DECRETO MILLEPROROGHE Decreto Legge 30122019 n 162 LEGGE

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DECRETO MILLEPROROGHE Decreto Legge 30/12/2019 n. 162 LEGGE DI BILANCIO 2020 (legge 27 dicembre

DECRETO MILLEPROROGHE Decreto Legge 30/12/2019 n. 162 LEGGE DI BILANCIO 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) DECRETO FISCALE (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv. in legge n. 157/2019) Dott. Claudio Malavasi

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (art. 50, d. l. 124/2019 e art. 1, commi

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (art. 50, d. l. 124/2019 e art. 1, commi 854 -855, legge 160/2019) L’articolo 50 del decreto-legge 124/2019 e, successivamente, la legge di bilancio 2020 (commi 854 -855 della legge 160/2019) intervengono sulla disciplina del fondo di garanzia dei debiti commerciali e sul rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, oggetto di un importante intervento regolatorio contenuto nella legge di bilancio per il 2019. Attraverso il pacchetto di norme contenute nei commi 857 e seguenti della legge 145/2018, infatti, il legislatore ha voluto stimolare le amministrazioni ad un più rigoroso rispetto dei tempi di pagamento delle fatture disciplinati dal d. lgs. 231/2002, prevedendo: a) una nuova anticipazione di liquidità per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili; b) l’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali da parte degli enti che non rispettano determinati indicatori; c) nuovi obblighi di comunicazione e nuove misure di trasparenza delle informazioni. 2

Resterà da capire come verrà quantificato lo stock di debito commerciale scaduto alla fine

Resterà da capire come verrà quantificato lo stock di debito commerciale scaduto alla fine del 31 dicembre 2019, debito che costituirà la nuova base di riferimento per la verifica dell’obbligo di riduzione progressiva di almeno il 10%, sino ad arrivare al 5% delle fatture ricevute nell’anno. Secondo uanto disposto dal comma 861 della legge 145/2018, infatti, per gli enti che adottano il SIOPE+ dal 2019 il debito scaduto è desunto direttamente dalla PCC. L’abrogazione - disposta dalla legge di bilancio 2020 - della modifica introdotta dal decreto fiscale secondo cui tale informazione poteva essere certificata autonomamente dall’ente, fa presumere che assuma validità lo stock di debito alla fine del 2019 presente sulla piattaforma, conseguente obbligo per le amministrazioni di allineare i dati. Per determinare lo stock di debito scaduto alla fine del 2019 non è prevista una nuova certificazione. Si presume che verrà preso in considerazione lo stock di debito come risultante sulla PCC Le novità in materia di obblighi di tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali La comunicazione della scadenza di pagamento delle fatture tramite OIL Da uando l’ente valorizza il campo “data_scadenza_pagamento” viene superato l’obbligo di comunicare le fatture scadute entro il 15 di ogni mese 3

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ A FAVORE DI ENTI TERRITORIALI PER DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ A FAVORE DI ENTI TERRITORIALI PER DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI (art. 1, comma 556, legge 160/2019) Il comma 556 della legge 160/2019 ripropone una nuova edizione dell’anticipazione già prevista dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018) finalizzata a iniettare liquidità di cassa agli enti per il pagamento dei debiti. E lo fa, in maniera insolita (in quanto si tratta di una disposizione temporalmente limitata), inserendo dei nuovi commi (dal 7 -bis al 7 -novies all’art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002, che disciplina i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali). A parte questo, la nuova anticipazione di li uidità prevista nel 2020 è esattamente identica a uella del 2019, con l’unica differenza che il termine per effettuare le richieste è fissato al 30 aprile 2020. Resta il grosso limite, che ha ridotto e ridurrà l’appeal di tale strumento, dell’obbligo di rimborso entro il 30 dicembre dell’esercizio. Con molta probabilità gli enti opteranno per aumentare il ricorso all’anticipazione di tesoreria (elevato lo ricordiamo da 4/12 a 5/12) in uanto non soggetto a tempi così ravvicinati per il rimborso. Per gli enti che non fanno ricorso all’anticipazione di liquidità è venuta a meno la penalizzazione del raddoppio dell’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali, grazie all’abrogazione disposta dall’art. 50 del d. l. 124/2019 del comma 857 della legge 145/2018 4

L’anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili Che cosa

L’anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili Che cosa Edizione 2018 Norma di riferimento Art. 1, commi 849 -857, legge 145/2018 Enti eroganti Enti beneficiari Finalità Limite massimo Richiesta Garanzie Pignorabilità Termini per il pagamento Obbligo di restituzione Verifica banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti Spa e istituzioni finanziarie dell’Unione europea comuni, province, città metropolitane, regioni e province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Per il pagamento di debiti fuori bilancio l’anticipazione è subordinata al relativo riconoscimento ENTI LOCALI: 3/12 delle entrate correnti accertate nel 2017 REGIONI E PROVINCE AUTONOME: 5/12 delle entrate correnti accertate nel 2017 Entro il 28/02/2019 mediante modello di certificazione del credito sulla PCC contenente l’elenco dei debiti Delegazione di pagamento ai sensi dell’art. 206 del Tuel SI, nei limiti dell’art. 159, comma 2 del Tuel ENTI DEL SSN: 30 gg dall’erogazione ALTRI ENTI: 15 gg dall’erogazione Entro il 31 dicembre 2019 Da parte degli enti eroganti attraverso la PCC. In caso di mancato pagamento viene richiesta la restituzione Edizione 2019 Art. 1, comma 556, legge 160/2019 (attraverso modifica all’art. 4 del d. lgs. 321/2002) IDEM, riferiti al 31/12/2019 ENTI LOCALI: 3/12 delle entrate correnti accertate nel 2018 REGIONI E PROVINCE AUTONOME: 5/12 delle entrate correnti accertate nel 2018 Entro il 30/04/2020 mediante modello di certificazione del credito sulla PCC contenente l’elenco dei debiti IDEM Entro il 30 dicembre 2020 IDEM RIDUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ NEL BILANCIO DI PREVISIONE (art. 1, commi 79 -80, legge 160/2019) Come già accaduto lo scorso anno, la legge di bilancio 2020 interviene sulla disciplina del fondo crediti di dubbia esigibilità, fornendo la possibilità di ridurre, durante l’esercizio, l’accantonamento effettuato in sede di bilancio di previsione. Si tratta dei commi 79 e 80 della legge 160/2019 5

La riduzione del FCDE nelle annualità 2020 e 2021 è ammessa solamente in variazione

La riduzione del FCDE nelle annualità 2020 e 2021 è ammessa solamente in variazione e non anche in fase di iniziale approvazione del bilancio Inoltre, il comma 80 consente per il triennio 2020 -2022 di ridurre il fondo crediti a seguito dell’accelerazione della riscossione dei crediti per effetto della riforma della riscossione locale contenuta nei commi da 784 a 815 della legge 160/2019. La riduzione è operata sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti inerenti le entrate oggetto della riforma e potrà essere disposta solo previa a c uisizione del parere dell’organo di revisione. 6

Gli enti potranno ridurre per il 2020 -2022 il FCDE del bilancio di previsione

Gli enti potranno ridurre per il 2020 -2022 il FCDE del bilancio di previsione in prospettiva del miglioramento della riscossione a seguito della riforma introdotta dalla legge 160/2019 INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (art. 57, comma 1 -bis, d. l. 124/2019 e art. 1, commi 551, 848 -851, legge 160/2019) Sia il decreto-legge 124/2019 che la legge di bilancio incrementano le risorse del fondo di solidarietà comunale destinato ai comuni in sostituzione dei trasferimenti erariali fiscalizzati. I comuni quindi potranno attendersi un incremento delle risorse loro destinate, anche se gli effetti per singolo ente possono variare sensibilmente in considerazione sia del fatto che tali incrementi sono spesso destinati ad una platea limitata di soggetti, sia della modifica dei criteri di riparto e del diverso peso che assume la perequazione fiscale (differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard). Vediamo nel dettaglio le novità. Incremento di risorse a favore dei comuni fino a 5. 000 abitanti con FSC negativo. L’articolo 57, comma 1 -bis del d. l. 124/2019 incrementa la dotazione del FSC di 5, 5 milioni di euro (portandolo da 6. 208. 184. 364, 87 euro fino al 2019 a 6. 213. 684. 364, 87 dal 2020 ) destinando tali risorse ai comuni con popolazione fino a 5. 000 abitanti che presentano, successivamente all’applicazione dei criteri di riparto, un valore negativo del Fondo di solidarietà. Le risorse saranno attribuite sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà comunale, al netto della quota di alimentazione del Fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50. 000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l’importo negativo di euro 100. 000. Incremento dotazione FSC A chi è destinato Come viene ripartito Limite max per ente 5, 5 milioni di euro Comuni fino a 5. 000 ab con FSC negativo In misura proporzionale al valore negativo del FSC 50. 000 euro In caso di incapienza di risorse Il valore negativo del FSC è determinato in 100. 000 euro La legge di bilancio 2020. I commi 551 e da 848 a 851 della legge 160/2019 modificano la dotazione del fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni. Si prevede in particolare: al comma 551: un incremento di 2 milioni di euro dello stanziamento del fondo di solidarietà comunale. Tale incremento di risorse è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti al fine di ridurre la quota di alimentazione del fondo di solidarietà a loro carico, 7

alimentata con il gettito IMU. Un apposito decreto del Ministero dell’interno da adottarsi entro

alimentata con il gettito IMU. Un apposito decreto del Ministero dell’interno da adottarsi entro il 29 febbraio 2020 dovrà stabilire i criteri di riparto; al comma 848: che la dotazione venga incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Si tratta della progressiva restituzione del taglio di risorse (563, 4 milioni) disposta dall’art. 47, comma 3, del d. l. 66/2014 (per finanziare il bonus degli 80 euro) e limitata al periodo 2014 -2018. In sostanza, l’incremento delle risorse del Fondo è volto a garantire ai comuni il progressivo reintegro, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle risorse che sono state decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 47 del D. L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019; al comma 849: si prevede, attraverso la modifica al comma 449 della legge 232/2016, che le risorse integrate con il comma 848 siano distribuite con apposito DPCM per far fronte a specifiche esigenze di correzione delle risorse assegnate ai comuni. Per il 2020 gli enti beneficiari saranno individuati entro il 31 gennaio 2020; ai commi 850 -851: si prevede la riduzione del fondo di solidarietà comunale di 14, 2 milioni. La riduzione è riferita alle minori esigenze di ristoro dovuto ai comuni per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell’unificazione di tale imposta con la TASI (disposta dai commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020). LE VARIAZIONI ALLA DOTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE INCREMENTO PER RESTITUZIONE TAGLIO D. L. 66/2014 (commi 848 -849, l. 160/2019) 100 ML NEL 2020 200 ML NEL 2021 300 ML NEL 2022 330 ML NEL 2023 560 DAL 2024 RIDUZIONE PER UNIFICAZIONE IMUTASI INCREMENTO PER COMUNI MONTANI INCREMENTO PER COMUNI fino a 5. 000 AB (commi 850 -851, l. 160/2019) (comma 551, l. 160/2019) (art. 57, 1 -ter, d. l. 124/2019) -14, 2 ML DAL 2020 5, 5 ML DAL 2020 DESTINATARI Tutti i comuni Riservato ai comuni con popolazione inferiore a 5. 000 ab. Riservato ai comuni con FSC negativo (max 50. 000 ad ente) 8

