FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI ALTRE FONTI PRIMARIE

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FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI

FONTI PRIMARIE E DIRITTI FONDAMENTALI

ALTRE FONTI PRIMARIE • Art. 78 Cost. : “Le Camere deliberano lo stato di

ALTRE FONTI PRIMARIE • Art. 78 Cost. : “Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari” • Delega anomala al Governo • Delegazione atipica: • Mancano i requisiti indicati dagli artt. 76 e 77, c. 1 Cost.

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI • Art. 64, c. 1 Cost. : “Ciascuna Camera adotta il

I REGOLAMENTI PARLAMENTARI • Art. 64, c. 1 Cost. : “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti” • Art. 72 Cost. • Cosa sono? • Cosa disciplinano?

SONO FONTI PRIMARIE. PERCHE’? • 1) Norma sulla produzione = Costituzione • 2) Subordinati

SONO FONTI PRIMARIE. PERCHE’? • 1) Norma sulla produzione = Costituzione • 2) Subordinati solo alla Costituzione • 3) Ambito di competenza riservato • Rapporto tra regolamento e legge = competenza • Riserva di regolamento parlamentare

REGOLAMENTI PARLAMENTARI E CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’ • - Non sono atti con forza di

REGOLAMENTI PARLAMENTARI E CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’ • - Non sono atti con forza di legge (Corte cost. n. 154/1985, ord. Nn. 445 e 446/1993) = non sindacabili = INTERNA CORPORIS ACTA = INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELLE CAMERE • Art. 134 Cost. : “La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle legge e degli atti con forza di legge dello Stato e delle Regioni”.

però ………………. • Contrasto tra un regolamento parlamentare e una norma costituzionale se vi

però ………………. • Contrasto tra un regolamento parlamentare e una norma costituzionale se vi è una legge deliberata nel rispetto del regolamento parlamentare incostituzionale • Questione di costituzionalità della legge e d’ufficio del regolamento parlamentare.

I REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE • - Non istituiti dalla Costituzione, ma da una

I REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE • - Non istituiti dalla Costituzione, ma da una legge ordinaria (n. 87/1953) • - Fonti primarie = potestà discendente dalla Costituzione • - L. n. 87/1953 = non istitutiva, ma ricognitiva • - Contrasto con le legge = preferenza della legge.

L’ATTO RISULTANTE DA REFERENDUM ABROGATIVO = FONTI PRIMARIA • Abrogazione parziale di una legge

L’ATTO RISULTANTE DA REFERENDUM ABROGATIVO = FONTI PRIMARIA • Abrogazione parziale di una legge = mutamenti di significati normativi = innovare • - Legge popolare = lex rogata

IL REFERENDUM ABROGATIVO • Art. 75 Cost. : • “E’ indetto referendum popolare per

IL REFERENDUM ABROGATIVO • Art. 75 Cost. : • “E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. • Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. • Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. • La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. • La legge determina le modalità di attuazione del referendum”.

IL REFERENDUM ABROGATIVO • Origini storiche • Dibattito in Assemblea costituente • Legge attuativa

IL REFERENDUM ABROGATIVO • Origini storiche • Dibattito in Assemblea costituente • Legge attuativa del referendum (L. n. 352/1970) • Quanti referendum vi sono: • 1) Referendum su disegni di legge di revisione costituzionale (art. 138 Cost. ); • 2) referendum abrogativo (art. 75 Cost. ); • 3) referendum consultivo (artt. 132 -133 Cost. ); • 4) referendum abrogativo su leggi e provvedimenti amministrativi regionali

REFERENDUM ABROGATIVO • - rango di legge ordinaria • - forma di legislazione negativa?

REFERENDUM ABROGATIVO • - rango di legge ordinaria • - forma di legislazione negativa? • - ma ci sono i referendum manipolativi

PROCEDIMENTO REFERENDARIO • Controllo di legittimità = Ufficio centrale per il referendum incardinato presso

PROCEDIMENTO REFERENDARIO • Controllo di legittimità = Ufficio centrale per il referendum incardinato presso la Corte di Cassazione • Controllo di ammissibilità = Corte costituzionale

ESTENSIONE DELLE LEGGI ESCLUSE DA REFERENDUM ABROGATIVO (CORTE COST. , SENT. N. 16/1978) -

ESTENSIONE DELLE LEGGI ESCLUSE DA REFERENDUM ABROGATIVO (CORTE COST. , SENT. N. 16/1978) - Costituzione e leggi costituzionali - Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi - Leggi a contenuto costituzionalmente vincolato - Leggi che disciplinano il funzionamento di organi essenziali • - Estensione implicita dei divieti di cui all’art. 75, c. 2 Cost. • - Divieto di quesiti che non abbiano una matrice razionalmente unitaria • •

RAPPORTO TRA REFERENDUM ABROGATIVO E MAGGIORANZA DI GOVERNO • COSA SUCCEDE SE NELL’AMBITO DEL

RAPPORTO TRA REFERENDUM ABROGATIVO E MAGGIORANZA DI GOVERNO • COSA SUCCEDE SE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO IL PARLAMENTO CAMBIA LA LEGGE SULLA QUALE SONO STATE RACCOLTE LE FIRME PER L’ABROGAZIONE?

QUORUM PARTECIPATIVO E ASTENSIONE • 50 % più uno degli aventi diritto al voto

QUORUM PARTECIPATIVO E ASTENSIONE • 50 % più uno degli aventi diritto al voto = validità del referendum abrogativo • - Astensione = no all’abrogazione referendaria? • - L’astensione come è composta? • - Astensione non e’ contrarieta’ al referendum abrogativo • E’ legittimo che le istituzioni mobilitino all’astensione? • - Referendum = strumento di contropotere

LE FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI GOVERNATIVI • Il Presidente della Repubblica • Art. 87,

LE FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI GOVERNATIVI • Il Presidente della Repubblica • Art. 87, c. 5 Cost. : “promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti”. • Fondamento della potestà regolamentare: • L’art. 17 L. n. 400/1988

TIPI DI REGOLAMENTO • • • Regolamenti di esecuzione delle leggi Regolamenti di attuazione

TIPI DI REGOLAMENTO • • • Regolamenti di esecuzione delle leggi Regolamenti di attuazione Regolamenti indipendenti Regolamenti di organizzazione Regolamenti delegati

DIRITTI FONDAMENTALI: STRUMENTI DI TUTELA • Principio di eguaglianza • Formale: “Tutti i cittadini

DIRITTI FONDAMENTALI: STRUMENTI DI TUTELA • Principio di eguaglianza • Formale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” • Enunciazione formale = astratta

Art. 3, c. 1 Cost. • Eguaglianza formale = a chi si rivolge? •

Art. 3, c. 1 Cost. • Eguaglianza formale = a chi si rivolge? • Legislatore = divieto di creare privilegi o discriminazioni ingiustificate • Art. 3, c. 1 = divieto assoluto di differenziare in modo assoluto? • NO • Situazioni eguali devono avere un trattamento giuridico eguale • Situazioni differenti devono avere un trattamento giuridico differente

EGUAGLIANZA SOSTANZIALE • Art. 3, c. 2 Cost. : “E’ compito della Repubblica rimuovere

EGUAGLIANZA SOSTANZIALE • Art. 3, c. 2 Cost. : “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” • - Programma di intervento • - Eguaglianza formale = leggi generali e astratte • - Eguaglianza sostanziale = provvedere a singole situazioni di svantaggio

LO STRUMENTO DELLA RAGIONEVOLEZZA • • • - Giudizio interno = coerenza fra le

LO STRUMENTO DELLA RAGIONEVOLEZZA • • • - Giudizio interno = coerenza fra le parti dell’ordinamento 3 norme: Norma impugnata; Norma di paragone, assunta a confronto = Tertium comparationis (metro di paragone); Norma costituzionale dell’eguaglianza (art. 3 Cost. ). Analisi della ratio legis della norma che funge da tertium comparationis (metro di paragone).

