LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLUOMO Le fonti della

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LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO

LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO

Le fonti della protezione dei diritti dell’uomo • Articolo 6 TUE • 1. L'Unione

Le fonti della protezione dei diritti dell’uomo • Articolo 6 TUE • 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. • Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. • I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

 • 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

• 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. • 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

 • Tre fonti: • 1. La Carta (art. 6. 1) • 2. La

• Tre fonti: • 1. La Carta (art. 6. 1) • 2. La CEDU (quando l’UE diverrà parte) (art. 6. 2) • 3. La CEDU e le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri in quanto principi generali (art. 6. 3)

I- Il punto di partenza • Assenza nei trattati originari di qualsiasi riferimento ai

I- Il punto di partenza • Assenza nei trattati originari di qualsiasi riferimento ai diritti dell’uomo • Posizione della Corte costituzionale italiana e del Tribunale federale costituzionale: riserva di potere di controllo del rispetto dei diritti fondamentali come protetti dalla Costituzione nazionale • Corte cost. n. 183/73 Frontini (III. 4. 3, p. 195) • Bundesverfassungsgericht Solange I (III. 4. 3, p. 196)

 • La riserva è tuttora mantenuta • Corte cost. n. 170/84 Granital, III.

• La riserva è tuttora mantenuta • Corte cost. n. 170/84 Granital, III. 4. 6, p. 205 e, in generale, IV. 8. 3

II- La risposta della Corte di giustizia • I diritti fondamentali vanno rispettati dalla

II- La risposta della Corte di giustizia • I diritti fondamentali vanno rispettati dalla Comunità (ora Unione) in quanto fanno parte dei principi generali • I principi generali sono ricavati • - dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri • - dai trattati internazionali che tutelano tali diritti e dei quali gli Stati membri sono parti in particolare la CEDU

 • Corte giust. 4/73, Nold (III. 4. 3, p. 196) • Valore delle

• Corte giust. 4/73, Nold (III. 4. 3, p. 196) • Valore delle fonti indicate: fonti di ispirazione e non fonti vincolanti in quanto tali

III – CEDU e UE • L’Unione non era e ancora non è parte

III – CEDU e UE • L’Unione non era e ancora non è parte contraente • La CEDU è soltanto fonte di ispirazione (compresa la giurisprudenza della Corte EDU) • L’adesione formale dell’Unione alla CEDU • Il parere (negativo) 2/94 della Corte (III. 4. 2. , p. 182): mancanza di una base giuridica che consenta l’adesione

 • L’art. 6. 2 TUE (post-Lisbona) • L’Unione aderisce ma l’adesione non comporta

• L’art. 6. 2 TUE (post-Lisbona) • L’Unione aderisce ma l’adesione non comporta estensione delle competenze dell’Unione • Protocollo n. 8 , art. 1: L’adesione • “deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda: • a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea, • b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.

 • Il progetto di accordo • Il parere (negativo) 2/13 della Corte di

• Il progetto di accordo • Il parere (negativo) 2/13 della Corte di giustizia 18. 12. 2014: caratteri dell’ordinamento dell’Unione compromessi (in particolare l’autonomia del diritto dell’Unione e la competenza esclusiva della Corte sulla legittimità degli atti dell’Unione e il principio di fiducia reciproca tra Stati membri circa il rispetto dei diritti umani)

CEDU, diritto dell’Unione e Corte EDU • Non essendo (ancora) l’Unione parte contraente, un

CEDU, diritto dell’Unione e Corte EDU • Non essendo (ancora) l’Unione parte contraente, un ricorso alla Corte EDU contro l’Unione per violazione dei diritti CEDU non è ammissibile • La Corte EDU è invece competente se il ricorso è proposto contro uno Stato membro che ha violato i diritti CEDU nell’attuare il diritto UE

La sentenza Bosphorus • Il caso III. 4. 5. p. 200 s. (risoluzione del

La sentenza Bosphorus • Il caso III. 4. 5. p. 200 s. (risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU - sanzioni contro la ex-jugoslavia – reg. comunitario d’attuazione – aereo di proprietà jugoslava – leasing a società turca – sequestro in Irlanda – violazione del diritto di proprietà – rinvio pregiudiziale di validità – sentenza della Corte giust. Che dichiara l’infondatezza – ricorso alla Corte EDU)

