Lordinamento delle fonti dellUnione europea Il diritto primario

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L’ordinamento delle fonti dell’Unione europea Il diritto primario, intermedio e derivato dell’Unione europea

L’ordinamento delle fonti dell’Unione europea Il diritto primario, intermedio e derivato dell’Unione europea

Generalità § Ordinamento fondato sui Trattati (fonti internazionali/fonti interne all’ordinamento) § Autonomia rispetto al

Generalità § Ordinamento fondato sui Trattati (fonti internazionali/fonti interne all’ordinamento) § Autonomia rispetto al diritto interno e al diritto internazionale; § Unità dell’ordinamento dell’Unione: omogeneità orizzontale (pur in presenza di 2 trattati distinti, equipollenti come valore e autonomi); unità sotto il profilo istituzionale; unità sotto il profilo «soggettivo» e clausole che autorizzano un’applicazione selettiva agli Stati membri (Europa a più velocità: SLSG, cooperazione rafforzata) § Coerenza dell’ordinamento: le fonti che lo compongono sono disposte in una «scala» (articolazione in un ordine gerarchico: coerenza «verticale» dell’ordinamento): diritto primario (o fonti assimilate), intermedio (, derivato (garanzia giurisdizionale: art. 263 e 267 TFUE) § Distinzioni proprie al sistema delle fonti: primarie (trattati + fonti assimilate o integrative) e subordinate (diritto intermedio e derivato in senso stretto)

Generalità § Distinzioni interne al diritto derivato: § a) tra atti legislativi e atti

Generalità § Distinzioni interne al diritto derivato: § a) tra atti legislativi e atti non legislativi (art. 289, par. 3, TFUE) § b) fra atti di base e atti di attuazione ( «delega legislativa» : art. 290, par. 3, TFUE) ovvero di esecuzione (art. 291, par. 3, TFUE) § c) fra atti vincolanti e atti non vincolanti «tipici» (art. 288 TFUE) e, per esclusione, atti «atipici» (bilancio, programmi generali, ecc. ), in particolare assunti «nella prassi» (comunicazioni, orientamenti, codici di condotta: art. 101 ss. , 107 ss. TFUE). § Effetti giuridici degli atti «atipici» con cui la Commissione limita il suo potere discrezionale (amministrazione dell’economia)

La gerarchia delle fonti dell’Unione § Il diritto primario (e fonti assimilate): § I

La gerarchia delle fonti dell’Unione § Il diritto primario (e fonti assimilate): § I Trattati (TUE e TFUE; trattati e atti modificativi; i protocolli addizionali ecc. ); § Le fonti integrative del diritto primario: § I principi «generali non scritti» a) propri al diritto dell’Unione ovvero b) comuni agli ordinamenti degli Stati membri; natura e «assimilazione» (art. 263 TFUE, art. § Le fonti di garanzia dei diritti fondamentali: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 2000 -2007 (art. 6, par. 1, TUE); i principi generali del diritto che veicolano diritti fondamentali (fonti non scritte: art. 6, par. 3, TUE) § Il diritto intermedio: diritto internazionale consuetudinario; diritto convenzionale dell’Unione § Il diritto derivato: regolamenti direttive decisioni (art. 288 TFUE) e distinzioni interne (atti attuativi / esecutivi)

Le conseguenze del rapporto di gerarchia tra fonti dell’Unione § Conseguenze della relazione di

Le conseguenze del rapporto di gerarchia tra fonti dell’Unione § Conseguenze della relazione di gerarchia. § Le fonti sovraordinate prevalgono – in caso di conflitto – sulle fonti (relativamente) sotto-ordinate (per esempio i trattati e le fonti assimilate si impongono sul diritto intermedio e questo sul diritto derivato); § Si tratta di prevalenza interpretativa, ma in ipotesi patologiche può determinare la nullità dell’atto/fonte subordinata o l’accertamento della sua «incompatibilità» (comportamenti o atti nazionali) § La competenza è del giudice nazionale o della Corte di giustizia (contenzioso dell’annullamento) (vedi il sistema di tutela giurisdizionale)

Il diritto primario § Nozione di diritto primario: i Trattati, i Protocolli e gli

Il diritto primario § Nozione di diritto primario: i Trattati, i Protocolli e gli allegati (non gli atti collaterali o inerenti ai Trattati: dichiarazioni della conferenza di revisione, dichiarazioni degli Stati membri) § I trattati (TUE e TFUE): contenuto; pari valore, ma funzione strumentale del TFUE rispetto al TUE; § natura giuridica duplice: strumenti internazionali (conclusione, efficacia personale, spaziale e temporale, modificabilità attraverso la prassi o accordi informali) § ma anche strumenti «costituzionali» ( «carta costituzionale di una comunità di diritto» , parere 1/91 del 14. 12. 1991, progetto di accordo SEE): dettano le regole inderogabili di funzionamento dell’organizzazione e il perimetro e i principi della disciplina materiale, il cui rispetto è oggetto di controllo giurisdizionale (art. 19, par. 1, TUE); § i metodi interpretativi dei Trattati rispecchiano tale concezione. Interpretazione autonoma; estensiva (deroghe; effetto utile) (compete in via ultimativa alla Corte di giustizia, art. 19 TFUE e art. 267, comma 3, TFUE: v. però infra, potere di revisione del Consiglio europeo)

La posizione della Corte: il parere 2/13 § La posizione della Corte di giustizia

La posizione della Corte: il parere 2/13 § La posizione della Corte di giustizia (plenaria) nel parere 2/13 del 18. 12. 2014 sul progetto di accordo relativo all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: § «i Trattati fondativi dell’Unione hanno dato vita, diversamente dai trattati internazionali ordinari, ad un ordinamento giuridico nuovo, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati che ne sono membri hanno limitato, in settori sempre più ampi, i propri poteri sovrani, e che riconosce come soggetti non soltanto tali Stati, ma anche i cittadini degli stessi (v. , in particolare, sentenze van Gend & Loos, 26/62, EU: C: 1963: 1, pag. 23, e Costa, 6/64, EU: C: 1964: 66, pag. 1144, nonché parere 1/09, EU: C: 2011: 123, punto 65). # […] l’Unione [è] dotata di un ordinamento giuridico di nuovo genere, avente una sua specifica natura, un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi propri, una struttura istituzionale particolarmente elaborata, nonché un insieme completo di norme giuridiche…» (punti 157 -158).

