CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LACCERTAMENTO FISCALE

  • Slides: 69
Download presentation
CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI L'ACCERTAMENTO FISCALE NELLE OPERAZIONI CONTROLLATE/COLLEGATE ESTERE Dott. Stefano

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI L'ACCERTAMENTO FISCALE NELLE OPERAZIONI CONTROLLATE/COLLEGATE ESTERE Dott. Stefano Caprioli Mantova, 09 maggio 2019 I testi e gli schemi rappresentati sono delle esemplificazioni relative agli argomenti trattati. Nessuna responsabilità legata ad una decisione assunta sulla base delle informazioni ivi rese, pertanto, potrà essere attribuita al relatore e allo studio Caprioli Rossini Segala, che resta a disposizione per ogni approfondimento al riguardo.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI STRUMENTI DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE Mantova, 09 maggio

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI STRUMENTI DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE Mantova, 09 maggio 2019 2

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN CASO DI PRECONTENZIOSO ED

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN CASO DI PRECONTENZIOSO ED IN SEDE GIUDIZIALE Mantova, 09 maggio 2019 3

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE In linea di massima le

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE In linea di massima le strategie difensive applicabili sono le stesse per tutte le 4 fattispecie illustrate, perché spesso per dimostrare che la condotta del contribuente è lecita bisogna far riferimento a norme e prassi che riguardano più di uno di tali fenomeni. Ad es. per evitare la riqualificazione in STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA bisogna far riferimento anche al TRANSFER PRICING; infatti, in tal caso è necessario dimostrare che: 1. la controllante non abbia posto in essere condotte abusive ma abbia semplicemente operato una libera scelta imprenditoriale tra due modelli di business; 2. la controllata abbia valorizzato le funzioni effettivamente svolte dalla controllante remunerandole correttamente secondo la disciplina dei prezzi di trasferimento. Mantova, 09 maggio 2019 4

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN CASO DI PRECONTENZIOSO L’effettuazione

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN CASO DI PRECONTENZIOSO L’effettuazione di operazioni infragruppo potenzialmente elusive quali ad es. : 1. BUSINESS RESTRUCTURING (potenziale attuazione di «aggressive tax planning» , cioè riallocazione di profitti in territori con regime fiscale maggiormente favorevole nell’ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale di gruppi multinazionali con trasferimenti crossborder, (formale o effettivo) di funzioni, assets e rischi che devono essere adeguatamente remunerati secondo la disciplina dei prezzi di trasferimento); 2. CESSIONI DI BENI (MATERIALI O IMMATERIALI) INFRAGRUPPO; 3. PRESTAZIONI DI SERVIZI INFRAGRUPPO; possono far sorgere contestazioni dell’A. F. relativamente a più di una delle fattispecie descritte, ma a prescindere dalla specifica motivazione alla base della contestazione si ritiene, opportuno: 1) stipulare contratti con forma scritta e data certa; 2) conservare la documentazione pre e post-trattative (es. la corrispondenza intercorsa tra le parti, le fatture e le relative registrazioni contabili); in particolare quella utile a descrivere il processo svolto per la determinazione dei prezzi di trasferimento e a quantificare gli stessi e quella idonea a dimostrare le concrete ragioni di utilità economica e l’assenza della mera volontà di ottenere un indebito vantaggio fiscale (quindi è opportuno descrivere anche il grado di utilità o del vantaggio ricevuto). Mantova, 09 maggio 2019 5

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI MODALITA’ OPERATIVE DELL’A. F. al momento dell’accesso punta

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI MODALITA’ OPERATIVE DELL’A. F. al momento dell’accesso punta ad acquisire elementi probatori dai quali risulti in modo palese l’intenzione di eludere/evadere le imposte nel territorio dello stato italiano e, di conseguenza cerca di acquisire: - Carteggio interno ed esterno, soprattutto informale ed in formato elettronico; - Bozze precedenti alla stesura della documentazione definitiva. Al fine di rinvenire commenti e/o considerazioni utili a ricostruire l’iter logico del contribuente. L’A. F. effettua molteplici ricerche, non solo di documenti cartacei, ma anche (e soprattutto) di file digitali; in particolare immettendo «parole chiave» rispetto al fenomeno elusivo che intendono accertare nei pc delle società oggetto di accertamento. Mantova, 09 maggio 2019 6

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CIRCOLARE DELLA GDF N. 1/2018 • Il

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CIRCOLARE DELLA GDF N. 1/2018 • Il capitolo 11 di tale circolare costituisce un manuale operativo in materia di contrasto all’evasione ed alle frodi fiscali di rilievo internazionale e stabilisce le linee guida sulle relative attività di verifica. • La GDF cercherà di individuare tutte quelle fattispecie che hanno dato luogo a: – Trasferimento del contribuente – Trasferimento della materia imponibile Mantova, 09 maggio 2019 7

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CIRCOLARE DELLA GDF N. 1/2018 Persone Fisiche

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CIRCOLARE DELLA GDF N. 1/2018 Persone Fisiche «Pertanto, al fine di accertare l’effettiva residenza di una persona fisica, e necessario valutare l’insieme dei rapporti sociali e familiari che un soggetto intrattiene, ragion per cui, indipendentemente dalla presenza fisica e dall’eventuale svolgimento di un’attivita lavorativa prevalentemente all’estero, ai fini della permanenza in Italia della residenza fiscale, assumono rilievo: - la disponibilita di una abitazione permanente; - la presenza della famiglia; - l’accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti; - il possesso di beni anche mobiliari; - la partecipazione a riunioni d’affari; - la titolarita di cariche sociali; - il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o club; - l’organizzazione della propria attivita e dei propri impegni, anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano. » Mantova, 09 maggio 2019 8

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CIRCOLARE DELLA GDF N. 1/2018 Persone Giuridiche

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CIRCOLARE DELLA GDF N. 1/2018 Persone Giuridiche 1/3 «Una visione “sostanzialistica” della dinamica e della gestione societaria individua alcuni elementi sintomatici in base ai quali pervenire ad una definizione del concetto di sede dell’amministrazione, quali, fra gli altri, il luogo: - di residenza degli amministratori, avendo principale riguardo agli amministratori di fatto e non a quelli di diritto; - di effettivo esercizio del potere di gestione dei conti bancari della societa e, piu in genere, delle sue disponibilita finanziarie; - in cui e presente un apparato organizzato di beni e persone, dove viene esercitata l’impresa e da dove promanano le attivita di direzione dell’ente. » Mantova, 09 maggio 2019 9