 • Gli Stati UE sono comunque tenuti a rispettare la CEDU anche nel

• Gli Stati UE sono comunque tenuti a rispettare la CEDU anche nel campo d’azione della UE • Tuttavia, secondo la Corte EDU, l’ordinamento dell’Unione prevede un sistema di tutela dei diritti fondamentali che garantisce una tutela equivalente a quello della CEDU • Perciò la Corte EDU si astiene normalmente dal pronunciarsi su casi che coinvolgono il diritto dell’Unione

 • Eccezioni: casi in cui la Corte EDU si ritiene competente a giudicare

• Eccezioni: casi in cui la Corte EDU si ritiene competente a giudicare uno Stato membro che è accusato di violazione di un diritto CEDU nell’applicazione di un atto dell’Unione (non vale la presunzione di “equivalenza”): • quando • 1) l’atto dell’Unione gli lascia un margine d’apprezzamento che gli consentirebbe di applicarlo rispettando il diritto fondamentale CEDU (condizione sostanziale) • 2) e il meccanismo di controllo previsto dall’Unione per assicurare il rispetto del diritto fondamentale in questione è stato pienamente attivato, in particolare c’è stato un rinvio pregiudiziale alle Corte giust. (condizione procedurale)

 • Caso in cui esiste un margine discrezionale • Corte EDU M. S.

• Caso in cui esiste un margine discrezionale • Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia III. 4. 5, p. 203 (asilo – reg. c. d. Dublino – esame della domanda competenza dello Stato di primo ingresso trasferimento dal Belgio alla Grecia – rischio di trattamenti inumani e degradanti in Grecia – Possibilità, in base al regolamento, di non trasferire il richiedente asilo– Sussiste – Violazione dell’ art. 3 CEDU)

 • Caso in cui esiste un margine discrezionale e inoltre il meccanismo di

• Caso in cui esiste un margine discrezionale e inoltre il meccanismo di tutela dell’Unione non è stato pienamente attivato • Corte EDU 6 dicembre 2012, Michaud c. Francia, III. 4. 5. , p. 202, § 112 -116 • (direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite – obbligo per gli avvocati di segnalare casi « sospetti » - Diritto al rispetto della vita privata art. 8 CEDU – Margine di discrezionalità nell’attuazione della direttiva – Mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in assenza di precedenti)

 • Casi in cui risulti che, pur mancando un margine di discrezionalità, il

• Casi in cui risulti che, pur mancando un margine di discrezionalità, il sistema di tutela dei diritti fondamentali garantito dalla UE è manifestamente insufficiente • Corte EDU 23 Maggio 2016 AVOTIŅŠ v. LATVIA, III. 4. 6, p. 202, § 117126 • (reg. 44/2001 Bruxelles bis – riconoscimento e esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale – sentenza emessa in contumacia a Cipro – esecuzione in Lettonia – pretesa mancata comunicazione della domanda introduttiva del giudizio dinanzi al giudice cipriota – violazione del diritto ad un giusto processo (art. 6. 1 CEDU) Limitazione al diritto di far valere tale mancanza davanti al giudice lettone dell’esecuzione – possibile manifesta insufficienza del sistema di tutela dell’Unione – mancato rinvio pregiudiziale alla Corte giust. caso specifico – mancata opposizione contumaciale davanti al giudice cipriota – mancata richiesta al giudice lettone di sollevare una questione pregiudiziale)

La Carta dei diritti fondamentali • L’origine: il Consiglio europeo di Colonia (34. 6.

La Carta dei diritti fondamentali • L’origine: il Consiglio europeo di Colonia (34. 6. 1999) e la convocazione di una “convenzione” • La proclamazione della Carta a Nizza (1314. 10. 2000) • Valore giuridico? (v. dichiarazione di Laeken, Introduzione, 8. 2, p. 32)

 • Valore interpretativo (attraverso i principi generali) • Corte giust. C-341/05, Laval, III.