MODIFICA DEI CRITERI PEREQUATIVI DI RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (art. 57, comma

MODIFICA DEI CRITERI PEREQUATIVI DI RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE (art. 57, comma 1, d. l. 124/2019) L’articolo 57, comma 1, del decreto legge 124/2019, attraverso la riscrittura del comma 449, lett. c) della legge 232/2016, modifica i criteri perequativi di riparto del FSC. In particolare: viene introdotta una maggiore gradualità nell’incremento della percentuale della uota del fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera c) del comma 449 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 (euro 1. 885. 643. 345, 70) da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard che, partendo dal 45 per cento dell’anno 2019 (rimasta invariata rispetto al 2018 in forza della sterilizzazione dell’aumento prevista dal comma 921 della legge 145/2018 e che, nelle previsioni originarie, avrebbe dovuto essere dell’ 85 per cento nel 2020), verrà incrementata del 5 per cento annuo a decorrere dal 2020, sino a raggiungere il 100 per cento a decorrere dall'anno 2030; l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile viene stabilita, fino al 2019, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare, con sterilizzazione della componente relativa ai rifiuti, per essere poi incrementata del 5 per cento annuo a decorrere dal 2020, sino a raggiungere il 100 per cento a decorrere dal 2029; la quota del fondo non distribuita in base alle capacità fiscali (55 per cento nel 2019, a diminuire del 5 per cento annuo fino ad azzerarsi nel 2030) è, invece, distribuita in modo da assicurare a ciascun comune lo stesso importo dell’anno precedente della medesima componente del Fondo (eventualmente rettificata), variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita in base a capacità fiscali e fabbisogni standard. Riepilogando: Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Quota da distribuire in base ai fabbisogni standard 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Capacità fiscale perequabile 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Determinati gli importi provvisori del Fondo di solidarietà 2020. Il Ministero dell’interno, con comunicato del 23 dicembre 2019, ha reso noti gli importi provvisori del Fondo di solidarietà per il 2020, conseguenti all’accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell’ 11 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. I relativi criteri di riparto tengono conto delle modifiche normative alla disciplina del medesimo Fondo contenute nel decreto-legge fiscale e della legge di bilancio 2020, nonché della destinazione di 7 milioni di euro all’accantonamento da utilizzare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo. Le disponibilità finanziarie di cui all’art. 1, commi 551, 554 e 849, della legge di bilancio 2020, saranno assegnate con specifici provvedimenti e quindi non sono incluse nei suddetti importi. 9

CONTRIBUTO IMU-TASI (art. 1, comma 554, legge 160/2019) La nuova legge di bilancio rifinanzia

CONTRIBUTO IMU-TASI (art. 1, comma 554, legge 160/2019) La nuova legge di bilancio rifinanzia per il triennio 2020 -2022 il contributo compensativo IMU-TASI di 110 milioni di euro che il decreto-legge 135/2018 aveva concesso ai comuni per il solo anno 2019, intervenendo sulla disciplina di tali risorse approvata con la legge di bilancio 2019. La legge 145/2018 (commi 892 -895) aveva modificato la disciplina del contributo compensativo IMU-TASI spettante ai 1. 800 comuni circa che a seguito dell’introduzione della TASI avevano subito una riduzione di gettito, riducendo lo stanziamento da 300 a 190 milioni e vincolando le somme al finanziamento di piani pluriennali di sicurezza delle strade, delle scuole e degli edifici, le cui spese dovevano essere rendicontate tramite BDAP-MOP e liquidate o dichiarate liquidabili entro il 31/12 dell’anno. Tale norma aveva subito fatto alzare un coro di proteste da parte dei comuni, non solo per la riduzione dei fondi ma anche per il loro ancoraggio a finanziamento di determinate spese in conto capitale. L’unico aspetto positivo era la previsione di tali risorse fino al 2033 compreso. Il DL 135/2018. Il decreto semplificazioni (d. l. 135/2018) erano intervenuto a modificare la legge 145/2018, mitigando in qualche modo le suddette disposizioni. Infatti: il comma 8 dell’art. 11 -bis del decreto-legge 135/2018 ha introdotto un altro contributo previsto per il solo anno 2019 di 110 milioni senza vincolo di destinazione; il comma 16 del medesimo articolo ha soppresso il comma 895 della legge 145/2018, che prevedeva l’obbligo di rendicontare l’utilizzo delle risorse tramite la BDAP-MOP. Pur rimanendo il vincolo al finanziamento dei piani pluriennali di sicurezza, tornavano ad essere finanziabili anche le spese correnti. La legge di bilancio 2020. Il comma 554 della legge 160/2019 rifinanzia per il triennio 2020 -2022 il contributo compensativo IMU-TASI a ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI, dell’ammontare di 110 milioni di euro annui, previsto dalla legge 145/2018 per il solo anno 2019. Gli importi attribuiti a ciascun comune sono i medesimi attribuiti per il 2019 con DM Interno del 14 marzo 2019. 10

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER CONTENZIOSI CONNESSI A SENTENZE ESECUTIVE RELATIVE A CALAMIT O CEDIMENTI

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER CONTENZIOSI CONNESSI A SENTENZE ESECUTIVE RELATIVE A CALAMIT O CEDIMENTI (art. 1, comma 877, legge 160/2019) Il comma 877 della legge 160/2019 rifinanzia il fondo per contenzioni connessi a sentenze esecutive per calamità naturali o cedimenti, istituito dall’articolo 4 del decreto legge 113/2016 (conv. in legge 160/2016) con una dotazione di 20 milioni di euro. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 113/2016 o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell’ultimo triennio. Si tratta di un intervento destinato ad evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi talvolta diversi anni prima. Il rifinanziamento disposto dalla legge di bilancio 2020 ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. 11

Fondo fondo per contenzioni connessi a sentenze esecutive per calamità naturali o cedimenti Dotazione

Fondo fondo per contenzioni connessi a sentenze esecutive per calamità naturali o cedimenti Dotazione 20 ml per il 2016 -2019 Finalità Finanziamento fino ad un max 80% delle spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 113/2016 o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell’ultimo triennio Istanza Riparto Entro il 30 dicembre per gli anni 2020 -2022 Con DPCM 10 ml per il 2020 -2022** * Rifinanziamento per il 2020 -2022 disposto dal comma 877 della legge 160/2019 CONTRIBUTI SPETTANTI AI COMUNI ISTITUITI A SEGUITO DI FUSIONE (art. 42, d. l. 124/2019) L’articolo 15, comma 3, del d. lgs. 267/2000 ha istituito un fondo per l’attribuzione di contributi straordinari a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione. Tali contributi, secondo quanto previsto dalla legge 208/2015 (art. 1, comma 17, lett. b) sono riconosciuti nella misura del 60% dei trasferimenti erogati agli originari enti nell’anno 2010 (entro il limite per ciascun ente di 2 milioni di euro). Il D. M. Interno 25 giugno 2019 definisce le modalità di riparto del contributo a decorrere dell’anno 2019, prevedendo, nel caso di richieste superiori al fondo stanziato, la priorità per le fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità. In particolare, viene assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità. Mentre per il 2018 sono stati ripartiti 47, 5 milioni a 67 enti nati dalla fusione, per il 2019 il Ministero dell’interno, con comunicato del 27 gennaio ha ripartito 46, 5 milioni a favore di 92 enti. L’aumento degli enti ha uindi ridotto notevolmente le somme riconosciute ai singoli enti. Per garantire il livello di contributi attribuiti per il 2019, l’articolo 42, comma 1, del d. l. 124/2019 aumenta di 30 milioni la dotazione del fondo. Gli importi sono stati rideterminati dal Ministero dell’interno e resi noti con comunicato diffuso in data 20 novembre 2020. L’incremento del fondo è previsto per il solo anno 2019. Gli enti interessati quindi non potranno riproporre tali importi nel nuovo bilancio di previsione. 12

SUPERAMENTO DEI LIMITI DI SPESA E DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI ENTI TERRITORIALI

SUPERAMENTO DEI LIMITI DI SPESA E DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI ENTI TERRITORIALI (art. 57, comma 2, d. l. 124/2019) Da tempo era avvertita l’esigenza di superare i vincoli imposti agli enti locali su specifiche voci di spesa, vincoli ritenuti oramai anacronistici alla luce anche dei superati vincoli di finanza pubblica dettati dal pareggio di bilancio. Negli ultimi anni si era assistito ad un timido ma progressivo alleggerimento di alcuni limiti sia a livello generale (quello per mostre, per gli arredi e da ultimo – proprio ad opera del d. l. 124/2019, per la formazione), che a livello particolare, con riferimenti ai soli enti rispettosi dei termini di approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12 e del rendiconto entro il 30/04. Ora l’art. 57, comma 2, del d. l. 124/2019 completa l’opera, disapplicando definitivamente per gli enti territoriali (regioni, province e città metropolitane, comuni), i loro organismi ed enti strumentali e le società partecipate, a partire dal 2020, tutta una serie di norme che avevano imposto limiti su determinate voci di spesa ovvero obblighi informativi. Nella tabella che segue riportiamo i limiti/obblighi superati: I limiti di spesa definitivamente superati Norma Art. 27, co. 1, del d. l. n. 112/2008 (l. 133/2008) Art. 6, co. 7, d. l. 78/2010 (l. 122/2010) Art. 6, co. 8 d. l. 78/2010 (l. 122/2010) Art. 6, co. 9, d. l. 78/2010 (l. 122/2010) Art. 6, co. 12, d. l. 78/2010 (l. 122/2010) Art. 6, co. 13, d. l. 78/2010 (l. 122/2010) Art. 5, co. 2, del d. l. 95/2012 (l. 135/3012) articolo 5, commi 4 e 5, legge 67/1987 articolo 2, comma 594, legge 244/2007 Art. 12, co. 1 -ter, del d. l. 98/2011 (l. 111/2011) Art. 24 d. l. n. 66/2014 (l. 89/2014) Spesa contingentata stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni (cosiddetto "tagliacarta") Limite (ora superato) 50% della spesa sostenuta nel 2007 relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 20% della spesa dell’anno 2009 Sponsorizzazioni divieto studi ed incarichi di consulenza Missioni Formazione ac uisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonch acquisto di buoni taxi obbligo per i comuni con più di 40. 000 abitanti di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico obbligo di adozione dei piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio vincoli procedurali per l’ac uisto di immobili da parte degli enti territoriali vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili 50% della spesa dell’anno 2009 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 13

