Corso di formazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

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Corso di formazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 3 – 4 GIUGNO 2013 Rag.

Corso di formazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 3 – 4 GIUGNO 2013 Rag. Giovanni Ciuca e-mail: giovanni. ciuca@gmail. com mobile: 333/9352840 fisso: 0862/314532

LA DISCIPLINA I. V. A. INTRACOMUNITARIA D. L. 30 Agosto 1993, n. 331 Convertito

LA DISCIPLINA I. V. A. INTRACOMUNITARIA D. L. 30 Agosto 1993, n. 331 Convertito dalla Legge 29 Ottobre 1993, n. 427 - Regime transitorio Dlgs. 11 Febbraio 2010, n. 18 G. U. 19 Febbraio 2010, n. 41 Legge del 15/12/2011, n. 217 (Comunitaria) Legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità)

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DEFINIZIONE art. 38 commi 1 - 2 L’IVA SI APPLICA SUGLI ACQUISTI

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DEFINIZIONE art. 38 commi 1 - 2 L’IVA SI APPLICA SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INTRACOMINITARI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO NELL’ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI E DA ENTI DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 4 DPR 633/72 SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA (attività commerciale) e Non soggetti passivi d’imposta, ma soggetti identificati (attività istituzionale) per opzione o per superamento del limite di €. 10. 000, 00 (art. 24 co. 7, lett. a) n. 2 Legge 7 -7 -2009, n. 88) (precedente €. 8. 286, 21). SOGGETTI I. V. A. - SOGGETTI ESERCENTI IMPRESA-ARTE PROFESSIONE ART. 7 -TER CO. 2 LETT. A) - (UNIVERSITA’ SFERA COMMERCIALE) - ENTI PUBBLICI/PRIVATI LIMITE > €. 10. 000, 00 ART. 7 -TER CO. 2 LETT. B) - (UNIVERSITA’ SFERA ISTITUZIONALE) SOGGETTI PRIVATI - PERSONE FISICHE; - ENTI PUBBLICI/PRIVATI LIMITE < €. 10. 000, 00 ART. 7 -TER CO. 2 LETT. C)

REGOLA GENERALE ART. 7 -TER Lett. a) e Lett. b) DPR 633/1972 (BUSINESS TO

REGOLA GENERALE ART. 7 -TER Lett. a) e Lett. b) DPR 633/1972 (BUSINESS TO BUSINESS=B 2 B)) (BUSINESS TO CONSUMER=B 2 C) TERRITOR IALITA’ PRESTATORE COMMITTENTE IVA ITALIA DEL SERVIZIO SOGGETTO PASSIVO (UE ovvero EXTRA UE) UNIVERSITA’ INFN NON SOGGETTO PASSIVO (Privato) NO SI REGOLA GENERALE LUOGO DI STABILIMENTO DEL COMMITTENTE LUOGO DI STABILIMENTO DEL PRESTATORE (UE ovvero EXTRA UE) SOGGETTO PASSIVO (UE ovvero EXTRA UE) UNIVERSITA’ INFN SI LUOGO DI STABILIMENTO DEL COMMITTENTE ART. 7 LETTERE: A) ATTIVITA’ COMMERCIALE B) ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

REGIME TRANSITORIO E REGIME DEFINITIVO • REGIME TRANSITORIO ( art. 37 DL 331/1993) •

REGIME TRANSITORIO E REGIME DEFINITIVO • REGIME TRANSITORIO ( art. 37 DL 331/1993) • IL REGIME TRANSITORIO DELL’IVA INTRACOMUNITARIA SI REGGE ESATTAMENTE SUL PRINCIPIO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO: L’IMPOSTA PERTIENE ALLO STATO IN CUI RISIEDE (fiscalmente) L’ACQUIRENTE DEL BENE OVVERO IL COMMITTENTE DEL SERVIZIO. • REGIME DEFINITIVO • QUESTO PRINCIPIO E’ DESTINATO AD ESSERE SUPERATO QUANDO SI ENTRERA’ FINALMENTE NELLA FASE DEFINITIVA DEL MERCATO UNICO EUROPEO, QUANDO SI OTTERRA’ L’ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA SUI BENI E SERVIZI E QUINDI SI COSTITUIRA’ UN UNICO PAESE: • LA TASSAZIONE AVVERRA’ NEL PAESE DI ORIGINE DEL CEDENTE/PRESTATORE MA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA PAGATA SARA’ RICONOSCIUTO ANCHE AI SOGGETTI CESSIONARI COMMITTENTI (cd. detrazione transfrontaliera)

PRESUPPOSTI • CHE SIA UN ATTO A TITOLO ONEROSO CHE COMPORTI IL TRASFERIMENTO DELLA

PRESUPPOSTI • CHE SIA UN ATTO A TITOLO ONEROSO CHE COMPORTI IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ O DI ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO SUI BENI O SERVIZI ACQUISTATI. PRESUPPOSTO OGGETTIVO - • CHE L’OPERAZIONE SIA EFFETTUATA DA ESERCENTI IMPRESE, ARTI O PROFESSIONI O COMUNQUE DA ENTI INDICATI ALL’ART. 4 COMMA 4 DEL DPR 633/1972 SOGGETTI PASSIVI D’ IMPOSTA ISCRITTI AL VIES *. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO - • CHE COMPORTI L’EFFETTIVA MOVIMENTAZIONE DEL BENE CON PARTENZA DA UNO STATO MEMBRO ED ARRIVO IN ALTRO STATO MEMBRO ANCORCHE’ IL TRASPORTO O LA SPEDIZIONE SIANO EFFETTUATI DAL CEDENTE DAL CESSIONARIO O DA TERZI PER LORO CONTO. PRESUPPOSTO TERRITORIALE - * (acronimo di Vat Information Exchange System)