L’emendamento dei Trattati: la procedura di revisione ordinaria § L’emendamento dei trattati: rigidità: modifica

L’emendamento dei Trattati: la procedura di revisione ordinaria § L’emendamento dei trattati: rigidità: modifica solo mediante le procedure previste (ordinaria, semplificate, speciali). La procedura di revisione «ordinaria» e generale (art. 48, par. 1 -5, TUE): § Fasi preparatorie «istituzionali» : a) presentazione al Consiglio di progetti di modifica, comunicati ai parlamenti nazionali e al Consiglio europeo; b) decisione del Consiglio europeo (a maggioranza semplice) previ pareri di Commissione e Parlamento europeo su: c 1) la convocazione di una «Convenzione» incaricata di fare, per consenso, raccomandazioni alla Conferenza intergovernativa (CIG); o c 2) previa approvazione del Parlamento europeo, la definizione del «mandato per la CIG» senza convocazione della Convenzione; § Fasi deliberative «internazionali» : d) convocazione da parte del Presidente del Consiglio di una CIG che dovrà «stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati» (art. 48 par. 4 TUE); § e) entrata in vigore delle modifiche (solo) dopo ratifica da parte di tutti gli Stati membri «conformemente alle rispettive norme costituzionali» (art. 48, par. 4, comma 2, TUE)

L’emendamento dei trattati: altre procedure e prassi del Consiglio europeo § Clausola “agevolativa” dell'entrata

L’emendamento dei trattati: altre procedure e prassi del Consiglio europeo § Clausola “agevolativa” dell'entrata in vigore dell'accordo di revisione (art. 48. 5 TUE): se dopo 2 anni dalla firma i 4/5 degli SM hanno ratificato, e uno o più SM hanno incontrato difficoltà «la questione è deferita al Consiglio europeo» (rinvio) § Le procedure di revisione «semplificate» (art. 48, par. 6 e 7, TUE): § Art. 48, par. 6, TUE: modifica della Parte Terza del TFUE (mercato interno ecc. ) e limiti procedurali (unanimità Consiglio europeo, consultazione, approvazione degli Stati membri) e sostanziali (no estensione delle competenze UE; no violazione dei principi e diritti fondamentali: Pringle (seduta plenaria), 27. 11. 2012, C-370/12, relativa all’invalidità della decisione di modifica dell’art. 136 TFUE) § Art. 48, par. 7, TUE ( «procedura passerella» ): modifica delle procedure di voto in seno al Consiglio, deliberazione unanime del Consiglio europeo (in assenza di opposizione da parte dei parlamenti nazionali) previa approvazione del Parlamento europeo § Le procedure di revisione limitate e «speciali» (es. art. 25, comma 2, TFUE; art. 223, par. 1, comma 2): unanimità del Consiglio (+ approvazione PE) + ratifica da parte dei parlamenti nazionali

Emendamenti derivanti dalla procedura di adesione di nuovi Stati membri (art. 49 TUE) §

Emendamenti derivanti dalla procedura di adesione di nuovi Stati membri (art. 49 TUE) § Le modifiche «istituzionali» : la procedura di adesione di nuovi Stati membri (art. 49 TUE) § Fase istituzionale e preliminare: a) domanda al Consiglio di uno Stato che presenti certi requisiti geografici e valoriali (Stato “europeo”, “che rispetti i valori di cui all'art. 2” e che “si impegni a promuoverli”); § b) informazione a beneficio del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali; § c) decisione del Consiglio: che si pronuncia all'unanimità sulla candidatura, previa approvazione del PE, che si pronuncia a maggioranza dei suoi membri, e previa consultazione della Commissione;

I requisiti sostanziali per l’adesione § -requisiti sostanziali (innovazione): “si tiene conto dei criteri

I requisiti sostanziali per l’adesione § -requisiti sostanziali (innovazione): “si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo” (attualmente, criteri di Copenhagen): § a) criteri politici: stabilità istituzionale, democrazia, legalità, diritti umani e protezione delle minoranze; § b) criteri economici: economia di mercato effettiva (workable) in grado di rispondere alle pressioni concorrenziali e alle forze del mercato interno; § c) criterio dell’acquis: capacità d’assunzione degli obblighi relativi all’appartenenza all’Unione) (art. 49 co. 1). § Nota bene: le condizioni sostanziali dell'adesione dipendono da valutazioni degli organi politici della CEE, degli Stati membri e degli Stati candidati (Mattheus, 22. 11. 1978, 93/78) (v. anche procedura ex art. 7 TUE)

(segue) la procedura di adesione: la fase internazionale (convenzionale) § Fase internazionale: d) definizione

(segue) la procedura di adesione: la fase internazionale (convenzionale) § Fase internazionale: d) definizione in via “negoziale”, tra gli Stati membri e lo Stato o gli Stati candidati all'adesione, delle condizioni per l'ammissione e degli adattamenti ai trattati necessari; § e) Trattato di adesione, e allegato Atto relativo all'adesione, sottoposto a firma e ratifica da parte di tutti gli Stati coinvolti, gli “Stati contraenti” (ossia gli Stati membri e gli Stati candidati, su base bilaterale): in conformità alle “loro rispettive norme costituzionali”, art. 49, comma 3, in fine (parametro “giuridico”? ) § La prassi: controllo del Consiglio europeo; fase preliminare degli accordi di pre-adesione (art. 218, par. 8 e art. 212 TFUE), conclusi all’unanimità dal Consiglio (vedi http: //europa. eu/pol/enlarg/index_en. htm); procedura di pre -adesione in tre fasi: prospettiva di adesione (candidati «potenziali» : Bosnia Erzegovina, Kosovo); conferimento dello status di candidato (Montenegro, Serbia, Turchia); avvio di formali negoziati di adesione (accordi di preadesione)

La procedura di recesso dall’Unione § La procedura di recesso (art. 50 TUE: innovazione

La procedura di recesso dall’Unione § La procedura di recesso (art. 50 TUE: innovazione di Lisbona): notifica al Consiglio europeo; recesso sostanzialmente unilaterale decorsi 2 anni; possibilità di accordo sulle «modalità del recesso» , «tenendo conto deel quadro delle future relazioni con l’Unione» , concluso dal Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo (art. 218, par. 3 TFUE e art. 50, par 2 TUE). § Lo Stato che ha receduto può ri-aderire all’Unione solo attraverso la procedura di adesione (art. 49 TUE)

I limiti procedurali all’esercizio del potere di revisione § Il concetto di immodificabilità per

I limiti procedurali all’esercizio del potere di revisione § Il concetto di immodificabilità per via di mera prassi (rigidità dei Trattati) e la prospettiva «costituzionale» o «internazionale» . La giurisprudenza Defrenne, 8. 4. 1976, 43/75 e i suoi epigoni. § La prassi del Consiglio europeo «agevolativa» della ratifica da parte di Stati membri «renitenti» (v. anche art. 48 par. 5 TUE): a) impegni di modifica futura o b) soluzioni interpretative del diritto primario; c) decisione «Brexit» , 19. 2. 2016, Capi di Stato o di Governo degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo (interpretazione dei Trattati e modifica «a termine» del diritto derivato). § Valutazione: «accordo politico» raggiunto in Consiglio europeo? esercizio di potere «costituente» (art. 48, par. 6, TUE)? accordo in forma semplificata fra Stati membri, sulla modifica o sull’interpretazione dei trattati, di valore giuridico «internazionalistico» ? § Limiti «costituzionali» all’impiego del potere di revisione