Ricordiamo che inizialmente il comma 2 dell’art. 57 del decreto-legge prevedeva unicamente il superamento

Ricordiamo che inizialmente il comma 2 dell’art. 57 del decreto-legge prevedeva unicamente il superamento dei limiti di spesa per la formazione a partire dal 2020. Il comma 2 -bis si fa carico anche di abrogare due disposizioni e precisamente: il comma 2 dell’articolo 21 -bis del d. l. 50/2017 (legge n. 96/2017); il comma 905 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; con cui era stato disposto il superamento di determinati limiti/obblighi nel caso in cui l’ente avesse approvato il bilancio di previsione entro il 31/12 e il rendiconto entro il 30/04. Ora tali norme devono intendersi superate (e quindi correttamente abrogate) in quanto i limiti risultato disapplicati per tutti gli enti a prescindere dalla data di approvazione di bilancio e rendiconto. Alla luce della “liberalizzazione” dai suddetti vincoli di spesa, riteniamo utile riepilogare di seguito i limiti rimasti in vigore: Norma Spesa contingentata Limite Art. 1, co. 146, Legge n. 228/2012 Art. 1, co. 512 ss. gg. , L. 208/2015 Incarichi di consulenza informatica Vietati Spese per l’informatica 50% della media sostenuta nel triennio 2013 -2015 Art. 14, d. l. 66/2014 Art. 9, co. 28, d. l. 78/2010 Art. 7, co. 5 -bis, d. lgs. 165/2001 e art. 22, co. 8, d. lgs. 75/2017 Art. 1, co. 557 -quater e 562, l. 296/2006 Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza Spesa per lavoro flessibile 4, 2% spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (se spesa personale inferiore a 5 ml di €) 1, 4% spesa di personale risultante dal conto annuale 2012 (se spesa personale pari o superiore a 5 ml di €) 50% spesa anno 2009 (o triennio 2007 -2009 se nel 2009 non è stata sostenuta alcuna spesa) (100% per enti in regola con art. 1, co. 557, L. n. 296/2006) Incarichi di co. co. Vietati Spesa di personale Media 2011 -2013 per comuni sopra i 1. 000 ab Spesa 2008 per comuni fino a 1. 000 ab e unioni di comuni CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE FACOLTATIVA NEGLI ENTI FINO A 5. 000 ABITANTI (art. 57, comma 2 -ter, d. l. 124/2019) Dopo il bilancio consolidato un altro pilastro della riforma contabile – la contabilità economico patrimoniale – diventa facoltativo per i comuni fino a 5. 000 abitanti. Lo prevede il comma 2 -ter dell’art. 57 del decreto legge 124/2019, che ha modificato l’art. 232 del Tuel. La norma risultante dopo le modifiche è di seguito riportata: Il nuovo art. 232, comma 2, del Tuel 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3 bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 Anche in questo caso, come prima per il consolidato, si tratta di una facoltà e non di una decisione ex lege. Facoltà che gli enti interessati devono esercitare mediante apposita deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi entro e non oltre il termine di approvazione del rendiconto riferito all’esercizio 2019 (30 aprile 2020). La scelta può essere anche espressa nella medesima deliberazione con cui viene approvato il rendiconto della gestione. Gli enti che intendono esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale devono adottare una deliberazione consigliare entro il termine di approvazione del rendiconto riferito all’esercizio 2019. 14

Gli enti che si avvalgono di tale facoltà saranno comunque tenuti ad allegare al

Gli enti che si avvalgono di tale facoltà saranno comunque tenuti ad allegare al rendiconto una situazione economico patrimoniale semplificata, redatta secondo modalità e criteri fissati con il DM del 11 novembre 2019. Enti Economico patrimoniale Consolidato Comuni fino a 5. 000 abitanti Facoltativa Facoltativo Comuni con popolazione pari o superiore a 5. 000 abitanti obbligatorio SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI DEL TESORIERE (art. 57, comma 2 -quater, d. l. 124/2019) Attraverso la modifica degli articoli 216 e 226 del Tuel, vengono eliminate alcune attività di controllo del tesoriere in ordine al rispetto da parte dell’ente dei limiti di bilancio. Lo scopo è uello di sollevare il tesoriere di tali attività e semplificare le procedure, così da prevenire il fenomeno delle gare deserte. Le attività e gli obblighi che vengono superati riguardano: il controllo che i pagamenti avvengano nei limiti degli stanziamenti di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione (commi 1 e 3 dell’art. 216 del Tuel). Considerato che tale attività di controllo era disciplinata anche dal principio contabile all. 4/2 al d. lgs. 118/2011, le disposizioni ivi contenute, fino ad un suo aggiornamento, devono ritenersi superate; l’obbligo di corredare il conto del tesoriere degli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa. Il tesoriere dell’ente non è più chiamato a verificare il rispetto dei limiti dell’attività di pagamento da parte degli enti locali né a corredare il conto di gestione con gli allegati di svolgimento per ciascuna tipologia di entrata e programma di spesa ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (art. 1, commi 547 e 555 della legge 160/2019) Il comma 555 della legge 160/2019 affronta un tema molto sentito per gli enti locali: l’anticipazione di tesoreria. Dopo che la legge di bilancio 2019 aveva prorogato di un anno l’innalzamento dell’anticipazione di tesoreria ma solo a 4/12 anzich i 5/12 degli anni passati, ora si torna ai 5/12 per il triennio 2020 2022 15

Che cosa Norma Limite 2013* Art. 1, comma 9, DL 35/2013 (L. n. 64/2013)

Che cosa Norma Limite 2013* Art. 1, comma 9, DL 35/2013 (L. n. 64/2013) Art. 12 -bis, comma 1, DL 93/2013 (L. n. 119/2013) 5/12 2014 Art. 2, co. 3 bis, DL 4/2014 (L. n. 50/2014) 5/12 2015 2016 2017 2018 2019 Art. 2, co. 216, Legge n. 190/2014 Art. 1, co. 738, Legge n. 208/2015 Art. 1, co. 43, Legge n. 232/2016 Art. 1, co. 618, Legge n. 205/2017 Art. 1, co. 906, Legge 145/2018 5/12 4/12 2020 -2022 Art. 1, comma 555, legge 160/2019 5/12 * Nel 2013 ricordiamo anche l’art. 1, comma 2, del DL 54/2013 (L. n. 85/2013) che ha elevato ulteriormente l’anticipazione di tesoreria dell’importo stimato dal Mef di mancato introito gettito IMU su abitazione principale e altre tipologie di immobili. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PICCOLI COMUNI (art. 42, comma 1 -bis, d. l. 124/2019) L’articolo 9, comma 3, della legge n. 158/2017, riconosce ai piccoli comuni: a)la facoltà di stipulare apposite convenzioni, d intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane S. p. A. , affinch i pagamenti su conti correnti, pagamenti dei vaglia postali, nonch altre prestazioni, possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale; b) la possibilità di affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa. Grazie all’integrazione disposta dal d. l. 124/2019, si prevede che l affidamento diretto della gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa possa essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione. RISTRUTTURAZIONE DEI MUTUI ENTI LOCALI (art. 1, comma 557, legge 160/2019 e art. 39, d. l. 162/2019) È in arrivo nel 2020 una maxi-operazione straordinaria di ristrutturazione del debito degli enti locali posta in essere dallo Stato che, sfruttando economie di scala, un maggior potere contrattuale ed anche un profilo di rischio più contenuto, sarà in grado di ottenere condizioni molto più vantaggiose di quelle che potrebbe ottenere il singolo ente. Di tale operazione se ne occupano due norme pressoché coeve: l’art. 1, comma 557, della legge 160/2019; l’art. 39 del decreto legge 162/2019. 16

Si prevede la ristrutturazione del debito degli enti locali, mediante accollo da parte dello

Si prevede la ristrutturazione del debito degli enti locali, mediante accollo da parte dello Stato, al fine di ridurre gli oneri a carico dei bilanci Legge di bilancio 2020. Sulla scia di quanto previsto dalla precedente legge di bilancio 2019, il comma 557 della legge 160/2019 prevede la ristrutturazione del debito degli enti locali al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche. Un apposito decreto del MEF da emanarsi entro il mese di febbraio 2020 dovrà stabilire criteri e modalità per la riduzione della spesa per interessi passivi, che potrà avvenire anche mediante accollo del debito da parte dello Stato. La Relazione tecnica segnala che l'eventuale accollo dei mutui da parte dello Stato determinerebbe effetti positivi in termini di riduzione degli oneri finanziari, considerato che il rischio di credito (cioè il rischio di insolvenza del beneficiario del mutuo, prima ente locale, ora Stato) è minore. La precedente rinegoziazione dei mutui prevista dai commi 961 -964 della legge 145/2018 aveva una portata molto limitata, applicandosi ai soli mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti spa aventi determinate caratteristiche. I mutui rinegoziabili sono stati individuati con il decreto del MEF del 30 agosto 2019. Ora la nuova disposizione della legge di bilancio 2020 ha una portata più ampia, interessando tutti i mutui degli locali, senza distinzione alcuna. Decreto-legge milleproroghe. Sull’argomento interviene a pochi giorni di distanza anche l’art. 39 del decreto-legge 162/2019 (milleproroghe), che con una norma simile a quella del comma 557 sopra analizzato, ma molto più strutturata, prevede una maxi operazione di ristrutturazione dei mutui in carico agli enti locali e alle regioni mediante accollo degli stessi da parte dello Stato. Nella seguente tabella vengono riepilogate le caratteristiche di tale operazione. Identikit della ristrutturazione dei debiti degli enti locali Che cosa Caratteristiche dei mutui Caratteristiche operazione Condizione Gestione delle attività Unità di coordinamento Istanza Estinzione anticipata dei mutui Istruttoria descrizione in essere al 30 giugno 2019; con scadenza successiva al 31/12/2014; con debito residuo superiore a 50. 000 euro. Valori inferiori sono ammessi nel caso in cui l’ente sostenga un onere complessivo di rimborso dei mutui superiore all’ 8% della spesa corrente media 2016 -2018 Possono essere rinegoziati anche mutui oggetto di operazioni in derivati Ristrutturazione dei debiti con accollo da parte dello Stato. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato. Riduzione totale del valore finanziario delle passività totali. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti possono essere esonerati dalla verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Affidata ad una società in house del Ministero dell’economia e delle finanze Istituita con DPCM, è composta da Ministero interno, MEF, rappresentanti ANCI e UPI, avrà il compito di: monitoraggio delle attività; coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione; individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la società per agevolare l'accesso alle operazioni stesse Gli enti interessati dovranno presentare apposita istanza secondo modalità e termini che saranno stabiliti con DM economia e finanze da adottarsi (previa intesa in sede di conferenza unificata) entro il 31 marzo 2020. Nell’istanza gli enti devono indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante È svolta dalla società in house, che verifica le condizioni per la ristrutturazione del debito e comunica all’ente: le condizioni dell'operazione; il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse; gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente 17

