Fonti atto fonti fatto Fonti fatto CONSUETUDINI Norme

  • Slides: 6
Download presentation
Fonti atto, fonti fatto Fonti - fatto CONSUETUDINI Norme prodotte “spontaneamente” dall’ordinamento sociale Norme

Fonti atto, fonti fatto Fonti - fatto CONSUETUDINI Norme prodotte “spontaneamente” dall’ordinamento sociale Norme prodotte da fonti di ordinamenti diversi e “ammesse” nell’ordinamento italiano Norme di altri ordinamenti nazionali richiamate dalle norme di diritto Internazionale privato Norme prodotte nell’ Ordinamento comunitario Altri esempi…. .

Fonti atto, fonti fatto Genere comune Fonti - atto Fonti - fatto CONSUETUDINI Norme

Fonti atto, fonti fatto Genere comune Fonti - atto Fonti - fatto CONSUETUDINI Norme prodotte “spontaneamente” dall’ordinamento sociale Norme prodotte da fonti di ordinamenti diversi e “ammesse” nell’ordinamento italiano Norme di altri ordinamenti nazionali richiamate dalle norme di diritto Internazionale privato Norme prodotte nell’ Ordinamento comunitario Differenza specifica Altri esempi…. .

 L’arte della definizione Genere comune ? Differenza specifica

L’arte della definizione Genere comune ? Differenza specifica

Genere e specie Genere comune Il fiore è l'organo riproduttivo delle Angiosperme ? Differenza

Genere e specie Genere comune Il fiore è l'organo riproduttivo delle Angiosperme ? Differenza specifica Gerbera L. è un genere di fiore della famiglia delle Asteraceae, originario…

1. FONTI DI PRODUZIONE 1. 1. Definizioni Nel linguaggio comune la parola “fonte” indica

1. FONTI DI PRODUZIONE 1. 1. Definizioni Nel linguaggio comune la parola “fonte” indica la sorgente inesauribile di determinate sostanze o situazioni (fonte d’acqua o di guai, per esempio). Nel linguaggio giuridico essa si è tecnicizzata e indica gli strumenti di produzione del diritto. La definizione tradizionale è la seguente: dicasi fonte del diritto l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare all’ordinamen to giuridico stesso. È una definizione almeno in parte ricorsiva, cioè circolare: è l’ordi namento giuridico a indicare i modi in cui si forma e si rinnova l’ordinamento giuridico. Ciò pone immediatamente il problema di come si istituisca inizialmente l’ordi namento giuridico. 1. 2. Norme di riconoscimento

INDICE DELLE DEFINIZIONI Sono elencati i termini (in grassetto nel testo) con l’indicazione della

INDICE DELLE DEFINIZIONI Sono elencati i termini (in grassetto nel testo) con l’indicazione della pagina in cui sono definiti A abrogazione; 341, 342 Abwägung; 542 accoglimento (della questione); 492 … fonte del diritto; 323 – atipica; 380 – atto; 326 – di cognizione; 325 – di produzione; 325 – fatto; 326