• Valore interpretativo (attraverso i principi generali) • Corte giust. C-341/05, Laval, III. 5. 2, p. 207 • (libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE) – impresa lettone che svolge lavori in Svezia – mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro – sciopero sindacati svedesi – diritto di azioni collettive (art. 28 Carta) – limiti)

 • Valore obbligatorio quando è richiamata nell’atto • Corte giust. C-540/03, P. E.

• Valore obbligatorio quando è richiamata nell’atto • Corte giust. C-540/03, P. E. c. Consiglio III. 5. 2, p. 207 (immigrazione – direttiva “ricongiungimento familiare” – Richiamo alla Carta contenuto nel preambolo - art. 8 (minori) – art. 24 della Carta - Interpretazione conforme (alla CEDU) e alla Carta )

 • L’art. 6. 1 TUE: “lo stesso valore giuridico dei trattati” • La

• L’art. 6. 1 TUE: “lo stesso valore giuridico dei trattati” • La ri-proclamazione della Carta a Strasburgo • Le “spiegazioni”

Le clausole orizzontali della Carta • Art. 6. 1. 3 • “ I diritti,

Le clausole orizzontali della Carta • Art. 6. 1. 3 • “ I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni”.

Carta e Costituzioni nazionali • Art. 53 (Livello di protezione) • Nessuna disposizione della

Carta e Costituzioni nazionali • Art. 53 (Livello di protezione) • Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Il caso Melloni • Corte giust. C-399/11 Melloni III. 5. 4. , p. 211

Il caso Melloni • Corte giust. C-399/11 Melloni III. 5. 4. , p. 211 (mandato d’arresto europeo – esecuzione – condanna in contumacia – Costituzione spagnola - garanzia di ripetizione del giudizio – incompatibilità con la decisione-quadro – motivi di rifiuto di esecuzione del mandato – art. 4 bis - primato, unità e efficacia)

Il caso Taricco • Corte giust. C-105/14, Taricco, Corte cost. n. 24/17, Corte giust.

Il caso Taricco • Corte giust. C-105/14, Taricco, Corte cost. n. 24/17, Corte giust. C-42/17 M. A. S. , III. 5. 4. , p. 213, Corte cost. n. 115/18

Sentenza Taricco • Frodi IVA – Art. 325 TFUE – Obbligo di combattere attività

Sentenza Taricco • Frodi IVA – Art. 325 TFUE – Obbligo di combattere attività illegali che ledono gli interessi finanziari UE – principio di effettività (par. 1) – principio di equivalenza (par. 2) – Azione penale – Prescrizione – Regime dell’interruzione (legge ex. Cirielli) - Termine massimo – Prescrizione in numerosi casi di frodi gravi – Violazione dell’art. 325 – Principio di legalità in materia penale (art. 49 Carta) – Non copre il regime di prescrizione Disapplicazione da parte del giudice italiano

Ord. N. 24/17 • Art. 25. 2 Cost. - Ccopre anche il regime della

Ord. N. 24/17 • Art. 25. 2 Cost. - Ccopre anche il regime della prescrizione – Possibile violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale – Interpretazione restrittiva del dictum della sentenza Taricco – Non obbligatorio perché insufficientemente determinato e contrario all’art. 49 Carta ––– Non obbligatorio per effetto dell’art. 53 (il livello di protezione in Italia sarebbe più elevato di quello previsto dall’art. 49 Carta) - Non obbligatorio per i giudici di uno SM qualora violasse i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale

Sentenza M. A. S. • Accoglie (grosso modo) la terza ipotesi – Non obbligatorietà

Sentenza M. A. S. • Accoglie (grosso modo) la terza ipotesi – Non obbligatorietà del dictum Taricco qualora, a causa della insufficiente determinatezza e/o dell’effetto retroattivo, violasse il principio di legalità come inteso dall’ordinamento costituzionale del giudice

Sentenza 115/18 • Secondo la Corte cost. , il dictum Taricco • - Non

Sentenza 115/18 • Secondo la Corte cost. , il dictum Taricco • - Non può essere applicato ai fatti commessi prima della sentenza Taricco, perché altrimenti si avrebbe un’applicazione retroattiva in malam partem • - Nemmeno potrebbe essere applicato in futuro, cioè a fatti commessi dopo perché non sufficientemente determinato

Carta e CEDU • Art. 52. 3 • “Laddove la presente Carta contenga diritti

Carta e CEDU • Art. 52. 3 • “Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. ”

Il caso N. S. • Corte giust. C-411/10 e C-493/10, N. S. (III. 5.