Accettazione Ristrutturazione del debito Contratto di accollo Modalità di estinzione del debito dell’ente nei

Accettazione Ristrutturazione del debito Contratto di accollo Modalità di estinzione del debito dell’ente nei confronti dello Stato Delegazione di pagamento Modalità di recupero delle somme non versate Limite indebitamento Contabilità speciale Mutui contratti da società pubbliche Applicazione alle regioni e province autonome A seguito della comunicazione da parte della società, accetta l’operazione di ristrutturazione A seguito dell’accettazione da parte dell’ente locale, la società procede alla ristrutturazione del mutuo L'ente sottoscrive con la società un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui, nel quale sono definite: > le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato; >le modalità di recupero delle somme e l'applicazione di interessi moratori, qualora l'ente non adempia al versamento delle rate di ammortamento dovute. Avviene sulla base dei seguenti principi: a)l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante; b)le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento; c)le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati; d)le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui originari; e)la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera c) e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera d); in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0; f)negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di parte corrente di importo pari alla quota interessi del piano di ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio. Viene rilasciata dall’ente locale a favore del MEF Mediante trattenuta dell’Agenzia delle entrate sugli incassi IMU (per i comuni) e sugli incassi dell’imposta sulle assicurazioni per RCA (per le province) Nel calcolo degli interessi per la verifica del limite di indebitamento si computano anche gli interessi corrisposti allo Stato in forza del contratto di accollo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società in house. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti. Alla rendicontazione provvede la società La ristrutturazione dei mutui si applica anche ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell’elenco ISTAT. In tal caso l’ente subentra come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. Ai fini della determinazione del limite di indebitamento, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati delle società Verrà stabilita con apposito DM, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro il 31/03 DESTINAZIONE RISPARMI RINEGOZIAZIONE MUTUI (art. 57, comma 1 -quater, d. l. 124/2019) L’articolo 57, comma 1 -quater, del d. l. 124/2019 proroga di ulteriori tre anni (2021 -2023) la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 78/2015 che consente di destinare i risparmi in linea capitale derivanti dalla rinegoziazione dei mutui al finanziamento della spesa corrente. In assenza di tale norma gli enti dovrebbero rispettare le indicazioni fornite dalla Cassa Depositi e Prestiti spa che prescrive agli enti di destinare i risparmi di quota capitale derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui al finanziamento degli investimenti, in considerazione del fatto che la rinegoziazione dei mutui, allungando il periodo di ammortamento, finirebbe per disallineare la vita utile del bene dalla durata del prestito. Tale interpretazione è condivisa dalla Corte dei Conti, che in coerenza con i principi di sana 18

gestione finanziaria, ritiene che tali economie siano assoggettate al vincolo di destinazione del finanziamento

gestione finanziaria, ritiene che tali economie siano assoggettate al vincolo di destinazione del finanziamento degli investimenti posto dall’art. 119, comma 6, della Costituzione. Trattandosi di economie su risorse derivanti da indebitamento, infatti, soggiacciono agli stessi vincoli gravanti in origine sulle risorse stesse e, pertanto, devono essere destinate a spese in conto capitale, restando esclusa la possibilità di procedere ad un automatico incremento della spesa corrente (in tal senso, tra le altre, Sezione controllo Piemonte n. 190/2014; Sezione controllo Emilia Romagna n. 145/2014, Sezione controllo Umbria n. 122/2015 e da. Ultimo, Sezione Controllo Marche, n. 12/2019). Al contrario i risparmi sugli interessi, secondo la nota congiunta ANCI/CDP Prot. n. 82/SG/VN/ml dell'11/5/2015, sarebbero liberamente destinabili per spese correnti. La norma in esame consente quindi di superare – sebbene solo in via transitoria - tale orientamento restrittivo, in considerazione della necessità di alleggerire le sempre maggiori tensioni dei bilanci degli enti locali, in difficoltà a raggiungere il pareggio di parte corrente. La destinazione dei risparmi delle operazioni di rinegoziazione dei mutui (art. 7, comma 2, d. l. 78/2015) Enti territoriali Quota Interessi Capitale Anni 2015 -2023 Spese correnti Dal 2024 Spese correnti Spese di investimento ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI (art. 57 -ter, d. l. 124/2019) L’articolo 57 -ter del d. l. 124/2019 modifica la disciplina della nomina degli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali, prevedendo: a) l’estrazione dei nominativi su base provinciale e non più regionale. Questa scelta se da un lato restringe notevolmente la rosa di nominativi chiamati a svolgere le funzioni, dall’altra contribuirà a ridurre gli oneri finanziari connessi al rimborso delle spese di viaggio, specie nelle regioni di più vaste dimensioni territoriali. Il restringimento della base territoriale per la scelta dei revisori potrebbe, d’altro canto, comportare il rischio di non riuscire a nominare l’organo, soprattutto nelle province con pochi iscritti, considerato che ogni revisore può essere chiamato a svolgere l’incarico presso un ente al massimo per due volte. Ricordiamo comun ue che un’analoga disposizione è contenuta anche nel disegno di legge di riforma dell’ordinamento degli enti locali (TUEL) attualmente all’esame della Camera dei deputati (AC 1356 presentato il 9 novembre 2018); b) in caso di composizione collegiale dell’organo di revisione, che il presidente venga scelto dall’organo consigliare mediante elezione a maggioranza assoluta tra i soggetti inseriti nella 3^ fascia o comunque nella fascia più elevata. In precedenza, invece, il presidente veniva scelto tra colui che risultasse aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali. In caso di pari numero di incarichi ricoperti, veniva preso in considerazione la maggior dimensione demografica degli enti presso i uali è già stato svolto l'incarico. 19

AUMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE PER SINDACI DEI COMUNI FINO A 3. 000 ABITANTI

AUMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE PER SINDACI DEI COMUNI FINO A 3. 000 ABITANTI E PER I PRESIDENTI DI PROVINCIA (art. 57 -quater, d. l. 124/2019) L’articolo 57 -quater del decreto-legge 124/2019 (convertito dalla legge 157/2019) aumenta l’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3. 000 abitanti. La novella è demandata all’inserimento, nell’art. 82 del Tuel, del nuovo comma 8 -bis il quale prevede che “ L’indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3. 000 abitanti viene elevata fino all’ 85% di quella spettante ai sindaci dei comuni fino a 5. 000 abitanti Se la volontà del legislatore è chiara (incrementare le indennità dei sindaci nei comuni di minori dimensioni per rendere effettivo il principio costituzionale di libertà di accesso alle funzioni pubbliche), la norma, così com’è formulata, apre la strada ad una serie di interrogativi. Il nuovo comma 8 -bis infatti parla di incremento “fino” all’ 85% (e non semplicemente di incremento all’ 85%) lasciando presuppore l’esercizio di una facoltà decisionale da parte dell’ente e non un automatismo di legge. A riprova di ciò depone il fatto che non si prevede un aggiornamento del DM 119/2000, che attualmente fissa la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali. Considerato che in base 20

a tale decreto l’indennità massima dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.

a tale decreto l’indennità massima dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 1. 000 abitanti è pari a 1. 162, 03 euro mensili, mentre uella dei sindaci tra 1. 000 e 3. 000 abitanti è pari a 1. 301, 47 euro, per effetto della nuova disposizione le due fasce verrebbero unificate e l’indennità massima fissata in € 1. 659, 38, pari all’ 85% dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5. 000 abitanti. Tali importi incorporano la riduzione del 10% disposta a regime in base al comma 54, articolo 1, della legge 266/2005, come sancito dalla Corte dei conti – Sezione Riunite, con deliberazione n. 1/CONTR/2012. Se così fosse, in assenza di un’apposita decisione, il nuovo importo non potrebbe essere riconosciuto al primo cittadino. Ma a chi competerebbe tale decisione? Escludendo la competenza consigliare, in uanto non rientrante nelle materie elencate dall’art. 42 del Tuel, dovrà essere la Giunta ad esprimersi su tale aspetto. Altro dubbio riguarda i destinatari della disposizione. Ancora una volta il sindaco, certo. Ma non si deve dimenticare che le indennità di funzione degli assessori e del vice-sindaco vengono determinate in misura proporzionale a quella del sindaco, con percentuali che variano a seconda della dimensione demografica dell’ente. Spettano uindi anche agli altri componenti della giunta gli aumenti che il legislatore ha inteso riservare al sindaco? Certamente il titolo dell’articolo 57 -quater, rubricato come “Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia” parrebbe escludere tale possibilità. Tuttavia, l’inserimento di tale disposizione nel uadro ordinamentale del Tuel (art. 82) potrebbe aprire la strada anche ad una interpretazione più estensiva. Occorrerà capire se l’innalzamento dell’indennità di funzione del sindaco dei comuni fino a 3. 000 abitanti comporterà anche l’aumento delle indennità spettanti al vicesindaco e agli assessori Infine, andrà stabilito se l’aumento in uestione opererà in deroga ai limiti fissati dalla legge 56/2014, che ha disposto l’incremento del numero di assessori e consiglieri comunali degli enti fino a 10. 000 abitanti, purché nel rispetto dell’invarianza della spesa. Trattandosi di disposizione successiva, riteniamo che l’aumento in uestione non incida sul rispetto della legge 56/2014, anche in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto un contributo a ristoro dei maggiori oneri posti a carico dei bilanci dei singoli enti. Indennità mensile del sindaco (Tab. A) D. M. 119/2000 e art. 1, comma 54, L. 266/2005) Abitanti del comune Fino a 1. 000 da 1. 001 a 3. 000 da 3. 001 a 5. 000 da 5. 001 a 10. 000 da 10. 001 a 30. 000 da 30. 001 a 50. 000 da 50. 001 a 100. 000 e cap. di provincia fino a 50. 000 da 100. 001 a 250. 000 e cap. di provincia da 50. 001 a 100. 000 da 250. 001 a 500. 000 e cap. di provincia da 100. 001 a 250. 000 Oltre 500. 000, compresi i cap. di regione e comuni di cui all’art. 22 del TUEL con oltre 250. 000 Importo DM Importo 119/2000 ridotto 10% 1. 291, 14 1. 162, 03 1. 446, 08 1. 301, 47 2. 169, 12 1. 952, 21 2. 788, 87 2. 509, 98 3. 098, 74 2. 788, 87 3. 460, 26 3. 114, 23 4. 131, 66 3. 718, 49 5. 009, 63 4. 508, 67 5. 784, 32 5. 205, 89 7. 798, 50 7. 018, 65 Nuovo importo 1. 659, 38 1. 952, 21 2. 509, 98 2. 788, 87 3. 114, 23 3. 718, 49 4. 508, 67 5. 205, 89 7. 018, 65 Per contribuire ai maggiori oneri a carico dei bilanci comunali derivanti dall’innalzamento dell’indennità di funzione dei sindaci, il comma 2 dell’art. 57 -quater istituisce un fondo la cui dotazione ammonta a 10 milioni di euro a partire dall’anno 2020. Tali risorse saranno ripartite a favore dei comuni interessati con apposito decreto, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Evidenziamo che i contributi in oggetto non garantiscono l’integrale finanziamento della maggiore spesa sostenuta, essendo previsti a titolo di concorso alla medesima. Ai comuni fino a 3. 000 abitanti interessati dall’aumento delle indennità di funzione verrà assegnato un contributo a ristoro delle maggiori spese 21

