DECRETO LEGISLATIVO N 66 13 APRILE 2017 NORME

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DECRETO LEGISLATIVO N. 66 13 APRILE 2017 NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI

DECRETO LEGISLATIVO N. 66 13 APRILE 2017 NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, A NORMA DELL‘ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA C, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107. FORMAZIONE- INCLUSIONE E DISABILITA’: alfabetizzazione di base C. T. I. Senigallia - a. s. 2018/2019 Prof. ssa Antonia Redavid 1

Legge 107/2015 30/07/2015 Ar. t 1 Comma 180 lettera C 180. Il Governo è

Legge 107/2015 30/07/2015 Ar. t 1 Comma 180 lettera C 180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge. 2

Legge 107/2015 30/07/2015 - Ar. t 1 Comma 181 lettera C promozione dell’inclusione scolastica

Legge 107/2015 30/07/2015 - Ar. t 1 Comma 181 lettera C promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; Art. 10 e 11) 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione; (Art. 12) 3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; (Art. 3 ss, ART 8) 4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione 3 dell’inclusione scolastica; (Art. 3 ss, ART 8)

Legge 107/2015 30/07/2015 - Ar. t 1 Comma 181 lettera C promozione dell’inclusione scolastica

Legge 107/2015 30/07/2015 - Ar. t 1 Comma 181 lettera C promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli Artt. 3 e 4 della L. 104/1992, e della L. 170/2010, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali; (Art. 5) 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione; (Art. 9; 15) 7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica; (ART. 13) 8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; (ART. 13) 9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano 4 nelle condizioni di cui all’Art. 12, comma 9, L. 104/192; (Art. 16)

A SEGUITO DEL D. LGS. VO 13 APRILE 2017, N. 66 SONO STATE EMANATE

A SEGUITO DEL D. LGS. VO 13 APRILE 2017, N. 66 SONO STATE EMANATE DUE ULTERIORI NOTE: Contengono Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione del Decreto NOTA PROT. N. 1553 DEL 4/8/2017 INNOVAZIONI sulle certificazioni e sulla didattica: DAL 1 GENNAIO 2019: - il Profilo di Funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale; - la procedura di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica ed il conseguente Progetto individuale, il Piano educativo individualizzato, la successiva richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico ENTRERANNO IN VIGORE DAL I SETTEMBRE 2019. - i nuovi Gruppi per l'inclusione scolastica - GLIR e GLI - siano istituiti dal 1 settembre 2017 , così come dalla stessa data sia costituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che dovrà raccordarsi con l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, costituito presso il Ministero del Lavoro. 5

NOTA PROT. N. 1557 DEL 8/8/2017 Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di

NOTA PROT. N. 1557 DEL 8/8/2017 Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D. lg. n. 66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità). Precisazione. Si richiama la nota prot. n. 1553 del 4 agosto u. s. avente pari oggetto, e si precisa che, per mero errore materiale, nell'ultimo capoverso è stata riportata l'errata indicazione, di norma, di 22 alunni per classe, in caso di presenza di alunni disabili, anziché, di norma, di 20 alunni per classe, così come previsto dall'articolo 5, comma 2 del D. P. R. n. 81/2009. 6

Convocazione dell’OSSERVATORIO PERMANENTE PER LINCLUSIONE SCOLASTICA Il 03 Dicembre 2018, è stato convocato dal

Convocazione dell’OSSERVATORIO PERMANENTE PER LINCLUSIONE SCOLASTICA Il 03 Dicembre 2018, è stato convocato dal MIUR, l’Osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica, presieduto dal Ministro Bussetti e dal Sottosegretario Giuliano, per comunicare alle parti presenti che il Governo ha intenzione di posticipare l’entrata in vigore del Dlgs 66/2017, al Settembre 2019 per rivedere il contenuto del testo originario, operandone una profonda riforma, modificandolo avvalendosi dell’apporto e della partecipazione delle Federazioni e delle associazioni del mondo della disabilità e di tutte le rappresentanze che compongono l’Osservatorio permanente. Il Governo farà ricorso a quanto previsto dall’art. 1 comma 184 della legge 107 che consente di apportare correzioni e integrazioni ai decreti applicativi entro 2 anni dalla data della loro entrata in vigore. Poiché il Decreto 66 è stato pubblicato nella G. U. del 16 maggio 2017, le modifiche andranno adottate entro il prossimo mese di maggio con un apposito decreto legislativo. 7

Tra gli aspetti di significativo interesse: - Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione (artt.

