INTESE ORIZZONTALI diritto della CE imprese concorrenti A
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INTESE ORIZZONTALI diritto della CE imprese concorrenti A B C ricerca e sviluppo produzione acquisti commercializzazione standardizzazione protezione dell‘ambiente CONSUMATORI / UTILIZZATORI
„problemi di concorrenza“ fissazione dei prezzi o della produzione „benefici economici“ condivisione dei rischi ripartizione dei mercati realizzare economie mantenere, ottenere o aumentare potere di mercato condivisione di know-how effetti di mercato negativi sui prezzi, la produzione, l‘innovazione o la varietà e la qualità dei prodotti più veloce introduzione di innovazioni sul mercato
LINEE DIRETTRICI art. 81. 1 ? accordi che vi rientrano quasi sempre accordi che non vi rientrano quasi mai ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art. 81. 3 ? benefici economici ? per la natura dell‘accordo
Valutazione in base all‘art. 81, par. 1 VIETATI agli accordi di cooperazione orizzontale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza analisi degli effetti degli accordi „natura stessa degli accordi“ fissare i prezzi limitare la produzione ripartire i mercati o la clientela non è sufficiente una limitazione della concorrenza fra le parti ma PREGIUDIZIO sul mercato ad un punto tale che ne derivino presumibilmente effetti negativi sul mercato in termini di -prezzi -produzione -innovazione -varietà e qualità dei prodotti o servizi offerti „modificare in misura significativa la concorrenza complessiva nel mercato“
QUADRO DI ANALISI fondato su criteri economici (I) natura dell‘accordo (II) potere di mercato delle parti (III) altri fattori relativi alla struttura del mercato (IV) benefici economici
(I) NATURA DELL‘ACCORDO settore della cooperazione obiettivo della cooperazione grado di integrazione delle loro attività relazioni contrattuali fra le parti
scopo dell‘analisi appurare la probabilità che le parti possano coordinare il loro comportamento nel mercato in termini di prezzi o di produzione R&S standardizzazione protezione dell‘ambiente accordi di produzione o di acquisto se ampia condivisione dei costi totali rischi di coordinazione sono limitati rischio di coordinazione è reale
ampia condivisione dei costi totali CONDIZIONI settore della cooperazione rappresenta un‘elevata quota dei costi totali ampia condivisione delle loro attività nel settore di cooperazione es. , fabbricazione o acquisto in comune di un prodotto intermedio importante
accordi che rientrano quasi sempre nel campo di applicazione dell‘art. 81, par. 1 fissare i prezzi limitare la produzione ripartire i mercati o la clientela perché interferiscono direttamente con i risultati del processo concorrenziale --consumatori pagano prezzi più elevati oppure --non ottengono le qualità volute riduce la scelta di cui i consumatori dispongono CONSEGUENZA prezzi più elevati riduzione della produzione
(II) posizione delle parti nei mercati interessati dalla cooperazione scopo dell‘analisi somma delle quote di mercato determinare se le parti possano, grazie alla cooperazione, mantenere, acquisire o rafforzare il loro potere di mercato ovvero se abbiano la capacità di causare effetti negativi sul mercato in relazione ai prezzi, alla produzione, all'innovazione o alla varietà o qualità delle merci e dei servizi. potere di mercato sufficiente a causare degli effetti restrittivi
grado di concentrazione del mercato numero dei concorrenti posizione INDICI Herfindahl-Hirschman („HH“) coefficiente di concentrazione delle imprese leader somma dei quadrati delle quote di mercato detenute dai concorrenti concentrazione bassa: max 1000 moderata: tra 1000 e 1800 elevata: oltre 1800 es. prima: 30%, 25%, 20% 900 + 625 + 400 = 2550 dopo: 30% + 25% cooperazione 3025 + 625 + 400 = 4050 somma delle quote di mercato dei principali concorrenti
(III) altri fattori stabilità delle quote di mercato nel tempo barriere all‘ingresso probabilità di altri ingressi potere di contrattazione degli acquirenti/fornitori natura dei prodotti
FATTORI SPECIFICI se prevedibili delle ripercussioni sulla concorrenza in tema di innovazione quando tali ripercussioni non possono essere valutate in modo adeguato attraverso l‘esame dei mercati preesistenti
LINEE DIRETTRICI art. 81. 1 ? accordi che vi rientrano quasi sempre accordi che non vi rientrano quasi mai ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art. 81. 3 ? ( IV) benefici economici ? per la natura dell‘accordo
Valutazione in base all‘art. 81, par. 3 „benefici economici“ migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico efficienze statiche o dinamiche combinazione e integrazione di varie competenze o risorse possono compensare gli effetti restrittivi della concorrenza efficienze documentate considerazioni ipotetiche o dichiarazioni generali non sono sufficienti non si tiene conto del risparmio dei costi da -riduzione produzione - ripartizione mercati - puro esercizio del potere di mercato
„congrua parte dell‘utile riservata ai consumatori“ dipende dall‘intensità della concorrenza sul mercato rilevante economie di costi passate ai consumatori grazie ad una diminuzione die prezzi imprese stimolate a lanciare sul mercato nuovi prodotti il più rapidamente possibile
„carattere indispensabile delle restrizioni“ esistono mezzi meno restrittivi per ottenere vantaggi comparabili? situazione di mercato durata dell‘accordo „ non eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi“ non esentabile, di regola, un accordo grazie al quale un‘impresa rafforzi o acquisti una posizione dominante
ACCORDI IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO ATTIVITÀ PRINCIPALE DELLA COOPERAZIONE R&S effetti negativi effetti positivi effetti restrittivi sui prezzi, la produzione, l‘innovazione, la varietà o qualità dei prodotti ridurre l‘inutile duplicazione di costi permettere un fecondo scambio di idee e di esperienze più rapido sviluppo di prodotti e tecnologie per piccole e medie imprese rafforzare la capacità di sostenere la concorrenza nei confronti di operatori più potenti sul mercato restringere l‘innovazione comportare il coordinamento del comportamento delle parti sui mercati preesistenti problemi di accesso ai mercati all'atto dello sfruttamento dei risultati eventuali.