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA SU GETTONI DI PRESENZA E INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI (art. 1,

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA SU GETTONI DI PRESENZA E INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI (art. 1, comma 552, legge 160/2019) La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 552, della legge 160/2019) contiene una norma interpretativa di due disposizioni legislative in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali, ovvero l'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. La prima disposizione (legge 244/2007) dal 2008 ha sancito il divieto di deliberare incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali. Successivamente tale norma è stata modificata dal d. l. 112/2008 (art. 76) che, novellando il comma 11 dell’art. 82 del Tuel, ha previsto solamente che la corresponsione di gettoni di presenza sia subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, secondo modalità da recepire nel regolamento comunale di contabilità. Con riguardo a tali norme, la legge di bilancio 2020 i l legislatore pare abbia voluto legittimare gli aumenti alle indennità di funzione degli amministratori locali deliberati fino al 2007 compreso, uando il comma 11 dell’art. 82 del Tuel ancora ammetteva tale possibilità. ADEGUAMENTO BANCA DATI RENDICONTO COMUNI (art. 48, d. l. 124/2019) Con l’articolo 48 del decreto legge 124/2019 vengono modificate le disposizioni del TUEL che fanno riferimento al certificato di bilancio. Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 902 -903, legge n. 145/2018) ha abrogato, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l’obbligo di trasmissione al Ministero dell’interno delle certificazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione, prevedendo altresì la possibilità, per lo stesso Ministero, di richiedere specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità e termini da stabilire con decreto del Ministero dell’interno, previo parere dell’ANCI e dell’UPI. Sulla scia di tali novità, l’art. 48 del decreto legge 124/2019 provvede a coordinare alcune disposizioni contenute nell’art. 228 e 243 del Tuel e nella legge 145/2018, sostituendo il riferimento al certificato al rendiconto con i dati trasmessi alla BDAP. 22

Norma modificata Art. 228, comma 5, del Tuel Art. 243, comma 6, del Tuel

Norma modificata Art. 228, comma 5, del Tuel Art. 243, comma 6, del Tuel Art. 1, comma 142, legge 145/2018 Contenuto Venuto a meno l’obbligo di allegare al certificato al rendiconto la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio Per gli enti struttualmente deficitari, ai fini del controllo sul rispetto del livello minimo di copertura dei servizi e dell’applicazione delle relative sanzioni, il riferimento al certificato al rendiconto viene sostituito con il riferimento ai dati trasmessi alla BDAP. In caso di mancato invio del rendiconto del penultimo anno precedente si fa riferimento all ultimo rendiconto disponibile trasmesso a BDAP o all’ultimo certificato al rendiconto trasmesso al ministero Per l’assoggettamento al controllo centrale, il riferimento al mancato invio del certificato al rendiconto viene sostituito con la mancata trasmissione dei dati del rendiconto alla BDAP ai fini dell’attribuzione dei contributi, di cui all’art. 1, commi 139 e ss. della legge 145/2018, assegnati ai comuni al fine di favorire gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, il riferimento al certificato al rendiconto viene sostituito con il riferimento al rendiconto trasmesso alla BDAP DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAREGGIO DI BILANCIO (art. 57, commi 2 -quinquies e 2 -septies, d. l. 124/2019) Il comma 2 quinquies dell’articolo 57 del decreto legge 124/2019 riapre i termini per l’invio della certificazione rettificativa del pareggio di bilancio relativa all’anno 2017. Secondo la disciplina vigente, infatti, nel caso in cui i dati risultanti dal rendiconto approvato risultino differenti rispetto alla certificazione di vincoli di finanza pubblica, la nuova certificazione doveva essere trasmessa entro il termine di 60 gg successivi alla data di scadenza per l’approvazione del rendiconto (29 giugno 2018). Decorso tale termine non è più possibile rettificare la certificazione inviata nel caso in cui i dati siano migliorativi rispetto a uanto in precedenza comunicato. Resta invece l’obbligo di inviare la nuova certificazione, in caso di dati peggiorativi del saldo. La norma in esame consente agli enti interessati di inviare la nuova certificazione, rettificativa della precedente, entro il termine del 31 gennaio 2020. Gli enti locali interessati potranno inviare una nuova certificazione rettificativa del pareggio di bilancio 2017 entro il 31 gennaio 2020, qualora i dati indicati nella certificazione originaria dovessero risultare difformi da quelli del rendiconto approvato Inoltre, il comma 2 -septies del medesimo articolo 50 modifica il comma 829 della legge 145/2018, con cui il legislatore aveva disapplicato le sanzioni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio da parte degli enti in dissesto, qualora lo sforamento fosse originato dal pagamento dei residui mediante applicazione dell’avanzo accantonato. Attraverso la modifica apportata dal d. l. 124/2019 viene tolto il riferimento all’avanzo accantonato, per cui si allarga la platea di enti in dissesto he possono beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio. 23

Legge 145/2018 Cosa prevede Applicabilità regioni comma 819 Concorso di regioni, province e comuni

Legge 145/2018 Cosa prevede Applicabilità regioni comma 819 Concorso di regioni, province e comuni agli obiettivi di finanza pubblica attraverso le disposizioni contenute nei commi da 820 a 824 2021 Applicabilità ee. ll. Dal 2019 comma 820 Possibilità di utilizzare liberamente l’avanzo di amministrazione ed il FPV di entrata nel rispetto delle regole del d. lgs. 118/2011 comma 821 Equilibrio rispettato in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo 2021 comma 822 Clausola di salvaguardia 2021 comma 823 Disapplicazione delle disposizioni sui vincoli di finanza pubblica 2021 comma 824 Applicabilità alle regioni dal 2021, subordinatamente raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza permanente al Dal 2020 2021 Non applicabile 24

ACCESSO AL FONDO DI LIQUIDITA’ PER ENTI IN RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE INTERESSATI DALLA SENTENZA

ACCESSO AL FONDO DI LIQUIDITA’ PER ENTI IN RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE INTERESSATI DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 18/2019 (art. 38, d. l. 162/2019) L’articolo 38 del decreto legge milleproroghe (d. l. 162/2019) cerca di porre rimedio alla falla venutasi a creare nella disciplina del cosiddetto pre-dissesto (art. 243 bis e seguenti del Tuel) dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 18/2019 con cui i giudici hanno dichiarato illegittima la spalmatura trentennale del disavanzo per violazione del principio dell’e uilibrio di bilancio, violazione del principio di responsabilità della rappresentanza democratica e violazione del principio dell’e uità intergenerazionale (art. 81 e 97 della Costituzione). Con la citata sentenza infatti la Corte ha censurato il comma 714 della legge 208/2015 (introdotta dalla legge 232/2016) nella misura in cui, a determinate condizioni, consentiva la restituzione in 30 anni dell’anticipazione di li uidità concessa agli enti. Ora il legislatore sta pensando ad una complessiva riforma della disciplina del dissesto e del predissesto, alla luce delle numerose criticità che tali norme presentano e che hanno portano, nel corso di questi anni, a continue modifiche e a bocciature da parte della magistratura contabile e, come si è visto, della stessa Corte costituzionale. A luglio 2019 l’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ha reso pubblico un documento contenente l’analisi delle criticità e spunti di riflessione per la riforma delle norme sul risanamento finanziario. In attesa di tale riforma, l’art. 38 del decreto-legge 162/2019 interviene per evitare il default degli enti in riequilibrio interessati dalla pronuncia della Corte costituzionale, che sono stati costretti ad incrementare la quota annua di disavanzo da ripianare. Tali enti potranno richiedere al Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2020, l’anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali previsto dall’art. 243 -ter del Tuel. Tale anticipazione può essere richiesta per un importo pari alla rata del disavanzo determinata secondo la spalmatura trentennale e la maggiore rata determinata a seguito della pronuncia della Corte costituzionale. L’assegnazione delle risorse sarà disposta dal Ministero dell’interno entro il 28 febbraio 2020 e la restituzione potrà avvenire in dieci annualità. Gli enti in predissesto interessati dalla sentenza della Corte costituzionale potranno richiedere l’anticipazione a carico del fondo di rotazione per un importo pari al maggior disavanzo da ripianare. Le somme dovranno essere rimborsate in 10 anni RIPIANO DISAVANZO PER MANCATO TRASFERIMENTO DI SOMME DOVUTE DA ALTRI LIVELLI DI GOVERNO A SEGUITO DI SENTENZE (art. 1, comma 876, della legge 160/2019) Il comma 876 della legge 160/2019 amplia la possibilità per le regioni e gli enti locali di ripianare il disavanzo di amministrazione, uando uesto sia riferito all’esercizio precedente e sia dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni. Si prevede che il ripiano possa avvenire nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell’ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in uote determinate in ragione dell’esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall’ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l’ente beneficiario. 25

ERRATA FATTURAZIONE BOLLETTE PER FORNITURE E SERVIZI (art. 1, commi 291 -295, legge 160/2019)