ADEMPIMENTI IN CASO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ORDINAZIONE - REGISTRAZIONE – VERSAMENTO

ADEMPIMENTI IN CASO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ORDINAZIONE - REGISTRAZIONE – VERSAMENTO – DICHIARAZIONE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INTRA U. E. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ACQUISTO BENI E SERVIZI EXTRA U. E. BENI: SPEDITI DA ALTRO STATO EXTRA-UE = IMPORTAZIONI INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA BENI: GIA’ ESISTENTI IN ITALIA INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA AUTOFATTURA SERVIZI: INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA SERVIZI: AUTOFATTURA INTRA 12 TELEMATICO ENTRO CIASCUN MESE RELATIVAMENTE AGLI ACQUISTI REGISTRATI CON RIFERIMENTO AL SECONDO MESE PRECEDENTE SOLO OPERAZIONI CHE HANNO GENERATO IMPOSTA VERSAMENTO F. 24 EP CODICE 619 E ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO ATTIVITA’ COMMERCIALE BENI E SERVIZI INTRA UE SERVIZI EXTRA UE ANNOTAZIONI REGISTRO ART. 23 DEBITO REGISTRO ART. 25 CREDITO INTRA 12 TELEMATICO ENTRO CIASCUN MESE RELATIVAMENTE AGLI ACQUISTI REGISTRATI CON RIFERIMENTO AL SECONDO MESE PRECEDENTE SOLO OPERAZIONI CHE HANNO GENERATO IMPOSTA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA IN APPOSITI QUADRI VERSAMENTO F. 24 EP CODICE 619 E ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO VERS. F. 24 CODICI: 601 E- 613 E ENTRO IL 16 DI CIASCUN MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1) • La disposizione è stata riformulata al

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1) • La disposizione è stata riformulata al fine di rispettare le disposizioni europee secondo cui l’acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un’analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce, al primo periodo del comma 1, che il momento di effettuazione sia della cessione che dell’acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1) • Cosa cambia: - Fino al 31.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE (ART. 39, CO. 1) • Cosa cambia: - Fino al 31. 12. 2012 le cessioni seguivano le regole ordinarie di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72 (consegna o spedizione), mentre gli acquisti si consideravano effettuati “nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto, ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D. L. 331/1993 • La

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D. L. 331/1993 • La legge 228/2012 (Stabilità 2013) di recepimento della Direttiva 2010/45/Ue modifica il contenuto dell’art. 39 del DL 331/1993 che dal 1°gennaio 2013 individua il medesimo criterio sia per le cessioni che per gli acquisti intracomunitari di beni: • le cessioni intracomunitarie si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato al cessionario (o a terzi per suo conto); criterio è analogo a quanto previsto fino al 31. 12. 2012 (il criterio di effettuazione andava individuato secondo le regole generali previste dall’art. 6 del DPR 633/1972: consegna o spedizione del bene). • gli acquisti intracomunitari, invece, si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dal Territorio dello Stato UE di provenienza; cambia il criterio: fino al 31. 12. 2012, gli acquisti Intra. UE si consideravano effettuati nel momento della consegna del bene al cessionario nel Territorio dello Stato o addirittura nel luogo di destinazione del cessionario se il trasporto era avvenuto con mezzi di quest’ultimo.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 comma 2 D. L. 331/1993

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 comma 2 D. L. 331/1993 • Dal 1°gennaio 2013 con riferimento agli scambi intracomunitari di beni cambia anche la rilevanza degli eventi pagamento o fatturazione anticipati: • fino al 31. 12. 2012 pagamento o fatturazione anticipata (rispetto alla consegna o spedizione), generavano l’effettuazione dell’operazione per l’importo pagato o fatturato anticipatamente; • dal 1°gennaio 2013, il momento di effettuazione dell’operazione è generato dalla sola fatturazione anticipata (nel limite di quanto fatturato, alla data della fattura), non rilevano eventuali pagamenti anticipati (in assenza di fatturazione).

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D. L. 331/1993 Operazione Fino

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D. L. 331/1993 Operazione Fino al 31/12/2012 Consegna o spedizione. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento Cessione anticipato. di beni Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo Consegna in Italia o arrivo a destinazione in Italia. Fatturazione anticipata, totale o Acquisto parziale, ovvero pagamento di beni anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il momento impositivo si realizza al pagamento del corrispettivo Dal 01/01/2013 Inizio del trasporto o spedizione (dal territorio dello Stato per le cessioni e da quello dello Stato membro per gli acquisti). Per le operazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a un mese (somministrazioni), il momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese Deroga: Fatturazione anticipata, totale o parziale alla data della fattura. Non assume più alcuna rilevanza il pagamento di corrispettivi.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D. L. 331/1993 • Esempio

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 D. L. 331/1993 • Esempio 1: Operatore italiano acquista merce da un fornitore tedesco, merce proveniente dalla Germania. Il trasporto avviene a cura del cessionario. (art. 38, co. 2 D. L. 331/1993) Fino al 31/12/2012 il momento di effettuazione era ancorato all’arrivo della merce a destinazione. Dal 01/01/2013 il momento di effettuazione è individuato nel momento di inizio del trasporto. • Esempio 2: Operatore italiano effettua una cessione di beni ad un cliente francese che consegna personalmente. (art. 41, D. L. 331/1993) Fino al 31/12/2012 il momento di effettuazione era ancorato al momento della consegna della merce. Dal 01/01/2013 il momento di effettuazione è individuato nel momento di inizio della spedizione della merce.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 comma 2 D. L. 331/1993