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CIRCOLARE DELLA GDF N. 1/2018 Persone Giuridiche

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CIRCOLARE DELLA GDF N. 1/2018 Persone Giuridiche 2/3 «In linea generale, sia in sede di accesso che nel corso della verifica si avra cura di ricercare e acquisire la documentazione che puo risultare idonea a sostenere la residenza fiscale in Italia dell’entita di diritto estero. A titolo esemplificativo, occorrera acquisire notizie e documenti in merito al luogo: - di residenza degli amministratori, verificando se vi sia prevalenza di consiglieri residenti in Italia. In proposito, occorre evidenziare come la prassi societaria abbia rilevato, nel tempo, un crescente utilizzo di amministratori “professionali” e di societa di domiciliazione ubicate all’estero, preposte alla gestione dell’ente; in tali casi, occorrera accertare se tali soggetti esercitino una reale influenza sull’amministrazione della societa stessa, ovvero rappresentino solo un mero “schermo” per celare una situazione di fatto, che vede la gestione svolgersi concretamente sul territorio nazionale. In questo senso, sara opportuno appurare se il compenso di eventuali amministratori non residenti sia congruo e proporzionato rispetto alle attivita svolte ed alle responsabilita assunte formalmente; un ulteriore indice sintomatico di anomalie potrebbe essere rappresentato dall’eventuale esistenza di atti o accordi che limitino le responsabilita di alcuni amministratori o che li esulino da ogni conseguenza negativa derivante dall’essersi conformati alle istruzioni ricevute dal socio italiano; - in cui si svolgono le riunioni – formali e/o informali – del Consiglio di Amministrazione e sono compiuti gli atti di amministrazione. A tale riguardo, nei casi di riunioni formalmente svoltesi all’estero, puo essere utile riscontrare se nelle date indicate sui registri sociali gli amministratori abbiano effettivamente soggiornato all’estero; analoghi riscontri andranno effettuati nei casi, anch’essi frequenti, di riunioni tenutesi con sistemi di videoconferenza, verificando, ove possibile, la disponibilita materiale, nel luogo indicato sui libri sociali, della strumentazione tecnica necessaria per tali collegamenti, acquisendo ogni utile notizia circa l’effettiva presenza, nel giorno della riunione, di tutti i soggetti indicati nei suddetti registri; » Mantova, 09 maggio 2019 10

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CIRCOLARE DELLA GDF N. 1/2018 Persone Giuridiche

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CIRCOLARE DELLA GDF N. 1/2018 Persone Giuridiche 3/3 «- di recapito delle lettere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci, nonche quello di recapito e partenza della corrispondenza commerciale, comunicazioni fax e/o e–mail; - in cui sono stati stipulati i contratti relativi ad attivita poste in essere dalla societa , ivi compresi quelli concernenti l’eventuale negoziazione di titoli azionari e la disponibilita di rapporti finanziari da cui la societa trae le provviste per lo svolgimento delle attivita sociali; - di approvvigionamento, predisposizione e formazione dei documenti, contabili o d’altra natura, delle societa formalmente istituite all’estero; nella pratica dei controlli, infatti, non sono mancati casi in cui detta documentazione e stata acquisita e/o predisposta presso soggetti ubicati sul territorio nazionale. L’affidamento del potere decisionale concernente gli aspetti fondamentali e vitali della gestione societaria all’assemblea dei soci residenti in Italia, infine, potrebbe essere indice sintomatico di fenomeni di esterovestizione. In questi casi, l’ingerenza dell’assemblea nella gestione sociale potrebbe determinare che la residenza dell’azionista assuma un forte valore indiziario per individuare il luogo da cui promanano gli impulsi dell’amministrazione concreta della societa e, dunque, la sede di direzione effettiva. » Mantova, 09 maggio 2019 11

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI STRUMENTI PREVENTIVI • Le principali tipologie di strumenti

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI STRUMENTI PREVENTIVI • Le principali tipologie di strumenti precontenzioso si suddividono nelle seguenti macro-categorie: A. Strumenti preventivi nazionali; B. Strumenti preventivi comunitari/internazionali. Mantova, 09 maggio 2019 12

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI A) STRUMENTI PREVENTIVI NAZIONALI: RULING (O INTERPELLO) INTERNAZIONALE

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI A) STRUMENTI PREVENTIVI NAZIONALI: RULING (O INTERPELLO) INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R. 600/73 • Provvedimento di attuazione del Direttore Agenzia delle Entrate 21. 03. 2016 n. 42295; • Un Advance Pricing Agreement (APA) consiste in un accordo tra contribuente e A. F. del Paese di residenza che consente, in via preventiva e per un determinato periodo di tempo, di garantire certezza alle operazioni oggetto dello stesso; • NON è uno strumento agevolativo per conferire privilegi alle imprese (non è un aiuto di Stato); Mantova, 09 maggio 2019 13

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R. 600/73 • Obiettivi dell’A. F. : 1. Prevenire controversie contribuenti che operano in mercati internazionali; 2. Ridurre il rischio di sottrazione di materia imponibile; 3. Evitare contrasti con Ordinamenti di altri Stati. • 1. 2. 3. Obiettivi del contribuente: Prevenire controversie con l’A. F. ; Acquisire certezza sulla propria obbligazione tributaria; Evitare fenomeni di doppia imposizione. Mantova, 09 maggio 2019 14

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R. 600/73 REQUISITI SOGGETTIVI: Impresa con attivita’ internazionale: a) che si trovi rispetto a società non residenti in una o più delle condizioni indicate nell’art. 110 c. 7 del T. U. I. R. ; b) il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti o partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti; c) abbia corrisposto a (oppure percepito da) soggetti non residenti dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali; d) eserciti la sua attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato. Mantova, 09 maggio 2019 15

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R. 600/73 REQUISITI SOGGETTIVI: • La procedura è stata estesa anche alle imprese non residenti prive di stabile organizzazione che intendono investire nel territorio dello Stato per il tramite di una stabile organizzazione entro il periodo d'imposta successivo a quello di presentazione dell'istanza Mantova, 09 maggio 2019 16

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R. 600/73 OGGETTO DELL’ACCORDO a) Metodi e criteri di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo ex. Art. 110; b) Valutazione sulla sussistenza di una stabile organizzazione; c) Attribuzione di utili e perdite delle stabili organizzazioni; d) Valori di ingresso/uscita in caso di trasferimento di residenza; e) Applicazione di norme, anche convenzionali, sul trattamento fiscale di dividendi, interessi, royalties transfrontalieri. Mantova, 09 maggio 2019 17