I limiti costituzionali alla revisione (i super-principi) § Da affermazioni della giurisprudenza: è escluso

I limiti costituzionali alla revisione (i super-principi) § Da affermazioni della giurisprudenza: è escluso dalla modificabilità le norme costituenti il «nocciolo duro» dell’ordinamento dell’Unione; si tratta delle «sistema giurisdizionale dell’Unione» (parere 1/91 e parere 1/09 dell’ 8. 3. 2011 sul progetto di accordo per la creazione di un sistema unico di soluzione delle controversie in materia di brevetti) e dei «principi fondamentali della Comunità» (libertà del mercato e concorrenza, non discriminazione). § Conferma: per il limite delle modifiche ai trattati derivanti dall’adesione alla CEDU, Protocollo n. 8 (garanzia che «siano preservate le caratteristiche specifiche dell’Unione e del diritto dell’Unione» ).

Il parere 2/13 e i principi intangibili dell’integrazione europea § Quali sono i principi

Il parere 2/13 e i principi intangibili dell’integrazione europea § Quali sono i principi intangibili? § Coincidono con le «caratteristiche essenziali» del diritto dell’Unione § «Tra queste caratteristiche figurano quelle relative alla struttura costituzionale dell’Unione, che si riflette nel principio di attribuzione delle competenze contemplato agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafi 1 e 2, TUE, nonché nel quadro istituzionale definito agli articoli da 13 TUE a 19 TUE. # A ciò si aggiungono le caratteristiche specifiche attinenti alla natura stessa del diritto dell’Unione. In particolare, come rilevato più volte dalla Corte, il diritto dell’Unione si caratterizza per il fatto di derivare da una fonte autonoma, costituita dai Trattati, per il suo primato sul diritto dei singoli Stati membri (sentenze Costa, EU: C: 1964: 66, pagg. 1144 e 1145, nonché Internationale Handelsgesellschaft, EU: C: 1970: 114, punto 3; parere 1/91, EU: C: 1991: 490, punto 21; parere 1/09, EU: C: 2011: 123, punto 65, e sentenza Melloni, C 399/11, EU: C: 2013: 107, punto 59), nonché per l’effetto diretto di tutta una serie di disposizioni applicabili ai cittadini di detti Stati membri nonché agli Stati stessi (sentenza van Gend & Loos, EU: C: 1963: 1, pag. 23, e parere 1/09, EU: C: 2011: 123, punto 65) (parere 2/13, punti 165 -166).

I principi intangibili § «Tali caratteristiche essenziali del diritto dell’Unione hanno dato vita ad

I principi intangibili § «Tali caratteristiche essenziali del diritto dell’Unione hanno dato vita ad una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano, in modo reciproco, l’Unione stessa e i suoi Stati membri, nonché, tra di loro, gli Stati membri, ormai impegnati – come ricordato all’articolo 1, secondo comma, TUE – in un «processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa» . # Una siffatta costruzione giuridica poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE. Questa premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell’Unione che li attua» (punti 167 -169) § «Al centro di tale costruzione giuridica si collocano proprio i diritti fondamentali, quali riconosciuti dalla Carta – che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati –, e il rispetto di tali diritti costituisce un presupposto della legittimità degli atti dell’Unione, sicché non possono ammettersi in quest’ultima misure incompatibili con questi medesimi diritti» (parere 2/13, punto 170)

Le fonti integrative del diritto primario I principi generali propri del diritto dell'Unione (estratti

Le fonti integrative del diritto primario I principi generali propri del diritto dell'Unione (estratti «per generalizzazione» dai Trattati) I principi generali del diritto comuni agli ordinamenti degli Stati membri I principi che veicolano o esprimono i diritti fondamentali (art. 6. 1 e 6. 3 TUE)

Le fonti integrative del diritto primario: i principi generali del diritto dell’Unione § I

Le fonti integrative del diritto primario: i principi generali del diritto dell’Unione § I principi generali non scritti ( e concetto di «generalità» ): § a) principi generali propri al diritto dell’Unione (non discriminazione e uguaglianza; tutela giurisdizionale effettiva e controllo giurisdizionale; libera circolazione; «fiducia reciproca» ) § b) principi generali comuni agli Stati membri (Stato di diritto, legalità e favor rei; certezza del diritto; legittimo affidamento e contraddittorio; principio di proporzionalità) § c) principi generali espressione di diritti fondamentali (art. 6. 3 TUE); già fonte generale di garanzia, ora meramente residuale: v. art. 6. 1 TUE (sulla «costituzionalizzazione» della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) § la CEDU (art. 6. 2 TUE) è solo indirettamente rilevante; è strumento di controllo diretto dei comportamenti degli Stati membri «connessi al diritto dell’Unione» .

Il principio generale di non discriminazione § I principi generali propri al diritto dell’Unione

Il principio generale di non discriminazione § I principi generali propri al diritto dell’Unione § Il principio generale di non discriminazione: origine, intensità, ambito d’applicazione, limiti applicativi, autonomia § a) origine: principio di cui numerose norme dei Trattati sono espressione o manifestazione (esempio: art. 18 TFUE, nazionalità; art. 19, criteri di discriminazione vietati; art. 34 e 35 TFUE: origine delle merci; art. 45, 49, 57. 2, TFUE: Parking Brixen c. Comune di Bressanone, 13. 10. 2005, C-458/03; art. 157, par. 1 e 2: sesso e retribuzione: Defrenne c. Sabena, 8. 4. 1976, 43/75) (vedi anche TUE: art. 4, par. 2, e art. 9, prima frase); § b) intensità del divieto di discriminazione: interpretazione «estensiva» ; riverbera sui «tipi» di discriminazione vietata:

Le distinzioni colpite dal divieto di discriminazione § Non solo le discriminazioni dirette (formali),

Le distinzioni colpite dal divieto di discriminazione § Non solo le discriminazioni dirette (formali), bensì § anche le discriminazioni indirette o «occulte» (Sotgiu, 12. 2. 1974, 152/73, indennità di separazione se la residenza del beneficiario è in territorio tedesco; Angonese, 6. 6. 2000, C-281/98: conoscenze di bilinguismo per l’accesso all’impiego comprovate da diploma rilasciato dagli istituti provinciali; Procedimento penale a carico di Horst Otto Bickel e Ulrich Franz, 24. 11. 1998, C-274/96: illegittima l’esclusione in base a criteri residenziali di operatori di altri Stati membri dal regime linguistico-processuale riservato ai membri della minoranza tedesca); § e le discriminazioni «materiali» : eguaglianza «sostanziale» e conseguente rimozione di norme irragionevolmente «parificatrici» della situazione di categorie disomogenee di individui (vedi Garcia Avello, infra);