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - BENI MATERIALI ART. 39 comma 2 D. L. 331/1993 • Esempio 1: Operatore italiano acquista merce da un fornitore tedesco, merce proveniente dalla Germania. Il trasporto avviene a cura del cessionario. Si ipotizzi che la merce sia acquistata dalla Germania, in data 10 gennaio 2013 ed arrivi a destinazione, in Italia, in data 12 gennaio 2013. Precedentemente, però, in data 3 gennaio 2013, il cedente tedesco emette fattura, ricevuta, in data 5 gennaio 2013 da IT. 3 gennaio 2013 5 gennaio 2013 10 gennaio 2013 12 gennaio 2013 ______|___________________|_________|_____ emissione fattura ricevimento fattura inizio trasporto arrivo merce Con la disposizione dell’articolo 39 in vigore fino al 31/12/2012, l’effettuazione dell’operazione si sarebbe avuta in data 5 gennaio 2013, vale a dire al momento di ricevimento della fattura di acquisto da parte del cessionario della merce. Con la disposizione dell’articolo 39 in vigore da 1° gennaio 2013, l’effettuazione dell’operazione si avrà in data 3 gennaio 2013, cioè al momento di emissione della fattura da parte del cedente.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI • • PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI • • PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIA L’art. 8, co. 2, lett. a), n. 2), della Legge n. 217/2011 interviene anche modificando l’art. 6 del DPR n. 633/72, in relazione al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7 -ter del DPR n. 633/72. Rese da un soggetto passivo estero (UE o Extra UE) ad un soggetto passivo stabilito in Italia, ovvero rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo estero (UE o Extra UE), si considerano effettuate sulla base del nuovo comma sesto dell’art. 6 del D. P. R. 633/72. In particolare: • nel momento della loro ultimazione, per le prestazioni c. d. “istantanee”, immediate, ovvero; • alla data di maturazione dei corrispettivi, se si tratta di prestazione di carattere continuativo o periodico (ad es. canoni di leasing o noleggio), ovvero; • al 31 dicembre di ciascun anno, se si tratta di prestazioni continuative di durata ultrannuale in assenza di pagamenti.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI • PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI • PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI NULLA CAMBIA • Resta tuttora in vigore la deroga prevista in caso di pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo anteriormente agli eventi di cui sopra. In tale ipotesi, la prestazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. • Risulta, invece, irrilevante, in assenza degli eventi richiamati (ultimazione della prestazione, maturazione dei corrispettivi, pagamento del corrispettivo), l’emissione anticipata della fattura.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI OPERAZIONE FINO AL 16/03/2012 D AL 17/03/2012 Legge

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE - SERVIZI OPERAZIONE FINO AL 16/03/2012 D AL 17/03/2012 Legge comunitaria n. 217/2011 1) nel momento della loro ultimazione, per le PRESTAZIONE DI SERVIZI Pagamento del prestazioni c. d. “istantanee”; GENERICI corrispettivo o 2) alla data di maturazione dei corrispettivi, se resi o ricevuti, fatturazione si tratta di prestazione di carattere continuativo o nei rapporti B 2 B anticipata periodico (ad es. canoni di leasing o noleggio); (Art. 7 -ter, DPR 633/1972) sia in U. E. che EXTRA 3) al 31 dicembre di ciascun anno, se si tratta U. E. di prestazioni continuative di durata ultrannuale. * nota PRESTAZIONE DI SERVIZI Pagamento del corrispettivo o fatturazione DIVERSI corrispettivo o anticipata da quelli indicati fatturazione al punto precedente sia anticipata U. E. che EXTRA-UE * Rispetto ai suddetti eventi, in caso di pagamento anticipato la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento, limitatamente all’importo pagato. Non sarà rilevante, invece, l’eventuale emissione anticipata della fattura.

BASE IMPONIBILE – (Operazioni in valuta estera) (Art. 13 comma 4 DPR 633/1972) Ne

BASE IMPONIBILE – (Operazioni in valuta estera) (Art. 13 comma 4 DPR 633/1972) Ne consegue che, ai fini della determinazione della base imponibile IVA, con riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera, si deve applicare nell’ordine: • - il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione; • - il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione dell’operazione; • - il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora manchi il cambio relativo a quest’ultimo giorno.

Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D. P.

Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D. P. R. 633/1972 • Il soggetto passivo stabilito in Italia che riceve fattura per acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitore / prestatore UE provvede alla sua INTEGRAZIONE (in conformità agli artt. 46 e 47 del D. L. 331/1993) • Viene superata l’impostazione della Legge Comunitaria 2010 (dove si prevedeva che l’obbligo di integrazione era limitato ai soli acquisti di prestazioni di servizi generici) • N. B. - resta fermo l’obbligo di AUTOFATTURA per acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti Italia da fornitori stabiliti in paesi extra-UE • La fattura emessa dal cedente senza addebito d’imposta oltre alla conformità con l’articolo 21 deve riportare l’indicazione “INVERSIONE CONTABILE” (cd. Reverse charge) di cui all’art. 17, co. 5, secondo periodo, DPR. 633/1972

Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D. P.

Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D. P. R. 633/1972 • Ai sensi del novellato articolo 17 commi 2 e 5 DPR 633/72, adempie agli obblighi Iva il cessionario o committente (soggetto passivo) quando il cedente/prestatore non residente effettua le cessione di beni ovvero prestazioni di servizio nel territorio dello Stato, con due diverse modalità: • Se il cedente/prestatore è stabilito in un Paese Ue, il cessionario /committente assolve agli obblighi fatturazione e registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47, del D. L. 331/93 – Integra la fattura in reverse charge; • Se il cedente o prestatore è stabilito in un Paese Extra – Ue, il cessionario /committente assolve agli obblighi fatturazione e registrazione attraverso l’istituto dell’auto-fatturazione

Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D. P.

