LA Politica Agricola Comunitaria 1957 2008 Pietro Cecchinato

  • Slides: 60
Download presentation
LA Politica Agricola Comunitaria 1957 - 2008 Pietro Cecchinato Direzione piani e programmi settore

LA Politica Agricola Comunitaria 1957 - 2008 Pietro Cecchinato Direzione piani e programmi settore primario

ARGOMENTI • • La politica agricola comune La struttura delle OCM La politica strutturale

ARGOMENTI • • La politica agricola comune La struttura delle OCM La politica strutturale Gli Organismi Pagatori

La politica agricola comune (generalità)

La politica agricola comune (generalità)

I principali numeri dell’agricoltura comunitaria nel triennio 1956 -1958 Stato membro % occupati in

I principali numeri dell’agricoltura comunitaria nel triennio 1956 -1958 Stato membro % occupati in agricoltura % agricoltura sul PIL RFT 17, 9 8, 4 Francia 23, 7 10, 0 Italia 34, 1 21, 2 Olanda 12, 4 10, 9 Belgio 10, 3 7, 2 Lussemburgo 18, 0 9, 0

ART. 32 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA C. E. Quali prodotti? L’art. 32 3°comma

ART. 32 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA C. E. Quali prodotti? L’art. 32 3°comma precisa che i prodotti “agricoli” soggetti alle disposizioni del Trattato artt. 32 - 38 sono i prodotti elencati nell’Allegato I al Trattato (ciò dal 1999, Trattato di Amsterdam, prima erano in Allegato II e gli articoli riguardanti l’agricoltura andavano dal 38 al 46)

ART. 33 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA C. E. Le finalità della Politica Agricola

ART. 33 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA C. E. Le finalità della Politica Agricola Comune sono: • Incrementare la produttività sviluppando il progresso tecnico e lo sviluppo razionale della produzione ed il migliore impiego dei fattori di produzione e in particolare della manodopera; • Assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola; • Stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; • Assicurare prezzi ragionevoli al consumo.

ART. 34 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA C. E. Le possibili forme organizzative della

ART. 34 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA C. E. Le possibili forme organizzative della PAC: • Regole comuni di concorrenza • Coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato • Un’organizzazione europea del mercato

ART. 34 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA C. E. Per conseguire le finalità della

ART. 34 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA C. E. Per conseguire le finalità della PAC: • l’organizzazione comune dei mercati agricoli può comprendere la regolazione dei prezzi, sovvenzioni alla produzione e alla distribuzione dei prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e il riporto, meccanismi di stabilizzazione dell’import e dell’export; • Per consentire l’organizzazione comune di mercato possono essere creati uno o più fondi agricoli di garanzia ed orientamento.

IL FEAOG La sezione "Garanzia“: storicamente (reg. CEE n. 17/64) destinata all’intervento sui mercati

IL FEAOG La sezione "Garanzia“: storicamente (reg. CEE n. 17/64) destinata all’intervento sui mercati e al sostegno dei prezzi; La sezione "Orientamento“: storicamente (reg. "Orientamento“: CEE n. 17/64) destinata a finanziare le azioni strutturali.

I principi comunitari della PAC Unicità del mercato Un solo mercato senza barriere interne

I principi comunitari della PAC Unicità del mercato Un solo mercato senza barriere interne e parità di trattamento tra i produttori all’interno della Comunità per consentire di produrre laddove la produzione interna è più efficiente Preferenza comunitaria Un regime comune nei confronti dei Paesi Terzi, in modo da assicurare un trattamento preferenziale al settore agricolo della Comunità Solidarietà finanziaria Un finanziamento comune della politica in modo da svincolarla dalle decisioni dei singoli governi

Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM) Insieme di norme e meccanismi destinati

Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM) Insieme di norme e meccanismi destinati a garantire la regolazione del mercato di un prodotto comprendenti: • La regolamentazione dei prezzi; • Aiuti produzione e/o alla distribuzione; • Sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto; • Meccanismi di stabilizzazione all’importazione o all’esportazione.