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R. 600/73 OGGETTO DELL’ACCORDO • Il legislatore ha confermato la non tassatività delle materie che possono formare oggetto di "accordo preventivo" (analogamente al previgente interpello). • Come osservato anche da Assonime (circ. 1. 4. 2016 n. 10), l'ambito applicativo della procedura può essere esteso, in via interpretativa, a tutte le fattispecie inerenti a componenti del reddito d'impresa a carattere transnazionale. Mantova, 09 maggio 2019 18

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R. 600/73 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCORDO A) • • UNILATERALE: Procedura più snella e veloce; Maggiore possibilità di raggiungere un accordo Impegna solo il Paese di residenza, ma deve comunque essere comunicato alle autorità dei Paesi interessati (BEPS 5); NON consente di evitare la doppia imposizione. B) BILATERALE/MULTILATERALE (art. 25 par. 3 Modello OCSE Convenzione): • Procedura più complessa e più lunga; • Impegna tutti i Paesi dei soggetti coinvolti; • Permette risultati più conformi ad evitare rischi di doppia imposizione; • Meno flessibile in caso di modifiche. Mantova, 09 maggio 2019 19

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE PROCEDURA SECONDO IL PROVVEDIMENTO N. 42295/2016

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE PROCEDURA SECONDO IL PROVVEDIMENTO N. 42295/2016 1. 2. Eventuale pre-filing anonimo; Istanza in forma libera (e copia elettronica) inoltrata (a mezzo raccomandata A/R, oppure tramite pec, o mediante consegna diretta e rilascio di una ricevuta all'atto della presentazione) all’Ufficio Accordi Preventivi e Controversie Internazionali di Roma o di Milano (non è richiesta una admission fee); 3. Integrazione documentazione e memorie; 4. Verifica ammissibilità; 5. Eventuale rigetto motivato dell’istanza; 6. Convocazione presso Ad. E e avvio istruttoria; 7. Eventuale acquisizione nuove informazioni; 8. Eventuali accessi presso le sedi; 9. Eventuale attivazione di strumenti di cooperazione internazionale; 10. Firma dell’accordo/Mancato accordo; 11. Verifica dell’accordo (risoluzione se violato); 12. Eventuali modifiche/rinnovi dell’accordo. Mantova, 09 maggio 2019 20

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R. 600/73 CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA • • • Istruttoria approfondita basata su approccio collaborativo e fiducia; Sospensione delle attività di verifica sulle fattispecie dell’accordo (salvo motivate esigenze per proseguire); Forte enfasi sull’analisi funzionale con approfondimenti di coerenza tra la struttura organizzativa e la value chain; Organigramma dettagliato delle persone; Contradditorio complesso (è frequente la richiesta di incontri tra funzionari dell’Ad. E ed il management della società). Mantova, 09 maggio 2019 21

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R. 600/73 1. 2. 3. 4. 5. 6. EFFETTI Definizione dei metodi e criteri di calcolo del valore delle transazioni o di applicazione della normativa; Vincolo di 5 anni a decorrere dal periodo di imposta di sottoscrizione (1 anno e dei 4 successivi ; Possibilità, in specifiche e tassative ipotesi, di far retroagire la validità per i periodi di imposta precedenti alla sottoscrizione (roll back); Inibizione dei poteri di accertamento dell’Ad. E sulle questioni oggetto dell’accordo; Sorveglianza dell’accordo ed eventuali revisioni o modifiche allo stesso; Possibilità di beneficiare di assenza di sanzioni se necessario rettificare comportamento pregresso. Mantova, 09 maggio 2019 22

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI INTERPELLO INTERNAZIONALE ART. 31 TER D. P. R. 600/73 VANTAGGI E SVANTAGGI 1. Effetti vincolanti verso A. F. italiana (A. P. A. Unilaterale); 2. Costi limitati VS beneficio della certezza sulla qualificazione e quantificazione del reddito; 3. Limitazione accertamenti futuri ; 4. Opportunità di presentazione dopo un accertamento con adesione; 5. Durata pluriennale dell’accordo. SVANTAGGI 1. Se A. P. A. Unilaterale: effetti non vincolanti per gli altri Stati e Doppia imposizione; 2. Tempistica lunga e procedura invasiva. Mantova, 09 maggio 2019 23

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI B) GLI STRUMENTI PREVENTIVI COMUNITARI/INTERNAZIONALI Quando uno stato,

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI B) GLI STRUMENTI PREVENTIVI COMUNITARI/INTERNAZIONALI Quando uno stato, nell’esercizio della propria potestà impositiva e secondo i parametri della libera concorrenza, ritiene di aver subito sottrazione di materia imponibile rettifica in aumento il reddito dichiarato. In questi casi non esistono rimedi automatici per ottenere un “aggiustamento” nell’altro stato (es. nel T. P. se vi è l’ accertamento definitivo che determina un aumento dei ricavi in uno Stato bisognerebbe aumentare i costi nello stato della controparte della transazione), per tale motivo sono stati previsti strumenti di soluzione delle controversie internazionali attivabili dai contribuenti: A. Procedure amichevoli convenzionali (MAP) Art. 25 Par. 3 Modello OCSE e Circolare 05. 06. 2012 N. 21/E; B. Convenzione arbitrale Europea 1990/436/CE e Circolare 05. 06. 2012 N. 21/E e Direttiva Europa sulla soluzione delle controversie 10. 2017 n. 1852. Mantova, 09 maggio 2019 24

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI PROCEDURE AMICHEVOLI CONVENZIONALI (Mutual Agreement Procedure) Art. 25

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI PROCEDURE AMICHEVOLI CONVENZIONALI (Mutual Agreement Procedure) Art. 25 Par. 3 Modello OCSE • Istanza da presentare all’Autorità di uno qualsiasi degli Stati interessati, salvo riserve; • L’A. F. interessata verifica preliminarmente la possibilità di risolvere autonomamente la doppia imposizione; se non è possibile si avvia il contatto con l’Autorità dell’altro Stato; • È un procedimento cui il contribuente NON partecipa; • È un procedimento che NON ha un obbligo di risultato. Mantova, 09 maggio 2019 25