Portata e limiti operativi del principio § c) portata (ambito d’applicazione): entro l’ambito d’applicazione

Portata e limiti operativi del principio § c) portata (ambito d’applicazione): entro l’ambito d’applicazione dei Trattati. § Per esempio, entro le libertà di circolazione; anche situazioni debolmente legate alla circolazione delle persone: Cowan, 2. 2. 1989, 186/87: indennità per le vittime di reato riservata ai cittadini francesi; Garcia Avello, 2. 10. 2003, C-148/02: regola belga sulla formazione del cognome indifferenziatamente applicabile ai cittadini europei minori aventi doppia nazionalità § d) Ne consegue che il principio «non si applica» a coloro che si trovano in una situazione estranea alle libertà di circolazione o al diritto derivato (situazioni puramente interne): sentenza Ordine degli ingegneri di Verona e Provincia, 21. 2. 2013, C-111/12; dimensione soggettiva e oggettiva del limite (vedi cittadinanza dell’Unione europea)

Le «lacune» del principio e il ruolo degli ordinamenti nazionali § Alle «carenze» del

Le «lacune» del principio e il ruolo degli ordinamenti nazionali § Alle «carenze» del principio può rimediare l’ordinamento nazionale § Soluzione delle discriminazioni «alla rovescia» : in Italia art. 3 Cost. : Corte cost. n. 443/1997, Pastificio Volpato; § Vedi anche art. 53 l. 234 del 2012, citata: «Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea» § Effetti limitati della norma (di carattere interpretativo; interpretazione costituzionalmente orientata)

L’autonomia del principio di non discriminazione § e) autonomia del principio di non discriminazione

L’autonomia del principio di non discriminazione § e) autonomia del principio di non discriminazione (i criteri di discriminazione vietati): Mangold c. Heim, 22. 11. 2005, C-144/04 (pre-esistenza, rispetto al diritto derivato, del principio di non discriminazione in base all’età, al quale il diritto derivato si limita a dare riconoscimento; effetto integrativo o «retroattivo» del principio); § f) (segue): il principio generale di parità di trattamento o di uguaglianza e i suoi effetti: § a) divieto di preservare distinzioni normative fra situazioni ritenute assimilabili dal legislatore europeo: Association belge des Consommateurs Test-Achats, 1. 3. 2011, C 236/07: divieto di differenziare la situazione degli assicurati di sesso maschile e di sesso femminile, deroga «senza limiti di tempo» alla regola dei premi e delle prestazioni «unisex» (divieto di discriminazione in base al sesso in materia di servizi); § b) obbligo di differenziare situazioni non comparabili nella libera circolazione (Garcia Avello, 2. 10. 2003, C-148/02: accertamento della «non comparabilità» delle situazione dei cittadini stanziali e in mobilità in Europa)

I principi generali del diritto comuni agli ordinamenti degli Stati membri § La matrice:

I principi generali del diritto comuni agli ordinamenti degli Stati membri § La matrice: l’art. 340, comma 2, TFUE: il contenuto del regime della responsabilità extracontrattuale dell’Unione § Esemplificazioni: principio dello Stato di diritto (art. 2 TUE: «L’Unione si fonda sui valori …. dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani» ); principio di legalità (fonte e condizioni di esercizio del potere; rule of law o «preminenza del diritto» : Parti écologiste Les Verts, 23. 4. 1986, 294/83); § Principio di legalità dell’azione penale: Procedimento penale a carico di Taricco (GS), 8. 9. 2015, C-105/14 (rinvio alla Carta) § Principio del favor rei (Procedimento penale a carico di Berlusconi, Adelchi, Dell’Utri, 3. 5. 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02; Delvigne (GS), 6. 10. 2015, C-650/13); § Principio di proporzionalità (Man - Sugar, 24. 9. 1985, 181/84: divieto di sanzionare in modo uguale obblighi normativi di diversa rilevanza; Commissione c. Paesi Bassi, 26. 4. 2012, C-508/10: divieto di imporre contributi per il permesso di soggiorno degli stranieri ampiamente più elevati rispetto ai contributi richiesti ai cittadini olandesi)

Le fonti integrative: i principi generali che veicolano i diritti fondamentali § Assenza «originaria»

Le fonti integrative: i principi generali che veicolano i diritti fondamentali § Assenza «originaria» di disposizioni di garanzia nei Trattati e «obiezioni» delle giurisdizioni costituzionali nazionali (italiana e tedesca: 1965 -1974) § Integrazione giurisprudenziale e sue motivazioni: § a) esigenza di una tutela sufficientemente «uniforme» ed effettiva del diritto UE: principio di applicazione uniforme e di effettività del diritto derivato e delle libertà primarie di circolazione): § «eventuali questioni relative alla violazione di diritti fondamentali mediante atti emananti dalle istituzioni della Comunità possono essere valutate unicamente alla stregua del diritto comunitario. Il richiamo a criteri di valutazione speciali, propri della legislazione o del sistema costituzionale di uno Stato membro, incrinerebbe inevitabilmente l'unità del mercato comune e comprometterebbe la coesione della Comunità, giacché menomerebbe l'unità e l'efficacia del diritto comunitario» (diritto fondamentale di proprietà, diritto di intrapresa economica: Liselotte Hauer c. Land Renania-Palatinato, 13. 12. 1979, 44/79, punto 14)

i principi generali che veicolano i diritti fondamentali § b) risposta «per garanzia equivalente»

i principi generali che veicolano i diritti fondamentali § b) risposta «per garanzia equivalente» alla «riserva di competenza» delle corti nazionali (Corte cost. , Frontini, n. 183 del 1973; ord. Solange I, 29. 4. 1974, Bundesverfassungsgericht: la necessità di una «sostanziale» corrispondenza, «in generale» del diritto dell’Unione rispetto ai diritti fondamentali della Costituzione federale tedesca); § sulla tutela per equivalenti v. già Corte cost. Acciaierie San Michele, n. 98 del 1965 (rinvio a primato); § Per la Corte di giustizia il fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato. È tuttavia opportuno accertare se non sia stata violata alcuna garanzia analoga, inerente al diritto comunitario. La tutela dei diritti fondamentali costituisce infatti parte integrante dei principi giuridici generali di cui la Corte di giustizia garantisce l'osservanza. La salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, va garantita entro l'ambito della struttura e delle finalità della Comunità» (Internationale Handelsgesellschaft, 17. 12. 1970, 11/70, punti 3 -4)