ERRATA FATTURAZIONE BOLLETTE PER FORNITURE E SERVIZI (art. 1, commi 291 -295, legge 160/2019) Le disposizioni in esame introducono misure a tutela del consumatore a fronte di comportamenti non corretti da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità (luce, gas, idrico) e dei servizi telefonici, televisivi e internet. Esse interessano anche gli enti locali nella misura in cui anche comuni e province sono utenti di tali servizi e non è infrequente vedersi recapitate bollette errate, fatture consumi molto elevati o addirittura vedersi sospendere il servizio. Vediamo quali tutele introduce la legge di bilancio 2020 per queste situazioni. Gestori dei servizi di pubblica utilità (luce, gas, idrico) e operatori dei servizi di telefonia, televisivi e internet Che cosa Mancati pagamenti di fatture Sospensioni di fornitura Condotta illegittima del gestore per iolazioni relati e alle modalità di rile azione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di atturazione nonc per addebiti di spese non giusti icate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti Effettuazione del rimborso Prescrizione somme dovute in base ai contratti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica Prescrizione somme dovute in base ai contratti di fornitura di servizi luce, gas e acqua Descrizione I gestori hanno l’obbligo di trasmettere agli utenti, mediante raccomandata AR, le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture Il preavviso minimo è di 40 gg A partire dal 1° gennaio 2020 gli utenti hanno diritto di ricevere oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro. Il rimborso è subordinato all’accertamento della violazione da parte dell’autorità competente o da documentazione prodotta dall’utente Mediante storno sulla fattura successiva ovvero versamento (a scelta dell’utente) Due anni, senza più alcuna limitazione Ricordiamo infine che l’art. 1, comma 4, della legge 205/2017 aveva già introdotto il termine biennale di prescrizione delle somme dovute per fornitura di energia elettrica, gas e acqua. Ora la legge di bilancio 2020 ha abrogato il comma 5 di tale legge, che escludeva l’applicazione di tale termine biennale qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo fosse derivata da responsabilità accertata dell'utente. 26

PROROGA AL 30 GIUGNO 2020 DEL PAGOPA (art. 1, comma 8, d. l. 162/2019)

PROROGA AL 30 GIUGNO 2020 DEL PAGOPA (art. 1, comma 8, d. l. 162/2019) L’articolo 1, comma 8, del decreto legge 162/2019 proroga fino al 30 giugno 2020 l’entrata in vigore del sistema pago. PA. La norma precisa inoltre che il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Il mancato adempimento dell’obbligo di attivazione del pago. PA rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare PROROGA BLOCCO RIVALUTAZIONE ISTAT CANONI DI LOCAZIONE (art. 4, comma 2, d. l. 162/2019) Viene prorogato a tutto il 2020 il blocco della rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione passive previsto dall’art. 3, comma 1, del d. l. 95/2012 (conv. in legge 125/2012). 27

MISURE PER GLI INVESTIMENTI CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI AI COMUNI PER OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

MISURE PER GLI INVESTIMENTI CONTRIBUTI PICCOLI INVESTIMENTI AI COMUNI PER OPERE PUBBLICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE (art. 1, commi 29 -37, legge 160/2019) I commi da 29 a 37 della legge di bilancio 2020 replicano l’iniziativa avviata lo scorso anno (legge 145/2018) di attribuire piccoli contributi a pioggia a favore dei comuni per la realizzazione di investimenti. Nello specifico gli interventi finanziabili riguardano: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonch all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonch interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’ammontare dei contributi è differenziato a seconda della dimensione demografica degli enti. Le risorse ammontano complessivamente a 500 milioni annui e sono stanziate dal 2020 al 2024 compreso. Identikit del Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 Che cosa? Norma Finalità contributo Annualità di assegnazione Importo complessivo Importo assegnato ai singoli comuni (in base agli abitanti alla data del 1° gennaio 2018) Descrizione art. 1, commi 29 -37, legge 160/2019 Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile Dal 2020 al 2024 500 milioni di euro annui (max) Comuni fino a 5. 000 abitanti 50. 000 € Comuni da 5. 001 abitanti a 10. 000 abitanti 70. 000 € Comuni da 10. 001 abitanti a 20. 000 abitanti 90. 000 € Comuni da 20. 001 abitanti a 50. 000 abitanti 130. 000 € Comuni da 50. 001 abitanti a 100. 000 abitanti 170. 000 € Comuni da 100. 001 abitanti a 250. 000 abitanti Comuni con oltre 250. 000 abitanti 210. 000 € 250. 000 € Data di assegnazione 10 febbraio 2020 (saranno comunicati gli importi per ciascun anno) Interventi finanziabili Lavori pubblici non integralmente finanziati da altri soggetti, aggiuntivi a quelli previsti nell’elenco annuale delle opere pubbliche di ciascun anno Avvio esecuzione lavori 15 settembre di ogni anno Modalità di affidamento lavori Per i lavori di manutenzione straordinaria, procedure previste dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 Erogazione Conseguenze in caso di mancato avvio dei lavori entro il 15/09 o utilizzo parziale del contributo 50% ad avvio esecuzione risultante dalla BDAP-MOP 50% ad avvenuta trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di regolare esecuzione o collaudo Revoca del contributo e riassegnazione ai comuni che hanno avviato per primi i lavori, entro il termine del 31/10. I lavori finanziati con il contributo aggiuntivo devono essere avviati entro il 15/03 dell’anno successivo BDAP-MOP Monitoraggio Controlli Pubblicità Le opere sono classificate sotto la voce Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 Effettuati a campione dal Ministero dell’interno e dal Mef I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» Il Sindaco deve fornire informazioni al consiglio nella prima seduta utile 28

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (art. 1, comma 38, legge 160/2019) Come si ricorderà, replicando il contributo già previsto dall’art. 1, commi 853 -861, della legge 205/2017 per il triennio 2018 -2020, la legge di bilancio per 2019 (art. 1, commi 139 -148, della legge 145/2018) aveva assegnato ai comuni risorse per il finanziamento degli investimenti a partire dal 2021 e sino al 2033, dando priorità agli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione sulle entrate finali. Ora la nuova legge di bilancio 2020 (comma 39) modifica la suddetta disciplina al fine di: incrementare (da 4, 9 a 8, 8 miliardi di euro) gli stanziamenti; includere l’efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili; modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi; escludere dall’assegnazione i comuni che nel biennio precedente sono risultati beneficiari dei contributi; È stata anche introdotta la riduzione del 5 per cento dei contributi previsti, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P. U. A) e del piano di eliminazione Barriere architettoniche (P. E. B. A) entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Di seguito riepiloghiamo tutte le caratteristiche di tali contributi. Ammontare del contributo (comma 139): il contributo sarà assegnato dal 2021 al 2034 (e non più solo fino al 2033 come in precedenza) secondo importi variabili di seguito indicati: La richiesta di contributo. Per la richiesta di contributo, gli enti devono trasmettere (a pena di esclusione) entro il 15 settembre antecedente l’anno di riferimento: le informazioni relative alla tipologia di opera, che deve essere inserita in uno strumento programmatorio dell’ente (DUP, piano triennale delle opere pubbliche); il codice unico di progetto (CUP); eventuali altri finanziamenti concessi sull’opera. Non possono essere richiesti finanziamenti per opere integralmente finanziate da altri soggetti. Ciascun comune potrà presentare una sola richiesta con limiti a seconda delle dimensioni demografiche, ovvero: € 1. 000 per comuni fino a 5. 000 abitanti; 29

 € 2. 500. 000 per comuni da 5. 001 a 25. 000 abitanti;

€ 2. 500. 000 per comuni da 5. 001 a 25. 000 abitanti; € 5. 000 per comuni sopra 25. 000 abitanti. Non possono beneficiare del contributo coloro che ne hanno usufruito nel biennio precedente. Ciascun comune potrà presentare una sola richiesta entro i limiti previsti in base alla popolazione. Non può beneficiare del contributo chi ne ha usufruito nel biennio precedente L’assegnazione del contributo (commi 141 -142). Il contributo verrà assegnato con decreto del Ministero dell’interno entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, secondo le seguenti priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell’ente; d) investimenti per l’efficientamento energetico. Qualora le richieste dovessero superare la disponibilità, l’assegnazione sarà fatta a favore dei comuni che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione (al netto dei fondi accantonati) rispetto alle entrate finali desunte dal rendiconto del penultimo esercizio precedente. In ogni caso agli enti che presentano tale risultato negativo, non potrà essere assegnato più del 50% dei fondi disponibili. Tali informazioni sono desunte dai dati trasmessi alla BDAP o, per gli enti per i quali opera la sospensione dei termini, dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero. Non saranno ammesse richieste da parte degli enti che avranno inviato informazioni non complete o parziali alla BDAP, relative al rendiconto, piano degli indicatori e dati contabili analitici. Per poter presentare richiesta l’ente deve aver trasmesso alla BDAP, alla data di presentazione, i dati relativi al rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, completi del piano degli indicatori e dei dati contabili analitici. Tra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 vi è la riduzione del 5% del contributo nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell’anno precedente. I contributi saranno ridotti del 5% in caso di mancata approvazione del PUA e del PEBA entro il 31 dicembre dell’anno precedente L’utilizzo del contributo (comma 143). Per venire incontro alle possibili difficoltà che gli enti possono incontrare nell’utilizzare i fondi, tenuto conto anche dell’ammontare degli stessi, la legge di bilancio 2020 ha modificato i tempi entro i quali i comuni devono avviare i lavori, prevedendo uno scaglionamento a seconda dell’ammontare del contributo stesso. Importo dell’opera (QTE) Termine per affidamento lavori (da data del decreto) Appalto tramite CUCnormale SUA opere con costo fino a 100. 000 euro 6 mesi 9 mesi opere il cui costo è compreso tra 100. 001 euro e 750. 000 euro 10 mesi 13 mesi opere il cui costo è compreso tra 750. 001 euro e 2. 500. 000 euro 15 mesi 18 mesi opere il cui costo è compreso tra 2. 500. 001 euro e 5. 000 di euro 20 mesi 23 mesi Per costo dell’opera pubblica si intende l’importo complessivo del uadro economico dell’opera medesima. 30

Erogazione del contributo (comma 144). Il contributo sarà erogato in tre tranche rispettivamente: 20%

Erogazione del contributo (comma 144). Il contributo sarà erogato in tre tranche rispettivamente: 20% in acconto; 60% in acconto alla verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori; 20% a saldo con la presentazione della rendicontazione e della trasmissione al Ministero del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Recupero del contributo (comma 145). Nel caso in cui l’ente non rispetti i tempi e le condizioni per l’utilizzo del contributo, le somme erogate verranno recuperate mediante trattenuta sugli incassi IMU per i comuni. I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente, secondo la graduatoria ivi prevista. Monitoraggio e controllo a campione (commi 146 -147). Gli enti locali dovranno classificare le opere, all’interno della Banca dati delle pubbliche amministrazioni – Monitoraggio opere pubbliche (BDAPMOP) sotto la voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019”. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettuerà un controllo a campione. Vigilanza e supporto (comma 148). Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all’utilizzo delle risorse saranno disciplinate con decreto del Ministero dell’interno. Estensione applicazione disposizioni (comma 148 -bis). Ricordiamo che, per effetto di quanto previsto dal d. l. 32/2019 (decreto sblocca cantieri, art. 4, comma 12 -bis) le disposizioni contenute nei commi da 140 a 148 della legge di bilancio 2018 si applicano a partire dal 2020 anche ai contributi previsti per il triennio 2018 -2020 dalla legge 205/2017, commi da 853 a 861. Di conseguenza sono disapplicate le norme contenute nei commi da 854 a 861 della medesima legge. Identikit del contributo agli investimenti legge di bilancio 2019 (commi 139 -148) Che cosa? Norma Finalità contributo Annualità di assegnazione Importo assegnato sulle singole annualità Interventi finanziabili Richiesta di contributo Limiti alla richiesta (ne può essere presentata solo una) Tipologie di investimento ammesse Ordini di priorità degli investimenti Descrizione art. 1, commi 139 -148, della legge 145/2018 Favorire gli investimenti Dal 2021 al 2034 2021 2022 2023 -2025 2026 2027 -2031 2032 -2033 2034 350 ml 450 ml 550 ml 700 ml 750 ml 800 ml 300 ml Lavori pubblici non integralmente finanziati da altri soggetti La richiesta deve essere corredata di CUP valido e informazioni inerenti la tipologia di opera ed eventuali forme di finanziamento già concesse. L’opera deve essere inserita in uno strumento programmatorio dell’ente Comuni da 5. 001 a Comuni fino a 5. 000 Comuni da 25. 001 abitanti 25. 000 abitanti 1. 000 € 2. 500. 000 € 5. 000 € Da definire con apposito decreto del Ministero dell’interno a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell’ente; d) interventi di riqualificazione energetica Termine per la richiesta Criteri di attribuzione/1 Criteri di attribuzione/2 Criteri di attribuzione/3 Entro il 15 settembre dell’anno precedente a uello di riferimento Ferme restando le priorità sopra indicate, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza (primi 5 titoli) risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento Agli enti con risultato di amministrazione negativo detratti i fondi accantonati non può essere destinato più del 50% del contributo Le informazioni sul risultato di amministrazione sono desunte dalla BDAP. Le richieste sono ammesse se l’ente ha trasmesso alla BDAP le informazioni riferite al rendiconto del penultimo esercizio precedente ed in particolare: 31

 schemi di bilancio e relativi allegati; piano degli indicatori e dei risultati attesi;

schemi di bilancio e relativi allegati; piano degli indicatori e dei risultati attesi; dati contabili analitici; Per gli enti terremotati per i quali opera la sospensione dei termini ai sensi del d. l. 189/2016, si fa riferimento all’ultimo certificato al rendiconto trasmesso al Ministero dell’interno Termine di assegnazione Entro il 15 novembre dell’anno precedente a uello di riferimento Termine per affidamento dei lavori (da data decreto di assegnazione) opere con costo fino a 100. 000 opere tra 100. 001 euro e 750. 000 opere tra 750. 001 euro e 2. 500. 000 opere tra 2. 500. 001 euro e 5. 000 Ammontare dell’opera Ammontare Erogazione Destinazione ribassi d’asta Conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini e condizioni Monitoraggio Controlli Estensione applicazione regole Appalto ordin. Appalto CUC-SUA 6 mesi 10 mesi 15 mesi 20 mesi 9 mesi 13 mesi 18 mesi 23 mesi Data Condizione 20% 28 febbraio anno di rif. === 60% 31 luglio anno affido lav. Avvenuto affidamento lavori 20% A conclusione dei lavori Trasmissione al Ministero del collaudo Le economie da ribassi d’asta restano vincolate fino al collaudo dell’opera e successivamente possono essere destinate a nuovi investimenti di messa in sicurezza a condizione che vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo Il contributo verrà recuperato mediante decurtazione delle somme spettanti ai comuni a titolo di IMU. I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente, secondo la graduatoria ivi prevista. BDAP-MOP Le opere sono classificate sotto la voce Contributo investimenti legge di bilancio 2019 Effettuati a campione dal Ministero dell’interno e dal MIT La disciplina dei contributi prevista dai commi 140 -148 si applica anche a quelli assegnati per il 2018 -2020 dalla legge 205/2017 (commi 32

AFFIDAMENTO LAVORI FINANZIATI CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI LEGGE 205/2017 (art. 1, comma 39, legge 160/2019)

AFFIDAMENTO LAVORI FINANZIATI CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI LEGGE 205/2017 (art. 1, comma 39, legge 160/2019) L’articolo 1, comma 39, della legge di bilancio 2020 interviene sulla disciplina dei contributi agli investimenti a favore dei comuni contenuta ai commi 853 e seguenti della legge 205/2017. La norma, lo si ricorderà, aveva stanziato 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020 per l’erogazione di contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, da riconoscere in base alle richieste agli enti che presentavano la minore incidenza del risultato di amministrazione (al netto della quota accantonata) sulle entrate finali. Nello specifico la legge 160/2019 modifica le tempistiche per l’affidamento dei lavori, allungando i termini così da concedere più tempo agli enti beneficiari per l’impiego delle risorse. Gli enti beneficiari del contributo (individuati con il DM Interno 6 marzo 2019) per l’anno 2019 dovranno affidare i lavori entro termini più ampi di uelli originariamente previsti (8 mesi dall’assegnazione del contributo), secondo quanto riportato nella seguente tabella: Importo dell’opera (QTE) Termine per affidamento lavori (dal 6/3/2019) Appalto tramite CUCnormale SUA opere con costo fino a 500. 000 euro 12 mesi 15 mesi opere il cui costo è compreso tra 500. 001 euro e 1. 500. 000 euro 18 mesi 21 mesi opere il cui costo è superiore a 1. 500. 000 euro 22 mesi 25 mesi Per costo dell’opera pubblica si intende l’importo complessivo del uadro economico dell’opera medesima. Per affidamento si intende: in caso di procedura negoziata, la spedizione della lettera invito; in caso di procedura aperta, la pubblicazione del bando; altri casi: manifestazione della volontà di procedere all’affidamento. CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA (art. 1, commi 42 -43, legge 160/2019) I commi 42 e 43 della legge di bilancio 2020 stanziano contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonch al miglioramento della ualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I fondi assegnati ammontano a: 150 milioni di euro nell’anno 2021; 250 milioni di euro nell’anno 2022; 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024; 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. I criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio tramite BDAP-MOP, di rendicontazione e di verifica, nonch le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate saranno approvate con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 gennaio 2020. Spetterà ad un DM del Ministero dell’interno ripartire le risorse entro 30 giorni dall’emanazione del DPCM. 33

Che cosa Risorse assegnate Contributi a comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana

Che cosa Risorse assegnate Contributi a comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana 2021 2022 2023 -2024 150 ml 250 ml 550 ml 2025 -2034 700 ml Finalità riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonch al miglioramento della ualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale Attuazione DPCM previa intesa in Conferenza Stato-città entro il 31/01/2020 FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DI COMUNI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURALE DEL PAESE (art. 1, commi 44 -46, legge 160/2019) I commi da 44 a 46 della legge di bilancio 2020 stanziano un fondo per gli investimenti dei comuni finalizzati al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di: edilizia pubblica; manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico; manutenzione della rete viaria; dissesto idrogeologico; prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il fondo ha una dotazione di 400 milioni dal 2025 al 2034. I criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio tramite BDAP-MOP, di rendicontazione e di verifica, nonch le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate saranno approvate con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2024. Spetterà ad un DM del Ministero dell’interno ripartire le risorse entro 30 giorni dall’emanazione del DPCM. Che cosa Fondo per investimenti a favore dei comuni Risorse assegnate 400 ML dal 2025 al 2034 Finalità rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di: edilizia pubblica; manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico manutenzione della rete viaria; dissesto idrogeologico; prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali Attuazione DPCM previa intesa in Conferenza Statocittà da emanarsi entro il 31/03/2024 I contributi saranno ridotti del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 34

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RETI CICLABILI URBANE (art. 1, commi 47 -49, legge

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RETI CICLABILI URBANE (art. 1, commi 47 -49, legge 160/2019) I commi da 47 a 49 della legge di bilancio 2020 istituiscono un fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane destinato al cofinanziamento fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta da comuni e unioni di comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Gli enti devono dimostrare, all’atto della richiesta di accesso al fondo, di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai uali si evinca la volontà dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 31 marzo 2020 saranno approvate le modalità di erogazione delle risorse e le modalità di verifica e controllo dell’effettivo utilizzo. Il monitoraggio sarà effettuato tramite la BDAP-MOP. Che cosa Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane Beneficiari Comuni e unioni di comuni Risorse assegnate Finalità 50 ML dal 2022 al 2024 Realizzazione di interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica Cofinanziamento Attuazione Il fondo finanzia il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili DM MIT da adottarsi entro il 31 marzo 2020 L’accesso ai contributi è subordinato alla dimostrazione di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana CONTRIBUTI AI COMUNI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO (art. 1, commi 51 -58, legge 160/2019) I commi da 51 a 58 della legge di bilancio 2020 stanziano dei contributi finalizzati alla progettazione definitiva ed esecutiva dei comuni per interventi finalizzati a: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale; messa in sicurezza di strade. I contributi saranno erogati dal 2020 al 2034 previa richiesta da presentare entro il 15 gennaio di ogni anno di riferimento. L’assegnazione dei contributi sarà disposta con decreto del Ministero dell’interno entro il 28 febbraio di ogni anno. La domanda dovrà essere corredata da: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo; b) il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare; c) le informazioni necessarie permettere il monitoraggio complessivo degli interventi Possono essere richiesti i contributi per interventi inseriti in uno strumento programmatorio dell’ente locale. Ciascun ente potrà presentare fino ad un massimo di tre richieste. In caso di assegnazione di contributi, l’affidamento della progettazione deve avvenire entro tre mesi dal decreto. In caso di richieste superiori alle disponibilità, sarà data priorità agli interventi come segue: 35

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c)messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. Fermo restando tali priorità, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. Le informazioni saranno desunte dai dati trasmetti alla BDAP. Le richieste saranno ammesse solo se l’ente ha trasmesso alla BDAP i dati del rendiconto e del piano degli indicatori relativi all’ultimo rendiconto approvato. Identikit del contributo alla progettazione definitiva ed esecutiva dei comuni Che cosa? Norma di riferimento Oggetto del contributo Interventi ammessi Ammontare dei contributi Presentazione domande Contenuto domande Descrizione art. 1, commi 51 -58, legge 160/2019 Finanziamento della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale; messa in sicurezza di strade 2020 2021 2022 2023 -2034 85 ML 128 ML 170 ML 200 ML Entro il 15 gennaio di ogni anno di riferimento del contributo a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo; b) il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare; c) le informazioni necessarie permettere il monitoraggio complessivo degli interventi Numero max di domande Condizione di ammissibilità Assegnazione contributi Ordine di priorità Criteri di attribuzione/1 Criteri di attribuzione/2 Affidamento progettazione Conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini e condizioni Monitoraggio Controlli 3 per ogni ente la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione Entro il 28 febbraio di ogni anno con DM Interno a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c)messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. Ferme restando le priorità sopra indicate, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio Le informazioni sul fondo cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dalla BDAP. Le richieste sono ammesse se l’ente ha trasmesso alla BDAP le informazioni riferite all’ultimo rendiconto approvato ed in particolare: rendiconto di gestione e relativi allegati; piano degli indicatori e dei risultati attesi; Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati Entro 3 mesi dal decreto di assegnazione (verificato tramite il CIG) Il contributo verrà recuperato mediante decurtazione delle somme spettanti ai comuni a titolo di IMU. I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente, secondo la graduatoria ivi prevista. BDAP-MOP Le spese sono classificate sotto la voce S Effettuati a campione dal Ministero dell’interno e dal MIT 36