I DIRITTI FONDAMENTALI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA • - Art. 2: “La Repubblica riconosce e

I DIRITTI FONDAMENTALI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA • - Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. • - Forma di Stato = superamento della teoria statocentrica = concezione del personalismo. • - Diritti e ordinamento sorgono insieme (Piero Calamandrei)

ART. 2 COST. • - Anteriorità dei diritti inviolabili rispetto allo Stato (ideologia liberale);

ART. 2 COST. • - Anteriorità dei diritti inviolabili rispetto allo Stato (ideologia liberale); • - Parità assiologica fra diritti individuali e diritti sociali = concetto di persona = fonte di libertà spirituale e di pluralismo sociale; • - Diritti inviolabili = base logica di un ordinamento ispirato ai principi della democrazia pluralistica.

ART. 2 COST. : INTEPRETAZIONI • 1) Norma a fattispecie aperta (Perlingieri e Barbera):

ART. 2 COST. : INTEPRETAZIONI • 1) Norma a fattispecie aperta (Perlingieri e Barbera): • - costituzionalizzazione di diritti non previsti dalla Costituzione ma emergenti nella Costituzione materiale, nella coscienza sociale; • - libertà = valore trascendente rispetto alle traduzioni giuridiche (diritti enumerati positivamente) • - rapporto di reciproca implicazione tra Costituzione ed evoluzione sociale.

DIRITTI CREATI IN BASE ALLA CLAUSOLA APERTA • Diritti alla riservatezza, all’immagine, ai segni

DIRITTI CREATI IN BASE ALLA CLAUSOLA APERTA • Diritti alla riservatezza, all’immagine, ai segni distintivi della personalità, dell’ateo, al libero sviluppo della personalità (tutela della sfera sessuale) = sentenze Corte cost. n. 38/1973; 561/1987; 252/1989; 310/1989; 139/1990; 278/1992; 13/1994; 50/1998; 120/2001

CRITICA ALLA TEORIA DELLA CLAUSOLA APERTA • - Carenza di base testuale • -

CRITICA ALLA TEORIA DELLA CLAUSOLA APERTA • - Carenza di base testuale • - Sono proprio nuovi diritti? • Necessità di sfruttare le potenzialità ermeneutiche e semantiche del testo costituzionale. • Esempi: • obiezione di coscienza (sent. n. 408/1989) = Artt. 19 e 20 Cost. • - l’introduzione di un diritto comporta l’introduzione di un obbligo corrispondente = tassatività degli obblighi.

TESI PIU’ ACCREDITATA • - Art. 2 = clausola riassuntiva dei diritti espressamente previsti

TESI PIU’ ACCREDITATA • - Art. 2 = clausola riassuntiva dei diritti espressamente previsti dalla Costituzione e di quelli ad essa conseguenziali. • art. 2 Cost. non come fonte costituzionale dei diritti non codificati ma come fonte che richiami diritti conseguenziali a quelli costituzionalmente codificati = interpretazione ampia della clausola riassuntiva.

Sentenza n. 161/1985 • Diritto all’identità sessuale (art. 2 Cost. ): diritto alla ricomposizione

Sentenza n. 161/1985 • Diritto all’identità sessuale (art. 2 Cost. ): diritto alla ricomposizione di soma e psiche. • Identità sessuale = “dato complesso della personalità determinato da una serie di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando … il o i fattori dominanti”. • Tutele e affermazione del modo ‘naturale di essere’, della personalità sessuale al fine di combattere l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione (l. n. 164/1982).

I DIRITTI FONDAMENTALI: CITTADINI E STRANIERI. L’ESTENSIONE DEI DIRITTI • Art. 10, c. 2

I DIRITTI FONDAMENTALI: CITTADINI E STRANIERI. L’ESTENSIONE DEI DIRITTI • Art. 10, c. 2 Cost. : “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” = modo di estendere ai non cittadini i diritti che la Costituzione riserva ai cittadini. • Cittadini degli Stati dell’Unione europea = diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo.