Tra gli aspetti di significativo interesse: - Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione (artt. 3 ss. e art. 8) - Nuova procedura di certificazione per la disabilità (art. 5) - Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica (art. 9) - Formazione specifica per tutti i docenti (art. 13) - Continuità didattico-educativa sull’allievo con sostegno (art. 14) 8

IL D. L. 66 DEL 2017 15 ARTICOLI 9

IL D. L. 66 DEL 2017 15 ARTICOLI 9

ART. 1 PRINCIPI E FINALITA’ Si sottolinea l'importanza del progetto individuale che deve essere

ART. 1 PRINCIPI E FINALITA’ Si sottolinea l'importanza del progetto individuale che deve essere condiviso «…fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici o privati, operanti sul territorio". Nel comma 2 si esplicita che il decreto «…promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. " 10

Ambito di applicazione del decreto Art. 2: SOLO gli allievi con disabilità certificata NON

Ambito di applicazione del decreto Art. 2: SOLO gli allievi con disabilità certificata NON SI OCCUPA di allievi con DSA o con BES (in genere) 11

Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione (ARTT. 3 ss. ) L'ART. 3 riguarda i

Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione (ARTT. 3 ss. ) L'ART. 3 riguarda i livelli essenziali dell’inclusione, elencando prestazioni e competenze dei diversi soggetti pubblici che debbono intervenire nel processo inclusivo. L'Amministrazione Scolastica deve provvedere a: • • assegnare i docenti per il sostegno didattico; definire l'organico del personale ATA tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata e in particolare "all'assegnazione dei collaboratori scolastici [. . . ] anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale". Importante è la specificazione che tale assegnazione deve essere fatta "tenendo conto del genere" delle alunne e degli alunni certificati cui occorre prestare assistenza. (ARTT. 47/48 tabella A CCNL) • assegnare un contributo economico alle scuole statali o paritarie proporzionale al numero degli alunni "con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei 12

GLI ENTI LOCALI DEVONO CONTINUARE A GARANTIRE: - IL TRASPORTO GRATUITO A SCUOLA; -

GLI ENTI LOCALI DEVONO CONTINUARE A GARANTIRE: - IL TRASPORTO GRATUITO A SCUOLA; - L'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 13 COMMA 3 DELLA L. N° 104. TALI FUNZIONI CONTINUANO AD ESSERE RIPARTITE TRA: I COMUNI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE (PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) LE PROVINCE, OGGI REGIONI O ENTI CUI ESSE HANNO ATTRIBUITO TALE COMPITO(CITTÀ METROPOLITANE, ENTI DI AREA VASTA, CONSORZI DI COMUNI, ECC. ) 13

ART. 4 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA L'art. 4, indica i criteri cui dovrà

ART. 4 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA L'art. 4, indica i criteri cui dovrà attenersi l'INVALSI per formulare gli "indicatori per valutare la qualità dell'inclusione scolastica" realizzata nelle singole scuole e nelle singole classi. a) "Livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica (PAI)". In base a tale criterio ogni scuola dovrebbe formulare annualmente un PAI ed inserire nel PTOF gli indicatori previsti dall'INVALSI, indicando a che livello sono stati raggiunti ed esplicitando come obiettivi da raggiungere, quelli in cui risulta deficitaria. b) "Realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche" degli alunni. Ciascuna scuola dovrebbe esplicitare i criteri che ha utilizzato per la formulazione del PEI di ciascun alunno, tenendo conto dei bisogni educativi delle diverse situazioni di disabilità. 14

c) "Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione

c) "Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione". Ogni scuola dovrebbe esplicitare come ha coinvolto i diversi soggetti operanti per l'inclusione (docenti curricolari, per il sostegno, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, collaboratori e collaboratrici scolastiche e altri soggetti) "In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. » d) "Realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative". Ogni scuola dovrebbe esplicitare quali e quanti corsi di aggiornamento ha organizzato, per quale tipo di personale e su quali contenuti. e) "Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione". Ogni scuola dovrà esplicitare se ha tenuto conto dei diversi criteri valutativi relativi alla scuola del primo e del secondo ciclo. f) "Grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola". Ogni scuola dovrà esplicitare se e quanto gli ausili e i sussidi didattici, anche tecnologicamente avanzati, ivi compresi i libri di testo, siano accessibili o siano stati adattati a favore degli alunni con diverse tipologie di disabilità. 15.