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI PROCEDURE AMICHEVOLI CONVENZIONALI CONTENUTI E PROCEDIMENTO (Circolare 05.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI PROCEDURE AMICHEVOLI CONVENZIONALI CONTENUTI E PROCEDIMENTO (Circolare 05. 06. 2012 N. 21/E) • illustrazione di fatti e circostanze e periodi di imposta in cui si verifica o verificherà doppia imposizione; • descrizione azioni amministrative e giurisdizionali intraprese; • indicazione dei rimedi azionati negli altri Stati per eliminare la doppia imposizione; • documentazione di supporto atta a favorire l’istruttoria; • TERMINE: entro 2 anni dalla notifica atto di accertamento che ha generato doppia imposizione; • possibile la presentazione anche subito dopo la notifica del PVC. Mantova, 09 maggio 2019 26

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI PROCEDURE AMICHEVOLI CONVENZIONALI Sono possibili quando: 1. PVC

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI PROCEDURE AMICHEVOLI CONVENZIONALI Sono possibili quando: 1. PVC SENZA ADESIONE 2. IMPUGNAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO NON sono possibili quando: 1. PVC con ADESIONE 2. ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO 3. SENZA IMPUGNAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO Mantova, 09 maggio 2019 27

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI PROCEDURE AMICHEVOLI CONVENZIONALI VANTAGGI E SVANTAGGI 1. Eliminazione

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI PROCEDURE AMICHEVOLI CONVENZIONALI VANTAGGI E SVANTAGGI 1. Eliminazione della doppia imposizione 2. Soluzione in un’unica sede di problemi di merito e di doppia imposizione 3. Coinvolgimento dell’ A. F. dello Stato estero 4. L’avvio della fase internazionale permette una strategica gestione delle indagini in corso SVANTAGGI 1. Tempistica lunga 2. Scarsa trasparenza nei negoziati e partecipazione marginale del contribuente 3. Non chiaro se possono essere impiegate logiche di tipo transattivo o solo di diritto Mantova, 09 maggio 2019 28

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO 23. 07. 1990 N. 90/436/CEE • procedura amichevole prevista nella convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate; • è un meccanismo sostanzialmente corrispondente alla map; • la disciplina si applica solo nei rapporti tra soggetti che hanno la residenza nei paesi dell’unione; • il contribuente non prende parte al confronto ma è tenuto a prestare collaborazione; • a differenza delle map prevede un obbligo di risultato. Mantova, 09 maggio 2019 29

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA PROCEDIMENTO (Circolare 05. 06.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA PROCEDIMENTO (Circolare 05. 06. 2012 N. 21/E e Codice di Condotta 22. 12. 2009) 1. presentazione di un’istanza 2. termine: entro 3 anni dalla prima notifica dell’atto che comporta la doppia imposizione (anche antecedente es. PVC) 3. se entro 2 anni le autorità competenti non raggiungono un accordo devono istituire una commissione consultiva che deve esprimere un parere entro 180 gg 4. le autorità competenti devono quindi conformarsi al parere o prendere una decisione alternativa che elimini la doppia imposizione Mantova, 09 maggio 2019 30

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA PROCEDIMENTO (Circolare 05. 06.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA PROCEDIMENTO (Circolare 05. 06. 2012 N. 21/E e Codice di Condotta 22. 12. 2009) 1. Illustrazione di fatti e circostanze e periodi di imposta 2. Copie degli atti (avviso di accertamento o PVC) che potranno comportare doppia imposizione 3. Descrizione azioni amministrative e giurisdizionali intraprese 4. Memorie che illustrano le ragioni dei comportamenti adottati 5. Impegno a fornire assistenza, documentazione e collaborazione 6. Indicazione della presenza o meno di documentazione TP Mantova, 09 maggio 2019 31

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA (Circolare 05. 06. 2012

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA (Circolare 05. 06. 2012 N. 21/E e Codice di Condotta 22. 12. 2009) 1. la procedura non è perseguibile in presenza di una sentenza, per questo occorre: lasciar scadere il termine per presentare ricorso o rinunciare al ricorso prima della sentenza; 2. non è impedito agire in contenzioso durante la fase istruttoria, ma se interviene la sentenza questa non può essere modificata (possibile chiedere la sospensione del processo) 3. nelle more della procedura si può richiedere con apposita istanza la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi Mantova, 09 maggio 2019 32

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA (Circolare 05. 06. 2012

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA (Circolare 05. 06. 2012 N. 21/E e Codice di Condotta 22. 12. 2009) Possibile quando: 1. PVC SENZA ADESIONE 2. IMPUGNAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO 3. SENZA IMPUGNAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO NON è possibile quando: 1. PVC con ADESIONE 2. ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO Mantova, 09 maggio 2019 33

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA (Circolare 05. 06. 2012

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA (Circolare 05. 06. 2012 N. 21/E e Codice di Condotta 22. 12. 2009) VANTAGGI E SVANTAGGI 1. Obbligo di risultato 2. Soluzione in un’unica sede di problemi di merito e di doppia imposizione 3. Coinvolgimento dell’ A. F. dello Stato estero 4. Possibili informazioni utili alla fase del giudizio nazionale ottenuti tramite accesso al fascicolo 5. L’avvio della fase internazionale permette una strategica gestione delle indagini in corso SVANTAGGI 1. Tempistica lunga 2. Nomina della commissione arbitrale solo con la rinuncia o abbandono dei giudizi Mantova, 09 maggio 2019 34

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA • La direttiva UE

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ARBITRALE EUROPEA • La direttiva UE 10. 2017 n. 1852 ha significativamente rivisto la Convenzione Arbitrale Europea, ampliandone le materie di applicazione prima limitate ai soli prezzi di trasferimento; • Consente di gestire controversie che derivano dall’applicazione e dall’interpretazione di accordi e convenzioni che coinvolgono stati UE, • La novità più rilevante è il venir meno dell’obbligo di rinuncia al giudizio prima della nomina della commissione arbitrale; ciò consente di mantenere aperte più possibilità di soluzione della controversia per maggior tempo. • Il blocco della procedura di arbitrato si ha quindi solo in caso si pronunci una sentenza definitiva. Mantova, 09 maggio 2019 35

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R. 600/73 «La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta: a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99; b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti. » Mantova, 09 maggio 2019 36

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI PROVVEDIMENTO 30 MAGGIO 2018 N. 108954 CONDIZIONI PER

