Levoluzione della PAC Politica Agricola Comunitaria delle strutture

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L’evoluzione della PAC Politica Agricola Comunitaria delle strutture Agenda 2000

L’evoluzione della PAC Politica Agricola Comunitaria delle strutture Agenda 2000

La programmazione 2000 -2006: Agenda 2000 l l l l Dal punto di vista

La programmazione 2000 -2006: Agenda 2000 l l l l Dal punto di vista giuridico la riforma di Agenda 2000 si concretizza nel “pacchetto” di regolamenti approvato dal Consiglio tra maggio e giugno del 1999: un “regolamento generale”sui FFSS: Reg. (CE) n. 1260/99; un “regolamento specifico” per il FESR: Reg. (CE) n. 1783/99; uno per il FSE: Reg. (CE) n. 1784/99; uno per lo SFOP: Reg. (CE) n. 1263/99; Un “regolamento PAC”: Reg (CE) n. 1259/99 un “regolamento specifico” per lo sviluppo rurale: Reg. (CE) n. 1257/99 + attuativo reg. 1750/99; due “regolamenti specifici” per il Fondo di Coesione: Regg. (CE) n. 1264/99 e n. 1265/99; tre “regolamenti di pre-adesione”: Regg. (CE) n. 1266/99, n. 2 1267/99 e n. 1268/99.

Obiettivi del Regolamento (CE) n. 1260/99 3

Obiettivi del Regolamento (CE) n. 1260/99 3

Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 4

Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 4

Regioni italiane obiettivo 1 In Italia rientrano nel nuovo obiettivo 1 sei regioni: Calabria,

Regioni italiane obiettivo 1 In Italia rientrano nel nuovo obiettivo 1 sei regioni: Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania e Puglia. Tra le altre regioni del Mezzogiorno italiano, il Molise viene incluso nel gruppo che beneficerà di un sostegno transitorio, mentre 1'Abruzzo esce definitivamente dall'obiettivo 1 e si affianca alle regioni del Centro – Nord. All'interno delle regioni facenti parte dell'obiettivo 1, tutto il territorio regionale è potenzialmente eleggibile al sostegno dei Fondi Strutturali: ciò in quanto tutta la regione, indipendentemente dalle sue differenze interne, viene classificata in ritardo di sviluppo. 6

Le fasi della programmazione

Le fasi della programmazione

Novità della programmazione 2000 -2006 l l l Consolidamento del ruolo del Partenariato Consolidamento

Novità della programmazione 2000 -2006 l l l Consolidamento del ruolo del Partenariato Consolidamento della fase di valutazione degli stessi programmi attraverso i quali si intende conferire maggiore efficacia e responsabilità alle autorità di gestione regionale Istituzione di un premio, relativo al 4% dei fondi assegnati, per le zone in cui vengono impegnati in maniera più efficace ed efficiente i finanziamenti 10

l l l Meccanismo di cofinanziamento a rimborso e disimpegno automatico delle risorse comunitarie

l l l Meccanismo di cofinanziamento a rimborso e disimpegno automatico delle risorse comunitarie allo scopo di garantire una maggiore efficienza finanziaria ed una maggiore tempestività nell’attuazione della spesa Maggiore attenzione alle fasi di gestione, sorveglianza e controllo degli interventi Principio di phasing out, diretto ad assicurare la fuoriuscita graduale non traumatica delle aree che nella precedente programmazione rientravano nell’obiettivo 1 e nell’obiettivo 5 b Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 11

Meccanismi di penalizzazione e di premio La precedente programmazione è stata caratterizzata da accentuati

Meccanismi di penalizzazione e di premio La precedente programmazione è stata caratterizzata da accentuati ritardi nel processo di attuazione dei programmi comunitari. Il nuovo Regolamento generale introduce alcuni meccanismi di penalizzazione e di premio che, nel contesto europeo, richiederanno alle autorità responsabili di programma un impegno più sostanziale per evitare tali ritardi di attuazione e nel contempo consentiranno di guadagnare eventuali risorse aggiuntive che sono state riservate a quanti sono in grado di innescare comportamenti contrassegnati da maggiore efficienza ed efficacia. I principali meccanismi previsti possono essere così individuati: lla riserva di efficacia e di efficienza; lil disimpegno automatico. 12