AGGIORNAMENTO del 9/1/2019 Il comma 1138 dell'art. unico della Legge di bilancio 2019 n°

AGGIORNAMENTO del 9/1/2019 Il comma 1138 dell'art. unico della Legge di bilancio 2019 n° 145/18 ha prorogato al 1/9/2019 l'entrata in vigore Dell’ART 5 originariamente prevista dal 1/1/2019 Corso di formazione/informazione ambito 01 Ancona per docenti non specializzati in servizio su posti di sostegno a. s. 2018/2019 16

1/9/2019 Corso di formazione/informazione ambito 01 Ancona per docenti non specializzati in servizio su

1/9/2019 Corso di formazione/informazione ambito 01 Ancona per docenti non specializzati in servizio su posti di sostegno a. s. 2018/2019 17

ACCERTAMENTO DA PARTE DI UNA COMMISSIONE MEDICA SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA SECONDO ICD 11

ACCERTAMENTO DA PARTE DI UNA COMMISSIONE MEDICA SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA SECONDO ICD 11 E DSM V (MODELLO MEDICO) A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2019, VERRANNO INTRODOTTI DEI CAMBIAMENTI NELLE COMMISSIONI MEDICHE E NELLA DOCUMENTAZIONE DA STILARE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. IL DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DAI COMPONENTI DEL COLLEGIO, RECA L'INDICAZIONE DELLA PATOLOGIA STABILIZZATA O PROGRESSIVA ACCERTATA, CON RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE ICF, CONSIDERA LA PERSONA NELLA SUA TOTALITÀ, IN UNA PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE, FONDANDOSI SUL PROFILO DI FUNZIONAMENTO E SULL'ANALISI DEL CONTESTO E CHE CONSENTE DI INDIVIDUARE LE POTENZIALITÀ E I BISOGNI DELL'ALUNNO PRESCINDENDO DA PRECLUSIVE TIPIZZAZIONI 18

La famiglia consegna la certificazione a ASL: valutazione come alunno con handicap (DPCM 185/2006)

La famiglia consegna la certificazione a ASL: valutazione come alunno con handicap (DPCM 185/2006) PROFILO DI FUNZIONAMENT O (Art. 5 comma 3) SCUOLA PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (Art. 6 comma 2) COMUNE PROGETTO INDIVIDUALE (Art. 6 comma 1) 19

PROFILO DI FUNZIONAMENTO A tutt’oggi la scuola elabora ancora il PDF. Il Profilo di

PROFILO DI FUNZIONAMENTO A tutt’oggi la scuola elabora ancora il PDF. Il Profilo di Funzionamento, con decorrenza dal 1 settembre 2019, sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Profilo di funzionamento cos’è … • è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; • Si redige successivamente all’accertamento della condizione di disabilità • È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’OMS • SOSTITUISCE (inglobandoli in sé) la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale • è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona 20

ART. 6 -11 PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'INCLUSIONE Art. 6 riguarda la formulazione

ART. 6 -11 PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'INCLUSIONE Art. 6 riguarda la formulazione Progetto Individuale da parte del Comune di residenza su richiesta ed in collaborazione con la famiglia e sulla base del Profilo di Funzionamento. Viene esplicitato che il Progetto Individuale è redatto anche in collaborazione con la scuola dal momento che il PEI diventa parte integrante del Progetto Individuale, come già detto nell'art. 2 comma 2 del decreto Art. 7 riguarda la compilazione del Piano Educativo individualizzato, tenendo conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento. Art. 8 tratta del Piano per l’Inclusione, che è attuato nei limiti delle risorse finnziarie, umane, strumentali disponibili. Art. 9 troviamo i Gruppi per l’inclusione scolastica Art. 10 richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (SOSPESO) Art. 11 istituzione delle sezioni per il sostegno per ogni grado di istruzione. 21.