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI PROVVEDIMENTO 30 MAGGIO 2018 N. 108954 CONDIZIONI PER L’ACCESSO • condizione soggettiva: la procedura unilaterale in oggetto potrà essere attivata dall’impresa residente nel territorio dello Stato legata da rapporti di controllo (così come definiti ai fini dell’art. 110, comma 7 del TUIR) con società estere ovvero che operino in uno Stato estero per il tramite di una stabile organizzazione (o in Italia tramite una stabile organizzazione); • condizione oggettiva: la diminuzione potrà essere riconosciuta solo per rettifiche in aumento operante nell’altro Stato estero aventi i caratteri di «conformità al principio di libera concorrenza» e di «definitività» (la definitività è comprovata da certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera ovvero da idonea documentazione equivalente attestante la definitività della rettifica in aumento operata). Se, alla data di presentazione dell’istanza, la rettifica in aumento effettuata nello Stato estero non è ancora definitiva, allora l’istanza deve indicare la fase in cui si trova la rettifica in aumento e le possibili circostanze in dipendenza delle quali la rettifica in aumento diventerà definitiva (cfr. art. 2. 4, lett. a), provv. 30/05/2018). Mantova, 09 maggio 2019 37

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R. 600/73 CONDIZIONI DI ACCESSO: 1. Primary adjustment (anche non ancora definitivo) 2. Primary adjustment conforme al principio di libera concorrenza 3. Paesi convenzione e adeguato scambio di informazioni 4. Istanza idonea a diventare atto introduttivo di procedura di risoluzione di controversie CONDIZIONI DI CHIUSURA: 1. Primary adjustment DIVENUTO definitivo con certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera o da idonea documentazione equivalente Mantova, 09 maggio 2019 38

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R. 600/73 OGGETTO E CONTENUTO DELL’ISTANZA 1. Deve contenere gli elementi previsti per l’attivazione della MAP o degli altri strumenti di risoluzione delle controversie 2. L’oggetto è la richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da rettifica in aumento di A. F. estera 3. Copia tradotta dell’atto di imposizione definitivo estero 4. Stato del procedimento (se non definitivo ) e condizioni perché lo divenga 5. Elementi di fatto e di diritto per valutare che la rettifica sia corretta 6. Firma del legale rappresentante Mantova, 09 maggio 2019 39

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R. 600/73 PROCEDIMENTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Istanza (termine massimo: 2 anni MAP, 3 anni Convenzione arbitrale) Verifica ammissibilità (30 gg) + richieste integrazioni Eventuali integrazioni da parte del contribuente Riconoscimento o mancato riconoscimento della variazione (180 gg) Convocazione presso Ad. E, istruttoria, accertamenti Eventuale rigetto motivato dell’istanza Provvedimento motivato Direttore Agenzia (In caso di mancato riconoscimento ) attivazione (non obbligatoria) di una procedura amichevole Mantova, 09 maggio 2019 40

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R. 600/73 CONSIDERAZIONI • • NON c’è una garanzia di risultato dalla procedura “interna” Il riconoscimento non può essere parziale ma solo dell’intero Primary adjustment estero Rilevante la responsabilità per l’Ad. E rispetto ad un reddito dichiarato in passato che viene meno Può sorgere qualche problema rispetto alla definitività dell’accertamento estero rispetto alle modalità di attivazione degli strumenti di risoluzione delle controversie Mantova, 09 maggio 2019 41

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RETTIFICHE UNILATERALI ART. 31 QUATER D. P. R. 600/73 VANTAGGI • • La certezza dell’obbligazione tributaria come valore per l’impresa L’evoluzione del contesto internazionale e la lotta alle forme di elusione La maggior responsabilità delle A. F. nella risoluzione delle controversie internazionali come fattore di credibilità Il diverso atteggiamento dell’ A. F. e la maggiore disponibilità alla cooperazione Mantova, 09 maggio 2019 42

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Mantova, 09 maggio

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Mantova, 09 maggio 2019 43

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO • Il contribuente

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO • Il contribuente dispone di molteplici strumenti deflattivi del contenzioso tributario (disciplinati dagli artt. 13 e 13 -bis del D. Lgs. 74/2000) per evitare di instaurare un contenzioso con l’A. F. , o incorrere nella riscossione coattiva dei tributi (per stabilire l’importo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi da pagare); • Tali istituti hanno natura amministrativa, quindi, integrano un procedimento «fuori dal processo» (possono però comportare decadenze e conseguenze sulla successiva eventuale fase contenziosa). Mantova, 09 maggio 2019 44

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO • Tali strumenti,

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO • Tali strumenti, che mirano ad assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale ed i diritti del contribuente, sono i seguenti: 1. Autotutela; 2. Acquiescenza; 3. La definizione delle sanzioni; 4. Accertamento con adesione; 5. Reclamo/Mediazione; 6. Conciliazione giudiziale. Mantova, 09 maggio 2019 45

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 1. AUTOTUTELA • Strumento attraverso il quale l’A.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 1. AUTOTUTELA • Strumento attraverso il quale l’A. F. esercita il potere di riesaminare la propria azione e, conseguentemente, di annullare i propri atti che riconosca illegittimi, in attuazione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa; • Il potere di autotutela spetta all’Ufficio che ha emanato l’atto illegittimo o inopportuno (in caso di grave inerzia di questo, può intervenire, in via sostitutiva, la Direzione Regionale); • Il riesame dell’atto impositivo può essere effettuato d’ufficio o su richiesta del contribuente; • Effetti: annullamento dell’atto impositivo e degli eventuali atti consequenziali. Mantova, 09 maggio 2019 46

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 2. ACQUIESCENZA Accettazione dell’atto da parte del contribuente,

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 2. ACQUIESCENZA Accettazione dell’atto da parte del contribuente, che comporta la riduzione ad 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente: 1. Rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento; 2. Rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione; 3. Paghi, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni. Mantova, 09 maggio 2019 47

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 3. LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI • Entro 60

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 3. LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI • Entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impositivo il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione irrogata (e comunque non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo) attraverso l’emissione di un apposito atto di contestazione o contestualmente all’avviso di accertamento; • la decisione del contribuente di avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni non comporta alcun effetto in ordine al riconoscimento della fondatezza della pretesa avanzata dall’ufficio, perciò il contribuente può eseguire il pagamento delle sanzioni in misura ridotta e poi impugnare l’atto di accertamento o di rettifica in relazione alla maggior imposta richiestagli in pagamento. Mantova, 09 maggio 2019 48

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 4. ACCERTAMENTO CON ADESIONE Accordo tra Ad. E