Come funzionavano le OCM • Fissazione di un prezzo indicativo unico all’interno della Comunità

Come funzionavano le OCM • Fissazione di un prezzo indicativo unico all’interno della Comunità • Fissazione di un prezzo di intervento (pagato da un Organismo nazionale, in Italia AIMA ora AGEA) • Fissazione di un prezzo di entrata • Prelievo all’entrata (prezzo entrata-prezzo mondiale) • Restituzione all’esportazione (prezzo indicativo –prezzo mondiale) I prezzi venivano fissati annualmente in un estenuante negoziato tra i Ministri agricoli (la cosiddetta maratona agricola)

La PAC è stata rivista più volte nel tempo (1)… PREZZI E MERCATI •

La PAC è stata rivista più volte nel tempo (1)… PREZZI E MERCATI • Prelievo di corresponsabilità (1977 - OCM latte) • Introduzione di quote fisiche di produzione e del prelievo supplementare (1984 OCM latte) • Limiti agli interventi e meccanismi stabilizzatori di bilancio (1988 OCM cereali e altri prodotti)

Poi negli anni ‘ 90 due grandi riforme … q Riforma Mc Sharry (1991)

Poi negli anni ‘ 90 due grandi riforme … q Riforma Mc Sharry (1991) ü Ridusse i prezzi dei prodotti agricoli; ü Introdusse i pagamenti diretti ad ettaro e per capo; ü Misure di accompagnamento (agroambiente, forestazione e prepensionamento); ü Limitazioni alla produzione con l’introduzione del set-aside obbligatorio Agenda 2000 (1999) ü Prosecuzione Mc Sharry sino al 2006 ü Misure di sviluppo rurale (Reg. n. 1257/99)

OCM – STRUTTURA (1) 1. INTERVENTO PUBBLICO DIRETTO • Regime dei prezzi • Regime

OCM – STRUTTURA (1) 1. INTERVENTO PUBBLICO DIRETTO • Regime dei prezzi • Regime degli scambi (restituzioni, prelievi) • Ammassi (pubblici, privati) 2. SOSTEGNO DELLA DOMANDA • Interna (sussidi all’espansione, smaltimento prodotti intervento) • Esterna (aiuti alimentari, misure speciali smaltimento)

OCM – STRUTTURA (2) 3. CONTROLLO DELL’OFFERTA • Prelievi corresponsabilità • Quote di produzione

OCM – STRUTTURA (2) 3. CONTROLLO DELL’OFFERTA • Prelievi corresponsabilità • Quote di produzione • Organizzazione dei produttori • Abbandono o riconversione della produzione • Limitazione agli aiuti all’investimento 4. PAGAMENTI DIRETTI ALLA PRODUZIONE

La PAC è stata rivista più volte nel tempo (2)… STRUTTURE • Introduzione prime

La PAC è stata rivista più volte nel tempo (2)… STRUTTURE • Introduzione prime misure strutturali (anni ’ 70) • Rafforzamento delle misure strutturali rivolte alle aziende agricole (Reg. n. 797/85, n. 2328/91, n. 950/96) • Misure ambientali, forestali, estensivizzazione e set-aside (fine anni ‘ 80) • Riforma comunitaria dei fondi a finalità strutturale (reg. CEE n. 2052/88) e avvio dei cicli di programmazione 1991 -1993 e 1994 -1999

Il Piano Mansholt (1968) • Eccedenze di prodotti agricoli (zucchero, lattierocaseario, cereali, carne, conseguenti

Il Piano Mansholt (1968) • Eccedenze di prodotti agricoli (zucchero, lattierocaseario, cereali, carne, conseguenti difficoltà di bilancio e conflitti commerciali) • Diminuzione dei redditi degli agricoltori e scarsa competitività delle imprese: funzione prevalentemente sociale della PAC • Necessità di ristrutturazione del settore (agevolare la diminuzione degli addetti) • Obiettivo del Piano Mansholt: sostituire alla politica dei prezzi una forte politica strutturale e di interventi socio-economici