Obbligo generalizzato integrazione fattura ovvero autofattura art. 17, co. 2 e 5, D. P. R. 633/1972 Esempio di autofattura Soggetto emittente (ovvero soggetto passivo d’imposta nazionale) Soggetto cedente o prestatore non residente Autofattura n. _____ del_____ Emessa per cessione di beni / prestazione di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetto non residente e stabilito in un Paese non facente parte dell’Unione Europea, come Previsto dall’articolo 17, secondo comma, DPR 633/72. Descrizione del bene ceduto ovvero del servizio prestato Imponibile ________ Aliquota Iva: ____% Iva ________ (ovvero titolo e norma di non Totale Autofattura________ Applicazione) “AUTOFATTURAZIONE”

Obbligo generalizzato integrazione fattura • Circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 Agenzia delle

Obbligo generalizzato integrazione fattura • Circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 Agenzia delle Entrate 3. 3 Integrazione delle fatture per servizi intra UE • In caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilito nella UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente entro il mese seguente (secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione) è tenuto ad emettere, ai sensi dell’art. 46, co. 5 del D. L. 331/1993 autofattura in unico esemplare, indicando in tale documento anche il numero di partita IVA del prestatore UE. • L’autofattura, ai sensi dell’art. 47 co. 1, D. L. 331/1993, dovrà essere annotata negli appositi registri entro il mese di emissione. • L’adempimento deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell’effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento.

 Acquisti senza ricezione della fattura • Esempio: - Operatore italiano acquista da fornitore

Acquisti senza ricezione della fattura • Esempio: - Operatore italiano acquista da fornitore tedesco (UE) merce proveniente dalla Germania. Il trasporto inizia in data 20 febbraio e termina, con l’arrivo della merce in Italia, il 23 febbraio. • La fattura non viene mai recapitata all’acquirente. • Fino al 31 dicembre 2012 • Emissione dell’ autofattura entro il 30 aprile • Dal 1° gennaio 2013 • Emissione dell’autofattura 15 giugno

Obbligo generalizzato integrazione fattura ESEMPIO: • L’Ente effettua un acquisto Ue da una società

Obbligo generalizzato integrazione fattura ESEMPIO: • L’Ente effettua un acquisto Ue da una società francese. Il trasporto della merce è iniziato il 10 gennaio 2013. Ai fini contabili l’Ente dovrà: • se riceve la fattura in gennaio: integrare la fattura entro il 15 febbraio e registra con riferimento a gennaio; • se riceve la fattura entro fine febbraio: integrare la fattura entro il 15 marzo e registra con riferimento a febbraio; • se riceve la fattura entro fine marzo: integrare la fattura entro il 15 aprile e registra con riferimento a marzo; • se non riceve la fattura entro fine marzo: deve emettere autofattura entro il 15 aprile e registra con riferimento a marzo.

Obbligo generalizzato integrazione fattura NATURA DELL’OPERAZIONE TERRITORIALMENTE RILEVANTE IN ITALIA POSTA IN ESSERE DA

Obbligo generalizzato integrazione fattura NATURA DELL’OPERAZIONE TERRITORIALMENTE RILEVANTE IN ITALIA POSTA IN ESSERE DA OPERATORE ESTERO SERVIZI GENERICI art. 7 -ter, D. P. R. 633/1972 UE EXTRA-UE SERVIZI DIVERSI UE DA QUELLI GENERICI artt. 7 -quater e 7 -quinquies, D. P. R. 633/1972 EXTRA-UE CESSIONE DI BENI art. 7 -bis, D. P. R. 633/1972 UE EXTRA-UE MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INVERSIONE CONTABILE FINO AL 31/12/2012 DAL 01/01/2013 INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL SOGGETTO UE EMISSIONE DELL’AUTOFATTURA

RIEPILOGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI GENERICI • • Prestazioni generiche ricevute da soggetti Ue

RIEPILOGO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI GENERICI • • Prestazioni generiche ricevute da soggetti Ue Per le prestazioni di servizi generici ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro stato dell’Unione Europea il committente nazionale integra la fattura ai sensi dell’art. 46 del DL 331/93 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura. Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato) deve emettere autofattura entro il 15 del terzo mese, annotandola entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Prestazioni generiche ricevute da soggetti Extra - Ue (art. 21 comma 4 lettera d) DPR 633/72 Per le prestazioni di servizi generici ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori dall’UE il committente nazionale emette autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato). Nell’autofattura emessa ai sensi dell’art 17, comma 2 , ed Art. 21 comma 6 -ter deve riportare la dicitura “autofatturazione”.

 • • SERVIZI GENERICI Prestazioni generiche rese a soggetti UE (art. 21 comma

• • SERVIZI GENERICI Prestazioni generiche rese a soggetti UE (art. 21 comma 4 lettera c) DPR 633/72) Per le prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro stato membro dell’unione Europea , non soggette all’imposta in Italia ai sensi dell’art 7 -ter in quanto soggette ad imposta nel paese del committente, la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato). L’annotazione d’apporre in fattura è la seguente “Inversione contabile”. Il richiamo alla norma comunitaria o nazionale non è più obbligatorio, ma consigliato. Prestazioni generiche rese a soggetti Extra - UE (art. 21 comma 4 lettera d) DPR 633/72) Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti fuori dall’unione Europea , non soggette all’imposta in Italia ai sensi dell’art 7 -ter in quanto soggette ad imposta nel paese del committente, la fattura per le prestazioni rese è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in genere ultimazione del servizio o pagamento anticipato). L’annotazione d’apporre in fattura per la prestazione di servizi rese è la seguente “Operazione non soggetta”. Il richiamo alla norma comunitaria o nazionale non è più obbligatorio, ma consigliato.

SERVIZI SPECIFICI (artt. 7 -quater, 7 -quinquies DPR 633/1972) • Prestazioni non generiche (artt.

SERVIZI SPECIFICI (artt. 7 -quater, 7 -quinquies DPR 633/1972) • Prestazioni non generiche (artt. 7 -quater, 7 -quinquies DPR 633/1972) Non sono interessate dalle modifiche recate dalla Comunitaria 2010 né dalla Legge di Stabilità 2013: Pertanto, per il momento di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura si applicano i principi ordinari (pagamento del corrispettivo ovvero anticipata fatturazione) previsti dall’art. 6, commi 3 e 4 DPR 633/1972. L’emissione della fattura non fruisce del differimento al giorno 15 del mese successivo, valevole invece, per le prestazioni generiche.