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 4. ACCERTAMENTO CON ADESIONE Accordo tra Ad. E e contribuente che consente di: 1. definire le imposte dovute 2. evitare l’insorgenza di una lite tributaria Attraverso l’instaurazione di un contraddittorio (consente al contribuente di esporre e documentare i fatti e le circostanze non considerate dall’ufficio e idonee a contrastarne o limitarne le pretese); Può essere avviato: A. d’iniziativa d’ufficio: invito a comparire (artt. 5 e 11 D. Lgs. 218/1997); B. su richiesta del contribuente: domanda in carta libera (artt. 6 e 12 D. Lgs. 218/1997): B 1. dopo la consegna del PVC ma prima della notifica dell’avviso di accertamento; B 2. oppure dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da un invito a comparire. Mantova, 09 maggio 2019 49

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 4. ACCERTAMENTO CON ADESIONE Possibili conclusioni: a) Raggiunto

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 4. ACCERTAMENTO CON ADESIONE Possibili conclusioni: a) Raggiunto un accordo le parti sottoscrivono un atto di adesione; b) Archiviazione; c) Mancata presentazione del contribuente o mancato accordo con l’Ufficio: notifica dell’avviso di accertamento Nel caso in cui si raggiunga un accordo (che si perfeziona con il versamento entro 20 gg. dalla redazione dell’atto di adesione delle somme richieste o della prima rata con F 24 di cui il contribuente deve presentare copia entro 10 gg. ) vi è la riduzione delle sanzioni ad 1/3; L’accertamento definito con adesione non sarà più impugnabile dal contribuente, né modificabile o integrabile dall’Ufficio (salvo che sopraggiungano nuovi elementi dai quali emerga un maggior reddito superiore al 50% di quello definito e comunque non inferiore ad euro 77. 468, 00. Mantova, 09 maggio 2019 50

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 5. RECLAMO/MEDIAZIONE TRIBUTARIA • • 1. 2. 3.

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 5. RECLAMO/MEDIAZIONE TRIBUTARIA • • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Procedimento finalizzato ad ottenere un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso ed una verifica circa la possibilità di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, l’instaurazione di un giudizio tributario; Il reclamo è obbligatorio, fatti salvi i limiti di valore, per tutti gli atti emessi da enti impositori (agenzie fiscal. I, enti locali, camere di commercio e consorzi di bonifica) e può, quindi, riguardare ogni atto autonomamente impugnabile, ad esempio: avvisi di accertamento e di rettifica; atti di recupero dei crediti d’imposta; atti di diniego/revoca di agevolazioni con cui viene contestata una maggiore imposta; atti irrogativi di sanzioni amministrative; rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi; provvedimenti relativi all’imposta principale di registro richiesta al solo notaio successivamente alla registrazione telematica; cartelle di pagamento (solo per i vizi imputabili all’Agente/Concessionario); intimazioni ad adempiere (art. 50 D. P. R. 602/1973); fermi di beni mobili registrati e ipoteche esattoriali. Mantova, 09 maggio 2019 51

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 5. RECLAMO/MEDIAZIONE TRIBUTARIA • L’istituto del reclamo e

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 5. RECLAMO/MEDIAZIONE TRIBUTARIA • L’istituto del reclamo e della mediazione si applica a tutte le controversie, aventi valore non superiore ad euro 50. 000, 00 per gli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018 (non rileva, dunque, la data di proposizione del ricorso ma solo quella di notifica dell’atto impositivo che s’intende impugnare). • Per la determinazione del valore della controversia occorre fare riferimento all’importo del tributo, senza computare gli interessi, le eventuali sanzioni nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e senza tener conto di eventuali utilizzi di perdite. • La prassi in argomento (si vedano circolari Ad. E 9/E/2012, punto 1. 3 e 33/E/2012, par. 5. 1 e 5. 2) ha chiarito come in generale il valore della lite non debba essere apprezzato sulla base dell’importo accertato (sia esso tributo o sanzione), ma in relazione all’importo oggetto di contestazione da parte del contribuente (articolo 12, D. Lgs. 546/1992), tenendo conto del singolo atto impugnato. Pertanto, se il contribuente contesta solo una parte del tributo accertato (o della sanzione irrogata) il valore della lite sarà dato dalla sola quota contestata. Mantova, 09 maggio 2019 52

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 6. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Il contribuente può definire, in

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 6. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Il contribuente può definire, in tempi brevi, un contenzioso, già in atto o anche solo potenziale, godendo di una riduzione delle sanzioni amministrative, variabile in base al grado di giudizio in cui si perfeziona. Tale istituto ha il fine di favorire una definizione concordata della vertenza realizzata in sede contenziosa anche attraverso la fattiva collaborazione ed incentivazione degli organi giudicanti. Tale tentativo di conciliazione non è vincolante: se il contribuente non raggiunge l’accordo può proseguire con il contenzioso. Si applica a tutte le controversie tributarie, in primo o in secondo grado. Può essere proposta: a) dalla Commissione Tributaria (che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione); b) dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione). Mantova, 09 maggio 2019 53

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 6. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Conciliazione fuori udienza: • presentazione

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 6. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Conciliazione fuori udienza: • presentazione di un’istanza congiunta sottoscritta personalmente dalle parti o dai difensori, per la definizione totale o parziale della lite. • Qualora la data di trattazione è già fissata, provvede la Commissione che, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dichiara con sentenza la cessazione della materia del contendere. • Se l’accordo è parziale, la Commissione provvede per tale parte con ordinanza, procedendo all’ulteriore trattazione della causa. • Nel caso in cui la data di trattazione non è ancora fissata, provvede il presidente della sezione con decreto. Mantova, 09 maggio 2019 54

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 6. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Conciliazione in udienza: Tale fattispecie

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 6. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Conciliazione in udienza: Tale fattispecie può essere proposta : a) da ciascuna delle parti entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione, riferibile sia al primo che al secondo grado, con istanza di trattazione in pubblica udienza; b) dalla commissione in udienza la quale, sussistendo le condizioni di ammissibilità, invita le parti a conciliarsi, rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo. Mantova, 09 maggio 2019 55

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 6. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE • In caso di raggiungimento

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 6. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE • In caso di raggiungimento dell'accordo e valutatone la legittimità, il Collegio redige il processo verbale (che costituisce titolo per la riscossione delle somme) nel quale vengono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, nonché i relativi termini e le modalità di pagamento. • A seguito dell'avvenuta conciliazione, la Commissione Tributaria dichiara, con sentenza, l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Mantova, 09 maggio 2019 56