Dal Piano Mansholt alle Direttive socio-strutturali (1972) Sono prevalentemente politiche di tipo orizzontale •

Dal Piano Mansholt alle Direttive socio-strutturali (1972) Sono prevalentemente politiche di tipo orizzontale • Direttiva 72/ 159/ CEE sulla modernizzazione delle aziende agricole; • Direttiva 72/ 160/ CEE sulla cessazione dell’attività agricola; • Direttiva 72/ 161/ CEE sull’orientamento socioeconomico e sulla vocazione degli addetti in agricoltura.

Come furono applicate in Italia le Direttive socio-strutturali (1972) • In Italia le Direttive

Come furono applicate in Italia le Direttive socio-strutturali (1972) • In Italia le Direttive furono tardivamente (L. 153/1975, nel Veneto 1978) e scarsamente applicate: – Direttiva 72/159: concessione di mutui a tasso agevolato, ma l’inflazione arrivò intorno al 20% – Direttiva sul prepensionamento non applicata – Direttiva socioeconomica: tecnici divulgatori e informazione socioeconomica (ma a partire soprattutto dal Reg. 270/79)

Altre tappe significative della politica strutturale • Reg. CEE n. 1760/68 sulle associazioni dei

Altre tappe significative della politica strutturale • Reg. CEE n. 1760/68 sulle associazioni dei produttori agricoli • Direttiva 75/268/CEE sulla montagna e le altre zone svantaggiate (indennità compensativa – premio ad ha o a capo) • Reg. CEE n. 355/77 interventi strutturali per impianti di trasformazione dei prodotti agricoli e opere infrastrutturali • Reg. CEE n. 797/85 interventi per miglioramento strutturale delle aziende agricole e aiuti all’insediamento dei giovani

La riforma dei fondi strutturali Reg CEE n. 2052/1988 I cinque principi: • Concentrazione

La riforma dei fondi strutturali Reg CEE n. 2052/1988 I cinque principi: • Concentrazione • Compartecipazione • Coerenza • Migliore gestione dei fondi • Semplificazione, sorveglianza, flessibilità

La riforma dei fondi strutturali Reg CEE n. 2052/1988 • Obiettivo 1 Promuovere lo

La riforma dei fondi strutturali Reg CEE n. 2052/1988 • Obiettivo 1 Promuovere lo sviluppo e l’adeguamento delle regioni in ritardo • Obiettivo 2 Riconversione di regioni in difficoltà • Obiettivo 3 Lotta alla disoccupazione di lunga durata • Obiettivo 4 Facilitare l’inserimento professionale dei giovani • Obiettivo 5 a Adattamento delle strutture di produzione e trasformazione agricoltura e foreste • Obiettivo 5 b Promuovere lo sviluppo delle zone rurali

La riforma dei fondi strutturali Reg CEE n. 2052/1988 Per lo sviluppo rurale •

La riforma dei fondi strutturali Reg CEE n. 2052/1988 Per lo sviluppo rurale • Obiettivo 5 a (Feoga Orientamento) – programma nazionale • Obiettivo 5 b (Feoga Orientamento+ FESR+FSE) - programma regionale • Iniziativa comunitaria LEADER I – (Feoga Orientamento -Programma nazionale)

La politica strutturale agricola negli anni 1994 -1999 • Misure orizzontali (programmi nazionali Feoga

La politica strutturale agricola negli anni 1994 -1999 • Misure orizzontali (programmi nazionali Feoga O) – Sostegno az. agricole, insediamento giovani, indennità compensativa, progetti collettivi forestali, assistenza tecnica agli agricoltori – Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli – Sostegno alle Associazioni dei produttori agricoli – Misure di accompagnamento – agroambiente, prepensionamento, imboschimento dei terreni agricoli (P. R. ) • Misure verticali (programmi regionali plurifondo) – Programma per le aree rurali 5 b – Leader II