ART. 7 - PEI Il comma 2 dell'art. 7 stabilisce che il PEI è

ART. 7 - PEI Il comma 2 dell'art. 7 stabilisce che il PEI è formulato sulla base della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento: 1. dai docenti della classe dell'alunno con disabilità, 2. con la partecipazione della famiglia, ed in mancanza del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno, 3. con la partecipazione delle figure professionali interne (collaboratori scolastici) o esterne (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per specifici progetti) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, 4. "con il supporto dell'unita di valutazione multidisciplinare". E’ il documento che contiene la programmazione che riguarda l’anno scolastico di riferimento e deve partire dall’individuazione delle capacità e delle potenzialità (Ottica ICF). E’ formulato da tutti i docenti della sezione/team/consiglio di classe, i genitori, gli specialisti che seguono l’alunno oltre a tutte le figure interne o esterne alla classe che interagiscono con lui. 22

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato): "c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato): "c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione (art. 12 comma 3 l. n° 104/92), dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie". "d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata". "e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuolalavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione". Questa specifica è importante per fugare le interpretazioni che ritengono che l'alternanza non sia obbligatoria per gli alunni che seguono un PEI differenziato. "f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale". 23

g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola

g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione". h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". 24

ART. 8 PIANO PER L’INCLUSIONE Non è il PAI, perché ha come unici destinatari

ART. 8 PIANO PER L’INCLUSIONE Non è il PAI, perché ha come unici destinatari gli alunni con disabilità. È un documento programmatico della scuola che va nel PTOF. Contiene le modalità di utilizzo delle risorse, compresi gli elementi di facilitazione e di barriera e le modalità di progettazione ed intervento per il miglioramento dell’inclusione all’interno della scuola. 25

Art. 9 / Gruppi operativi per l'inclusione scolastica Le novità ad oggi vigenti dal

Art. 9 / Gruppi operativi per l'inclusione scolastica Le novità ad oggi vigenti dal 1 settembre 2017 sono: Gruppo di lavoro inter istituzionale regionale (GLIR) ATTIVO Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) (1 per ambito- SOSPESO) Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)(singola istituzione NON ATTIVO) Ogni Gruppo per l’inclusione scolastica (GLIR – GIT – GLI) risulta, quindi, avere un raggio di intervento differente e competenze e funzioni che risultano strettamente legate fra loro per realizzare un’interazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che devono portare alla tutela della disabilità e all’integrazione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità che necessitano del sostegno didattico. 26

Art. 9 GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA Gruppo di lavoro inter istituzionale regionale (GLIR )

Art. 9 GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA Gruppo di lavoro inter istituzionale regionale (GLIR ) (introdotto dalle LINEE GUIDA del 2009) istituito presso ogni USR, presieduto dal dirigente preposto all’USR ha compiti di: a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della L. 104/92, integrati con le finalità di cui alla Legge 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo 27 dell'inclusione scolastica.

GLI - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE ART. 9 COMMA 9 E’ UN GRUPPO

GLI - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE ART. 9 COMMA 9 E’ UN GRUPPO DI LAVORO ISTITUITO PRESSO CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA CHE HA COMPITI DI PROGRAMMAZIONE, PROPOSTA E SUPPORTO (GIÀ COMMA 7 ART. 15 L. 104/92) COMPOSTO DA DOCENTI CURRICOLARI, DOCENTI DI SOSTEGNO ED, EVENTUALMENTE, DA PERSONALE ATA, NONCHÉ DA SPECIALISTI DELLA A. S. L. DEL TERRITORIO. IL GRUPPO È NOMINATO E PRESIEDUTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO ED HA IL COMPITO DI SUPPORTARE IL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO PER L’INCLUSIONE PER IL QUALE SI AVVALE DELLA CONSULENZA E DEL SUPPORTO DEGLI STUDENTI, DEI GENITORI E DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL TERRITORIO NEL CAMPO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA, NONCHÉ I DOCENTI CONTITOLARI E I CONSIGLI DI CLASSE NELL’ATTUAZIONE DEI 28 PEI. IL GLI COLLABORA CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 9 Comma 4 e 7/ Gruppi per l'inclusione scolastica Per ciascuno degli ambiti