La «costruzione» dei diritti fondamentali tutelati «come principi generali non scritti» § La «costruzione»

La «costruzione» dei diritti fondamentali tutelati «come principi generali non scritti» § La «costruzione» dei diritti fondamentali protetti: le «tradizioni costituzionali comuni» e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU: diritti & giurisprudenza della Corte europea) costituiscono «fonti di ispirazione» per la Corte di giustizia; § vedi ora art. 6, par. 3, TUE: «I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali» § relativa discrezionalità della Corte di giustizia nella individuazione dei diritti e nella intensità della protezione loro accordata; § necessità di una «formalizzazione» dei diritti e del loro ruolo: § «bloccata» al momento l’adesione dell’organizzazione alla CEDU (pareri 2/94 e 2/13) § Valorizzazione del «catalogo autonomo» costituito (dal 2009) dalla Carta: esempio J. N. , (GS), 15. 2. 2016, C-601/15 PPU

Le fonti integrative: la Carta dei diritti fondamentali (art. 6, par. 1, TUE) §

Le fonti integrative: la Carta dei diritti fondamentali (art. 6, par. 1, TUE) § La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000 -2009): natura, struttura, disposizioni orizzontali (Carta e competenze UE: art. 6, par. 1, TUE; natura delle prerogative sancite; loro carattere assoluto o relativo; i «nessi interpretativi» con la CEDU e con le «costituzioni nazionali» § Natura (art. 6. 1 TUE) e struttura (catalogo «aggiornato» e «ricognitivo» delle garanzie fondamentali entro il «limitato» ordinamento dell’Unione – specializzato settorialmente; VII titoli di cui VI materiali); § Le disposizioni orizzontali (art. 51 -54, Titolo VII) regolano l’interpretazione (v. anche le Spiegazioni: art. 6, par. 1, ultimo comma, TUE e art. 52, par. 7, Carta, per i giudici nazionali) e l’applicazione (art. 51) della Carta

(segue: ) La Carta e le sue disposizioni orizzontali § a) Irrilevanza della Carta

(segue: ) La Carta e le sue disposizioni orizzontali § a) Irrilevanza della Carta sulla portata delle «competenze» dell’Unione (art. 6. 1 TUE; rinvio a art. 51 Carta, a Protocollo n. 30, art. 1, e a «l’impiego dei principi e dei diritti fondamentali» ) § b) La Carta contiene diritti, libertà e «principi» ; § i principi sono fondamentali norme «programmatiche» ? (Association de médiation sociale (GS), 15. 1. 2014, C-176/12; Kücükdeveci, 19. 1. 2010, C-555/07) § c) Le condizioni o «ingerenze» lecite nei diritti garantiti: sostanzialmente corrispondenti alle «deroghe» CEDU (Digital Rights Ireland (GS), 8. 4. 2014, C-293/12 e C-594/12)

Le disposizioni orizzontali § d) La clausola di uguaglianza interpretativa dei diritti della Carta

Le disposizioni orizzontali § d) La clausola di uguaglianza interpretativa dei diritti della Carta «analoghi» ai diritti CEDU (art. 52. 3 Carta): § profili «contenutistici» : N. S. e altri c. Regno Unito (GS), 21. 12. 2011, C-411/10 e C-493/10: divieto di tortura, art. 3 CEDU e art. 4 Carta, e facoltà degli Stati membri nel sistema dei trasferimenti di Dublino; Lanigan (GS), 16. 7. 2015, C 237/15 PPU: diritto alla libertà e alla sicurezza, art. 5 CEDU e art. 6 Carta, e superamento dei limiti di custodia previsti dalla decisione quadro sul MAE; Procedimento penale a carico di Taricco (GS), 8. 9. 2015, C-105/14, punti 56 e 57: principio di legalità in materia penale, art. 7 CEDU e 49 Carta, e compatibilità della disciplina italiana della prescrizione con il diritto primario dell’Unione) § Limiti: l’autonomia del diritto dell’Unione e della funzione della Corte (vedi J. N. , 15. 2. 2016, C-601/15 PPU, punti 45 -47)

Le disposizioni orizzontali § e) La clausola di compatibilità o dell’equivalenza del livello (minimo)

Le disposizioni orizzontali § e) La clausola di compatibilità o dell’equivalenza del livello (minimo) di protezione offerto dalla Carta a quello della CEDU e delle Costituzioni nazionali (art. 53 Carta). Possibilità che il diritto dell’Unione conceda una protezione maggiore (art 52, par. 3, ultima frase) § In presenza di un margine di discrezionalità degli Stati membri, possibile applicazione di livelli di garanzia dei diritti fondamentali eventualmente asimmetrici nel rispetto dei principi e della CEDU (Omega, 14. 10. 2004, C-36/02). § In presenza di normativa derivata «stringente» l’applicazione «unilaterale» dell’elevata tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve accordarsi con i principi del primato, di applicazione uniforme e di effettività del diritto derivato UE ( «deferenza» al legislatore dell’Unione e al livello di tutela dei diritti «cristallizzato» dal diritto derivato, se rispettoso della CEDU). § limite «reciproco» al potere degli Stati membri di applicare «in generale» , in situazioni transnazionali, il proprio livello di protezione dei diritti fondamentali, rispetto a quello di altri Stati membri, come previsto dall’art. 53 Carta (Melloni (GS), 26. 2. 2013, C-399/11, punti 56 e 58).

L’impiego delle fonti integrative (Carta e principi) con riguardo al diritto dell’Unione § Funzione

L’impiego delle fonti integrative (Carta e principi) con riguardo al diritto dell’Unione § Funzione strumentale dei diritti e dei principi: «influiscono sull’applicazione di norme materiali derivanti da altre fonti» (p. 203 Manuale) § Criterio interpretativo del diritto primario, intermedio (accordi dell’Unione o degli Stati membri) e derivato: N. S. e altri (GS), 21. 12. 2011, C-411/10 e C-493/10 (art. 3 del reg. 343/2003, cd Dublino II: facoltà aperta di «non trasferimento» del richiedente asilo allo Stato membro competente; esercizio conforme all’art. 4 della Carta e 3 CEDU, nonostante il principio di «fiducia reciproca» ; la facoltà deve essere «orientata» nel suo esercizio ai diritti fondamentali: divieto di trasferimento in caso di «carenze sistemiche» comprovate dello Stato competente) § Parametro di legittimità (v. art. 263 e 267 TFUE) degli atti delle istituzioni (esempio: Association belge des Consommateurs Test-Achats c. Conseil des ministres (GS), 1. 3. 2011, C-236/09; Schrems / Facebook (GS), 6. 10. 2015, C-362/14: invalidità della decisione della Commissione che dichiara che gli Stati Uniti, dove i dati degli utenti Facebook vengono trasmessi, garantiscono un livello di protezione della riservatezza dei dati personali adeguato: art. 7 e 8 Carta)