FONDO PER EDIFICI DESTINATI AD ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E ALTRE STRUTTURE (art. 1,

FONDO PER EDIFICI DESTINATI AD ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E ALTRE STRUTTURE (art. 1, commi 59 -61, legge 160/2019) I commi 59 -61 della legge 160/2019 istituiscono un fondo per asili nido e scuole dell’infanzia con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 -2023 e di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, finalizzato a: a)progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e ri ualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Un apposito DPCM da adottarsi entro il 30 giugno 2020 dovrà stabilire: le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse; le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta; il monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate tramite BDAP-MOP; le modalità di rendicontazione e di verifica; le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le risorse saranno assegnate con DM Interno adottato entro tre mesi dall’emanazione del DPCM. Che cosa? Norma di riferimento Fondo Finalità Ammontare dei contributi Descrizione art. 1, commi 59 -61, legge 160/2019 Fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia» finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, ri ualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia 2021 -2023 2024 -2034 100 ML 200 ML a)progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili Interventi Attuazione nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b)progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del rie uilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Un DPCM da adottarsi entro il 30 giugno 2020 dovrà stabilire: le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse; le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta; il monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate tramite BDAP-MOP; le modalità di rendicontazione e di verifica; le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate Assegnazione DM interno da adottarsi entro 90 gg da adozione DPCM Cabina di regia Entro il 30 giugno 2020 è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti 37

SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (art. 1,

SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (art. 1, comma 65, della legge 160/2019) Attraverso una modifica all’art. 27 della legge 99/2009, il comma 65 della legge di bilancio 2020 consente agli enti pubblici (strumentali e non) delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari. Non è previsto alcun limite di potenza. L’energia prodotta verrà posta a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli in uilini dell’edilizia residenziale pubblica. Resta fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell’intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico. RISORSE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (REGIONI) (art. 49, d. l. 124/2019 e art. 1, comma 66, della legge 160/2019) Sia il decreto fiscale (art. 49 del d. l. 124/2019) che la legge di bilancio (comma 66 della legge 160/2019) intervengono sulla disciplina dei contributi stanziati dalla legge 145/2018 a favore delle regioni e (per il loro tramite) ai comuni per la messa in sicurezza del territorio. La legge 145/2018. I commi 134 -138 della legge 145/2018 hanno stanziato contributi da destinare ad interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonch per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’in uinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. Le risorse verranno assegnate in prima battuta alle regioni a statuto ordinario che dovranno poi destinarle ai comuni per almeno il 70% dell’importo loro assegnato entro il 30 ottobre dell’anno precedente a uello di riferimento. Le norme prevedono tempi stretti per l’affidamento: entro il 30 giugno dell’anno successivo i lavori devono essere affidati, mentre non sono previsti termini per la conclusione. Le economie da ribasso d’asta dovranno rimanere vincolate nel QTE fino a collaudo e solamente dopo potranno essere riutilizzate per nuovi investimenti della stessa natura, da impegnare entro sei mesi dal collaudo. Il decreto-legge 124/2019. L’art. 49, comma 1, del decreto legge 124/2019 estende l’assegnazione dei contributi alle regioni a statuto ordinario finalizzati agli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza, di cui all’art. 1, comma 134 e ss. , della legge 145/2018, agli interventi destinati: 38

 alla viabilità; alla messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto

alla viabilità; alla messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; alla rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. Relativamente alla quota minima del 70 per cento dei predetti contributi da assegnare ai comuni ricadenti nel territorio di ciascuna delle suddette regioni, tra gli interventi finanziabili vengono aggiunti: gli interventi in viabilità e trasporti, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili ed alla riduzione delle emissioni climalteranti; i progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; le infrastrutture sociali; le bonifiche ambientali dei siti inquinati. La legge di bilancio 2020. Infine, con il comma 66 la legge di bilancio 2020 interviene ancora su tale disciplina: i) incrementando i contributi complessivi; ii) prevedendo che i contributi siano erogati anche nel 2034 (e non solo fino al 2033). Il monitoraggio degli interventi dovrà avvenire attraverso la BDAP-MOP, classificando le opere sotto la voce “Contributi agli investimenti Legge di bilancio 2019”. Alle regioni è affidato il compito di effettuare controlli a campione. Identikit dei contributi per la messa in sicurezza del territorio Che cosa? Norma di riferimento Finalità contributo Ammontare e annualità di assegnazione Attribuzioni Destinatari diretti Destinatari indiretti Descrizione Art. 1, commi 134 -138, della legge 145/2018 interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; interventi di viabilità; interventi per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili; interventi per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. 2021 -2022 2023 -2025 2026 2027 -2032 2033 2034 135 ml 335 ml 470 ml 515 ml 560 ml 200 ml Riportate nella tabella 1 allegata alla legge di bilancio. Gli importi possono essere rimodulati previa intesa in Conferenza permanente entro il 31 gennaio 2020 Regioni a statuto ordinario Comuni, per almeno il 70% dell’importo Investimenti per: a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c)la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre Interventi finanziabili da parte dei comuni Data di assegnazione ai comuni Affidamento lavori Destinazione ribassi d’asta strutture di proprietà dei comuni; d)gli interventi in viabilità e trasporti, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; e)la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili ed alla riduzione delle emissioni climalteranti; f)i progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; g) le infrastrutture sociali; h) le bonifiche ambientali dei siti inquinati. 30 ottobre dell’anno precedente a uello di riferimento Entro 8 mesi dall’assegnazione del contributo (30 giugno esercizio di riferimento) Le economie da ribassi d’asta restano vincolate fino al collaudo dell’opera e successivamente possono essere destinate a nuovi investimenti di messa in 39

sicurezza a condizione che vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo Monitoraggio e controlli

sicurezza a condizione che vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo Monitoraggio e controlli da parte della regione Le regioni attivano sistemi di monitoraggio degli investimenti effettuati dai comuni ed effettuano controlli a campione Monitoraggio da parte dei comuni BDAP-MOP Le opere sono classificate sotto la voce Contributo investimenti legge di bilancio 2019 RIMODULAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI (art. 1, comma 69, della legge 160/2019) Il comma 69 della legge di bilancio prevede che le risorse stanziate dalla medesima legge a favore di comuni, province/città metropolitane e regioni possano essere rimodulate sulla base delle esigenze territoriali. La rimodulazione riguarderà le assegnazioni 2025 -2034 e potrà essere disposta con DPCM da adottarsi entro il 31/12/2023. Legge 160/2019 Commi 42 -46 Commi 51 -64 Comma 66 Oggetto Fondo per il rilancio degli investimenti di comuni per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del paese Contributi per investimenti a province e città metropolitane Risorse alle regioni per la messa in sicurezza del territorio Rimodulazione Entro il 31/12/2023 le risorse previste nel periodo 2025 -2034 possono essere rimodulate con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base delle esigenze territoriali SPORT BONUS (art. 1, commi 177 -179, legge 160/2019) Il comma 177 della legge 166/2019 proroga al 2020 lo sport bonus istituito dalla legge 145/2019, nei limiti di spesa di 13, 2 milioni di euro. L’attuazione delle misure è avvenuta con il DPCM del 30 aprile 2019, che trova applicazione anche per il 2020. Progetti finanziabili. I progetti devono riguardare: interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici; realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Beneficiari. Le erogazioni possono essere destinate non solo agli enti proprietari, bensì anche a favore di concessionari o affidatari dei beni oggetto di intervento. Godono del credito d’imposta anche le erogazioni concessionari o affidatari dei beni oggetto di intervento effettuate a favore di Limiti del credito d’imposta. Il credito d’imposta, che viene ripartito in tre quote annuali di pari importo, viene riconosciuto entro determinati limiti: persone fisiche ed enti non commerciali: 20% del reddito imponibile; soggetti titolari di reddito d’impresa: 10 per mille dei ricavi annui. Tali soggetti potranno utilizzare il credito anche tramite compensazione, senza che ciò rilevi ai fini delle imposte sul reddito e IRAP. 40

Non trovano inoltre applicazione i limiti alle compensazioni previsti dalla normativa vigente (art. 1,

Non trovano inoltre applicazione i limiti alle compensazioni previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e art. 34 della n. 388/2000). I soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. Obblighi di comunicazione e pubblicità. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali dovranno: comunicare immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici entro il 30 giugno di ogni anno successivo a uello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. Decreto attuativo. Il decreto attuativo è stato approvato con DPCM del 30 aprile 2019. Identikit dello Sport bonus Che cosa? Norma di riferimento Credito d’imposta Ammontare del credito d’imposta Descrizione Art. 1, commi 621 -628, della legge 145/2018 Riconosciuto per erogazioni liberali disposte a favore di interventi su impianti sportivi pubblici 65% dell’erogazione Limiti del credito d’imposta Validità Oggetto degli interventi Destinatari delle erogazioni Obblighi di comunicazione Decreto attuativo Persone fisiche ed enti non commerciali Titolari di reddito d’impresa 20% del reddito imponibile 10 per mille dei ricavi 2020 manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici; realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Enti pubblici Concessionari o affidatari dei beni oggetto di intervento I soggetti beneficiari delle erogazioni dovranno comunicare all’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: tempestivamente, l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione; entro il 30 giugno di ogni anno successivo a uello dell’erogazione (e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione) lo stato di avanzamento dei lavori, con rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. DPCM del 30 aprile 2019 41

RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (art. 58 octies, d. l.

RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (art. 58 octies, d. l. 124/2019) L’articolo 58 -octies del decreto legge 124/2019 istituisce un’apposita sezione nell’ambito del Fondo unico per l’edilizia scolastica, con una dotazione di: 5 milioni di euro per il 2019; 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025; destinati a finanziare interventi di messa in sicurezza e ri ualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica. Un apposito decreto del MIUR da emanarsi entro il mese di febbraio 2020 dovrà stabilire le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo, le priorità degli interventi e ogni altra misura attuativa necessaria. Che cosa Fondo unico per l’edilizia scolastica (apposita sottosezione) Incremento dotazione 5 MILIONI DI EURO PER IL 2019 10 MILIONI PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2024 Finalità esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica Attuazione DM MIUR (entro febbraio 2020) 42