Confronto tra prestazione servizi “generiche” interne e non: momento di effettuazione dell’operazione OGGETTO PRESTATORE

Confronto tra prestazione servizi “generiche” interne e non: momento di effettuazione dell’operazione OGGETTO PRESTATORE COMMITTENTE REGOLA GENERALE DEROGA ITA PAGAMENTO CORRISPETTIVO EMISSIONE FATTURA PAGAMENTO ACCONTO ITA UE/EXTRA-UE DATA ULTIMAZIONE PAGAMENTO CORRISPETTIVO UE/EXTRA-UE ITA ITA MESE SUCCESSIVO A QUELLE IN CUI SONO RESE EMISSIONE FATTURA PAGAMENTO ACCONTO UE/EXTRA-UE MATURAZIONE CORRISPETTIVO PAGAMENTO CORRISPETTIVO FINE ANNO SOLARE FINO ALLA LORO CONCLUSIONE ===== PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE” PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTINUATIVE E PERIODICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI ITA “GENERICHE” CONTINUATIVE E PERIODICHE UE/EXTRA-UE PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE” ITA CONTINUATIVE E PERIODICHE DI DURATA UE/EXTRA-UE ULTRANNUALE SENZA PAGAMENTI ANCHE PARZIALI ITA UE/EXTRA-UE ITA

CASI PRATICI Prestazioni di servizi generici rese a soggetti UE (B 2 B) •

CASI PRATICI Prestazioni di servizi generici rese a soggetti UE (B 2 B) • • • fino al 31 -12 -2012 Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata). Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6, DPR 633/1972): SI Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): nel momento di effettuazione dell’operazione. Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni dalla data di emissione. dal 01 -01 -2013 Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata). Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6 -bis, lett a), DPR 633/1972): SI ma solo se il soggetto passivo UE é anche debitore d’imposta + annotazione “inversione contabile” Termine emissione (art. 21, co. 4, lett c), DPR 633/1972): entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro il termine di emissione con riferimento a mese di effettuazione.

CASI PRATICI • Prestazioni di servizi generici rese a soggetti EXTRA-UE (B 2 B)

CASI PRATICI • Prestazioni di servizi generici rese a soggetti EXTRA-UE (B 2 B) • • fino al 31 -2 -2012 Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata). Obbligo emissione fattura: NO dal 01 -01 -2013 Momento di effettuazione (art. 6, co. 6, DPR 633/1972): ULTIMAZIONE o anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata). Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6 -bis, lett b), DPR 633/1972): SI + annotazione “operazione non soggetta” Termine emissione (art. 21, co. 4, lett d), DPR 633/1972): entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro il termine di emissione con riferimento a mese di effettuazione.

CASI PRATICI Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti UE (B 2 B) •

CASI PRATICI Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti UE (B 2 B) • • fino al 31 -2 -2012 Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE. Obbligo emissione fattura: NO dal 01 -01 -2013 Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE. Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6 -bis, lett a), DPR 633/1972): SI ma solo se il soggetto passivo UE é anche debitore d’imposta + annotazione “inversione contabile” Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al momento di effettuazione dell’operazione. Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni con riferimento alla data di emissione.

CASI PRATICI • Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti EXTRA-UE (B 2 B)

CASI PRATICI • Prestazioni di servizi specifici rese a soggetti EXTRA-UE (B 2 B) • • fino al 31 -12 -2012 Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE. Obbligo emissione fattura: NO dal 01 -01 -2013 Momento di effettuazione (art. 6, co. 3 e 4, DPR 633/1972): PAGAMENTO o anticipata FATTURAZIONE. Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6 -bis, lett b), DPR 633/1972): SI + annotazione “operazione non soggetta” Termine emissione (art. 21, co. 4, DPR 633/1972): immediata al momento di effettuazione dell’operazione. Termine registrazione (art. 23, co. 1, DPR 633/1972): entro 15 giorni con riferimento alla data di emissione.

Termini di emissione / registrazione delle fatture nelle operazioni UE Tipologia di operazione Termine

Termini di emissione / registrazione delle fatture nelle operazioni UE Tipologia di operazione Termine emissione fattura o integrazione Termine di Registrazione Cessioni Comunitarie Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione Entro il termine di emissione della fattura, con riferimento al mese di effettuazione Acquisti Intra-Ue (registrazione a libro vendite con fattura ricevuta) Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, con riferimento al mese precedente Acquisti Intra-Ue (registrazione a libro vendite con fattura non ricevuta) Giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese precedente

ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI • Fino al 31 Dicembre 2012 (art.

ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI • Fino al 31 Dicembre 2012 (art. 47, co. 3, D. L. 331/1993) Attività e termini: • • Annotazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI in apposito registro, previa integrazione e progressiva numerazione delle stesse, entro il mese successivo a quello di ricevimento In caso di regolarizzazione con autofattura (per mancato ricevimento o fattura irregolare) registrazione dell’autofattura entro lo stesso mese di emissione

ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI • Dal 1° Gennaio 2013 (nuovo art.

ACQUISTI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI • Dal 1° Gennaio 2013 (nuovo art. 47, co. 3, D. L. 331/1993) Attività e termini: • Registrazione delle fatture di acquisto NON COMMERCIALI in apposito registro (Registro Acquisti Intra Istituzionali), previa integrazione e progressiva numerazione delle stesse, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente • Annotazione entro gli stessi termini indicati al comma 1 dell’art 47 (la nuova norma si allinea agli acquisti inerenti l’attività commerciale)

DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI • Modifiche all’art. 49 del D. L.

DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI • Modifiche all’art. 49 del D. L. 331/1993 art. 1, co. 326, lett. g) Legge 228/2012 Dal 1°Gennaio 2013 • Presentazione telematica del modello INTRA 12 entro ciascun mese relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente contestuale versamento della relativa IVA Il termine di presentazione è sostanzialmente confermato (e non ampliato) rispetto al passato in quanto era prevista la presentazione entro la fine del mese successivo alla registrazione della fattura

DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI • fino al 31 Dicembre 2012 la

DICHIARAZIONI INTRA - UE ENTI NON COMMERCIALI • fino al 31 Dicembre 2012 la registrazione dell’acquisto intracomunitario avveniva nel mese successivo a quello di ricezione della documento e, di conseguenza, la dichiarazione doveva essere presentata nel mese successivo a quello di registrazione; • dal 1°Gennaio 2013 la fattura deve essere registrata nei 15 giorni del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese precedente, e viene stabilito che la dichiarazione va presentata entro il secondo mese successivo a quello con riferimento al quale la fattura è registrata, che coincide sempre con il mese successivo della precedente disposizione

CICLO PASSIVO ACQUISTI INTRA - Ue ENC • Esempi: • Regole fino al 31

CICLO PASSIVO ACQUISTI INTRA - Ue ENC • Esempi: • Regole fino al 31 Dicembre 2012 20 Gennaio 2012: ricevuta fattura acquisto Intra UE 28 Febbraio 2012: registrata fattura registro acquisti Intra. Ue istituzionali 31 Marzo 2012: versamento Iva e presentazione INTRA 12 relativo al mese di Febbraio 2012 (mese successivo a registrazione) • Regole dal 1°Gennaio 2013 20 Gennaio 2013: ricevuta fattura acquisto Intra UE 15 Febbraio 2013: registrata fattura registro acquisti Intra. Ue istituzionali con riferimento a Gennaio 2013 31 Marzo 2012: versamento Iva e presentazione INTRA 12 relativo al mese di Febbraio 2012 (entro secondo mese successivo a Gennaio 2013, quale mese di riferimento)

A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO ISTITUZIONALE Considerato che il possesso della

A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO ISTITUZIONALE Considerato che il possesso della fattura è uno dei momenti impositivi rilevanti agli effetti I. V. A. (art. 39 DL 331/93 effettuazione dell’operazione) è necessario che: 1. La fattura venga protocollata indicando numero e data di ricevimento. La data di protocollo di presa possesso è fondamentale, in quanto attiva i termini di annotazione nel registro I. V. A. degli acquisti intracomunitari di cui all’art 47 comma 3 del DL 331/1993. 2. Integrare la fattura applicando l’aliquota Iva italiana ovvero titolo e norma di non imponibilità; esenzione; non soggettività. L’integrazione può essere fatta sulla fattura ricevuta, oppure creare un modello apposito, che farà parte integrante della fattura (vedi M. F. circolare n. 13 del 23/02/94 Ai fini della corretta compilazione degli elenchi Intrastat per i servizi ricevuti, il numero di fattura da riportare non è quello attribuito dal fornitore comunitario, ma è il protocollo che viene assegnato dal committente italiano, così come chiarito dalla Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18/03/2010

 A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO ISTITUZIONALE - segue 3. Determinare

A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO ISTITUZIONALE - segue 3. Determinare la base imponibile in Euro del corrispettivo eventualmente espresso in valuta estera (art. 43 co. 3). Se l’IVA non è dovuta, indicare titolo e norma di non imponibilità, esenzione o di non assoggettabilità all’imposta. 4. La fattura deve essere annotata entro il giorno 15 del mese successivo alla data di ricezione della fattura ma con riferimento al mese precedente. (es. data protocollo 01/03/2013, termine di registrazione 15/04/2013) – ma l’imposta va versata in riferimento al mese di marzo. 5. La fattura dovrà essere annotata su appositi registri istituiti ai sensi del comma 3 dell’art. 47 della legge 427/93. a) b) c) Registro relativo all’acquisto di beni materiali Registro relativo all’acquisto di servizi (comunitari e extra-comunitari) Registro unico con annotazioni a blocchi per codici di operazioni

 A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO ISTITUZIONALE - segue 6. Nel

A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO ISTITUZIONALE - segue 6. Nel registro dovrà essere indicato anche il corrispettivo espresso in valuta estera utilizzata dal fornitore. Questo significa che se il cedente comunitario non aderente all’UEM fattura con la propria divisa, è necessario registrare la stessa divisa estera nel registro IVA, e nei listing doganali. 7. Il cambio da utilizzare è quello del giorno di effettuazione dell’operazione o in mancanza di tale indicazione, la data della fattura. 8. Agli effetti INTRASTAT (INTRA-2 BIS) la registrazione dovrà essere fatta esclusivamente nel mese di riferimento dell’arrivo del bene se trattasi di beni diversi dal Materiale bibliografico.

LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA • Tutte le annotazioni effettuate nei registri di cui al 3° comma

LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA • Tutte le annotazioni effettuate nei registri di cui al 3° comma dell’art. 47 della legge 427/93 appositamente istituiti tenuti e conservati ai sensi dell’art. 39 del D. P. R. 633/72 e riferite alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività istituzionale, non devono essere riportate in dichiarazione annuale I. V. A. , proprio per non inquinare i dati contabili dell’attività svolta in ambito commerciale • L’imposta dovuta, a chiusura dei registri, dovrà essere versata tramite il modello F. 24 EP entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Codice tributo 619/E. • La dichiarazione mensile INTRA 12, (approvato con Provvedimento 16/04/2010 n. 59225 Direttore Agenzia Entrate) dovrà essere trasmessa tramite il canale Entratel entro ciascun mese relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente. Pertanto: Iva registro dei beni materiali: F. 24 EP codice 619 E; Intra 12 e Intrastat doganale Registro dei servizi Iva intracomunitaria: F. 24 codice 619 E e Intra 12 Registro dei servizi Iva extra-comunitaria: F. 24 codice 619 E; Intra 12. Si ricorda che i servizi ricevuti da Prestatori Extra – Comunitari sono esclusi da Intrastat. • • •