Continua ……. • Convenzione di Strasburgo = allargamento a tutti gli stranieri del diritto

Continua ……. • Convenzione di Strasburgo = allargamento a tutti gli stranieri del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali. • Italia? Non ha ratificato.

ALTRO MODO DI ESTENDERE AI NON CITTADINI I DIRITTI • Art. 2 Cost. =

ALTRO MODO DI ESTENDERE AI NON CITTADINI I DIRITTI • Art. 2 Cost. = diritti inviolabili dell’uomo • Quando opera l’estensione? • Deve trattarsi di diritti inviolabili della Costituzione

DIRITTI CHE LA COSTITUZIONE RISERVA AGLI STRANIERI • Diritto di asilo = art. 10,

DIRITTI CHE LA COSTITUZIONE RISERVA AGLI STRANIERI • Diritto di asilo = art. 10, c. 3 Cost. : “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. • Asilante = divieto di estradizione e di espulsione • Art. 10, c. 4 Cost. : “Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.

Continua ……………… • Divieto di estradizione per reati puniti con la pena di morte

Continua ……………… • Divieto di estradizione per reati puniti con la pena di morte (sent. n. 54/1979) = art. 27, c. 4 Cost. = divieto di pena di morte • Art. 27, c. 4 Cost. : “Non è ammessa la pena di morte” (L. cost. n. 1/2007) = G. U. n. 236 del 10 ottobre 2007

CONFLITTI FRA DIRITTI Bilanciamento fra diritti (principi): - Legittimità del fine; Congruità del mezzo

CONFLITTI FRA DIRITTI Bilanciamento fra diritti (principi): - Legittimità del fine; Congruità del mezzo rispetto al fine; Proporzionalità Rispetto del contenuto essenziale del diritto

LA LIBERTA’ DI DOMICILIO • Art. 14 Cost. : • “Il domicilio è inviolabile.

LA LIBERTA’ DI DOMICILIO • Art. 14 Cost. : • “Il domicilio è inviolabile. • Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi previsti stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. • Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.

DEFINIZIONE DI DOMICILIO • - Secondo il diritto civile = sede degli affari e

DEFINIZIONE DI DOMICILIO • - Secondo il diritto civile = sede degli affari e degli interessi • - Secondo il diritto penale = abitazione o luogo di privata dimora • - Secondo il diritto costituzionale = proiezione della persona umana “qualsiasi spazio isolato dall’ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente” (Corte cost. sent. n. 88/1987) = barriera a tutela della riservatezza.

SOGGETTI TITOLARI DELLA LIBERTA’ DI DOMICILIO • - Persone fisiche • - Persone giuridiche

SOGGETTI TITOLARI DELLA LIBERTA’ DI DOMICILIO • - Persone fisiche • - Persone giuridiche

LIMITAZIONI DEL DOMICILIO • Ispezione = tracce del reato • Perquisizione = ricerca del

LIMITAZIONI DEL DOMICILIO • Ispezione = tracce del reato • Perquisizione = ricerca del corpo del reato • Sequestri • Intercettazioni ambientali

ART. 14, c. 3 Cost. • “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di

ART. 14, c. 3 Cost. • “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali” • - Riserva rinforzata nel contenuto • - Assenza della riserva di giurisdizione

LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DELLA COMUNICAZIONE • Art. 15 Cost. : •

LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DELLA COMUNICAZIONE • Art. 15 Cost. : • “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. • La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”. • - riserva di legge • - riserva di giurisdizione

ART. 15 COST. E ART. 21 COST. Art. 15 Cost. = Corrispondenza ed altre

ART. 15 COST. E ART. 21 COST. Art. 15 Cost. = Corrispondenza ed altre forme di comunicazione: destinatari previamente individuati • Art. 21 Cost. = destinatari generali = pubblicità e pluralità dei destinatari • Art. 15 Cost. = libertà e segretezza sono un’endiadi = inscindibilità di libertà e segretezza