L’impiego delle fonti integrative con riguardo al diritto nazionale § Parametro di legittimità (compatibilità:

L’impiego delle fonti integrative con riguardo al diritto nazionale § Parametro di legittimità (compatibilità: art. 267 TFUE e art. 258 -259 TFUE) di atti e comportamenti degli Stati membri →che ricadono nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione; § in tale ambito possono avvantaggiarsi dei diritti fondamentali i singoli ovvero gli stessi Stati membri (Omega, 14. 10. 2004, C-36/02: art. 1 Carta; Google Spain (GS), 13. 5. 2014, C-131/12, diritto alla riservatezza e «diritto all’oblio» a carico del gestore di dati personali – motore di ricerca: art. 7 e 8 Carta)

Il problema del «collegamento» fra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione § Questione

Il problema del «collegamento» fra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione § Questione preliminare e cruciale: i diritti fondamentali nel diritto dell’Unione «seguono» le competenze dell’Unione (in senso materiale o procedurale) (Åkerberg Fransson (GS), 26. 2. 2013, C-617/10, punti 17 -21) § il «collegamento» fra l’atto o l’omissione statale e il diritto dell’Unione: libertà del mercato (servizi medici: Grogan, 4. 10. 1991, C-159/90: libertà di espressione, art. 10 CEDU); § diritto primario e derivato: § regime dell’imposta sul valore aggiunto, sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci: Åkerberg Fransson (GS), 26. 2. 2013, C-617/10: ne bis in idem «interno» a uno Stato membro, art. 50 Carta); § diritto primario e derivato (Delvigne (GS), 4. 6. 2015, C-650/13: efficacia dell’Atto relativo alle elezioni del Parlamento europeo del 1976 e compatibilità dell’istituto francese della degradazione civica con il principio del «favor rei» ; Taricco (GS), 8. 9. 2015, C-105/14, art. 325, direttiva e convenzione PIF e principio di legalità dei reati e delle pene, art. 49 Carta);

L’art. 51 della Carta e il Protocollo n. 30 § V. art. 51, par.

L’art. 51 della Carta e il Protocollo n. 30 § V. art. 51, par. 1, Carta dei diritti fondamentali; nella prassi recente, l’ambito d’applicazione dei diritti fondamentali è «delimitato» dal diritto derivato (in presenza di norme di rinvio nei Trattati (es. art. 20 par 2 ultimo comma e art. 21, par. 1, TFUE) o di competenze concorrenti (diritto del mercato interno e della cittadinanza dell’Unione)) § Limite all’impiego «interno» della Carta per gli Stati membri beneficiari del Protocollo n. 30 sulla posizione del Regno Unito e della Polonia (limite al contenuto «innovativo» della Carta: v. anche decisione Brexit)

Le fonti integrative del diritto primario: CEDU e UE § La CEDU e l’art.

Le fonti integrative del diritto primario: CEDU e UE § La CEDU e l’art. 6. 2 TUE § La mancata adesione dell’UE alla CEDU (parere 2/94 e parere 2/13). § Attualmente la CEDU vincola gli Stati membri dell’Unione e solo indirettamente l’Unione (ossia: per il tramite delle fonti di garanzia sue proprie: Carta e principi generali del diritto). § La CEDU «non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Di conseguenza, il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale» (Kamberaj, 24. 4. 2012, C‑ 571/10, punto 62).

(segue: ) CEDU e Stati membri dell’UE § La specificità del controllo esterno esercitato

(segue: ) CEDU e Stati membri dell’UE § La specificità del controllo esterno esercitato dalla CEDU sugli Stati membri per atti o omissioni «vincolate dal» o «connesse con» il diritto UE. Il problema dell’imputabilità degli illeciti convenzionali § Controllo limitato per atti degli Stati membri «strettamente determinati» dal diritto dell’Unione: Corte EDU, Bosphorus c. Irlanda (GC), 30. 6. 2005, ric. n. 45036/98 e Michaud c. Francia, 6. 12. 2012, ric. n. 12323/11 (presunzione di «garanzia equivalente» dei diritti fondamentali attraverso il controllo della Corte di giustizia) § Pieno controllo per atti degli Stati membri «non determinati» dal diritto dell’Unione: margine di discrezionalità (art. 3 reg. 323/2003, cd Dublino II: M. S. S. v. Greece and Belgium (G. C. ), 21. 1. 2011, ric. n. 30696/09) § Pieno controllo di convenzionalità per atti degli Stati membri che gravitano nella loro «competenza internazionale» (art. 223, par. 1, secondo comma: dec. n. 76/787 del 20. 9. 1976: Matthews c. Regno Unito (GC), 18. 2. 1999, ric n. 24833/94: v. procedure speciali di emendamento dei Trattati)

Il diritto intermedio: il diritto internazionale generale e particolare § Le fonti internazionali nel

Il diritto intermedio: il diritto internazionale generale e particolare § Le fonti internazionali nel diritto dell’Unione: approccio «monista» o di apertura? § Il diritto internazionale consuetudinario: rilevanza ed efficacia (condizione che i Trattati non costituiscano una lex specialis; condizione della determinatezza della regola generale) (Ungheria c. Slovacchia (GS), 16. 10. 2012, C-364/10: l’obbligo internazionale degli Stati membri di assicurare protezione agli agenti di altri Stati può giustificare deroghe alla libertà di circolazione dei cittadini europei) § Il diritto convenzionale. Varie categorie: § A) Accordi degli Stati membri (4 categorie rilevanti nel diritto dell’Unione) § Accordi conclusi fra Stati membri, su base bilaterale o multilaterale, nell’ambito dei Trattati (compatibilità con i principi dell’Unione: Pringle, GS, 27 novembre 2012, C 370/12); § Accordi conclusi dagli Stati membri con Stati terzi prima dell’accesso all’integrazione europea (art. 351 TFUE) o successivamente, ma prima dell’adozione di una normativa armonizzata (Gottardo, 15. 11. 2002, C-55/00);

Il diritto internazionale particolare § Accordi previgenti fra Stati membri e Stati terzi, che

Il diritto internazionale particolare § Accordi previgenti fra Stati membri e Stati terzi, che a) vincolano internazionalmente tutti gli Stati membri e b) ricadono nella competenza (esterna) esclusiva della UE, prestabilita o sopravvenuta (art. 2 -6 TFUE). Conseguenza: successione «automatica» nei diritti e obblighi degli Stati membri da parte dell’Unione; § Accordi previgenti degli Stati membri, richiamati vincolativamente dai Trattati (esempio: art. 78 TFUE per la Convenzione di Ginevra sui rifugiati: Alo e Osso (GS), 1. 3. 2016, C-443/14 e C-444/14, impiego della Convenzione di Ginevra come parametro interpretativo del diritto derivato e di compatibilità della normativa degli Stati membri)

Il diritto intermedio: diritto internazionale generale e particolare (segue) § B) Accordi dell’Unione (eventualmente

Il diritto intermedio: diritto internazionale generale e particolare (segue) § B) Accordi dell’Unione (eventualmente con i suoi Stati membri: accordi misti) § Nozione § Base giuridica (art. 218 TFUE) § Efficacia (art. 216 par 2 TFUE): la Corte valuta «l’idoneità dell’accordo» a costituire «parametro» dell’azione istituzionale o degli Stati membri (scopo e oggetto dell’accordo); § accordi multilaterali tipo «GATT/OMC» si sono visti negare detta qualità in ragione del carattere «negoziabile» e «reciproco» degli impegni ivi contenuti (sistema di risoluzione delle controversie): Portogallo c. Consiglio, 23. 11. 1999, C-149/96; § tuttavia eccezioni (restrittivamente intese) a tale inefficacia autonoma concernono i casi in cui a) l'atto delle istituzioni sia stato adottato proprio per dare esecuzione agli obblighi derivanti dal GATT/OMC, ovvero b) lo stesso atto si richiama a specifiche disposizioni degli accordi

Il diritto derivato: i regolamenti § Art. 288 TFUE: regolamenti, direttive, decisioni (sinossi) §

Il diritto derivato: i regolamenti § Art. 288 TFUE: regolamenti, direttive, decisioni (sinossi) § I regolamenti dell’Unione: strumento di uniformazione dei diritti nazionali § portata generale: natura normativa, disciplina «astratta» che riguarda «la generalità» dei soggetti (eccezione: quando la disciplina è stabilita in funzione della situazione di singoli soggetti, per esempio esportatori, importatori o produttori: «smascheramento dell’atto» a fini di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia) § obbligatorietà integrale: lo Stato-legislatore / amministrazione non può applicarlo selettivamente § diretta applicabilità: il regolamento non può essere oggetto di misure di conversione o di recepimento (in senso formale: attraverso una fonte interna) (requisiti impliciti della applicazione uniforme e contemporanea in tutti gli Stati membri).

I regolamenti § Esempio: →Variola, 10. 1973, 34/73: prassi della “incorporazione” di regolamenti (agricoli)

I regolamenti § Esempio: →Variola, 10. 1973, 34/73: prassi della “incorporazione” di regolamenti (agricoli) in altrettanti decreti legislativi, delegati dal Parlamento italiano al Governo; il Tribunale di Trieste interroga la Corte circa la persistenza della sua competenza pregiudiziale § Obbligo statale di assumere i «necessari» provvedimenti «integrativi» (organici, procedurali, amministrativi: esempio reg. istitutivo del GECT, n. 1082/2006; ovvero i meccanismi «sanzionatori» per reprimere violazioni delle regole di cui al regolamento) come corollario del principio di «leale cooperazione» (art. 4, par. 3, TUE) § Problema della «efficacia diretta» (rinvio): il regolamento è suscettibile di attribuire ai singoli diritti (e obblighi) che i giudici nazionali devono tutelare (presunzione di -), in dipendenza delle condizioni consuete (rinvio)

Il diritto derivato: le direttive § Le direttive: strumento di ravvicinamento delle legislazioni e

Il diritto derivato: le direttive § Le direttive: strumento di ravvicinamento delle legislazioni e discipline nazionali (logica di sussidiarietà) § portata individuale (destinatari definiti: gli Stati membri), ma generalità degli atti adottati dagli Stati per la loro trasposizione (decentramento attuativo) § Obbligatorietà integrale: la direttiva va integralmente rispettata; essa tuttavia pone – in genere (v. oggetto normativo) – un «obbligo di risultato» , che consente agli Stati membri (Stato-legislatore) l’esercizio di «certa discrezionalità» nella scelta degli strumenti (formali) e delle regole concrete (sostanziali) per realizzarlo (discrezionalità nei mezzi); un tempo contestata prassi delle «direttive dettagliate» (mercato interno, merci); oggi «armonizzazione minima» (esempio: direttiva del 12 dicembre 2006 n. 2006/123 del PE e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno (c. d. Bolkestein)) § Assenza di «diretta applicabilità» : obbligo statale (Stato-legislatore) di assumere i provvedimenti attuativi ritenuti necessari tenuto conto del modo di essere del proprio ordinamento (art. 288 TFUE e art. 4, par. 3, TUE)

Le direttive § Eccezione (formale): quando l’ordinamento di uno Stato membro risulta «già adeguato»

Le direttive § Eccezione (formale): quando l’ordinamento di uno Stato membro risulta «già adeguato» alla direttiva (tenuto conto del risultato voluto dalla direttiva e del «contesto normativo generale» ); § Condizione da intendersi restrittivamente (Flachglas Torgau, 14. 2. 2012, C-204/09: il principio di diritto amministrativo tedesco che esclude la pubblicità delle deliberazioni dell’autorità amministrativa non è conforme alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso alle informazioni in materia ambientale: che prevede che l’accesso alle informazioni sia negato solo ove pregiudizievole all’azione amministrativa; esigenza di criteri di bilanciamento; v. anche Commissione c. Polonia, 11. 6. 2015, C-29/14) § I provvedimenti strumentali (di «attuazione» ) devono essere:

Le direttive § a) Assunti entro il termine previsto da ciascuna direttiva (variabile, ma

Le direttive § a) Assunti entro il termine previsto da ciascuna direttiva (variabile, ma perentorio): è il cd termine di attuazione cogente (decorre dal momento di «entrata in vigore» della direttiva); § Pendente detto termine, lo Stato membro può scegliere di attuare la direttiva in un’unica soluzione (trasposizione «definitiva e completa» ), ovvero «per tappe» (interventi progressivi: ordinamenti «decentrati» ). § Il primo metodo, in caso di contrarietà alla direttiva del provvedimento, può condurre a una «automatica» e «anticipata» violazione della direttiva. Nel secondo caso detta violazione potrebbe aversi solo qualora il provvedimento in contrasto sia tale «da compromettere gravemente» la realizzazione del risultato prescritto alla scadenza del termine (valutazione giudiziale prognostica: Inter-Environnement Wallonie, 18. 12. 1997, C-129/96; per un caso negativo, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali c. Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi, in concordato preventivo, 26. 2. 2015, C-104/14)

Le direttive § b) I provvedimenti attuativi devono essere comunicati alla Commissione europea (obbligo