Art. 9 Comma 4 e 7/ Gruppi per l'inclusione scolastica Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). (SOSPESO) Il GIT è composto da: • un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, • tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, • due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione • uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, dagli enti locali, dalle Aziende sanitarie locali. 29

Il testo dell’ART. 9 aveva visto la sua genesi senza la partecipazione e l’apporto

Il testo dell’ART. 9 aveva visto la sua genesi senza la partecipazione e l’apporto del mondo rappresentativo delle persone con disabilità e che toglieva il diritto al GLI di potere personalizzare il PEI, soprattutto indicando l’effettivo fabbisogno delle ore di sostegno; ore di sostegno che avrebbero dovuto essere valutate da un mostruoso e burocratico organo amministrativo, GIT, offrendo una continuità didattica che poteva essere garantita anche da docenti precari “ non specializzati” La prima criticità riguarda la quantificazione delle ore di sostegno, che ad oggi veniva scritta nel PEI: la quantificazione delle ore di sostegno nel PEI era ciò che in questi anni ha consentito a tantissime famiglie di presentare ricorso nel caso in cui le ore di sostegno riconosciute fossero meno di quelle scritte nel PEI e tutte hanno vinto il ricorso, mentre con il Decreto 66 nel PEI sarebbero stati indicati i sostegni ma non quantificate le ore. Ad assegnare le risorse sarebbe stato di fatto l’Ufficio scolastico regionale, un soggetto lontano dal contesto della singola scuola e del singolo ragazzo. 30

GLHO Il GLHO, è il gruppo pluridisciplinare istituito presso ogni istituzione scolastica composto da:

GLHO Il GLHO, è il gruppo pluridisciplinare istituito presso ogni istituzione scolastica composto da: docenti di sostegno, docenti non di sostegno, operatori sanitari e, con la partecipazione della famiglia, ha il delicato compito, attribuitogli dalla legge 104 del 1992 e dal DPR di attuazione 1994, di redigere congiuntamente il PEI (Piano educativo individualizzato) in favore dell’alunno con disabilità. Il potere e l’obbligo al GLHO di INDICARE LE ORE DI SOSTEGNO NEL PEI è stato attribuito per legge, dal comma 5 dell’art. 10 comma 5 Dl. 2010 n. 78, conv. in legge 2010 n. 122. Secondo questa norma, introdotta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, per garantire nella sua effettività il diritto allo studio e all’istruzione dell’alunno con disabilità, solo il GLHO, che conosce la storia e la vita dell’alunno/a PUÒ AVERE IL POTERE DI INDICARE LE ORE RITENUTE NECESSARIE PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL’ISTRUZIONE. «…prevede la definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), in collaborazione consiglio di classe, genitori dell’alunno con disabilità e operatori delle ASL che seguono il minore. In caso siano previsti, fanno parte del GLHO anche l’operatore socio-sanitario che segue il percorso riabilitativo dell’alunno, l’assistente per l’autonomia e la comunicazione o il collaboratore scolastico incaricato dell’assistenza igienica. Il Dirigente scolastico nomina e presiede il gruppo di lavoro ed individua il coordinatore che ha il compito di redigere il verbale delle riunioni e predisporre ed aggiornare la documentazione. Quest’ultimo, in caso di assenza del dirigente, lo sostituisce. Il GLHO, oltre a predisporre i 31 documenti di cui sopra, elabora proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno. Il gruppo si riunisce periodicamente, almeno due volte all’anno. »

ART. 10: RICHIESTA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO L’articolo riprende le

ART. 10: RICHIESTA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO L’articolo riprende le modifiche e integrazioni apportate all’art. 15 della legge 104, e decreta che il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia. Di fatto abroga art. 10 della l. n° 122/10 che esplicitava che tali quantificazioni fossero indicate nel PEI, mentre ora il decreto prevede che la proposta di quantificazione delle ore sia effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei PEI dei singoli alunni (art. 10 comma 1) 32

Richiesta ore secondo il D. lgs. 66/2017 (del Governo Fedeli) La proposta delle ore