ELEMENTI CONTABILI DA INDICARE SULL’INTRA 12 • • ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

ELEMENTI CONTABILI DA INDICARE SULL’INTRA 12 • • ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA DI BENI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA‘ PER I QUALI E’ GENERATA IMPOSTA IN ITALIA. CAMPO N. 1 = IMPONIBILE CAMPO N. 2 = IMPOSTA ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO ITALIANO – (ART. 7 - BIS DPR 633/72) CAMPO N. 3 = IMPONIBILE CAMPO N. 4 = IMPOSTA • • ACQUISTI DA SOGGETTI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA DI SERVIZI: CAMPO N. 5 = IMPONIBILE (ART. 7 -TER; 7 -QUATER; 7 -QUINQUIES) CAMPO N. 6 = IMPONIBILE 7 -TER CAMPO N. 7 TOTALE IMPOSTA • ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA – U. E. DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO ITALIANO – (ART. 7 - BIS DPR 633/72) (COMPRESI I BENI PROVENIENTI DA SAN MARINO E DALLA CITTA’ DEL VATICANO) CAMPO N. 8 = IMPONIBILE CAMPO N. 9 = IMPOSTA • • • ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA – U. E. DI SERVIZI: CAMPO N. 10 = IMPONIBILE (ART. 7 -TER; 7 -QUATER; 7 -QUINQUIES CAMPO N. 11 = IMPONIBILE 7 -TER CAMPO N. 12 TOTALE IMPOSTA • VERSAMENTO: TOTALE GENERALE IMPOSTA SOMMA CAMPI NN. 2 - 7 - 12 SONO ESCLUSE LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI – ESENTI – NON SOGGETTE

mod. INTRA 12

mod. INTRA 12

B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE PROCEDIMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE

B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE PROCEDIMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE DEFINITIVE PRO-FORMA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Come si è detto prima, sono documenti rilevanti ai fini IVA se • contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D. P. R. 633/72. Considerando che il possesso della fattura è uno dei momenti rilevanti agli effetti IVA (art. 39 DL 331/93 effettuazione dell’operazione) è necessario istruire il documento come segue: La fattura deve essere protocollata indicando numero e data di ricevimento. La data di protocollo di presa possesso è fondamentale, in quanto attiva i termini di annotazione nei registri IVA – ( N. B. dichiarazione che il bene o servizio è inerente all’attività commerciale) • Determinazione del controvalore in euro del corrispettivo espresso in valuta diversa dall’euro per individuare la nostra base imponibile su cui calcolare l’aliquota I. V. A. ovvero titolo e norma in caso di non assoggettabilità all’imposta • L’integrazione può essere fatta sulla fattura ricevuta, oppure creare un modello apposito, che farà parte integrante della fattura

B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE segue • Le modalità di

B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE segue • Le modalità di registrazione della fattura in ambito commerciale sono diverse da quelle in ambito istituzionale. La fattura, relativa all’operazione: imponibile, non imponibile, esente, non soggetta, deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma in riferimento al mese precedente. • La fattura quindi, integrata, dovrà essere annotata nel registro di cui all’art. 23 (registro fatture emesse), secondo l’ordine della loro numerazione ed entro il predetto termine di emissione con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (l’imponibile non costituisce volume d’affari) e nel registro di cui all’art. 25 (registro acquisti) e ottenere così di fatto recupero dell’imposta ovvero nei termini previsti per l’esercizio alla detrazione di cui all’art. 19.

B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE segue • Le fatture di

B) ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E SERVIZI AMBITO COMMERCIALE segue • Le fatture di acquisto intracomunitario di beni devono essere annotate nel registro di cui all’art. 23 anche del corrispettivo espresso in valuta estera previa integrazione e secondo l’ordine della numerazione progressiva delle fatture emesse (es. se la Struttura era giunta all’emissione della fattura n. 50, la fattura intracomunitaria, integrata, dovrà necessariamente essere numerata n. 51, comprese le autofatture di cui all’art. 46 comma 5 • Gli acquisti ad uso promiscuo devono essere imputati, all’atto dell’annotazione della relativa fattura nei registri IVA, all’attività commerciale e a quella istituzionale per la parte di rispettiva competenza (C. M. 23/02/1994 n. 13 – 12. 2 comma 4) • Ai fini Intrastat si ricorda che l’annotazione dovrà essere fatta esclusivamente nel mese di riferimento dell’effettivo arrivo a destinazione del bene

PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE INTRA U. E. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE TIPOLOGIA

PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE INTRA U. E. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE TIPOLOGIA OPERAZIONI COMPORTAMENTO NORMA DICH. ANNUALE INTRA 12 IVA ISTRASTAT SERVIZI ART. 7 -TER SERVIZI ART. 7 -QUATER SERVIZI ART. 7 -QUINQUIES INTEGRAZIONE E NUMERAZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA. ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL MESE PRECEDENTE ART. 47 CO. 3 D. L. 331/1993 VERSAMENTO IVA F 24 COD. 619 E ART. 47 COMMA 3 D. L. 331/1993 C. M. N. 12/E/2010 C. M. N. 14/E/2010 N 0 SI SI NO NO NO NO NO SERVIZI: NON IMPONIBILI ESENTI NON SOGGETTI INTEGRAZIONE E NUMERAZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA. ART. 47 COMMA 3 ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO D. L. 331/1993 IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA C. M. N. 12/E/2010 IN RIFERIMENTO AL MESE C. M. N. 14/E/2010 PRECEDENTE ART. 47 CO. 3 D. L. 331/1993

PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI. . segue ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE EXTRA - U. E.

PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI. . segue ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE EXTRA - U. E. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE TIPOLOGIA OPERAZIONI COMPORTAMENTO NORMA SERVIZI ART. 7 -TER SERVIZI ART. 7 -QUATER SERVIZI ART. 7 -QUINQUIES OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURA ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL MESE PRECEDENTE ART. 47 COMMA 3 D. L. 331/1993 VERSAMENTO IVA F 24 COD. 619 E ART. 17 CO. 2 DPR 633/72 C. M. N. 12/E/2010 C. M. N. 14/E/2010 INTRA 12 ISTRASTAT SI NO SI NO NO SERVIZI: NON IMPONIBILI ESENTI NON SOGGETTI OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURA ANNOTAZIONE REGISTRO ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL MESE PRECEDENTE ART. 47 COMMA 3 D. L. 331/1993 RT. 17 CO. 2 DPR 633/72 C. M. N. 12/E/2010 C. M. N. 14/E/2010

PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI. . segue ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE INTRA U. E. ATTIVITA’

PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI. . segue ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE INTRA U. E. ATTIVITA’ COMMERCIALE TIPOLOGIA OPERAZIONI SERVIZI ART. 7 -TER SERVIZI ART. 7 -QUATER COMPORTAMENTO INTEGRAZIONE E RINUMERAZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA. ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 E A RT. 25 ENTRO IL 15 DEL MESE NORMA ART. 47 CO. 1 DL 331/93 C. M. N. 12/E/2010 C. M. N. 14/E/2010 SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL MESE PRECEDENTE VERSAMENTO SERVIZI ART. 7 -QUINQUIES IVA F 24 – CODICI MENSILI DA 601 E A 613 E INTRA 12 ISTRASTAT NO SI NO NO NO SERVIZI: NON IMPONIBILI ESENTI INTEGRAZIONE E RINUMERAZIONE DELLA FATTURA RICEVUTA. ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 ART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL MESE PRECEDENTE (TITOLO E NORMA ART. 47 CO. 1 DL 331/93 C. M. N. 12/E/2010 C. M. N. 14/E/2010 DI NON ASSOGGETTABILITA’ IVA) NON SOGGETTI

PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI. . segue ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE EXTRA - U. E.

PROSPETTO RIASSUNTIVO ADEMPIMENTI. . segue ACQUISTO DI SERVIZI DA PRESTATORE EXTRA - U. E. ATTIVITA’ COMMERCIALE TIPOLOGIA OPERAZIONI COMPORTAMENTO NORMA OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURA ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 E ART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESE ART. 17 CO. 2 DPR 633/72 Art. 30 -bis DPR. 633/1972 C. M. N. 12/E/2010 C. M. N. 14/E/2010 SERVIZI ART. 7 -TER SERVIZI ART. 7 -QUATER SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL MESE PRECEDENTE VERSAMENTO IVA INTRA 12 ISTRASTAT NO NO NO F 24 CODICI MENSILI DA 6001 A 6012 SERVIZI ART. 7 -QUINQUIES SERVIZI: NON IMPONIBILI ESENTI OBBLIGO EMISSIONE AUTOFATTURA ANNOTAZIONE REGISTRI ART. 23 E ART. 25 ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO MA IN RIFERIMENTO AL MESE PRECEDENTE (TITOLO E NORMA ART. 17 CO. 2 DPR 633/72 ART. 30 -bis DPR. 633/1972 C. M. N. 12/E/2010 C. M. N. 14/E/2010 DI NON ASSOGGETTABILITA’ IVA) NON SOGGETTI

EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLARGATA N. STATO MEMBRO CODICE ISO INGRESSO U. E. INGRESSO UEM

EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLARGATA N. STATO MEMBRO CODICE ISO INGRESSO U. E. INGRESSO UEM DIVISA TASSO DI CAMBIO 1 AUSTRIA ATU + 8 1995 1999 ATS 13, 7603 2 BELGIO BE 9 1957 1999 BEF 40, 3399 3 FINLANDIA FI + 8 1995 1999 FIM 5, 9457 4 FRANCIA FR + 11 1957 1999 FRF 6, 55957 5 GERMANA DE + 9 1957 1999 DEM 1, 95583 6 GRECIA EL + 9 1981 2001 GRD 340, 75 7 IRLANDA IE + 8 1973 1999 IEP 0, 787564 8 ITALIA IT + 11 1957 1999 ITL 1936, 27 9 LUSSEMBURGO LU + 8 1957 1999 LUF 40, 3399 10 OLANDA NL + 12 1957 1999 NLG 2, 20371 11 PORTOGALLO PT + 9 1986 1999 PTE 200, 482 12 SPAGNA ES + 9 1986 1999 ESP 166, 386 13 CIPRO CY + 9 2004 2008 CYP 0, 585274 14 DANIMARCA DK + 8 1973 - DKK VALUTA

EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLARGATA segue N. STATO MEMBRO CODICE ISO INGRESSO U. E. INGRESSO

EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLARGATA segue N. STATO MEMBRO CODICE ISO INGRESSO U. E. INGRESSO UEM DIVISA TASSO DI CAMBIO 15 ESTONIA EE + 9 2004 2011 EEK 15, 6466 16 GRAN BRETAGNA GB + 5/9/12 1973 - GBP VALUTA 17 LETTONIA LV + 9/11 2004 - LVL VALUTA 18 LITUANIA LT + 9/12 2004 - LTL VALUTA 19 MALTA MT + 8 2004 2008 MTL 0, 429300 20 POLONIA PL + 10 2004 - PLN VALUTA 21 REP. CECA CZ + 8/9/10 2004 - CZK VALUTA 22 REP. SLOVACCA SK + 9/10 2004 2009 SKK 30, 126 23 SLOVENIA SI + 8 2004 2007 SIT 239, 64 24 SVEZIA SE + 12 1995 - SEK VALUTA 25 UNGHERIA HU + 8 2004 - HUF VALUTA 26 BULGARIA BG + 9/10 2007 - BGN VALUTA 27 ROMANIA RO da 2 a 10 2007 - ROL VALUTA