Le direttive § b) I provvedimenti attuativi devono essere comunicati alla Commissione europea (obbligo autonomo, procedurale, sanzionabile); § c) I provvedimenti attuativi devono risultare (profilo sostanziale) adeguati ed effettivi; in sostanza: § - le misure attuative devono assicurare rigidità, trasparenza e certezza del diritto (inadeguate le circolari amministrative «interpretative» o le istruzioni ministeriali all'amministrazione nazionale: interna corporis e modificabilità a piacimento): «nel caso in cui la disposizione della direttiva di cui trattasi sia diretta a creare diritti per i singoli, [occorre che] la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti ed obblighi e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali» (Commissione c. Polonia, 11. 6. 2015, C-29/14);

Le direttive § - per essere adeguati, i provvedimenti attuativi devono avere una «forza

Le direttive § - per essere adeguati, i provvedimenti attuativi devono avere una «forza formale» commisurata (equivalente) alla fonte interna che precedentemente disciplinava la materia (attenzione alla gerarchia interna delle fonti) § -devono rispettare i diritti fondamentali della persona: Patrick Kelly, 21. 7. 2011, C-104/10 (sul bilanciamento fra diritto di accesso al fascicolo concorsuale, a garanzia dell’effetto utile della direttiva sulla parità di trattamento fra lavoratori e lavoratrici, e diritto alla riservatezza degli altri candidati)

Le decisioni quadro (contemplate dall’art. 34, par. 2, TUE) § Atti dell’ex terzo pilastro

Le decisioni quadro (contemplate dall’art. 34, par. 2, TUE) § Atti dell’ex terzo pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale); § Mantengono i loro effetti fino a che non sono abrogati annullati o modificati in applicazione dei trattati; § Hanno caratteristiche assimilabili alle direttive (tranne per taluni effetti giuridici: le decisioni quadro «non hanno efficacia diretta» (esempio: decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, modificata nel 2009).

Decisioni (art. 288 comma 4) § Obbligatorie in tutti i loro elementi (vedi regolamenti)

Decisioni (art. 288 comma 4) § Obbligatorie in tutti i loro elementi (vedi regolamenti) § Se designano dei destinatari, sono obbligatorie solo nei confronti di questi (a contrario: decisioni «generali» : vedi decisioni del Consiglio europeo, o del Consiglio: esempio art. 7 TUE sul «rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’art. 2» TUE) § Decisioni individuali: rivolte agli Stati membri, prevedono divieti o obblighi di fare (esempio in materia di aiuti: recupero dell’aiuto presso i beneficiari: certa discrezionalità attuativa); ovvero rivolte agli individui (decisioni «amministrative» : diritto della concorrenza) § Le decisioni «a carico di persone che non siano gli Stati» , che prevedono un «obbligo pecuniario» , costituiscono «titolo esecutivo» (esecuzione forzata sul piano interno)

L’adattamento «normativo» dell’ordinamento italiano al diritto dell’Unione § Quadro normativo: la «prevalenza» del diritto

L’adattamento «normativo» dell’ordinamento italiano al diritto dell’Unione § Quadro normativo: la «prevalenza» del diritto dell’Unione sul diritto interno in contrasto (art. 11 e 117, primo comma, Costituzione); l’esigenza di interventi normativi tempestivi e il metodo della «delega legislativa» ; § Il metodo della l. 24. 12. 2012 n. 234: la legge di delegazione europea (attuazione legislativa da parte del Governo, o attuazione «regolamentare» cd. delegificazione) e la legge europea (attuazione diretta di puntuali obblighi imposti dal diritto europeo); i requisiti derivanti dall’art. 76 Cost. o dalla legge n. 234 (divieto di gold plating e soluzione delle «discriminazioni alla rovescia» (art. 32 l. 234) § L’attuazione del diritto dell’Unione da parte delle Regioni (rinvio)

Questioni di autovalutazione 1 § Descrivere la «gerarchia delle fonti» dell’ordinamento dell’Unione § La

Questioni di autovalutazione 1 § Descrivere la «gerarchia delle fonti» dell’ordinamento dell’Unione § La natura «costituzionale» dei Trattati: gli elementi in appoggio di tale ricostruzione § La fase «internazionale» della procedura ordinaria di emendamento § I requisiti sostanziali dell’adesione § Il limite alla revisione tramite semplici prassi: illustrare il problema § La prassi del Consiglio europeo «modificativa» del diritto primario: descrizione del problema

Questioni di autovalutazione 2 § Le componenti e le «fonti» del diritto integrativo del

Questioni di autovalutazione 2 § Le componenti e le «fonti» del diritto integrativo del diritto primario § I principi propri al diritto dell’Unione: il principio di non discriminazione o di uguaglianza § La ricostruzione dei principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri § I diritti fondamentali secondo l’art. 6. 3 TUE: illustrare la «genesi» e le finalità della protezione nell’ordinamento europeo § Cosa è la «garanzia per equivalente» dei diritti fondamentali nell’ordinamento UE? § La Carta e il principio di uguaglianza interpretativa (art. 52, par. 3, Carta) § La Carta e il principio di compatibilità (o di equivalenza della protezione) (art. 53 Carta) § I limiti all’affermazione del maggior livello di tutela previsto da una costituzione nazionale

Questioni di autovalutazione 3 § L’impiego dei diritti fondamentali e il diritto degli Stati

Questioni di autovalutazione 3 § L’impiego dei diritti fondamentali e il diritto degli Stati membri § Il controllo della convenzionalità degli atti degli Stati membri «vincolati» o «connessi» al diritto dell’Unione § La diversa rilevanza degli accordi internazionali degli Stati membri nel diritto dell’Unione § Gli accordi dell’Unione e il loro ruolo nel sistema delle fonti dell’Unione europea

Questioni di autovalutazione 4 § La diretta applicabilità (e la diretta efficacia) dei regolamenti

Questioni di autovalutazione 4 § La diretta applicabilità (e la diretta efficacia) dei regolamenti § L’obbligo di trasposizione normativa delle direttive e le situazioni di «eccezione» (i limiti alla discrezionalità statale nell’attuazione delle direttive) § Il divieto di aggravamento § Quali effetti giuridici possono produrre le «comunicazioni» della Commissione (atti atipici non vincolanti)? § Come si distinguono gli atti legislativi e gli atti non legislativi? § Quali conseguenze comporta la qualifica di «atto legislativo» ?

Questioni di autovalutazione 5 § L’adattamento «normativo» al diritto dell’Unione: le previsioni della l.

Questioni di autovalutazione 5 § L’adattamento «normativo» al diritto dell’Unione: le previsioni della l. n. 234 § Cosa è il divieto di discriminazioni alla rovescia e quale forme assume nell’ordinamento italiano? § Cosa è il divieto di gold plating? § Perché si sono scisse l’attuazione «delegata» e l’attuazione «diretta» degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione?