Il cortocircuito Decreto legge e irretroattivit della legge

  • Slides: 11
Download presentation
Il cortocircuito Decreto legge e irretroattività della legge penale, il nodo insoluto tra gli

Il cortocircuito Decreto legge e irretroattività della legge penale, il nodo insoluto tra gli articoli 25 e 77 Cost. a cura di Francesco Dalla Balla Istituzioni di diritto pubblico A. a. 2012/2013 1

I decreti legge Art. 77 - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,

I decreti legge Art. 77 - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Istituzioni di diritto pubblico A. a. 2012/2013 2

L’art. 25 Cost. Art. 25 - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito

L’art. 25 Cost. Art. 25 - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Istituzioni di diritto pubblico A. a. 2012/2013 3

L’irretroattività della legge penale Art. 25, comma 2: Nessuno può essere punito se non

L’irretroattività della legge penale Art. 25, comma 2: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. → Legge penale sfavorevole all’imputato → Legge penale favorevole all’imputato Istituzioni di diritto pubblico A. a. 2012/2013 4

Il codice penale (art. 2) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo

Il codice penale (art. 2) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, --(COMMA la 3) pena ---detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi --- (COMMA 5) --precedenti. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. Istituzioni di diritto pubblico A. a. 2012/2013 5

Il decreto legge Art. 2, comma 6 c. p. : Le disposizioni di questo

Il decreto legge Art. 2, comma 6 c. p. : Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Istituzioni di diritto pubblico A. a. 2012/2013 6

Le possibilità… � II III � Il decreto legge più favorevole al reo se

Le possibilità… � II III � Il decreto legge più favorevole al reo se non convertito si applica comunque per i fatti precedenti alla sua mancata conversione Contraddizione con l’art. 77 Cost. Il decreto legge più favorevole al reo se non convertito non si applica più neppure ai fatti commessi durante la sua vigenza (chi agisce durante la sua vigenza lo fa a suo rischio e pericolo) Contraddizione con l’art. 25 Cost. Il decreto legge non può disciplinare la materia penale E su che basi normative? Istituzioni di diritto pubblico A. a. 2012/2013 7

Ohi ohi, tutto si contraddice… Art. 77 Cost. : I decreti perdono efficacia sin

Ohi ohi, tutto si contraddice… Art. 77 Cost. : I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Art. 25 Cost. : Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Art. 2 c. p. : Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decretolegge e nel caso di un decretolegge convertito in legge con emendamenti. Ed eccolo, il cortocircuito… Istituzioni di diritto pubblico A. a. 2012/2013 8

La soluzione della Consulta Sentenza n. 51/1985 Fatti pregressi Tutto risolto? Istituzioni di diritto

La soluzione della Consulta Sentenza n. 51/1985 Fatti pregressi Tutto risolto? Istituzioni di diritto pubblico A. a. 2012/2013 Fatti concomitanti Lo strapotere del Governo 9

Una possibile soluzione La formula di Radbruch: “Il diritto positivo (…) ha la preminenza

Una possibile soluzione La formula di Radbruch: “Il diritto positivo (…) ha la preminenza anche quando è nel contenuto ingiusto e inadeguato, a meno che il conflitto tra la legge positiva e la giustizia, raggiunga una misura così intollerabile da far sì che la legge, in quanto “diritto ingiusto”, debba cedere alla giustizia. ” La legge incompatibile con i principi di giustizia sostanziale ad un livello intollerabile è nulla e deve essere disapplicata Istituzioni di diritto pubblico A. a. 2012/2013 10

Bibliografia essenziale Per l’elaborazione post-codicistica ma pre-costituzionale: � F. Pestalozza, “Irretroattività delle leggi”, in

Bibliografia essenziale Per l’elaborazione post-codicistica ma pre-costituzionale: � F. Pestalozza, “Irretroattività delle leggi”, in Novo Digesto Italiano, Utet, 1938 Per l’elaborazione post-costituzionale: � C. Podo, “Successione di leggi penali”, in Novissimo Digesto Italiano, Utet, 1957 � C. Podo, “Successione di leggi penali”, in Appendice al Novissimo Digesto Italiano, Utet, 1987 � A. Melchionda, “Norme penali favorevoli al reo e mancata conversione del decreto legge”, in INDICE PENALE, 1984 � C. Piergallini, “Successione delle leggi penali”, in G. Lattanzi – E. Lupo, Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffré, 2000 � G. Vassalli, “Formula di Radbruch e diritto penale”, Giuffré, 2001 � M. D’Amico – G. Arconzo, “Commento all’art. 25”, in R. Bifulco - A. Celotto M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, UTET, 2008 � A. Celotto – E. Di Benedetto, “Commento all’art. 77”, in R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, UTET, 2008 � M. Gambardella, “Commento all’art. 2”, in G. Lattanzi – E. Lupo, Codice penale, rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffré, 2010 Istituzioni di diritto pubblico A. a. 2012/2013 11