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN SEDE GIUDIZIALE Mantova, 09

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN SEDE GIUDIZIALE Mantova, 09 maggio 2019 57

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN SEDE GIUDIZIALE La circolare

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN SEDE GIUDIZIALE La circolare operativa della Gd. F avente per oggetto la “Programmazione operativa 2019» contiene due importanti disposizioni di cui tenere conto: 1. La partecipazione del contribuente è “necessaria e imprescindibile” laddove l’azione di controllo sia fondata su ricostruzioni di natura presuntiva o fattispecie di fiscalità internazionale: perciò sorge la necessità di farsi assistere da un professionista durante le operazioni di verifica e, quindi, della circostanza che la difesa sia avviata non ex post, bensì ex ante la notifica dell’atto impositivo; 2. Vi sarà la collaborazione della Gd. F non solo con l’Ad. E ma anche con il PM: di conseguenza il difensore dovrà impostare l’intero impianto difensivo trattando gli elementi istruttori a carico del contribuente sia dal profilo amministrativo e tributario che dal profilo penale. Mantova, 09 maggio 2019 58

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN SEDE GIUDIZIALE • La

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN SEDE GIUDIZIALE • La disciplina del transfer pricing contenuta nell'art. 110, c. 7 Tuir ha subito modifiche e integrazioni dal D. M. 14. 05. 2018, conseguenza dell'art. 59, c. 1 D. L. 50/2017. • Tali innovazioni hanno formato oggetto della nota di Assonime 4/2018 e di un documento di indirizzo e ricerca dell'apposito gruppo di lavoro del CNDCEC, pubblicato il 19. 12. 2018. In quest’ultimo documento sono contenuti alcuni spunti di riflessione cosi riassumibili: 1. impossibilità dell'A. F. di disconoscere le metodologie utilizzate dal contribuente se rientranti nei modelli accettati dall'OCSE; 2. accettazione dei dati risultanti dalle analisi di comparabilità predisposte (che ben possono accogliere soggetti in perdita non sistemica) qualora gli stessi dati rientrino, in qualunque posizione, nel range interquartilico; 3. centralità dei dati risultanti dalla contabilità industriale aziendale in termini di classificazione delle analisi basate sul metodo del CUP interno; 4. premialità in termini di esonero da sanzioni anche per i contribuenti che, pur non avendo barrato le caselle della c. d. “penalty protection” nei modelli Redditi, hanno predisposto documentazione a supporto delle proprie tesi e la presentino nei termini durante l'attività di verifica. Mantova, 09 maggio 2019 59

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN SEDE GIUDIZIALE Dopo il

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI LE STRATEGIE DIFENSIVE IN SEDE GIUDIZIALE Dopo il documento del CNDCEC, sono stati pubblicati due documenti: 1. la risposta in materia di adeguata documentazione fornita dal comando della Guardia di Finanza durante Telefisco 2019 che delinea le aperture a favore dei contribuenti che predispongono e forniscono a richiesta adeguata documentazione; 2. il dispositivo commentato della sentenza 5005/2018 della C. T. R. Lombardia che fa proprie, in toto, le proposte del CNDCEC: 1) il Fisco deve seguire il metodo utilizzato dalla società (art. 4, c. 6 D. M. 14. 05. 2018) 2) è illegittimo l'utilizzo di versioni di banche dati non disponibili all'epoca dell'analisi del contribuente; 3) è possibile includere tra i comparables società in perdita (linee guida Ocse 2017, cap. 1, D 3); 4) è ritenuto valido e conforme agli obblighi di legge ogni posizionamento all'interno del range interquartile (art. 6, c. 2 D. M. 14. 05. 2018). Mantova, 09 maggio 2019 60

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI CASE STUDY Mantova, 09 maggio 2019 61

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI CASE STUDY Mantova, 09 maggio 2019 61

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI ESTEROVESTIZIONE Nel mese

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI ESTEROVESTIZIONE Nel mese di Dicembre 2018 la Cassazione (con le sentenze 33234/2018 e 33235/2018) ha accolto il ricorso di Dolce&Gabbana contro l’Agenzia delle Entrate (annullando con rinvio le pronunce della Ctr Lombardia 86/27/11 e 87/27/11 del 28 giugno 2011) tramite le quali la società lussemburghese Gado Sàrl (poi Gado Srl, ridenominata Dolce&Gabbana Trademarks) era stata accusata di esterovestizione: 1. alla Gado Sàrl fu concesso contratto di licenza il diritto esclusivo di sfruttamento delle royalties della casa madre italiana; 2. non avendo la Gado Sàrl né una struttura amministrativa né dipendenti, l’Ad. E aveva ravvisato un’operazione mirata all’evasione fiscale; 3. la Gado Srl aveva impugnato senza successo (sia in primo sia in secondo grado) gli avvisi di accertamento che gli erano stati notificati; 4. la Cassazione richiamando la Corte di giustizia europea: «Con riguardo al fenomeno della localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, si è quindi sottolineato [. . . ] che, in tema di libertà di stabilimento, la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sè stessa un abuso di tale libertà» . Mantova, 09 maggio 2019 62

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 5. inoltre, secondo la Cassazione: «Dietro a quel

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 5. inoltre, secondo la Cassazione: «Dietro a quel ripetuto richiamo alla mancanza di autonomia gestionale e finanziaria si cela l’ispirazione di fondo dell’intera decisione: la predisposizione degli aspetti gestionali e organizzativi dell’attività di Gado s. à. r. l interamente in Italia, lasciando alla sede lussemburghese i soli compiti esecutivi. Con il che, però, si ammette che qualcosa in Lussemburgo effettivamente si faceva» . 6. la Cassazione ha concluso affermando che «Il giudice d’appello ha esaurito la propria valutazione nella sbrigativa considerazione, meramente assertiva che “il top management della Gado operava in Italia” (. . . ) senza valutare l’attività comunque svolta in Lussemburgo che emerge proprio dalla corrispondenza e-mail valorizzata in senso opposto e trascritta in ricorso» . 7. la Cassazione aveva già assolto gli imputati dall’accusa di evasione fiscale con la sentenza del 24 ottobre 2014: «perché il fatto non sussiste» , in considerazione del rispetto della libertà di stabilimento: «Il vantaggio fiscale non è indebito solo perché l’imprenditore sfrutta le opportunità offerte dal mercato o da una più conveniente legislazione fiscale (. . . ) il giudice non può adottare un criterio interpretativo che limiti, di fatto, la libertà di stabilimento» . Mantova, 09 maggio 2019 63