AGENDA 2000 Il modello agricolo europeo verso cui tendere deve essere caratterizzato da: •

AGENDA 2000 Il modello agricolo europeo verso cui tendere deve essere caratterizzato da: • Un settore agricolo competitivo • Metodi produzione sicuri • Mantenimento della diversità e delle tradizionali produzioni alimentari • Mantenimento di comunità rurali vitali • Una agricoltura ambientalmente sostenibile • Una politica più semplice e comprensibile • Un chiaro nesso tra aiuti pubblici e servizi resi alla popolazione

La politica strutturale agricola negli anni 2000 -2006 Reg. CE n. 1257: un unico

La politica strutturale agricola negli anni 2000 -2006 Reg. CE n. 1257: un unico regolamento, un programma FEOGA G regioni ob. 2, 2 programmi reg. ob. 1 Investimenti az. agricole Insediamento giovani agricoltori Formazione Prepensionamento Indennità compensativa Agroambiente Trasformazione e commercializzazione p. a. Imboschimento terreni agricoli Altre misure forestali Mis. Articolo 33: miglioramento fondiario, assistenza gestionale, qualità, servizi essenziali, rinnovamento villaggi, diversificazione attività agric. , risorse irrigue, infrastrutture, attività artigianali, ecc. Iniziativa comunitaria Leader plus: una comunicazione, un programma (FEOGA O)

L’Unione europea ha approvato • Una riforma molto profonda dei meccanismi della Pac Reg.

L’Unione europea ha approvato • Una riforma molto profonda dei meccanismi della Pac Reg. CE n. 1782/2003 … per almeno cinque motivi

Motivi all’origine della revisione di medio termine 1. Per riequilibrare il sostegno agricolo tra:

Motivi all’origine della revisione di medio termine 1. Per riequilibrare il sostegno agricolo tra: – misure di mercato (“primo pilastro”) – misure di sviluppo rurale (“secondo pilastro”) LA PAC INFATTI. . .

… si regge su due “pilastri”… Politica Agricola Comune 1° pilastro: sostegni di mercato

… si regge su due “pilastri”… Politica Agricola Comune 1° pilastro: sostegni di mercato 2° pilastro: sviluppo rurale

… finanziariamente non bilanciati Poli tica Com Agrico une la 1° pilastro: sostegni di

… finanziariamente non bilanciati Poli tica Com Agrico une la 1° pilastro: sostegni di mercato 40 Mrd € = 90% 4 Mrd € = 10% 2° pilastro: sviluppo rurale

Motivi all’origine della revisione di medio termine 2. Per tener conto della necessità di

Motivi all’origine della revisione di medio termine 2. Per tener conto della necessità di finanziare lo sviluppo agricolo dei nuovi paesi a seguito dell’allargamento dell’Europa a 27 Stati (1° Maggio 2007). 3. Per tenere sotto controllo la spesa della PAC che assorbe circa il 50% delle risorse complessive della U. E. 4. Per rendere compatibile la PAC con gli accordi sui commerci mondiali

Motivi all’origine della revisione di medio termine 5. Per creare più consenso nell’opinione pubblica

Motivi all’origine della revisione di medio termine 5. Per creare più consenso nell’opinione pubblica sulla spesa della U. E. indirizzata ad un’agricoltura sostenibile: • • maggiore rispondenza alle esigenze del mercato, migliore competitività, sicurezza e qualità degli alimenti, stabilizzazione dei redditi agricoli, considerazione dei problemi ambientali nell'ambito della politica agricola, maggiore vitalità delle zone rurali, semplificazione e decentramento.