Regolamento di esenzione per categoria Cons. 3 Gli accordi stipulati allo scopo di intraprendere ricerche in comune o di svilupparne in comune i risultati senza giungere allo stadio dell'applicazione industriale non sono soggetti in linea generale al divieto fatto dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Cons. 11 Lo sfruttamento in comune dei risultati può essere considerato come il naturale complemento delle attività di ricerca e sviluppo intraprese in comune. Questo sfruttamento può svolgersi secondo diverse modalità. La fabbricazione vera e propria, l'utilizzazione di diritti di proprietà immateriale che contribuiscano in maniera significativa al progresso tecnico o economico, o la commercializzazione di nuovi prodotti. Cons. 5 Il nuovo regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, che gli effetti positivi degli accordi in materia di ricerca e sviluppo prevalgano sugli effetti negativi per la concorrenza.
ESENZIONE PER CATEGORIA quota di mercato detenuta congiuntamente non supera il 25% del mercato rilevante dei prodotti miglioratili o sostituibili con i prodotti contrattuali determinazione dei mercati rilevanti I si basa sull'individuazione dei prodotti, delle tecnologie o delle attività di R&S che determinano il condizionamento concorrenziale delle parti R&S che hanno ad oggetto il miglioramento o la leggera modifica di un prodotto mercato dei prodotti preesistenti R&S ad oggetto un‘innovazione che consentirà lo sviluppo di un prodotto completamente nuovo che creerà il proprio mercato es. , nuovo vaccino per malattia prima incurabile mercato dell‘innovazione
DETERMINAZIONE DEL MERCATO RILEVANTE identificazione e definizione dei confini della concorrenza fra imprese
Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante (1997) „ lo scopo principale della definizione del mercato consiste nell‘identificare in modo sistematico le costrizioni concorrenziali cui sono soggette le imprese coinvolte“ „. . identificare quei concorrenti attuali delle imprese coinvolte capaci di esercitare una costrizione sul loro comportamento e di impedire che esse si comportino in modo indipendente da una effettiva pressione concorrenziale“
MERCATO RILEVANTE 2 PROFILI SOSTANZIALE (del prodotto) GEOGRAFICO
„un mercato rilevante del prodotto comprende tutti quei prodotti e/o servizi che sono considerati interscambiabili o sostituibili dal consumatore, in virtù di loro caratteristiche, del loro prezzo e dell‘uso che se ne intende fare“
„ si postula un ipotetico aumento del prezzo, piccolo (5%-10%) e non transitorio, e si valutano le probabili reazioni dei consumatori“ la concorrenza da parte di altre imprese è in grado di imporre dei vincoli sufficienti alle politiche di prezzo del prodotto operate dalle imprese coinvolte nel breve periodo ?
MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTE „ricomprende l‘area in cui le imprese coinvolte sono impegnate nella offerta e domanda di beni e servizi, in cui le condizioni della concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinta da aree limitrofe in virtù delle condizioni concorrenziali significativamente differenti“
mercato dell‘innovazione es. , industria farmaceutica poli di R&S dopo l'accordo sussisterà un numero sufficiente di poli di R&S al fine di garantire l‘esercizio di una valida concorrenza? se non identificabili i poli di R&S non è possibile l‘analisi la natura, il campo di applicazione e le dimensioni di altre eventuali attività di R&S, il loro accesso alle risorse finanziarie e umane, al «know-how» e ai brevetti, o ad altri mezzi produttivi specifici, oltre ai loro tempi di realizzazione e alla capacità di sfruttare i risultati eventuali.
II valore delle vendite dei prodotti preesistenti calcolo delle quote di mercato SE mercato dell‘innovazione impossibile il calcolo delle quote di mercato esenzione di questi accordi, indipendentemente dalla quota di mercato, per un periodo di sette anni a decorrere dalla prima immissione del nuovo prodotto sul mercato
NON APPLICAZIONE DELL‘ESENZIONE PER CATEGORIA (SELEZIONE) limitazione della produzione o delle vendite Linee direttrici criteri generali di valutazione fissazione dei prezzi nel caso di vendita a terzi dei prodotti contrattuali quando l‘esenzione per categoria non si applica
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