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI STABILE ORGANIZZAZIONE •

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI STABILE ORGANIZZAZIONE • La Corte di Cassazione (con sentenza n. 30033 del 21 novembre 2018) ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al requisito della stabile organizzazione di un soggetto non residente in Italia, la cui sussistenza è necessaria ai fini dell’imponibilità, nel nostro Paese, del reddito d’impresa: detto requisito va accertato con riferimento a ciascun anno d’imposta, in considerazione del possibile mutamento nel tempo dei suoi elementi costitutivi: A. quello materiale ed oggettivo della sede fissa di affari; B. quello dinamico dell’esercizio in tutto o in parte della sua attività. • il giudicato esterno sulla sussistenza o meno del requisito della stabile organizzazione relativamente ad uno o più anni d’imposta non può avere effetto con riferimento ad anni d’imposta diversi. Mantova, 09 maggio 2019 64

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI STABILE ORGANIZZAZIONE •

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI STABILE ORGANIZZAZIONE • • La Sezione Tributaria della Cassazione, nel dettaglio, ha accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro una decisione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui il passaggio in giudicato di una sentenza che aveva negato la stabile organizzazione in Italia di una società avente sede in Germania, nell’ambito di un giudizio promosso in opposizione ad alcuni atti di accertamento relativi agli anni d’imposta 1997 -2003, assumesse efficacia vincolante in un diverso giudizio che riguardava l’Iva, l’Irpeg e l’Irap richieste alla società con riferimento, però, ad annualità diverse. Secondo la Cassazione l’accertamento della insussistenza della stabile organizzazione in Italia per gli anni 1997 -2003 non poteva riguardare gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, non trattandosi di un fatto che, per legge, ha un’efficacia permanente e non involgendo la qualificazione di un rapporto giuridico. Poichè si tratta, infatti, di un fatto che, per sua natura, è mutevole nel corso degli anni in ragione del mutamento dei relativi elementi costitutivi, la stabile organizzazione deve essere accertata con riferimento ad ogni anno d’imposta. Mantova, 09 maggio 2019 65

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI TRANSFER PRICING •

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI TRANSFER PRICING • • La Suprema Corte di Cassazione ha emanato di recente una sentenza in tema di T. P. (n. 29306 del 14. 11. 2018) a favore di una società residente che effettua cessioni di beni ad una propria controllata extra-Ue che a sua volta rivende tali beni ad una società asiatica. A parere dell’Ad. E il prezzo praticato dalla controllante residente per le transazioni era inferiore al valore normale (art. 9, c. 3 T. U. I. R. ), per cui aveva provveduto al recupero a tassazione dei minori ricavi dichiarati nel periodo d’imposta oggetto di verifica. La società verificata aveva fatto presente che ogni intento elusivo sarebbe stato da escludere, tenuto conto che la stessa, ma anche il Gruppo in generale, produceva perdite e secondo l’Agenzia stessa, in effetti, l’intento elusivo era per tale motivo da escludersi. Preliminarmente, la Suprema Corte ha osservato che l’art. 110, c. 7 T. U. I. R. non ha natura antielusiva, quindi l’A. F. deve solo dimostrare l’esistenza, oltre che del rapporto di controllo, della divergenza tra prezzo praticato e valore normale e non anche la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 37 bis D. P. R. 600/1973, ovvero che l’operazione infragruppo sia priva di valida ragione economica e che non abbia comportato un risparmio di imposta (in questo senso: Cass. n. 9673/2018, Cass. n. 30149/2017 e Cass. n. 13387/2016). Mantova, 09 maggio 2019 66

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI TRANSFER PRICING •

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI TRANSFER PRICING • • Nel caso di specie sia la società verificata che il Gruppo in generale producevano perdite, per cui l’intento elusivo sarebbe stato per tale motivo da escludere. L’Agenzia aveva fondato il recupero a tassazione sulla presenza di un listino prezzi privato consegnato spontaneamente dall’amministratore della società durante le operazioni di verifica. La Corte, con riferimento al tenore letterale dell’articolo 9 T. U. I. R. , ha negato in modo netto tale possibilità, precisando, tra l’altro, che nel caso di specie il listino privato faceva riferimento ai “prezzi al consumatore” e non a quelli praticati dal “produttore al distributore” e, quindi, non poteva essere utilizzato. Mentre dal fatto che con la consegna di tale listino l’amministratore della società non abbia formulato rilievi o osservazioni, per i Supremi giudici non ne consegue un’implicita ammissione della società per l’accettazione dei prezzi di quel listino ai fini della quantificazione del valore normale (infatti, il più delle volte, il contribuente necessita soltanto di tempo per analizzare la fattispecie verbalizzata e produrre, nei termini di legge, le proprie puntuali osservazioni e/o memorie difensive). Mantova, 09 maggio 2019 67

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI TRANSFER PRICING •

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI SENTENZE RECENTI IN TEMA DI TRANSFER PRICING • 1. 2. 3. 4. La Suprema Corte ha dimostrato che neanche gli altri elementi probatori forniti dall’Ad. E hanno intaccato la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati dalla società residente, per cui non poteva ritenersi violato il criterio del valore normale (condizioni di libera concorrenza). In particolare: è stata fornita la dimostrazione che la società distributrice ha applicato prezzi di vendita di poco superiori a quelli di acquisto, a conferma che il margine ritraibile da tali commesse era molto limitato; è stata evidenziata l’esistenza di perdite societarie, che sul piano indiziario lasciano supporre la mancanza di intento elusivo, ancorché non dirimente per il caso in disamina; è stato rilevato che la società controllata acquirente non fruiva di regimi fiscali agevolati; è stato dedotto che la vendita, talora intervenuta a prezzi addirittura inferiori al costo di produzione era giustificata dal fatto che l’interruzione del ciclo produttivo avrebbe comportato perdite anche maggiori; argomentazione questa ritenuta degna di plausibilità e non meramente apodittica. Mantova, 09 maggio 2019 68

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI CAPRIOLI ROSSINI SEGALA - Dottori Commercialisti Associati Via

CAPRIOLI ROSSINI SEGALA DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI CAPRIOLI ROSSINI SEGALA - Dottori Commercialisti Associati Via XX Settembre n. 24, 25122 Brescia (BS) tel: +39 030 2400759 fax: +39 030 2990849 E-mail: s. caprioli@dottcommassociati. it E-mail: m. rossini@capriolirossinisegala. it 69