Richiesta ore secondo il D. lgs. 66/2017 (del Governo Fedeli) La proposta delle ore di sostegno, secondo il D. lgs. 66/17, è avanzata dal GIT. Il GIT avanza la richiesta delle ore di sostegno da assegnare a ciascuna istituzione scolastica per gli allievi disabili, secondo il seguente iter: 1. il dirigente scolastico, sentito il GLI (Gruppo di lavoro di Istituto) e sulla base dei singoli PEI (non riporta più ore richieste), propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia; 2. il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l’inclusione, dei Profili di funzionamento dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali, ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR; 3. l’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno. 33

Schema D. lgs. 378/2017 - art. 8 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER

Schema D. lgs. 378/2017 - art. 8 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ) INTEGRATO CON OSSERVAZIONI E MODIFICAZIONI Soppressioni: GLIP- Gruppo di Lavoro Inter istituzionale Provinciale GLH- Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica 34

Il nuovo testo opera una profonda riscrittura degli articoli che si possono riassumere nei

Il nuovo testo opera una profonda riscrittura degli articoli che si possono riassumere nei seguenti punti; 1) il GLHO ritorna a essere quello che è sempre stato, il vero protagonista della personalizzazione del PEI e delle indicazioni delle ore di sostegno e degli altri sostegni in generale; 2) «verrà reinserito nel PEI l’obbligo di indicare espressamente il monte ore di sostegno e di assistenza all’educazione e alla comunicazione» , un passo «molto importante per alunni e famiglie» (FISH). 3) La continuità didattica riconosciuta anche attraverso l’assegnazione dei docenti di sostegno a tempo indeterminato non più anno per anno ma per l’intero ciclo di studi dell’alunno. DDL GRANATO: GIT è un organo esclusivamente amministrativo con il solo fine di razionalizzare e risparmiare, escludendo inoltre le famiglie dalle sedi decisionali e sostituisce un organo importantissimo quale il GLHO, composto da docenti specializzati, operatori sanitari e familiari dello studente con disabilità. Il GLHO, secondo la ratio del DDL, è l’unico organo che può conoscere la storia, la vita, le capacità e le potenzialità dell’alunno disabile. Con il DDL, dunque, si intende re-attribuire la competenza della quantificazione delle ore di sostegno al GLHO, che riavrà tutti i poteri precedenti le novità introdotte dal decreto 66/17. Si prevede, inoltre, che le risorse necessarie ai disabili, compreso il numero delle ore di sostegno, siano 35 individuate nel PEI.

Modifiche al decreto 66/2017 La bozza di decreto, che modificherà la procedura sopra descritta,

Modifiche al decreto 66/2017 La bozza di decreto, che modificherà la procedura sopra descritta, è stata presentata dal Sottosegretario Giuliano, che ha dichiarato: “Abbiamo presentato la bozza di un nuovo decreto alle associazioni che compongono l’Osservatorio permanente sull’inclusione scolastica, bloccando l’entrata in vigore del decreto legislativo 66 del 2017 collegato alla Buona scuola. La norma che correggiamo prevedeva che a decidere le ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno con disabilità fosse un soggetto esterno alla scuola, basandosi quindi esclusivamente sulla documentazione medica. Noi invece prevediamo che questa valutazione debba farla chi è più vicino alla persona con disabilità: i docenti, la famiglia, l’equipe medica che segue il bambino e l’ente locale” La decisione delle ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno disabile, e la relativa richiesta, dunque, non spetterà più al GIT, “bloccando l’entrata in vigore del decreto legislativo 66 del 2017 “, ma ai docenti, alla famiglia, all’equipe medica e all’Ente locale. Quindi ritorna al GLHO, sebbene Giuliano non lo dica espressamente. Il GIT, ha concluso il Sottosegretario, avrà altri compiti: farà da supporto esterno alle scuole e in particolare agli insegnanti, fornendo loro elementi utili per analizzare correttamente il contesto e individuare gli strumenti d’azione più adatti. 36

NUOVO GIT Il GIT, completamente trasformato, da organo burocratico a organismo di supporto alle

NUOVO GIT Il GIT, completamente trasformato, da organo burocratico a organismo di supporto alle scuole composto da personale esperto nell’ambito dell’inclusione, con particolare riferimento all’ ICF e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative, operante presso i CTS, promuovendo tra l’altro l’autonomia dell’alunno attraverso il potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività didattiche inclusive. 37

ART. 12 FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E

ART. 12 FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA Si accede ai corsi annuali di specializzazione, che rimangono di 60 CFU comprensivi di 300 ore di tirocinio (12 CFU), con la laurea in scienze della formazione primaria ed il possesso, oltre ai 31 CFU già previsti da tempo nel corso di laura per tutti i docenti di infanzia e primaria, di ulteriori 60 CFU sulle didattiche dell'inclusione realizzati durante il corso di laurea o con insegnamenti aggiuntivi o con riconoscimento di attività di "tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione". Più complicata, invece, appare la situazione per le scuole secondarie, poiché il D. Lgs n. 59/17 prevede concorsi separati per docenti curricolari e di sostegno. Non solo, dopo il superamento del concorso è previsto un percorso molto articolato, suddiviso in tre anni e distinto tra docenti curricolari e di 38 sostegno.

Art. 14 CONTINUITA’ DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO 1. La continuità educativa e didattica

Art. 14 CONTINUITA’ DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO 1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107. 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. 4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 39

CRITICITA’ 1. prevede una modifica delle consuete modalità di assunzione del personale a tempo

CRITICITA’ 1. prevede una modifica delle consuete modalità di assunzione del personale a tempo determinato al dirigente scolastico viene data la possibilità di proporre ai docenti di sostegno contratto a tempo determinato ulteriori supplenze nell'anno scolastico successivo, accogliendo anche eventuali richieste da parte delle famiglie. 2. La disposizione prevede però che le modalità attuative vengano definite con decreto ministeriale, anche apportando modificazioni alle disposizioni normative riguardanti le supplenze. 3. Resta inoltre vigente quanto previsto dalla L. 107/15, sulla possibilità di reiterare i contratti a tempo determinato fino a un massimo di 36 mesi. Questa norma ha suscitato un ampio dibattito, in parte riguardante una modalità di conferimento delle supplenze che avrebbe una disparità procedurale rispetto all’usuale, in parte relativa alla mancanza di indicazioni sulla precedenza dei docenti specializzati rispetto ai non specializzati, prevista dalla stessa L. 104/92. Problematiche: • in primo luogo la continuità didattica deve riguardare tutti i docenti della classe e non solo l’insegnante di sostegno, poiché l’alunno con disabilità appartiene alla classe ed è alunno di tutti i docenti che vi insegnano ed è affidato all’intera comunità educativa che opera nella scuola. • trasparenza delle operazioni consentita dal regolamento delle supplenze e, soprattutto, sul valore del titolo di specializzazione, che non può essere invalidato dalla mera discrezionalità. 40

ART. 15 OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA Il 27 novembre 2017 si è insediato,

ART. 15 OSSERVATORIO PERMANENTE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA Il 27 novembre 2017 si è insediato, presso il MIUR, il nuovo Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica (previsto dal Decreto Ministeriale n. 686/2017, già). Ne fanno parte i rappresentanti delle Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari più rappresentative a livello nazionale, i rappresentanti dell’Amministrazione centrale e periferica del Miur e quelli di altri Ministeri competenti in tema di diritti delle persone con disabilità, oltre ai presidenti delle principali società scientifiche e professionali. E’ presieduto dal Ministro dell’istruzione Si articola: Comitato Tecnico scientifico e Consulta delle Associazioni. Si occupa di a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale; b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare; e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica. 41

ART. 16 ISTRUZIONE DOMICILIARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, GLI

ART. 16 ISTRUZIONE DOMICILIARE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, IN COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, GLI ENTI LOCALI E LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, INDIVIDUANO AZIONI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE ALLE BAMBINE E AI BAMBINI, ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI, ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI PER I QUALI SIA ACCERTATA L'IMPOSSIBILITÀ DELLA FREQUENZA SCOLASTICA PER UN PERIODO NON INFERIORE A TRENTA GIORNI DI LEZIONE, ANCHE NON CONTINUATIVI, A CAUSA DI GRAVI PATOLOGIE CERTIFICATE, ANCHE ATTRAVERSO PROGETTI CHE POSSONO AVVALERSI DELL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE. 42

GRAZIE PER L’ATTENZIONE Prof. ssa Antonia Redavid 43

GRAZIE PER L’ATTENZIONE Prof. ssa Antonia Redavid 43