERATIVE S. A. R. ALLESTIMENTO LOGISTICO STRUTTURE OPERATIVE ISTITUZIONALI FORNITURA STRUTTURE ALTERNATIVE DI EMERGENZA MOBILI E NON PERSONALE DI SUPPORTO LOGISTICO DEGLI OPERATORI DI SALA OPERATIVA

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LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F 13 LOGISTICA EVACUATI – ZONE OSPITANTI MONTAGGIO TENDE ALLESTIMENTO AREE GESTIONE AREE CUCINE DA CAMPO ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE SUPPORTO PSICO-SOCIALE SUPPORTO LOGISTICO

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LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F 11 ENTI LOCALI IL VOLONTARIATO OFFRE LA PROPRIA CONOSCENZA DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI SUPPORTO LOGISTICO DEGLI OPERATORI DI SALA OPERATIVA

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LA FUNZIONE DI SUPPORTO N. 4 RELAZIONI CON LE ALTRE FUNZIONI DI SUPPORTO F 8 SERVIZI ESSENZIALI F 12 MATERIALI PERICOLOSI F 14 COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI SUPPORTO LOGISTICO DEGLI OPERATORI DI SALA OPERATIVA

Chi può essere un volontario? Una casalinga che tralascia la scopa per cambiare aria

Chi può essere un volontario? Una casalinga che tralascia la scopa per cambiare aria alla propria vita Un pensionato che non vuole diventare “un vecchio acido e solitario” Una persona attenta a ciò che la circonda a cui non interessa passare il tempo libero davanti al televisore Chiunque desideri che il suo lavoro sia utile agli altri TU semplicemente, se lo vuoi!

“…ma il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli

“…ma il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri. Procurate di lasciare questo mondo un po’ migliore di come lo avete trovato e, quando suonerà la vostra ora di morire, potete morire felici nella coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di aver fatto “del vostro meglio” (dall’ultimo messaggio di Robert Baden-Powell)

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e n o i z n e t t a ’ l r e p e i z a r G