UE-27: Previsione di spesa riforma PAC (in Miliardi di €) Spesa UE 25 di

UE-27: Previsione di spesa riforma PAC (in Miliardi di €) Spesa UE 25 di cui UE-15 Paesi Nuovi UE 10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 41, 68 43, 64 44, 39 45, 15 46, 12 47, 56 48, 15 48, 80 49, 45 50, 09 41, 32 41, 33 41, 74 42, 18 42, 80 43, 56 43, 51 0, 36 2, 30 2, 64 2, 97 4, 64 5, 29 5, 93 6, 58 3, 32 3, 99

La riforma di MT comprende. . . • Misure “orizzontali” • Misure settoriali •

La riforma di MT comprende. . . • Misure “orizzontali” • Misure settoriali • Modifiche al regime di sviluppo rurale

Misure orizzontali ØDisaccoppiamento ØCondizionalità dei pagamenti (cross -compliance) ØSistema di consulenza aziendale (audit) ØModulazione

Misure orizzontali ØDisaccoppiamento ØCondizionalità dei pagamenti (cross -compliance) ØSistema di consulenza aziendale (audit) ØModulazione e “disciplina finanziaria”

Misure settoriali ü ü ü ü Cereali - Grano duro Latte Riso Piante Proteiche

Misure settoriali ü ü ü ü Cereali - Grano duro Latte Riso Piante Proteiche Foraggi essiccati Frutta in guscio Coltivazioni energetiche (“credito carbonio”) ü Olio

Disaccoppiamento Principale novità introdotta con la riforma della P. A. C. Interessa i seguenti

Disaccoppiamento Principale novità introdotta con la riforma della P. A. C. Interessa i seguenti comparti: Ø Ø Ø Ø Ø seminativi compreso grano duro; leguminose da granella (ceci, lenticchie e vecce); foraggi essiccati; carni bovine; carni ovicaprine; latte; riso; olio; tabacco;

Disaccoppiare significa SEPARARE il livello di sostegno dalla quantità e dal tipo di produzione.

Disaccoppiare significa SEPARARE il livello di sostegno dalla quantità e dal tipo di produzione. Per cui……

Il sostegno non è più legato alla coltivazione o all’allevamento di una specie vegetale

Il sostegno non è più legato alla coltivazione o all’allevamento di una specie vegetale o animale. . .

… ma è legato ai premi assegnati nel triennio di riferimento 2000 -2002 2000+

… ma è legato ai premi assegnati nel triennio di riferimento 2000 -2002 2000+ 2001+ 2002= : 3

Le Scelte del Disaccoppiamento - Partenza: (entro il 2 agosto 2004) - Dal 2005

Le Scelte del Disaccoppiamento - Partenza: (entro il 2 agosto 2004) - Dal 2005 - Dal 2006 - Dal 2007 - Deroghe: - Anticipare o meno il disaccoppiamento dei premi lattierocaseari - Accoppiamento di parte dei premi: - Seminativi (25%) o grano duro (40%) - Ovicaprini (50%) - Macellazione vitelli (100%) - Vacche nutrici (100%) e Macellazione adulti (40%) – Macellazione (100%) – Bovini maschi (75%) - 10% plafond per qualità & ambiente (art. 69) - Mantenimento aiuti accoppiati per FIN/SW - sementi – RUP - Olio (40%) - Tabacco (60%)

I due modelli - Regime classico (approccio individuale - storico) - Regionalizzazione - Eccezioni

I due modelli - Regime classico (approccio individuale - storico) - Regionalizzazione - Eccezioni (menu à la carte)

Titoli all’aiuto Tipologie • Titoli storici – Standard – Da ritiro (set aside) –

Titoli all’aiuto Tipologie • Titoli storici – Standard – Da ritiro (set aside) – Speciali (senza terra) • Provenienti dalla riserva

Disaccoppiamento: incasso dei premi • Per incassare ogni anno il pagamento unico disaccoppiato è

Disaccoppiamento: incasso dei premi • Per incassare ogni anno il pagamento unico disaccoppiato è necessario presentare una domanda e dimostrare di condurre un numero di ettari eleggibili corrispondente al numero dei titoli di cui si dispone. – Le superfici oggetto di pagamento disaccoppiato possono essere destinate a qualsiasi utilizzo agricolo tranne che: • alle coltivazioni permanenti • alle orticole, comprese le patate da consumo (salvo scelta della regionalizzazione). – E’ consentito anche non coltivare la superficie ma in tal caso è necessario garantire comunque la manutenzione agronomica del fondo. – Il percepimento di pagamenti disaccoppiati zootecnici non richiede necessariamente l’attività di allevamento.

Modulazione e Disciplina Finanziaria • La riduzione dovuta alla modulazione si applica a tutti

Modulazione e Disciplina Finanziaria • La riduzione dovuta alla modulazione si applica a tutti i pagamenti diretti. • Non saranno ridotti i pagamenti ai produttori che hanno percepito importi compresi tra 0 e 5 mila euro.

Applicazione della Modulazione Anno Prelievo applicato ai pagamenti diretti per finanziare le misure di

Applicazione della Modulazione Anno Prelievo applicato ai pagamenti diretti per finanziare le misure di sviluppo rurale Da 1 a 5000 € Oltre 5000 € 2005 0% 3% 2006 0% 4% 2007 e ss 0% 5%

Destinazione della modulazione • Le risorse prelevate con la modulazione saranno indirizzate allo sviluppo

Destinazione della modulazione • Le risorse prelevate con la modulazione saranno indirizzate allo sviluppo rurale. Il prelievo derivante dall’applicazione del primo punto percentuale sarà riassegnato al Paese da cui proviene. • Il prelievo rimanente sarà ridistribuito in base al meccanismo legato ai parametri strutturali (superficie ed occupazione agricola e Pil pro capite). In ogni caso, almeno l’ 80% del prelevato dovrà rimanere a disposizione del Paese dove è stato effettuato il prelievo.

Condizionalità (Cross compliance) L’erogazione dei pagamenti diretti, è obbligatoriamente vincolata al rispetto di regolamenti

Condizionalità (Cross compliance) L’erogazione dei pagamenti diretti, è obbligatoriamente vincolata al rispetto di regolamenti e direttive in materia ambientale, sicurezza alimentare, sanità pubblica, salute e benessere degli animali • I controlli saranno svolti dalle Autorità nazionali competenti a seconda delle diverse materia interessate, sotto il coordinamento del sistema integrato di controllo e gestione della PAC (Sigc).

Condizionalità (Cross compliance) Criteri di Gestione Obbligatori CGO • provvedimenti di natura ambientale: –

Condizionalità (Cross compliance) Criteri di Gestione Obbligatori CGO • provvedimenti di natura ambientale: – misure per: • la conservazione degli uccelli selvatici; • la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento, l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, la direttiva nitrati 91/676/CEE; • la conservazione degli habitat naturali; • provvedimenti relativi alla salute pubblica, – utilizzo degli ormoni in zootecnia – principi e requisiti generali della legislazione alimentare europea;

Condizionalità (Cross compliance) Criteri di Gestione Obbligatori CGO • i provvedimenti relativi alla salute

Condizionalità (Cross compliance) Criteri di Gestione Obbligatori CGO • i provvedimenti relativi alla salute degli animali e delle piante – le misure per combattere la BSE – gli interventi per arginare le altre epizoozie che colpiscono i suini, gli ovini e gli altri animali; – immissione in commercio prodotti fitosanitari • i provvedimenti relativi agli interventi per la identificazione e registrazione degli animali, nonché alla gestione dei marchi auricolari e dei passaporti; • i provvedimenti relativi al benessere degli animali, sia nel settore dei bovini che nel settore dei suini.

Condizionalità (Cross compliance) Le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCCA) • Erosione del suolo

Condizionalità (Cross compliance) Le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCCA) • Erosione del suolo (copertura del suolo, mantenimento terrazzzamenti, gestione del suolo secondo usi locali) • Sostanza organica nel suolo (rotazione e gestione delle stoppie) • Struttura del suolo (uso adeguato delle macchine) • Livello minimo di mantenimento (densità minima di bestiame, protezione del pascolo permanente, mantenimento elementi del paesaggio, lotta alla vegetazione infestante)

Sistema di consulenza aziendale Facoltativa dal 2007 • Sistema di consulenza alle aziende sulle

Sistema di consulenza aziendale Facoltativa dal 2007 • Sistema di consulenza alle aziende sulle modalità di applicazione delle norme previste dalla “condizionalità” e delle “buone pratiche agricole”. • I “consulenti” aziendali sono soggetti terzi che svolgono un’attività di collaborazione con le imprese in merito alla gestione dei mezzi tecnici e dei processi produttivi aziendali. • Sino al 2010 la partecipazione delle aziende agricole è a titolo esclusivamente volontario. • Successivamente il Consiglio potrà decidere se rendere obbligatorio per gli agricoltori il sistema di consulenza.

Sistema di consulenza aziendale Facoltativa dal 2007 • Il Regolamento prevede la possibilità, per

Sistema di consulenza aziendale Facoltativa dal 2007 • Il Regolamento prevede la possibilità, per gli Stati membri di dare priorità ai produttori che ricevono pagamenti diretti per più di 15 mila euro annui. • Nell’ambito delle misure di sviluppo rurale saranno previsti incentivi per le imprese che decidono di aderire al sistema di “consulenza” aziendale.

Gli Aiuti settoriali: • • • Il premio qualità per il grano duro; Il

Gli Aiuti settoriali: • • • Il premio qualità per il grano duro; Il premio proteiche; L’aiuto specifico per il riso; Il pagamento ad ettaro per la frutta in guscio; I premi di base e supplementare per il latte (fino al 2007); Il “credito carbonio”; Il premio per gli oliveti (dal 2006) I premi istituiti ex art. 69 reg. (CE) 1782/2003 Il premio tabacco (fino al 2010) Il premio per le patate da fecola (non applicato in Italia)

Agricoltura - Competenze UNIONE EUROPEA: ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO INTERVENTI STRUTTURALI DISCIPLINA AIUTI DI

Agricoltura - Competenze UNIONE EUROPEA: ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO INTERVENTI STRUTTURALI DISCIPLINA AIUTI DI STATO E ONCORRENZA STATO: ADEMPIMENTO OBBLIGHI COMUNITARI INDIRIZZO E COORDINAMENTO REGIONE: POTESTA’ LEGISLATIVA (ESCLUSIVA O CONCORRENTE? ) FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN AGRICOLTURA

Gli Organismi Pagatori

Gli Organismi Pagatori

FEAGA- FEASR • il pagamento delle spese deve essere effettuato da “Organismi Pagatori” riconosciuti

FEAGA- FEASR • il pagamento delle spese deve essere effettuato da “Organismi Pagatori” riconosciuti dagli Stati membri; • qualora sia riconosciuto più di un OP deve essere individuato un “Organismo di Coordinamento” incaricato di centralizzare le informazioni per la UE e di promuovere l’applicazione armonizzata delle norme

ORGANISMI PAGATORI Gli OP sono organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i

ORGANISMI PAGATORI Gli OP sono organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti, offrono sufficienti garanzie circa: • il controllo dell’ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie prima dell’ordinazione del pagamento; • l’esatta ed integrale contabilizzazione dei pagamenti; • la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nelle forme previste dalle norme comunitarie.

Fasi procedimentali a) Predisposizione procedure e modulistica b) Ricezione delle domande c) Controllo amministrativo

Fasi procedimentali a) Predisposizione procedure e modulistica b) Ricezione delle domande c) Controllo amministrativo documentale d) Controllo amministrativo incrociato e) Istruttoria o valutazione tecnico economica f) Predisposizione e approvazione graduatorie g) Controllo amministrativo in itinere h) Controllo oggettivo i) Controllo amministrativo finale (collaudo) j) Autorizzazione k) Controllo ex post