Riserva di efficacia e di efficienza; Viene accantonata una quota delle risorse comunitarie stanziata

Riserva di efficacia e di efficienza; Viene accantonata una quota delle risorse comunitarie stanziata per ciascun obiettivo (pari al 4%) fino al 2003, per essere poi distribuita tra i programmi migliori a partire dal 31 marzo 2004. I programmi “migliori” vengono valutati in relazione ad un sistema di indicatori in grado di riflettere l’efficacia, l’efficienza nella gestione e nell’esecuzione finanziaria, il rispetto delle regole in materia di addizionalità. Tali indicatori, una volta individuati e concordati con la Commissione, vanno quantificati periodicamente nel rapporto annuale di esecuzione e nel rapporto di valutazione di metà percorso (2003). 13

Disimpegno automatico. Finalizzato a penalizzare quei programmi che nel corso della gestione si rivelano

Disimpegno automatico. Finalizzato a penalizzare quei programmi che nel corso della gestione si rivelano particolarmente inefficienti. La Commissione impegna il suo contributo finanziario annualmente a favore dell’autorità di pagamento. Qualora all’impegno assunto dalla Commissione in un determinato esercizio finanziario (anno “n”) non segua una domanda di rimborso da parte dell’autorità di pagamento prima dello scadere di due anni (“n+2”), ne segue un disimpegno automatico dei fondi in questione, che non potranno essere più oggetto di un nuovo impegno. In sostanza, si avrebbe una decurtazione netta, pari alle somme impegnate ma non spese, a carico del programma inefficiente. Appare evidente, pertanto, che ciò riduce la possibilità, molto utilizzata nella precedente programmazione, di eventuali rimodulazioni annuali e pone in modo più stringente la necessità di un controllo della spesa, attraverso il monitoraggio, 14 per evitare

Agenda 2000 Quadro finanziario approvato Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 15

Agenda 2000 Quadro finanziario approvato Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 15

Le linee della revisione per la PAC (reg. 1259/99): l l l Progressivo abbandono

Le linee della revisione per la PAC (reg. 1259/99): l l l Progressivo abbandono del sostegno accoppiato alla produzione, attraverso la riduzione dei prezzi ed il graduale passaggio ad un sistema di pagamenti diretti agli agricoltori, ancora in parte compensativi delle perdite subite a causa dell’abbassamento dei prezzi istituzionali, ma, in prospettiva, da giustificare e modulare con motivazioni riconducibili alle esternalità ed ai beni pubblici associati all’esercizio dell’attività agricola; Maggiore importanza e maggiore dotazione finanziaria da accordare alle cosiddette misure di accompagnamento, soprattutto sul fronte ambientale; Riconoscimento e valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura, da perseguire ricalibrando le finalità ed i pesi delle politiche di mercato, da un lato, e di quelle strutturali, dall’altro, in linea con quanto affermato nelle conclusioni della Conferenza di Cork 16 del novembre 1996

Obiettivi fondamentali per la PAC oltre il 2000: l l l Aumento della competitività

Obiettivi fondamentali per la PAC oltre il 2000: l l l Aumento della competitività dell’agricoltura europea mediante un riavvicinamento dei prezzi interni a quelli mondiali; Garanzia della sicurezza e della qualità delle derrate, a tutela dei consumatori; Assicurazione di un adeguato livello di vita alla popolazione agricola e rurale e di una stabilità dei redditi agricoli; Creazione di fonti di occupazione e di reddito alternative per gli agricoltori e le loro famiglie; Affermazione del principio della sostenibilità ambientale della produzione agricola; Semplificazione della PAC e della sua gestione. 17

Rispetto al passato l l Scompare l’obiettivo di aumento della produttività, sostituito da quello

Rispetto al passato l l Scompare l’obiettivo di aumento della produttività, sostituito da quello della competitività che, come è ovvio, non necessariamente implica una spinta all’aumento della quantità prodotta; La “sicurezza degli approvvigionamenti”, che rimandava ad un’esigenza di produrre una sufficiente quantità di alimenti, viene sostituita dalla sicurezza nel senso della qualità delle derrate, a garanzia dei consumatori; Rimane l’obiettivo sociale - il mantenimento di un equo tenore di vita per gli agricoltori - ma si affida alla PAC, nello spirito dello sviluppo rurale, il compito di creare i presupposti e le occasioni per fonti di reddito ed occupazione anche al di fuori dell’agricoltura; Per la prima volta, la salvaguardia dell’ambiente e la promozione di una agricoltura sostenibile fanno la loro esplicita comparsa tra gli obiettivi da perseguire, oltre che tra i vincoli da rispettare. 18

Nuovi vincoli Internazionali: - prospettiva di allargamento dell’UE ai PECO e, con essa, l’esigenza

Nuovi vincoli Internazionali: - prospettiva di allargamento dell’UE ai PECO e, con essa, l’esigenza di disegnare una nuova PAC applicabile anche nei futuri Stati membri; - compatibilità con le restrizioni imposte dagli accordi internazionali (GATT, OMC) l Interni: - vincolo di bilancio - necessità di semplificare la PAC sotto il profilo burocratico ed amministrativo e di inserire forti dosi di decentramento e sussidiarietà. l 19

Regolamenti OCM l l l Seminativi reg. 1251/99 Carni bovine reg. 1254/99 Latte reg.

Regolamenti OCM l l l Seminativi reg. 1251/99 Carni bovine reg. 1254/99 Latte reg. 1256/99 Approfondimento del disaccoppiamento del sostegno da prezzi e quantità prodotte Compatibilità internazionale Rilancio competitività 20

Le misure orizzontali (reg. 1259/99) l Le misure orizzontali nascono dall’esigenza di correggere alcuni

Le misure orizzontali (reg. 1259/99) l Le misure orizzontali nascono dall’esigenza di correggere alcuni degli squilibri distributivi della PAC, tentando nel contempo di avviare un’azione sul versante ambientale. Com’è noto, infatti, una delle accuse più frequentemente rivolte alla PAC è che essa, nonostante le opposte intenzioni enunciate nei suoi obiettivi, abbia contribuito a mantenere una distribuzione sperequata del reddito in agricoltura e a generare effetti negativi sull’ambiente. 21

Misure orizzontali 1. Eco-responsabilità (cross-compliance) Gli Stati membri adottano, in funzione di condizioni ambientali

Misure orizzontali 1. Eco-responsabilità (cross-compliance) Gli Stati membri adottano, in funzione di condizioni ambientali e produttive specifiche, le misure che ritengono appropriate in materia agro-ambientale perché i propri agricoltori possano beneficiare dei pagamenti diretti previsti dalle OCM. Tali disposizioni possono essere concretizzate in: erogazione di aiuti ad hoc in cambio di specifici impegni agroambientali assunti dall’agricoltore; fissazione di requisiti ambientali obbligatori, di carattere generale o specifici, per poter accedere agli aiuti. Gli Stati membri definiscono inoltre le sanzioni, in forma di riduzione o soppressione dei benefici derivanti dai regimi di sostegno, da applicare qualora non vengano soddisfatti requisiti necessari. 22

2. Modulazione La modulazione (art. 4) prevede la possibilità, per gli Stati membri, di

2. Modulazione La modulazione (art. 4) prevede la possibilità, per gli Stati membri, di ridurre i pagamenti diretti in relazione a parametri legati all’occupazione o al reddito, in misura non superiore al 20% dell’ammontare complessivo che, in un anno solare, spetterebbe ad un dato agricoltore. In particolare possono essere applicate riduzioni nei seguenti casi: lqualora la manodopera impiegata, espressa in unità lavoro annue, sia inferiore a limiti stabiliti dallo Stato membro; lqualora il reddito lordo standard (RLS), in una data regione, sia superiore ad un livello massimo stabilito dallo Stato membro; lqualora l’ammontare totale di pagamenti per agricoltore derivanti dalle OCM della PAC ecceda un limite massimo fissato a livello di Stato membro. 23

Regolamento (CE) n. 1257/99 specifico per lo sviluppo rurale: 1. 2. 3. Misure di

Regolamento (CE) n. 1257/99 specifico per lo sviluppo rurale: 1. 2. 3. Misure di ammodernamento; Misure di diversificazione aziendale ed economica; Misure di accompagnamento e di sostegno dei redditi. 24

1) Misure di ammodernamento (tipologie di intervento) l l Investimenti nelle aziende agricole (artt.

1) Misure di ammodernamento (tipologie di intervento) l l Investimenti nelle aziende agricole (artt. 4 -7) Insediamento dei giovani agricoltori (art. 8) Formazione (art. 9) Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (artt. 2528) Le principali modifiche introdotte dal nuovo regolamento consistono nella semplificazione dei criteri di erogazione degli aiuti, con l’intento di lasciare un più ampio spazio di manovra ai diversi Stati membri. Tutti gli investimenti, sia quelli nelle aziende agricole che nelle imprese di trasformazione e commercializzazione, possono ottenere il sostegno comunitario solo se soddisfano i seguenti requisiti: l dimostrazione delle condizioni di redditività; l rispetto di standard minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; 25 l verifica dell’esistenza di “sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati”.

1) Misure di ammodernamento (applicazione) 1) Investimenti nelle aziende agricole: l l aree normali:

1) Misure di ammodernamento (applicazione) 1) Investimenti nelle aziende agricole: l l aree normali: fino al 40% investimento eleggibile zone svantaggiate: fino a 50% investimento eleggibile 2) Giovani agricoltori: l l premio insediamento 25. 000 Euro max 45% investimento eleggibile Obiettivi ridurre costi produzione migliorare e riconvertire la produzione migliorare la qualità migliorare ambiente naturale, igiene e salute animali l promuovere diversificazione attività nell’azienda l l 4) Formazione professionale n miglioramento conoscenze professionali agricoltori 6) Trasformazione e commercializzazione n n fino 50% investimento regioni ob. 1, fino 40% altre regioni Obiettivi n nuovi sbocchi, n migliorare circuiti trasf-distrib, n presentazione e confezionamento, n eliminazione rifiuti, n nuove tecnologie, n investimenti innovativi, n miglioramento qualità, n condizioni sanitarie, protezione ambiente 26

2) Misure di diversificazione aziendale ed economica 9) Promozione adeguamento e sviluppo zone rurali

2) Misure di diversificazione aziendale ed economica 9) Promozione adeguamento e sviluppo zone rurali (art 33 reg. 1257/99) l miglioramento fondiario, ricomposizione fondiaria, servizi sostituzione e assistenza alla gestione, commercializzazione prodotti di qualità, servizi essenziali per la popolazione rurale, rinnovamento villaggi, diversificazione attività agricole e connesse, risorse idriche, infrastrutture rurali, attività turistiche e artigianali, ambiente, disastri naturali e prevenzione, ingegneria finanziaria La copertura territoriale assicurata dal sostegno comunitario alle misure di diversificazione non è più limitata alle attuali zone-Obiettivo (1 e 5 b), ma verrà estesa all’intero territorio dell’UE. Per ciò che riguarda, invece, i potenziali beneficiari, l’articolo 33 afferma che il sostegno può essere accordato non solo per attività agricole, ma anche e più generalmente per attività svolte in contesti rurali. 27

3) Misure di accompagnamento e di sostegno dei redditi l 1) Pre-pensionamento (art 10

3) Misure di accompagnamento e di sostegno dei redditi l 1) Pre-pensionamento (art 10 -12 reg. 1257/99) l l l 15. 000 euro/anno x cedente (max 150. 000) 3. 500 euro/anno x lavoratore (max 35. 000) 2) Zone svantaggiate e soggette a vincoli ambientali (art 13 -21 reg. 1257/99) pagamenti per ha a patto che pratiche agricole compatibili con obiettivo salvaguardia ambiente e preservare zone rurali (Min 25 - Max 200 Euro) Definizione di zona svantaggiata l zone di montagna: clima, altitudine o una loro combinazione, >62° parallelo l altre zone svantaggiate minacciate di spopolamento: terre poco produttive, risultati notevolmente < media, scarsa densità o tendenza a regressione demografica l zone con svantaggi specifici e nelle quali mantenimento agricoltura necessario per conservazione e miglioramento ambientale e turismo (max 10%) (Parchi? ) Obiettivi l uso continuato superfici agricole x mantenimento comunità rurale vitale l conservare lo spazio naturale l mantenere e promuovere sistemi di produzione agricoli sostenibili l compensare zone sottoposte a vincoli ambientali l l l 28

3) Misure di accompagnamento e di sostegno dei redditi (continua) l 3) Misure agro-ambientali

3) Misure di accompagnamento e di sostegno dei redditi (continua) l 3) Misure agro-ambientali (art 22 -24 reg. 1257/99) l l l Colture annuali: fino a 600 Euro/ha Colture perenni specializzate : fino a 900 Euro/ha Altri utilizzi: fino a 450 Euro/ha Durata minima: 5 anni Obiettivi l l l promuovere forme conduzione eco-compatibili estensivizzazione coltivazioni e deintensivizzazione pascoli tutela ambienti agricoli alto valore naturale o esposti a rischi salvaguardia paesaggio caratteristiche tradizionali terreni ricorso alla pianificazione ambientale nella produzione agricola 29

3) Misure di accompagnamento e di sostegno dei redditi (continua) l 4) Silvicoltura (art

3) Misure di accompagnamento e di sostegno dei redditi (continua) l 4) Silvicoltura (art 29 -32 reg. 1257/99) Riforestazione § agricoltori o loro associazioni: fino a 725 Euro/ha § altri soggetti privati: fino a 185 Euro/ha l Pagamento compensativo foreste (min 40 - max 120 Euro/ha) Obiettivi l Gestione e sviluppo sostenibile silvicoltura l Mantenimento e valorizzazione risorse silvicole l Estensione superfici boschive l l 30

3) misure di accompagnamento e di sostegno dei redditi l l l Un elemento

3) misure di accompagnamento e di sostegno dei redditi l l l Un elemento che accomuna queste misure è la competenza finanziaria del FEOGA-Garanzia in tutte le regioni dell’Unione Europea, indipendentemente dalle zone obiettivo istituite dalle politiche strutturali. Il regolamento amplia la sfera degli obiettivi, includendo, accanto alla diffusione delle pratiche ecocompatibili, l’estensivizzazione, ecc. , anche la gestione ed il mantenimento dei sistemi di pascolo a bassa intensità, la conservazione delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli ed i costi sostenuti per la pianificazione ambientale nella gestione aziendale. Inoltre, nel calcolo dell’importo del sostegno sarà possibile tener conto anche di tutti quegli investimenti non produttivi necessari per mantenere gli impegni agro-ambientali. Il sostegno viene subordinato alla dimostrazione che l’impegno sostenuto dall’agricoltore vada oltre l’adozione della “buona pratica agricola”. 31

Tutti gli agricoltori che aderiscono alle misure agro-ambientali devono oltrepassare la BPA “normale” (art.

Tutti gli agricoltori che aderiscono alle misure agro-ambientali devono oltrepassare la BPA “normale” (art. 23). Il regolamento applicativo (regolamento (CE) 445/02), specifica ulteriormente la materia, definendo la “normale buona pratica agricola” come “l’insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata” (art. 29). Inoltre, gli agricoltori che assumono impegni agro-ambientali in parte dell’azienda ricevono un premio calcolato a partire dalle normali BPA (art. 18) e sono tenuti a rispettare almeno le normali BPA nel resto dell’azienda (art. 20). In questo modo il sostegno finanziario riveste effettivamente il ruolo di un sussidio per l’ottenimento di servizi ambientali aggiuntivi rispetto a quanto già garantito normalmente dall’applicazione delle buone pratiche agricole. Il concetto di BPA previsto dal regolamento sullo sviluppo rurale e di requisiti ambientali introdotto con il regolamento orizzontale pone non pochi problemi dal punto di vista operativo per quanto riguarda la definizione di tali standard, il loro ambito di applicazione e i controlli connessi all’accertamento del loro rispetto. 32

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Infine, il regolamento introduce delle rilevanti novità nella definizione delle zone che beneficiano delle

Infine, il regolamento introduce delle rilevanti novità nella definizione delle zone che beneficiano delle indennità compensative. Tali aree comprenderanno, oltre alle zone Svantaggiate (zone di montagna, altre zone svantaggiate, zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici), anche quelle soggette a vincoli ambientali. Per queste ultime, che in Italia includeranno presumibilmente tutte le aree a parco e le altre zone protette, è prevista la concessione di una compensazione diretta per i costi e le perdite di reddito derivanti da limitazioni poste alla pratica agricola da eventuali norme ambientali. L’introduzione di queste nuove aree nel regolamento risponde ad un’esigenza di differenziare più nettamente il sostegno corrisposto per svantaggi naturali o economici da quello dovuto all’esistenza di specifici vincoli normativi e tecnici al rispetto dell’ambiente 34

La programmazione ******* l l l Il sistema di programmazione tiene conto sia delle

La programmazione ******* l l l Il sistema di programmazione tiene conto sia delle regole generali stabilite per il funzionamento dei Fondi strutturali, sia delle regole specifiche introdotte dal regolamento per lo sviluppo rurale. Con le prime si conferma il sistema già in vigore, che prevede i Programmi Operativi per le regioni dell’Obiettivo 1 (POR) e i Documenti unici di programmazione per le zone dell’Obiettivo 2 (Doc. UP); Con le seconde si introduce il Piano di sviluppo rurale (PSR), uno strumento nuovo che corrisponde più da vicino a quell’esigenza, evidenziata nella Dichiarazione di Cork, di un unico programma per lo sviluppo rurale 35

Due diversi sistemi di programmazione, in funzione del tipo di regione: a) regioni Obiettivo

Due diversi sistemi di programmazione, in funzione del tipo di regione: a) regioni Obiettivo 1 b) regioni Obiettivo 2 l l l Nelle regioni Obiettivo 1 le misure di ammodernamento e di diversificazione aziendale ed economica dovranno far parte del Programma Operativo previsto dalla programmazione dei Fondi strutturali e saranno cofinanziate dal FEOGA-Orientamento. Pertanto, non viene modificato il sistema attuale, con l’eccezione delle indennità compensative per le zone svantaggiate che non faranno più parte della programmazione dei Fondi strutturali e saranno finanziate dal FEOGA-Garanzia. Le misure di accompagnamento e le indennità compensative, tutte a carico del FEOGA-Garanzia, dovranno essere oggetto di programmazione separata e, pertanto, costituiranno la parte essenziale del PSR previsto dal regolamento per lo sviluppo rurale. 36

l l l Nelle regioni Obiettivo 2, il PSR comprende tutte le misure previste

l l l Nelle regioni Obiettivo 2, il PSR comprende tutte le misure previste nel nuovo Regolamento (ammodernamento, diversificazione e accompagnamento/aiuti zone svantaggiate), con un unico Fondo come fonte di finanziamento (FEOGA-Garanzia). Accanto al PSR, comunque, va aggiunto l’obbligo, previsto dal regolamento generale sui Fondi strutturali, di preparare un Doc. UP per le zone dell’Obiettivo 2, che comprendono, oltre alle zone rurali in declino, anche quelle di riconversione industriale e dei servizi, le zone urbane, le zone della pesca. Anche nel Doc. UP il finanziamento per le zone rurali viene assicurato dal FEOGA-Garanzia. Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 37

Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 38

Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 38

GLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

GLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

I criteri per l’accesso al sostegno: la redditività dell’azienda l Nei Piani (in particolare

I criteri per l’accesso al sostegno: la redditività dell’azienda l Nei Piani (in particolare all’interno della scheda di misura) viene fornita una definizione di “azienda redditiva” e vengono precisate le modalità per il calcolo della redditività nonché il livello minimo che le imprese devono aver conseguito negli anni precedenti alla presentazione della domanda. Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 41

I requisiti in materia di ambiente e igiene e benessere degli animali l In

I requisiti in materia di ambiente e igiene e benessere degli animali l In generale le imprese richiedenti i finanziamenti rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente ed igiene e benessere degli animali quando le attività e le strutture aziendali risultano in linea con la normativa vigente, sia essa comunitaria, nazionale o regionale. I diversi strumenti di programmazione riportano, in allegato, l’elenco delle norme che le imprese devono dimostrare di rispettare; la dimostrazione può avvenire mediante autocertificazione seguita da un controllo a campione da parte dell’amministrazione competente, o da una perizia rilasciata da un tecnico abilitato. Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 42

Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 43

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Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 44

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Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 45

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Interventi regionali nell’ambito delle misure per la diversificazione Corso di Processi Economici e Sviluppo

Interventi regionali nell’ambito delle misure per la diversificazione Corso di Processi Economici e Sviluppo Agricolo 46

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