NOZIONE DI CORRISPONDENZA • Corrispondenza epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con

NOZIONE DI CORRISPONDENZA • Corrispondenza epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza • Sequestro della posta • Intercettazioni telefoniche = gravi indizi di reato e indispensabili per l’indagine

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA O PRIVACY • Combinato disposto tra libertà domiciliare e libertà e

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA O PRIVACY • Combinato disposto tra libertà domiciliare e libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione = artt. 14 e 15 Cost. • Art. 2 Cost. come clausola riassuntiva che fonda il riconoscimento di diritti conseguenziali a quelli espressamente previsti dalla Costituzione • Art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (C. E. D. U. ) = Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo).

ART. 16 COST. = LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE SOGGIORNO • “Ogni cittadino può circolare e

ART. 16 COST. = LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE SOGGIORNO • “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. • Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”

ART. 16 COST. • Riserva di legge rinforzata per contenuto • Assenza della riserva

ART. 16 COST. • Riserva di legge rinforzata per contenuto • Assenza della riserva di giurisdizione • In via generale per motivi di sanità o di sicurezza = principio di eguaglianza • Cordoni sanitari

ART. 17 COST. = LIBERTA’ DI RIUNIONE • “I cittadini hanno diritto di riunirsi

ART. 17 COST. = LIBERTA’ DI RIUNIONE • “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. • Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. • Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. ”

LIBERTA’ DI RIUNIONE • Dimensione sociale • Libertà collettiva • Libertà politica = dibattito

LIBERTA’ DI RIUNIONE • Dimensione sociale • Libertà collettiva • Libertà politica = dibattito democratico

DEFINIZIONE DI RIUNIONE • Compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo = corteo,

DEFINIZIONE DI RIUNIONE • Compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo = corteo, processioni religiose • Riunirsi pacificamente e senz’armi = ordine pubblico materiale

TIPI DI RIUNIONE • Luogo privato = libertà di domicilio • Luogo aperto al

TIPI DI RIUNIONE • Luogo privato = libertà di domicilio • Luogo aperto al pubblico = NO PREAVVISO • Luogo pubblico = obbligo del preavviso

LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE • Art. 18 Cost. • “I cittadini hanno diritto di associarsi

LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE • Art. 18 Cost. • “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. • Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. ”

ART. 18 COST. • Fini non vietati ai singoli dalla legge penale = le

ART. 18 COST. • Fini non vietati ai singoli dalla legge penale = le associazioni possono fare tutto quello che è consentito ai singoli • Divieto di associazioni per delinquere = lo scopo è commettere i reati ma devono essere reati previsti anche per i singoli

TIPI DI ASSOCIAZIONI VIETATE • Divieto di associazioni segrete • L. n. 17/1982 =

TIPI DI ASSOCIAZIONI VIETATE • Divieto di associazioni segrete • L. n. 17/1982 = segretezza strumentale all’attività di interferenza illecita sulle pubbliche istituzioni = P 2 (riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione). • Altri tipi di associazioni segrete? • Massoneria = non è un’associazione segreta

TIPI DI ASSOCIAZIONI VIETATE • Divieto di associazioni paramilitari = “che perseguono, anche indirettamente,

TIPI DI ASSOCIAZIONI VIETATE • Divieto di associazioni paramilitari = “che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” • - Scopo politico (attività politica) • - Struttura organizzativa di natura militare • - Violazione del principio del metodo democratico (art. 49 Cost. )

DIVIETO DI ASSOCIAZIONI PARAMILITARI • Decreto legislativo n. 43/1948 = inquadramento degli associati in

DIVIETO DI ASSOCIAZIONI PARAMILITARI • Decreto legislativo n. 43/1948 = inquadramento degli associati in corpi …. con disciplina gerarchica = divieto per associazioni collegate a partiti politici della dotazione di uniformi o divise per gli aderenti