Il caso N. S. • Corte giust. C-411/10 e C-493/10, N. S. (III. 5. 4. , p. 215) • (asilo – Regolamento di Dublino – sentenza Corte EDU caso M. S. S. – Interpretazione conforme – «carenze sistemiche» )

Ambito di applicazione della Carta (e dei principi generali) • Art. 51. 1 •

Ambito di applicazione della Carta (e dei principi generali) • Art. 51. 1 • . Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.

 • Spiegazioni relative alla Carta ad Art. 51 • Atti nazionali d’attuazione di

• Spiegazioni relative alla Carta ad Art. 51 • Atti nazionali d’attuazione di un atto di diritto derivato UE (modello Wachauf) • Atti nazionali basati su una clausola di deroga prevista dai Trattati (modello E. R. T. ) • Atti nazionali rientranti nel campo d’applicazione dei Trattati (modello Annibaldi)

Modello Wachauf • : sentenza N. S. , C-411/10 e C-493/10, punto 68 •

Modello Wachauf • : sentenza N. S. , C-411/10 e C-493/10, punto 68 • (Regolamento Dublino – Competenza ad esaminare una domanda – Clausola di sovranità) • “Pertanto, uno Stato membro che esercita tale potere discrezionale deve essere ritenuto attuare il diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51, n. 1, della Carta. ”

Modello E. R. T. • sentenza Kamberay, C-571/10, p. 198, punto 80 • (direttiva

Modello E. R. T. • sentenza Kamberay, C-571/10, p. 198, punto 80 • (direttiva 2003/109 – soggiornanti di lunga durata – parità di trattamento – assistenza sociale – nozione- rinvio al diritto nazionale) • 80 Ne consegue che, allorché stabiliscono le misure di previdenza sociale, di assistenza sociale e di protezione sociale definite dalla loro legislazione nazionale e soggiacenti al principio della parità di trattamento sancito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, gli Stati membri devono rispettare i diritti ed osservare i principi previsti dalla Carta, segnatamente quelli enunciati all’articolo 34 di quest’ultima

3. Modello Annibaldi • Corte giust. C-617/10 Akerberg Fransson III. 6. 3. , p.

3. Modello Annibaldi • Corte giust. C-617/10 Akerberg Fransson III. 6. 3. , p. 223 (ne bis in idem – doppia sanzione penale e amministrativa per evasione fiscale – IVA - Campo d’applicazione del diritto UE – Art. 50 della Carta Applicazione)

 • 21 Di conseguenza, dato che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono

• 21 Di conseguenza, dato che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, non possono quindi esistere casi rientranti nel diritto dell’Unione senza che tali diritti fondamentali trovino applicazione. L’applicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta. • 22 Ove, per contro, una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (v. , in tal senso, ordinanza del 12 luglio 2012, Currà e a. , C‑ 466/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26).

 • 27 Ne risulta che sovrattasse e procedimenti penali per frode fiscale, del

• 27 Ne risulta che sovrattasse e procedimenti penali per frode fiscale, del tipo di quelli di cui è o è stato oggetto l’imputato nel procedimento principale a causa dell’inesattezza delle informazioni fornite in materia di IVA, costituiscono un’attuazione degli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112 (già articoli 2 e 22 della sesta direttiva) e dell’articolo 325 TFUE e, pertanto, del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. • 28 Il fatto che le normative nazionali che fungono da base a tali sovrattasse e procedimenti penali non siano state adottate per trasporre la direttiva 2006/112 non può essere tale da rimettere in discussione detta conclusione, dal momento che la loro applicazione mira a sanzionare una violazione delle disposizioni della direttiva summenzionata e pertanto ad attuare l’obbligo, imposto dal Trattato agli Stati membri, di sanzionare in modo effettivo i comportamenti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione.